Incarto n. 72.2015.118
Lugano, 10 settembre 2015/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
GI 1 6 GI 2 7
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1 e residente a rappresentato dall’ DUF 1
in carcerazione preventiva dal 05.05.2015 al 02.07.2015 (59 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 03.07.2015
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 100/2015 del 27.07.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone;
e meglio, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine gennaio 2015 - 05.05.2015, a __________ ed in altre svariate località del Canton Ticino, acquistato, detenuto, confezionato ed alienato, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno complessivi 762.91 grammi,
1.1. di cui 454 grammi da lui alienati, per conto di tale __________, nelle suesposte circostanze di tempo e di luogo, a consumatori della zona, in parte identificati, sotto forma perlopiù di sacchetti da 5 grammi l’uno al prezzo di CHF 250.00/300.00, da lui stesso preparati;
1.2. di cui 308.91 grammi netti (con un grado di purezza variante fra il 27.1% e il 29.9%) da lui detenuti (segnatamente nascosti), a __________ in __________ sopra __________; sostanza stupefacente (destinata alla vendita) sequestrata dalla polizia cantonale il giorno del fermo;
2. riciclaggio di denaro
per avere, nelle circostanze temporali di cui al punto 1, a __________, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali che sapeva essere provento della sua attività di spaccio di stupefacente, in particolare, incaricando terzi del trasferimento in __________, tramite apposite agenzie, di un importo complessivo di denaro di almeno CHF 7’079.00;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 let. a e 19 cvp. 1 let. c e d LStup e art. 305bis CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete per la lingua, __________
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:50.
Evase le seguenti
questioni: verbale del dibattimento
La PP dichiara che l’importo di cui al punto 2. AA va rettificato in
fr. 5'950.--.
Il difensore non ha osservazioni al riguardo.
Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa viene rettificato come di seguito:
- punto 1 AA: “infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti …”;
- punto 1.2 AA: “di cui 308.91 grammi netti (con un grado di purezza variante fra il 27.1% e il 29.9%) da lui detenuti (segnatamente nascosti) sulla sua persona e a __________ in __________ sopra via __________; …”.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa, con le modifiche apportate in aula. In considerazione della collaborazione prestata dall’imputato, della sua giovane età, della gravità dei fatti e del periodo breve in cui ha delinquito, propone la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, di cui 6 mesi da espiare;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale sottolinea l’immediata e piena collaborazione prestata dal suo assistito nonché la sua situazione personale. Non si oppone alla pena proposta dalla Pubblica accusa.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. IM 1, __________, cittadino, in merito alla sua vita ha riferito:
" Sono nato a __________ dove sono vissuto fino all’età di 4/5 anni. Quand’ero piccolo mio papà era in __________ a lavorare come operaio in campo edile. Ora abita in __________ con mia mamma e non lavora. Mia mamma fa il mercato, vende frutta e verdura.
All’età di 5 anni circa ci siamo trasferiti a __________ e da lì non ci siamo più spostati.
Ho tre sorelle, una abita in __________ ed è sposata, le altre sono in __________ e frequentano l’università, una è maggiore di me e l’altra è mia gemella.
Ho frequentato le scuole dell’obbligo e pure una scuola superiore fino all’età di circa 18 anni.
Dopo le scuole ho fatto un corso di parrucchiere dopodiché sono andato a __________ con mia sorella. Lei ha iniziato l’università mentre io ho lavorato in un call center.
Dopo __________ sono rientrato a __________ dove ho lavorato un po’ in un bar di un amico come cameriere.
Dopodiché ho cercato fortuna in __________ e in __________, ma non l’ho trovata, anzi.”
(verbale PP 06.05.2015).
L’imputato, come ha dichiarato in aula, una volta regolata la sua posizione giudiziaria, è intenzionato a tornare a __________ e ad aprire un negozio di parrucchiere conformemente alla formazione da lui conseguita (cfr. verbale interrogatorio dell’imputato, all. 1 al verbale del DIB.).
2. IM 1 non risulta avere precedenti penali in Svizzera (cfr. AI 10: estratto del casellario svizzero); ha riferito spontaneamente alla Pubblica accusa - confermandolo anche in aula (cfr. VI imputato, all. 1 al V. DIB) - che “quando ero minorenne sono stato condannato per aver partecipato ad una rissa a scuola. Non sono andato in carcere, mi hanno dato la condizionale per una durata di tre anni che poi mi è stata parzialmente condonata. Tutti i mesi dovevo presentarmi dinnanzi all’autorità” (verbale PP 06.05.2015).
3. Nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________”, gli inquirenti attraverso informazioni acquisite relative ad altra inchiesta ottenevano tramite il PP l’autorizzazione dal Giudice dei provvedimenti coercitivi quo all’attivazione di una censura telefonica su un’utenza estera utilizzata da una persona ignota, attiva nella vendita di sostanze stupefacenti.
La censura telefonica permetteva di acclarare che, come sospettato dagli inquirenti, l’artefice dell’attività di spaccio messo in atto nella zona di __________ e dintorni, si trovava all’estero e faceva capo a persone presenti nella zona del __________ che, su sue precise indicazioni, effettuavano le consegne a vari acquirenti che per l’ordinazione si rivolgevano direttamente a lui contattandolo sull’utenza estera.
La Polizia localizzava e identificava una di queste persone dedite alla vendita agli acquirenti, in IM 1 che veniva fermato e controllato su via __________ il 5 maggio 2015. Dalla perquisizione sulla persona risultava che lo stesso era in possesso di oltre 100 grammi lordi di eroina pronti alla vendita, confezionati in sacchetti da circa 5 grammi l’uno nonché Fr. 670.- e Euro 270.-.
IM 1 sin da subito si dimostrava collaborativo con gli inquirenti e dava così modo di sequestrare un ulteriore importante quantitativo di eroina contenuto in un sacchetto di plastica bianco che - come riferiva - aveva preparato il giorno prima ed occultato sotto un tronco di legno nella __________ soprastante il luogo in cui era stato controllato; aveva confezionato personalmente la sostanza in singole minigrip da circa 5 grammi di eroina ciascuno. Questo nascondiglio era utilizzato come deposito della sostanza che gli veniva rifornita dal mandante che indicava con il nome di “__________” (cfr. AI 8, rapporto di arresto provvisorio 05.05.2015). Riferiva quindi della sua presenza in Svizzera e dell’attività di spaccio che aveva messo in atto nel periodo aprile/maggio 2015 vendendo a diversi acquirenti locali un quantitativo complessivo di 424 grammi di eroina, ciò che ribadiva anche dinanzi al PP.
Il GPC con decisione del 7 maggio 2015 ordinava la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 3 luglio 2015 (cfr. AI 18, decisione Gpc), giorno in cui veniva posto dal PP in regime di anticipata esecuzione della pena, motivo per cui è comparso al dibattimento in stato di detenzione (cfr. decisione PP del 7 maggio 2015, AI 18).
4. Con atto d’accusa del 27 luglio 2015, il Procuratore pubblico ha imputato ad IM 1 il reato di infrazione aggravata alla Legge Federale sugli stupefacenti per avere nel periodo fine gennaio 2015-05.05.2015 a __________ ed altre località del Ticino, alienato per conto di tale __________, a diversi consumatori locali, un quantitativo complessivo di 454 grammi di eroina, sostanza da lui stesso confezionata per la maggior parte in sacchetti da 5 grammi l’uno e venduti al prezzo di fr. 250.- / fr. 300.- ciascuno, nonché per aver detenuto ulteriori 308.91 grammi netti di eroina, sostanza avente un grado di purezza variante dal 27,1% al 29.9% ed ugualmente destinata alla vendita, sequestrata dalla Polizia cantonale il giorno del fermo; nonché del reato di riciclaggio di denaro per aver compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali che sapeva essere provento della sua attività di spaccio di eroina incaricando terzi del trasferimento in __________ tramite apposite agenzie, di un importo di denaro complessivo pari a fr. 7'079.-.
Va segnalato che al dibattimento la Pubblica accusa ha ridotto la somma riciclata a fr. 5'950.- (cfr. verbale del dibattimento).
5. L’imputato, come risulta dall’esame tossicologico che ha dato esito negativo, non risulta essere consumatore di sostanze stupefacenti così come del resto da lui dichiarato
(cfr. risultato esame tossicologico, AI 45 all. 20).
La sostanza stupefacente sequestrata è risultata avere un peso netto pari a 308.91 grammi. L’analisi della stessa ha evidenziato un grado di purezza variante dal 27.1% al 29.9% (cfr. AI 45 all. 24).
6. IM 1 che, come accennato, sin dal primo verbale ha iniziato subito a raccontare i fatti che lo vedevano coinvolto, spiegava di essere venuto in Svizzera alla ricerca di un lavoro che non aveva trovato. Dopo due o tre giorni aveva deciso di contattare questo “__________” per chiedere di lavorare per lui. Ammetteva che era “da subito consapevole che lui fosse una persona attiva nel traffico di sostanze stupefacenti. Purtroppo per la disperazione ho optato per questo genere di lavoro”. Conosceva questa persona solo con il nome di “__________” che sapeva abitare a __________ ma di cui preferiva non parlare nel timore per la sua incolumità e quella dei suoi cari, scusandosi di questo con gli inquirenti.
Due o tre giorni dopo il suo arrivo in Svizzera, aveva incontrato alla stazione ferroviaria di __________ una persona che era già presente in Ticino e che lavorava per conto di “__________” che gli aveva consegnato circa 150.- Euro siccome era rimasto senza soldi. Nei giorni seguenti aveva girato con questo ragazzo per “conoscere i posti e i luoghi di incontro con gli acquirenti”. Alla fine della settimana questo ragazzo era rientrato in __________ e lui aveva preso a tutti gli effetti il suo posto. Il luogo in cui aveva nascosto l’eroina lo aveva trovato lui ma precisava che era stato “__________” a dirgli che nei pressi di quel bosco c’era un percorso vita dove avrebbe potuto occultare la sostanza stupefacente, ciò che lui aveva fatto. “__________” era sempre al corrente di dove teneva il principale quantitativo di eroina di modo che se gli fosse successo qualcosa, avrebbe potuto recuperarla per cui lui lo aveva sempre informato.
L’imputato ammetteva di “avere iniziato a spacciare/trafficare eroina per conto di “__________” dal giorno 17 o 18 aprile 2015 fino ad oggi” vendendo al giorno una media di 5 buste da 5 grammi lordi di eroina l’una mentre in una sola circostanza aveva venduto ad una donna un complessivo di 8 buste di eroina. Riconosceva pertanto di aver venduto fino al giorno dell’arresto un complessivo di “almeno 425 grammi di eroina” (verbale 05.05.2015 pag. 5-6).
I soldi che riceveva dagli acquirenti li spediva il giorno stesso o il seguente tramite agenzie quali __________ e simili, stimando di aver spedito non più di fr. 10'000.- tramite terze persone “organizzate da “__________” che gli dava - tramite sms - il nome dei destinatari dei soldi che lui consegnava poi alle persone di volta in volta incaricate della spedizione del denaro. Precisava che __________ aveva disposto, per evitare problemi, invii di denaro, non superiori a fr. 1'000.-.
Riferiva che nel periodo in cui si era insediato a __________, aveva ricevuto per il tramite di “__________” almeno 3 rifornimenti di eroina l’ultimo dei quali il giorno prima dell’arresto, consegna che era avvenuta su via __________, nei pressi del luogo in cui era stato fermato.
Spiegava che “gli acquirenti non contattavano me, ma direttamente “__________”. Era lui che mi diceva dove e a che ora andare per incontrarli, quanto dare e rispettivamente incassare i soldi”.
Era sempre “__________” ad organizzare gli incontri per la fornitura dell’eroina; lui pagava la fornitura di eroina a colui che gliela consegnava con il guadagno delle vendite precedenti. La prima volta aveva ricevuto l’eroina senza dover pagare nulla e si trattava di 225/230 grammi di eroina; quando l’aveva finita, aveva ricevuto un altro rifornimento di 200 grammi che aveva personalmente pagato fr. 7'000.-; l’ultimo rifornimento l’aveva ricevuto il giorno prima del suo arresto. In questa occasione “__________” gli aveva comunicato telefonicamente di consegnare al fornitore tutti i soldi che aveva e che ammontavano a fr. 10'000.-, ciò che aveva fatto. Quando riceveva l’eroina si occupava di confezionarla in singole buste da 5 grammi l’una pronte per la vendita, in poche occasioni in buste da 2,5 grammi. Insieme all’eroina gli veniva fornita la sostanza da taglio; “__________” gli aveva indicato il quantitativo di sostanza da taglio che avrebbe potuto aggiungere all’eroina che gli consegnava indicandogli che a 100 grammi di eroina poteva mischiare 30/50 grammi di sostanza da taglio.
In merito al suo compenso spiegava che “__________” gli aveva detto che i soldi che riceveva dagli acquirenti poteva utilizzarli per vivere, nella misura di Fr. 50/70.- al giorno e che quando sarebbe “tornato in __________, dopo circa un mese, “__________mi avrebbe dato circa CHF 2800 di moneta __________ ()” (verbale PP 06.05.2015). La restante parte dei soldi l’aveva sempre spedita a “__________” tramite le agenzie di invii di denaro facendo sempre capo a terze persone che gli venivano indicate da “__________” e alle quali consegnava ½ grammo di eroina per ogni invio. La sua intenzione era di guadagnare qualche soldo per tornare prima a casa e poi andare a __________; era d’accordo con “__________” che dopo un mese sarebbe rientrato in __________. Dichiarava che non era sua intenzione “di proseguire oltre con la vendita di eroina. Volevo guadagnare il necessario per aiutare la famiglia, soprattutto due mie sorelle che fanno l’università, e quindi pure cercare fortuna a __________”.
Dopo la sua partenza, in Ticino sarebbe arrivato qualcun altro a vendere eroina per conto di “__________”.
IM 1 confrontato con la documentazione fotografica delle persone che gli inquirenti avevano identificato attraverso la censura dell’utenza n. 0779766172 in suo uso, riconosceva la maggior parte delle persone ritratte come le quelle con le quali aveva avuto a che fare procurando loro l’eroina. Faceva pertanto i loro nomi e indicava i grammi di eroina venduti a ciascuna, giungendo ad un quantitativo complessivo di 422 grammi mentre che i restanti 3 grammi erano offerte in cambio dell’ospitalità ricevuta oppure in cambio dei favori fatti dalle persone per la spedizione di denaro.
Nel prosieguo dell’inchiesta IM 1 chiariva di essere venuto a __________ già prima del mese di aprile 2015 per cercare lavoro, circostanze in cui aveva soggiornato con un suo compaesano, __________ di __________ ciò che veniva riscontrato dagli accertamenti degli inquirenti segnatamente attraverso le notifiche d’albergo che lo collocavano a __________ presso __________ nelle date del 26.01.2015 / 09.02.2015 /04.03.2015 / 09.04.2015 e 21.04.2015. L’imputato ammetteva quindi che il primo contatto con l’eroina era da anticipare rispetto a quanto da lui dichiarato e da collocare verso la fine di gennaio 2015/inizio febbraio 2015. Il suo compaesano con il quale era giunto in Svizzera alla ricerca di un lavoro e con il quale dormiva presso __________, già trafficava e lo aveva introdotto nel mondo legato all’eroina fornendogli il contatto con __________ in quanto faceva quello che poi aveva fatto lui e cioè “vendeva l’eroina per conto di “__________”.
Pertanto nel periodo fine gennaio/inizio febbraio 2015 al 10 marzo 2015 - giorno del suo compleanno in cui era rientrato in __________ - aveva venduto di tanto in tanto qualche busta dose ricevuta da questo compaesano - al quale consegnava il denaro della vendita - , quantificando un totale di circa 30 grammi di eroina venduta. Quando successivamente era rientrato in Svizzera nel mese di aprile 2015, aveva lavorato da solo e aveva ricevuto da “__________” il primo quantitativo di eroina a credito cui erano seguiti gli altri due rifornimenti.
L’imputato ammetteva pertanto di aver venduto, nel periodo fine gennaio al giorno dell’arresto, complessivi 454 grammi di eroina.
Al dibattimento IM 1 ha riconosciuto, come già fatto in corso d’inchiesta, tutti i fatti indicati nell’atto d’accusa. Ha aggiunto di essersi messo a spacciare eroina perché “mi trovavo in un periodo finanziario difficile e volevo aiutare le mie sorelle. Sono partito per cercare un lavoro normale ma non è stato possibile trovarne uno e quindi tramite un mio conoscente, che già spacciava qui per conto di __________, mi sono messo anch’io a spacciare. Spacciavo sacchetti da 5 grammi di eroina l’uno”.
7. Giusta l’art. 19 cpv. 1 lettere c) e d) LStup è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, senza essere autorizzato, aliena o detiene degli stupefacenti, ritenuto che, conformemente all’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup, l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno a cui può essere cumulata una pena pecuniaria se sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone. In merito a questa aggravante si ricorda come la stessa, che riprende sostanzialmente anche se con una diversa formulazione quella di cui all’art. 19 n. 2 lett. a) LStup in vigore sino al 30.6.2011, è oggettivamente adempiuta a partire da un quantitativo complessivo (DTF 114 IV 164, 112 IV 109 e 108 IV 63) di almeno 12 gr. puri di eroina (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli+Cie AG, Berna 1995, art. 19 n. 150 segg. e n. 161, CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Staempfli Editions SA, Berna 2010, art. 19 LStup n. 74 segg. e 109 IV 143) mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato, ritenuto come il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) sia comunque sufficiente, è necessario che l’autore sappia o perlomeno accetti che l’infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la salute di molte persone (DTF 111 IV 31) ed affinché ciò si realizzi basta che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante sono ormai realtà di comune conoscenza (ALBRECHT, op. cit., art. 19 n. 175 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup n. 91).
8. In concreto pertanto, richiamate le risultanze oggettive riguardo al rinvenimento dell’eroina trovata sulla sua persona e di quella sequestrata nel bosco, per un quantitativo complessivo di 308.91 grammi netti con un grado di purezza variante tra il 27.1% ed il 29.9%, preso atto delle ammissioni dell’accusato in merito all’eroina spacciata ai diversi consumatori locali ed alle rispettive dichiarazioni degli acquirenti che sono stati interrogati e richiamati inoltre i riscontri costituiti dalle censure telefoniche e dal rinvenimento del DNA sull’involucro contenente l’eroina nascosta nel bosco (AI 37), non vi è alcun dubbio nel riconoscimento a carico dell’imputato della realizzazione del reato di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, di cui ha pacificamente adempiuto i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
Non occorre spendere molte parole per ritenere realizzata la fattispecie di riciclaggio di denaro per l’invio del provento dell’attività criminale di spaccio messa in atto, all’estero per l’importo di fr. 5'950.come a modifica della Pubblica accusa.
La Corte ha di conseguenza confermato i punti 1 e 2 dell’AA.
9. Passando alla commisurazione della pena, la Corte ha considerato che l’imputato ha iniziato ad ammettere i fatti sin dal primo verbale di interrogatorio dove si è anche subito dichiarato pentito e scusato con le Autorità. I fatti da lui commessi sono indubbiamente oggettivamente gravi; si tratta infatti di un quantitativo importante di eroina spacciato in un breve lasso di tempo ciò che denota l’intensità dell’attività criminale cui IM 1 si era dedicato provvedendo non solo allo spaccio ma anche all’invio del provento illecito all’estero, seguendo le indicazioni del mandante. L’imputato non è consumatore di sostanze stupefacenti ma ha agito, come da lui stesso dichiarato, a scopo di lucro anche se la Corte ha tenuto conto della precarietà del contesto sociale da cui proviene e della sua giovane età. La Corte è consapevole che si tratta di un’organizzazione criminale che gestisce l’arrivo e lo spaccio sul nostro territorio dell’eroina dove la testa dell’organizzazione è al sicuro fuori dal nostro territorio e che i soggetti come l’imputato, che hanno un ruolo interscambiabile, vengono usati sfruttando l’insicurezza della loro situazione economica. Ciò comunque non toglie che IM 1 con troppa, sconcertante, facilità si è messo a disposizione di questa organizzazione criminale commettendo dei fatti indubbiamente, oggettivamente gravi i cui effetti sono stati per così dire mitigati grazie alla sua spontanea ed immediata collaborazione dal momento che oltre ad ammettere sin dall’inizio i fatti, ha permesso di procedere al sequestro del quantitativo di eroina nascosta nel bosco consentendo tra l’altro, in tal modo che non finisse sul mercato.
Pertanto tutto ciò considerato e tenuto conto del concorso dei reati, del carcere preventivo sofferto e della sua condizione personale, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell’imputato la pena di 2 anni e mezzo di pena detentiva che in assenza di una prognosi sfavorevole e dell’ampia collaborazione fornita, viene posta al beneficio della sospensione condizionale per 24 mesi mentre che per sei mesi, è da espiare. Il periodo di prova è fissato in due anni.
10. La Corte ha disposto la confisca degli oggetti in sequestro come pure dell’importo di fr. 950.80, provento dell’attività di spaccio dell’imputato (art. 70 cpv. 1 CP).
La Corte ha ordinato inoltre la confisca e la distruzione dell’eroina e della sostanza da taglio in sequestro (art. 69 CP).
11. Visto l’esito del procedimento, la tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato, ad eccezione delle spese per la difesa d’ufficio, che sono a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP).
Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono state approvate così come esposte, ad eccezione dell’onorario esposto per la lettura degli atti, che appare eccessivo e dal quale sono quindi state dedotte due ore. Non può inoltre essere riconosciuta l’IVA, in base alla vigente giurisprudenza della CRP (cfr. decisione del 14.04.2014, inc. 60.2013.440). In conclusione, vengono quindi riconosciuti fr. 7’466.40 di onorario e fr. 247.-- di spese.
Visti gli art. 12, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 305bis CP;
19 cpv. 1 e 2 LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo fine gennaio 2015 - 5 maggio 2015, a __________ ed in altre località del Canton Ticino,
1.1.1. alienato 454 grammi di eroina (con grado di purezza indeterminato) a consumatori della zona;
1.1.2. detenuto 308.91 grammi di eroina (con grado di purezza variante tra 27.1% e 29.9%) destinati alla vendita e sequestrati dalla Polizia;
1.2. riciclaggio di denaro
per avere,
fine gennaio 2015 - 5 maggio 2015, a __________,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo che provenivano da un crimine, segnatamente per aver consegnato a terzi denaro proveniente dalla sua attività di spaccio da trasferire in __________, tramite apposite agenzie, per un importo complessivo di fr. 5'950.--,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza,
IM 1 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 2 (due) anni, con un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto è da espiare.
4. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di fr. 950.80.
5. È ordinata la confisca e la distruzione di 308.91 grammi netti di eroina e 31.93 grammi di sostanza da taglio.
6. È ordinata la confisca degli oggetti in sequestro ed elencati nell’atto d’accusa.
7. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
8. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1. Le note professionali 27.07.2015, 26.08.2015 e 10 settembre 2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 7'466.40
spese fr. 247.00
totale fr. 7'713.40
8.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'713.40 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise criminali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1’000.--
Inchiesta preliminare fr. 13’921.70
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 136.50
fr. 15’058.20
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