Incarto n. 72.2009.147
Lugano, 28 ottobre 2010/md
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Valentina Tognetti, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
prevenuta colpevole di:
1. Truffa
per avere,
a _____________, nel periodo tra il 12 e fine settembre 2008,
per procacciare a sé un indebito profitto, ingannato con astuzia terze persone affermando cose false o dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,
segnatamente, il 12 settembre 2008, incontrato il consulente del ___________. _________ della relazione cifrata _________, di cui era avente diritto economico il marito PC e di cui lei era procuratrice con firma individuale, riferendogli, contrariamente al vero, che il marito, impossibilitato a presenziare all'incontro, aveva deciso di donarle gli averi sottostanti alla polizza n. ________, mentre il marito non aveva alcuna volontà di donarle alcunché,
inducendo il consulente ad allestire la lettera di estinzione, trasmesso indi all'istituto bancario, per corriere, la falsa lettera di estinzione di cui al punto n. 2, inducendo in tal modo, con inganno astuto, il consulente _________ e i funzionari operativi della banca preposti all'esecuzione degli ordini di pagamento, a trasferire indebitamente gli averi sottostanti alla polizza n. ________ a favore della relazione dell'accusata n. ________ intestata a ________, appositamente accesa, danneggiando in tal modo il patrimonio del marito per Eur 657'965.13 (Eur 639'104.- oltre Eur 18'861.13), USD 64.49, GBP 7.- CHF 15.02 e Yen 5'842.-;
2. Falsità in documenti
per avere,
a ___________ e _____________,
tra il 12 settembre 2008 e fine settembre 2008,
a scopo di indebito profitto,
formato un documento falso abusando dell'altrui firma autentica,
nonché fatto uso, a scopo di inganno, di un siffatto documento,
segnatamente,
fatto allestire il 12 settembre 2008 dal consulente _________ di ___________ la lettera d'estinzione, relativa alla polizza n. ________ di cui alla relazione n. ___________ intestata a ___________, di cui risultava contraente il marito PC,
rispettivamente il giorno 15 settembre 2008, presso l'azienda del marito a ___________, sottoposto lo scritto per la firma al marito unitamente ad altra corrispondenza, carpendone la firma, sapendo che il marito era solito firmare quanto gli veniva sottoposto da lei e dagli altri collaboratori dell'azienda sulla fiducia, senza previa lettura, firmando senza neppure utilizzare gli occhiali correttivi per presbiopia,
apponendo l'accusata successivamente alla firma ottenuta fraudolentemente "___________ il 15 settembre 2008, PC ",
trasmesso per corriere a _____________ la suddetta lettera di estinzione, che pervenuta in banca il 22.9.2008, è stata eseguita nei termini descritti sub 1, danneggiando il patrimonio di PC nei termini ivi indicati;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 146/2009 del 30 novembre 2009, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico __________. § L'accusata AC 1 assistita dal difensore di fiducia avv. __________. § L'avv. __________ rappresentante della parte civile.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:30.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre le tappe fondamentali della vita dell’accusata dal momento in cui essa ha iniziato la sua relazione con PC sino al periodo in cui il loro rapporto si è irrimediabilmente deteriorato. Espone le ragioni per cui l’accusata, delusa e mossa da sentimenti vendicativi nei confronti del marito, ha deciso di farsi giustizia da sé al fine di cautelare la propria situazione patrimoniale. Descrive quindi i fatti oggi a giudizio. Pone l’accento sulle bugie dell’accusata, lamentando in specie il fatto che essa ha ammesso le sue responsabilità solo quando è stata messa alle strette. Rammenta che l’accusata non ha acconsentito alla restituzione volontaria di tutti i titoli sottratti, circostanza in cui il marito avrebbe ritirato la querela contestuale alla truffa. Spiega perché sono dati gli estremi dei due reati oggi in discussione. Ritiene che non vi sia spazio per un’eventuale applicazione degli art. 17 o 18 CP. Né è possibile invocare delle attenuanti specifiche. Nell’ottica della commisurazione della pena, la Pubblica accusa sottolinea la gravità oggettiva dei fatti a giudizio, data dalle modalità operative dell’accusata, dall’ammontare del danno, dal fatto che essa ha avuto la possibilità di trovare una soluzione bonale e che ha agito con piena consapevolezza e lucidità.
Tutto ciò considerato, il PP postula, confermato integralmente l’AA, la condanna dell’accusata a una pena detentiva di 16 mesi. Chiede la confisca del documento falso, così come la confisca della relazione intestata a ________, da attribuire alla PC.
§ L’avv. __________, rappresentante della parte civile PC, il quale si associa a quanto esposto dal PP e postula la restituzione di tutti gli averi inerenti la relazione intestata a ________.
§ L’avv. __________, difensore di AC 1, il quale dichiara di non contestare i fatti dibattuti quest’oggi. Ammessi sono dunque gli ascritti reati di truffa e falsità in documenti. Rammentato che la sua assistita ha sostanzialmente riconosciuto le sue responsabilità, il legale chiede che venga comunque considerata la sua difficile situazione, che descrive. Informa che le sue prospettive future sono ottime, avendo essa trovato una nuova attività lavorativa e un nuovo compagno. L’episodio a giudizio è quindi da ritenersi un atto occasionale, da interpretare alla luce della difficile situazione venutasi a creare fra i coniugi. Spiega che la sua patrocinata aveva proposto di restituire parte dei titoli, conservando per sé una parte al fine di soddisfare le sue pretese, ma che il marito non vi ha acconsentito. Essa ha infatti sempre considerato che parte dei soldi erano suoi, benché giuridicamente non lo fossero.
Il legale conclude quindi il suo interveto difensivo postulando una riduzione della pena, per la fissazione della quale si rimette al giudizio della Corte. Chiede inoltre che la pena che sarà inflitta alla sua assistita sia posta al beneficio della sospensione condizionale.
Espone le ragioni per cui si oppone alle pretese della PC, postulandone il rinvio al foro civile. Non si oppone invece alle confische.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti
quesiti:
AC 1
1. è autrice colpevole di:
1.1 truffa
per avere, tra il 12 e fine settembre 2008, a _____________, per procacciarsi indebito profitto, ingannato con astuzia il consulente del ___________ _________, inducendolo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di PC per circa Euro 658'000.–?
1.2 falsità in documenti
per avere, tra il 12 settembre 2008 e fine settembre 2008, a ___________ e _____________, a scopo di indebito profitto, fatto allestire un documento volto a estinguere la relazione bancaria n. ___________ intestata a ___________ di cui era avente diritto economico PC, abusando della di lui firma autentica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, di siffatto documento?
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?
3. Deve un risarcimento alla PC, e se sì in quale misura?
4. Deve essere ordinata la confisca e/o il sequestro conservativo di quanto in sequestro?
Considerato in fatto ed in diritto
1. AC 1, cittadina _______ incensurata, è nata a __________ il ___________. Ultimate le scuole superiori, si è iscritta alla facoltà di economia e commercio presso l’Università di __________, formazione che non è però riuscita a completare a causa del decesso di suo padre, avvenuto nel corso del 1983. Dopo aver vissuto due anni in _________, essa ha aperto un’azienda di produzione di accessori d’abbigliamento, poi chiusa nel 1994 a seguito della crisi del settore tessile.
Nel 1995 la prevenuta ha iniziato a collaborare con la __________ di ___________, ditta attiva nella progettazione e fabbricazione di macchinari, venendo assunta a tempo pieno l’anno seguente. Quale responsabile dei rapporti commerciali con l’estero, l’accusata si occupava dello sviluppo dell’azienda sia a livello organizzativo che in materia di esportazioni. Nel 1996 essa ha anche iniziato una relazione sentimentale con PC, il titolare della ditta, con il quale avrebbe convissuto durante dieci anni, per poi contrarre matrimonio il 21 dicembre 2006.
In merito alla sua attività lavorativa, l’accusata ha inoltre spiegato che dal 2001 lo stipendio mensile netto ammontava a 1'500.- Euro (più tredicesima), salario che considerava inadeguato per rapporto alle sue reali competenze e al ruolo assunto in ditta. Essa avrebbe nondimeno accettato di essere sottopagata poiché, come ha spiegato in aula, il marito l’avrebbe persuasa dei vantaggi che questa situazione presentava dal punto di vista fiscale e perché egli le avrebbe più volte detto di essere comunque intenzionato a spartire con lei i proventi della loro attività.
2. A dispetto del grande affiatamento sul piano lavorativo, la relazione sentimentale tra l’accusata e PC si è rivelata piuttosto difficile e problematica. La prevenuta ha infatti riferito, oltre che di difficoltà a livello della sfera intima che hanno compromesso il loro rapporto di coppia sin dall’inizio della convivenza, di ripetuti episodi di violenza domestica in cui il marito l’avrebbe picchiata, rompendole anche il setto nasale in due occasioni, e addirittura in un caso avrebbe tentato di strangolarla con una catena. L’accusata avrebbe tuttavia rinunciato a formalizzare delle denunce, limitandosi in qualche occasione a segnalare i fatti ai Carabinieri, nella speranza che la relazione si sarebbe normalizzata.
Il rapporto ha iniziato a incrinarsi irrimediabilmente nel corso del 2007, pochi mesi dopo il matrimonio, allorquando l’accusata, confrontata con un grave problema di salute per un tumore alla tiroide che l’ha costretta a sottoporsi a intervento chirurgico (frangente in cui l’accusata si è sentita abbandonata dal marito, che si sarebbe limitato a qualche visita durante la degenza ospedaliera e che non l’avrebbe di fatto mai sostenuta), ha iniziato a sospettare che il marito avesse una relazione sentimentale. A dire dell’accusata, il marito avrebbe inizialmente negato l’addebito, salvo poi ammettere (più di un anno dopo e a fronte dell’evidenza di un SMS dai contenuti inequivocabili), tentando di minimizzarne l’importanza, di avere una relazione con una ragazza più giovane. L’accusata ha comunque continuato a lavorare normalmente e a convivere con il marito (con il quale comunque da tempo non condivideva il letto) finché, alcuni giorni dopo la loro discussione, ha scoperto che egli aveva ricevuto vari SMS dalla medesima ragazza che dimostravano il perdurare della loro relazione. Messo davanti all’evidenza, egli le avrebbe dapprima sferrato un pugno in pieno volto (fattispecie compatibile con quanto descritto dal certificato medico agli atti (sub. AI 1, all. A), rilasciato il medesimo giorno dal pronto soccorso __________) e in seguito l’avrebbe inseguita minacciandola di morte, per poi ricomporsi non appena accortosi della presenza di terzi. Essa ha quindi deciso di lasciare temporaneamente il domicilio coniugale, facendosi ospitare dai testimoni di nozze presso l’Hotel __________ di ___________. La prevenuta, che già nel corso del 2007 aveva scritto al marito per chiedergli la separazione, ha poi contattato ___________, legale dell’azienda del marito (e loro legale di fiducia), pregandola di intercedere presso di lui affinché si potesse trovare una soluzione che regolamentasse la separazione anche dal profilo economico-patrimoniale. Dopo discussione con PC, l’avvocato le avrebbe riferito la di lui indisponibilità a discutere l’argomento, spiegandole altresì che la breve durata dell’unione coniugale (nella quale non erano computati gli anni di convivenza) non le dava diritto a un assegno di mantenimento. Oltretutto, vivendo in un regime di comunione dei beni e non essendovi stato alcun visibile aumento della sostanza coniugale (a dire dell’accusata le aziende del marito avrebbero fatto utili in nero mentre che il reddito dichiarato sarebbe stato basso), al momento della liquidazione del regime matrimoniale essa non avrebbe avuto diritto ad alcunché. Compresa questa situazione, l’accusata ha maturato l’idea di appropriarsi di parte del patrimonio del marito al fine di potere negoziare le condizioni della separazione in una posizione di maggior forza.
3. La prevenuta ha così pensato al conto del marito presso il ___________ di _____________, di cui era procuratrice con firma individuale e sul quale confluiva parte dei proventi delle vendite all’estero. Questo conto, come ha spiegato l’accusata dinnanzi al magistrato inquirente (ribadendolo anche in aula), ancorché intestato al marito, costituiva a mente dei coniugi una sorta di sicurezza comune per il loro futuro. Il marito, in effetti, le avrebbe ripetutamente detto che si trattava della loro “pensione”. Approfittando del fatto che il marito si trovava in ________ per un viaggio d’affari, il 12 settembre 2008 l’accusata si è recata a _____________ per incontrare il consulente del ___________ _________, al quale ha manifestato la volontà di aprire un nuovo conto a suo nome sul quale trasferire l’intero saldo attivo del conto del marito, giustificandosi con il motivo che essi temevano un’ispezione della _______________. Quello stesso 12 settembre 2008 la prevenuta ha sottoscritto la documentazione di apertura del nuovo conto e ________ ha allestito un documento volto a estinguere la relazione bancaria intestata a PC, scritto che l’accusata si è impegnata a sottoporre al marito per firma e a far pervenire al consulente di modo che questi potesse procedere con l’operazione concordata.
Al rientro dal _________, il 15 settembre 2008 l’accusata ha sottoposto al marito per firma la predetta lettera con cui disponeva l’estinzione del conto unitamente ad altri documenti, sapendo che egli era solito firmare senza leggere (e spesso senza neppure mettere gli occhiali) la documentazione che ella gli sottoponeva, confidando inoltre nel fatto (come ha poi spiegato in aula) che egli in quel periodo non voleva vederla e che, per affrancarsi rapidamente dalla sua presenza, avrebbe firmato lo scritto in questione senza prestarvi la dovuta attenzione (verbale dibattimentale, pag. 3), ciò che è infatti accaduto. L’accusata ha quindi inviato la lettera firmata (sulla quale essa aveva anche stampato il luogo e la data della sottoscrizione, così come il nome del marito; verbale dibattimentale, pag. 3) al consulente finanziario, il quale, ricevuto il documento incriminato il 22 settembre 2008, ha proceduto come da accordi.
4. PC ha sporto querela penale nei confronti della moglie con scritto del 29 novembre 2008, atto confermato e precisato in occasione del suo verbale d’interrogatorio dinnanzi al Procuratore pubblico del 15 gennaio 2009. Egli ha così spiegato come, su consiglio dell’avv. __________ e vista la situazione conflittuale con la moglie, avesse deciso di recarsi a _____________ per verificare se essa disponesse di una procura sul di lui conto presso il ___________. Il 3 novembre 2008, unitamente al suo legale, egli si è dunque recato presso il predetto istituto, scoprendo così, dopo discussione con il suo consulente finanziario, che la relazione bancaria era stata estinta e i suoi averi trasferiti su un conto intestato alla moglie.
Il Procuratore pubblico, dopo avere sentito a verbale il querelante e il funzionario di banca, il 18 marzo 2009 ha interrogato la prevenuta, che ha fornito una dettagliata descrizione degli eventi -quella testé evocata- con cui ha sostanza ammesso le proprie responsabilità.
5. Con atto d’accusa del 30 novembre 2009, l’accusata è stata rinviata a giudizio per il titolo di truffa per avere, tra il 12 e fine settembre 2008, a _____________, ingannato con astuzia il consulente del ___________ _________, al quale ha fatto allestire una lettera volta a estinguere la relazione bancaria di PC, documento che essa ha poi sottoposto al marito – carpendone la firma in modo fraudolento – e rispedito al consulente, inducendo quest’ultimo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di PC per circa 658'000.– Euro (punto 1 AA). Avendo abusato della firma autentica del di lei marito, il Procuratore pubblico l’ha anche prevenuta colpevole del reato di falsità in documenti (punto 2 AA).
6. Al dibattimento l’accusata ha in sostanza riconfermato le pregresse dichiarazioni, sottolineando in specie (come già aveva fatto dinnanzi al Procuratore pubblico) di non aver agito allo scopo di appropriarsi dei fondi del marito ma esclusivamente per cautelarsi, ritenuto che PC, a dispetto della loro lunga relazione e nonostante gli sforzi da lei investiti nella di lui attività, non era disposto a darle alcunché a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, e posto che questi le avrebbe comunque sempre detto che tutto era suo al 50%. La prevenuta ha inoltre precisato in aula che la procedura di divorzio è tutt’ora in corso (doc. dib. 2).
Interrogata dal Presidente in merito alla sua situazione attuale, essa ha spiegato che, lasciata la ditta del marito, ha allacciato una relazione sentimentale con un’altra persona e ha trovato un nuovo lavoro a _________, in un settore complementare a quello precedente, attività che la soddisfa (verbale dibattimentale, pag. 5).
7. Visto quanto precede, i fatti posti a giudizio possono senz’altro essere dati per accertati ed essi configurano inoltre gli ascritti reati, per il che l’atto d’accusa va confermato integralmente.
E’ in effetti pacifico che l’agire della convenuta adempie i requisiti del reato di truffa ex art. 146 CP, avendosi inganno astuto da una parte per come essa ha sfruttato il rapporto di fiducia con il coniuge, confidando che egli, come di consueto, fidandosi di lei (ma anche debole di vista e in quei giorni di litigio poco desideroso di contatti professionali con la moglie, circostanze anche queste sfruttate dalla prevenuta), non avrebbe letto la corrispondenza da lei sottopostagli per firma, d’altro canto per avere ingannato il funzionario di banca con un documento falso giusta l’art. 251 CP, ovvero provvisto di una firma autentica ottenuta con l’inganno, e quindi attestante di un contenuto in realtà non conforme alla volontà del disponente.
La disposizione patrimoniale risulta essere la diretta conseguenza dell’inganno dell’autrice ed è incontestabile che al marito sia derivato un danno economico, dovendosi considerare tale anche solo la temporanea perdita della disponibilità del proprio avere in conto in favore della relazione bancaria aperta dall’accusata.
8. L’art. 47 CP stabilisce che il giudice deve commisurare la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita anteriore, delle sue condizioni personali e dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Quali criteri per la determinazione della colpa, la norma menziona il grado di lesione (o esposizione a pericolo) del bene giuridico offeso, la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, avuto riguardo delle circostanze interne ed esterne, e della possibilità che l’autore aveva di evitare la lesione.
Giusta l’art. 49 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma oltre la metà del massimo della pena comminata, fermo restando il massimo legale del genere di pena.
9. Chiamata a determinarsi sull’entità della pena da infliggere all’accusata, la Corte ha innanzitutto rimarcato la gravità oggettiva della fattispecie in narrativa, data essenzialmente dall’ingente importo – circa 658'000.– Euro – malversato dalla prevenuta, che con il suo agire si è resa colpevole di un grave reato, quello di truffa, la cui comminatoria edittale massima, per effetto del concorso con il reato di falsità in documenti, è di 7 anni e sei mesi di pena detentiva. L’autrice ha dato prova di una certa iniziativa delinquenziale, non facendosi scrupolo di andare a commettere i propri reati in un paese estero, del quale non aveva particolare conoscenza, e di ingannare, oltre al marito, anche funzionari di banca a mano di un documento falso, munito della firma autentica del marito, che ella aveva avuto la scaltrezza e la freddezza di procurarsi.
A favore dell’accusata, incensurata, vanno però considerate le particolari circostanze in cui essa ha delinquito. La Corte ha pertanto tenuto conto del contesto famigliare teso e difficile, come pure dei suoi recenti problemi di salute, ammettendo anche, ad almeno parziale giustificazione, che l’accusata non intendesse veramente incamerare per sé il denaro in questione e farlo sparire, ipotesi in cui difficilmente l’avrebbe lasciato nel medesimo istituto bancario, ma solamente appropriarsene temporaneamente per aumentare il proprio potere negoziale nella procedura di separazione ovvero, dal suo (errato) punto di vista, per meglio fare valere le proprie ragioni, ed in specie il proprio convincimento di potere vantare legittimi diritti su di una parte di quel denaro.
Quale ulteriore argomento in favore dell’accusata, si è tenuto conto del corretto comportamento preprocessuale e processuale, volto all’ammissione delle proprie responsabilità, correttezza dimostrata in particolare dal fatto – apprezzato dalla Corte – che essa si sia regolarmente costituita in giudizio, ciò che non era scontato dati il domicilio estero e l’assenza di una cauzione.
Tutto ciò considerato, ammessa la natura episodica dell’agire illecito della prevenuta, la Corte ha ritenuto di contenere la sanzione a suo carico in una pena detentiva di 12 mesi, posti al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di due anni.
10. Con scritto del 27 ottobre 2010 (doc. TPC1) PC ha instato per il risarcimento del danno subito, postulando la condanna dell’accusata al pagamento di 690'456.- Euro, oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2008, associandosi (anticipatamente) alla richiesta di confisca degli averi malversati, con attribuzione alla parte civile del Procuratore pubblico.
Al dibattimento la parte civile ha precisato la propria richiesta, chiedendo la restituzione degli averi patrimoniali di cui era originariamente titolare, ivi compresi i frutti nel frattempo maturati (verbale dibattimentale, pag. 5).
La difesa, dal canto suo, ha postulato la reiezione dell’istanza, chiedendo il rinvio della pretesa al competente foro civile, asserendo, in sostanza, che l’avente diritto economico degli averi in questione sarebbe la banca e non PC, ragione per cui questi, danneggiato solo indirettamente dall’illecito commesso dalla prevenuta, nemmeno sarebbe legittimato ad agire in questa sede.
11. L’argomento è ai limiti del pretestuoso.
11.1 Dall’esame degli atti (plico AI 7) risulta come PC il 13 gennaio 1997 abbia aperto presso la filiale di _____________ del ___________ un conto cifrato denominato “_________” conferendo procura ad AC 1.
11.2 Nel luglio del 2006 PC ha utilizzato gli averi disponibili su quel conto per stipulare con la ___________ _____________ un contratto di assicurazione (“polizza ________________”) con pagamento da parte dello stipulante PC di un premio unico dell’ammontare equivalente all’avere del precedente conto _________.
Secondo gli accordi “La ___________ è l’avente diritto economico dei valori patrimoniali. Il contraente cede questi beni alla ___________ e riceve una polizza assicurativa per il relativo controvalore”.
Nonostante ciò, era altresì pattuito -cosa inusuale per un normale contratto di assicurazione- che “la ___________ investe il premio assicurativo in base al tipo d’investimento convenuto con il contraente. Il contraente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento che la ___________ modifichi il tipo di investimento”.
Nuovamente, all’accusata è stata conferita ampia procura sui beni di PC così investiti (“…affinché esegua riscatti parziali e totali dell’assicurazione sulla vita. (…) Il procuratore può utilizzare la totalità dei valori patrimoniali che si rendono disponibili in seguito al loro riscatto anche a proprio favore o a favore di terzi”) mentre che la polizza assicurativa è stata affidata per custodia alla stessa assicuratrice ___________. La prevenuta era inoltre la beneficiaria della prestazione assicurata nel caso di morte del titolare.
11.3 L’accusata, dopo avere riscattato con l’inganno la polizza del marito, ha creato per sé la medesima struttura giuridica, stipulando perciò analoga polizza assicurativa a premio unico con ___________, senza tuttavia conferire procure e indicando la figlia __________ quale beneficiaria nel caso di sua morte.
11.4 Dal profilo giuridico si ha che con la predetta modifica del luglio 2006 PC ha cessato di essere titolare del conto _________, e con ciò avente diritto economico dei fondi ivi accreditati, ovvero titolare nei confronti della banca del credito vertente sulla loro restituzione (mentre che la proprietà del denaro era passata alla banca), divenendo invece titolare di una polizza assicurativa, e quindi dei diritti ivi incorporati e previsti in suo favore dal contratto di assicurazione.
All’atto pratico poco o nulla è cambiato: in entrambi i casi il significato economico dell’operazione era quello di affidare denaro al ___________ (o a una società estera controllata dalla banca) affinché esso fosse investito, rimanendo titolare del diritto alla restituzione del denaro conferito e degli eventuali frutti, sia (prima del 2006) potendo attingere al conto in qualità di titolare dello stesso, sia (dopo luglio 2006) chiedendo come stipulante il riscatto totale o parziale del valore della polizza assicurativa.
La differenza (oltre al profilo d’investitore, un po’ meno conservativo dal 2006) era più che altro formale e manifestamente dettata da motivi di discrezione nei confronti dei terzi: dal luglio 2006, infatti, il ___________ avrebbe potuto legittimamente rispondere negativamente alla domanda a sapere se PC fosse o meno titolare di un conto presso quell’istituto, mentre che in precedenza la risposta avrebbe dovuto essere affermativa. Detto altrimenti, nel luglio del 2006 PC ha semplicemente nascosto meglio i suoi soldi.
11.5 Data questa situazione, è del tutto pacifico che quanto conferito dall’accusata alla compagnia assicuratrice è provento del suo reato -ciò che essa del resto non contesta- ragione per cui è altrettanto pacifico che la Corte era autorizzata a pronunciare la confisca di questi averi sulla scorta del disposto di cui all’art. 70 cpv. 1 CP, e questo indipendentemente dall’esistenza di una richiesta in tal senso della parte civile.
In altre parole, la Corte aveva la facoltà di togliere alla AC 1 il provento del suo reato, e l’accusata non poteva invece pretendere (ci mancherebbe altro) di rimanere nella disponibilità del frutto della truffa commessa.
Assodato che la AC 1 non può vantare diritti sulla refurtiva e visto che con la restituzione del maltolto si esauriscono i suoi doveri risarcitori, è per lei del tutto irrilevante sapere a quale soggetto giuridico - PC oppure ___________ - i beni confiscati vengono attribuiti o chi abbia formulato la corrispondente richiesta.
Pertanto, nemmeno si capisce a quale scopo l’accusata pretenderebbe di sindacare sulla questione (è semmai lei ad essere sprovvista di legittimazione per esprimersi sul tema), né quale dovrebbe essere a mente sua la conseguenza dell’accoglimento della sua speciosa tesi.
Vero è perciò, in definitiva, che la questione (in realtà non contenziosa, visto che ___________ e ___________ nemmeno si sognano di avanzare pretese sugli averi di PC) va risolta nell’unico modo possibile, ovvero restituendo a PC la disponibilità degli averi di cui alle note polizze.
12. La falsa lettera di estinzione del conto (in atti sub AI 12) e degli averi di cui alla relazione n. ________ intestata a ________ è anch’essa confiscata siccome oggetto di reato (art. 69 CP).
13. La tassa di giustizia di fr. 500.– e delle spese processuali sono poste a carico dell’accusata.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 69, 73, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autrice colpevole di:
1.1 truffa
per avere, tra il 12 e fine settembre 2008, a _____________, per procacciarsi indebito profitto, ingannato con astuzia il consulente del ___________ _________, inducendolo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di PC per circa Euro 658'000.–;
1.2 falsità in documenti
per avere, tra il 12 settembre 2008 e fine settembre 2008, a ___________ e _____________, a scopo di indebito profitto, fatto allestire un documento volto a estinguere la relazione bancaria n. ___________ intestata a ___________ di cui era avente diritto economico PC, abusando della di lui firma autentica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, di siffatto documento;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. Di conseguenza,
AC 1 è condannata:
2.1 alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;
2.2 al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 500.– e delle spese processuali.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4. È ordinata la confisca della falsa lettera 15 settembre 2008, in atti sub AI 12.
Gli averi di cui alla relazione n. ________ intestata a ________ sono confiscati e attribuiti alla PC.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Teste fr. 64.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 814.--
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