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Ticino Tribunale penale cantonale 11.09.2014 72.2014.17

11. September 2014·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·848 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Infrazione grave alle norme sulla circolazione per avere circolato a bordo di una motocicletta alla velocità di 125 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h; e per avere nelle stesse circostanze superato un autoveicolo sulla sinistra oltrepassando la doppia linea di sicurezza

Volltext

Incarto n. 72.2014.17

Lugano, 11 settembre 2014/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Paolo D’Alessandro, segretario

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato da DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 18/2014 del 3.2.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

infrazione grave alle norme della circolazione

                                   1.   per avere,

in data 13 giugno 2013,

a __________, lungo __________ in direzione di __________,

circolando alla guida della motocicletta __________ targata __________ alla velocità di 125 km/h (già dedotti i 4 km/h di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “TruCam”, malgrado il vigente limite di 50 km/h,

superando quindi di 75 km/h la velocità massima consentita,

violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza del limite di velocità;

                                   2.   per avere,

in data 13 giugno 2013,

a __________, lungo __________ in direzione di __________,

nelle circostanze di cui al punto 1.1 del presente atto d’accusa,

raggiungendo a forte velocità il veicolo che lo precedeva e che circolava entro i limiti di velocità prescritti,

sorpassando detta automobile sulla sinistra oltrepassando la doppia linea di sicurezza,

violando intenzionalmente gravemente le norme della circolazione stradale, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui, rispettivamente, assunto il rischio di tale pericolo;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo suindicate;

reato previsto: dagli art. 90 cpv. 3 LCStr, 90 cpv. 4 LCStr e art. 90 cpv. 2 LCStr., richiamati gli art. 35 LCStr e 73 OSStr;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio, DUF 1;

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:00 alle ore 11:10.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Rileva che il superamento del limite è estremamente grave e che in quelle circostanze qualsiasi ostacolo che si sarebbe frapposto avrebbe determinato una collisione dalle conseguenze pericolose.

Rileva che vi è il concorso delle due infrazioni. A favore dell’imputato va tenuto conto che lavora, che ha rispettato finora le condizioni della revoca e di quanto questo comporta. Non essendovi elementi per dubitare una prognosi favorevole conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 16 mesi, sospesi condizionalmente per due anni, non opponendosi al dissequestro del veicolo;

                                     -   DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Esprime il proprio netto convincimento che l’imputato ha capito la lezione e si sta assumendo pienamente le proprie responsabilità. Osserva in particolare che, circolando in bicicletta, ha avuto modo di toccare con mano la pericolosità di certi comportamenti, essendo stato anche lui vittima di un incidente provocato da terzi che si è risolto, fortunatamente, con delle semplici escoriazioni. Chiede la riduzione della pena al minimo legale di 12 mesi con la condizionale nonché il dissequestro del veicolo.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47 CP;

35, 90 cpv. 2, 90 cpv. 3, 90 cpv. 4 LCStr e 73 OSStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione grave alle norme della circolazione

per avere,

in data 13 giugno 2013,

a __________, lungo __________ in direzione di __________,

                            1.1.1.   circolando alla guida della motocicletta __________ targata __________ alla velocità di 125 km/h (già dedotti i 4 km/h di tolleranza), accertata dalla polizia mediante apparecchio radar “TruCam”, malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando quindi di 75 km/h la velocità massima consentita,

violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza del limite di velocità;

                            1.1.2.   nelle circostanze di cui al punto 1.1.1, raggiungendo a forte velocità il veicolo che lo precedeva e che circolava entro i limiti di velocità prescritti, sorpassando detta automobile sulla sinistra oltrepassando la doppia linea di sicurezza,

violato intenzionalmente gravemente le norme della circolazione stradale e cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui, rispettivamente, assunto il rischio di tale pericolo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi.

                                2.2   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   È ordinato il dissequestro del motoveicolo __________ targato __________.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               5.1.   La nota professionale dell’DUF 1 è approvata per:

onorario                fr.           1’980.00

spese                    fr.              198.00

totale                     fr.           2’178.00

                               5.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'178.00 (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:           

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          Il Segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             63.85

                                                             fr.           763.85

                                                             ============

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