Incarto n. 72.2013.160
Lugano, 16 giugno 2014/rs
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 145/2013 del 18 dicembre 2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 30 maggio 2013, alle ore 15.58,
a __________, sulla strada principale in direzione di __________,
violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio, per avere,
circolato alla guida dell’autovettura BMW 650I XDrive targata __________, alla velocità di 124 Km/h (dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar Laser Trucam, malgrado il vigente limite di 60 Km/h, superando quindi di 64 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:15.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva sospesa di un anno;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale mette in rilievo le gravi conseguenze che il presente procedimento penale ha avuto per il suo patrocinato, che ha perso il lavoro. Sottolinea poi che il suo assistito ha reso dichiarazioni coerenti in merito ai fatti. Tenuto conto dell’incensuratezza del suo assistito, del fatto che non ha messo in pericolo la vita o la salute altrui e dell’assenza di intenzionalità, in via principale chiede il proscioglimento del suo patrocinato. In via subordinata si rimette al prudente giudizio di questa Corte.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;
90 cpv. 3 LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 30 maggio 2013, alle ore 15.58, a __________, sulla strada principale in direzione di __________, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corso il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, in particolare per avere circolato alla guida dell’autovettura BMW 650l XDrive targata __________ alla velocità di 124 km/h (dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h) malgrado il vigente limite di velocità di 60 km/h,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza, IM 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese procedurali.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
4.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 2'218.35
spese --totale fr. 2'218.35
4.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'218.35 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera