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Ticino Tribunale penale cantonale 17.06.2014 72.2013.162

17. Juni 2014·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·888 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCstr.)

Volltext

Incarto n. 72.2013.162

Lugano, 17 giugno 2014/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Sabrina Aldi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma dell'opposizione DAC 323/2013 del 25.11.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

grave infrazione alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ alla velocità di 75 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accer­tata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vi­gente limite di 50 Km/h.;

fatti avvenuti: a __________ il 23 agosto 2013;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1,  32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 12:20.

Sentiti:                        -   il Procuratore Pubblico, il quale precisa che il margine di manovra relativo al caso odierno è vicino allo zero. I fatti sono ammessi, vi è un superamento del limite di velocità ammesso. Il PP cita la sentenza DTF 132 II 234 la quale precisa che anche con il nuovo diritto un superamento di 25 km/h rappresenta un caso grave ai sensi dell’art. 90 Cpv. 2 LCStr. Non vi è alcun dubbio quindi per quanto attiene alla qualifica giuridica, si tratta di infrazione grave. Per quanto concerne la pena, l’accusa precisa che la pena proposta nel decreto d’accusa già tiene conto del rigore del nuovo diritto e che, a mente dell’accusa, è una pena particolarmente blanda. 

Il PP esamina i precedenti penali dell’imputato concludendo che una sospensione condizionale della pena non è possibile. La prognosi è, secondo l’accusa, assolutamente negativa. In conclusione il PP chiede la conferma del decreto d’accusa, invitando la Corte a riflettere fino a che punto la proposta buonista del PP può essere considerata e se non sarebbe piuttosto il caso di aumentare tale pena. In via alternativa, in luogo a una pena unica non sospesa, il PP chiede la revoca della precedente condanna di 90 aliquote e una nuova condanna a una pena pecuniaria non sospesa;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale pone l’accento sull’assurdità della nuova legge sulla circolazione stradale. In particolare, egli sostiene che per rapporto ad altri reati ben peggiori le pene relative alla circolazione stradale sono eccessive. Il difensore precisa che in assenza di assunzione di nuove prove non è possibile per il PP chiedere più della pena proposta in quanto, si tratterebbe di una reformatio in pejus.

Il difensore ripercorre i precedenti dell’imputato sottolineando che la pena pecuniaria di 90 aliquote sospese di cui alla precedente condanna è eccessiva. Per quanto concerne la pena richiesta dal PP anche queste è eccessiva a mente della difesa. Si tratta di un 1 km/h in più del limite prescritto per l’infrazione grave e di questo bisogna tenerne conto nella commisurazione della pena così come bisogna tener conto che erano le 5 mattino.

Non é possibile dire che la prognosi è negativa, il suo cliente per i prossimi anni non guiderà di sicuro. Da ultimo il patrocinatore pone l’accento sul vita del suo cliente, sul fatto che egli ha rinunciato ad una rendita AI per lavorare e che la pena pecuniaria da pagare metterebbe in difficoltà il suo cliente.

Per queste ragioni, il difensore chiede clemenza alla Corte, in particolare che la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote non venga revocata;

-il Procuratore Pubblico in replica precisa la nozione di infrazione grave spiegando che, indipendentemente dal superamento di 1 km/h siamo di fronte a un’infrazione grave e che come tale deve essere punita;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1 in duplica ribadisce quanto già detto contestando la precedente giurisprudenza e in particolare l’entità delle pene pronunciate per questo genere di reati.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 34, 42, 46, 47, 49, CP;

90 cpv. 2 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                         IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                                         infrazione grave alle norme della circolazione

per avere, il 23 agosto 2013, a __________, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ alla velocità di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;

e meglio come descritto del decreto di accusa.

                                    2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento), corrispondenti a 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 90 (novanta) cadauna;

                                2.2   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e delle spese procedurali.

                                   3.   Si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna inflitta il 13 febbraio 2012 dal Ministero Pubblico del Canton Ticino.

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

72.2013.162 — Ticino Tribunale penale cantonale 17.06.2014 72.2013.162 — Swissrulings