Incarto n. 72.2011.104
Lugano, 14 marzo 2014/rs
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
GI 1 giudice a latere GI 2 giudice a latere
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati ACPR 1 ACPR 2 entrambi rappresentati dall’avv. RAAP 1
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 2 in carcerazione preventiva dal 3 luglio 2009 al 17 luglio 2009 (15 giorni) IM 2 rappresentato dall’avv. DUF 1 IM 3 rappresentato dall’avv. DUF 3
imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 105/2011 del 24 ottobre 2011 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
A. IM 1 e IM 2 in correità
1. appropriazione indebita
per avere,
agendo in correità fra di loro, per il tramite delle società __________, Association __________ (nel frattempo dichiarate fallite) e __________, di cui erano dominus operativi e dirigenziali,
e con la complicità di IM 3,
in più occasioni, a __________, __________, __________ e __________
nel periodo maggio 2008 - luglio 2009,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi valori patrimoniali loro affidati,
segnatamente per avere,
indebitamente impiegato a proprio profitto o di terzi valori patrimoniali per complessivi EUR 650'888.53 (pari ad un controvalore di CHF 1'051'974.77) a loro affidati in gestione da ACPR 1 e ACPR 2 per il tramite di loro società (__________, __________. e __________) sulla base dei seguenti contratti di investimento e dei seguenti trasferimenti predisposti dalle parti offese sulla base di istruzioni di IM 1 e IM 2:
1.1. in data 5 maggio 2008, per il tramite della società __________, EUR 200'000.- trasferiti sulla relazione bancaria __________ presso Banca __________ del __________ intestata a __________, in virtù dell'incarico di investimento del 5 maggio 2008 sottoscritto da ACPR 1 e __________;
1.2. a fronte del contratto di investimento del 29 luglio 2008 sottoscritto tra __________ e __________ (rappresentata da ACPR 2), ricevuto da __________:
- EUR 24'972.35 trasferiti il 29 luglio 2008 sulla relazione __________ intestata a __________ presso Banca __________ del __________;
- EUR 200'000.- bonificati il 2 settembre 2008 sul conto dell'Association __________ presso la Banca __________ in __________;
- EUR 74'972.12 trasferiti il 3 settembre 2008 sul conto __________ della __________ presso Banca _______ del ______,
- EUR 99'972.12 trasferiti il 3 settembre 2008 presso la relazione __________ intestata alla __________ presso Banca __________ del __________,
per un ammontare complessivo di EUR 399'916.59;
1.3. in data 8 settembre 2008 trasferito sulla relazione __________ della __________ presso Banca __________ del __________, per il tramite della __________, l'importo di EUR 50'971.94, a fronte dell'incarico di investimento del 27 agosto 2008 siglato tra ACPR 1 e __________ "finalizzato all'acquisto del 10% delle quote di una __________ Bank",
denaro non investito, bensì utilizzato per scopi estranei a quelli previsti contrattualmente, la cui destinazione è così riassumibile:
● CHF 86'881.trasferiti per bonifico all'imputato IM 1
● CHF 52'713.trasferiti per bonifico al complice IM 3
● CHF 13'002.trasferiti per bonifico a favore dell'imputato IM 2
● CHF 138'363.destinati a spese societarie (__________ e Associazione __________)
● CHF 60'000.- al Garage __________ per acquisto veicoli
● CHF 88'863.- a favore di terzi legati da relazioni d'affari con gli imputati
● CHF 614'883.prelevati a contanti, di cui CHF 196'520.- prelevati dall'imputato IM 1, CHF 416'363.- prelevati dall'imputato IM 2, ritenuto che l'importo prelevato da IM 2 è stato destinato nella misura di almeno Eur 40'000.- al complice IM 3;
2. falsità in documenti
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1,
al fine di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé un indebito profitto, formato documenti falsi facendone in seguito uso a scopo di inganno,
segnatamente,
allo scopo di occultare l'effettiva causale dei bonifici predisposti da ACPR 1 e ACPR 2 di cui sub 1, allestito e trasmesso alla Banca __________ del __________, rispettivamente alla Banca __________ i seguenti falsi documenti:
2.1. falsa concessione di prestito di EUR 200'000.-- del 29 aprile 2008
a nome della società __________, apponendo una falsa firma in rappresentanza di __________, allo scopo di giustificare il trasferimento di EUR 200'000.-- del 5 maggio 2008 sul conto della __________ presso Banca __________ del __________,
2.2. falso scritto non datato nel quale __________ dichiara di elargire EUR 200'000.-- all’Association __________, allo scopo di giustificare il trasferimento di EUR 200'000.-- avvenuto in data 2 settembre 2008 sul conto dell'Associazione presso Banca ______,
2.3. falsa concessione di prestito di EUR 100'000.-- a nome di __________ del 29 luglio 2008, con la finalità di giustificare il trasferimento di EUR 99'972.12 avvenuto in data 3 settembre 2008 sul conto della __________ presso Banca __________ del __________,
2.4. falsa fattura di EUR 25'000.-- del 25 luglio 2008 finalizzata a giustificare il trasferimento di EUR 24'972.35 avvenuto in data 29 luglio 2008 sul conto della __________ presso Banca __________ del __________,
2.5. falsa fattura di EUR 75'000.-- non datata, allo scopo di giustificare il trasferimento di EUR 74'972.12 avvenuto in data 3 settembre 2008 sul conto della __________ presso Banca __________ del __________;
B. IM 3
3. complicità in appropriazione indebita
per avere,
a __________, __________, __________ e __________,
nel periodo maggio 2008 - luglio 2009,
intenzionalmente aiutato IM 2 e IM 1 a mettere in atto le appropriazioni indebite ai danni di ACPR 1 e ACPR 2 di cui sub 1, partecipando alle trattative con gli investitori, anche al loro domicilio, ed assicurandoli telefonicamente, in più occasioni, in urto con la verità, sul buon andamento dei loro investimenti e sul fatto che i fondi sarebbe stati depositati presso una banca di garanzia, dissimulando che in realtà i loro fondi venivano distratti per altre finalità poco dopo il trasferimento,
conseguendo un indebito profitto personale di almeno CHF 52'713.- (per bonifico) e EUR 40'000.- per contanti;
4. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere,
a __________,
il 29 gennaio 2010, 12 febbraio 2010 e 16 febbraio 2010,
acquistato presso l’armeria di __________ in __________, in assenza del necessario permesso d’acquisto d’armi rilasciato dalla competente autorità amministrativa, 1 fucile semi-automatico SIG Fass 90, 1 moschetto Waffenfabrick K 31 e una carabina da caccia Remington 700;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli artt. 138 cifra 1 CP, in parte in relazione con l'art. 25 CP; art. 251 cifra 1 CP; art. 33 LARM in combinazione con gli artt. 8 e 10 LArm e 21 OArm;
Presenti:
§ il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico; § l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 2; § l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. IM 2; § l’avv. DUF 3, difensore d’ufficio dell’imputato IM 3, accompagnato dalla dott. iur. __________; § la __________, patrocinatore di fiducia degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2.
Espletato il pubblico dibattimento:
venerdì 7 marzo 2014, dalle ore 09:30 alle ore 17:25; lunedì 10 marzo 2014, dalle ore 09:30 alle ore 11:55; venerdì 14 marzo 2014, dalle ore 09:30 alle ore 09:50.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
La Presidente constata che l’imputato IM 3 non si è presentato all’odierno dibattimento senza presentare giustificazioni.
La Presidente constata che l’imputato IM 3, di ignota dimora, è stato regolarmente citato all’odierno dibattimento tramite pubblicazione nel foglio ufficiale del 21 gennaio 2014 (doc. TPC 53).
La Presidente richiama il verbale del dibattimento del 14 gennaio 2014.
La Presidente constata che l’imputato IM 3 ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui contestati durante la procedura predibattimentale e che la situazione probatoria consente quindi la pronuncia di una sentenza anche in sua assenza. La Presidente chiede alle parti di esprimersi sulla questione della contumacia:
- il PP postula che si faccia luogo al dibattimento contumaciale, essendo date tutte le condizioni;
- la __________ non si oppone alla continuazione del dibattimento;
- l’avv. DUF 3 dà atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia e quindi non si oppone alla continuazione del dibattimento;
- l’avv. DUF 2 non si oppone alla continuazione del dibattimento;
- l’avv. DUF 1 non si oppone alla continuazione del dibattimento.
Preso atto di tutto ciò, la Corte decide di far luogo al dibattimento in contumacia nei confronti dell’imputato IM 3.
Verbale d’interrogatorio degli imputati
Il Procuratore pubblico, con l’accordo delle Parti, completa il punto 2. dell’atto d’accusa con l’indicazione che detti documenti sono stati inseriti in contabilità.
Sentiti: § il Procuratore Pubblico, il quale mette in evidenza il contesto in cui hanno agito gli imputati e ripercorre i fatti alla base dell’atto d’accusa. Rileva che il denaro consegnato da ACPR 1 e ACPR 2 non è stato impiegato come concordato ma distratto per altre finalità. Sul ruolo di IM 3, evidenzia che lo stesso ha partecipato alle trattative con gli investitori, come dichiarato dai coimputati in aula, così come ha cercato di tranquillizzarli sul buon andamento dei loro investimenti, incassando inoltre una cifra non indifferente sapendo che proveniva dai soldi degli investitori. Per quanto concerne l’infrazione alla LF sulle armi, rileva che per il fucile Fass 90 non è sufficiente il permesso C ma ci vuole un’autorizzazione e che chi acquista delle armi dovrebbe informarsi. Osserva inoltre che anche chi agisce per negligenza è punibile. Rileva che IM 1 e IM 2 hanno agito in correità e che IM 3 deve invece essere considerato complice. In merito alla falsità in documenti, rileva che il documento di cui al punto 2.1 è un falso materiale mentre gli altri sono falsi ideologici, ai quali va riconosciuto un valore probatorio accresciuto in quanto inseriti in contabilità e prodotti in banca. Sottolinea inoltre che IM 1 ha sostanzialmente ammesso la propria responsabilità in relazione ai falsi documenti e che IM 2 deve essere ritenuto correo in quanto i documenti falsi sono riconducibili ad un’azione comune. In conclusione, chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa sia in fatto che in diritto. Venendo alla commisurazione della pena, considera piuttosto grave la colpa di IM 1, tenuto conto dell’importo complessivo sottratto, del modus operandi truffaldino, del comportamento processuale tutt’altro che trasparente, del concorso di reati e soprattutto dei precedenti penali. Considera a suo favore la leggerezza delle vittime nel concedere gli investimenti. Chiede quindi che IM 1 venga condannato alla pena detentiva di 30 mesi, di cui 6 mesi da espiare. Per IM 2 richiama quanto appena esposto per IM 1, sottolineando che quest’ultimo è però incensurato. Anche nel suo caso il comportamento processuale non consente sconti di pena. Rileva inoltre che IM 2 ha avuto un ruolo minoritario rispetto a IM 1, ma che l’ammontare da lui percepito è comunque ingente. Postula quindi la condanna di IM 2 alla pena detentiva di 24 mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa. Per quanto riguarda IM 3, evidenzia che ha avuto il ruolo di complice ma che ha comunque beneficiato di un indebito profitto rilevante. Sottolinea poi che non è incensurato e che durante l’inchiesta ha tenuto un comportamento ancora peggiore dei coimputati, non presentandosi nemmeno al dibattimento. Propone quindi per IM 3 la pena detentiva di 18 mesi, rimettendosi al giudizio della Corte per quanto riguarda la sospensione condizionale della pena. Per quanto riguarda i sequestri, chiede la restituzione agli accusatori privati dei conti e del denaro, dedotte le spese di giustizia. Chiede inoltre la confisca o perlomeno il sequestro conservativo delle armi nonché la confisca delle azioni e della documentazione;
§ la MLaw __________, rappresentante degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, la quale si associa alla Pubblica accusa per quanto concerne la colpevolezza degli imputati. Ribadisce le richieste indicate nell’istanza di risarcimento scritta, alla quale rinvia;
§ l’avv. __________, difensore dell’imputato IM 2, il quale contesta che vi sia stato affidamento, in quanto non vi è stato alcun accordo in merito all’utilizzo dei soldi e ACPR 1 e ACPR 2 non hanno nemmeno letto i contratti. Contesta quindi l’imputazione di appropriazione indebita, configurando semmai i fatti di cui all’atto d’accusa il reato di amministrazione infedele, che nel concreto caso non è però stato imputato. Contesta anche l’imputazione di falsità in documenti, dato che IM 1 esclude il coinvolgimento di IM 2 e che comunque non vi è alcuna prova al riguardo. In via principale, chiede quindi il proscioglimento del suo assistito da ogni accusa. Subordinatamente, in caso di condanna chiede una massiccia riduzione della pena proposta dalla Pubblica accusa, tenuto conto dell’età e della situazione personale del suo patrocinato, del lungo tempo trascorso dai fatti e della collaborazione prestata. Contesta le pretese degli accusatori privati e chiede che vengano rinviate al foro civile;
§ l’avv. __________, difensore dell’imputato IM 1, il quale rileva che il suo patrocinato ha sostanzialmente ammesso i fatti di cui all’atto d’accusa, con l’unica eccezione della donazione di Euro 200'000.-, fattispecie in relazione alla quale gli imputati devono essere prosciolti. Sottolinea il comportamento scriteriato degli accusatori privati e delinea il personaggio di ACPR 1 che emerge dagli articoli prodotti alla Corte. In assenza di ogni e qualsiasi istruzione da parte degli accusatori privati in merito all’utilizzo del denaro, fa difetto il requisito dell’affidamento, per cui il suo patrocinato deve essere prosciolto dall’imputazione di appropriazione indebita. Il suo assistito si dichiara invece pronto a rispondere dell’imputazione di falsità in documenti. Chiede quindi in via principale il proscioglimento del suo assistito dal reato di appropriazione indebita e in via subordinata una massiccia riduzione della pena, tenuto conto della violazione del principio di celerità, del lungo tempo trascorso dai fatti ex art. 48 lett. e CP, dell’età del suo assistito e del fatto che ha sempre lavorato nonché della collaborazione e delle ammissioni rese, pena da porre al beneficio della sospensione condizionale. Per quel che concerne le pretese di risarcimento degli accusatori privati, rileva - fatta salva l’autorizzazione a devolvere in loro favore quanto in sequestro - che le stesse sono integralmente contestate, invocando l’art. 44 CO ma soprattutto la carente legittimazione attiva degli accusatori privati, contestando altresì il tasso di cambio applicato nell’atto d’accusa;
§ l’avv. __________, difensore dell’imputato IM 3, il quale rileva che il suo assistito non ha partecipato alle trattative, non era presente alla sottoscrizione e non ha sottoscritto alcun contratto ed è intervenuto presso gli accusatori privati solo in seguito, come da lui sempre sostenuto. IM 3 è pure totalmente estraneo ai falsi giustificativi e ai prelievi di denaro effettuati dai coimputati. Il denaro che ha ricevuto è stato percepito a titolo di risarcimento delle spese e stipendio. Si associa comunque ai colleghi della difesa nel negare la sussistenza dell’affidamento e quindi del reato di appropriazione indebita. Contesta il punto 4. dell’atto d’accusa, dal momento che il suo patrocinato soggettivamente era in buona fede. In conclusione, postula il proscioglimento del suo assistito da ogni accusa. Subordinatamente, chiede una massiccia riduzione della pena proposta dalla Pubblica accusa, visto il lungo tempo trascorso. Chiede inoltre la reiezione delle pretese degli accusatori privati, da rinviare al foro civile;
§ il Procuratore Pubblico in replica ribadisce la fondatezza del reato di appropriazione indebita, dal momento che gli accusatori privati hanno affidato i loro soldi agli imputati affinché fossero investiti nel trading bancario. Contesta inoltre la sussistenza dell’attenuante del lungo tempo trascorso ex art. 48 lett. e CP. Per il resto, si riconferma nelle sue precedenti conclusioni;
§ la MLaw __________, rappresentante degli accusatori privati, non replica;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, in duplica ribadisce che non essendo dato il presupposto dell’affidamento, non è realizzato il reato di appropriazione indebita, per cui si riconferma nella richiesta di proscioglimento del suo assistito da ogni accusa. Ribadisce inoltre la richiesta di rinvio al foro civile delle pretese di risarcimento degli accusatori privati in applicazione dell’art. 44 CO. Per il rimanente, si riconferma nel suo precedente intervento;
§ I difensori di IM 1 e di IM 3 non duplicano.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 25, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 73, 138 cifra 1, 251 cifra 1 CP;
33 Larm; 82, 135, 366 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. appropriazione indebita
per avere,
in correità con IM 2, per il tramite di società a loro riconducibili e con la complicità di IM 3,
a __________, __________, __________ e __________,
nel periodo maggio 2008 - luglio 2009,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi valori patrimoniali affidatigli da ACPR 1 e ACPR 2 per il tramite di loro società (__________, __________. e __________) per complessivi Euro 650'888.53;
1.2. falsità in documenti
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.1 del dispostivo,
al fine di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
formato la falsa concessione di prestito di Euro 200'000.-- datata 29 aprile 2008 a nome della società __________, il falso scritto non datato con il quale __________ dichiara di elargire Euro 200'000.-- all’__________ di Euro 25'000.-- datata 25 luglio 2008 e Euro 75'000.-- non datata, sapendo che detti documenti sarebbero stati inseriti in contabilità,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel verbale del dibattimento.
2. IM 2 è autore colpevole di:
appropriazione indebita
per avere,
in correità con IM 1, per il tramite di società a loro riconducibili e con la complicità di IM 3,
a __________, __________, __________ e __________,
nel periodo maggio 2008 - luglio 2009,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi valori patrimoniali affidatigli da ACPR 1 e ACPR 2 per il tramite di loro società (__________, __________. e __________) per complessivi Euro 650'888.53,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
3. IM 3, in contumacia, è autore colpevole di:
complicità in appropriazione indebita
per avere,
a __________, __________, __________ e __________, nel periodo maggio 2008 - luglio 2009,
intenzionalmente aiutato IM 1 e IM 2 a mettere in atto l’appropriazione indebita di cui ai punti 1.1 e 2.1 del dispositivo, partecipando alle trattative con gli investitori ACPR 1 e ACPR 2 ed assicurandoli poi sul buon andamento dei loro investimenti, dissimulando che in realtà i fondi venivano distratti per altre finalità,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
4. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di falsità in documenti di cui al punto 2.3 dell’atto d’accusa.
5. IM 2 è prosciolto dall’imputazione di falsità in documenti di cui al punto 2. dell’atto d’accusa.
6. IM 3 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni di cui al punto 4. dell’atto d’accusa.
7. Di conseguenza,
7.1. IM 1 è condannato:
7.1.1. alla pena detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
7.1.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e a IM 1 è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).
7.2. IM 2 è condannato:
7.2.1. alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi.
7.2.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e a IM 2 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
7.3. IM 3 è condannato in contumacia:
7.3.1. alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi.
7.3.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e a IM 3 è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).
8. È riconosciuto il principio del risarcimento del danno da parte dei condannati IM 1, IM 2 e IM 3, in solido, a favore degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, per la cui quantificazione gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.
9. A valere quale risarcimento parziale del danno, previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinato il dissequestro in favore degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2 del saldo attivo delle seguenti relazioni bancarie e dei seguenti importi:
- relazione n. __________ intestata a Association __________, __________, presso __________, __________;
- relazione n. __________ intestata a __________, __________, presso __________, __________;
- relazione n. __________ intestata a __________, __________, presso __________, __________;
- relazione n. __________ intestata a Association __________, presso __________, __________ (già Banca __________);
- relazione n. __________ intestata a __________ presso Banca __________, __________;
- relazione n. __________ cifrato __________ presso Banca __________, __________;
- relazione n. __________ intestata a __________ presso Banca __________ del __________;
- relazione n. __________ intestata a IM 2 presso Banca __________ del __________;
- relazione n. __________ intestata a IM 2 presso Banca __________ del __________;
- Fr. 1'956.65 ed Euro 2'915.-- versati sul ccp del Ministero Pubblico e trasferiti al Tribunale Penale;
- Euro 16'150.-- versati sul ccp del Ministero Pubblico e trasferiti al Tribunale Penale.
10. È ordinato il dissequestro delle seguenti relazioni bancarie con saldo negativo:
- relazione n. __________ intestata a IM 2 presso __________, __________ (già Banca __________);
- relazione n. __________ intestata a IM 1 presso __________, __________ (già Banca __________).
11. È ordinata la confisca di 4 certificati azionari n. 02, 03, 04, 05 della __________, in liquidazione.
12. È ordinata la confisca di un fucile semi-automatico SIG Fass 90, di un moschetto Waffenfabrick K31 e di una carabina da caccia Remigton 700.
13. È ordinato il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova della documentazione in sequestro ed elencata nell’atto d’accusa.
14. Le spese per le difese d’ufficio di IM 1, di IM 2 e di IM 3 sono sostenute dallo Stato.
14.1. La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 6’195.-spese fr. 500.--
IVA (8%) fr. 535.60
totale fr. 7’230.60
14.1.1. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7’230.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
14.2. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 8’730.-spese fr. 523.80
totale fr. 9'253.80
14.2.1. IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'253.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
14.3. La nota professionale dell’avv. DUF 3 è approvata per:
onorario fr. 5’940.-spese fr. 500.-totale fr. 6’440.--
14.3.1. IM 3 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’440.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
15. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/3 ciascuno.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Pubblicazioni su FU fr. 160.25
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 419.35
fr. 3'879.60
============
Distinta spese a carico di IM 1 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Pubblicazioni su FU fr. 53.42
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 139.78
fr. 1'293.20
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Pubblicazioni su FU fr. 53.42
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 139.78
fr. 1'293.20
============
Distinta spese a carico di IM 1 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Pubblicazioni su FU fr. 53.42
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 139.78
fr. 1'293.20
============
Per la Corte delle assise criminali
La Presidente La vicecancelliera