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Ticino Tribunale penale cantonale 08.11.2010 72.2010.27

8. November 2010·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,698 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Spaccio di 349 g di cocaina e 200 g di marijuana da parte di tossicodipendente

Volltext

Incarto n. 72.2010.27

Lugano, 8 novembre 2010/sg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Marco Villa

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 detto __________    

detenuto dal 14 ottobre al 18 dicembre 2008;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio, per avere, senza essere autorizzato,

                                1.1.   a Mezzovico, Lugano, Chiasso ed in altre imprecisate località,

nel periodo anno 2006 – 14 ottobre 2008, in più occasioni,

venduto e in minima parte offerto, a tossicodipendenti locali e segnatamente a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e ad altre persone non identificate, un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 568,4 grammi, con grado di purezza indeterminato, sia sottoforma di bustine da 0,6/0,7 grammi l’una, da lui confezionate, al prezzo variante da fr. 80.- a fr. 120.- l’una, sia di ovuli da circa 5 e 10 grammi l’uno al prezzo variante da fr. 400.- a fr. 900.- l’uno,

sostanza acquistata a Lugano e in altre imprecisate località, da tale “__________” e da spacciatori africani non identificati, al prezzo di fr. 750.- l’ovulo da circa 10 grammi l’uno;

                                1.2.   a Lugano, nel periodo inizio anno 2006 – ottobre 2008,

venduto e offerto, in particolare a __________ e __________, circa 200 grammi di marijuana, sostanza previamente acquistata da __________ a fr. 50.- il sacchetto da circa 8 grammi l’uno, conseguendo un illecito profitto di circa fr. 700.-/800.-;

                                   2.   riciclaggio di denaro

per avere, a Lugano ed in altre imprecisate località,

nel periodo 31 luglio 2006 – 23 settembre 2008, in almeno 9 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr. 8'181.-, che sapeva o poteva presumere provenire da un crimine e segnatamente dall'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti commessa sia da lui che da suoi connazionali,

denaro che fece trasferire, in __________, __________ e __________, tramite bonifici della _____________, a beneficio di __________, __________, __________, __________ e __________;

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Lugano ed in altre imprecisate località, nel periodo aprile 2007 – 14 ottobre 2008, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana e di cocaina, sostanze acquistate nella summenzionate circostanze;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 305bis cifra 1 CP, 19 cifra 1 e 2 LS e 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 28/2010 del 22 marzo 2010, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico. §  L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia (GP) DF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 17:20.

Il presidente, le parti consenzienti, concordano di ridurre il periodo di cui al punto 3 AA alle date 9.11.2007/14.10.2008. L’atto di accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale dopo aver ripercorso i fatti e le dichiarazioni dell’accusato, anche a confronto coi testimoni, e le ulteriori risultanze in atti (in part. contatti telefonici), conclude chiedendo la conferma dell’atto di accusa coi correttivi discussi al dibattimento e la condanna dell’accusato alla pena detentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di 3 anni, e assortita da assistenza riabilitativa. Chiede infine la confisca di quanto in sequestro così come discusso al dibattimento, ritenuto che in ogni caso va mantenuto il sequestro conservativo del denaro in vista dell’esecuzione di un risarcimento equivalente a favore dello Stato.

                                    §   DF 1, difensore di AC 1, il quale dopo aver contestato la realizzazione del reato di riciclaggio di denaro, per cui chiede il proscioglimento del suo assistito, e il quantitativo di vendita di cocaina, ammesso solo nella misura di 193.5 grammi, e posta in evidenza la situazione passata e presente del suo assistito nonché ritenuta la scemata imputabilità al momento dei fatti, conclude chiedendo una riduzione della pena proposta dal PP, da porsi al beneficio della sospensione condizionale. Si oppone alla confisca del denaro e degli altri oggetti indicati al dibattimento, mentre concorda in merito alla necessità di un’assistenza riabilitativa.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti:

quesiti:

AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Mezzovico, Lugano, Chiasso ed in altre imprecisate località, nel periodo 2006/14.10.2008, previo acquisto:

                            1.1.1.   venduto rispettivamente offerto in più occasioni almeno 568,4 grammi di cocaina;

                          1.1.1.1.  trattasi di un quantitativo diverso;

                            1.1.2.   venduto rispettivamente offerto in più occasioni almeno 200 grammi di marijuana;

                          1.1.2.1.  trattasi di un quantitativo diverso;

                            1.1.3.   limitatamente alla cocaina trattasi di reato aggravato a motivo del quantitativo;

                                 1.2.  riciclaggio di denaro

per avere, a Lugano ed in altre imprecisate località, nel periodo 31.7.2006/23.9.2008, in almeno 9 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di fr. 8'181.-, somma che sapeva o doveva presumere essere provento della vendita di stupefacente;

                               1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Lugano ed in altre imprecisate località, nel periodo 9.11.2007/14.10.2008, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana e di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nel verbale dibattimentale?

                                   2.   Ha agito in stato di scemata imputabilità?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                   4.   Deve essere condannato ad un risarcimento equivalente a favore dello Stato?

                                   5.   Deve essere ordinata un’assistenza riabilitativa?

                                   6.   Deve essere ordinata la confisca rispettivamente il sequestro conservativo di:

                               6.1.   fr. 6'707.05;

                               6.2.   1 cellulare Nokia 1110 bianco Imei __________ con all’interno 1 carta SIM Sunrise no. __________;

                               6.3.   1 cellulare Nokia 5200 nero Imei __________ con all’interno 1 carta SIM Orange no. __________;

                               6.4.   1 cellulare LG nero __________ con all’interno 1 carta SIM no. __________;

                               6.5.   1 cellulare Nokia nero __________ con all’interno 1 carta SIM Lebara no. __________;

                               6.6.   1 carta SIM Orange bianca Pin __________;

                               6.7.   1 tessera Sunrise Pin __________;

                               6.8.   1 tessera Lebara Pin __________;

                               6.9.   1 tessera Areeba Puk __________;

                             6.10.   1 tessera Sonic Lycatel;

                             6.11.   1 portafoglio;

                             6.12.   1 ovetto Kinder giallo;

                             6.13.   1 vaso di vetro contenente polvere bianca;

                             6.14.   1 bilancino Tanita 7020 con display;

                             6.15.   1 bilancino Nikko TW 1050 con display;

                             6.16.   1 adattatore di memoria King Stone Micro SD;

                             6.17.   materiale cartaceo;

                             6.18.   1 fotocopia CI a nome di __________;

                             6.19.   1 apparecchio fotografico Fujifilm;

                             6.20.   1 sacchetto di velluto marrone con sassolini bianchi;

                             6.21.   1 coltello multifunzionale a forma di martello sporco di polvere bianca;

                             6.22.   1 busta bianca contenente vari minigrip?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti, meno che al quesito 1.1.2.1, 1.2, 6.11, 6.16, 6.17, 6.19, 6.20 e parzialmente al quesito 1.1.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5;

visti gli art.                      12, 19, 40, 42, 43, 44, 47, 48a, 51, 69, 70, 71, 93, 95 e 305bis n. 1 CP;

19 n. 1 e 2 nonché 19a n. 1 LStup;

9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, a Mezzovico, Lugano, Chiasso ed in altre imprecisate località, nel periodo 2006/14.10.2008, previo acquisto, venduto in più occasioni circa 319 grammi di cocaina, offerto in più occasioni circa 30 grammi di cocaina, venduto in più occasioni circa 150 grammi di marijuana nonché offerto in più occasioni circa 50 grammi di marijuana;

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Lugano ed in altre imprecisate località, nel periodo 9.11.2007/14.10.2008, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana e di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa, precisato nel verbale dibattimentale.

                                   2.   AC 1 è prosciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro di cui al punto 2 dell’atto d’accusa.

                                   3.  Di conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:

                                3.1.  alla pena detentiva di 17 (diciassette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                                3.2.  al pagamento di un risarcimento equivalente in favore dello Stato di fr. 5’000.- (cinquemila);

                               3.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali in ragione di 4/5, la rimanenza a carico dello Stato.

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   5.   E’ ordinata nei confronti di AC 1 un’assistenza riabilitativa.

                                   6.   E’ ordinata la confisca di:

                               6.1.   1 carta SIM Sunrise no. __________;

                               6.2.   1 carta SIM Orange no. __________;

                               6.3.   1 carta SIM no. __________;

                               6.4.   1 carta SIM Lebara no. __________;

                               6.5.   1 ovetto Kinder giallo;

                               6.6.   1 vaso di vetro contenente polvere bianca;

                               6.7.   1 bilancino Tanita 7020 con display;

                               6.8.   1 bilancino Nikko TW 1050 con display;

                               6.9.   1 fotocopia CI a nome di __________;

                             6.10.   1 coltello multifunzionale a forma di martello sporco di polvere bianca;

                             6.11.   1 busta bianca contenente vari minigrip.

                             6.12.   1 carta SIM Orange bianca Pin __________;

                             6.13.   1 tessera Sunrise Pin __________;

                             6.14.   1 tessera Lebara Pin __________;

                             6.15.   1 tessera Areeba Puk __________;

                             6.16.   1 tessera Sonic Lycatel.

                                   7.   E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a AC 1 di:

                               7.1.   1 cellulare Nokia 1110 bianco Imei __________;

                               7.2.   1 cellulare Nokia 5200 nero Imei __________;

                               7.3.   1 cellulare LG nero Imei __________;

                               7.4.   1 cellulare Nokia nero Imei __________;

                               7.5.   1 portafoglio;

                               7.6.   1 adattatore di memoria King Stone Micro SD;

                               7.7.   materiale cartaceo;

                               7.8.   1 apparecchio fotografico Fujifilm

                               7.9.   1 sacchetto di velluto marrone con sassolini bianchi.

                                   8.   E’ ordinato il sequestro conservativo sull’importo di fr. 6'707.05 (seimilasettecentosette e zerocinque) a garanzia del pagamento del risarcimento equivalente in favore dello Stato di cui al punto 3.2, rispettivamente della tassa di giustizia e delle spese processuali di cui al punto 3.3.

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese (4/5):     

Tassa di giustizia                              fr.           400.--

Inchiesta preliminare                         fr.        2'976.--

Risarcimento                                      fr.        5'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              40.-fr.        8'416.--

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