Incarto n. 72.2015.102
Lugano, 27 agosto 2015/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 12.5.2015 al 25.6.2015 (45 giorni) in anticipata esecuzione della pena dal 26.6.2015
imputato, a norma dell'atto d'accusa 82/2015 del 2.7.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone
e meglio,
per avere, senza essere autorizzato,
Ø nel periodo compreso marzo 2015/aprile 2015, __________ e __________ trasporto un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 84 grammi, di cui almeno 75 destinati a terzi;
nonché
Ø in data 12 maggio 2015, tra __________ e __________ trasportato e detenuto 338.89 grammi (con una purezza oscillante tra 8,5%; 9,4%, 11.1% e il 45.2%) di cui 288.89 grammi destinati a terzi e 50 grammi al proprio consumo personale;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dall’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. b) e d) LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:31 alle ore 10:22.
Evase le seguenti
questioni: verbale del dibattimento
Il Presidente, con il consenso delle parti, corregge l’atto d’accusa, che viene così modificato, sostituento al punto 1 la parola “trasporto” con “trasportato”.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 20 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale si associa alla richiesta del PP.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51 e 69 CP;
119 cpv. 1 lett. b) e d) nonché cpv. 2 lett. a) LStup;
80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo marzo 2015/12.5.2015, detenuto e trasportato in Svizzera 75 grammi lordi e 288.89 grammi netti di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti limitatamente al quantitativo di 9 grammi lordi e 50 grammi netti di cocaina.
3. IM 1 è condannato alla pena detentiva di 19 (diciannove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
5. E’ ordinata la confisca a IM 1 di:
5.1. 338.89 grammi netti di cocaina, da distruggere;
5.2. 1 telefono cellulare Black Berry n. Imei __________;
5.3. 1 scheda Sim Vodafone per il numero __________;
5.4. fr. 53.25.
6. E’ mantenuto il sequestro conservativo di:
6.1. fr. 53.25 previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e di difesa di IM 1;
6.2. 2 biglietti del treno __________ -__________ e __________ -__________.
7. La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
8. Non è riconosciuto a IM 1 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.
9. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
9.1. La nota professionale del 18.8.2015 dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 4'150.80
spese e trasferte fr. 589.50
totale fr. 4'740.30
9.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 4'740.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 7’564.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 61.45
fr. 8'125.45
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