Incarto n. 72.2011.6
Lugano, 23 ottobre 2012/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Andrea Minesso, vicecancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 patrocinato da DUF 1
in carcerazione preventiva dal 09.11.2010 al 10.12.2010 (32 giorni)
imputato, a norma dell'atto d'accusa 6/2011 del 4.2.2011 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________, __________, __________ ed in altre località della __________, nel periodo agosto 2008 – 9 novembre 2010, senza essere autorizzato, offerto o venduto, nonché acquistato, detenuto e trasportato ai fini della vendita, complessivi 113.36 grammi di eroina,
e meglio,
1.1 per avere, a __________, __________ e in altre imprecisate località del __________, venduto e offerto, senza essere autorizzato, un quantitativo imprecisato di eroina ma almeno complessivi 97.7 grammi, sostanza acquistata a __________ al prezzo di fr. 34.--/grammo e nel _________ al prezzo di fr. 80.--/grammo da fornitori locali non meglio identificati,
specificatamente
1.1.1 a __________, a __________, nel corso del mese di agosto 2008, venduto almeno 0.5 grammi di eroina al prezzo di fr. 100.--
(vendita contestata dall’imputato);
1.1.2 a __________, in località non meglio precisate, nel periodo agosto – novembre 2009, venduto almeno 19 grammi di eroina al prezzo di fr. 40.-- per busta (da 0.2 grammi) e offerto gratuitamente 1 grammo di eroina;
(quantitativo contestato dall’imputato)
1.1.3 a __________, a __________, nel periodo gennaio 2009 – luglio 2010, venduto almeno 60 grammi di eroina al prezzo di fr. 40.-- per busta (da 0.2 grammi);
1.1.4 a __________, a __________, nel periodo maggio – 9 novembre 2010, venduto almeno 0.8 grammi di eroina al prezzo di fr. 40.-- per busta (da 0.2 grammi);
1.1.5 a __________, a __________, nel periodo luglio – 9 novembre 2010, offerto gratuitamente almeno 5 grammi di eroina;
1.1.6 a __________, in diverse zone del __________, nel periodo febbraio – 9 novembre 2010, offerto gratuitamente almeno 1 grammo di eroina;
1.1.7 a __________, a __________, nel mese di agosto 2010, offerto gratuitamente almeno 0.4 grammi di eroina;
1.1.8 ad altre persone non meglio identificate, a __________, __________ e in altre località imprecisate del __________, nel periodo marzo – 9 novembre 2010, venduto almeno complessivi 10 grammi di eroina al prezzo di fr. 40.-- per busta da 0.2 grammi o di fr. 100.-- per busta da 1 grammo;
1.2 per avere, a __________ e sulla tratta ferroviaria __________ – __________, in data 9 novembre 2010, senza essere autorizzato, acquistato ed in seguito e trasportato complessivi 46.99 grammi netti di eroina (grado di purezza 12%), sostanza acquistata a __________ da persona non meglio identificata conosciuta con il nome di __________ al prezzo di fr. 1'700.-- e destinata nella misura di 1/3 (pari a 15.66 grammi netti) alla vendita nel __________;
reato previsto: dall’art. 19 cifra 1 LStup
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
2.1 per avere, a __________, __________ e in altre località imprecisate della __________, nel periodo 16 agosto 2008 - 9 novembre 2010, consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 171 grammi, sostanza in parte acquistata a __________ presso il __________ da fornitori occasionali e in parte acquistata a __________ da persona non meglio identificata conosciuta con il nome di __________, come pure in parte ricevuta a titolo gratuito da persone non meglio identificate;
2.2 per avere, a __________ e sulla tratta ferroviaria __________ – __________, nonché a __________, presso il suo domicilio, in data 9 novembre 2010, senza essere autorizzato, detenuto complessivi 32.7 grammi netti di eroina, sostanza destinata al consumo personale;
reato previsto: dall’art. 19a cpv.1 LStup;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:34 alle ore 12:42.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rileva che i problemi con i quantitativi sono frequenti in questo genere di procedimento; solitamente si procede al confronto tra le dichiarazioni degli acquirenti e quelle del venditore e, nel caso in cui fossero contrastanti, si valuta la credibilità delle persone coinvolte, considerato però che non si vede quale possa essere l'interesse dell'acquirente a dichiarare un quantitativo superiore a quello reale, se non per mettere in difficoltà il venditore. Ad ogni modo, i punti da 1.1.4 a 1.1.8 dell'atto d'accusa (per circa complessivi 17 grammi di cocaina) non sono contestati, così come non lo sono i punti 1.2 e 2., a differenza dei punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3. Per quanto riguarda il caso di __________ (1.1.1), il Procuratore si dice disposto a lasciare cadere l'imputazione causa mancanza di prove (vista la relazione temporale e considerato che, stranamente, ______si reca soltanto in un'occasione da IM 1). Per il caso __________ (1.1.2), invece, il capo d'accusa è mantenuto: il periodo corrisponde a quello del consumo di IM 1, la vendita è stata ammessa e il quantitativo indicato da __________ non è stato escluso dall'imputato (che ha dichiarato al riguardo che "sì, può essere"). In relazione ai 60 grammi di cocaina alienati a __________ dall'imputato (1.1.3), il Procuratore riconosce che il caso in questione è problematico. Vero è che in corso d'inchiesta non è stata posta una precisa domanda sul quantitativo venduto, ma l'imputato ha pur sempre ammesso la vendita: non ha contestato i 60 grammi, per cui chi tace acconsente. Inoltre IM 1 non è credibile, avendo cambiato versione. Ancora: i 300 minigrip possono apparire tanti, ma occorre ricordare che l'imputato non aveva molto altro da fare e che è necessario suddividere la sostanza se la si vuole vendere in confezioni da quaranta franchi. Se poi consideriamo tutte le indicazioni sui quantitativi acquistati da IM 1 così come emergono dai verbali d'interrogatorio, un quantitativo di almeno 40 grammi venduto a __________ è, dopo un calcolo approssimativo, un risultato assai verosimile. Per questi motivi, la Pubblica accusa si dice d'accordo nel caso in cui i 60 grammi di cocaina di cui al punto 1.1.3 venissero ridotti a 40 grammi. Passando alla commisurazione della pena, rileva che il precedente del 2003 ha un suo peso. Ammette che la perdita del lavoro è stata destabilizzante per l'imputato, ma ciò non costituisce una sufficiente giustificazione, in particolare per gettare via gli sforzi non solo personali, ma anche delle altre persone che sono state coinvolte e della stessa Corte che lo ha giudicato nel 2003. Tutto considerato, postulata la conferma dell'atto d'accusa nel senso precisato in arringa, chiede che IM 1 sia condannato a una pena detentiva di 15 mesi, non opponendosi a un'eventuale sospensione condizionale della stessa ma a condizione che il periodo di prova sia fissato a cinque anni. Chiede infine la confisca di tutto quanto in sequestro;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale ritiene che la fattispecie in esame non sia certo sorprendente, essendo piuttosto frequente. Contesta alcuni capi dell'atto d'accusa. Per il punto 1.1.1, prende atto della disponibilità del Procuratore a lasciar cadere l'imputazione. Per quanto riguarda __________ (1.1.2), rileva che il periodo temporale non torna, essendo antecedente a quello delle vendite riconosciuto dal suo patrocinato (a quel momento consumava soltanto, ma non vendeva ancora). Nel dubbio, pertanto, anche il punto 1.1.2 deve cadere. In relazione a __________ (punto 1.1.3) constata invece che almeno una parte del periodo indicato (2009) non ha nulla a che vedere con l'imputato, che ha riconosciuto soltanto quello successivo (2010). Contesta poi la ricostruzione del quantitativo operata dal Procuratore in arringa e sostiene che il risultato non può essere 40 grammi. Considerato che l'imputato ha dichiarato oggi in aula che poteva trattarsi della metà di 60 grammi, chiede che tutt'al più l'infrazione sia ammessa per un quantitativo di 30 grammi. Contesta, in generale, che le vendite siano iniziate prima della primavera 2010. IM 1 non si è comunque arricchito, ma ha sostenuto il suo consumo. Per l'accusa di contravvenzione alla Legge sugli stupefacenti, la difesa chiede che sia riconosciuta la prescrizione per una parte della medesima. Passando alla commisurazione della pena, ricorda i trascorsi non idilliaci del suo patrocinato, che è tossico dall'età di 19 anni e che ha un precedente specifico risalente al 2003. All'imputato però è sempre piaciuto lavorare: essendo fallita nel 2008 la ditta presso la quale era impiegato, IM 1 si è arrangiato con lavoretti sporadici, che purtroppo non sono stati in grado di assicurargli alcuna continuità, conducendolo a restare a casa senza un'occupazione. Comunque IM 1 non ha mai venduto stupefacente per scopo di lucro e inoltre gli va riconosciuta una scemata responsabilità in considerazione del suo consumo. La tossicodipendenza è nel frattempo migliorata e la disponibilità ad assumere qualsiasi lavoro dimostra impegno. Malgrado alcune leggere divergenze, l'imputato è stato tutto sommato collaborativo, così come lo era stato nel procedimento del 2003. Il difensore postula pertanto una riduzione della pena proposta, rimettendosi, per la quantificazione della stessa, al giudizio della Corte. Rileva che, nonostante non possa ancora definirsi completamente sicura, la situazione odierna del suo assistito denota una certa stabilità (la presenza della madre e della sorella; la terapia; il fatto che il precedente specifico del 2003 risalga ormai a quasi dieci anni fa). Vista l'assenza di elementi oggettivi in senso contrario, a mente della difesa occorre concedere la sospensione condizionale della pena in modo tale da permettere all'imputato di mantenere il centro di gravità da lui appena trovato. Chiede che il periodo di prova di cinque anni richiesto dal Procuratore sia ridotto a tre o quattro e non si oppone alla confisca di quanto in sequestro;
- il Procuratore pubblico in replica rileva che __________ è nato il ____________: da ciò ne discende che il compleanno a cui egli si riferisce non può essere quello del 2010 poiché a quel momento IM 1 si trovava in prigione, bensì quello del 2009. __________ ha dichiarato che voleva tirarsi fuori dalla droga, ragione per cui doveva esserci entrato prima del 25 novembre 2009; e ciò non corrisponde a quanto affermato da IM 1, ossia che avrebbe iniziato a vendere a partire dal 2010.
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, in duplica evidenzia che, a mente di IM 1, __________ stava uscendo dalla droga "nell'ultimo periodo", ossia prima del novembre 2010. Il ragionamento della pubblica accusa sarebbe condivisibile soltanto se __________ fosse attendibile: ma la difesa contesta la sua credibilità.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli artt. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70 CP;
19, 19a LStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________, __________ e in altre località della __________, nel periodo dal 2009 al 9 novembre 2010, alienato, acquistato e trasportato complessivi 92.86 grammi di eroina e meglio:
1.1.1. a __________, __________ e in altre località del __________, nel periodo dal 2009 al 9 novembre 2010, alienato a diverse persone un quantitativo imprecisato di eroina ma almeno complessivi 77.2 grammi;
1.1.2. il 9 novembre 2010 acquistato a __________ e successivamente trasportato sulla tratta ferroviaria __________ – __________ 15.66 grammi di eroina (con grado di purezza del 12%) destinati alla vendita;
1.2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato:
1.2.1. a __________, __________ e in altre località della __________, nel periodo dal 23 ottobre 2009 al 9 novembre 2010, consumato un imprecisato quantitativo di eroina;
1.2.2. a __________ sulla tratta ferroviaria __________ – __________ e a __________ presso il suo domicilio, il 9 novembre 2010, posseduto complessivi 32.7 grammi di eroina, sostanza stupefacente destinata al consumo personale;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. IM 1 è prosciolto dall'imputazione di cui al punto 1.1.1. dell'atto d'accusa.
3. Di conseguenza,
avendo agito in stato di scemata imputabilità,
IM 1 è condannato:
3.1. alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2. al pagamento della tassa di giustizia di CHF 500.-- (cinquecento) e dei disborsi.
3.3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
4. Per la durata del periodo di prova, a valersi quali norme di condotta ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 CP, è fatto ordine a IM 1 di non frequentare le persone indicate al punto 1.1. dell'atto d'accusa e di continuare il trattamento presso il Centro di consulenza e aiuto _______ come da certificato medico 19 ottobre 2012 del dr. __________.
5. È ordinata la confisca di tutto quanto posto in sequestro ed elencato nell'atto d'accusa nr. 6/2011 del 4 febbraio 2011, con distruzione della sostanza stupefacente.
6. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 1'941.75 comprensiva di onorario, spese e Iva.
§ La quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 393 cpv. 1 lett. b CPP).
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 592.80
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 78.85
fr. 1'171.65
============