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Ticino Tribunale penale cantonale 20.04.2009 72.2008.170

20. April 2009·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,019 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Appropriazione indebita semplice e qualificata per avere prelevato fondi da conti bancari sui quali aveva procura e in qualità di curatrice

Volltext

Incarto n. 72.2008.170

Lugano, 20 aprile 2009/nk  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Marco Villa

Segretario:

Saverio Pedraglio, dott. iur.

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,

per giudicare

AC 1    

prevenuta colpevole di:

                                   1.   ripetuta appropriazione indebita semplice

per avere,

a __________, nel periodo giugno/luglio 1996 - ottobre 2005,

in più occasioni,

ripetutamente impiegato, a profitto proprio, valori patrimoniali altrui affidatile;

e meglio,

per avere indebitamente trattenuto ed utilizzato a scopi privati (anziché negli interessi degli aventi diritto), un importo complessivo di almeno complessivi Frs. 261'311,30; fondi, questi, da lei prelevati da conti/libretti bancari intestati a PC 1 e/o PC 2, presso Banca dello Stato del Canton Ticino (in seguito BSCT), UBS SA, e Banca Migros, sui quali ella aveva procura,

e, più precisamente, per avere prelevato (ed utilizzato indebitamente a profitto proprio):

�      Frs. 1'362,30 (controvalore di USD 950.-), in data 17.3.1997, dal conto intestato a PC 1 ed PC 2, presso UBS SA;

�     Frs. 27'667,80 (controvalore di USD 19'000.-), in data 27.3.1997, dal conto intestato a PC 1 ed PC 2, presso UBS SA;

�      Frs. 25'077,35 complessivamente, in più occasioni, nel periodo 8.7.1996-12.7.1999, dal libretto di risparmio intestato a PC 1 ed PC 2, presso BSCT;

�      Frs. 250.-, in data 8.12.1996, dal libretto di risparmio intestato a PC 1 ed PC 2, presso BSCT;

�      Frs. 500.-, in data 8.12.1996, dal libretto di risparmio intestato a PC 1 ed PC 2 presso BSCT;

�      Frs. 20'000.-, in data 15.10.1999, dal conto intestato a PC 1 ed PC 2, presso BSCT;

�      Frs. 18'940.-, in data 28.10.1999, dal conto intestato a PC 1 ed PC 2, presso BSCT;

�      in cinque occasioni, nel periodo ottobre-dicembre 2000, complessivi  Frs. 9'794.-, dal conto intestato ad PC 2, presso Banca Migros;

�      Frs. 55'819,85, il 21.07.2000, da un conto provvisorio, presso BSCT, sul quale era stato accreditato, in data 11.7.2000, dal conto EUR, intestato a PC 1 ed PC 2, presso BSCT, il controvalore di € 42'740,17, provento di un disinvestimento;

�      Frs. 20'000.-, in data 14.10.2004, dal conto intestato a PC 1, presso BSCT;

�      Frs. 15'000.-, in data 15.10.2004, dal conto intestato a PC 1, presso BSCT;

�      Frs. 4'900.-, in data 15.10.2004, dal conto intestato a PC 1, presso BSCT;

�      Frs. 5'200.-, in data 19.10.2004, dal conto intestato a PC 1 presso BSCT;

�      Frs. 5'000.-, in data 25.10.2004, dal conto intestato a PC 1 presso BSCT;

�      Frs. 3'000.-, in data 26.10.2004, dal conto intestato a PC 1 presso BSCT;

�      Frs. 1'200.-, in data 28.10.2004, dal conto intestato a PC 1 presso BSCT;

rispettivamente, per avere prelevato, in più occasioni (unitamente ad altri fondi da lei invece destinati al fabbisogno dei coniugi PC 1 e PC 2), nel periodo giugno/luglio 1996 - gennaio 2001, rispettivamente, ottobre 2004 - ottobre 2005, dal conto intestato a PC 1, presso BSCT, almeno complessivi Frs. 47’600.-, utilizzando illecitamente detti fondi per scopi privati;

                                   2.   ripetuta appropriazione indebita qualificata

per avere,

a __________, nel periodo 9 novembre 2005 - 30 maggio 2006,

in qualità di curatrice dei sigg. PC 1 ed PC 2,

ripetutamente impiegato, a profitto proprio, valori patrimoniali altrui affidatile;

e meglio,

per avere indebitamente trattenuto ed utilizzato a scopi privati (anziché nell’interesse dei suoi curatelati), almeno complessivi  Frs. 4'900.-;

fondi, questi, da lei prelevati in più occasioni (unitamente ad altri fondi da lei destinati, invece, al fabbisogno dei suoi curatelati) da conti bancari a loro intestati, sui quali ella aveva procura, e segnatamente dai conti bancari:

�       nr. __________, intestato a PC 1, presso Banca dello Stato del Canton Ticino;

�       nr. __________, intestato ad PC 2, presso Banca Migros;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dall’art. 138 cifra 1 e cifra 2 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 165/2008 dell'11.12.2008, emanato dal procuratore pubblico e contemplante le seguenti

proposte                 1.   AC 1 è dichiarata autrice colpevole dei reati a lei ascritti, come sopra.

                                   2.   Di conseguenza AC 1 è condannata:

                               2.1.   alla pena detentiva di 20 (venti) mesi;

                               2.2.   al versamento alla parte civile PC 1 ed PC 2, tramite il loro curatore  della somma di complessivi Frs. 45'000.-, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                   3.   L'esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                   4.   La sospensione condizionale della pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, inflitta all’accusata dalla Pretura penale del Cantone Ticino, con sentenza 15.12.2003, non viene revocata. L’accusata viene comunque ammonita ai sensi dell’art. 46 cpv. 2 CP.

                                   5.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’accusata.

Presenti

▪   Il procuratore pubblico. ▪  L'accusata AC 1, assistita dal difensore di fiducia DUF 1. ▪

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:40 alle ore 09:55.

L’accusata, d’accordo con il difensore ed il PP, acconsente che le proposte formulate nell’atto d’accusa vengano modificate come segue:

                                   1.   immutato

                                   2.   di conseguenza AC 1 é condannata:

                               2.1.   alla pena detentiva di venti (20) mesi a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena di sessanta (60) giorni di detenzione inflitta all’accusata dalla Pretura penale del Canton Ticino con sentenza del 15 12 2003

                               2.2.   immutato

                                   3.   immutato

                                   4.   come precedente punto 5

Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

sentita l’accusata ed esaminati gli atti.

Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente

quesito                      -   Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte modificate?

Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame,

il presidente                   risponde affermativamente al quesito;

richiamati gli art.            12, 25, 34, 40, 42, 44, 49, 51, 69, 70, 106 CP;

138 cfr. 1 e cfr. 2 CP,

9 segg. CPP e 39 TG, sulle spese;

pronuncia               1.   L'atto d'accusa 165/2008 dell'11.12.2008 contro AC 1 con le relative proposte modificate è approvato.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico della condannata.

                                   3.   Questo giudizio è definitivo.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                            Il segretario

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           450.--

                                                             ===========

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