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Ticino Tribunale penale cantonale 24.01.2014 72.2013.144

24. Januar 2014·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·2,381 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Sequestro di persona e rapimento, abuso di autorità, lesioni semplici con arma e omissione di soccorso, da parte di due agenti di Polizia ai danni di un cittadino straniero, per averlo trasportato fuori dalla loro giurisdizione, colpito con il bastone tattico e abbandonato

Volltext

Incarto n. 72.2013.144

Lugano, 24 gennaio 2014/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale        Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1     IM 2 rappresentato dall’avv. DF 2 e avv. DF 3

  entrambi in carcere preventivo dal 28 marzo 2013 al 29 marzo 2013 (2 giorni) ed in seguito sottoposti a misure sostitutive all’arresto (nel frattempo revocate)

imputati, a norma dell'atto d'accusa 132/2013 del 21.11.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

IM 2 e IM 1, in correità tra loro

                                   1.   sequestro di persona e rapimento

per avere,

il 27 marzo 2013,

tra __________ ed __________,

indebitamente arrestato, tenuto sequestrato e privato in altro modo la libertà di una persona, rispettivamente, rapito una persona con inganno,

e meglio,

per avere, presso la Stazione __________ di __________, al termine di un controllo da loro svolto sulla persona di __________ in qualità di agenti della __________,

malgrado il fatto che nei confronti di quest’ultimo non fossero emerse irregolarità,

ammanettando e caricando __________ sulla vettura di servizio,

trasportandolo a bordo di tale veicolo oltre la loro giurisdizione fino a giungere in prossimità del valico doganale ubicato sul territorio di __________,

imboccando colà una strada laterale e facendo scendere la vittima in un luogo appartato dove la percuotevano come descritto ai punti sub. 2 e 3 del presente atto d’accusa prima di abbandonarla ferita a terra,

indebitamente arrestato, tenuto sequestrato, privato della libertà e rapito con inganno __________ per almeno 20 minuti ed un tragitto di circa 16 km;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 183 cifra 1 CP.

                                   2.   abuso d’autorità

per avere,

il 27 marzo 2013,

tra __________ e __________,

nella loro veste di agenti della __________ di __________,

abusato dei poteri della loro carica alfine di recar danno ad una persona,

e meglio,

per avere, nelle circostanze di cui al punto 1 del presente atto d’accusa,

ammanettando e caricando __________ sull’auto di servizio benché nei suoi confronti non fosse emersa nessuna irregolarità,

trasportandolo quindi oltre la loro giurisdizione fino ad __________,

colpendo IM 1 la vittima mediante un calcio al sedere ed una spinta che la faceva andare a sbattere con il volto contro una roccia antistante e IM 2, mentre __________ si trovava riverso a terra, percuotendolo con calci, pugni e colpi inferti con il bastone da combattimento in dotazione,

provocando con tale loro agire le lesioni attestate dalla documentazione medica agli atti,

abusato dei poteri che derivavano dalla loro carica di agenti della Polizia comunale per recar danno a __________;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 312 CP.

                                   3.   lesioni semplici (con arma)

per avere,

il 27 marzo 2013,

ad __________,

intenzionalmente cagionato un danno alla salute di una persona facendo uso di un’arma,

e meglio,

per avere, nelle circostanze di cui al punto 1 del presente atto d’accusa,

percuotendo IM 2 la vittima mediante ripetuti colpi inferti con il bastone tattico PR24 in sua dotazione mentre __________ si trovava riverso a terra a seguito della spinta datagli da IM 1,

omettendo IM 1, dopo aver dato alla vittima la spinta che l’aveva fatta andare a sbattere con il viso contro l’antistante parete rocciosa e, contrariamente al suo obbligo di agire derivante dalla sua funzione di __________, di bloccare immediatamente il collega che colpiva la vittima nelle modalità testé indicate, limitandosi a dirgli solo dopo qualche istante “basta, andiamo”,

intenzionalmente provocato a __________, mediante l’utilizzo di un’arma, le lesioni risultanti dalla documentazione medica agli atti.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP; richiamati gli art. 4 cpv. 1 lett. d) LARM e 11 CP.

                                   4.   omissione di soccorso

per avere,

il 27 marzo 2013,

ad __________,

omesso di prestare soccorso a __________, da loro ferito, ancorché lo si potesse ragionevolmente esigere,

e meglio,

per avere, nelle circostanze di cui al punto 1 del presente atto d’accusa,

dopo aver colpito la vittima così come descritto al punto 3) del presente atto d’accusa, provocando le lesioni attestate dalla documentazione medica agli atti,

abbandonando il posto mediante il veicolo di sevizio,

lasciando __________ tramortito, ferito e riverso su di un cumulo di neve e vestito in modo non adeguato alle circostanze, ritenuto che vi era una temperatura al suolo di circa 2 gradi,

omesso di prestare soccorso a __________, da loro ferito nelle modalità testé indicate, ancorché lo si potesse da loro esigere e vi fossero tenuti in virtù della loro funzione di __________.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 128 CP.

Presenti:                     -   il Procuratore PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dai suoi difensori di fiducia avv. DF 2 e DF 3.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 16:50.

Sentiti:                         -   il Procuratore PP 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

In merito alle accuse di cui al pt. 1.1 dell’AA per il sequestro di persona, l’accusa precisa come questo reato sia realizzato già al momento dell’ammanettamento della vittima, avendo gli imputati ammesso che il comportamento della persona non giustificava in alcun modo un suo fermo. Il PP 1 cita le sentenze 19.06.2007 della Corte delle assise correzionali di Lugano e DTF 6B_391/2013 consid. 1.3 e 1.4.

Per l’imputazione di lesioni semplici aggravate, perseguibili d’ufficio, il PP 1 si riferisce ai certificati medici agli atti. Per l’imputato IM 1 tali fatti sono ammessi. IM 2 da parte sua è accusato di tale reato per omissione, avendo egli un dovere di garante in quanto __________, e non avendo agito per bloccare immediatamente il collega. Egli è dunque correo in quanto dimostrava la volontà e la consapevolezza di cooperare alla commissione del reato. 

Le imputazioni per titolo di omissione di soccorso (pt. 4 dell’AA) sono pacifiche a mente dell’accusa. La vittima veniva abbandonata ferita e ubriaca da sola in mezzo ad un bosco di notte. Solo la fortuna ha voluto che la vittima venisse trovata da un terzo e soccorsa.

Infine, il reato di abuso di autorità (pt. 3 AA), il PP 1 cita le sentenze 6b_615.2011, 6b_699.2011 e 6b_831.2011, gli estremi di tale reato sono pure pacifici.

Per la commisurazione della pena, tenendo conto delle circostanze, della collaborazione nelle indagini, dell’avvenuto risarcimento, dell’incensuratezza e del sincero pentimento, l’accusa chiede una pena di due anni di detenzione sospesa condizionalmente;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Il difensore sottolinea il sincero pentimento dell’imputato.

Il reato di abuso di autorità è ammesso. Precisa per valutare la colpa effettiva, che la vittima non risultava comunque una persona affidabile, il controllo e la perquisizione erano dunque giustificati, come pure la decisione di allontanamento dalla Stazione. L’ammanettamento secondo il difensore è prassi se una persona viene caricata sull’auto di servizio. L’illegalità avviene quando i due decidevano di allontanarlo dalla Svizzera verso l’__________ accompagnandolo ad __________.

Secondo il difensore, l’allontanamento e lo sconfinamento dalla giurisdizione non configurano il reato di sequestro e rapimento. È ammesso che gli imputati facevano leva sulla loro autorità abusandone, ciò non configura comunque un sequestro di persona.

Il reato di lesioni con arma per omissione è contestato dal difensore, il quale sostiene che l’imputato faceva tutto quanto in suo potere per fermare il collega. Quest’ultimo agiva velocemente e ad una tale distanza da rendere impossibile l’intervento da parte di IM 1.

Il reato di omissione di soccorso è ammesso, con la precisazione che l’imputato non si era reso conto della gravità delle ferite inferte alla vittima.

Chiede dunque il proscioglimento per i reati di lesioni semplici con arma per omissione e sequestro e rapimento. Per la commisurazione della pena, il difensore ritiene la pena proposta dal PP 1 estremamente severa. L’imputato ha collaborato da subito alle indagini, è sinceramente pentito, ha risarcito la vittima ed è incensurato. Inoltre, si è sottoposto volontariamente ad un trattamento psicologico. La difesa chiede dunque una pena pecuniaria contenuta nelle 90 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per due anni data la prognosi favorevole;

                                     -   l’avv. DF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

In merito al reato di sequestro di persona, il difensore precisa come la vittima non aveva diritto di risiedere sul nostro territorio in quanto non disponeva di sufficienti mezzi finanziari al suo sostentamento, doveva dunque lasciare la Svizzera. Dunque il fatto di essere stato accompagnato al confine non configura il reato di sequestro.

La difesa ribadisce le difficili condizioni emotive che affliggevano l’imputato IM 2 in quel periodo, come pure la presa di coscienza di ciò, tanto da sottoporsi volontariamente ad un trattamento psicologico. Sottolinea pure la collaborazione del suo cliente fin dal primo verbale. Per la commisurazione della pena, chiede venga concessa l’attenuante del sincero pentimento. La difesa chiede pure sia tenuta in considerazione la condanna sociale e l’incertezza futura di avere ancora un posto di lavoro, essendo comunque che l’imputato ha manifestato la volontà di continuare ad esercitare la professione di agente di polizia. Si allinea alle richieste di pena del collega difensore, ovvero una pena contenuta in massimo 90 aliquote giornaliere sospese condizionalmente;

                                     -   il Procuratore PP 1 in replica afferma che il reato di sequestro di persona è incontestabile e cita la sentenza del 16 giugno 2007 della Corte delle assise correzionali di Lugano. Ribadisce pure gli elementi del reato di lesioni semplici per omissione. Secondo il PP 1 si tratta di fatti gravissimi, tanto che la vittima avrebbe pure potuto morire abbandonata nel bosco in quelle condizioni;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1 in duplica afferma che il pestaggio non può essere definito selvaggio come così fatto dal PP 1, il quale tende ad esasperare i fatti, tanto da arrivare a parlare di tentato omicidio;

                                     -   l’avv. DF 2, difensore dell’imputato IM 2 non duplica.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 123, 128, 183, 312 CP; 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   sequestro di persona e rapimento

per avere,

il 27 marzo 2013, tra __________ ed __________, in correità con IM 2, indebitamente arrestato, tenuto sequestrato, privato della libertà e rapito con inganno __________, per almeno 20 minuti, ammanettandolo e trasportandolo a bordo dell’auto di servizio per un tragitto di circa 16 chilometri;

                               1.2.   abuso d’autorità

per avere,

il 27 marzo 2013, tra __________ e __________, nella sua veste di agente della __________, in correità con IM 2, abusato dei poteri della sua carica alfine di recar danno ad una persona;

e meglio, per avere, nelle circostanze di cui al pt. 1.1., ammanettato e caricato __________ sull’auto di servizio, benché nei suoi confronti non fosse emersa nessuna irregolarità, trasportandolo oltre la loro giurisdizione fino ad __________, colpendolo mediante un calcio al sedere ed una spinta che gli faceva sbattere il volto contro una roccia antistante;

                               1.3.   lesioni semplici (con arma)

per avere,

il 27 marzo 2013 ad __________, intenzionalmente cagionato a __________ le lesioni attestate dal certificato medico agli atti, omettendo, contrariamente all’obbligo di agire derivante dalla sua funzione di __________, di bloccare immediatamente il collega IM 2 che colpiva ripetutamente la vittima al corpo mediante il bastone tattico PR24;

                               1.4.   omissione di soccorso

per avere,

il 27 marzo 2013 ad __________, in correità con IM 2, omesso di prestare soccorso a __________, dopo averlo colpito così come descritto ai pt. 1.3 e 2.3, lasciandolo ferito e riverso su un cumulo di neve;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   IM 2 è autore colpevole di:

                               2.1.   sequestro di persona e rapimento

per avere,

il 27 marzo 2013, tra __________ ed __________, in correità con IM 1, indebitamente arrestato, tenuto sequestrato, privato della libertà e rapito con inganno __________, per almeno 20 minuti, ammanettandolo e trasportandolo a bordo dell’auto di servizio per un tragitto di circa 16 chilometri;

                               2.2.   abuso d’autorità

per avere,

il 27 marzo 2013, tra __________ e __________, nella sua veste di agente della __________, in correità con IM 1, abusato dei poteri della sua carica alfine di recar danno ad una persona;

e meglio, per avere, nelle circostanze di cui al pt. 2.1., ammanettato e caricato __________ sull’auto di servizio, benché nei suoi confronti non fosse emersa nessuna irregolarità, trasportandolo oltre la loro giurisdizione fino ad __________, perquotendolo con calci, pugni e colpi inferti col bastone da combattimento in dotazione, tutto mentre si trovava riverso a terra;

                               2.3.   lesioni semplici (con arma)

per avere,

il 27 marzo 2013 ad __________, percosso __________ mediante ripetuti colpi inferti con il bastone tattico PR24 in sua dotazione, provocandogli intenzionalmente le lesioni attestate dal certificato medico agli atti;

                               2.4.   omissione di soccorso

per avere,

il 27 marzo 2013 ad __________, in correità con IM 1, omesso di prestare soccorso a __________, dopo averlo colpito così come descritto ai pt. 1.3 e 2.3, lasciandolo ferito e riverso su un cumulo di neve;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   3.   Di conseguenza,

3.1.  IM 1

avendo dimostrato sincero pentimento

è condannato:

                            3.1.1.   alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                            3.1.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                               3.2.   IM 2

avendo dimostrato sincero pentimento

è condannato:

                            3.2.1.   alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                            3.2.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro così come descritto nell’atto d’accusa.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di un mezzo ciascuno.

Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.        1'500.--

                                         Inchiesta preliminare                             fr.        4'019.80

Perizie mediche                                     fr.           960.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.           149.-fr.        6'628.80

                                                                 ===========

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           750.--

Inchiesta preliminare                             fr.        2'009.90

Perizie mediche                                     fr.           480.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              74.50

                                                                 fr.        3'314.40

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           750.--

Inchiesta preliminare                             fr.        2'009.90

Perizie mediche                                     fr.           480.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              74.50

                                                                 fr.        3'314.40

                                                                 ============

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                           La vicecancelliera

72.2013.144 — Ticino Tribunale penale cantonale 24.01.2014 72.2013.144 — Swissrulings