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Ticino Tribunale penale cantonale 25.04.2008 72.2008.4

25. April 2008·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·761 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Amministrazione infedele ripetuta, in parte qualificata, falsità in documenti; pena pecuniaria, procedura abbreviata

Volltext

Incarto n. 72.2008.4

Lugano, 25 aprile 2008/gb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Franco Lardelli

Segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a  

prevenuto colpevole di:

                                   1.   amministrazione infedele, ripetuta, in parte qualificata

                                         per avere

                                         agendo nella sua qualità di direttore sostituto e consulente finanziario della PC 1, obbligato per negozio giuridico ad amministrare il patrimonio dei clienti nonché a gestire gli interessi patrimoniali dell’istituto bancario,

                                         ripetutamente violato i suoi doveri, e meglio per avere

                                1.1   a Lugano ed in altre località all’estero,

                                         nel periodo 1999-giugno 2002,

                                         omettendo di informare compiutamente i titolari delle relazioni __________ ovvero di renderli edotti sulle operazioni speculative (opzioni) messe in atto sui loro conti nonché sull’andamento delle stesse, nonché occultando gli impegni in essere e presentando situazioni patrimoniali inveritiere rappresentanti un patrimonio netto superiore a quello reale, impedendo loro in tal modo di determinarsi sul seguito della gestione,

                                         mancato ai propri obblighi e causato così ai clienti un danno di complessivi CHF 133'162.14, in particolare:

-     CHF 83'745.83 in danno della relazione __________

-     CHF 49'416.31 in danno della relazione __________,

                                         ritenuto che entrambi i clienti sono stati nel frattempo risarciti dalla Banca;

                                1.2   a __________ nonché in altre località all’estero,

                                         nel periodo marzo 1999-fine 2001,

                                         agendo allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

                                         consigliando ai titolari delle relazioni __________ di rescindere il mandato di amministrazione conferito alla Banca, concludendo contemporaneamente accordi diretti con i citati clienti ed incassando personalmente in base a tali accordi un importo complessivo di CHF 30'000.-- circa,

                                         mancato ai propri obblighi e causato così una danno al patrimonio della Banca di complessivi CHF 276'354.70, pari allo 0,75% di commissione (calcolato sul patrimonio lordo investito) perso sui citati clienti;

                                   2.   falsità in documenti, ripetuta

                                         per avere

                                         nelle condizioni di luogo e di tempo di cui sub. 1.1,

                                         allo scopo di procacciarsi un indebito profitto ovvero di occultare le operazioni speculative (opzioni) in corso e/o l’andamento delle stesse e gli impegni in essere, rispettivamente di presentare una situazione patrimoniale netta migliore di quella reale,

                                         formato (almeno) 76 estratti patrimoniali incompleti ovvero inveritieri, facendone altresì uso, in specie

-     in 20 casi con i clienti __________,

-     in 56 casi con i clienti __________;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 1/2008 dell'8 gennaio 2008, emanato dal procuratore pubblico e contemplante le seguenti

proposte                1.    AC 1 è dichiarato colpevole dei reati ascrittigli come sopra. Di conseguenza AC 1 è condannato:

                                1.1   alla pena pecuniaria di fr. 14'400.-- (quattordicimilaquattrocento), corrispondente a 360 aliquote da fr. 40.-- (art. 34 e seg. CP),

                                1.2   alla multa di fr. 2'000.-- (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CP),

                                1.3   al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.

                                   2.   L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                   3.   La Parte civile viene rinviata al foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento.

Presenti

▪  Il procuratore pubblico. ▪  L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. ▪  L'avv. dr. RC 1 in rappresentanza della parte civile    PC 1. ▪

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:30.

Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

sentito l'accusato e esaminati gli atti.

Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente

quesito                      -   Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?

Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame,

il Presidente                   risponde affermativamente al quesito;

richiamati gli art.:           12, 34, 42, 44, 49, 106, 158 cfr. 1 cpv. 1 e 3, 251 cfr. 1 CP;

                                         9 segg. CPP e 39 TG, sulle spese;

pronuncia

1.

L'atto d'accusa 1/2008 dell'8.1.2008 contro AC 1 con le relative proposte è approvato, con la precisazione che per il punto 1.1 AA il reato è stato commesso nel periodo 25 aprile 2001 – giugno 2002.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato.

                                   3.   Questo giudizio è definitivo.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                            La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Multa                                                   fr.        2'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        2'450.--

                                                             ===========

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