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Ticino Tribunale penale cantonale 01.04.2008 72.2008.17

1. April 2008·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·14,359 Wörter·~1h 12min·2

Zusammenfassung

Infrazione aggravata alla LStup per avere trasportato,in 163 occasioni, sull'arco di quasi due anni, quasi 20 kg di cocaina; riciclaggio di denaro per avere inviato all'estero parte del provento dell'attività di corriere della droga

Volltext

Incarto n. 72.2008.17 + 32

Lugano, 1° aprile 2008/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise criminali

composta dai giudici:

Mauro Ermani (Presidente) GI 1 GI 2  

e dagli assessori giurati:

AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 AS 7  

con la segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

Conviene oggi lunedì 31 marzo 2008 nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

per giudicare

1.   AC 1 e domiciliato a    detenuto dal 5 luglio 2007 c/o Carcere giudiziario La Farera e dal 22 novembre 2007 c/o Penitenziario di Lenzburg (AG);     2.   AC 2 e già richiedente l'asilo, residente a  agricoltore  

detenuto dall’11 settembre 2007;

prevenuti colpevoli di:

                                  A.   AC 1

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo compreso tra agosto/settembre 2005 ed il 5 luglio 2007,

da __________ e dintorni a diverse località dei Cantoni di __________, in almeno 168 occasioni,

detenuto, trasportato e distribuito, in correità e per conto di alcuni spacciatori africani e segnatamente di __________ ed altri non identificati, denominati __________, un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 20,5 chili, confezionata in pacchetti da 50 a 500 grammi l’uno, occultandoli in particolare nel cruscotto dell’autovettura marca Mercedes-Benz E240T targata intestata alla società __________,

ricevendo quale compenso da fr. 100.- a fr. 700.- per ogni trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 73'100.-, cocaina destinata ad almeno 20 spacciatori africani residenti nei summenzionati Cantoni, i quali l’hanno poi venduta all’ingrosso e/o al dettaglio a numerosi tossicodipendenti locali,

e, più precisamente, per avere detenuto, trasportato e distribuito,

in correità e per conto:

a.           di __________

1.1       nel periodo agosto/settembre 2005 – dicembre 2006,

da __________ e dintorni, in almeno 10 occasioni, complessivamente almeno 1'500 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 150 grammi l’uno, ad uno spacciatore africano non identificato (denominato “__________”), ricevendo quale compenso fr. 700.- per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 7’000.-;

1.2       nel periodo gennaio 2007 – inizio luglio 2007,

da __________, in almeno 4 occasioni, complessivamente almeno 200 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 50 grammi l’uno, ad uno spacciatore africano non identificato (denominato “__________”), ricevendo quale compenso fr. 100.- per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 400.-;

b.           di uno spacciatore africano denominato “__________”

1.3       nel periodo gennaio 2007 – inizio luglio 2007,

        da __________, in almeno 10 occasioni, complessivamente almeno 500 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 50 grammi l’uno, ad uno spacciatore africano non identificato (denominato “__________”), ricevendo quale compenso fr. 200.- per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 2’000.-;

1.4       nel periodo gennaio 2007 – inizio luglio 2007,

        da __________, in almeno 8 occasioni, complessivamente almeno 400 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 50 grammi l’uno, ad uno spacciatore africano non identificato (denominato “__________”), ricevendo quale compenso fr. 200.- per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 1’600.-;

c.           di uno spacciatore africano denominato “__________”

1.5       nel periodo novembre/dicembre 2006 – inizio luglio 2007,

        da __________ ed in altre imprecisate località, in almeno 9 occasioni, complessivamente almeno 700 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 50 a 100 grammi l’uno, a __________, denominato “__________”, ricevendo quale compenso fr. 500.- per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 4’500.-;

1.6       nel periodo settembre 2006 – inizio luglio 2007,

        da __________, in almeno 10 occasioni, complessivamente almeno 1’500 grammi di cocaina, con

                                                 grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 150 grammi l’uno, a AC 2 (denominato “AC 2”), ricevendo quale compenso fr. 500.- per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 5’000.-;

d.           di uno spacciatore africano denominato “__________”

1.7       nel periodo agosto 2006 – giugno 2007,

        da __________ ed in altre imprecisate località, in almeno 12 occasioni, complessivamente almeno 600 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 50 grammi l’uno, a __________, ricevendo quale compenso fr. 500.- per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 6’000.-;

e.           di __________ e di __________

1.8       nel periodo agosto 2006 – fine giugno/inizio luglio 2007,

        da __________ e dintorni, in almeno 14 occasioni, complessivamente almeno 3’700 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 200 a 500 grammi l’uno, ai coniugi __________ (denominati “__________”), ricevendo quale compenso fr. 700.- per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 9’800.-,

        considerato inoltre che, il 27/28 giugno 2007, l’accusato ha riportato a __________ circa 300 grammi di cocaina dell’ultimo quantitativo trasportato a __________, poiché __________ ne aveva contestato la qualità e/o il prezzo;

1.9       nel periodo agosto 2006 – 5 luglio 2007,

        da __________ ed in altre imprecisate località, in almeno 33 occasioni, complessivamente almeno 6’800 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 100 a 300 grammi l’uno, a ____________________”), __________, ricevendo quale

         compenso fr. 500.- per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 16’500.-,

        considerato inoltre che, il 5 luglio 2007, la Polizia ha sequestrato complessivi 314,23 grammi netti di cocaina (grado di purezza variante dal 36% al 56%) presso l’abitazione di __________;

1.10  nel periodo agosto 2006 – 5 luglio 2007,

         da __________, in un’occasione, almeno 100 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in un unico pacchetto, a __________, conseguendo un illecito profitto di fr. 500.-;

1.11  nel periodo dicembre 2006 – giugno 2007,

        da __________ ed in altre imprecisate località, in almeno 8 occasioni, complessivamente almeno 700 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 50 a 100 grammi l’uno, a __________, ricevendo quale compenso fr. 500.- per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 4’000.-;

1.12  nel periodo gennaio 2007 – inizio luglio 2007,

        da __________ e dintorni, in almeno 6 occasioni, complessivamente almeno 900 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 150 grammi l’uno, a due spacciatori africani non identificati (di cui uno denominato “__________”), ricevendo quale compenso fr. 700.- per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 4’200.-,

        considerato inoltre che due pacchetti da 150 grammi di cocaina l’uno sono stati riportati dall’accusato ai summenzionati spacciatori, poiché a __________ non aveva incontrato i destinatari;

1.13  nel periodo gennaio 2007 – inizio luglio 2007,

        da __________, in almeno 10 occasioni, complessivamente almeno 500 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 50 grammi l’uno, ad uno spacciatore africano non identificato (denominato “__________”), ricevendo quale compenso fr. 200.- per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 2’000.-;

1.14  nel periodo gennaio 2007 – inizio luglio 2007,

        da __________ e dintorni, in almeno 5 occasioni, complessivamente almeno 650 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 100 a 150 grammi l’uno, a __________ (denominato “__________”), ricevendo quale compenso fr. 200.per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 1’000.-,

        considerato inoltre che un pacchetto da 100 grammi di cocaina è stato riportato dall’accusato ai summenzionati spacciatori, poiché a __________ non aveva incontrato il destinatario;

1.15  nel periodo gennaio 2007 – inizio luglio 2007,

        da __________ e dintorni, in almeno 6 occasioni, complessivamente almeno 300 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 50 grammi l’uno, ad uno spacciatore africano non identificato (denominato “__________”), ricevendo quale compenso fr. 200.- per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 1’200.-,

        considerato inoltre che tre pacchetti da 50 grammi di cocaina l’uno sono stati riportati dall’accusato ai summenzionati spacciatori, poiché a Pieterlen non aveva incontrato il destinatario;

1.16  nel periodo gennaio 2007 – inizio luglio 2007,

        da __________ e dintorni, in almeno 2 occasioni, complessivamente almeno 100 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 50 grammi l’uno, ad uno spacciatore africano non identificato (denominato “__________”), ricevendo quale compenso fr. 200.- per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 400.-,

1.17  nel periodo gennaio 2007 – inizio luglio 2007,

        da __________ e dintorni, in almeno 10 occasioni, complessivamente almeno 500 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 50 grammi l’uno, ad uno spacciatore africano non identificato (denominato “__________”), ricevendo quale

         compenso fr. 200.- per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 2’000.-,

f.             di __________

1.18  nel periodo marzo 2007 – giugno 2007,

        da __________ ed in altre imprecisate località, in almeno 10 occasioni, complessivamente almeno 850 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 50 a 100 grammi l’uno, a __________ (denominato “__________”), __________, ricevendo quale compenso fr. 500.- per trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 5’000.-;

                                   2.   riciclaggio di denaro

                                         per avere,

                                         a __________, nel periodo 02 settembre 2005 – 5 luglio 2007,

                                         in un numero imprecisato di occasioni,

compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali, valutati in almeno complessivi fr. 31'970.- ed € 1'530.-, che sapeva provenire da un crimine e segnatamente dall'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa, denaro che in parte (fr. 19'570.-) fece trasferire in __________ tramite 27 bonifici bancari della __________, a beneficio di suoi parenti e familiari, ed in parte (fr. 12'400.- e € 1'530.-) occultò presso la sua abitazione, dove fu sequestrato dalla Polizia il 5 luglio 2007;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dagli art. 19 cifra 2 LS e 305bis cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 17/2008 del 20 febbraio 2008, emanato dal Procuratore pubblico.

                                  B.   AC 2, sedicente

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo agosto/settembre 2006 – 11 settembre 2007,

a __________, nei quartieri di __________, nei pressi della sua abitazione e del concessionario __________, nonché in altre imprecisate località,

agendo singolarmente o in correità con il sedicente __________, con tale “__________” o con altre persone non identificate, ripetutamente venduto, ad altri spacciatori africani ed a tossicodipendenti locali e segnatamente a __________ ed altri non identificati, un imprecisato quantitativo di cocaina valutato in almeno 1’500 grammi, con grado di purezza indeterminato, sia sottoforma di palline di circa 1 grammo l’una al prezzo di fr. 100.- l’una, sia di sacchettini di plastica di circa 5 grammi l’uno, al prezzo di fr. 300.-/500.- l’uno,

sostanza previamente acquistata, da un ignoto spacciatore di __________, ad un prezzo imprecisato e consegnatagli da __________ in almeno 10 occasioni, in quantitativi di circa 150 grammi l’uno,

                                   2.   riciclaggio di denaro

per avere,

nel periodo 10 gennaio – 05 settembre 2007, a __________,

                                         in almeno tre occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali per complessivi fr. 652.-, che sapeva provenire da un crimine e segnatamente dall'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa, importo che fece trasferire in __________, tramite 2 bonifici della __________, a beneficio di __________;

                                   3.   aiuto al soggiorno illegale, ripetuto

                                         per avere,

                                         nel periodo inizio anno 2006 – fine agosto 2007,

                                         a __________,

in un numero imprecisato di occasioni, ospitato i sedicenti __________, ben sapendo che gli stessi erano privi di documenti di legittimazione validi e che erano stati loro revocati i permessi per richiedenti l’asilo N;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dagli art. 19 cifra 2 LS, 305bis cifra 1 CP e 23 cpv. 1 LDDS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 33/2008 del 6 marzo 2008, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) dott. iur. DUF 1. § L'accusato AC 2 assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic. iur. DUF 2. § Gli interpreti IE 1 e __________.  

Espleti i pubblici dibattimenti

                                         -  lunedì   31 marzo 2008   dalle ore 9:30 alle ore 17:45

                                         -  martedì  1° aprile 2008  dalle ore 9:30 alle ore 12:45

Il Presidente fa riferimento al doc. dib. 2, sentenza in re __________, per il quale in sede dibattimentale sono stati accertati 475 grammi e non 700, come invece indicato nell’AA.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale illustra l’intera inchiesta __________, che ha permesso di raggiungere non solo gli spacciatori di strada, ma anche i gradini più alti della gerarchia. Osserva come da quello di AC 1 si siano susseguiti numerosi arresti, rilevando come gli africani dediti alla molto lucrosa attività legata agli stupefacenti siano tra loro molto organizzati.

Osserva che i quantitativi - così come il numero delle consegne (complessivamente 168) - indicati nell’AA sono frutto di una valutazione basata sulle dichiarazioni di AC 1 e di altre persone coinvolte nell’inchiesta, nonché sui tabulati telefonici, purtroppo retroattivi solo per 6 mesi.

Sostiene che a carico di AC 1 pesano gli ingenti quantitativi trafficati e il fatto che egli avesse almeno 7 fornitori, con i quali entrava in contatto grazie al passaparola; la sua grande disponibilità ad agire illecitamente, senza esitazioni né remore; la sua situazione finanziaria, non così precaria; la circostanza che egli avrebbe potuto facilmente ritirarsi da quest’attività, per la quale egli si è invece in parte organizzato (ad esempio, acquistando la bilancia); il sospetto che sia stato lui ad offrire spontaneamente ad uno spacciatore il numero di telefono del fornitore di __________. A favore di AC 1 considera l’ampia e spontanea collaborazione fornita sin dall’inizio agli inquirenti ticinesi e del canton __________.

Per quanto concerne il punto no. 2 dell’AA, osserva che il denaro inviato all’estero non poteva che provenire dall’attività legata agli stupefacenti, precisando che in un verbale AC 1 ha dichiarato che il denaro guadagnato con l’attività lecita di tassista veniva messo in un borsello, mentre il denaro provento delle consegne di cocaina era tenuto separato per essere, tra l’altro, inviato all’estero. Rileva come sua moglie non sapesse che egli nascondeva denaro in casa.

Per quanto attiene a AC 2, evidenzia come egli abbia negato per tutto il tempo possibile il suo coinvolgimento nei traffici di cocaina, ammettendo in seguito solo 4 consegne per conto di terzi. Osserva che __________ ha confermato di avere acquistato cocaina da lui, precisando di avere ricevuto il suo numero da un africano di Bellinzona (presumibilmente __________, il quale si riforniva dallo stesso fornitore di __________ di AC 2). Sottolinea come AC 2 avesse numerosi contatti telefonici con AC 1, con il fornitore di __________ e con quasi tutte le persone coinvolte nell’inchiesta. Evidenzia come egli abbia approfittato del suo statuto preferenziale per vendere almeno 1,5 kg di cocaina, precisando che si tratta ancora una volta di una valutazione fondata sulle dichiarazioni di AC 1. Ritiene possibile che lui abbia tenuto in deposito la cocaina per altri poiché era l’unico ad avere un permesso regolare, ma osserva che ciò non è provato.

In merito al punto no. 2 dell’AA di AC 2, osserva che il denaro inviato proveniva dalla vendita di cocaina.

Non ritiene che vi siano dubbi quanto alla realizzazione del reato di cui al punto no. 3 dell’AA di AC 2.

In punto alla commisurazione della pena rileva che AC 1 è un uomo integrato, impegnato per il bene della sua famiglia, che ha avuto la possibilità di istruirsi solo una volta giunto in Svizzera, ciò che gli ha permesso di avere una vita migliore. Sottolinea come abbia delinquito senza averne bisogno (non aveva debiti). Ritiene che fosse cosciente di ciò che stava facendo e che la sua attività abbia subito un’escalation, interrotta solo dal suo arresto. Considera la sua colpa estremamente grave, per aver agito - senza nessuna esitazione - in modo ripetuto e continuo e per non aver interrotto spontaneamente la sua attività delittuosa, nonostante ne avesse la possibilità. Tenuto conto dell’importante collaborazione fornita agli inquirenti, nonché della sua incensuratezza, chiede che AC 1 venga condannato ad una pena di 8 anni e 6 mesi.

Osserva invece che AC 2 è un sedicente, ex asilante, che ha beneficiato di tutto quanto l’accoglienza in Svizzera gli ha concesso. Lo considera un ingrato che non ha esitato a mettersi nell’illegalità nel tentativo di far venire la moglie nel nostro paese, prendendosi gioco delle autorità e delle regole elvetiche. Ritiene la sua colpa grave, seppur minore di quella di AC 1, poiché ha tradito la fiducia delle autorità svizzere, per puro scopo di lucro, al fine di far venire illegalmente la famiglia in Svizzera, nonché per non aver minimamente collaborato all’inchiesta. In considerazione della sua incensuratezza, chiede la condanna di AC 2 ad una pena detentiva di 4 anni e 3 mesi.

Per entrambi gli accusati chiede la confisca di quanto in sequestro.

                                    §   Il lic. iur. DUF 2, difensore di AC 2, il quale ripercorre la difficile vita anteriore di AC 2 e le circostanze del suo arrivo il Svizzera. Sottolinea le sue problematiche condizioni di salute. Pone in evidenza i motivi che lo hanno spinto a delinquere, prestandosi -dopo molte reticenze- a prendere in consegna cocaina per conto di terzi pur di far arrivare la moglie in Svizzera. Sottolinea la linearità delle dichiarazioni di AC 2, il quale ha sempre ammesso 4 consegne, al contrario di AC 1 che ha dapprima riconosciuto __________ come il suo contatto presso il Garage. Rileva che neppure i tabulati telefonici costituiscono una prova certa delle 10 consegne, rilevando che per il 2006 l’accusa si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni di AC 1, i tabulati non coprendo tale periodo. In applicazione del principio in dubio pro reo chiede che si considerino solo 4 consegne per complessivi 600 grammi. Sottolinea peraltro come l’analisi del materiale sequestrato nel suo appartamento abbia dato esito negativo alla cocaina e che una delle due persone che lo accusavano di aver spacciato cocaina ha ritrattato la sua testimonianza. Rileva che, se avesse veramente avuto una posizione importante nel traffico di stupefacenti, avrebbe avuto più denaro e uno stile di vita diverso.

In merito alla violazione della LDDS, rileva che AC 2 ha subito ammesso di avere ospitato __________ per una notte e __________ per mangiare e lavarsi. Ritiene tuttavia che non sia adempiuto né l’elemento costitutivo oggettivo del reato (offrire alloggio per una certa durata o con una certa ripetizione) né l’elemento soggettivo, AC 2 avendo dichiarato di non essere stato a conoscenza che tali persone si trovavano illegalmente in Svizzera.

Chiede quindi il proscioglimento.

Osserva che AC 2 ha ammesso fin da subito il reato di riciclaggio, ammettendo un primo invio effettuato ancor prima dell’inizio della sua attività delinquenziale. Osserva che l’importo imputato è irrisorio, confrontato con il valore di mercato di 600 grammi di cocaina. 

Evidenzia che AC 2 ha negato durante il Ramadan, per vergogna, ma che al termine di questo ha raccontato la verità, ammettendo di conoscere AC 1 e di avere preso in consegna cocaina per un terzo, che ha identificato.

In considerazione della sua collaborazione, del riconoscimento del fornitore, del fatto che non ha mai consumato stupefacenti, dell’esemplare comportamento durante la lunga carcerazione preventiva, della sua incensuratezza, della disponibilità a tornare in Africa (in __________ dalla sua famiglia), della grande reticenza a delinquere e del relativamente breve periodo in cui lo ha fatto, del sincero pentimento dimostrato, del suo precario stato di salute, ritiene che non si possa effettuare una prognosi negativa.

Tenendo conto dell’effetto della pena sull’accusato, chiede la condanna ad una pena detentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente. Si dichiara d’accordo con la confisca.

                                    §   La dott. iur. DUF 1, difensore di AC 1, la quale ripercorre la difficile vita anteriore di AC 1, espatriato per assolvere una formazione. Osserva che egli risiede in Svizzera da ormai 27 anni, durante 25 dei quali si è comportato in maniera impeccabile, non risultando nessuna iscrizione né a casellario giudiziale, né all’UEF.

Non contesta l’infrazione aggravata alla LStup, ma sottolinea la veste di mero corriere di AC 1, il quale ha percepito compensi esigui, a seconda della destinazione e non della quantità di droga trasportata e il cui beneficio non era quindi proporzionato al rischio.

Contesta il reato di riciclaggio, non essendovi la certezza che i soldi inviati provenissero dai traffici e AC 1 stesso avendo dichiarato di non conoscere la provenienza dei soldi inviati. Osserva che risultano invii già prima dell’inizio della sua attività di corriere e che il denaro è sempre stato inviato a suo nome. Chiede quindi il proscioglimento in applicazione del principio in dubio pro reo. Ritiene peraltro ipotizzabile che AC 1 utilizzasse denaro sporco per mantenere la famiglia, rilevando che il semplice versamento su un conto bancario personale aperto al proprio domicilio per effettuare pagamenti correnti non costituisce riciclaggio. In questa ipotesi, chiede quindi il proscioglimento per non aver commesso il reato.  

Descrive AC 1 come una persona fiduciosa, come un instancabile e onesto lavoratore, che è scivolato nel vortice delinquenziale senza rendersi conto, per pagare i debiti relativi alla sua casa in __________ devastata da un terremoto e per aiutare negli studi i figli del fratello defunto. Esclude quindi il fine di lucro.

In considerazione dell’età avanzata di AC 1, del suo stato di salute psico-fisico precario, del comportamento durante la detenzione preventiva, del ruolo marginale giocato nei trasporti di cocaina (organizzati da altre persone), dell’attiva collaborazione fornita agli inquirenti senza la quale fatti importanti non avrebbero potuto essere scoperti, delle attenuanti specifiche del sincero pentimento e dell’aver agito per motivi onorevoli, del fatto che non ha mai fatto uso di stupefacenti, della sua incensuratezza, dell’ingenuità che lo ha spinto a delinquere, chiede una riduzione consistente della pena proposta dal PP e la condanna ad una pena detentiva di 3 anni, parzialmente sospesa. Non si oppone alla confisca degli oggetti in sequestro.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                    A.   AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo compreso tra agosto/settembre 2005 ed il 5 luglio 2007, in almeno 168 occasioni,

detenuto, trasportato e distribuito,

in correità e per conto di alcuni spacciatori africani,

un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno

20,5 chili, confezionata in pacchetti da 50 a 500 grammi l’uno, ricevendo un compenso da fr. 100 a fr. 700.- per ogni trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno

fr. 73'100.-, sostanza destinata a vari spacciatori residenti in diversi cantoni, i quali l’hanno poi rivenduta all’ingrosso e/o al dettaglio a numerosi tossicodipendenti locali, e meglio per avere trasportato:

                            1.1.1.   in correità e per conto di __________:

                         1.1.1.1.   nel periodo agosto/settembre 2005 - dicembre 2006,

da __________ e dintorni, in almeno 10 occasioni, complessivamente almeno 1’500 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 150 grammi l'uno, ad uno spacciatore africano non identificato;

                         1.1.1.2.   nel periodo gennaio 2007 - inizio luglio 2007,

da __________, in almeno 4 occasioni, complessivamente almeno 200 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 50 grammi l'uno, ad uno spacciatore africano non identificato;

                            1.1.2.   in correità e per conto di uno scacciatore africano denominato "__________", nel periodo gennaio 2007 - inizio luglio 2007:

                         1.1.2.1.   da __________,

in almeno 10 occasioni, complessivamente almeno 500 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 50 grammi l'uno, ad uno spacciatore africano non identificato;

                         1.1.2.2.   da __________, in almeno 8 occasioni, complessivamente almeno 400 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 50 grammi l'uno, ad uno spacciatore africano non identificato;

                            1.1.3.   in correità e per conto di uno scacciatore africano denominato "__________”:

                         1.1.3.1.   nel periodo novembre/dicembre 2006 - inizio luglio 2007,

da __________ ed altre imprecisate località,

in almeno 9 occasioni, complessivamente almeno 700 grammi

di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 50 a 100 grammi l'uno, a __________;  

                         1.1.3.2.   nel periodo settembre 2006 - inizio luglio 2007,

da __________, in almeno 10 occasioni, complessivamente almeno 1'500 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti

da 150 grammi l'uno, a AC 2;

                            1.1.4.   in correità e per conto di uno spacciatore africano denominato "__________",

nel periodo agosto 2006 - giugno 2007,

da __________ ed altre imprecisate località, in almeno 12 occasioni,

complessivamente almeno 600 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti

da 50 grammi l'uno, a __________;

                            1.1.5.   in correità e per conto di __________:

                         1.1.5.1.   nel periodo agosto 2006 - fine giugno/inizio luglio 2007,

da __________ e dintorni, in almeno 14 occasioni, complessivamente almeno 3'700 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti

da 200 a 500 grammi l'uno, ai coniugi __________, considerato inoltre che, il 27/28 giugno 2007, l'accusato ha riportato a __________ circa 300 grammi di cocaina dell'ultimo quantitativo trasportato a __________, poiché __________ ne aveva contestato la qualità e/o il prezzo;

                         1.1.5.2.   nel periodo agosto 2006 - 5 luglio 2007,

da __________ ed altre imprecisate località,

in almeno 33 occasioni, complessivamente almeno 6'800 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 100 a 300 grammi l'uno,

a __________, considerato inoltre che, il 5 luglio 2007, la Polizia ha sequestrato complessivi 314,23 grammi netti di cocaina (grado di purezza variante dal 36% al 56%) presso l'abitazione di __________;

                         1.1.5.3.   nel periodo agosto 2006 - 5 luglio 2007,

da __________, in un'occasione,

almeno 100 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in un unico pacchetto,

a __________;

                         1.1.5.4.   nel periodo dicembre 2006 - giugno 2007, da __________ ed altre imprecisate località,

in almeno 8 occasioni, complessivamente almeno 700 grammi

di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata

in pacchetti da 50 a 100 grammi l'uno, a __________;

                         1.1.5.5.   nel periodo gennaio 2007 - inizio luglio 2007,

da __________ e dintorni, in almeno 6 occasioni, complessivamente almeno 900 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti

da 150 grammi l'uno, a due spacciatori africani non identificati, considerato inoltre che due pacchetti da 150 grammi di cocaina l'uno sono stati riportati dall'accusato ai summenzionati spacciatori, poiché a __________ non aveva incontrato i destinatari;

                         1.1.5.6.   nel periodo gennaio 2007 - inizio luglio 2007,

da __________,

in almeno 10 occasioni, complessivamente almeno 500 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato,

confezionata in pacchetti da 50 grammi l'uno, ad uno spacciatore africano non identificato;

                         1.1.5.7.   nel periodo gennaio 2007 - inizio luglio 2007,

da __________ e dintorni, in almeno 5 occasioni, complessivamente almeno 650 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti

da 100 a 150 grammi l'uno, a __________, considerato inoltre che un pacchetto da 100 grammi di cocaina è stato riportato dall'accusato ai summenzionati spacciatori, poiché a __________ non aveva incontrato il destinatario;

                         1.1.5.8.   nel periodo gennaio 2007 - inizio luglio 2007,

da __________ e dintorni, in almeno 6 occasioni, complessivamente almeno 300 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti

da 50 grammi l'uno, ad uno spacciatore africano non identificato, considerato inoltre che tre pacchetti da 50 grammi di cocaina l'uno sono stati riportati dall'accusato ai summenzionati spacciatori, poiché a __________ non aveva incontrato il destinatario;

                         1.1.5.9.   nel periodo gennaio 2007 - inizio luglio 2007,

da __________ e dintorni, in almeno 2 occasioni, complessivamente almeno 100 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti

da 50 grammi l'uno, ad uno spacciatore africano non identificato;

                       1.1.5.10.   nel periodo gennaio 2007 - inizio luglio 2007,

da __________ e dintorni, in almeno 10 occasioni, complessivamente almeno 500 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti

da 50 grammi l'uno, ad uno spacciatore africano non identificato;

                            1.1.6.   in correità e per conto di __________, nel periodo marzo 2007 - giugno 2007,

da __________ ed altre imprecisate località, in almeno 10 occasioni, complessivamente almeno 850 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, confezionata in pacchetti da 50 a 100 grammi l'uno, a __________;

                            1.1.7.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da ettere in pericolo la salute di parecchie persone;

                               1.2.   riciclaggio di denaro

per avere,

a __________,

nel periodo 2 settembre 2005 - 5 luglio 2007,

in un imprecisato numero di occasioni,

compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali, valutati almeno in complessivi fr. 31'970.- ed Euro 1’530.-,

che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine e segnatamente dall'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa, denaro che in parte (fr. 19'570.-) fece trasferire in __________ tramite 27 bonifici bancari della __________, a beneficio di suoi parenti e familiari, ed in parte (fr. 12'400.- e Euro 1'530.-) occultò presso la sua abitazione, dove fu sequestrato dalla Polizia il 5 luglio 2007,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

                                   2.   Ha dimostrato sincero pentimento?

                                   3.   Ha agito per motivi onorevoli?

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca di:

                               5.1.   fr. 42'304.10;

                               5.2.   un cellulare marca Samsung, con carta SIM Sunrise corrispondente all'utenza;

                               5.3.   un cellulare marca Samsung, con carta SI M Sunrise corrispondente all'utenza;

                               5.4.   una carta SIM M-Budget corrispondente all'utenza, con imballaggio;

                               5.5.   9 viti e 4 ferretti;

                               5.6.   alcuni biglietti clean toilette, 1 post-it giallo ed uno scontrino Migros;

                               5.7.   una cartina dell'Europa;

                               5.8.   una bilancia elettronica marca Tangent KP-104, con scatola;

                               5.9.   diversi minigrip;

                              5.10   contratto d'acquisto 24.03.2007 dell'autovettura marca Toyota Prius del valore di fr. 36'000.-;

                             5.11.   documentazione cartacea varia comprendente estratti bancari?

                                  B.   AC 2, sedicente

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo agosto/settembre 2006 - 11 settembre 2007,

a __________ ed in altre imprecisate località,

agendo singolarmente o in correità con il sedicente __________, con tale “__________” o con altre persone non identificate, ripetutamente venduto ad altri spacciatori africani e a tossicodipendenti locali un imprecisato quantitativo di cocaina valutato in almeno 1'500 grammi, con grado di purezza indeterminato, sostanza previamente acquistata da un ignoto spacciatore di __________ ad un prezzo imprecisato e consegnatali da AC 1 in almeno 10 occasioni, in quantitativi di circa 150 grammi l’uno;

                            1.1.1.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

                               1.2.   riciclaggio di denaro

                                         per avere,

nel periodo 10 gennaio - 5 settembre 2007,

a __________, in almeno tre occasioni,

compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali per complessivi fr. 652.-, che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine e segnatamente dall’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa, importo che fece trasferire in __________, tramite due bonifici della __________, a beneficio di __________;

                               1.3.   aiuto al soggiorno illegale, ripetuto

per avere,

nel periodo inizio anno 2006 - fine agosto 2007,

a __________, ospitato nell’appartamento in suo uso,

in un numero imprecisato di occasioni,

i sedicenti __________,

ben sapendo che gli stessi erano privi di documenti di legittimazione validi e che erano loro stati revocati i permessi

N per richiedenti l’asilo,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?

                                   3.   Deve essere ordinata la confisca di:

                               3.1.   fr. 1'761.75;

                               3.2.   un cellulare marca Nokia con carta SIM Sunrise corrispondente all'utenza  e caricabatteria;

                               3.3.   un cellulare marca Nokia 3310;

                               3.4.   un cellulare marca Nokia RH-18;

                               3.5.   un cellulare marca Nokia RH-83;

                               3.6.   materiale cartaceo concernente le utenze;

                               3.7.   una tessera __________ no.;

                               3.8.   materiale plastico; 

                               3.9.   materiale cartaceo?

Considerando,               in fatto ed in diritto

                                   1.   La vita anteriore degli imputati

                               1.1.   AC 1 (in seguito AC 1)

AC 1 è nato nel 1948 a __________, una cittadina turca a sud di Istambul da una famiglia contadina. I genitori sono scomparsi qualche anno fa. Ha una sorella maggiore ed una minore che vivono in __________. Un fratello ed una sorella minori sono deceduti. Ultimate le scuole dell'obbligo non ha seguito una formazione professionale, essendo presto stato costretto a lavorare con il padre nei campi date le modeste condizioni finanziarie della famiglia.

E' giunto in Svizzera, a __________, nel 1981 da solo "per avere una vita migliore". Ha dapprima lavorato come lavapiatti in vari ristoranti e, in seguito, presso un laboratorio fotografico. Successivamente ha appreso la professione di elettromeccanico senza tuttavia conseguire il diploma. Al momento dell'arresto lavorava, dal 1° settembre 2001, presso la __________ quale elettromeccanico percependo un salario lordo di CHF 5'200.- al mese. Parallelamente, già dall'inizio degli anni '90, svolgeva pure l'attività di taxista per varie società che gli mettevano a disposizione il veicolo e lo pagavano secondo le prestazioni fornite:

"  Per svolgere quest'attività ricevo un'autovettura ufficiale con le insegne della società. Si tratta dell'autovettura Mercedes Benz che avevo al momento dell'arresto.

L'autovettura la parcheggio a casa mia, perché la ditta ha problemi di parcheggio, e quando il titolare della ditta ha bisogno dell'autovettura manda un autista a prenderla. Non so quanti autisti ha questa ditta. Prima di iniziare la mia attività serale telefono al datore di lavoro. Ho sempre fatto così, in modo che sappia che sto lavorando per lui."

(MP 19.07.07).

Si tratta di un lavoro serale, part-time, svolto per racimolare qualche franco in più da destinare ai bisogni della famiglia. Dagli atti emerge che da tale attività ha percepito nel 2005 complessivi CHF 7'959,15 netti dalla __________ mentre nei mesi di maggio e giugno 2006 ha guadagnato in totale CHF 4'172,60 lavorando per la __________.

Racconta di aver posseduto una casa in __________ che però è andata distrutta in un incendio. Saltuariamente spediva danaro asseritamente al fratello della moglie di suo fratello premorto, tale __________, per aiutare in particolare i nipoti rimasti orfani. Ci torneremo.

Nei confronti dell'imputato non vi sono esecuzioni in corso. Al momento dell'arresto si registra un debito (piccolo credito) di iniziali 62'000.- CHF (totale somma da rimborsare CHF 82'440.- in 5 anni), contratto per la sistemazione della casa in __________ poi andata distrutta, che veniva regolarmente onorato con rate mensili da CHF 1'374.-.

Nel 1990 si è sposato con una connazionale da cui ha avuto due figli: una femmina nata nel 1993 ed un maschio nato nel 1998. Entrambi frequentano le scuole dell'obbligo. La moglie svolge solo lavori saltuari in particolare presso il negozio Coop di __________ percependo un'indennità di CHF 15.- l'ora.

Aktas soffre di alcuni problemi di salute. Già nel gennaio 2007 è stato curato per dolori alla schiena e ipertensione arteriosa. In precedenza aveva subito un'operazione al radio cui erano seguiti i sintomi del morbo di Sudeck che è poi stato curato con un trattamento farmacologico. Durante la carcerazione preventiva AC 1 è stato ricoverato due volte all'ORL __________: la prima volta dal 5 al 6 luglio 2007 per dolori retrosternali e ipertensione arteriosa interpretati quale attacco da angina pectoris, la seconda, dal 24 al 26 luglio 2007, ancora per dolori retrosternali e ipertensione uniti ad un'insufficienza renale di grado 1. Attualmente è curato farmacologicamente (9 pastiglie al giorno).

Per il resto l'imputato è incensurato e non ha mai fatto uso di stupefacenti.

                               1.2.   AC 2 (in seguito AC 2)

AC 2 è sedicente. In realtà non si hanno informazioni attendibili né sulla sua origine né sul suo passato. Racconta di essere arrivato in Svizzera nel 2000 senza documenti perché bruciati in occasione di un incendio che ha distrutto la sua abitazione al suo paese. Si tratta ovviamente di una frottola già solo per il fatto che, avesse davvero perso i documenti nell'asserito incendio, non si vede come avrebbe potuto lasciare il suo paese via mare senza documenti e giungere fino in Svizzera ossia in un paese che, salvo prova contraria, non si affaccia sul mare. Ma tant'è. Racconta di essere nato in __________ dove non è mai andato a scuola. Al suo paese avrebbe aiutato il padre a fare l'allevatore fino al suo decesso avvenuto nel 2000, in un agguato ad opera di alcuni ribelli che gli avrebbero ucciso anche il gregge.

La madre sarebbe morta nel 1987. Dieci anni dopo si sarebbe sposato in __________ con tale __________, cittadina della __________ e figlia di un allevatore di pecore che collaborava con suo padre, dalla quale, nel 1999, ha avuto un figlio chiamato __________.

Il 17 agosto 2000 è entrato in Svizzera dove ha depositato domanda di asilo. Racconta di aver lasciato il suo paese a seguito dell'agguato teso a suo padre e che, poco prima, anche la moglie aveva lasciato la __________ per ripararsi in __________. Fatto sta che non avrebbe più avuto contatti con la consorte fino al 2003. In seguito le avrebbe inviato del denaro per il suo sostentamento (e quello del figlio). Attualmente la sentirebbe regolarmente al telefono compatibilmente con i regolamenti carcerari.

Con decisione 23 maggio 2003 l'Ufficio dei rifugiati ha negato a AC 2 la qualità di rifugiato, ponendolo tuttavia al beneficio di un'ammissione provvisoria in ragione delle sue condizioni di salute che impedirebbero il suo rimpatrio. Infatti già il 26 settembre 2000 è stata diagnosticata la sua sieropositività (HIV); il contagio sarebbe da ricondurre a rapporti eterosessuali non protetti.

Già il 2 aprile 2003 il servizio di malattie infettive dell'ORL di __________ ha attestato che l'accusato deve essere trattato con __________ probabilmente a vita, senza di che la prognosi vitale, comunque indeterminata, sarebbe infausta. Da qui l'ineseguibilità del rimpatrio, a prescindere dall'assenza di documenti di legittimazione. Attualmente AC 2 lamenta la perdita progressiva della vista.

Da che è stato ammesso in Svizzera AC 2 ha percepito CHF 490.- al mese dall'assistenza pubblica che gli pagava pure la pigione e le spese accessorie del monolocale dove viveva nonché il premio di cassa malati e l'abbonamento del bus. Saltuariamente ha svolto alcuni lavoretti per l'asilo dei ciechi percependo un'indennità del tutto simbolica di ca. 70.- CHF ogni tre mesi. Ha pure riferito che, frequentando la moschea, alla fine del Ramadan riceveva un aiuto finanziario annuo di ca. CHF 1'000.- dalla comunità dei fedeli.

Non ha debiti, è incensurato e non ha mai consumato cocaina.

                                   2.   Le circostanze degli arresti e la carcerazione preventiva

                               2.1.   AC 1

AC 1 è stato fermato, nell'ambito di una vasta inchiesta denominata "__________" e riguardante un enorme traffico di cocaina, il 5 luglio 2007 alle ore 00:40 a __________, sull'autostrada A2 in direzione nord, allorquando rientrava a __________ dall'ultimo dei tanti viaggi destinati alla consegna della cocaina ai vari acquirenti in tutta la Svizzera. Sulla sua persona sono state rinvenute, nella tasca dei pantaloni, varie banconote per un totale di CHF 3'500.- mentre in un vano della vettura, appositamente creato, è stata trovata la somma di CHF 24'000.-. Si tratta, di tutta evidenza, di denaro proveniente dal traffico di cocaina e meglio incassato dagli acquirenti e destinato ai fornitori di __________. Nel baule è pure stata rinvenuta una bilancia (il cui involucro è per contro stato trovato nella sua abitazione) che l'imputato ha detto di non aver mai usato e che sarebbe servita, in caso di discussioni sul peso della droga da consegnare, a dirimere eventuali contestazioni con gli acquirenti. La Corte ha ritenuto credibile la circostanza che AC 1 non ha mai usato la bilancia poiché è stato accertato che non presentava, al momento del sequestro, nessuna traccia di droga.

Presso l'abitazione di AC 1 è stata rinvenuta, in un armadio della camera da letto, la somma complessiva di quasi 15'000.- CHF, di cui la moglie ignorava l'esistenza, pure provento della sua attività di "taxista della droga".

Subito dopo il suo arresto è stato rinvenuto, presso l'acquirente, un pacchetto da 300 gr. lordi di cocaina che AC 1 ha riconosciuto essere stato trasportato in occasione del suo ultimo viaggio.

Aktas è stato associato alle celle del carcere "__________" fino al 22 novembre 2007 allorquando, sia per esigenze di sicurezza dato che l'incedere dell'inchiesta "__________" aveva portato all'arresto di più persone che sostanzialmente negavano il loro coinvolgimento nei fatti, sia per permettere un contatto più agevole con la famiglia residente a __________, è stato trasferito nella prigione di __________, dove ha sempre tenuto un comportamento corretto (doc. TPC 3).

                               2.2.   AC 2

AC 2 è stato fermato alle 18:20 dell'11 settembre 2007 nei pressi del suo monolocale di __________. A quel momento gli inquirenti già erano a conoscenza del fatto che AC 1 aveva indicato il AC 2 tra i destinatari delle sue consegne di cocaina. Immediatamente è balzato all'occhio l'elevato numero di cellulari in possesso del AC 2 che, nonostante precise e puntuali contestazioni, fino al verbale del 12 ottobre 2007, ha detto di essere estraneo ai fatti.

Fatto sta che è stato associato alle celle del carcere giudiziario "__________" da cui è stato recentemente trasferito in quello de "__________".

                                   3.   Quo ai trasporti di cocaina di AC 1

                               3.1.   AC 1 è reo confesso. Ha spiegato che i trasporti di cocaina sono iniziati nell'estate 2005. Nell'ambito della sua attività di taxista notturno conobbe infatti alcuni clienti con i quali entrò via via in confidenza in quanto divenuti quasi abituali. Fatto sta che ad un certo punto uno di questi gli ha chiesto se era disposto a trasportare "un pacchetto" a __________ (MP 19.7.2007 p. 4). Senza fare troppe domande in punto al contenuto, AC 1 ha accettato, ben cosciente che si doveva trattare di droga. Consegnato il pacchetto al destinatario indicatogli dal fornitore, AC 1 ha poi riportato a quest'ultimo l'intero prezzo pagato, dedotto il suo compenso equivalente al costo effettivo del trasporto di una persona. Guadagnatosi la fiducia dei fornitori che hanno visto in lui un corriere assolutamente affidabile, gli è stato quindi conferito l'incarico della consegna della droga in varie località della Svizzera.

                               3.2.   Sul ruolo di AC 1 va sin d'ora detto che è stato quello del "semplice" corriere, ossia della persona che si è limitata a consegnare la droga all'acquirente ed a riportare il provento della vendita ai fornitori, senza alcuna autonomia decisionale. AC 1 non aveva un traffico suo, da cui guadagnare ulteriore denaro. Consegnava la droga agli acquirenti che gli venivano indicati dai fornitori, incassava il denaro e lo riportava a quest'ultimi, secondo modalità stabilite tra venditore e compratore. Non pesava la droga ma la prendeva in consegna in pacchetti già confezionati, si recava sul posto, nel luogo indicatogli, si metteva in contatto telefonico con le utenze degli acquirenti comunicategli dai fornitori, consegnava il pacchetto, prendeva i soldi e ripartiva, tant'è che in alcune occasioni, non avendo incontrato il compratore, è ritornato a __________ con la droga che ha riconsegnato al fornitore. Questi trasporti sono stati quantificati in almeno 163 viaggi da __________ per varie località della Svizzera.

Quanto all'illecito percepito l'accusato ha ammesso di aver guadagnato in totale almeno CHF 73'100.- essendo rimunerato a seconda della distanza coperta e non a seconda della quantità di cocaina trasportata. Da tale importo va dedotto il compenso relativo a 5 viaggi che non sono stati ritenuti, il tutto per un totale di CHF 70'600.-.

                               3.3.   Come detto AC 1 è reo confesso. In particolare, per quel che è dei quantitativi di droga trasportati, lo stesso imputato ha riferito che si tratta di una stima in base, da un lato, al numero dei contatti telefonici avuti con i fornitori e gli acquirenti ed i relativi "Standort" e, dall'altro, alle dimensioni del pacco contenente la droga con particolare riferimento, quale termine di paragone, a quello consegnato in occasione dell'ultimo viaggio e risultato pesare ca. 300 grammi. Del resto non potrebbe essere altrimenti: non si tratta infatti (per chi ancora avesse dubbi al riguardo) di consegne di merce legale, fatte nelle buone e dovute forme con tanto di bollettino di consegna e di ricevuta, ma di un traffico illecito, ossia di sostanze proibite, nel quale non vengono lasciate tracce cartacee e per il quale non viene tenuta una contabilità. Pretendere da AC 1, senza supporti documentali, che ricordi a memoria ogni dettaglio circa la consegna, il luogo, la quantità in grammi di droga, il destinatario, il prezzo pagato, ecc., sarebbe davvero troppo. Fosse così vi sarebbe davvero da nutrire molti dubbi circa la credibilità di un dire che si scosterebbe in modo così netto dalle capacità di un normale cervello umano. E' infatti impossibile credere, ad esempio, che un venditore di scarpe si ricordi esattamente quante paia ha venduto negli ultimi due anni a questo o a quel cliente o che un autotrasportatore rammenti quante tonnellate di merce ha consegnato a questo o a quel destinatario, senza l'ausilio di documentazione che attesti almeno la cifra d'affari o le destinazioni. Ed è proprio per questo e, meglio, per l'impossibilità in inchieste di questo tipo, dove le transazioni avvengono in segreto, nella clandestinità, dove la preoccupazione principale degli attori, oltre che di far soldi, è di non farsi scoprire dalla polizia e dove è praticamente impossibile accertare con precisione l'entità dello stupefacente trafficato, che il TF ha più volte ribadito che il quantitativo di droga spacciato è uno dei criteri, certo importante, ma da solo non determinante nella commisurazione della pena (DTF 121 IV 193).

Per la Corte AC 1 è risultato del tutto credibile nella sostanza delle sue ammissioni, fatte senza pressioni e soprattutto senza altri fini se non quello di chiarire la sua posizione fino a correggere pure i quantitativi di droga trasportati in occasione di alcuni verbali di confronto allorquando, posto di fronte a precise contestazioni, ha ammesso che verosimilmente qualche viaggio è stato compiuto con il solo scopo di ritirare del denaro. Ed anche sul periodo in cui ha eseguito i trasporti di cocaina AC 1 è senz'altro risultato attendibile. È vero che al riguardo ha fatto un po' di confusione situando l'inizio della sua attività delittuosa nel dicembre 2006 nei primi verbali di polizia (PS 05.7.2007, 11.7.2007, 12.7.2007) e poi nell'agosto/settembre 2005 nei successivi interrogatori (PS 18.7.2007; MP 19.7.2007). Tale discrepanza non è stata ritenuta dalla Corte determinante poiché, da un lato, è apparso comprensibile che nei primi verbali, resi subito dopo l'arresto in una situazione di comprensibile disagio, abbia fatto un po' di confusione sui tempi e, dall'altro, la circostanza che già nel 2005 ha trasportato droga è dimostrata dai numerosi versamenti di denaro in __________, soldi di cui, con la sola attività di elettromeccanico e di taxista notturno, non poteva affatto disporre, così come peraltro ammesso dallo stesso AC 1 in aula (verb. dib., p. 8). Per il resto anche gli acquirenti __________ (MP 14.9.2007), __________ (MP 17.8.2007), __________ (PS 12.7.2007) e __________ (PS 24.8.2007) hanno riferito di aver ricevuto consegne di cocaina da AC 1 già prima del dicembre 2006. Perché avrebbero dovuto anche loro mentire non è dato di credere.

Ora, sostenere che AC 1 avrebbe ammesso acriticamente tutto quanto la polizia gli proponeva o, peggio, che egli avrebbe gonfiato i quantitativi per trarre vantaggi propri (quali poi nemmeno è dato di sapere), è poco meno di un azzardo poiché equivale a sostenere, senza prove, che gli inquirenti sarebbero gravemente venuti meno ai loro doveri, sconfinando in comportamenti contrari alla legge e meglio che lo avrebbero usato per incastrare terzi promettendogli dei vantaggi che nemmeno potevano garantirgli. Certo, ad AC 1 è sempre stato detto che della sua collaborazione la Corte avrebbe tenuto conto, così come impongono leggi e giurisprudenza, ma questo non significa, ancora una volta, che egli sia stato indotto a dire di più della verità. In definitiva i quantitativi esposti da Aktas sono stati ritenuti attendibili e prova dell'entità del traffico che è certo da definire vasto, fermo restando che si tratta di quantitativi indicativi, che non vanno presi come l'espressione di una valutazione scientifica certa e che non vincolano altre Corti che sono o che saranno chiamate a giudicare sul comportamento di acquirenti e fornitori.

                               3.4.   Per venire al complesso dei fatti imputati ad AC 1, la Corte ha constatato che in aula il prevenuto ha confermato, con le precisazioni di cui sopra, quanto ha riferito agli inquirenti e meglio di aver trasportato per conto di __________ circa 1700 g; di un non meglio identificato __________ 900 g; di tale __________ 2200 g poi consegnati a AC 2 nella misura di 1,5 kg; di un non meglio identificato __________ 600 g poi forniti a tale __________; del trio __________ 14,250 kg di cui 7,75 kg consegnati al trio __________, 3,7 kg alla coppia __________ e 0,65 kg a __________. Per maggiori dettagli si rimanda ai verbali di interrogatorio in atti nei quali AC 1 si diffonde in modo preciso e schematico su tutte le varie imputazioni (verbali 18.7.2007; 14.9.2007; 18.9.2007; 19.9.2007; 21.9.2007; 28.9.2007; 17.10.2007; 19.10.2007; 30.10.2007; verbale 20.11.2007 reso davanti alla polizia di Neuchatel, nonché i verbali di confronto resi dinanzi al PP: 23.10.2007 con __________; 25.10.2007 con __________; 26.10.2007 con __________; 30.10.2007 con __________; 07.11.2007 con __________; 08.11.2007 con __________; 21.11.2007 con __________; 14.02.2008 con __________ e 27.3.2008 con __________).

In particolare, fatto salvo il punto N. 1.6. dell'atto di accusa che riguarda AC 2, per quanto concerne i fatti si rinvia:

-     per il punto 1.1. dell’AA, del verbale PS AC 1 14.9.2007;

-     per il punto 1.8 dell’AA, del verbale PS AC 1 18.9.2007 e del verbale PS AC 1 21.9.2007;

-     per il punto 1.9 + 1.18, del verbale PS AC 1 18.9.2007 e del verbale PS AC 1 28.9.2007;

-     per il punto 1.10, del verbale PS AC 1 18.9.2007;

-     per il punto 1.11, del verbale PS AC 1 18.9.2007;

-     per il punto 1.15, del verbale PS AC 1 19.10.2007;

-     per il punto 1.17, del verbale PS AC 1 19.10.2007;

-     per il punto 1.13, del verbale PS AC 1 19.10.2007;

-     per punto 1.12, del verbale PS AC 1 17.10.2007 e del verbale PS AC 1 19.10.2007;

-     per punto 1.2, del verbale PS AC 1 19.10.2007;

-     per punto 1.4, del verbale PS AC 1 19.10.2007;

-     per punto 1.14, del verbale AC 1 20.11.2007 avanti alla Polizia di __________;

-     per il punto 1.16, del verbale PS AC 1 19.10.2007;

-     per il punto 1.3, del verbale PS AC 1 19.10.2007;

-     per il punto 1.5, del verbale PP AC 1 30.10.2007, confronto con __________;

-     per il punto 1.7, del verbale PS AC 1 18.9.2007 e del verbale PS AC 1 21.9.2007 (verb. dib. p. 6).

                               3.5.   La Corte ha preso atto che con sentenza 25 febbraio 2008 il Presidente della Corte delle Assise Correzionali ha condannato __________ per il traffico di 475 g di cocaina consegnatigli da AC 1 e, pertanto, ha proceduto alla correzione verso il basso dei quantitativi imputati (AA 1.5) a quest'ultimo riducendoli di 225 (700 meno 475). Lo stesso ragionamento è stato fatto per AC 2: dei 1500 g imputati ne sono stati ritenuti, come vedremo, 1050, di guisa che dal totale indicato nell'atto di accusa devono in definitiva essere dedotti 675 g. Di conseguenza anche il numero di viaggi effettuati deve essere ridotto di 5 unità (due per __________ e tre per AC 2) da 168 a 163.

In effetti, in occasione dei relativi verbali di confronto, AC 1 ha precisato che non può escludere che alcuni viaggi siano stati compiuti solo per ritirare il denaro.

Si tratta quindi di correzioni del tutto ininfluenti, che da un lato non minano la credibilità di AC 1 ma semmai la rinforzano poiché figlie della sua sincerità e dall'altro appaiono del tutto comprensibili per le ragioni esposte in precedenza (N. 3.3.).

                                   4.   Quo all'infrazione aggravata di AC 2

                               4.1.   Secondo la difesa AC 2 si sarebbe limitato a tenere in deposito presso di lui al massimo 600 g di cocaina per conto di tale Ismahil. Egli ha raccontato di aver riferito, in un bar di __________, ad un senegalese che vendeva vestiti, della sua intenzione di far venire la moglie in Svizzera dove avrebbe chiesto asilo. Questo senegalese gli avrebbe quindi riferito che la cosa era possibile pagando CHF 2'500.- ritenuto che per il passaporto "si doveva arrangiare lui". AC 2 si sarebbe quindi rivolto a tale __________, ex asilante, ora partito senza lasciare indirizzo, che gli avrebbe offerto di dargli il denaro che gli serviva; in cambio AC 2 gli avrebbe custodito la droga. Si tratta di una storiella che non ha convinto la Corte che ha per contro accertato che AC 2 era il destinatario della cocaina che AC 1 gli ha consegnato e che  aveva pure un suo mercato proprio.

                               4.2.   La Corte ha innanzi tutto accertato come AC 2 non sia credibile. Egli infatti, fino al 12 ottobre 2007, si è sempre chiamato fuori, mentendo spudoratamente agli inquirenti. Che poi lo abbia fatto, come preteso dal difensore, perché voleva attendere la fine del Ramadan che si concludeva proprio il 12 ottobre 2007, è un'ipotesi a cui la Corte non crede. Innanzi tutto il fatto che sia stata avanzata solo al dibattimento induce a ritenere che in realtà è una spiegazione di comodo. In secondo luogo è del tutto astrusa e insensata poiché non si capisce per quale ragione il Corano dovrebbe suggerire ai suoi fedeli, in un periodo di riflessione spirituale tanto importante quanto per i cristiani la Quaresima, non solo di non dire la verità ma pure di mentire. Infine tale tesi è priva di logica e di supporti probatori, non risultando per altro che l'imputato, al di là di frequenze regolari della moschea, vivesse osservando scrupolosamente i precetti della religione musulmana. Del resto, Corano o no, AC 2, già residente da qualche anno in Europa, ha mentito sapendo perfettamente i motivi per i quali era stato arrestato e sui quali la polizia stava indagando.

                               4.3.   AC 1 è risultato credibile. Con le precisazioni di cui sopra sui quantitativi di droga trasportati, AC 1 ha confermato a più riprese le sue ammissioni davanti al PP, in contraddittorio con acquirenti e fornitori che negavano il loro coinvolgimento o ne minimizzavano la portata ed infine in aula. Così facendo, in realtà, egli ha aggravato prima di tutto la sua posizione processuale, in guisa di che è da escludere che abbia agito con intenti vendicativi nei confronti di AC 2 o per fini propri.

                               4.4.   Indizi importanti fanno ritenere che il AC 2 ha avuto un ruolo molto più importante rispetto a quanto vuol far credere. Innanzi tutto il numero spropositato di cellulari trovati in suo possesso, utilizzati spesso con utenze diverse, è un chiaro indizio di un comportamento tipico di uno spacciatore che, temendo controlli, rende più difficile il compito degli inquirenti.

A ciò aggiungasi come nella memoria del suo cellulare è stato trovato il numero di utenza in uso a __________ (), ossia al fornitore da cui proveniva proprio la cocaina trasportata da AC 1 e consegnata allo stesso AC 2. Interrogato al riguardo dagli inquirenti AC 2 ha detto di non sapere dare una spiegazione a tale circostanza. In aula ha per contro tentato di dire che quel cellulare gli sarebbe stato regalato proprio da Ismahil, senza poi insistere su tale circostanza anche perché evidentemente finalizzata soltanto a fornire, ancora una volta, una versione di comodo a posteriori.

                               4.5.   La Corte ha pure accertato che AC 2 aveva un suo personale commercio. Lo provano innanzi tutto le affermazioni di __________ che lo ha riconosciuto come suo fornitore sia in polizia sia in contraddittorio davanti al PP:

"  dall'uomo qui presente, che prendo atto chiamarsi AC 2 e del quale non conoscevo il nome, ho acquistato della cocaina. Il quantitativo poteva variare dai 30 ai 50 grammi complessivi. La cocaina me la dava a 5 grammi per volta, confezionati in piccoli sacchettini di plastica avvolti nello scotch. Non si trattava di sacchettini minigrip classici ma di piccoli sacchetti di plastica fine avvolti nello scotch a forma di palla.

L'interrogante mi ricorda che nel verbale d'interrogatorio di Polizia avevo indicato di aver comperato sei ovuli di cocaina a fr. 500.- l'uno e almeno una decina di palline da fr. 100.- l'una.

Confermo il numero degli ovuli acquistati, mentre ritengo che le palline erano tra le cinque e le dieci palline al massimo."

(MP 16.01.08)

Si tratta di affermazioni del tutto lineari, fatte senza fini particolari se non di chiarire la propria posizione davanti agli inquirenti che, anche in questo caso, hanno per finire avuto conseguenze giudiziarie per lo stesso __________. Del resto perché egli, senza rapporti particolari con l'imputato, avrebbe dovuto mentire per compromettere il AC 2, nemmeno è dato anche solo di immaginare.

Anche __________ in polizia ha riferito che AC 2 gli ha venduto della cocaina:

"  Da AC 2 ha mai acquistato cocaina?

Sì, a seguito dell'arresto di __________ (ndr __________) ho comperato in due occasioni grammi 10 a CHF 600.- per un totale di grammi 20. La cocaina era contenuta in ovuli del peso di 5 grammi cadauno (in totale ho quindi preso 4 ovuli).

… che io la cocaina che ho ottenuto da AC 2 l'ho rivenduta a CHF 100.- la bolas da un grammo a vari consumatori." (PS 5.9.2007),

spiegando di aver preso da AC 2 pure una tessera telefonica che ha avuto in uso per circa un mese. __________ ha poi ritrattato tali accuse davanti al PP allorquando è stato interrogato in contraddittorio, spiegando non già di avere sbagliato persona, ma "perché gli agenti di Polizia che mi avevano interrogato mi avevano fatto delle pressioni" (MP 4.12.2007), salvo poi dire che in realtà aveva accusato ingiustamente il AC 2 perché gli agenti sostenevano che egli abitasse da lui. La Corte non ha creduto a tali ritrattazioni. Innanzi tutto il teste ha riferito di aver ricevuto pressioni dagli interroganti senza minimamente spiegare di che natura, con quali modalità e ad opera di chi, limitandosi quindi ad accuse generiche, fondate su circostanze che in realtà, proprio perché troppo vaghe, non permettono verifiche di nessun tipo. Secondariamente anche la spiegazione relativa al luogo di abitazione non regge non essendo dato di capire perché il fatto che gli inquirenti avrebbero, secondo lui, confuso la foto di AC 2 con quella di __________ circa la persona presso la quale viveva, lo avrebbe indotto ad accusare falsamente AC 2, persona che peraltro conosceva bene e, quindi, non poteva certo confondere sulla fotografia. Ancora una volta si tratta di un tentativo di mischiare le carte: prima ancora che in foto, __________ conosceva perfettamente il AC 2 e, quando ha detto di aver comprato droga da lui, sapeva benissimo di chi parlava. Ne discende che la Corte ha accertato che anche __________ era tra gli acquirenti di droga del AC 2.

                               4.6.   Sui quantitativi di droga oggetto di infrazione da parte di AC 2 la Corte ha preso atto che AC 1, nella sua sincerità, ha dichiarato davanti al PP:

"  nelle dieci occasioni in cui ci siamo incontrati, forse due o tre volte lui mi ha consegnato solamente del denaro mentre io non gli ho dato della cocaina. Questo è avvenuto perché lui mi diceva di non avere subito il denaro per pagare".

Ne discende che, nel dubbio, la Corte ha accertato che AC 1 ha fatto almeno sette consegne di cocaina. Sul peso della droga entrambi hanno concordato nel dire che si trattava di pacchetti dalle dimensioni simili, AC 1 avendoli paragonati ad una pallina da tennis mentre AC 2 li ha descritti come piccole arance (PS AC 2 2.11.2007). Quanto al quantitativo delle singole forniture Aktas ha precisato che queste erano costituite da involucri grandi circa la metà rispetto a quello sequestrato poco dopo il suo arresto e che conteneva 300 g di cocaina, mentre lo stesso AC 2, pur pretendendo di aver ricevuto soltanto quattro forniture, ha per finire ammesso di aver ricevuto 600 g e quindi che si trattava di singoli involucri da 150 g l'uno (PS 2.11.2007). La Corte ha accertato che AC 1 ha effettuato almeno sette consegne a AC 2, di guisa che il traffico a carico di AC 2 deve essere considerato relativo ad almeno 1050 grammi.

                               4.7.   Sulla destinazione della cocaina consegnata a AC 2, la Corte ha innanzi tutto accertato che l'imputato non fa uso di cocaina. Con il che tutta la droga ricevuta era destinata al mercato degli stupefacenti. In parte è senz'altro stata venduta con il suo traffico come esposto al N. 4.5.. Per il resto non è noto chi l'abbia acquistata rispettivamente consumata. Sia che sia, si volesse anche considerare, come pretende la difesa, che ne avesse tenuto una parte in deposito per conto di Ismahil, nulla muterebbe alla sostanza delle cose poiché vendere direttamente a tossicodipendenti o tenere in deposito della cocaina a titolo oneroso sapendo che è destinata ad essere venduta sono comportamenti egualmente puniti dalla legge.

                                   5.   Quo al reato di riciclaggio

                               5.1.   AC 1

                            5.1.1.   Dagli atti emerge che dal 3 gennaio 2005 al 22 maggio 2007 AC 1 ha effettuato 36 bonifici, in prevalenza al cognato del fratello __________ residente ad __________. La Corte ha accertato che l'imputato ha iniziato l'attività illecita di trasporto della cocaina verso fine estate 2005, di guisa che i versamenti effettuati prima di tale momento non possono essere considerati ai fini del reato di riciclaggio. Dal 2 settembre 2005 ha quindi effettuato 27 bonifici a famigliari in __________ per complessivi CHF 19'570.-.

Lo stesso AC 1 ha riferito che effettuava regolari versamenti per aiutare i figli del defunto fratello e di aver accettato di trasportare cocaina perché con le entrate che aveva non riusciva a far fronte a tutti gli impegni. In effetti scorrendo la lista dei versamenti di cui alla tabella a p. 23 del rapporto di polizia, emerge che versava regolarmente CHF 400.- al mese (una volta CHF 300.-, qualche volta CHF 600.-) ai parenti in __________. In polizia AC 1 ha ammesso che si trattava di soldi provenienti anche dal trasporto di cocaina (PS 12.7.2007), circostanza ribadita al PP nel verbale 29.8.2007 a p. 4 e, poi, inspiegabilmente negata a p. 8 dello stesso. La Corte non ha creduto a questa precisazione. Innanzi tutto, come detto, lo stesso AC 1 ha precisato che con le entrate che aveva non riusciva a far fronte a tutti gli impegni, compreso quello assunto con i parenti in __________. I soldi sono cose fungibili. Ai fini della commissione del reato non importa quindi da quale fondo (conto stipendio o cassa dove teneva i soldi della droga) ha attinto per effettuare i pagamenti in __________; essenziale è che egli, senza le entrate provenienti dal trasporto di cocaina, non avrebbe potuto effettuare quei versamenti. Del resto, che questi versamenti dipendevano dalle entrate relative al traffico di stupefacente, lo dimostra in particolare l'entità straordinaria delle transazioni del 2 febbraio 2006 (CHF 1'000.-), del 24 febbraio 2006 (CHF 4'000.-) e del 6 febbraio 2007 (CHF 3'600.-) che dimostra come più soldi incassava più ne spediva in __________. E questa variabile non poteva che dipendere dall'attività di trasporto di droga, lo stipendio quale elettromeccanico essendo fisso ogni mese mentre le indennità quale taxista non hanno mai raggiunto cifre di molto superiori a un paio di mille franchi al mese.

Presso l'abitazione di AC 1 sono stati rinvenuti, nascosti in un armadio della camera, CHF 12'400.- e € 1'530.- che lo stesso imputato ha dichiarato essere provento della sua attività di trasporto di droga.

                            5.1.2.   Per l'art 305bis cifra 1 CP chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Lo scopo della norma è di punire chi vuol celare, rendere impossibile l'accertamento della provenienza di valori patrimoniali. Vi è riciclaggio di danaro ogniqualvolta il modo di operare non è assimilabile a semplici versamenti su un proprio conto. Il versamento di fondi all'estero è un caso tipico di riciclaggio, così come il nascondere il provento di un crimine, anche se commesso dallo stesso autore (DTF 119 IV 59; 120 IV 323; 122 IV 211 e 124 IV 274).

Nella fattispecie si ha che, effettuando vari versamenti all'estero di denaro comunque proveniente dal crimine di cui all'art. 19 cifra 2 LStup,  AC 1 ha commesso riciclaggio.

La stessa accusa deve essere ritenuta pure per i soldi rinvenuti in casa. Si tratta infatti di danaro nascosto in un luogo non usuale al chiaro scopo di non essere ritrovato, tant'è che nemmeno la moglie sapeva che nell'armadio vi erano dei soldi e lui stesso ha riferito che teneva ben separati i proventi del trasporto di droga da quelli delle sue attività lecite.

Detto questo l'accusa va confermata con la precisazione che questo reato non ha influito nella commisurazione della pena trattandosi di un'infrazione facente parte di un unico disegno criminale e meglio guadagnare soldi per i propri bisogni e per quelli della famiglia, cercando poi di nasconderli e meglio di celarli di fronte ad eventuali controlli.

                               5.2.   AC 2

Su questo punto AC 2 è reo confesso. Ha in particolare ammesso di aver spedito denaro ai famigliari in __________ nella misura indicata nell'atto di accusa che viene quindi confermato con le motivazioni già espresse per AC 1. Anche nel caso di AC 2 il concorso non ha, sia che sia, influito nella commisurazione della pena.

                                   6.   Quo all'infrazione alla LDDS a carico di AC 2

AC 2 ha sostenuto di aver ospitato __________ per una sola notte negando nel contempo che __________ abitasse da lui. A mente della difesa, poi, l'accusato nemmeno sapeva che i due non avevano il permesso di risiedere in Svizzera.

Detto che tale imputazione, se confermata, non avrebbe avuto alcuna influenza nella commisurazione della pena, la Corte

innanzi tutto non ha creduto a AC 2 quando pretende di aver ignorato che la situazione dei due non fosse regolare. Al contrario egli ha ammesso in polizia di esserne al corrente, salvo poi, per comodità propria, nuovamente mentire al PP. Del resto gli inquirenti hanno rinvenuto presso di lui gli effetti personali di __________. Ma tant'è. La Corte lo ha infatti assolto per insufficienza di prove sull'elemento oggettivo del reato e meglio sulla durata della residenza di questi due presso di lui. Infatti qualche notte di ospitalità non basta a configurare una violazione della LDDS. Dagli atti non emerge per quanti giorni, con quale regolarità, __________ e __________ sarebbero stati ospitati da AC 2. Il fatto che gli inquirenti abbiano rinvenuto una borsa contenente gli effetti personali del __________, dimostra sì la sua presenza nell'appartamento, ma ancora non prova la durata della stessa.

                                   7.   Della commisurazione delle pene

                               7.1.   Principi

Quanto ai criteri per commisurare la pena, come ancora recentemente ribadito dalla CCRP (sentenza 3 agosto 2007 in re D.) la gravità della colpa individuale è essenziale, come lo era sotto l'egida del vecchio art. 63 CP. L'art. 47 CP determina la colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4, 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).

                               7.2.   AC 1

                            7.2.1.   Come visto i quantitativi di droga trasportati non sono in sé l'elemento determinante. Restano tuttavia un elemento importante nella determinazione della colpa poiché più droga viene immessa sul mercato, maggiore è la messa in pericolo della salute pubblica (DTF 6B.370/2007 del 12.3.2008). A ciò aggiungasi la disponibilità a delinquere che si è materializzata in ben 163 viaggi da e per __________ in occasione dei quali ha trasportato cocaina in grandi quantità e danaro provento del relativo traffico: una volta accettato il primo trasporto per __________, AC 1 si è ripetutamente messo a disposizione dei fornitori per consegnare la cocaina ai destinatari e per incassare il relativo prezzo. AC 1 ha agito ripetutamente e con regolarità, guadagnandosi da subito la fiducia degli spacciatori, distinguendosi per affidabilità e puntualità: se non trovava l'acquirente, faceva rientro restituendo la droga ai fornitori, dimostrando così di essere un fedele scudiero dell'organizzazione. Ha agito su un lungo periodo, circa due anni, durante i quali non ha mai avuto esitazioni, tant'è che, non fosse stato intercettato dalla polizia, avrebbe continuato questa sua attività di trasporto di droga a tempo indeterminato.

Il movente è stato dei più odiosi poiché AC 1 ha agito per mero scopo di lucro, senza averne la necessità: non si tratta infatti di una persona che ha trafficato droga perché non aveva i soldi per comprarsi le proprie dosi, ma di un uomo che ha agito per puro scopo di lucro, senza che la sua situazione economica fosse né precaria né tanto meno disastrosa. Certo, lo stipendio base e gli extra derivanti dalla sua attività lecita di taxista notturno non gli assicuravano un tenore di vita di lusso, ma costituivano entrate sufficienti per far fronte a tutti i suoi impegni finanziari. Ad aggravare la colpa vi è inoltre la constatazione che AC 1 è un uomo non più giovanissimo ed è padre di famiglia con una figlia, quattordicenne, che si trova proprio nell'età critica, dove vi è un accresciuto pericolo di cadere nel mondo della droga. AC 1 ha agito con disinvoltura, assolutamente incurante dei pericoli per la salute pubblica che andava a causare, tanto più che gli era ben noto che tutta la droga trasportata andava, come è andata (fatta salva quella sequestrata dalla polizia) sul mercato. Tutto ciò induce a ritenere una colpa molto grave.

Ne discende che, per la sola colpa, astrazion fatta delle circostanze attenuanti di cui si dirà al prossimo considerando, sarebbe giustificata una pena detentiva non inferiore ai sette anni e mezzo.

                            7.2.3.   A favore dell'imputato la Corte ha considerato la sua incensuratezza unita al fatto che ha saputo, fino ai fatti di cui in rassegna, ben integrarsi nella nostra società lavorando onestamente, anche sodo, per quasi 25 anni. Anche le sue precarie condizioni di salute, la sua sensibilità alla pena per il fatto che sarà chiamato ad espiare una detenzione ancora lunga con la probabile conseguenza che una volta scarcerato sarà costretto a lasciare la Svizzera, il suo comportamento in detenzione preventiva giudicato positivamente dalla direzione del penitenziario (doc. TPC 3) e la sua età avanzata per cui il tempo che rimane ha un valore maggiore di quello che ha davanti una persona più giovane, sono stati considerati dalla Corte come elementi di riduzione della pena.

A ciò aggiungasi che il ruolo di AC 1 è stato considerato quale "corriere" senza autonomia decisionale né sulla scelta dei fornitori né su quella degli acquirenti. Erano infatti loro che si accordavano sul prezzo, sul luogo e sulle modalità di consegna. Egli ubbidiva agli ordini che gli venivano impartiti: se il compratore non si trovava nel luogo prestabilito, chiedeva lumi al fornitore, fino a far rientro a __________ riconsegnandogli la droga. Se nasceva una contestazione, come nel caso di __________ che si è lamentata della qualità della cocaina contenuta in un pacchetto da 500 g, doveva comunque interpellare i fornitori i quali gli avrebbero indicato come comportarsi. Non tragga al riguardo in inganno la presenza della bilancia nell'auto: a parte il fatto che contestazioni sul peso della droga non ve ne sono mai state e, quindi, nemmeno è mai stata utilizzata, essa sarebbe semmai servita solo e soltanto per delle verifiche puntuali e immediate onde dirimere eventuali divergenze sul peso tra fornitore e acquirente, ma non conferiva ad AC 1 qualsivoglia autonomia: se il prodotto non soddisfava l'acquirente, questi avrebbe comunque dovuto rivolgersi al venditore, AC 1 non avendo alcuna competenza decisionale. Inoltre va sottolineato, come rettamente evidenziato dalla difesa, che veniva retribuito in base al tragitto percorso, indipendentemente dalla quantità di droga trasportata e, conseguentemente, non in base all'entità del rischio assunto.

Da ultimo la Corte ha esaminato l'attitudine dell'imputato riguardo ai reati da lui commessi al fine di determinare se, come chiesto dalla difesa, sia configurabile l'attenuante specifica del sincero pentimento. Come già rammentato in entrata, AC 1 ha fornito agli inquirenti piena ed immediata collaborazione, senza nulla sottacere, confessando anche trasporti che, altrimenti, non sarebbero emersi e che, pertanto, gli inquirenti non erano pronti a contestargli. L'attitudine di AC 1 è stata priva di reticenze non solo al riguardo dei reati da lui commessi, ma anche per quanto riguarda le persone con le quali è entrato in contatto in quest'ambito, delle quali ha puntualmente fornito le informazioni che gli erano note (connotati, numeri di telefono, generalità, nomi in codice, recapiti, ecc.). Le confessioni sono state complete, al punto che hanno in seguito dovuto pure essere in parte ridimensionate sia nell'entità di droga trasportata sia nei relativi compensi. In alcun caso il prevenuto ha assunto un'attitudine volta ad evitargli la responsabilità per le proprie azioni o ha dato l'impressione di voler agire così perché spinto dallo strumentale intento di migliorare la sua posizione processuale (vale anzi il contrario per la spontanea confessione in punto all'entità dei trasporti che altrimenti non gli avrebbero potuto essere prospettati). Anche al dibattimento, durante il quale ha tenuto un comportamento assolutamente corretto, AC 1 ha ribadito di essere pentito.

La Corte conosce le elevate esigenze poste dalla giurisprudenza per ammettere l'attenuante del sincero pentimento (Rep. 1987 p. 253), ma in definitiva - tenuto conto di queste premesse oggettive - si tratta di accertare se l'autore nel proprio intimo ha preso coscienza del male compiuto e se ne è dissociato e questo, in particolare per reati come quelli di droga in cui non vi è danno che possa essere risarcito o una vittima alla quale chiedere perdono, attiene in ultima analisi, dal punto di vista della Corte, al maturare o meno il convincimento della sincerità delle esternazioni fatte dal prevenuto al riguardo del proprio rincrescimento. La Corte ha in questo caso raggiunto tale convincimento, aiutata in ciò dall'età ormai matura del prevenuto, dalle autentiche sofferenze al cospetto della moglie - che ha seguito l'intero dibattimento - e dell'intera sua famiglia e dalla di lui consapevolezza di essere stato un pessimo esempio per i propri figli. E in definitiva proprio queste due constatazioni assieme rendono più che verosimile l'ipotesi di un'interiore presa di coscienza finalizzata ad un reale cambiamento della propria vita peraltro dimostrato anche dal comportamento tenuto fino ad oggi in carcere. E' quindi stato riconosciuto quello "sforzo particolare" in relazione con i reati commessi esatto dall'art. 48 let. d CP. Del resto, ragionando in termini inversi, la Corte nelle circostanze date non saprebbe cos'altro si sarebbe potuto richiedere al prevenuto per ammettere il sincero pentimento, il che potrebbe di fatto condurre alla situazione per cui nei reati di stupefacenti è praticamente impossibile prendere in considerazione la detta attenuante, risultato non certo voluto dal legislatore.

Risolta in senso affermativo la tematica dell'esistenza del sincero pentimento, va comunque detto che il problema è in realtà parso alla Corte più formale che sostanziale poiché, nell'ipotesi della mancata concessione di tale attenuante, sarebbe stata comunque tenuta in ampia considerazione la piena collaborazione fornita agli inquirenti fino a giungere, in definitiva, al medesimo risultato in termini di commisurazione della pena.

Non è stata, per contro, ritenuta l'attenuante specifica dell'aver agito per motivi onorevoli che, secondo la difesa, sarebbe data perché l'accusato avrebbe agito unicamente per aiutare la famiglia in difficoltà (sia in Svizzera sia in __________). Già solo per ragioni di proporzionalità tra l'entità dell'infrazione e l'asserito motivo che l'avrebbe indotta, l'applicazione dell'art. 48 lett. a cifra 1 CP appare esclusa. Aggiungasi che, sia che sia, l'accusato ha utilizzato i proventi del trasporto della droga per sé, per soddisfare le proprie esigenze finanziarie, tanto da mettere da parte, nascoste in un armadio della camera da letto, alcune migliaia di franchi. Del resto non è che tutti i soldi guadagnati venivano girati alla famiglia del fratello in __________, alla quale peraltro, solo in qualche occasione, ha fatto versamenti straordinari rispetto ai ca. CHF 400.- al mese che già inviava prima di iniziare a trasportare cocaina, così come egli nemmeno si trovava in condizioni finanziarie tali da indurlo a fare trasporti di droga per garantire il sostentamento alla propria famiglia, per di più, in modo così ampio e frequente.

                            7.2.4.   Tutto quanto sopra considerato e ben ponderato la Corte ha quindi ritenuto di concedere all'imputato una riduzione di circa un quarto (per tutte le attenuanti riconosciute ed esposte al considerando N. 7.2.3.) della pena base, infliggendogli una pena detentiva di 5 anni. Con ciò la Corte è cosciente del fatto che, a fronte di una colpa oggettiva estremamente grave, tale sanzione potrebbe risultare mite. Tuttavia è opinione della Corte che non occorra dare prova di particolare severità nei confronti di chi, alla sua prima esperienza con la giustizia e dopo aver dedicato quasi una vita al lavoro, si assume pienamente le responsabilità del proprio agire collaborando appieno con gli inquirenti al punto che, senza di lui, l'entità del traffico sarebbe risultata assai più modesta e l'identità di molti protagonisti rimasta sconosciuta.

                               7.3.   AC 2

AC 2 ha responsabilità diverse. Se è vero che, stando ai quantitativi trafficati, rispetto ad AC 1 ha una colpa minore per aver arrecato minor pericolo alla salute pubblica, è altrettanto certo che egli aveva un suo mercato autonomo, con piena capacità decisionale, come emerge da almeno due testimonianze in atti. Dal profilo soggettivo AC 2 non ha attenuanti. Per la Corte altro non è che un lavativo. Tutto si può dire di lui fuorché che sia una persona riconoscente. Ha in realtà smaccatamente approfittato dell'ospitalità che il nostro paese gli ha dato, ripagandolo con lo spaccio di cocaina. Da che è in Svizzera ha praticamente solo approfittato degli aiuti sociali e sanitari che gli sono stati offerti. Di peggio non poteva fare: gratuitamente alloggiato, mantenuto e, colpito da grave malattia, adeguatamente curato, AC 2 non aveva alcun bisogno di commerciare cocaina. Lo ha fatto per puro scopo di lucro, nonostante fosse a carico dell'assistenza e malgrado gli fosse pure stata trovata un'occupazione, anche se saltuaria.

Pretendere di aver agito per aiutare la famiglia in __________ equivale a mentire: dalla stessa ha infatti saputo vivere separato senza particolari disagi così come alla stessa ha in realtà inviato solo poche centinaia di franchi. Nemmeno il suo comportamento processuale giustifica attenuazioni di pena poiché non è affatto stato collaborativo, le ammissioni essendo risultate soltanto assai parziali e tardive. Insomma, nonostante l'ospitalità offertagli, nemmeno ha saputo assumersi le proprie responsabilità, ma ha mentito spudoratamente di fronte agli inquirenti, tacciando pure di bugiardo chi, pur sapendo di andare incontro a personali conseguenze sul piano penale, ha ammesso di aver acquistato cocaina proprio da lui.

Per il resto forza è constatare come AC 2 non ha alcuna possibilità di essere socializzato in Svizzera. La sua situazione, al momento della scarcerazione, non sarà diversa da quella precedente il suo arresto: riavuta la libertà, senza documenti, senza lavoro e senza la possibilità di eseguire un rimpatrio forzato causa la sua malattia, AC 2 rischia fortemente di finire per rifrequentare lo stesso ambiente malavitoso dal quale, proprio perché non si è assunto la piena responsabilità del suo agire, ha in concreto dimostrato di non volersi dissociare, di guisa che la prognosi risulta del tutto infausta.

In definitiva a suo favore la Corte ha finito per considerare l'incensuratezza e le sue precarie condizioni di salute, che peraltro non gli hanno impedito di delinquere in modo grave. Per contro non si giustifica di considerare a suo favore la durezza della pena per il solo fatto di vivere lontano dai suoi cari poiché, in concreto, è stato lui stesso a scegliere di non vivere con la sua famiglia, preferendo darsi alla clandestinità e, meglio, all'illegalità.

Ne discende che la Corte ha ritenuto equo condannarlo alla pena detentiva di tre anni e tre mesi. Già solo per la durata è esclusa ogni ipotesi di sospensione condizionale, nemmeno parziale, della pena, la quale risulta comunque esclusa dall'accertamento di una prognosi del tutto negativa.

                                   8.   Delle confische e delle spese

Le difese non si sono opposte alla confisca di tutto quanto in sequestro. A ragione.

                               8.1.   Per quel che è del denaro sequestrato ad AC 1 lo stesso ha ammesso trattarsi di soldi ricavati dal trasporto di cocaina, mentre i cellulari sono stati utilizzati anche per commettere tale reato. Per il resto si tratta di oggetti e di documentazione varia che va annessa all'incarto quale mezzo di prova nella forma della confisca.

                               8.2.   AC 2 non poteva disporre, grazie al solo aiuto sociale, della somma di oltre 1'700.- CHF che gli è stata sequestrata. L'eventuale appartenenza a terzi non è affatto stata dimostrata. Ne discende che altro non può che provenire dalla sua attività di spaccio di cocaina. Per il resto anche i tanti cellulari trovati in suo possesso devono subire la medesima sorte in quanto mezzi utilizzati per delinquere, mentre gli altri oggetti e la documentazione cartacea va annessa all'incarto quale mezzo di prova nella forma del sequestro e, quindi, della confisca.

                               8.3.   Le spese sono poste a carico dei condannati in solido (art. 9 CPP) nella misura del 50% ciascuno. Non vi è ragione per una diversa ripartizione ritenuto che per AC 1 l'inchiesta è stata più onerosa per l'entità del traffico mentre per AC 2 è stata più laboriosa a causa del suo comportamento reticente.

Rispondendo                 in modo parzialmente affermativo ai quesiti A.1.1., A.1.1.3.1., A.1.1.3.2., B.1.1., negativamente ai quesiti A.3, A.4, B.1.3., B.2. e affermativamente a tutti gli altri quesiti,

visti gli art.                      12, 40, 47, 48, 48a, 49, 51, 69, 70 e 305bis CP;

                                         19 cifra 2 LStup;

                                         23 LDDS;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, sapendo o dovendo presumere che si riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

nel periodo compreso tra agosto/settembre 2005 ed il 5 luglio 2007, in almeno 163 occasioni, detenuto, trasportato e distribuito, in correità e per conto di alcuni spacciatori africani,

un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 19,825 chili, confezionata in pacchetti da 50 a 500 grammi l’uno, ricevendo un compenso da fr. 100 a fr. 700.- per ogni trasporto, conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno fr. 70'600.-, sostanza destinata a vari spacciatori residenti in diversi cantoni, i quali l’hanno poi rivenduta all’ingrosso e/o al dettaglio a numerosi tossicodipendenti locali;

                               1.2.   riciclaggio di denaro  

                                         per avere, a __________, nel periodo 2 settembre 2005 - 5 luglio 2007, in un imprecisato numero di occasioni,

compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali, valutati almeno in complessivi fr. 31'970.- ed Euro 1’530.-, che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine e segnatamente all'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa, denaro che in parte (fr. 19'570.-) fece trasferire in __________ tramite 27 bonifici bancari della __________, a beneficio di suoi parenti e familiari, ed in parte (fr. 12'400.- e Euro 1'530.-) occultò presso la sua abitazione, dove fu sequestrato dalla Polizia il 5 luglio 2007,

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   AC 2, sedicente, è autore colpevole di:

                               2.1.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, sapendo o dovendo presumere che si riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

nel periodo agosto/settembre 2006 - 11 settembre 2007,

a __________ ed in altre imprecisate località,

agendo singolarmente o in correità con il sedicente __________, con tale “__________” o con altre persone non identificate, ripetutamente venduto ad altri spacciatori africani e a tossicodipendenti locali un imprecisato quantitativo di cocaina valutato in almeno 1'050 grammi, con grado di purezza indeterminato, sostanza previamente acquistata da un ignoto spacciatore di __________ ad un prezzo imprecisato e consegnatali da AC 1 in almeno 7 occasioni, in quantitativi di circa 150 grammi l’uno;

                               2.2.   riciclaggio di denaro

                                         per avere, nel periodo 10 gennaio - 5 settembre 2007, a __________, in almeno tre occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali per complessivi fr. 652.-, che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine e segnatamente dall’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa, importo che fece trasferire in __________, tramite due bonifici della __________ ed uno della __________, a beneficio di __________.

                                   3.   AC 2, sedicente, è prosciolto dall’imputazione di ripetuto aiuto al soggiorno illegale.

                                   4.   Di conseguenza,

                               4.1.   AC 1, avendo dato prova di sincero pentimento, è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                               4.2.   AC 2, sedicente, è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   5.   La tassa di giustizia di CHF 1'500.- (millecinquecento) e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in solido, in ragione di metà ciascuno.

                                   6.   È ordinata la confisca di:

                               6.1.   fr. 42'304.10;

72.2008.17 — Ticino Tribunale penale cantonale 01.04.2008 72.2008.17 — Swissrulings