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Ticino Tribunale penale cantonale 05.04.2011 72.2011.26

5. April 2011·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·642 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Spaccio di cocaina e falsa identità. Procedura abbreviata

Volltext

Incarto n. 72.2011.26

Lugano, 5 aprile 2011/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

Agnese Balestra-Bianchi, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal

Ministero pubblico

contro

IM 1,   Alias: __________, __________,

in carcerazione preventiva dal 14 gennaio 2011 al 25 febbraio 2011 (42 giorni)

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 25/2011 del 21 marzo 2011, di

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

tra __________, __________, __________ e __________,

nel periodo luglio 2009/dicembre 2009,

venduto un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 340 grammi,

                                     -   290 grammi a __________,

                                     -   30 grammi a __________,

                                     -   20 grammi a __________;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 19 cifra 2 LFStup;

                                   2.   conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

per avere,

ripetutamente, usando l’inganno, indotto un funzionario ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica,

e meglio

                                     -   a __________, il 13.01.2005, presentando, all’ufficiale del registro civile, documenti certificanti l’avvenuto matrimonio civile a __________ tra lui, indicato con la falsa identità di __________ e __________; indotto il funzionario preposto all’Ufficio dello stato civile a iscrivere sul registro informatizzato tale unione riportante i suoi dati anagrafici falsi summenzionati,

                                     -   a __________, il 9.03.2005, presentando la documentazione necessaria all’ottenimento del permesso B, riportante, quale sua, la falsa identità di __________,  ottenuto dalle competenti autorità il citato permesso B riportante le menzionate false generalità;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: art. 253 CP,

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.

Di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 15 mesi di detenzione da espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto di 42 giorni;

pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 18 mesi di detenzione da espiare decretata nei suoi confronti dal Tribunale di polizia di __________ del 24.11.2006.

                                   2.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui importo sarà stabilito dalla Corte Correzionale di Bellinzona.

ed inoltre                 3.   All’Avv. DUF 1, difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 132 CPP, è riconosciuto l’importo di CHF 2'487.70 a titolo di onorario e rimborso spese, a carico dello Stato.

                                   4.   Ordina la confisca della licenza di condurre no. __________ rilasciata il __________ (falsa) (art. 69 o 70 CP).

Presenti

§  Ministero pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1; §  l'imputato IM 1 accompagnato dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti

  dalle ore 09:30 alle ore 09:35

-     constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.:           50, 61 LOG; 82, 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 25/2011 del 21 marzo 2011 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con la seguente precisazione:

ad 2.: La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono a carico del condannato.

                                   2.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                        La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)        fr.              55.-fr.           755.--

                                                             ===========

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