Incarto n. 72.2015.126
Lugano, 13 maggio 2016/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 107/2015 del 18.8.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
a __________, autostrada A2, direzione sud,
in data 7 marzo 2015, fra le ore 00.38.24 e le ore 00.39.08,
violato le elementari norme della circolazione stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
e meglio,
per avere circolato sul tratto autostradale sopra citato, in direzione sud, alla guida dell’autoveicolo marca FIAT targato __________, di proprietà del padre __________, alla velocità media di 143 Km/h (156 Km/h dedotto il margine di tolleranza di 13 Km/h pari all’8%), accertata dalla Polizia cantonale mediante apparecchio MultaVision, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di 63 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:37 alle ore 10:35.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, in esito al suo intervento, dati i presupposti soggettivi e oggettivi del reato, vista in particolare l’attendibilità della misurazione, chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di un anno posta al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di 2 anni, nonché a una multa di fr. 1'000.-. Chiede infine che il denaro in sequestro sia utilizzato per pagare tassa e spese di giustizia;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale, sulla scorta della documentazione prodotta, contesta l’attendibilità della misurazione e, in applicazione del principio in dubio pro reo, conclude chiedendo la derubrica del reato in infrazione grave ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr e la condanna del suo assistito alla pena massima di 180 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente, e che i soldi già sotto sequestro vadano a compensare multa, tassa e spese di giustizia.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;
90 cpv. 3 e 4 lett. c) LCStr;
80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 7.3.2015, a __________, in autostrada, direzione sud, circolato alla guida dell’autoveicolo Fiat, targato __________, alla velocità di 143 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
4. Previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e delle spese di difesa d’ufficio è ordinato il sequestro conservativo di fr. 1'700.-.
5. La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
6. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
6.1. Le note professionali 6.8.2015, 29.4.2016 e 13.5.2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 2'175.50
spese fr. 217.55
IVA fr. 191.45
totale fr. 2'584.50
6.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2’584.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 62.30
fr. 762.30
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