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Ticino Tribunale penale cantonale 06.11.2015 72.2014.168

6. November 2015·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·673 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCS)

Volltext

Incarto n. 72.2014.168

Lugano, 6 novembre 2015/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Locarno

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

Imputato, a norma dell’atto d'accusa 143/2014 del 30.12.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1

infrazione grave alle norme della circolazione

per avere, in data 7 novembre 2014, alle ore 13:12, a __________, lungo Via __________, gravemente violato i limiti di velocità consentiti,

e meglio,

per avere, circolando alla guida del motoveicolo marca Honda CBR-RR targato __________ alla velocità di 102 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia Comunale di Locarno mediante apparecchio Radar GATSO RS-GS11F, malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 52 Km/h la velocità massima consentita, violato intenzionalmente e in modo grave le elementari norme della circolazione stradale, correndo altresì il forte rischio di causare un incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b) LCStr;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

                                   2.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

                                   3.   All’avv. DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:16.

Evase le seguenti

questioni:                       Verbale del dibattimento

Con l’accordo delle parti, il punto 3 delle proposte dell’atto d’accusa viene così modificato:

“All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato. L’imputato viene condannato a risarcire allo Stato detto importo (art. 135 cpv. 4 CPP)”.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.:          50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 143/2014 del 30 dicembre 2014 contro IM 1 con le relative proposte e con la modifica apportata al dibattimento è approvato.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

                                   3.   Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

                               3.1.   La nota professionale 29 ottobre 2015 dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                        fr.      1'188.-spese                            fr.         226.--

IVA (8%)                       fr.         113.10

totale                             fr.      1'527.10

                               3.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'527.10 (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                   4.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Perizia                                                fr.           230.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             61.45

                                                             fr.           991.45

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