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Ticino Tribunale penale cantonale 10.04.2017 72.2014.125

10. April 2017·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·655 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Guida senza autorizzazione ripetuta: condotto il motoveicolo senza essere titolare della licenza di condurre richiesta

Volltext

Incarto n. 72.2014.125

Lugano, 10 aprile 2017/sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma del decreto d’accusa 203/2014 del 23.7.2014 emanato dal Procuratore pubblico  PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP) di

                                   1.   ripetuta guida senza autorizzazione

per aver ripetsenza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti avvenuti: ad __________ il 27.05.2014 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr.;

Presenti:                    -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1, accompagnata dalla MLaw __________.

Espletato il pubblico dibattimento:

venerdì 18 dicembre 2015, dalle ore 14:00 alle ore 15:00;

lunedì 10 aprile 2017, dalle ore 09:30 alle ore 11:03.

Sentiti:                       -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale motiva e formula le seguenti conclusioni:

                                   --   dal momento che il suo patrocinato al momento dei fatti era in possesso di una licenza di condurre estera, chiede che venga ritenuta nei suoi confronti la contravvenzione di cui all’art. 147 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione;

                                   --   subordinatamente chiede un’esenzione da colpa o in via ancora più subordinata un’importante riduzione della pena giusta l’art. 21 CP e l’art. 100 LCStr;

                                   --   vista la prognosi favorevole, chiede che la Corte rinunci alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria del 2011, eventualmente prorogando il periodo di prova;

                                   --   ribadita la prognosi favorevole, chiede che al suo patrocinato venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 21, 34, 42, 44, 46, 47, 106 CP;

95 cpv. 1 lett. a LCStr;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

ripetuta guida senza autorizzazione

per avere,

il 27 maggio 2014 ad __________ e in altre imprecisate località e date precedenti,

ripetutamente condotto il motoveicolo Piaggio targato TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta,

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena pecuniaria di fr. 4'200.-- (quattromiladuecento), corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta) cadauna;

                               2.2.   alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni.

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5 (cinque).

                                   4.   Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 5 settembre 2011 ma il periodo di prova viene prorogato di 2 (due) anni.

                                   5.   L’istanza di risarcimento ex art. 429 CPP presentata da IM 1 è respinta.

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   7.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:          -

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.           800.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             77.50

                                                             fr.        2'077.50

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