Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 25.11.2013 72.2013.137

25. November 2013·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·920 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Infrazione alla LF stupefacenti per aver importato e trasportato ca. 41 kg di marijuana nascosti in un apposito ricettacolo all'interno di un furgone

Volltext

Incarto n. 72.2013.137

Lugano, 25 novembre 2013 /rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale        Ministero Pubblico

contro

IM 1, rappresentato da DUF 1,

in carcerazione preventiva dal 29.8.2013 al  5.11.2013 (69 giorni) posto in anticipata esecuzione della pena dal 6.11.2013

imputato, a norma dell'atto d'accusa 124/2013 dell'8.11.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

al valico di __________, ed in altre località in __________ ed all’__________,

nel mese di agosto 2013, in particolare in data 29.08.2013,

trasportato, importato dall’__________ alla __________ trasportandolo a bordo del sottodescritto veicolo, un quantitativo di 40'957,22 grammi netti di marijuana del valore di almeno CHF 81'000.00, sostanza stupefacente che era destinata all’alienazione sul territorio __________, celata all’interno di un ricettacolo del furgone Mercedes targato __________ di proprietà di __________,

furgone a lui consegnato a __________ il giorno 29.08.2013 da non meglio identificato __________ e asseritamente di nome __________; ritenuto che il ricettacolo è stato creato ad hoc tra il giorno 8 e il giorno 10 agosto 2013, operazione alla quale l’imputato ha partecipato avendo egli condotto personalmente il furgone dalla regione di __________ fino a __________ e poi in __________ e riconducendolo fino a __________;

ritenuto che IM 1 è stato fermato in entrata in __________ al valico autostradale di __________ il 29.08.2013 alle ore 23.15, con lo stupefacente, immediatamente dopo sequestrato.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 LFStup;

Presenti:                     -   la Procuratrice pubblica PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:15.

Sentiti:                         -   alla Procuratrice Pubblica, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

la PP precisa che il traffico in cui è coinvolto l’imputato si trova al limite dei quantitativi previsti per la forma aggravata di infrazione alla LStup. L’attività descritta da IM 1 aveva una certa organizzazione, vi era un’indicazione su tutto e IM 1 eseguiva chiare istruzioni. Sicuramente IM 1 ha vissuto in __________ e in __________ in condizioni difficili, ciò non giustifica la sua messa a disposizione per un traffico di stupefacenti al solo scopo di rimborsare un prestito. È da considerare per la commisurazione della pena che egli è incensurato e anche che egli è in anticipata espiazione della pena. Inizialmente ha mentito, per limitarsi in seguito a dichiarare il minimo indispensabile.

Per IM 1 la pubblica accusa chiede una pena detentiva di 16 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Per tutto quanto in sequestro si chiede la confisca con distruzione dello stupefacente;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

la difesa sottolinea la difficile vita precedente dell’imputato, il quale a 14 anni iniziava a lavorare in nero come operaio. Per i suoi 16 anni riceveva un biglietto di sola andata per l’____, ad attenderlo unicamente trafficanti. Raggiungeva __________ dove lavorava in una fattoria per ottenere il permesso di soggiorno. Questo fino al 2013. A maggio di quest’anno avrebbe dovuto rinnovare il permesso di soggiorno, ma non ne aveva i mezzi. Dopo 10 anni di sacrifici non poteva abbandonare tutto e tornare in __________, non aveva alternativa se non quella di affidarsi a questo __________ che gli concedeva un prestito a condizioni usuraie. Accettava poi di effettuare il viaggio con lo stupefacente dopo aver ricevuto pesanti minacce per la sua incolumità, in quanto non riusciva a rimborsare il suo debito. Non vi sono prove di queste minacce, ma è credibile che quanto affermato da IM 1 secondo la difesa è cosa vera. Egli è stato usato come corriere e nient’altro è che un povero disperato in cerca di un lavoro. Ha sbagliato e ne è consapevole. È sinceramente pentito, incensurato e giovane. Chiede dunque una pena detentiva di 12 mesi sospesi.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70 CP; 19 LStup; 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, il 29 agosto 2013, importato dall’__________ alla __________, trasportandolo a bordo del furgone Mercedes targato __________, riposto in un apposito ricettacolo nascosto, un quantitativo di 40'957,22 grammi netti di marijuana del valore di almeno CHF 81'000.-;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa .

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena espiata in anticipo;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione dell’importo di EUR 400.- sui quali è mantenuto il sequestro conservativo a parziale garanzia della tassa di giustizia e dei disborsi.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                           La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.        9'210.30

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)        fr.              70.85

                                                             fr.        9'781.15

                                                             ============

72.2013.137 — Ticino Tribunale penale cantonale 25.11.2013 72.2013.137 — Swissrulings