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Ticino Tribunale penale cantonale 28.01.2010 72.2009.165

28. Januar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·14,971 Wörter·~1h 15min·2

Zusammenfassung

Spaccio di cocaina, riciclaggio di denaro e esercizio illecito della prostituzione

Volltext

Incarto n. 72.2009.165

Lugano, 28 gennaio 2010/rb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Marco Villa

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 sedicente           detenuto dall’8 luglio 2009;   2. AC 2    

      detenuta dall’8 luglio 2009;

prevenuti colpevoli di:

                                   1.   Infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, in parte per complicità

siccome sapevano o dovevano presumere che l'infrazione si riferiva ad una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, nel periodo aprile – 8 luglio 2009, a __________, senza essere autorizzati, AC 2 agendo in parte quale complice, in diverse occasioni, venduto, trasportato, detenuto in vista della vendita cocaina e meglio per avere,

                               1.1.   AC 1:

acquistato a credito da individuo non meglio identificato un quantitativo complessivo di almeno grammi 648 di cocaina (confezionati in 55 + 17 ovuli da grammi 9 cadauno) di cui grammi 167,92 venduti ed il resto, ovvero grammi 478 confezionati in 53 ovuli e grammi 2,08 suddiviso in 3 bolas per un totale di gr. 480,08 con grado di purezza compreso tra il 28,6 ed il 37,7%, destinato alla vendita (e oggetto di sequestro),

                               1.2.   AC 2 (agendo quale complice):

                                     -   nelle circostanze di cui sopra sub. 1.1. messo a disposizione di AC 1 il proprio appartamento sapendo che sarebbe servito per ricevere i venditori e gli acquirenti nonché per nascondere e preparare lo stupefacente in vista della vendita e inoltre,

                                     -   su richiesta di AC 1 andata a prendere e accompagnato al proprio domicilio dove c'era ad attenderlo lo stesso AC 1, il venditore di cocaina con lo stupefacente (poi consegnato a AC 1), dandogli ospitalità per la notte e riaccompagnandolo il giorno successivo alla stazione ferroviaria di __________;

inoltre, agendo quale autrice principale:

                                     -   detenuto nella propria borsetta in vista della vendita 3 bolas di cocaina dal peso netto di grammi 2,08;

                                   2.   riciclaggio di denaro

per avere, nel periodo aprile – luglio 2009, a __________,

                               2.1.   AC 2:

in almeno due occasioni inviando denaro all'estero per conto di AC 1 ossia fr. 200.- il 29 giugno 2009 e  fr. 859.60 il 2 luglio e inoltre per conto di altre persone fr. 1799.90 il 23 aprile 2009, fr. 1'100.- il 5 giugno 2009 e fr. 521.11 l'11 maggio 2009,

                               2.2.   AC 1:

nelle due occasioni in cui ha dato incarico a AC 2 (cfr. sopra sub. 2.1.) di provvedere all'invio di denaro all'estero,

compiuto entrambi atti suscettibili  di vanificare l'accertamento, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine (traffico di stupefacenti);

solo AC 2:

                                   3.   infrazione alla Legge federale sugli stranieri

per avere, dal mese di marzo al mese di luglio 2009, a __________, svolgendo un'attività lavorativa (prostituzione) senza autorizzazione, esercitato senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera;

                                   4.   esercizio illecito della prostituzione

per avere, nelle circostanze di cui sopra sub. 3, omettendo di annunciarsi alla Polizia come prescritto dalla legge (art. 5 Legge sull'esercizio della prostituzione), infranto le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità di esercizio della prostituzione;

solo AC 1:

                                   5.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, nel periodo novembre 2008- 8 luglio 2009, a __________ e __________, senza essere autorizzato, fumato un quantitativo imprecisato di marijuana ed inoltre detenuto in vista del successivo consumo personale grammi 0,7 della medesima sostanza;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 19 cifra 2 e art. 19 a LS, art. 199 e 305bis CP, 115 LFStr.;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 161/2009 del 21 dicembre 2009, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§       Il Procuratore Pubblico. §       AC 2, assistita dal difensore d'ufficio

     (GP), MLaw DUF 2. §       L'accusato AC 1, assistito dal difensore d’ufficio      (GP), Lic. iur. DUF 1. §      L’interprete signora IE 1. §      L’interprete signora IE 2.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10:00 alle ore 16:30.

Il Presidente, d'accordo le Parti e richiamato l'art. 250 CPP, prospetta ad AC 1 il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per avere, a __________ nel mese di novembre 2008, usando inganno, indotto un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, segnatamente il suo permesso di asilante, contrariamente alla verità, che la sua data di nascita era l'______.

Il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP, prospetta a AC 1 il reato di esercizio illecito della prostituzione ex art. 199 CP per avere a __________, nel periodo gennaio 2009 / 8.7.2009, infranto le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione. Le parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.

Il Presidente, richiamato l’art. 250 CP, prospetta a AC 1 il reato di infrazione alla LF sugli stranieri, per avere, senza autorizzazione, a __________, nel periodo gennaio 2009 / 8.7.2009, esercitato, senza permesso, un’attività lucrativa. Le parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.

In relazione al punto 2 dell’AA il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP, prospetta a AC 1 il reato di riciclaggio di denaro ex art. 305bis cfr. 1 CP per avere a __________, nel periodo 29.6.2009 / 2.7.2009, per il tramite di AC 2, in 2 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di fr. 994,60, somma che sapeva o doveva presumere essere provento dalla vendita di cocaina. Le parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.

In relazione al punto 3 dell’AA il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP, prospetta rispettivamente precisa a AC 2 il reato di infrazione alla LF sugli stranieri aggiungendo, per il luogo, __________ e __________. Le parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.

In relazione al punto 4 dell’AA il Il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP, prospetta a AC 2 il reato di esercizio illecito della prostituzione ex art. 199 CP per avere, a __________, __________ e __________, nel periodo marzo 2009 / 8.7.2009, infranto le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione. Le parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, il quale, in esito alla sua requisitoria, con la conferma dell'atto di accusa precisato e completato con le prospettazioni fatte in aula, chiede che AC 1 sia condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, da espiare, e che AC 2, ritenuto in particolare il suo ruolo secondario nell'ambito del traffico condotto dall'accusato, sia condannata alla pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere da fr. 50.- l’una, senza opporsi all'eventuale concessione di una sospensione condizionale, e al pagamento di una multa di fr. 500.- per il reato di cui all’art. 199 CP. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro, ad eccezione del portaocchiali richiesto da AC 2.

                                    §   La MLaw DUF 2, difensore di AC 2, la quale, posto in evidenza che la sua assistita era solo uno strumento inconsapevole nelle mani di AC 1, chiede il proscioglimento della sua assistita dalle imputazioni di infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro e, pertanto, una importante riduzione della pena pecuniaria, da porsi al beneficio della sospensione condizionale, e della multa proposte dal PP.

                                    §   La Lic. iur. DUF 1, difensore di AC 1, la quale, dopo aver rilevato che per l'infrazione alla LStup al suo assistito possono essere imputati unicamente i quantitativi dallo stesso dichiarati (in particolare vendite di al massimo 50 grammi di cocaina) e dopo aver contestato il reato di riciclaggio per cui ne chiede proscioglimento, conclude chiedendo che AC 1 sia condannato alla pena massima di 18 mesi, da porsi al beneficio della sospensione condizionale, eventualmente parziale.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                    A.   AC 1, sedicente,

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________, nel periodo aprile 2009 / 8.7.2009, con la complicità di AC 2, previo acquisto:

                            1.1.1.   venduto 167,92 grammi netti di cocaina;

                         1.1.1.1.   trattasi di un quantitativo diverso;

                            1.1.2.   detenuto ai fini di vendita 480,08 grammi netti di cocaina;

                            1.1.3.   trattasi di un periodo diverso;

                            1.1.4.   trattasi di reato aggravato a motivo del quantitativo;

                               1.2.   riciclaggio di denaro

per avere, a __________, nel periodo 29.6.2009 / 2.7.2009, per il tramite di AC 2, in 2 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di fr. 1'059,60, somma che sapeva o doveva presumere essere provento della vendita di cocaina;

                            1.2.1.   trattasi di un importo inferiore;

                               1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________ e __________, nel periodo novembre 2008 / 8.7.2009, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana e detenuto 0,7 grammi della medesima sostanza;

                            1.3.1.   trattasi di un periodo diverso;

                                         e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

                                   2.   AC 1, sedicente, è inoltre autore colpevole di:

                               2.1.   infrazione alla LF sugli stranieri

per avere, senza autorizzazione, a __________, nel periodo gennaio 2009 / 8.7.2009, esercitato, senza permesso, un’attività lucrativa;

                               2.2.   esercizio illecito della prostituzione

per avere, a __________, nel periodo gennaio 2009 / 8.7.2009, infranto le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione;

                               2.3.   conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

per avere, a __________ nel mese di novembre 2008, usando inganno, indotto un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, segnatamente il suo permesso di asilante, contrariamente alla verità, che la sua data di nascita era l’_______;

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                   4.   Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- l’una inflittagli con decreto di accusa 16.2.2009 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino?

                                  B.   AC 2,

                                   1.   è autrice colpevole di:

                               1.1.   complicità in infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata,

a __________, nel periodo aprile 2009 / 8.7.2009, intenzionalmente aiutato AC 1 a commettere un’infrazione alla LF sugli stupefacenti, in particolare:

                            1.1.1.   mettendogli a disposizione il suo appartamento sapendo che sarebbe servito per ricevere i fornitori e gli acquirenti nonché per nascondere e preparare la cocaina destinata alla vendita;

                            1.1.2.   su sua richiesta, andando a prendere e accompagnando nel suo appartamento un fornitore di cocaina, che consegnò lo stupefacente a AC 1 che l’attendeva, dandogli ospitalità per la notte e riaccompagnandolo il giorno dopo alla stazione di __________;

                            1.1.3.   trattasi di un periodo diverso;

                            1.1.4.   trattasi di complicità in reato aggravato a motivo del quantitativo;

                               1.2.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata, a __________, l’8.7.2009, detenuto ai fini di vendita 3 bolas di cocaina dal peso netto di 2,08 grammi;

                               1.3.   riciclaggio di denaro

a __________, nel periodo 23.4.2009 / 2.7.2009, in 5 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di fr. 4'480,61, somma che sapeva o doveva presumere essere provento della vendita di cocaina;

                            1.3.1.   trattasi di un importo inferiore;

                               1.4.   infrazione alla LF sugli stranieri

per avere, senza autorizzazione, a __________, __________ e __________ nel periodo marzo 2009 / 8.7.2009, esercitato, senza permesso, un’attività lucrativa;

                               1.5.   esercizio illecito della prostituzione

a __________, __________ e __________, nel periodo marzo 2009 / 8.7.2009, infranto le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                  C.   CONFISCHE

                                   1.   Deve essere ordinata la confisca di:

                               1.1.   telefono cellulare Nokia 1200;

                               1.2.   1 carta SIM Lebara;

                               1.3.   1 telefono cellulare Nokia;

                               1.4.   1 telefono cellulare Nokia 7390;

                               1.5.   1 carta SIM Lycammobile;

                               1.6.   1 telefono cellulare Nokia N95-2;

                               1.7.   1 carta SIM;

                               1.8.   1 telefono cellulare Samsung;

                               1.9.   1 carta SIM Lycatel;

                             1.10.   1 carta SIM Swisscom;

                             1.11.   1 carta SIM Lycatel;

                             1.12.   4 porta schede SIM;

                             1.13.   1 telefono cellulare Samsung SGH-U700V;

                             1.14.   1 telefono cellulare Nokia 1200;

                             1.15.   1 telefono cellulare Nokia 1209;

                             1.16.   1 telefono cellulare Nokia 6101;

                             1.17.   1 telefono cellulare Nokia 82;

                             1.18.   1 carta SIM Lebara;

                             1.19.   1 telefono cellulare Nokia 6288;

                             1.20.   2 fotografie formato passaporto;

                             1.21.   1 chiave KABA con portachiavi Jesus;

                             1.22.   1 ricevuta Western Union di fr. 859.60;

                             1.23.   documentazione cartacea;

                             1.24.   574.30 grammi lordi di cocaina;

                             1.25.   0.7 grammi di marijuana;

                             1.26.   1 scatola di preservativi

                                   2.   Deve essere ordinata la confisca a AC 1, sedicente, di:

                               2.1.   fr. 4'010.-

                               2.2.   € 100.-

                               2.3.   1 borsetta nera da uomo;

                               2.4.   documentazione cartacea varia;

                               2.5.   1 carta SIM Lebara;

                               2.6.   documentazione cartacea varia;

                               2.7.   1 porta-scheda SIM Lycamobile;

                               2.8.   1 porta-scheda SIM Lebara;

                               2.9.   1 pantalone color nero marca Guess Jeans;

                             2.10.   3 attaccapanni in plastica;

                                   3.   Deve essere ordinata la confisca a AC 2 di:

                               3.1.   fr. 870.-;

                               3.2.   1 telefono cellulare LG di colore rosa;

                               3.3.   1 carta SIM Movistar;

                               3.4.   1 telefono cellulare Nokia 1650;

                               3.5.   1 carta SIM Swisscom;

                               3.6.   1 telefono cellulare Samsung SGH-M610;

                               3.7.   1 carta SIM Lebara;

                               3.8.   1 abbonamento Lebara già firmato;

                               3.9.   1 portaocchiali marrone con bigliettini manoscritti;

                             3.10.   materiale cartaceo?

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                    I)   Vita e precedenti penali di AC 1

1.In merito alla vita anteriore del sedicente AC 1 si richiamano le seguenti sue dichiarazioni nel verbale d’interrogatorio dinanzi al Procuratore Pubblico (di seguito solo PP) del 17.8.2009:

"  Sono nato nello __________ in __________ e sono cresciuto con i miei genitori. Mio padre è morto nel 1995. Oltre a me vi erano altri due fratelli e cinque sorelle. Mio padre era un contadino. Mia madre era casalinga. Ho frequentato le scuole elementari durante 6 anni

(in sede dibattimentale preciserà di aver interrotto gli studi non perché non gli piacesse studiare ma perché la sua famiglia non aveva sufficiente denaro per farlo continuare)

e poi ho cercato un lavoro, rispettivamente qualcosa da fare. All’età di 15 - 16 anni ho lasciato la famiglia recandomi in __________. Cercavo di campare svolgendo piccoli lavoretti per conto terzi (ad esempio, così come da lui indicato in aula, come uomo di fatica all’esterno di un supermercato dove caricava la spesa sulle macchine dei clienti). Ho poi lasciato la __________ nel 2000 o 2001”

(AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009).

Sia durante i quasi 7 mesi di carcerazione preventiva che in aula, AC 1 non ha mai prodotto un qualsivoglia valido documento di legittimazione. Da ciò la constatata sua sedicenza oltre che l’impossibilità di poter verificare la veridicità o meno delle sue dichiarazioni, oltre che sul nome, anche sull’asserito suo precedente vissuto.

Comunque sia, sempre in base al suo dire, nel 2000/2001 avrebbe raggiunto il __________, abitando in una località chiamata __________ e sbarcando il lunario chiedendo l’elemosina (AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009) sino ad un non meglio indicato mese del 2005 quando avrebbe raggiunto la __________ assieme a dei suoi connazionali, per essere fermato a __________ il 29.4.2005 sotto le mentite spoglie di __________, nato il 14.3.1980 (AI 1.6 allegato 2) e quindi rimpatriato. Sempre a suo dire, nel 2007, lo si ritroverebbe in __________, ma come ci si sia arrivato nulla si sa, dove, per amore e non per convenienza, si sarebbe unito in matrimonio con una, per la Corte, assolutamente ignota cittadina, acquisendo così un valido permesso di soggiorno, che però non è mai stato prodotto agli atti. Per un certo periodo avrebbe lavorato come contadino, ma dove e con quale salario non è stato dato di sapere, sino al giorno in cui un suo fantomatico amico lo avrebbe chiamato a __________ con la promessa di avergli trovato un posto di lavoro, speranza poi non concretizzatasi visto che, dopo qualche mese, e meglio il 13.11.2008, deposita a __________ una domanda d’asilo con successiva sua audizione il 26.11.2008. La sua richiesta di asilante è stata respinta con decisione 15.5.2009 dell’Ufficio Federale della Migrazione (di seguito solo UFM) con un primo ordine di partenza per il 15.6.2009. Il suo ricorso del 26.6.2009 è stato respinto dal Tribunale Amministrativo Federale in data 14.7.2009, tanto che con successiva lettera del 17.7.2009 l’UFM, con l’accusato già in carcere, gli ha fissato un ultimo giorno di partenza dalla Svizzera per il 29.7.2009 (AI 1.5 allegato 40 nonché AI 9.1).

In Ticino ha soggiornato presso il CRS di __________ poi, sempre sotto l’egida dell’UFM, in un albergo di __________, dal mese di aprile / maggio 2009 presso il CRS di __________ (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009, AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009 e verbale dibattimentale pag. 2) e quindi, anche se in modo discontinuo, presso l’appartamento di __________, in Via __________ 7A  della coaccusata ed in quel periodo amante AC 2 (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 e AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009).

Dal momento della sua entrata in Svizzera non avrebbe svolto alcuna lecita attività ed il suo unico, legittimo introito sarebbe stato lo spillatico settimanale di fr. 83.- quale asilante (AI 1.2 allegato 6 e AI 1.5 allegato 45).

L’accusato, l’8.7.2009, è risultato positivo alla marijuana (AI 1.5 allegato 23).

Incensurato in __________ perlomeno sotto le sedicenti spoglie di AC 1 (AI 1.5 allegato 41), è stato oggetto di un decreto d’accusa emesso il 16.2.2009 dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino (AI 7.2 e doc. TPC 2) per infrazione semplice e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (di seguito solo LStup, art. 19 cfr. 1 e art. 19a cpv. 1 LStup) ed è stato condannato alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP), di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- l’una (art. 34 cpv. 1 e 2 CP) per complessivi fr. 900.- oltre che al pagamento di una multa di fr. 400.- (art. 42 cpv. 4 CP) con pena detentiva sostitutiva di 4 giorni in caso di mancato pagamento (art. 106 cpv. 2 CP). Tale decreto, non essendo stato possibile farlo precedentemente, gli è stato intimato in carcere il 9.7.2009 (AI 1.3 allegato 5).

Regolate le sue pendenze con la giustizia svizzera vorrebbe ritornare in __________, grazie al mai visto, per la Corte, suo permesso di soggiorno e trovarvi lavoro. Se ciò non fosse possibile tornerebbe in __________. Significativo come in aula, parlando di questi suoi progetti, non abbia fatto il benché minimo riferimento all’asserita sua moglie ed anzi ha dichiarato di voler riprendere la sua relazione amorosa con AC 2 (che però gli ha ribadito la sua decisione di considerarla come definitivamente chiusa), ciò che agli occhi della Corte la dice lunga su quanto vera possa essere la storia del suo matrimonio.

                                   2.   In sede dibattimentale AC 1 ha pure fornito una differente data di nascita indicando quella del 1.1.1970 al posto di quella del 1.1.1980 (verbale dibattimentale pag. 2). Sino al giorno del processo la data del 1.1.980 è sempre stata quella da lui proclamata all’autorità inquirente (AI 1.2 allegato 6) ma soprattutto è stata quella da lui indicata nella sua procedura d’asilo (AI 9.1). Da ciò la concretizzazione a suo carico del nuovo reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) così come prospettatogli a pag. 2 del verbale dibattimentale.

                                   II)   Vita e precedenti penali di AC 2

                                   3.   Quo alla sua vita anteriore AC 2, cittadina brasiliana, nata il 25.9.1967, ha parzialmente confermato in aula quanto già dichiarato in sede d’istruttoria:

"  Sono nata e cresciuta in __________ a __________. Sono cresciuta con i miei genitori i quali però si sono separati quando io avevo 10 anni. Ho due fratelli e due sorelle, io sono in mezzo per età. Ho frequentato le scuole elementari e poi le medie fino al liceo. Non sono stata all’Università. Ho smesso di andare a scuola quando avevo 17 anni. Ho poi lavorato per 4-5 anni come sarta in una fabbrica. All’età di 20 anni mi sono sposata ed il matrimonio è durato 4 anni. Dal matrimonio non sono nati figli. Mi ero sposata con un cittadino __________. Poi mi sono divorziata”

(AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009).

In __________ si sarebbe diplomata in manicure e avrebbe svolto questa attività sino all’età di 31 anni quando sarebbe sbarcata in Italia intenzionata a ricongiungersi con un suo conoscente italiano con il quale aveva in corso una relazione amorosa che è però naufragata nello spazio di pochi mesi. Trasferitasi in __________ nel 1998, paese dove risiederebbero anche un fratello, la cognata ed una nipote, avrebbe lavorato sia come manicure che in una ditta di trasporti, oltre ad aver seguito un corso di parrucchiera. Nella penisola __________ non si sarebbe mai prostituita. Il 16.12.2001, a __________, ha avuto una figlia da V__________ , cittadino italo-svizzero, all’epoca coniugato. La piccola avrebbe abitato con lei nel capoluogo __________ sino al 23.12.2007 quando, con l’inganno, sarebbe stata oggetto di ratto da parte di un suo fratellastro di 28 anni che l’avrebbe portata a __________ (in quel periodo luogo di residenza del comune padre) ed in seguito, a partire dal mese di novembre 2008 (AI 5.15), a __________ dove V__________ si era trasferito (AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009). Diversamente a quanto ci si poteva aspettare AC 2 non si è però messa immediatamente sulle tracce della figlia poiché, perlomeno così si è giustificata in aula, non voleva perdere il suo posto di lavoro. Quello che però valeva nel 2007 non vale più nel 2009 visto che il 25.3.2009 passa la frontiera (AI 1.5 PS AC 2 15.7.2009 e AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009) ed arriva a __________ dove:

"  ho dapprima alloggiato per 2 notti presso l’abitazione del papà di C__________, successivamente mi sono trasferita in un albergo vicino alla discoteca __________. Non sono però andata d’accordo sul prezzo e sul lavoro. Ci sono rimasta solo un paio di notti, anche perché non era comodo per i collegamenti con l’autobus. Sono poi stata in un altro albergo. Ci sono rimasta forse per 3 notti. In seguito sono andata a dormire a casa di amiche, ma non avevo un posto fisso. Qualcuno mi ha poi dato il numero di telefono di M__________ attraverso cui ho poi ricevuto l’appartamento di via B__________, dove sono entrata un mese dopo il mio arrivo in Svizzera”

(AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009).

E’ quindi sulle rive del __________, per AC 1 presso un bar di __________ (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009), per l’accusata in una discoteca (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009 e AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009), che AC 2 ha conosciuto il coaccusato con il quale, a partire dal mese di aprile / maggio 2009, ha iniziato una ora conclusa relazione amorosa, tanto da ospitarlo, anche se non con continuità, presso il suo appartamento, da lei locato a partire dal 10.4.2009 (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009 e AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009) e per il quale:

"  ho sempre pagato i fr. 600.- settimanali a M__________. Era M__________ stessa che passava a ritirare i soldi. In totale sono rimasta in questo appartamento per circa 2 mesi - 2 mesi e mezzo”

(AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009).

Già solo per questo canone usuraio, per la grandezza dell’appartamento (monolocale, AI 1.5 allegato 30 e doc. TPC 6), per la via in cui è ubicato, per la quantità industriale di preservativi, circa 300 sciolti ed una confezione chiusa, ritrovati in un cassetto dell’armadio (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009, AI 1.7 e doc. TPC 6) oltre che per il fatto che l’accusata non aveva in Svizzera alcuna lecita entrata finanziaria (AI 1.2 allegato 12) è subito apparso evidente come AC 2, dal giorno del suo arrivo in Svizzera sino al 8.7.2009, ha esercitato la prostituzione, fatto da lei formalmente riconosciuto solo in sede dibattimentale:

"  L'accusata dichiara di essersi prostituita a __________ dal mese di marzo 2009 fino al giorno dell'arresto con un guadagno settimanale di ca. 1000 franchi”

(verbale dibattimentale pag. 2)

ammissione che le ha comportato, anche perché non avvenuto precedentemente, una nuova e più completa prospettazione del reato di esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP e punto 4 dell’atto d’accusa, di seguito solo AA) e di quello, poiché ad esso correlato, di infrazione alla LF sugli stranieri (di seguito solo LStr, art. 115 cpv. 1 lett. c, punto 3 AA e verbale dibattimentale pag. 4).

Tenuto conto che, in base al suo dire, grazie al meretricio, ha conseguito un guadagno settimanale di circa fr. 1'000.- e preso altresì atto del costo di locazione di fr. 600.- a settimana (AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009), l’accusata ed il suo difensore non si sono opposti alla fissazione, arrotondata per difetto, di un aliquota giornaliera di fr. 50.- (fr. 1'000.- ./. fr. 600.- : 7 giorni e verbale dibattimentale pag. 2).

Quo ai suoi rapporti con la figlia e con V__________ (AI 5.15, 5.16, 5.20 e 5.21 nonché doc. TPC 6), la situazione, al giorno del processo, è ancora quella di cui alla decisione 12.11.2009 della Commissione tutoria regionale 8:

"  1. C__________ è autorizzata a vivere provvisoriamente con il padre; in tal senso la custodia parentale di diritto viene trasferita provvisoriamente al padre. L’autorità parentale continuerà ad essere esercitata dalla madre.

2. La madre, signora AC 2, è provvisoriamente privata della custodia parentale sulla figlia.

3. Una decisione relativamente alle relazioni personali tra madre e figlia verrà adottata una volta ricevuto il rapporto d’ascolto di cui alla ris. no. 8576 del 12/17 novembre 2009”

(AI 5.21).

Persona sconosciuta all’Ufficio esecuzioni e fallimenti (doc. TPC 4), risultata negativa all’esame tossicologico delle urine il giorno dell’arresto (AI 1.5 allegato 24), è incensurata in Svizzera (AI 7.1 e doc. TPC 3), in Italia (AI 7.4) ed in Spagna (AI 1.5 allegato 41).

Quo ai suoi progetti sembrerebbe intenzionata, nell’immediato futuro, a regolarizzare con V__________ quelli che sono i loro rapporti con C__________ e dopo di ciò rientrare in __________ sia con la piccola che, eventualmente, da sola.

                                  III)   Circostanze dell’arresto

4.L’inchiesta trae origine dal rapporto di segnalazione 8.7.2009 della Polizia cantonale (AI 1.1) dal cui cappello così come dal verbale d’interrogatorio di medesima data di R__________ si evince quanto segue:

"  Concerne: Ignoto/i, risiedenti in via B__________, sesto piano appartamento 43

Motivo: Richiesta ordine di perquisizione e sequestro

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

Ritrovamento di complessivi 570 grammi lordi di cocaina contenuti in 53 ovuli in un paio di pantaloni presso la lavanderia della palazzina sita in via B__________, reperto SAD 3249

Le dichiarazioni della signora R__________, che ha ritrovato lo stupefacente hanno permesso di stabilire come verosimilmente i proprietari dello stupefacente risiedano presso l’appartamento numero 43 della palazzina sopra indicata”

(AI 1.1).

"  Sono custode dell’immobile denominato condominio B__________ sito in Via B__________ …

In data odierna ho richiesto l’intervento del servizio antidroga, in quanto presso la lavanderia del palazzo in cui abito e del quale sono anche custode, ho notato la presenza di un paio di pantaloni da donna, di colore nero contenenti degli oggetti di colore bianco. Nel dubbio, ho ritenuto sensato richiedere un sopralluogo da parte degli specialisti.

Faccio presente che i pantaloni si trovavano nel medesimo posto già da sabato scorso. Da una verifica ho notato che gli stessi contenevano qualcosa di solido nelle tasche.

Alle ore 0920, alla presenza dei poliziotti, ho appreso che quanto contenuto nei jeans (neri) non era altro che cocaina sotto forma di ovuli. Prendo atto che il peso complessivo dello stupefacente è di grammi 570 lordi.

ADR: che i pantaloni in questione erano appesi a lato della biancheria appena lavata dall’inquilina che occupa l’appartamento 43 sito al sesto piano dello stabile. Cosa curiosa è che l’unico capo asciutto era appunto il paio di jeans. Non sono in grado di dire come si chiama l’inquilina che occupa l’appartamento 43Posso dire che nell’appartamento in questione dovrebbero soggiornare due cittadini di etnia africana, anche in questo caso non conosco i loro nomi.

Tuttavia in una circostanza, ho notato l’inquilina dell’appartamento 43 procedere al ritiro della biancheria, in questo caso era in compagnia di un giovane di colore.

Salvo errore è circa un mese che vedo questi due cittadini di colore andare e venire dall’appartamento 43, in qualche occasione li ho visti anche in compagnia della donna”

(AI 1.1 PS R__________ 8.7.2009).

Da ciò l’emanazione del richiesto ordine di perquisizione e sequestro per l’indicato appartamento (AI 2.1), intervento avvenuto lo stesso giorno alle ore 13.45 circa con contestuale arresto dei due accusati (AI 1.2, 2.2 e 2.3).

AC 1 è stato deferito al Giudice dell’Istruzione e dell’arresto (di seguito solo GIAR) il 9.7.2009 (AI 2.4) per i presupposti reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cfr. 2 ed art. 19a cfr. 1 LStup) che ne ha confermato l’arresto per pericolo di fuga, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione (AI 4.1). Anche AC 2 è stata deferita al GIAR il 9.7.2009 (AI 2.5) per i presupposti reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cfr. 2 ed art. 19a cfr. 1 LStup), di infrazione alla LStr (art. 115 cpv. 1 lett. c LStr) e di riciclaggio di denaro (art. 305bis cfr. 1 CP) che ne ha confermato l’arresto per pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione (AI 4.2).

Nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio in Polizia del 8.7.2009 (AI 1.2 PS AC 1 e PS AC 2 8.7.2009) ed il giorno successivo dinanzi al GIAR (AI 4.1 e 4.2) gli accusati si sono dichiarati estranei al ritrovamento della cocaina. Se AC 1 ha comunque ammesso un suo minimo consumo di marijuana:

"  che faccio uso unicamente di marijuana che fumo regolarmente…

La marijuana la ottengo da cittadini di origine marocchina che frequentano il Bar __________...

Io non faccio uso di altre sostanze stupefacenti”

(AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009).

AC 2 ha contestato qualsiasi suo addebito penale malgrado che il suo coaccusato, nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 8.7.2009, avesse pacificamente dichiarato che:

"  ho conosciuto quindi AC 2, e…ci siamo scambiati il numero. Da allora abbiamo cominciato a sentirci regolarmente, ho avuti alcuni rapporti sessuali a pagamento e di seguito è nata un’amicizia…

AC 2 per vivere si prostituisce”

(AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009).

In quest’ottica si richiama anche il cappello iniziale del loro rapporto d’arresto del 8.7.2009 (AI 1.2):

"  I due hanno preso le distanze dal sequestro di cocaina di 570 grammi lordi, come pure da vari telefonini e tessere telefoniche.

Hanno negato di trafficare cocaina. AC 2 ha negato di svolgere illecitamente l’attività di prostituta e ciò nonostante le dichiarazioni di AC 1 stesso e il materiale sequestrato…

Facciamo notare come AC 2 ha in un primo momento ammesso la proprietà dei pantaloni contenenti la cocaina per poi subito negare e ritrattare le proprie dichiarazioni. La stessa alla fine ammette unicamente la proprietà dell’attaccapanni e riconosce il metodo con cui detto indumento era appeso….

AC 1 ha dichiarato che è solito fumare marijuana, a volte anche in compagnia di AC 2. La donna ha negato questi consumi”

(AI 1.2).

                                 IV)   Risultanze istruttorie e corpi di reato

5.La cocaina, suddivisa in 53 ovuli, ritrovata all’interno delle tasche del sopraccitato paio di jeans di taglia 46 (calzanti per AC 2, AI 1.5 PS AC 2 28.8.2009 e non per AC 1, AI 1.5 PS AC 1 28.8.2009) su uno stenditoio del locale lavanderia di Via B__________ (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 doc. B e PS AC 2 8.7.2009 doc. B nonché AI 1.5 allegato 54 ed annesso 1) aveva un peso lordo di 570 grammi, al netto 478 grammi ed un grado di purezza del 28,6% - 29,6% (AI 1.1 allegato 2, AI 1.2 allegati 1 e 18, AI 1.5 allegati 16, 28 ed annesso 1 nonché doc. TPC 6). Inoltre, non nel contesto del suo fermo (AI 1.2), ma durante un’ulteriore perquisizione al momento della sua ammissione al Farera, in un portatessera nella borsetta di AC 2 sono state ritrovate 3 bolas di cocaina dal peso lordo di 4,3 grammi, al netto 2,08 grammi ed un grado di purezza del 37,7% (AI 1.3 allegato 2, AI 1.5 allegati 17, 29 e 33 nonché doc. TPC 6). A dire di AC 1 tutta questa cocaina proverrebbe dall’Italia e gli:

"  è stata portata da S__________. Mi è stata consegnata 3 o 4 giorni prima del mio arresto presso l’appartamento di AC 2”

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009)

fermo restando come AC 2 nulla sapesse di questa consegna:

"  ADR il giorno in cui S__________ è venuto a __________ a portarmi la cocaina (gr. 500) ha pernottato a casa di AC 2. Quando è arrivato S__________, AC 2 non era presente e non ha visto che S__________ mi consegnava lo stupefacente”

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009)

né delle sopraccitate 3 bolas che lui stesso le avrebbe messo in borsetta:

"  sono stato io ad infilare le bolas di cocaina nella borsetta di AC 2. Ero stato chiamato al telefono da Z__________ (ndr.: asserito suo partner mai identificato per l’acquisto della cocaina fornitagli da S__________ il 3/4.7.2009) il quale mi aveva detto che stava per arrivare la polizia e quindi ho pensato di nascondere lì qualche bolas”

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).

Nell’appartamento di Via B__________, oltre ai preservativi di cui si è già detto al considerando 3 della presente decisione, sul tavolino dell’unica sala sono state riscontrate delle tracce di cocaina mentre nel locale bagno ed in cucina, in un cassetto e nella spazzatura, sono stati sequestrati 1 minigrip vuoto con all’interno un pezzetto di cellophane, 2 rotoli di sacchetti di plastica, 2 rotoli di cellophane, dei resti di sacchetti di plastica ed 1 ovetto (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 doc. C e PS AC 2 8.7.2009 doc. D nonché AI 1.5 allegati 18 e 30). Se per le tracce di cocaina i due accusati, nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio, non hanno saputo o voluto dare alcuna spiegazione (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 e PS AC 2 8.7.2009, AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009, AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009 e AI 4.2), in merito all’uso degli altri oggetti sopra indicati AC 1, dopo alcune reticenze (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009), ha ammesso che:

"  è vero che io a volte solevo preparare le confezioni di cocaina, cioè le bolas, a casa di AC 2”

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).

Sempre nell’appartamento, vicino al divano, è stato trovato un sacchetto minigrip con 0,7 grammi lordi di marijuana (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 doc. C e PS AC 2 8.7.2009 doc. D nonché AI 1.5 allegato 18), di proprietà di AC 1 e destinato al suo consumo (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009).

                                   6.   In relazione agli accertamenti d’ordine tecnico l’istruttoria ha potuto evidenziare quanto segue:

                                   --   per AC 1: la presenza di tracce di cocaina sotto le unghie e sul palmo della mano sinistra (AI 1.5 allegato 25), l’impronta del dito mignolo della mano sinistra su 1 dei 53 ovuli di cocaina ritrovati all’interno delle tasche dei pantaloni (AI 1.5 allegato 27 nonché considerandi 4 e 5 della presente decisione) nonché sue tracce biologiche all’interno di questi pantaloni, all’altezza della cintura ed in zona inguinale (AI 1.6 allegato 1 e AI 8.5);

                                   --   per AC 2: la presenza di tracce di cocaina sotto le unghie della mano destra e sul palmo della mano sinistra (AI 1.5 allegato 26) nonché sue tracce biologiche all’interno dei pantaloni, all’altezza della cintura ed in zona inguinale (AI 1.6 allegato 1 e AI 8.5);

                                   --   tutte le banconote tratte a campione dai soldi sequestrati nell’appartamento di Via B__________ per un totale di fr. 4'880.- ed € 100.- (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 doc. C e PS AC 2 8.7.2009 doc. D nonché allegato 10 e AI 1.5 allegati 18 e 21) sono risultate positive alla contaminazione diretta, ambientale ed indiretta alla cocaina (AI 1.5 allegato 31 ed annesso 3 nonché AI 8.3).

                                   7.   In merito agli importi di fr. 4'010.- e € 100.- ritrovati nell’appartamento (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009 doc. C e PS AC 2 8.7.2009 doc. D nonché AI 1.5 allegato 18) e che AC 1 ha dichiarato essere di sua spettanza, dopo aver ripetutamente affermato come fossero il guadagno della sua attività di prostituto (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009, AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009 e AI 4.1) solo nel verbale d’interrogatorio del 30.11.2009 dinanzi al PP ha precisato come:

"  è giusto dire che una parte è provento della mia attività di prostituzione e l’altra parte della vendita di cocaina”

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).

AC 2, quo alla somma di fr. 870.- (AI 1.2 allegato 10 e AI 1.5 allegato 21) dichiarati di sua proprietà, in tutti i suoi verbali d’interrogatorio in Polizia e dinanzi al PP ha sempre sostenuto essere del denaro che le era stato inviato da un suo conoscente (AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009) e solo in aula ha finalmente riconosciuto come predetta cifra altro non fosse che parte del ricavo della sua attività di prostituta (verbale dibattimentale pag. 4 e considerando 3 della presente decisione).

8.Alfine di possibilmente identificare l’asserito S__________ che trasportò e consegnò la cocaina il 3/4.7.2009 (considerando 5 della presente decisione e punto 1 AA), la Polizia ha proceduto al sequestro dei filmati di una video sorveglianza, periodo 3/11.7.2009, posta sulla porta d’entrata dello stabile di Via B__________ (AI 1.5 allegati 32, 46 e 52 nonché annessi 2 e 4). Dal loro esame è scaturito quanto segue:

"  i) Presso lo stabile di via B__________, su richiesta dell’amministrazione dello stabile, la ditta __________ nel corso del 2008 ha installato una video sorveglianza, composta da due telecamere, che riprendono sia l’atrio d’ingresso che la scala che porta al garage. Da parte nostra abbiamo proceduto a recuperare le registrazioni, le stesse riguardano il periodo compreso dalle 11.42 del 03 luglio 2009 alle 07.40 dell’11 luglio 2009…

j) Dalla visione del filmato si può notare come persone di origine africana vadano e vengano dalla palazzina di via B__________ unicamente se AC 1 o AC 2 sono in casa, durante la loro assenza nessun africano è mai stato notato arrivare. La presenza di queste persone presso il palazzo di via B__________ durava anche solo qualche minuto…

k) Dalla visione del filmato, in data 03 luglio 2009 ore 15.43, spicca l’arrivo in via B__________ di un soggetto sconosciuto di etnia africana (ndr: trattasi del non meglio identificato S__________)

con valigia trolley. Persona accompagnata da AC 2. La donna accompagnerà questa persona all’esterno del palazzo solo l’indomani, 04 luglio 2009 alle ore 12.52. Questo individuo non sarà più notato fare ritorno. Al momento dell’arrivo dello sconosciuto africano, in base alla visione dei filmati, AC 1 è in casa. AC 2 ha fornito una versione alquanto improbabile circa l’arrivo di questo soggetto, dichiarando di averlo incontrato casualmente e di avergli offerto ospitalità. La donna afferma di aver scoperto solo in un secondo tempo che questi conosceva AC 1 …AC 1 per contro dichiara di aver egli stesso incaricato AC 2 di accompagnare a casa loro il suo amico…che di passaggio in Ticino gli ha chiesto ospitalità per una notte…

l) Alle ore 18.50 del 03 luglio 2009, AC 1 esce dal palazzo portando con se in sacco dell’immondizia. Alle ore 12.52 del 04 luglio 2009, al momento in cui AC 2 accompagna all’esterno del palazzo lo sconosciuto africano giunto il giorno prima di cui al pto k, la stessa ha con se un sacco dell’immondizia. Durante la visione del filmato mai è stata notata una così alta frequenza in un ristretto lasso di tempo nel gettare sacchi dell’immondizia”

(AI 1.5).

In merito a questo personaggio asseritamene indicato da AC 1 come S__________, le dichiarazioni dei due accusati sono sempre state contrapposte:

"  DF: In merito al filmato della video sorveglianza presente all’entrata della palazzina di via B__________, in particolare all’uomo africano che è arrivato accompagnato da lei il 03.07.2009 e che se ne è andato il giorno seguente, riconferma quanto dichiarato nel suo verbale del 28.08.2009? Ossia di aver incontrato casualmente questa persona a lei sconosciuta e dietro sua richiesta di averlo ospitato al suo domicilio?

RF: Sì, confermo integralmente le mie dichiarazioni precedenti.

DA: Nel suo verbale del 28.08.2008, in merito alla persona di cui sopra, lei ha dichiarato trattarsi di un richiedente all’asilo …che vive nel canton __________ e che di passaggio in Ticino per ritirare dei suoi effetti personali ha chiesto a lei ospitalità.

Per questo motivo ha incaricato AC 2 di andare a prenderlo alla fermata dell’autobus e di accompagnarlo a casa sua Alla luce di quanto dichiarato da AC 2, riconferma queste sue dichiarazioni?

RA: Sì, è la verità.

DF: Preso atto delle dichiarazioni di AC 1, cosa dice in merito?

RF: AC 1 ha detto in parte la verità, anche io però l’ho detta.

Ribadisco di aver incontrato casualmente quella persona mentre andavo a fare una ricarica del telefono. Non sapevo che questa persona conoscesse AC 1. Io non capisco bene l’inglese e può darsi che non mi ero intesa bene con AC 1.

Apprendo solo ora che AC 1 conosceva già questa persona della quale non conosco il nome,

DA: Preso atto delle dichiarazioni di AC 2, cosa dice in merito?

RA: Io avevo avvisato AC 2 per telefono che questo mio amico sarebbe arrivato a farci visita e di andare a prenderlo alla fermata del bus vicino alla COOP. Ho chiesto a AC 2 di andare a prenderlo visto che era già in giro.

E’ vero che lei non conosceva questa persona”

(AI 1.5 PS confronto AC 1 / AC 2 10.9.2009).

Sempre in merito a questa video sorveglianza si ricorda non di meno come la mattina del 4.7.2009, quindi un giorno dopo l’arrivo dell’asserito S__________, mentre quest’ultimo e AC 1 sono rimasti all’interno dello stabile, AC 2 è uscita alle ore 9.57 ed è rientrata dopo 23 minuti, quindi alle ore 10.19, per poi alle 12.52 ricomparire assieme a S__________ ed in base al suo dire essere:

"  andati insieme alla stazione del bus dove abbiamo preso insieme il mezzo di trasporto. Io ho accompagnato questo cittadino africano alla stazione del treno”

(AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009).

Inoltre e sempre partendo dai filmati di questa video sorveglianza rispettivamente dalle dichiarazioni espressamente rilasciate in merito dai due accusati nei loro verbali di Polizia del 28.8.2009 (AI 1.5 PS AC 1 28.8.2009 e PS AC 2 28.8.2009) è risultato come nel periodo 3/7.7.2009, singolarmente o assieme, AC 1 e AC 2 siano stati visitati all’interno del loro appartamento da almeno 5 differenti cittadini di etnia africana che, però, a dire di AC 1, vi si recavano solo:

"  per visite di cortesia. Venivano a mangiare o a bere qualche cosa, talvolta io cucinavo per loro”

(AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009).

                                   9.   Tra gli oggetti ritrovati nell’appartamento, segnatamente nella parte dell’armadio in uso ad AC 1 (AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009 e 28.7.2009) la Polizia ha sequestrato un biglietto scritto a mano (AI 1.5 allegato 42 per una sua fotocopia) datato “3-07-09”, con indicati vari nomi, alcuni leggibili altri meno, con affiancati dei numeri (tra cui anche “__________- I”) e, per quanto qui utile, l’addizione di 55 + 17 = 72. Già solo perché documento trovato all’intermo del monolocale di Via B__________ rispettivamente perché scritto con una calligrafia che AC 2 ha dichiarato essere di AC 1 (AI 1.5 PS AC 2 15.7.2009, ciò che AC 1 ha però sempre contestato, AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009, 28.7.2009 e 28.8.2009) la Pubblica Accusa ha concluso come questo pezzo di carta altro non fosse che il conteggio delle forniture ricevute da AC 1 dall’asserito S__________, da cui, partendo da un comune denominatore di 9 grammi di cocaina netti per ovulo così come mediamente è stato il caso per la fornitura del 3/4.7.2009 (470 grammi netti : 53 ovuli = 8,86 grammi netti), il quantitativo complessivo d’acquisto di 648 grammi netti (55 ovuli + 17 ovuli x 9 grammi netti, punto 1.1 AA) di cui 480,08 grammi netti destinati alla vendita ma sequestrati l’8.7.2009 dalla Polizia (considerandi 4 e 5 della presente decisione nonché punto 1.1 AA) ed il resto di 167,92 grammi netti (648 grammi netti ./. 480,08 grammi netti) precedentemente venduti dallo stesso AC 1 (punto 1.1 AA).

L’accusato, che come si vedrà al considerando 11 della presente decisione, ha unicamente riconosciuto delle vendite per un massimo di 50 grammi (AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009), ha sempre contestato di essere stato l’estensore e il proprietario di questo biglietto (AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009, 28.7.2009 e 28.8.2009) dichiarando che era di S__________ e non suo e questo anche solo perché il suo nome vi figurava espressamente (AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009). Notasi inoltre come nell’appartamento di Via B__________ assieme a questo biglietto ne sia stato ritrovato un altro (AI 1.5 allegato 43) che seppur simile non può, per stessa ammissione della Polizia, essere ricondotto ad AC 1, che d’altronde non lo riconosce (AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009) in quanto datato 28.5.2008:

"  Facciamo notare come sia pure stato sequestrato un altro biglietto manoscritto riportante nomi e cifre simile a quello appena descritto…ma datato 28.05.2008. A quel tempo AC 1 non era ancora registrato come richiedente all’asilo in Svizzera”

(AI 1.5).

Indipendentemente dal quantitativo di cocaina venduto da AC 1 e dal numero di visite nell’appartamento di Via B__________ da parte di personaggi di colore nel periodo 3/7.7.2009 (considerando 8 della presente decisione), si rammenta come l’inchiesta non ha permesso di individuare alcun suo cliente e che:

"  Il controllo delle rubriche e dei dati presenti nei vari telefonini e SIM sequestrate non ha permesso l’identificazione di abituali consumatori locali di cocaina, bensì vi erano vari numeri prepagati non attribuibili a persone già identificate”

(AI 1.5)

tanto da dover supporre, ma solo per la Polizia e per la Pubblica Accusa, che:

"  la cocaina venisse venduta all’ingrosso sottoforma di ovuli ad altri spacciatori. E’ ragionevole presumere come unicamente una parte della cocaina venisse venduta al dettaglio sottoforma di bolas”

(AI 1.5).

                                10.   Visto il ritrovamento di una ricevuta di invio datata 2.7.2009 per fr 859,60 lordi, effettuata da AC 2, in favore di certo CC__________, residente in __________ (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009 doc. C, AI 1.4, AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009 nonché allegati 44 e 55), l’autorità inquirente ha proceduto a verificare se i due accusati, previo utilizzo delle società del settore operative in Svizzera, avessero eseguito spedizioni di denaro all’estero nel periodo 1.1.2008 / 8.7.2009 (AI 1.4, da 2.6 a 2.14, da 2.22 a 2.29, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 5.24, 5.28, 5.30 e 5.31 nonché doc. TPC 7). Se, limitatamente al periodo 23.4.2009 / 8.7.2009 AC 1 non ne ha eseguito alcuno (AI 5.1, 5.11, 5.25 e 5.27), AC 2 ne ha effettuati 5, di cui 2 su incarico di AC 1 e 3 su richiesta di terzi non meglio iidentificati per un importo complessivo lordo di circa fr 4'400.- (AI 5.1, 5.11, 5.25 e 5.27 nonché AA 2.1).

                                  V)   Dichiarazioni predibattimentali di AC 1

                                11.   In merito al punto 1.1 AA

AC 1, prima del suo verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 30.11.2009 (AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009), ha sempre contestato qualsivoglia sua responsabilità penale per i fatti di cui al punto 1 AA (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009, AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009, AI 1.5 PS AC 1 28.7.2009 e AI 4.1). Solo al momento del suo ultimo verbale del 30.11.2009 dinanzi al PP ha ammesso, oltre alla sua paternità per la fornitura di cocaina del 3/4.7.2009, delle vendite di cocaina:

"  la cocaina rinvenuta dalla polizia all’inizio del mese di luglio 2009 presso il domicilio di AC 2 e più in particolare nei pantaloni appesi nel locale lavanderia appartiene al sottoscritto. Questa cocaina mi è stata portata dall’Italia. Questa cocaina mi è stata portata da S__________. Mi è stata consegnata 3 o 4 giorni prima del mio arresto presso l’appartamento di AC 2. Per questo stupefacente non ho dovuto pagare o, meglio, avrei pagato una volta vendutolo. Avrei dovuto pagare fr. 500 per confezione da 10 grammi. In precedenza ho acquistato altre 3 o 4 volte cocaina da S__________. Normalmente acquistavo 10 o 20 grammi per volta. In questi casi il prezzo era più elevato: in questi casi dovevo pagare fr. 550 per confezione da 10 grammi. In tutto da S__________ ho quindi acquistato nelle 3 o 4 volte precedenti un quantitativo complessivo di grammi 50, che sommati ai grammi 495 netti che mi sono stati sequestrati danno un quantitativo di grammi 545…Le confezioni che mi consegnava S________ io le suddividevo in 10 bolas da 1 grammo cadauna, rivendendo poi la sostanza al prezzo di fr. 70/80 per unità. Normalmente vendevo questa cocaina a __________ presso l’Albergo __________ …

Il quantitativo di circa 500 grammi che mi aveva portato S__________ nel mese di luglio 2009 intendevo dividerlo con un mio amico, tale Z__________ …

Siamo stati io e S__________ a mettere la cocaina nei pantaloni…Preciso che non avevo lavato i pantaloni, ma li ho appesi solamente nella lavanderia. In realtà volevo unicamente nascondere la cocaina fintanto non fosse arrivato Z__________ per poi suddividerla…

S__________ trasportava la cocaina nel retto”

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).

                                12.   In merito al punto 2.2 AA

AC 1 nei suoi verbali d’interrogatorio di Polizia ha ammesso solo due invii di denaro dopo il mese di aprile del 2009 (considerando 10 della presente decisione) e questo per motivi che nulla hanno a che vedere con la cocaina, rispettivamente con soldi che non ne erano il provento:

"  In effetti CnC__________ è un mio amico al quale ho fatto inviare soldi da AC 2, si tratta di 500 Euro. Lui voleva venire in Svizzera in quanto in __________ non aveva di cui lavorare. Lui è poi arrivato in treno nella Svizzera Romanda, credo poco meno di una settimana dopo l’invio di denaro e ha chiesto asilo …

D: Ha già inviato denaro a questa persona in precedenza?

R: No, mi è capitato solo di mandare un po’ di soldi a mia madre…

D: Dove ha preso i soldi che ha inviato a CC__________?

R: Si tratta dei soldi che ho guadagnato prostituendomi”

(AI 1.5 PS AC 1 15.7.2009).

                                13.   In merito al punto 5 AA

Oltre a richiamare il considerando 4 della presente decisione ed il ricordato passaggio del suo verbale d’interrogatorio del 8.7.2009 (AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009), in merito ai suoi consumi di marijuana AC 1 si é così ulteriormente espresso:

"  D: Lei ha ammesso di aver consumato marijuana. Da quando è in Svizzera quanta ritiene di averne consumata?

R: Non molta, magari acquistavo 20.- o 50.- CHF di marijuana. Non sono in grado di quantificare, ma comunque non è molta. Ho iniziato a fumare dopo che sono arrivato in Svizzera. In __________ fumavo solo sigarette”

(AI 1.5 PS AC 1 28.7.2009).

                                14.   Nei propri verbali d’interrogatorio di Polizia e dinanzi al GIAR AC 1 ha in più occasioni ammesso di essersi prostituito:

"  mi sono prostituito con 3 uomini di origine italiana che ho conosciuto presso il Bar __________. Preciso di non sapere i nomi veri ma ho i loro numeri salvati nel mio telefonino. Le prestazioni mi venivano enumerate in 200/300 CHF. Le stesse avvenivano in un hotel di Via __________ od a casa di un uomo che abita a __________”

(AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009).

"  il denaro trovato vicino al letto, ieri, è mio. Si tratta di oltre CHF 4'000.-. Li ho guadagnati prostituendomi con uomini. Che incontro queste persone al bar __________. Che poi faccio sesso con questi uomini in albergo, con un uomo ci incontriamo nel suo appartamento. Sono già stato a __________ tre volte. Siamo sempre arrivati in macchina. Se la vedo la riconosco ma non conosco la strada per arrivarci. L’albergo dove incontro i clienti è quello in faccia alla fermata del bus di via __________”

(AI 4.1 GIAR AC 1 9.7.2009).

"  Questo denaro l’ho ricevuto da un uomo, un cittadino italiano, che io incontravo quando risiedevo a __________. In altre parole mi prostituivo con lui. Preciso anzi che in totale si è trattato di 3 uomini con i quali ho avuto rapporti sessuali. Non vi era un prezzo preciso per le mie prestazioni, poteva dipendere dalla situazione. Alle volte si andava in un supermercato e mi si faceva la spesa, altre volte invece mi si dava del denaro”

(AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009).

                                15.   Con riferimento al suo spaccio di cocaina AC 1 non ha mai chiamato in causa AC 2:

"  Siamo stati io e S__________ a mettere la cocaina nei pantaloni. Questo perché non volevo che AC 2 vedesse…

ADR il giorno in cui S__________ è venuto a portarmi la cocaina (gr. 500) ha pernottato a casa di AC 2. Quando è arrivato S__________, AC 2 non era presente e non ha visto che S__________ mi consegnava lo stupefacente…

Io non ho mai fornito cocaina a AC 2. Lei sospettava che io trafficassi questo stupefacente, ma non lo sapeva con certezza”

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).

                                 VI)   Dichiarazioni predibattimentali di AC 2

                                16.   In merito al punto 1.2 AA

AC 2 ha sempre dichiarato la sua più totale estraneità ai fatti di cui al punto 1 AA (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009, AI 1.5 PS AC 2 15.7.2009, 28.7.2009 e 28.8.2009, AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009, AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009 nonché AI 4.2) e questo anche in relazione al reato imputatole come autrice principale:

"  non ne so niente di queste tre palline di cocaina…Io sono venuta a conoscenza delle tre palline unicamente in questo momento. Preciso che le tre palline di cocaina non sono mie…

Ripeto che non faccio uso di cocaina…

Rispondo che non offro e non vendo alcun genere di sostanza stupefacente.

L’interrogante mi fa prendere atto che la droga è stata trovata nei miei effetti personali. Mi viene chiesto come mai è stata trovata nel borsello porta tessere dal momento che non è mia.

Rispondo che non ho una spiegazione in merito”

(AI 1.5 PS AC 2 9.7.2009).

"  Io ribadisco che qualcuno ha messo queste palline nella mia borsa, io non ne sapevo nulla. Non ho mai consumato stupefacente e non ne ho mai venduto”

(AI 1.5 PS AC 2 28.7.2009).

                                17.   In merito al punto 2.1 AA

L’accusata nei propri verbali d’interrogatorio in Polizia e dinanzi al PP ha ammesso di aver effettuato 3 invii di denaro all’estero, uno su incarico di certo O__________ e due per AC 1:

"  In merito alla ricevuta Western Union di CHF 859,60 che mi viene mostrata in copia (allegato C) posso dire che si tratta di un favore che ho fatto a AC 1 il 2 luglio 2009 alle ore 1340.

Preciso che AC 1 si trovava a casa mia e stava guardando la televisione. Non aveva voglia di andare a spedire i soldi e mi ha chiesto di farlo al suo posto.

Mi sono quindi recata allo sportello della Western Union del chiosco __________ ed ho versato la somma citata verso certo CC__________. Preciso che io non conosco questa persona. AC 1 mi aveva detto che si trattava di un invio di denaro per un biglietto aereo. Non sono in grado di dire di più. AC 1 parla inglese e io spagnolo e portoghese. Non ci capiamo molto bene…

Mi viene chiesto se tramite Western Union ho effettuato altri pagamenti.

Rispondo che ho effettuato altri pagamenti per conto di un ragazzo che ho conosciuto alla Chiesa __________ ho versato la somma di CHF 1'800.-. Questo ragazzo è un nigeriano di cui non ricordo il nome, lui diceva di chiamarsi O__________. Questo versamento è avvenuto verso fine marzo 2009/inizio aprile 2009. Un altro pagamento l’ho fatto per AC 1 e lui mi ha detto che erano per sua madre so che erano CHF 200.- io ho solo firmato il pagamento”

(AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009).

Dopo che le è stato contestato come in base alle risultanze agli atti (considerando 10 della presente decisione) nel periodo 23.4/2.7.2009 avrebbe fatto non 3 ma 5 invii per un totale lordo di circa fr. 4'400.- l’accusata ha risposto:

"  che io mi ricordavo solo di tre versamenti. Non mi viene in mente per chi avrei potuto eseguire gli altri versamenti”

(AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009)

fermo restando come durante tutta l’istruttoria nessuno le ha mai chiesto se sapeva qualcosa dell’origine degli importi di denaro da lei così inviati all’estero.

                                18.   In merito ai punti 3 e 4 AA

Inizialmente AC 2 ha cocciutamente contestato di essersi prostituita (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009, AI 1.5 PS AC 2 15.7.2009 e 28.7.2009, AI 3.2 PP AC 2 17.8.2009, AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009 nonché AI 4.2) sostenendo di aver fatto sesso con AC 1 ed altri suoi amici solo per il piacere di farlo e non a pagamento (AI 1.5 PS confronto AC 1 / AC 2 10.9.2009 e PS AC 2 28.8.2009). Tali sue dichiarazioni apparivano però in chiaro contrasto con le seguenti risultanze agli atti:

"  Conosco AC 2 da circa 2 mesi…L’ho conosciuta in un bar, come detto circa 2 mesi or sono…Ci sono molte ragazze che lavorano al bar ed il loro scopo è accogliere la clientela. Con detta modalità ho conosciuto quindi AC 2 …Da allora abbiamo cominciato a sentirci regolarmente, ho avuto alcuni rapporti sessuali a pagamento e di seguito è nata un’amicizia…

AC 2 ha più clienti che la raggiungono nel suo appartamento…A mio modo di vedere AC 2 per vivere si prostituisce”

(AI 1.2 PS AC 1 8.7.2009).

"  AC 2 di professione fa la prostituta”

(AI 4.1 GIAR AC 1 9.7.2009).

"  Ho conosciuto AC 2 presso il bar __________ Lei era lì perché si prostituiva e in questo bar entrava in contatto con i suoi clienti come del resto altre ragazze…All’inizio mi è capitato di pagarla alcune volte per avere dei rapporti sessuali con lei…Successivamente abbiamo stretto amicizia e lei ogni tanto mi invitava a casa sua, rispettivamente io la chiamavo per vedere se era libera, ossia per verificare se non era in compagnia di clienti”

(AI 3.1 PP AC 1 17.8.2009).

"  Rispondo che conosco questa donna come AC 2. Preciso che si tratta di una prostituta che ho conosciuto al Bar __________ nel corso del mese di marzo o aprile 2009. Preciso che è già stata anche a casa mia e le ho pagato le prestazioni sessuali che mi ha offerto…

ADR che per una prestazione sessuale completa di una notte mi chiedeva la somma compresa tra i CHF 50.- ed un massimo di CHF 470.-. Preciso che mi sono accompagnato a lei più o meno una volta alla settimana fino a circa tre settimane fa in quanto le sue pretese hanno cominciato ad essere troppo elevate per le mie disponibilità economiche. Preciso che tutte le volte che abbiamo fatto sesso a pagamento è stata lei a venire a casa mia a parte una notte che l’ho raggiunta nell’appartamento di una sua amica …

ADR che sono a conoscenza che lei aveva anche altri clienti. Dico questo perché lei aveva due telefoni cellulari ed era sempre al telefono. Io la sentivo che si accordava con gli altri. In più lei me lo aveva detto apertamente che viveva di questa attività…

ADR che stimo di averle dato, nel periodo dal mese di aprile 2009 ad oggi, la somma complessiva superiore ai CHF 1'000.- in cambio delle sue prestazioni sessuali”

(AI 1.5 PS E__________ 9.7.2009).

"  Mi viene chiesto se sono al corrente di come facesse AC 2 a vivere e guadagnare i soldi dell’affitto.

Rispondo che mi ha espressamente detto di lavorare fuori nel senso che aveva clienti suoi e che andava direttamente a prostituirsi al loro domicilio. Ogni tanto mi capitava di vedere degli uomini salire nel suo appartamento al 6° piano. Preciso pure che una ragazza brasiliana che è regolarmente registrata mi ha detto di aver praticato del sesso a pagamento con AC 2 ed un suo cliente”

(AI 1.5 PS M__________ 13.7.2009).

tanto che nel suo ultimo verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 14.12.2009 l’accusata ha iniziato ad ammettere qualcosa:

"  è vero che c’erano due signori che mi pagavano per fare sesso. Malgrado mi sforzi di ricordare non sono in grado di dire quanto io abbia guadagnato con questi due signori dal 10 aprile fino all’8 luglio 2009; non sono neppure in grado di dare un ordine di grandezza ma era un importo piccolo”

(AI 3.4 PP AC 2 14.12.2009)

fermo restando come ha pure ammesso di sapere che per svolgere l’attività di prostituta doveva essere in possesso di un permesso della Polizia degli stranieri (AI 1.2 PS AC 2 8.7.2009).

                                VII)   Risultanze dibattimentali e nuove prospettazioni

                                19.   In sede dibattimentale AC 1 non si è sostanzialmente dissociato dalle sue dichiarazioni nel verbale PP 30.11.2009 (AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009 e considerando 11 della presente decisione) anche se vi ha apportato alcune precisazioni sia in merito al prezzo di rivendita della cocaina da lui acquistata dall’asserito S__________, alla provenienza di parte dei soldi da lui inviati all’estero per il tramite di AC 2 (considerandi 10 e 12 della presente decisione) e alla sua attività di prostituto (considerando 14 della presente decisione)

                                  a)   In merito al punto 1.1 AA

"  AC 1 conferma le sue dichiarazioni del verbale PP 30.11.2009, segnatamente per quel che concerne la storia di S__________ e le sue vendite di soli 50 grammi. Ribadisce che AC 2 non c'entra niente in questa storia e non sapeva nulla. Dice che è vero che S__________ ha espulso parte degli ovuli la sera, in presenza della donna, ma senza far rumore. La rimanenza l'ha espulsa quando AC 2 è uscita dalla camera…

AC 1 dichiara che dell'importo sequestratogli solo fr. 2'000.- provenivano dalla vendita di stupefacenti; il resto, oltre che dalla sua attività di prostituzione, erano risparmi dello spillatico del CRS. Lo stesso dicasi per i soldi inviati. Dichiara che anche nelle precedenti forniture di S__________, ogni confezione consegnatagli conteneva 10 grammi di cocaina.

Ribadisce che il conteggio scritto a mano di cui al suo PS 28.8.2009 non è suo ma di S__________. Non sa spiegarsi come mai era nell'appartamento di AC 2. Ricorda che vi è scritto il nome __________.

Dichiara che i suoi acquirenti non erano cittadini di colore.

Dichiara che la cocaina venduta la teneva in deposito presso il CRS nei suoi pantaloni"

(verbale dibattimentale pag. 3).

Inoltre l’accusato, oltre a confermare che il prezzo di acquisto della cocaina da lui venduta era di fr. 55.- il grammo (AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009) ha precisato, in merito al suo prezzo di vendita, come gli sia capito di spacciare il singolo grammo non solo a fr. 70.- / fr. 80.- (AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009) ma anche a fr. 100.-.

                                  b)   In merito al punto 2.2 AA

AC 1, in sede dibattimentale, ha precisato che:

"  i soldi inviati provenivano quota parte dai suoi risparmi, dall'attività di prostituzione e dalle vendite di cocaina. Stima in franchi 500.- la quota parte derivante dalle vendita di cocaina. Dichiara che AC 2 nulla sapeva in merito all'origine di questi soldi”

(verbale dibattimentale pag. 4).

                                   c)   nuove prospettazioni ex art. 199 CP ed art. 115 cpv. 1 lett. c) LStr

Dalle seguenti dichiarazioni dell’accusato a pag. 3 del verbale dibattimentale:

"  AC 1 dichiara che dal mese di gennaio 2009 all'arresto si è prostituito con due uomini, di cui non può dare le generalità, conosciuti alla stazione di __________. Con loro si è prostituito in 5 o 6 occasioni conseguendo fr. 200.- / 300.- per prestazione. Riconosce di aver guadagnato da questa sua attività fr. 1'000.-. Si prostituiva a casa di questi uomini”

(verbale dibattimentale pag. 3)

oltre che da quanto riportato al considerando 14 della presente decisione, la Corte non ha potuto fare altro che prospettargli le due nuove imputazioni ai sensi dell’art. 119 CP ed art. 115 cpv. 1 lett. c) LStr (verbale dibattimentale pag. 3).

                                20.   Anche AC 2 quo ai punti 1.2 e 2.1 AA non ha modificato la sua posizione predibattimentale (considerandi 16 e 17 della presente decisione) ribadendo la sua totale estraneità ed inconsapevolezza al traffico di cocaina messo in atto da AC 1, così come la sua non conoscenza, anche solo per dolo eventuale, che i soldi da lei spediti all’estero nel periodo 23.4.2009 / 2.7.2009 fossero provento di un crimine (considerandi 10 e 17 della presente decisione):

"  L'accusata ribadisce di non aver nulla a che fare con la cocaina, di non saper spiegare l'origine delle tracce di cocaina sulle sue mani né di quelle trovate nel suo appartamento…

L'accusata dichiara di non essersi mai poste domande né di aver mai chiesto da dove provenissero i soldi. Prima di venire in Svizzera non conosceva bene la posizione degli asilanti e quindi ricevendo i soldi, per esempio da AC 1 non si è fatta particolari problemi”

(verbale dibattimentale pag. 3 e 4).

Così come già indicato ai considerandi 3 e 18 della presente decisione ha, per finire, formalmente ammesso la sua attività di prostituta:

"  L'accusata dichiara di essersi prostituita in Ticino nel periodo marzo 2009 / 8.7.2009 con al massimo 3 o 4 clienti adescati in locali pubblici”

(verbale dibattimentale pag. 4)

ciò che ha comportato una maggior precisazione del testo dei reati indicati ai punti 3 e 4 AA (verbale dibattimentale pag. 4 e considerando 3 della presente decisione).

                               VIII)   Diritto

                                21.   L’odierno processo è indiziario per e limitatamente al quantitativo di cocaina venduto da AC 1 (punto 1.1 AA), sull’effettiva complicità, oggettiva e soggettiva, di AC 2 in predetto suo traffico e sulla sua detenzione ai fini di vendita di 3 bolas di cocaina (punto 1.2 AA) così come sulla sua consapevolezza soggettiva del reato di cui  all’art. 305bis cfr. 1 CP (punto 2.1 AA). E’ allora opportuno ricordare i principi giurisprudenziali che reggono un processo indiziario oltre che il principio in dubio pro reo.

Per il processo indiziario, l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione logica una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi, se la circostanza indiziante non è certa devono innanzitutto accertarla altri elementi di prova. Si può fondare il giudizio di condanna mancando prove dirette, su indizi, che permettono un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso. La condanna deve essere la logica conseguenza della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente. Un giudizio può quindi fondarsi su indizi, purché correlati logicamente nel loro insieme, ritenuto che l’esistenza o no di un fatto è provata quando il giudice ne è personalmente convinto e meglio moralmente certo.

Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione d’innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Costituzione Federale, 6 no. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38 nonché sentenze non pubblicate del Tribunale Federale, di seguito solo TF, 6B.203/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209, 131 I 57, 129 I 217, 173 e 8). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (sentenza non pubblicata del TF 1P.20/2002 del 19.4.2002).

                                22.   Giusta l’art. 19 cfr. 1 cpv. 3, 4 e 5 LStup chi, tra le varie ipotesi elencate, senza essere autorizzato, acquista, trasporta, detiene e vende stupefacenti è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria ritenuto come nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.

E’ dato un caso grave ai sensi dell’art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce ad una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (DTF 120 IV 334 e 108 IV 63), il che è oggettivamente adempiuto per la cocaina per dei quantitativi complessivi (DTF 114 IV 164 e 112 IV 109) di almeno 18 grammi puri (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli+Cie AG, Berna, 1995, art. 19 no. 150 segg., CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Staempfli Editions SA, Berna, 2002, art. 19 LStup no. 78 segg. e DTF 109 IV 143) mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato si ricorda come le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante siano ormai una realtà di comune conoscenza (ALBRECHT, op. cit., art. 19 no. 175 segg., CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup no. 94 e DTF 106 IV 232 e 104 IV 211).

                                23.   Conformemente all’art. 25 CP chi aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con una pena attenuata.

La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell’assecondare la volontà dell’autore principale. Il complice è quindi un partecipante secondario, subordinato all’autore principale. La complicità presuppone quindi l’attività criminosa di un autore principale e l’aiuto prestato dal complice può essere sia di natura fisica, intendendosi un appoggio tangibile, concreto, di carattere tecnico o materiale, che psichica o intellettuale e quindi consistere in consigli, informazioni, istruzioni come pure costituire un sostegno di natura affettiva od emozionale (FORSTER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2007, art. 25 no. 20 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo, 2008, art. 25 no. 3 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna, 2007, art. 25 no. 3 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal I, Partie générale, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2008, art. 25 no. 6 e 8 nonché FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Bis & Ter, Losanna, 2007, art. 25 no. 1.11). Fra l’azione, fisica o intellettuale, del complice e il crimine o il delitto commesso dall’autore principale deve intercorrere un nesso di causalità anche se non occorre che l’aiuto prestato dal complice sia adeguato a produrre un risultato. Secondo dottrina e giurisprudenza la facoltà di influire significativamente sullo svolgimento dell’attività criminale è uno dei tratti caratteristici della correità, mentre il complice si limita a coadiuvare detta attività, senza averne il controllo. La pena comminata per il complice deve essere obbligatoriamente attenuata a tenore dell’art. 25 CP riguardo alla pena applicabile all’autore (FORSTER, op. cit., art. 25 no. 66, TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 25 no. 11, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 25 no. 6, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 25 no. 13 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 25 no. 1.10).

                                24.   Richiamate le risultanze d’istruttoria e dibattimentali non è contestata né contestabile per AC 1 la realizzazione del reato di cui all’art. 19 LStup per il quantitativo di 480,08 grammi netti di cocaina destinati alla vendita così come a lui consegnati il 3/4.7.2009 dall’asserito S__________ (considerandi 4, 5, 11 e 19 della presente decisione).

Da decidere è invece l’esatto quantitativo delle sue pregresse vendite, stimate dalla pubblica accusa in 167,92 grammi netti (punto 1.1 AA e considerando 9 della presente decisione), e che invece l’accusato ha fissato in soli 50 grammi lordi (considerandi 11 e 19 della presente decisione).

Orbene la Corte non ha potuto fare propria la tesi accusatoria non essendo giunta all’assoluta certezza che il biglietto datato 3.7.2009 ritrovato nel monolocale di Via B__________ fosse sicuramente e solo riconducibile ad AC 1 (considerando 9 della presente decisione) e questo non tanto per le sue negazioni (considerandi 9 e 19 della presente decisione) ma perché se così fosse stato non si capirebbe il perché della presenza, sullo stesso, di un nome identico al suo. Visto ciò e non potendo altresì dare nessuna vincolante valenza all’opinione calligrafica di AC 2 (considerando 9 della presente decisione) appare allora come possibile se non maggiormente probabile che questo biglietto, così come quello datato 28.5.2008 (considerando 9 della presente decisione), sia stato dimenticato dall’asserito S__________ e quindi contenga quanto da lui venduto a vari trafficanti di colore, tra cui anche l’accusato. Tale conclusione, che del resto s’impone in favore di AC 1 anche solo in applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 21 della presente decisione), trova indiretta conferma nelle seguenti sue dichiarazioni nel verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 30.11.2009:

"  Devo precisare che S__________ viene tutte le settimane, Egli infatti non rifornisce solo me ma diverse altre persone. Lui non vende solo ai __________, ma anche ad altri cittadini africani”

(AI 3.3 PP AC 1 30.11.2009).

Dall’altra parte la Corte non ha però pedissequamente creduto alla dichiarazione dell’accusato di aver venduto solo 50 grammi di cocaina (considerando 11 e 19 della presente decisione). Difatti partendo dalle sue stesse affermazioni si ha, sempre nell’ipotesi a lui più favorevole, che dalle sue vendite di cocaina ha guadagnato perlomeno fr. 2'500.- (di cui fr. 2'000.sequestrati e fr. 500.- inviati all’estero, considerandi 7 e 19 della presente decisione). Il suo guadagno netto per ogni grammo di cocaina venduto, acquistato a fr. 55.- il grammo, è variato, a dipendenza del prezzo di rivendita, tra fr. 15.- (fr. 70.- ./. fr. 55.-), fr. 25.- (fr. 80.- ./. fr. 55) e fr. 45.- (fr. 100.- ./. fr. 55.-), da cui una media ponderata di fr. 30.- il grammo (considerandi 11 e 19 della presente decisione) ed il susseguente calcolo di almeno 83,33 grammi di cocaina venduti (fr. 2'500.- : fr. 30.-), arrotondati per difetto a 80 grammi.

Già solo per il quantitativo di cocaina ritrovato nei pantaloni e pronto ad essere venduto (considerandi 4, 5, 11 e 19 della presente decisione), appare tacita la realizzazione dell’aggravante di cui all’art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup ([478 grammi netti x 29,1%] + [2,08 grammi netti x 37,7%] = 139,87 grammi puri, pari ad almeno 7 volte la soglia di 18 grammi puri fissata dal TF, considerando 22 della presente decisione), ritenuto come la Corte non abbia assolutamente creduto all’esistenza del fantomatico Z__________ quale destinatario di metà della fornitura del 3/4.7.2009 (considerando 11 della presente decisione), anche perché di questo personaggio AC 1 non ha dato alcuna indicazione atta a permetterne l’identificazione.

                                25.   Inversamente la Corte ha prosciolto AC 2, che d’altronde si è sempre dichiarata innocente (considerandi 16 e 20 della presente decisione), dall’accusa di complicità in infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 lett. a LStup in relazione con l’art. 25 CP) constatato, in prima battuta, come AC 1 abbia sempre sostenuto la sua totale estraneità in questo traffico di cocaina così come la sua inconsapevole detenzione ai fini di vendita di 3 bolas di predetta sostanza (considerandi 15 e 19 della presente decisione).

E’ vero che queste dichiarazioni degli accusati si scontrano, per AC 2, con oggettivi e forti dubbi che però, presi sia singolarmente che nel loro complesso, non permettono a questo Giudice di giungere all’intimo e certo convincimento di come la stessa abbia concretamente aiuto AC 1 nelle modalità e termini indicati al punto 1.2 AA.

Ad esempio, accertato per la Corte che i pantaloni trovati in lavanderia erano dell’accusata (considerandi 4 e 5 della presente decisione), è allora normale che, al loro interno, si siano trovate le sue tracce biologiche (considerando 6 della presente decisione) e da ciò nient’altro si può concludere.

Altresì le circostanze e la causale che la portarono ad offrire ospitalità all’asserito S__________ (considerando 8 della presente decisione) sono apparse alla Corte per assolutamente poco credibili se non addirittura irriverenti ma ciò, però, ancora non vuol dire, tenuto parimenti conto di quanto sostenuto in merito da AC 1 (considerando 19 della presente decisione), che l’accusata sapesse di certo come questo ignoto cittadino di colore stesse trasportando quasi mezzo chilo di cocaina.

Lo stesso discorso vale anche per l’evacuazione dei 53 ovuli. Ora, se nella logica delle cose, è verosimilmente poco credibile che AC 2, trattandosi di un monolocale, non si sia accorta di nulla, è altresì possibile o perlomeno non può essere escluso che l’operazione di scarico sia avvenuta, così come del resto sostenuto da AC 1, senza rumori che la potessero far insospettire rispettivamente, in parte, la mattina del 4.7.2009 quando l’accusata lasciò l’immobile per 23 minuti (considerandi 8 e 19 della presente decisione). Ed in quest’ottica a nessuna certa conclusione si può altresì giungere dal fatto che in quei 2 giorni, per 2 volte, dei sacchi di rifiuti furono portati nella pattumiera.

Al possibile riconoscimento delle ulteriori rimproverate forme di complicità dell’accusata così come indicate al punto 1.2 AA, si oppongono le dichiarazioni di AC 1 in merito al luogo di deposito delle bolas da lui precedentemente vendute (considerando 19 della presente decisione), all’inesistenza di acquirenti verbalizzati che abbiano in qualche modo riconosciuto un qualsivoglia ruolo attivo di AC 2 in questo traffico di cocaina (considerando 9 della presente decisione), rispettivamente, per la preparazione delle bolas, la circostanza che AC 1 se ne sia sempre presa l’esclusiva responsabilità (considerando 5 della presente decisione), oltre il fatto che vi sono stati momenti in cui, in quanto rimasto da solo nel monolocale di Via B__________ (considerando 8 della presente decisione), abbia potuto lui stesso  procedere alla loro confezione all’insaputa di AC 2.

Per finire solo indizi positivi di colpevolezza e non invece inconfutabili prove per una condanna dell’accusata si possono trarre dalla presenza di tracce di cocaina sul tavolo, sotto le unghie della sua mano destra e sul palmo della mano sinistra così come dalla positività a questa sostanze di alcune delle banconote sequestrate (considerandi 5 e 6 della presente decisione) fermo restando, in contrapposizione, come su nessuno dei 53 ovuli portati dall’asserito S__________ sia stata trovata una sua impronta, come invece è stato il caso per AC 1 (considerando 6 della presente decisione).

Presenza di forti dubbi, questo sì, già solo perché rafforzati dal poco collaborativo atteggiamento nel rispondere di AC 2 (vedasi ad esempio il fatto di nemmeno conoscere il nome di S__________) che spesso e volentieri ha anche negato l’evidenza (ad esempio in merito alla sua attività di prostituta, considerandi 3 e 18 della presente decisione) che però, per i motivi sopra esposti, non sono stati ritenuti come numericamente sufficienti o singolarmente così granitici per pacificamente condurre al riconoscimento a suo carico dell’imputazione di cui al punto 1.2 AA.

                                26.   In virtù dell’art. 305bis cfr. 1 CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Trattasi di un reato di messa in pericolo astratta dell’amministrazione della giustizia (DTF 127 IV 20) che richiede per il suo riconoscimento oggettivo la presenza di valori patrimoniali, segnatamente ma non solo di denaro (PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 305bis no. 5, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo, 2008, art. 305bis no. 9, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 305bis no. 3, DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo / Basiela / Ginevra, 2004, § 99, pag. 396, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 9 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 305bis no. 1.2), di cui l’autore sa o doveva presumere la provenienza da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 7 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 305bis no. 10 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 305bis no. 4 segg., DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 397 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 10 segg.) e dei quali, grazie ad un determinato atto (CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 16 segg.), è riuscito a vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 29 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 305bis no. 17, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 305bis no. 6, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 399 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 33 segg.). Non è necessario sapere chi ha commesso il crimine o conoscerne le circostanze nel dettaglio mentre é sufficiente che l’autore sappia che i valori patrimoniali provengano da un reato severamente punito (CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 42 e DTF 120 IV 323). La norma non indica le sue modalità esecutive ed il riciclaggio può essere commesso attraverso qualsiasi atto adatto a causare uno degli effetti previsti dal testo legale, la cui violazione consiste nell’adottare volontariamente un comportamento tale da impedire la determinazione del legame tra il crimine e i valori patrimoniali che ne sono derivati (DTF 122 IV 211). E’ sufficiente che l’atto sia suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine dei valori patrimoniali e non che l’atto l’abbia effettivamente vanificato (DTF 124 IV 274). Con riferimento al caso in specie e laddove anche le altre condizioni di legge risultino adempiute, dottrina e giurisprudenza hanno già sancito come il trasferimento all’estero di fondi suscettibili di confisca sia atto di riciclaggio poiché così facendo la confisca è resa più difficile (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 41, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 305bis no. 18 e 32, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 25, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 305bis no. 1.10 e DTF 127 IV 20) così come il reato possa avere per oggetto il risultato di un traffico di stupefacenti, ossia il beneficio derivante dall’infrazione (DTF 122 IV 211). Soggettivamente trattasi di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), subordinatamente nei casi gravi (art. 305bis cfr. 2 CP) di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP), intenzionale (art. 12 cpv. 2 CP) ma il dolo eventuale è sufficiente (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 46 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 305bis no. 21, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 305bis no. 7, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 402, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 38 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 305bis no. 1.9 e DTF 119 IV 242).

                                27.   Tenuto conto delle dichiarazioni di AC 1 in sede di pubblico dibattimento questa imputazione è stata riconosciuta, seppur ridotta, a soli fr. 500.- (considerando 19 della presente decisione).

La difesa ne ha contestato l’adempimento argomentando come la somma spedita, riportata in grammi di cocaina venduta, non configura un’infrazione aggravata ai sensi dell’art. 19 cfr. 2 LStup e quindi un crimine (art. 10 cpv. 2 CP). Tale argomentazione non è stata condivisa dalla Corte laddove per ammettere l’art. 305bis cfr. 1 CP trovasi sufficiente constatare l’esistenza di un crimine a monte (qui sicuramente dato in forza ai fatti di cui al punto 1 AA e considerando 24 della presente decisione), in altre parole di un traffico di stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup da cui, nel complesso generale di questa attività e non per ogni singola vendita di cocaina presa singolarmente, siano scaturite delle somme di denaro successivamente oggetto di riciclaggio. Preso però atto del minimo importo così riciclato e che senza il reato a monte di cui al punto 1 AA non ci sarebbe stato quello qui in esame, il riconoscimento, nel caso in specie, del concorso tra l’art. 305bis cfr. 1 CP e quello qui ben più grave dell’art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 57, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 305bis no. 9, ALBRECHT, op. cit., art. 27 no. 13, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 59 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 305bis no. 1.13 nonché DTF 122 IV 211) non ha avuto, in quanto concorso sostanzialmente di natura tecnica portante su fatti tra loro connessi, la benché minima portata sulla commisurazione della pena di AC 1 (CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 58).

                                28.   AC 2 è stata prosciolta dall’imputazione di cui all’art. 305bis cfr. 1 CP non essendoci agli atti alcun serio indizio, e quindi gioco forza la benché minima prova, della sua consapevolezza soggettiva che le somme da lei spedite all’estero provenissero da un crimine. Anzi sia lei che AC 1 in sede dibattimentale hanno recisamente contestato predetta circostanza (considerandi 19 e 20 della presente decisione). Orbene la Corte non disconosce il fatto che per l’adempimento soggettivo di questo reato sia sufficiente il dolo eventuale, come del resto, con l’indicazione di sa o di doveva sapere, ben indica il testo di legge. D’altro canto però, nel caso in specie, la semplice constatazione, sorretta comunque e solo dalla logica dei fatti che avrebbe presumibilmente dovuto condurre l’accusata a porsi una qualche domanda sull’origine dei soldi a lei dati, in due occasioni, da un asilante nullafacente (mentre che degli altri tre invii nient’altro si sa, considerandi 10, 12 e 17 della presente decisione), non supera ancora la soglia del possibile dubbio, della cui esistenza la stessa è l’unica a doverne beneficiare.

                                29.   Giusta l’art. 115 cpv. 1 lett. c) LStr è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chi esercita senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera.

In forza all’art. 199 CP chi infrange le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la multa (MENG/SCHWAIBOLD, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 199 no. 2 segg., TRECHSEL/BERTOSSA, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo, 2008, art. 199 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 199 no. 1 e CORBOZ, op. cit., art. 199 no. 1 segg.).

Questa norma richiama espressamente la legge cantonale sull’esercizio della prostituzione (di seguito solo LProst) rispettivamente l’art. 1 cpv. 2 LProst (secondo cui è considerata prostituzione ai sensi di legge qualsiasi attività di adescamento dei clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale, compiuto nelle strade, nelle piazze, nei parcheggi pubblici e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, come pure in qualsiasi spazio o locale soggetto ad autorizzazione secondo la legge sugli esercizi pubblici), l’art. 2 cpv. 2 LProst (in forza al quale esercita la prostituzione ogni persona dell’uno o dell’altro sesso che compie atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d’altro tipo ad un numero indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un vantaggio patrimoniale o materiale), l’art. 5 cpv. 1 LProst (giusta il quale ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l’intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale) nonché l’art. 8 LProst (secondo cui le contravvenzioni a questa legge sono punite con la multa giusta l’art. 199 CP).

                                30.   In base alle stesse dichiarazioni di AC 1 così come espresse in istruttoria ed in sede dibattimentale (considerandi 14 e 19 della presente decisione) non vi é dubbio alcuno del suo adempimento oggettivo dei reati di cui all’art. 115 cpv. 1 lett. c) LStr - avendo esercitato senza permesso un’attività lucrativa - ed all’art. 199 CP - essendosi prostituito, previo adescamento in luogo pubblico, senza essersi previamente registrato presso la Polizia cantonale. Il suo statuto in Svizzera e il suo offrirsi all’altrui piacere concretizza parimenti i presupposti soggettivi di legge di queste due norme non potendogli essere non noto, proprio perché asilante e frequentatore dei luoghi, segnatamente le stazioni ferroviarie, in cui si pratica la prostituzione maschile che gli era fatto divieto di svolgere qualsivoglia attività lucrativa rispettivamente che per prostituirsi doveva annunciarsi alla Polizia cantonale, ciò che evidentemente non avrebbe mai potuto fare proprio perché asilante.

                                31.   Similari considerazioni valgono anche per AC 2. Benché priva di un qualsiasi permesso ai sensi di legge e di cui sapeva aver bisogno (considerando 18 della presente decisione), ha praticato attivamente la prostituzione durante l’intero periodo del suo soggiorno in Svizzera previo adescamento in luoghi pubblici (considerandi 3, 18 e 20 della presente decisione). E che la stessa sapesse perfettamente districarsi in questo ambiente ben lo dimostra il fatto di aver affittato poche settimane dopo il suo arrivo un appartamento in uno stabile noto per appuntamenti ad ore, accettando di pagare, proprio perché illegale e non in regola con i permessi di soggiorno e di Polizia, un canone locativo usuraio (considerando 3 della presente decisione). Ed anche a lei, proprio perché prostituta, non poteva non essere noto - anche perché notizia di pubblico dominio visto i vari e periodici articoli di stampa su questo tema il suo obbligo di annunciarsi alla Polizia cantonale (considerando 3, 18 e 20 della presente decisione).

                                32.   Ai sensi dell’art. 19a cfr. 1 LStup chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa (ALBRECHT, op. cit., art. 19a no. 12 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup no. 112 segg.).

                                33.   Richiamato quanto esposto al considerando 13 della presente decisione la Corte non ha avuto dubbi nel riconoscere AC 1 colpevole del reato di cui all’art. 19a cfr. 1 LStup. Rispetto al mese di novembre 2008 indicato al punto 5 AA, la data di inizio di questa contravvenzione è stata posticipata al 6.12.2008 per evitare la sovrapposizione col periodo di commissione del reato per il quale era già stato condannato con decreto d’accusa del 16.2.2009 (“prima del 5 dicembre 2008” e considerando 1 della presente decisione).

                                34.   Giusta l’art. 253 CP è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi usando inganno induce un funzionario (art. 110 cpv. 3 CP) od un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico (art. 110 cpv. 5 CP), contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, in specie ad autentificare una firma falsa od una copia non conforme all’originale, rispettivamente chi fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altrui sul fatto in esso attestato (BOOG, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2007, art. 253 no. 3 segg., TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo, 2008, art. 253 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 253 no. 1, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 38, pag. 162 segg., CORBOZ, op. cit., Vol. II, art. 253 no. 1 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 253 no. 1.1 segg.). L’autore deve aver agito intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 CP) fermo restando come la norma non richieda per la sua applicazione né la volontà di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di terzi, rispettivamente di così procacciarsi un indebito profitto. Il dolo eventuale è non di meno sufficiente (BOOG, op. cit., art. 253 no. 12, TRECHSEL/ERNI, op. cit., art. 253 no. 5, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 253 no. 3, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., §

72.2009.165 — Ticino Tribunale penale cantonale 28.01.2010 72.2009.165 — Swissrulings