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Ticino Tribunale penale cantonale 19.06.2012 72.2012.35

19. Juni 2012·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,106 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Rapina commessa da un richiedente l'asilo ai danni di un anziano e altri reati minori

Volltext

Incarto n. 72.2012.35

Mendrisio, 19 giugno 2012/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Locarno

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo Palazzo Pretorio, per giudicare

nella causa penale        Ministero Pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1  ACPR 2  ACPR 3

contro

sedicente IM 1 patrocinato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 14 febbraio 2012 al 28 febbraio 2012 (15 giorni) posto in anticipata esecuzione della pena dal 29 febbraio 2012

imputato, a norma dell'atto d'accusa 30/2012 del 6 aprile 2012 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

                                   1.   rapina

per avere,

a __________,

verso le ore 00.30 del 12.02.2012,

agendo in correità con B.B.C. (attualmente latitante),

dopo aver seguito e raggiunto da tergo a passo spedito la vittima che, appena scesa dal treno, stava camminando sulla pubblica via onde rincasare,

usandole personalmente violenza, segnatamente mettendole la mano sinistra alla bocca e la destra sulla spalla sinistra per poi spingerla contro una siepe,

permettendo così a B.B.C. di sfilarle il portafoglio da una tasca posteriore dei pantaloni,

commesso un furto a danno di ACPR 1 (1932) con una refurtiva costituita dal suddetto portamonete contenente del denaro contante per circa CHF 200.--, la carta d’identità, la licenza di condurre, l’abbonamento generale delle FFS nonché l’abbonamento ad una piscina, per un valore complessivo non determinato (refurtiva non recuperata),

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto: dall’art. 140 cifra 1 CP;

                                   2.   ricettazione di poca entità

per avere, a __________ il 13.02.2012, acquistato per complessivi CHF 200.-- (unitamente ad un IPhone 4) da una persona non identificata il telefono cellulare HTC (IMEI __________) del valore denunciato di CHF 299.00, che sapeva o doveva presumere essere stato ottenuto mediante un reato contro il patrimonio e più precisamente dal furto commesso a __________ il 04.03.2012 a danno di ACPR 3 (refurtiva recuperata e restituita all’accusatrice privata);

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto: dall’art. 160 cifra 1 CP combinato con l’art. 172ter CP;

                                   3.   contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori

per avere intenzionalmente utilizzato senza valido titolo di trasporto un treno delle Ferrovie Federali Svizzere sui seguenti percorsi, per i quali avrebbe dovuto obliterare il titolo di trasporto:

                                   --   il 12.02.2012 sulle tratte __________ / __________ / __________ e ritorno;

                                   --   il 13.02.2012 sulla tratta __________ / __________ e ritorno.

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto: dall’art. 57 cpv. 1 lett. a LTV.

Presenti:                     -   il Ministero Pubblico, rappresentato dal Procuratore Pubblico PP 1;

                                     -   l’imputato IM 1, accompagnato dal suo Difensore d’ufficio avv. DUF 1;

                                     -   l’interprete.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 15:45.

Sentiti:                         -   Il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa sia in fatto che in diritto. Per quanto attiene alla commisurazione della pena, considera a favore dell’imputato la collaborazione prestata e la sua incensuratezza. A suo detrimento pesano invece numerosi fattori, segnatamente la circostanza di aver agito ai danni di una persona anziana, la gravità oggettiva del reato, la futilità del movente e il fatto di aver delinquito in età adulta. La prognosi, anche in considerazione del fatto che l’imputato non ha prodotto validi documenti di legittimazione, è negativa. Chiede quindi la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 16 mesi da espiare. Per quanto concerne gli oggetti in sequestro, rinvia al verbale del dibattimento;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale pone in risalto il difficile trascorso di IM 1 e la sua precaria situazione personale, anche sotto il profilo finanziario. Sottolinea che il suo patrocinato si è reso conto dell’errore commesso e che ha tratto i dovuti insegnamenti dalla carcerazione fin qui sofferta. Pone l’accento sul fatto che egli è reo confesso ed ha ampiamente collaborato con gli inquirenti. Sottolinea poi che IM 1 si trovava sotto l’effetto dell’alcool al momento della commissione della rapina e che è incensurato. In merito alla prognosi, occorre tener conto del fatto che egli si sia pentito di quanto commesso e che ha pienamente collaborato. Postula quindi la condanna del suo patrocinato ad una pena detentiva parzialmente sospesa. 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 30 segg., 40, 47, 49, 51, 69, 103 segg., 140 cifra 1, 160 cifra 1, 172ter CP;

57 cpv. 1 lett. a LTV;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 LTG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1, sedicente

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   rapina

per avere,

a __________, il 12 febbraio 2012,

agendo in correità con B.B.C.,

usando violenza, commesso un furto a danno di ACPR 1, sottraendogli un portamonete contenente denaro contante per circa fr. 200.--., la carta d’identità, la licenza di condurre, l’abbonamento generale delle FFS nonché l’abbonamento ad una piscina;

                               1.2.   ricettazione di poca entità

per avere,

a __________, il 13 febbraio 2012,

acquistato per fr. 200.-- il telefono cellulare HTC (unitamente ad un IPhone 4), sapendo o dovendo presumere che era stato ottenuto mediante un reato contro il patrimonio;

                               1.3.   contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori

per avere intenzionalmente utilizzato senza valido titolo di trasporto un treno delle FFS sulla tratta __________ - __________ - __________ e ritorno il 12 febbraio 2012 e sulla tratta __________ - __________ e ritorno il 13 febbraio 2012,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1, sedicente, è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi,

                                         da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e dei disborsi.

                                   3.   È ordinato il dissequestro e la restituzione al condannato di:

                                     -   un cellulare Nokia;

                                     -   un cellulare Nokia;

                                     -   un paio di scarpe da ginnastica Adidas;

                                     -   una giacca nera con scritte verticali grigie;

                                     -   un cappellino da base-ball nero con la croce svizzera;

                                     -   un accendino;

                                     -   un borsello color marrone (contenente 16 Euro in moneta).

                                   4.   È ordinata la confisca di un cellulare IPhone 4.

                                   5.   È mantenuto il sequestro conservativo, in quanto mezzi di prova nel procedimento contro il correo, di:

                                     -   un navigatore Tom Tom;

                                     -   un navigatore Magellan;

                                     -   un cannocchiale Pentax;

                                     -   un videogioco Nintendo;

                                     -   un pullover grigio;

                                     -   un pullover beige;

                                     -   un paio di guanti da lavoro;

                                     -   quattro occhiali da uomo scuri (senza marca);

                                     -   tre coltellini rossi tipo Victorinox.

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

Intimazione a:          

accusatori privati:   

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                        La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.        1'676.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)        fr.           133.-fr.        2'309.--

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