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Ticino Tribunale penale cantonale 24.01.2017 72.2014.141

24. Januar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·3,861 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Concessione di vantaggi, complicità in infedeltà della gestione pubblica, corruzione attiva ripetuta e falsità in documenti ripetuta. Funzionari pubblici condannati per accettazione di vantaggi, infedeltà nella gestione pubblica, corruzione passiva ripetuta e falsità in documenti ripetuta

Volltext

Incarto n. 72.2014.141

Lugano, 24 gennaio 2017/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero pubblico

contro                             IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

rappresentato dall’avv. DF 2

in carcerazione preventiva dal 20.1.2014 al 4.2.2014 (16 giorni);

IM 2

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 21.1.2014 al 4.2.2014 (15 giorni);

IM 3

rappresentato dall’avv. avv. DUF 2

in carcerazione preventiva dal 21.1.2014 al 4.2.2014 (15 giorni);

imputati, a norma dell'atto d'accusa 118/2014 dell'11.11.2014 emanato dal Procuratore

generale __________, di

                                  A.   IM 3 e IM 2 in correità tra loro

                                   1.   Accettazione di vantaggi

per avere a __________, nell’estate 2010, nella loro veste di funzionari del Comune di __________ presso __________ accettato un indebito vantaggio da parte di IM 1, ricevendo due buste contenenti denaro contante (per un importo compreso tra CHF 500 e CHF 2'000) in considerazione dell’espletamento delle loro attività ufficiali e meglio in relazione ai lavori pubblici commissionati dal __________ tramite mandati diretti a società a lui riconducibili, in ispecie alla __________ e __________.

reato previsto: dall’art. 322sexies CP

                                   2.   Infedeltà nella gestione pubblica

Per avere, in imprecisate località del __________ tra ottobre 2010 e ottobre 2013, nella suddetta veste di funzionari comunali, agendo a scopo di indebito profitto, ovvero dietro compenso in denaro contante versato in più occasioni dal complice IM 1, recato danno agli interessi pubblici che dovevano salvaguardare, allestendo le false fatture descritte sub 4, preavvisandole favorevolmente ed inoltrandole per il pagamento, pur sapendo che esse contenevano importi maggiorati e non dovuti complessivamente compresi tra CHF 26'439.00 e CHF 29'283.35.

Reato previsto: dall’art. 314 CP

                                   3.   Corruzione passiva ripetuta

Per avere, nelle circostanze personali, di tempo e di luogo indicate sub 2 e 4, accettato un indebito vantaggio da IM 1, ricevendo gli importi ivi menzionati per commettere gli atti contrastanti con i doveri d’ufficio ivi descritti.

Reato previsto: dall’art. 322quater CP

                                   4.   Falsità in documenti ripetuta

Per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, agendo in correità con IM 1, allestito tra 36 e 38 false fatture delle società __________ e __________, __________, __________l (cfr. allegati 22-24 al Rapporto di Polizia AI 67) inserendo prestazioni e ore lavorative non eseguite per un importo sovrafatturato complessivo compreso tra CHF 26'439 e CHF 29'283,35 successivamente trasmesse ai servizi comunali per la registrazione contabile e il pagamento.

Reato previsto: dall’art. 251 CP

                                  B.   IM 1, singolarmente

                                   1.   Concessione di vantaggi

Per avere, a __________ nell’estate 2010, offerto e procurato un indebito vantaggio a IM 3 e IM 2, funzionari del Comune di __________ presso __________, consegnando loro due buste contenenti denaro contante (per un importo compreso tra CHF 500.- e CHF 2'000.-) in considerazione dell’espletamento delle loro attività ufficiali e meglio in relazione ai lavori pubblici commissionati dal __________ tramite mandati diretti a società a lui riconducibili, in ispecie alla __________ e __________.

Reato previsto: dall’art. 322quinquies CP

                                   2.   Complicità in infedeltà nella gestione pubblica

Per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate sub A2, a scopo di indebito profitto proprio e dei due funzionari suddetti, allestito e presentato le false fatture descritte sub A4 e B4 contenenti importi maggiorati e non dovuti, sapendo che esse sarebbero state indebitamente preavvisate favorevolmente e inoltrate per il pagamento dei due funzionari, in violazione e danno degli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare.

Reato previsto: dall’art. 314 CP, richiamato l’art. 25 CP

                                   3.   Corruzione attiva ripetuta

Per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo e nelle modalità descritte sub A 3, offerto e procurato un indebito vantaggio a IM 3 e IM 2, funzionari del Comune di __________ presso __________ consegnando loro gli importi ivi menzionati, allo scopo di indurli a compiere atti contrastanti con i loro doveri d’ufficio ivi descritti.

Reato previsto: dall’art. 322ter CP

                                   4.   Falsità in documenti ripetuta

Per avere, agendo in correità con IM 3 e IM 2, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate sub A 4, allestito tra 36 e 38 false fatture contenenti prestazioni non eseguite o ore lavorative non prestate per un importo sovrafatturato complessivo compreso tra CHF 26'439.- e CHF 29'283.35, successivamente trasmesse ai servizi comunali per la registrazione contabile e il pagamento.

Reato previsto: dall’art. 251 CP

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 251 cifra 1 CP, art. 314 CP, art. 322quinquies CP, art. 322ter CP; art. 322quater CP, 322sexies CP.

Presenti:                   -   il Procuratore generale __________ in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dai sui difensori di fiducia, avv. DF 1 e avv. DF 2;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal proprio difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’imputato IM 3, assistito dal proprio difensore d’ufficio, avv. DUF 2.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:20.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

I fatti sono ammessi e il diritto non è contestato. Dal profilo giuridico osserva che il problema del concorso è controverso in dottrina, il TF sembrava averne ammesso l’esistenza (DTF 6B_1110/2014), menzionando l’esistenza di una condanna cantonale in tal senso, senza però poi esaminare la questione, lasciandola nuovamente aperta nella sentenza 6B_863/2014. A mente del PP, per il primo episodio di consegna del denaro ai funzionari non vi è prova che il compenso sia stato dato a fronte di irregolarità o delibere che non dovevano essere attribuite, si tratta dunque del reato di accettazione di vantaggi. Invece, per le consegne successive, ci troviamo in ambito corruttivo e di infedeltà nella gestione pubblica: l’onere finale di queste mazzette è poi andato a carico dello Stato. Con riferimento alla commisurazione della pena, sottolinea che anche questi episodi, apparentemente di basso livello corruttivo, sono estremamente gravi perché minano la fiducia nelle istituzioni. Il nostro ordinamento pretende che chi amministra la cosa pubblica lo faccia in maniera disinteressata, precisa e nel rispetto delle leggi. Gli imputati erano obbligati quali funzionari pubblici a gestire in maniera inoppugnabile le proprie mansioni. Invece, essi hanno abusato della loro autonomia, ripetutamente, con una certa furbizia (le fatture non venivano maggiorate dal IM 1, ma dai due funzionari, perché così le correzioni erano fatte in maniera tale da risultare plausibili). Ritiene una giusta sanzione una pena detentiva compresa tra 1 e 2 anni, sospesa condizionalmente. Il risarcimento del danno ha già avuto luogo, va dato atto agli imputati di aver dato prova di ravvedimento e reinserimento positivo in società, la prognosi è dunque favorevole;

                                     -   l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

la fattispecie è chiara. Descrive il pranzo a __________ ove avvenne la consegna della prima busta, come pure il rapporto di conoscenza lavorativa e confidenza che si instaurava fra i tre imputati. Dopo aver ricevuto la prima busta, i due funzionari, dopo un momento iniziale di esitazione, hanno stupidamente ceduto. IM 3 lavorava per __________, assunto attraverso concorso pubblico, gestiva le squadre interne degli artigiani quale assistente tecnico e riceveva le segnalazioni di richieste di intervento per il tramite del suo superiore, che li smistava tra i vari collaboratori. Questi valutavano se era possibile intervenire con gli operai comunali o se era necessario rivolgersi a ditte esterne. Al termine dei lavori, le ditte spedivano le fatture al dipartimento con il buono di ordinazione, le quali venivano poi sottoposte al servizio contabile. A mente della difesa, IM 2 e IM 3 conducevano una vita modesta. IM 1, dal canto suo, era un facoltoso imprenditore conosciuto nell’ambiente per i pranzi offerti. IM 2 e IM 3, da poveri e stupidi sprovveduti, hanno accettato un’assurda proposta. IM 1 li teneva poi “per le palle”, come più volte da loro dichiarato. Le modifiche alle fatture non dovevano destare nell’occhio, è lo stesso IM 3 a dichiarare di averle dunque corrette personalmente. IM 2 invece, da parte sua, era meno esperto a modificare le fatture e si occupava dunque di riportare il documento modificato a IM 1 e di ritirare il denaro. IM 3 e IM 2 hanno sempre condotto una vita modesta tra famiglia e lavoro. I due funzionari non sono stati in grado di contrariare né affrontare IM 1. Questi conservava poi le fatture con indicate le correzioni a mano. Il loro comportamento è stato comunque a dir poco ingenuo e stupido. IM 3 oggi è un padre di famiglia di __________ anni, sposato. La famiglia vive tutt’ora ad __________ e lavora regolarmente. Ne ripercorre il passato e le esperienze professionali. Dopo i fatti del procedimento penale, IM 3, sinceramente pentito di quanto accaduto, ha ripreso in mano le redini della sua vita, rimettendosi in gioco ed impegnandosi con diligenza, dignità ed umiltà. Ha approfondito la sua formazione specializzandosi in vari ambiti. Dal giugno 2016, grazie ai buoni contatti stabiliti, è diventato dipendente della __________ di __________ e ne dirige i lavori. Nella sua vita emerge la famiglia, il lavoro e la voglia di riscattarsi. IM 3 ha collaborato sin dal principio. Si è assunto le proprie responsabilità, senza celare la vergogna per l’accaduto. È incensurato e sinceramente pentito. __________ è stata risarcita. Ha pagato con il carcere e accetterà la sua condanna. Tenuto conto di tutto quanto sopra e della prognosi positiva, chiede una pena detentiva significativamente ridotta rispetto a quanto proposto dal PG, sospesa condizionalmente. Chiede il dissequestro del conto corrente postale;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

IM 2 ammette i fatti e i reati. Chiede di essere giudicato come un giovane inesperto dal carattere arrendevole, attivo quale ultima ruota del carro. Ripercorre il suo passato. Quella presso il comune di __________ è stata la sua prima esperienza professionale. IM 1 svolgeva mandati per __________ ancora prima che IM 2 e IM 3 arrivassero, le sue società erano nella lista degli artigiani che i dirigenti del __________ avevano allestito per il conferimento di mandati esterni. Le sue società lavoravano bene, erano più veloci delle altre e quindi l’attività era comunque garantita. Un giorno i due sono stati avvicinati da IM 1, fino all’invito al ristorante di __________, ove l’imprenditore consegnò loro due buste. Voilà, l’esca è stata lanciata e gli sciagurati risposero. I tre divennero buoni conoscenti. Ripercorre le circostanze ove i tre si accordarono per maggiorare le fatture. A mente del difensore, IM 1, tra i tre, è il meno credibile, egli ha fornito diverse versioni poco coerenti, le ripercorre. Ripercorre il modus operandi già descritto nei precedenti interrogatori. I fatti sono quelli descritti nell’AA e ammessi da IM 2, sin dal primo interrogatorio. Il risarcimento al Comune è stato totale, IM 2 ha pagato il suo errore. È diventato adulto nel peggiore dei modi, finendo in carcere. Una volta uscito di prigione, ha fatto i bagagli ed è partito direzione __________. Ha trovato un appartamentino e un lavoro nel Canton __________. Ogni mattina si sveglia alle 5 per fare un’ora e mezza di treno. Segue poi dei corsi di lingue la sera. Egli ha preso in mano la sua vita, chiede scusa per l’errore commesso, ha imparato la lezione. Nel giudicare la colpa chiede di tenere conto che egli era l’ultimo dipendente nella gerarchia, il più giovane, ingenuo e debole. Non ha mai fisicamente ritoccato alcuna fattura, egli si è limitato a fare da fattorino. Egli ha comunque perso il lavoro e ha dovuto riconquistare la fiducia di genitori ed amici. Ha risarcito il danno e si è scusato ripetutamente. Non ha mai chiesto indennità sociali, disoccupazione o altro. È incensurato. Confida nella benevolenza della Corte, chiede una pena detentiva non superiore ai 6 mesi, possibilmente pecuniaria, con deduzione del carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per periodo di prova non superiore ai 2 anni;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

le considerazioni espresse dai colleghi difensori gli impongono qualche precisazione in merito al ruolo rispettivo dei tre imputati. Nel reato di corruzione, l’aspetto più caratteristico è quello che vi sia una costante convergenza d’interessi fra il corruttore ed il corrotto, dal primo all’ultimo momento di tutto il periodo corruttivo. A mente del difensore, non è corretto descrivere l’accaduto mostrando un aggressivo imprenditore, che aggancia delle vittime tenendole all’amo, lasciando intendere che queste fossero in qualche modo ricattate dal possesso di documenti con annotazioni manoscritte. È chiaro che IM 1 ha sbagliato e ha fatto il primo sbaglio (ovvero il regalo in denaro al ristorante). Dopodiché, IM 1 è un uomo che si è creato da solo, dopo diversi anni di mestieri umili. Egli non è un mago della finanza o un industriale. Se l’atteggiamento fosse stato di natura ricattatoria, una volta acquisito il primo documento modificato, chi gliel’avrebbe fatto fare di continuare a pagarli in seguito? Avrebbe potuto limitarsi a ricattarli con quel documento, tenendosi i soldi. Anche le segretarie di IM 1 raccontano di una presenza costante dei funzionari comunali nei loro uffici, e non parevano proprio due persone tenute per le palle, anzi, accettavano ben volentieri gli inviti a pranzo. Sciaguratamente, tutti e tre si sono messi su una strada sbagliata. I danni li hanno patiti tutti e tre, IM 1 compreso: egli ha dimezzato la sua cifra d’affari ed il numero di dipendenti, faticando a rimettersi in sesto. La sua ditta principale è la sola sopravvissuta, le altre hanno dovuto chiudere. La difesa non esita a pensare che IM 1 possa aver avuto per primo l’idea di continuare questo loro rapporto, dopo le buste alla __________. Ma che le modalità siano state scelte da lui, quando lui stesso non poteva sapere come funzionavano le cose all’interno del Comune né come modificare le fatture, è poco plausibile. IM 3 da un punto di vista dell’attuazione pratica, era l’unico a poter sapere come procedere efficacemente in questo modo d’agire. Per la commisurazione della pena, i fatti e i reati non sono contestati, il genere di reato è odioso e molto pericoloso per il funzionamento dell’apparato pubblico. Allo stesso tempo bisogna considerare che, oggettivamente, gli importi sono minimi e parliamo di funzionari di basso grado nella gerarchia dei poteri. Il corruttore è una persona che lavora personalmente nella propria azienda e che ha come unico scopo quello della continuità. C’è stata una collaborazione totale da parte degli imputati sin dal primo momento. La ricostruzione delle fatture è stata effettuata autonomamente e indipendentemente da ognuno dei tre, e, pur avendo fatto passare un gran numero di fatture, hanno fornito risultati quasi uguali. IM 1 è incensurato, ha risarcito il danno e ha fatto uno sforzo importante, considerato che egli non ha beneficiato di soldi in più dai fatti, si è accollato un onere di una certa importanza, che vale come sincero pentimento. Per quanto possa apparire odioso il reato principale, la pena non si distingue da quella prevista per altri reati patrimoniali come ad es. il furto o l’appropriazione indebita. Gli importi hanno dunque comunque un peso. I precedenti da comparare sono pochi e le pene inflitte nei pochi casi di corruzione sono modeste. Per IM 1 è inoltre importante non essere condannato ad una pena superiore a mesi 12, in quanto non è cittadino svizzero il che comporterebbe diversi problemi di natura amministrativa. Egli vive in Svizzera da __________ anni, è incensurato, ha famiglia e figli. Non si oppone all’integrale accoglimento dell’AA e chiede una pena detentiva di massimo 9 mesi.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 25, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 251, 314, 322ter, 322quater, 322quinquies, 322sexies CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   concessione di vantaggi

per avere,

a __________ nell’estate 2010, offerto e procurato un indebito vantaggio a IM 3 e IM 2, funzionari del Comune di __________ presso __________, consegnando loro due buste contenenti denaro contante (per un importo totale di CHF 2'500.-) in considerazione dell’espletamento delle loro attività ufficiali e meglio in relazione ai lavori pubblici commissionati dal __________ tramite mandati diretti a società a lui riconducibili;

                               1.2.   complicità in infedeltà nella gestione pubblica

per avere,

in imprecisate località del __________ tra dicembre 2010 e ottobre 2013, a scopo di indebito profitto proprio e dei due funzionari suddetti, allestito e presentato le false fatture descritte sub 1.4 contenenti importi maggiorati e non dovuti, sapendo che esse sarebbero state preavvisate favorevolmente e inoltrate per il pagamento dai due funzionari, in violazione e danno degli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare;

                              1.3.   corruzione attiva ripetuta

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al pt. 1.2, offerto e procurato un indebito vantaggio a IM 3 e IM 2, funzionari del Comune di __________ presso __________ consegnando loro gli importi ivi menzionati, allo scopo di indurli a compiere atti contrastanti con i loro doveri d’ufficio ivi descritti;

                               1.4.   falsità in documenti ripetuta

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al pt. 1.2, agendo in correità con IM 3 e IM 2, allestito almeno 36 false fatture delle società __________ e __________, __________, __________ inserendo prestazioni e ore lavorative non eseguite per un importo sovrafatturato complessivo di almeno CHF 26'439.00 successivamente trasmesse ai servizi comunali per la registrazione contabile e il pagamento;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 3 è autore colpevole di:

                               2.1.   accettazione di vantaggi

per avere,

a __________, nell’estate 2010, nella sua veste di funzionario del Comune di __________ presso __________ accettato un indebito vantaggio da parte di IM 1, ricevendo una busta contenente denaro contante per un importo di CHF 2'000.-, in considerazione dell’espletamento delle sue attività ufficiali e meglio in relazione ai lavori pubblici commissionati dal __________ tramite mandati diretti a società a lui riconducibili;

                               2.2.   infedeltà nella gestione pubblica

per avere,

in imprecisate località del __________ tra dicembre 2010 e ottobre 2013, agendo in correità con IM 2, nella suddetta veste di funzionario comunale, agendo a scopo di indebito profitto, ovvero dietro compenso in denaro contante versato in più occasioni dal complice IM 1, recato danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare, allestendo le false fatture descritte sub 2.4, preavvisandole favorevolmente ed inoltrandole per il pagamento, pur sapendo che esse contenevano importi maggiorati e non dovuti di almeno CHF 26'439.00;

                               2.3.   corruzione passiva ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo indicate sub 2.2, accettato un indebito vantaggio da IM 1, ricevendo gli importi ivi menzionati per commettere gli atti contrastanti con i suoi doveri d’ufficio;

                               2.4.   falsità in documenti ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, agendo in correità con IM 1 e IM 2, allestito almeno 36 false fatture delle società __________ e __________, __________, __________ inserendo prestazioni e ore lavorative non eseguite per un importo sovrafatturato complessivo di almeno CHF 26'439.00 successivamente trasmesse ai servizi comunali per la registrazione contabile e il pagamento;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   3.   IM 2 è autore colpevole di:

                               3.1.   accettazione di vantaggi

per avere,

a __________, nell’estate 2010, nella sua veste di funzionario del Comune di __________ presso __________ accettato un indebito vantaggio da parte di IM 1, ricevendo una busta contenente denaro contante per un importo di CHF 500.-, in considerazione dell’espletamento delle sue attività ufficiali e meglio in relazione ai lavori pubblici commissionati dal __________ tramite mandati diretti a società a lui riconducibili;

                               3.2.   infedeltà nella gestione pubblica

per avere,

in imprecisate località del __________ tra dicembre 2010 e ottobre 2013, agendo in correità con IM 3, nella suddetta veste di funzionario comunale, agendo a scopo di indebito profitto, ovvero dietro compenso in denaro contante versato in più occasioni dal complice IM 1, recato danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare, allestendo le false fatture descritte sub 3.4, preavvisandole favorevolmente ed inoltrandole per il pagamento, pur sapendo che esse contenevano importi maggiorati e non dovuti per almeno CHF 26'439.00;

                               3.3.   corruzione passiva ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo indicate sub 3.2, accettato un indebito vantaggio da IM 1, ricevendo gli importi ivi menzionati per commettere gli atti contrastanti con i suoi doveri d’ufficio;

                               3.4.   falsità in documenti ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, agendo in correità con IM 1 e IM 3, fatto uso di almeno 36 false fatture delle società __________ e __________, __________, __________ con inserite prestazioni e ore lavorative non eseguite per un importo sovrafatturato complessivo di almeno CHF 26'439.00 successivamente trasmesse ai servizi comunali per la registrazione contabile e il pagamento;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   4.   Di conseguenza,

4.1.  IM 1

avendo dimostrato sincero pentimento,

è condannato

                            4.1.1.   alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                            4.1.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                               4.2.   IM 3

avendo dimostrato sincero pentimento,

è condannato

                            4.2.1.   alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                            4.2.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                               4.3.   IM 2

avendo dimostrato sincero pentimento,

è condannato

                            4.3.1.   alla pena detentiva di 8 (otto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                            4.3.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   5.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinato il dissequestro di tutto quanto in sequestro.

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 3’000.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/3 ciascuno. Nel caso venisse chiesta la motivazione, la tassa di giustizia ammonta a CHF 4'500.- e sarà posta a carico, in solido, dei richiedenti della motivazione per quanto eccede la tassa di giustizia di base di CHF 3'000.-.

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               7.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 (difensore di IM 2) è approvata per:

onorario                      fr.       2'805.00

spese                          fr.          334.00

IVA (8%)                     fr.          251.15

totale                           fr.       3’390.15

                               7.2.   La nota professionale dell’avv. DUF 2 (difensore di IM 3) è approvata per:

onorario                      fr.       5'328.00

spese                          fr.          442.80

totale                           fr.       5’770.80

                               7.3.   Il condannato IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’390.15 (art. 135 cpv. 4 CPP).

                               7.4.   Il condannato IM 3 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5’770.80 (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        3'000.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           262.15

                                                                 fr.        3'462.15

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/3)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.00

Inchiesta preliminare                           fr.             66.67

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             87.38

                                                                 fr.        1'154.05

                                                                 ============

Distinta spese a carico di IM 2 (1/3)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.00

Inchiesta preliminare                           fr.             66.67

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             87.38

                                                                 fr.        1'154.05

                                                                 ============

Distinta spese a carico di IM 3 (1/3)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.00

Inchiesta preliminare                           fr.             66.67

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             87.38

                                                                 fr.        1'154.05

                                                                 ============

Intimazione a:          -

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio federale di Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

72.2014.141 — Ticino Tribunale penale cantonale 24.01.2017 72.2014.141 — Swissrulings