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Ticino Tribunale penale cantonale 28.05.2015 72.2014.113

28. Mai 2015·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·728 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Grave infrazione alle norme della circolazione

Volltext

Incarto n. 72.2014.113

Lugano, 28 maggio 2015/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato da DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 94/2014 del 19 settembre 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 19 giugno 2014 a __________ (autostrada A2 in direzione Nord), violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida dell’autoveicolo __________ targato __________, alla velocità di 204 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar KRIA, malgrado il prescritto limite di 120 Km/h, superando quindi di almeno 84 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico e in sostituzione del Procuratore pubblico __________;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 11:27.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, il quale, in esito al suo intervento, conclude chiedendo la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato, ritenuto in particolare come dagli atti emerga che egli abbia avuto piena consapevolezza della velocità, con ricerca del risultato, e che non abbia invece pienamente assunto le sue responsabilità, alla pena detentiva di almeno 14 mesi da porsi al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di almeno 3 anni;

                                     -   l’avv. DUF1, difensore dell’imputato, il quale, premesso che le nuove norme della LF sulla circolazione sono contestate da più fronti e ritenuto che il suo assistito si è da subito assunto le sue responsabilità subendo peraltro importanti conseguenze economiche, segnatamente a seguito della procedura amministrativa, conclude chiedendo - in via principale - il proscioglimento del suo assistito mancando l’elemento soggettivo dell’intenzionalità di creare una situazione di pericolo, nemmeno per dolo eventuale; e – in via subordinata - la sua condanna alla pena detentiva massima di 12 mesi, pena in ogni caso da sospendersi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni;

                                     -   il Procuratore pubblico, in replica precisa che in merito all’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr dottrina e giurisprudenza non lasciano spazio ad alcuna lacuna interpretativa col che si riconferma nelle sue conclusioni.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 47 CP;

90 cpv. 3 e 4 lett. d) LCStr;

80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 19.6.2014, a __________, sull’autostrada A2, circolato alla guida dell’autoveicolo __________, targato __________, alla velocità di 204 km/h malgrado il vigente limite di 120 km/h;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

                               5.1.   Le note professionali 28.4.2015 e 28.5.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

                                         onorario          fr.      1'920.-spese              fr.         259.--

                                         IVA                  fr.         174.30

                                         trasferte          fr.           71.-totale               fr.      2'424.30

                               5.2.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 2'424.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           104.45

                                                             fr.           804.45

                                                             ============