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Ticino Tribunale penale cantonale 27.01.2010 72.2008.160

27. Januar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·10,854 Wörter·~54 min·2

Zusammenfassung

Truffa, in parte per mestiere e in parte con documenti falsi, ai danni di una quarantina di clienti mediante raccolta di capitali (complessivamente oltre 18 milioni di franchi) che venivano impiegati a favore di clienti che non avevano partecipato agli investimenti

Volltext

Incarto n. 72.2008.160

Lugano, 25-27 gennaio 2010 /rb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise criminali

composta dai giudici:

Agnese Balestra-Bianchi (Presidente) GI 1 GI 2  

e dagli assessori giurati:

AS 1 AS 4 AS 5 AS 6 AS 7  

con la segretaria:

Anna Grümann, vicecancelliera

Conviene nell’aula penale di questo palazzo di giustizia

per giudicare

1.   AC 1          2.   AC 2         

prevenuti colpevoli di:

                                   1.   Truffa

                               1.1.   aggravata siccome commessa per mestiere, ritenuta la disponibilità degli accusati ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,

per avere,

nel periodo dicembre 1994 - dicembre 2001,

a __________ ed in altre località italiane,

allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

agendo in correità fra di loro,

ingannato con astuzia terze persone, affermando cose false o dissimulando cose vere, nonché confermandone subdolamente l'errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio,

e meglio,

tramite la società A. AG (con sede a __________ e succursale e uffici a __________, società di cui erano azionisti e organi di fatto), e le società collegate B. AG, C. AG, D. Inc., E. Inc., F. Ltd,

raccolto capitali presso investitori privati, prospettando loro redditizi investimenti in vari ambiti, sottacendo però sin dall'inizio agli investitori che, in realtà, i fondi raccolti a scopo di investimento non sarebbero mai stati utilizzati secondo gli accordi presi, bensì sarebbero stati utilizzati per rimborsare altri ignari clienti che avevano partecipato ad investimenti conclusisi con consistenti perdite loro sottaciute, rispettivamente per remunerare interessi a termini di contratto in realtà mai percepiti dalla A. AG e dalle società ad essa collegate, nonché per conseguire un indebito profitto personale, rispettivamente inducendo i clienti ad affidare loro nuovi fondi a titolo di investimento, dissimulando loro le perdite riportate su pregressi investimenti, fornendo loro falsi ragguagli verbali sugli investimenti in corso e corrispondendo loro interessi fittizi sugli investimenti, attingendo a fondi freschi affidati loro da altri clienti a titolo di investimento, nell'intento di rassicurarli sull'effettivo andamento degli investimenti e di consolidare il rapporto di fiducia con loro,

inducendo in tal modo almeno 46 clienti-investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio ed altrui ovvero ad affidare loro a titolo di investimento, tramite bonifico su conti bancari o a contanti, valori patrimoniali pari ad un controvalore complessivo di CHF 19'990'785.09, mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il capitale dei clienti, rispettivamente cagionando loro – considerato l'intervenuto rimborso di CHF 5'342'310.81 un pregiudizio effettivo di almeno CHF 15'434'553.54, e meglio singolarmente:

No.

Nominativo (Cifrato)

Versamenti (controvalore in CHF)

Rimborsi in CHF

Danno in CHF

1

__________ (__________)

144'507.08

0.00

144'507.08

2

PC 11 (__________)

1'193'194.00

439'267.50

753'926.50

3

__________ (__________)

126'650.00

8'559.29

118'090.71

4

__________ (__________)

569'625.00

0.00

569'625.00

5

PC 38 (__________)

123'830.00

93'520.35

30'309.65

6

__________ (__________)

66'415.00

180'879.50

0.00

7

PC 29 (__________)

285'621.00

74'087.22

211'533.78

8

PC 30 (__________)

209'847.00

68'705.40

141'141.60

9

PC 17 (__________)

207'525.00

170'231.09

37'293.91

10

__________ INC.

43'068.00

50'194.80

0.00

11

__________ (__________)

334'049.36

206'822.29

127'227.08

12

PC 26 (__________)

64'332.30

27'715.38

36'616.92

13

PC 23 (__________)

430'134.59

25'471.80

404'662.79

14

PC 36 / __________

2'018'906.90

135'084.23

1'883'822.67

15

__________ (__________)

153'090.00

129'182.39

23'907.61

16

__________ CORP.

62'202.52

679'020.57

0.00

17

PC 34 e PC 33

406'975.92

75'254.72

331'721.21

18

PC 4 e/o PC 5

68'950.00

79'431.77

0.00

19

__________ (__________)

17'072.00

25'043.52

0.00

20

PC 18 (__________)

764'294.50

121'597.13

642'697.38

21

__________ (__________)

1'078'854.40

246'827.25

832'027.15

22

PC 1 (__________)

136'095.65

12'664.39

123'431.26

23

__________ (__________)

10'000.00

0.00

10'000.00

24

PC 24 (__________)

75'340.00

60'575.05

14'764.95

25

PC 31 (__________)

75'340.00

30'173.18

45'166.83

26

PC 12 (__________)

150'680.00

54'862.46

95'817.54

27

PC 39 (__________)

194'392.40

9'491.60

184'900.80

28

PC 6 (__________)

3'288'952.60

1'685'663.58

1'603'289.02

29

PC 8 (__________)

16'777.00

36'989.10

0.00

30

PC 7 (__________)

202'270.00

182'306.98

19'963.02

31

PC 14 (__________)

213'241.60

222'246.13

0.00

32

__________ (__________)

89'619.69

50'342.09

39'277.60

33

PC 37 ()

148'980.00

37'738.65

111'241.35

34

__________ (__________)

403'323.00

80'768.61

322'554.39

35

__________ e __________ (__________)

124'383.16

0.00

124'383.16

36

__________ (__________)

16'006.00

15'069.00

937.00

37

PC 25 (__________)

26'462.40

25'458.38

1'004.02

38

__________ (__________)

34'813.75

0.00

34'813.75

39

PC 19  (__________)

5'718'260.00

0.00

5'718'260.00

40

__________ (__________)

34'565.53

1'065.43

33'500.10

41

PC 2 (__________)

122'776.00

0.00

122'776.00

42

PC 32 (__________)

175'000.00

0.00

175'000.00

43

PC 10 (__________)

88'134.00

0.00

88'134.00

44

PC 15 PC 16 e (__________)

140'000.00

0.00

140'000.00

45

__________ (__________)

20'000.00

0.00

20'000.00

46

__________ (__________)

116'227.74

0.00

116'227.74

                               1.2.   aggravata siccome commessa per mestiere, ritenuta la disponibilità degli accusati ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,

a __________ nel periodo settembre 1998 novembre 2001,

agendo in correità fra di loro,

ingannato con astuzia terze persone, affermando cose false o dissimulando cose vere, nonché confermandone subdolamente l'errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,

e meglio,

nel contesto della raccolta fondi a titolo di investimento da investitori privati di cui al punto 1.1., allo scopo di ottenere fondi per rimborsare altri ignari clienti che avevano partecipato ad investimenti al di fuori della Svizzera conclusisi con perdite consistenti loro sottaciute dagli accusati, rispettivamente per remunerare interessi a termini dei contratti d'investimento sottoscritti in realtà non percepiti da A. AG e dalle società ad essa collegate, nonché per conseguire un indebito profitto personale,

indotto con inganno astuto i funzionari operativi delle banche, preposti all'esecuzione degli ordini di pagamento, ad atti pregiudizievoli in danno di clienti della A. AG, inducendoli ad addebitare indebitamente conti dei clienti, segnatamente:

                            1.2.1.   nelle seguenti occasioni, sottoponendo ai funzionari bancari i seguenti falsi ordini di bonifico, da loro allestiti abusando della firma autentica dei clienti e nei quali avevano inserito trasferimenti non autorizzati dai clienti:

                         1.2.1.1.   allestito e fatto uso di due falsi ordini di bonifico datati 10 settembre 1998 e 10 febbraio 2000, da loro allestiti abusando della firma autentica del cliente PC 30 (avente diritto economico della relazione __________ presso __________), ottenendo i seguenti indebiti trasferimenti: USD 10'000.- a favore di B. AG, USD 15'000.- a favore di __________, USD 13'000.- a favore di __________ e USD 2'000.- a favore di B. AG, arrecando un pregiudizio patrimoniale al cliente pari ad un controvalore di CHF 59'436.00,

                         1.2.1.2.   allestito e fatto uso di due falsi ordini di bonifico datati 8 gennaio 1999 e 27 maggio 1999, da loro allestiti abusando della firma autentica della cliente __________ (contitolare della relazione __________ presso __________), ottenendo un indebito trasferimento di USD 30'000.- a favore di __________ e di USD 7'800.- a favore della società C. AG, arrecando un pregiudizio patrimoniale ai clienti pari ad un controvalore di CHF 53'845.50, interamente rimborsati,

                         1.2.1.3.   allestito e fatto uso di un falso ordine di bonifico datato 10 febbraio 2000, da loro allestito abusando della firma autentica della cliente PC 29 (avente diritto economico della relazione __________ presso __________), ottenendo un indebito trasferimento di USD 15'000.- a favore della relazione    __________, arrecando un pregiudizio patrimoniale alla cliente pari ad un controvalore di CHF 24'463.50,

                         1.2.1.4.   allestito e fatto uso di un falso ordine di bonifico datato 12 marzo 2001, da loro allestito abusando della firma autentica della cliente PC 24 (avente diritto economico della relazione __________ presso __________), ottenendo un indebito                          trasferimento di USD 50'000.- a favore della relazione __________, arrecando un pregiudizio patrimoniale alla cliente pari ad un controvalore di CHF 82'805.00,

                         1.2.1.5.   allestito e fatto uso di un falso ordine di bonifico datato 16 marzo 2001, da loro allestito abusando della firma autentica del procuratore PC 13 della relazione __________ presso __________, ottenendo quattro indebiti trasferimenti: USD 33'000.- a favore di __________ presso __________, USD 5'000.- a favore di __________ presso __________, USD 6'000.- e USD 3'000.- a favore di __________ (a credito di PC 34), arrecando un pregiudizio patrimoniale all'avente diritto economico della relazione PC 12 pari ad un controvalore di CHF 80'393.50,

                         1.2.1.6.   un falso ordine datato 28 settembre 2001, da loro allestito abusando della firma autentica del cliente PC 3 (avente diritto economico del conto __________ presso __________), ottenendo la consegna indebita nelle loro mani di CHF 66'000.-, arrecando un pregiudizio patrimoniale al cliente di CHF 66'237.15,

                         1.2.1.7.   due falsi ordini di bonifico datati 18 ottobre 2001 e 23 novembre 2001, da loro allestiti abusando della firma autentica della cliente __________ (avente diritto economico della relazione __________ presso __________), ottenendo la consegna indebita nelle loro mani di ITL 100 milioni, ITL 115 milioni e CHF 87'000.-, arrecando un pregiudizio patrimoniale alla cliente di CHF 250'975.00,

                         1.2.1.8.   un falso ordine di bonifico datato 6 novembre 2001, da loro allestito abusando della firma autentica del procuratore __________ della relazione __________ presso __________ (aventi diritto economico __________ e __________ __________), ottenendo un trasferimento di USD 11'000.a favore del conto __________ arrecando un pregiudizio patrimoniale ai clienti di CHF 18'027.90,

                         1.2.1.9.   un falso ordine datato 9 novembre 2001, da loro allestito abusando della firma autentica del cliente PC 9 (avente diritto economico della relazione __________ presso __________), ottenendo la consegna indebita nelle loro mani di ITL 40 milioni, arrecando un pregiudizio patrimoniale ai clienti di CHF 30'600.00,

arrecando un pregiudizio complessivo ai predetti clienti di CHF 666'783.55, di cui CHF 53'845.50 nel frattempo rimborsati;

                            1.2.2.   nelle seguenti occasioni, all'insaputa del cliente __________ (conto cifrato __________ presso __________ intestato alla società PC 20) e dell'estensore dei bonifici, aggiunto importi da trasferire non autorizzati ad ordini già compilati e firmati dall'avv. __________, amministratore della società e procuratore del conto:

                         1.2.2.1.   sull'ordine di pagamento del 5 luglio 1999 (già compilato

e sottoscritto con un ordine di Eur 112'000.- a favore di un altro conto della società presso il medesimo istituto), aggiunto,all'insaputa del cliente, due trasferimenti indebiti di Eur 160'000.- (controvalore CHF 256'624.-) e di CHF 1'180'000.- a favore di __________ con causale "compensazione",

                         1.2.2.2.   sull'ordine di pagamento del 9 settembre 1999 (già compilato e sottoscritto con un ordine di CHF 10'500.- a favore di A. AG), aggiunto all'insaputa del cliente un trasferimento di CHF 300'000.- a favore di B. AG,

                         1.2.2.3.   sull'ordine di pagamento del 22 settembre 1999 (già

compilato e sottoscritto con un ordine di Eur 45.- per il conto corrente CHF del medesimo cliente), aggiunto all'insaputa del cliente un trasferimento di USD 1'300'000.- (controvalore CHF 1'996'670.-) a favore di __________,

                         1.2.2.4.   sull'ordine di pagamento del 2 ottobre 2000 (già

compilato e sottoscritto con un ordine di CHF 3'000.- per A. AG), aggiunto all'insaputa del cliente un trasferimento di CHF 515'000.- a favore di E. Inc.,

                         1.2.2.5.   sull'ordine del 1° marzo 2001 (già compilato e sottoscritto con un ordine di CHF 10'000.- per A. AG), aggiunto all'insaputa del cliente un trasferimento di CHF 525'000.- a favore del cliente PC 18 (__________),

                         1.2.2.6.   sull'ordine del 3 maggio 2001 (già compilato e sottoscritto con un ordine di CHF 8'799.75 a favore di C. AG), aggiunto all'insaputa del cliente un trasferimento di CHF 100'000.- a favore di un conto dell'ignaro cliente __________, nonché un trasferimento di

CHF 600'000.- a favore del cliente __________,

                         1.2.2.7.   nonché allestito ed esibito un falso ordine datato 9 febbraio 2001, abusando della firma autentica del procuratore avv. __________ richiedente la consegna nelle loro mani di CHF 100'000.- con causale fasulla,

arrecando al cliente __________ un pregiudizio

complessivo di CHF 5'573'294.00, e, tenuto conto dell'inter-venuto rimborso di CHF 3'858'967.50, un pregiudizio effettivo di CHF 1'714'326.50, ritenuto che, nel luglio 2001, gli accusati AC 1 e AC 2 hanno ceduto a titolo di risarcimento parziale al cliente pietre preziose e gioielli, valutati nel 2003 per complessivi CHF 990'050.-;

                                   3.   Ripetuta appropriazione indebita

aggravata siccome come commessa in qualità di gerenti di patrimonio,

a __________, nelle sottoelencate circostanze di tempo, agendo in correità, per avere indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi, valori patrimoniali a loro affidati, segnatamente:

                               3.1.   per avere,

il 4 dicembre 1996,

in relazione al capitale di USD 2'000'000.-, versato da __________ sul conto n. __________ presso la __________ a titolo di rimborso sull'investimento di complessivi USD 2'000'000.-, effettuato il 13 settembre 2006 e a cui avevano partecipato i clienti:

                                   †   __________ (titolare PC 17) con un versamento di USD 200'000.- del 29 febbraio 1996,

                                   †   __________ (titolare __________) con un versamento di USD 300'000.- del 9 aprile 1996,

                                   †   __________ (titolari __________) con un versamento di USD 100'000.- del 9 aprile 1996,

                                   †   __________ (titolare PC 18) con un versamento di USD 200'000.- del 10 aprile 1996,

                                   †   __________ (titolari __________) con un versamento di USD 300'000.- del 10 aprile 1996,

                                   †   __________ (titolare PC 11) con un versamento di USD 300'000.- del 9 aprile 1996,

                                   †   __________ (titolare PC 7) con un versamento di USD 100'000.- del 19 aprile 1996,

                                   †   __________ (titolare __________) con un versamento di USD 100'000.- del 19 aprile 1996 e di USD 100'000.- del 29 aprile 1996,

                                   †   __________ (titolare PC 14) con un versamento di USD 200'000.- del 28 agosto 1996,

                                   †   cliente sconosciuto con un versamento di USD 100'000.- del 21 maggio 1996,

utilizzato il suddetto rimborso, versandolo in data 4 dicembre 1996 all'ignaro cliente __________ (titolare __________), che non aveva partecipato a questo investimento, quale rimborso di capitale in relazione a suoi pregressi investimenti,

danneggiando in tal modo il patrimonio dei clienti che avevano partecipato all'investimento;

                               3.2.   in relazione all'investimento di USD 900'064.- presso la G. Inc (USA), effettuato tra il 25 luglio 1997 e il 7 agosto 1997, a cui avevano partecipato i clienti:

                                   †   __________ (titolare PC 14) con un versamento di USD 150'000.- del 29 aprile 1997,

                                   †   __________ (titolare PC 17) con un versamento di

USD 150'000.- del 13 giugno 1997,

                                   †   __________ con tre versamenti di complessivi USD 299'621.- effettuati nel periodo 23 luglio 1997 - 6 agosto 1997,

                                   †   __________ AG con un versamento di USD 334'000.- del

25 luglio 1997,

per aver trattenuto dai fondi affidati l'importo di USD 33'557.-,

danneggiando i clienti investitori per complessivi USD 33'557.- proporzionalmente al rispettivo investimento,

nonché per aver destinato il capitale rimborsato da G. Inc ad altri ignari clienti che non avevano partecipato a questo investimento, eccezion fatta per il cliente __________ AG, che ha ricevuto un rimborso parziale di USD 160'024.40, danneggiando in tal modo il cliente __________ per USD 150'000.-, il cliente __________ per USD 150'000.-, il cliente __________ per USD 299'621.- e il cliente __________ AG per USD 173'975.60;

                               3.3.   in relazione all'investimento di USD 200'000.-, effettuato il 20 febbraio 1996 presso la H. a cui avevano partecipato

i seguenti clienti:

                                   †   __________ (titolari __________) con un versamento di USD 55'000.- del 15 febbraio 1996,

                                   †   __________ (titolare PC 10) con un versamento di USD 70'000.- del 15 febbraio 1996,

                                   †   __________ (titolare __________) con un versamento di USD 45'000.- del 15 febbraio 1996,

                                   †   un cliente sconosciuto con un versamento di USD 30'000.- del 19 febbraio 1996,

per aver destinato, in data 13 marzo 1996, il capitale rimborsato da H. ad altri clienti che non avevano partecipato a questo investimento, ad eccezione del cliente __________ che è stato integralmente rimborsato, danneggiando il patrimonio del cliente __________ per USD 70'000.-, del cliente __________ per USD 45'000.- e di un cliente non identificato per USD 30'000.-;

                               3.4.   per aver distratto il rimborso versato da I. in data 19 agosto 1998, spettante al cliente __________ (titolare PC 2), che aveva partecipato all'investimento con un versamento di USD 100'000.- in data 2 aprile 1998, danneggiando il patrimonio della cliente per pari importo;

                                   4.   Falsità in documenti, ripetuta

per avere a __________,

nelle sottoelencate circostanze di tempo, agendo in correità,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ripetutamente formato documenti falsi, attestato o fatto attestare, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso a scopo di inganno di tali documenti,

e meglio:

                                4.1   per avere, a __________ nelle circostanze di tempo indicate al punto n. 1.2., allo scopo di perpetrare le truffe indicate al medesimo punto, allestito e fatto uso degli ordini di trasferimento falsi ivi indicati in dettaglio;

                               4.2.   per avere,

a __________ nel dicembre 1999 e nel corso del mese di settembre 2001,

a scopo di indebito profitto, segnatamente per occultare malversazioni ai danni del cliente PC 23 (titolare del conto __________ presso __________),

formato e fatto uso di documenti attestanti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,

in particolare allestito e consegnato al cliente PC 23, nell'intento di occultare le malversazioni da loro messe in atto ai suoi danni, il fasullo rendiconto 21 dicembre 1999 e lo scritto 20 settembre 2001 su carta intestata di A. AG, attestante, in urto con la verità, che il cliente avrebbe partecipato per l'importo di USD 600'000.- all'investimento effettuato da A. AG per conto di clienti presso __________;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 146 cpv. 2 CP, art. 138 cifra 2 CP; art. 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 155/2008 del 25 novembre 2008, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§     Il Procuratore Pubblico. §     L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 2. §     L’accusato AC 2, assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1. §     L’avv. RC 4, rappresentante delle Parti civili PC 6, PC 7, PC 8, PC 36, PC 31, PC 12, PC 24, PC 38 e PC 14. §     L’avv. RC 3 e la dott. iur. __________, rappresentanti delle Parti civili PC 4 e PC 5.  

Espleti i pubblici dibattimenti

-lunedì 25 gennaio 2010 dalle ore 09:30 alle ore 18:30

-martedì 26 gennaio 2010 dalle ore 09:30 alle ore 17:50

mercoledì 27 gennaio 2010 dalle ore 14:00 alle ore 17:55

Incidente processuale 1

L’avv. DF 2 chiede che il dibattimento venga aggiornato da un minimo di 15 giorni a un massimo di 2 mesi, dato che il suo patrocinato gli ha conferito il mandato di rappresentarlo nel presente procedimento solo pochi giorni fa. Egli ricorda il diritto alla libera scelta del difensore sancito dagli art. 32 cpv. 2 della Costituzione e 6 cpv. 3 lett. a e b della CEDU. Richiama inoltre il diritto del difensore ad avere un termine adeguato per preparare la sua difesa giusta l’art. 6 cpv. 3 lett. c CEDU. Data la complessità del procedimento, il lungo tempo trascorso dai fatti e dall’inizio dell’inchiesta nonché il fatto che il dibattimento è già stato rinviato una volta, ritiene giustificato dal profilo della proporzionalità il rinvio del dibattimento.

La Presidente dà la parola alla Procuratrice pubblica, la quale si oppone alla richiesta dell’avv. DF 2 rilevando che sulla base dell’art. 237 cpv. 2 CPP il rinvio può essere concesso solo in casi eccezionali. Richiama inoltre l’art. 49 cpv. 4 CPP. Rileva che le ragioni che hanno portato l’accusato AC 1 a revocare il mandato al suo difensore storico sono difficilmente comprensibili e che questa scelta non può che apparire strumentale. Secondo la Procuratrice pubblica l’avv. DF 2 avrebbe potuto e dovuto rifiutare il mandato. In ogni caso il tempo a disposizione per preparare una difesa adeguata sarebbe comunque stato sufficiente.

La Presidente dà la parola all’avv. RC 4, il quale non si oppone alla richiesta di rinvio e si rimette al giudizio della Corte.

L’avv. RC 3 si associa alla posizione della Pubblica accusa.

L’avv. DF 1 si rimette alla decisione della Corte, osservando che nel caso in cui la richiesta di rinvio dovesse essere accolta, egli chiede che il dibattimento venga aggiornato a lunedì 8.2.2010. Si oppone a un’eventuale disgiunzione.

L’avv. DF 2 in replica mantiene la sua richiesta di rinvio del dibattimento e dichiara che il suo assistito non è tenuto a rivelare i motivi della sua decisione di cambiare il difensore.

La Procuratrice pubblica in duplica concorda che l’accusato AC 1 non è tenuto a rivelare le ragioni della sua scelta.

La Presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle Parti, il seguente quesito posto dall’avv. DF 2

quesito                     1.   Deve il dibattimento essere rinviato?

previo esame del fatto e del diritto,

La Corte

rispondendo in modo negativo al quesito posto,

visti gli art. 49, 237 CPP,

32 Cost. e 6 CEDU,

decide                       1.   L’istanza è respinta.

§ Di conseguenza, il dibattimento non viene rinviato.

                                   2.   Spese con il merito.

Incidente processuale 2

L’avv. DF 2 sostiene che il punto 1.1. dell’atto d’accusa non consente adeguata difesa, per cui chiede che esso sia rinviato alla Procuratrice pubblica per emendamento.

Aggiunge che così come formulato il punto 1.1. non permette l’individualizzazione delle singole ipotesi di reato e quindi la valutazione dell’intenzionalità degli accusati, tantomeno permette di determinare quali operazioni siano sottoposte all’effetto della prescrizione dell’azione penale. Chiede dunque che la Corte abbia a determinarsi su questi punti.

La Procuratrice pubblica si oppone al rinvio. A suo giudizio il principio accusatorio è rispettato. Oltretutto l’atto di accusa avrebbe dovuto essere impugnato nel termine di 10 giorni. Ad ogni buon conto l’atto di accusa imputa per ogni singolo cliente danneggiato il totale del raccolto, dedotti i rimborsi e con indicazione del danno residuo e della data. L’atto di accusa imputa il periodo complessivo. I dati aggregati riprendono la lista delle malversazione di cui all’allegato 5 al rapporto EFIN, dove viene indicato per ogni conto cifrato la data dell’affidamento dei fondi. Rispettivamente nelle schede acquisite sub AI 424 ed intimate alle Parti risulta per ogni cliente il dettaglio dei singoli conferimenti, con precisa indicazione della data, rispettivamente della data in cui sono avvenuti dei rimborsi e sono stati corrisposti interessi fittizi distraendo fondi di altri clienti. Nel rispetto della soluzione più favorevole agli accusati, questi interessi sono stati considerati come rimborsi. Su ogni singola scheda vi è in calce l’indicazione dei dati aggregati che si ritrovano nell’atto di accusa al punto 1.1. Per maggiore comodità di tutti la Procuratrice pubblica ha fatto allestire dal signor TE 1 una tabella che riporta in ordine cronologico i singoli versamenti dei clienti con l’indicazione della data. Detta tabella viene acquisita agli atti quale doc. dib. 5.

L’avv. RC 4 si rimette al prudente giudizio della Corte.

L’avv. DF 1 a questo punto si associa alla richiesta del Difensore avv. DF 2.

L’avv. DF 2 non replica.

La Presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle Parti, il seguente

quesito                     1.   Deve l’atto di accusa per il punto 1.1. essere rinviato alla Procuratrice pubblica?

previo esame del fatto e del diritto,

La Corte

rispondendo in modo negativo al quesito posto,

visti gli art. 250 CPP

decide                       1.   L’istanza è respinta.

                                         § Di conseguenza, l’atto di accusa non viene rinviato.

                                   2.   Spese con il merito.

Sentiti                 ▪  Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, la quale dopo un’approfondita esposizione delle circostanze e delle modalità particolarmente riprovevoli con cui gli accusati hanno delinquito, chiede la conferma dell’atto di accusa, ad eccezione delle seguenti modifiche: per la truffa aggravata va ritenuto il periodo a partire dal 14.9.1997 (per il periodo antecedente va invece ritenuta la truffa semplice) e gli importi del raccolto e del danno relativo al punto 1.1. dell’atto di accusa vanno ridotti in conformità di quanto stabilito al dibattimento. Con riferimento all’imputazione di ripetuta appropriazione indebita aggravata di cui al punto 3. dell’atto di accusa, la Procuratrice pubblica abbandona l’aggravante. Il punto 3.4. dell’atto di accusa deve essere stralciato. In merito alla commisurazione della pena, rileva che a favore di entrambi gli imputati va tenuto conto della violazione del principio di celerità, della collaborazione fornita agli inquirenti e della scemata imputabilità. In considerazione dei precedenti penali di AC 1 conclude chiedendo che venga condannato a una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, non opponendosi alla sospensione della pena per far luogo a un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP. Per AC 2, incensurato, chiede la condanna a una pena detentiva di 3 anni, di cui un anno da espiare ex art. 43 CP. Postula la confisca dei certificati azionari e della documentazione A. AG nonché dei saldi del conto corrente intestato al MP e del conto corrente del TPC. Per gli ulteriori conti e per i quadri chiede il sequestro conservativo. Postula che la Corte si determini sulle istanze di risarcimento delle Parti civili.

                           ▪  L’avv. RC 4, rappresentante della Parte civile, il quale si associa alla Pubblica accusa per quel che concerne la colpabilità degli accusati. Per quanto concerne le richieste di risarcimento rinvia alle istanze prodotte in sede dibattimentale;

                           ▪  L’avv. DF 1, difensore di AC 2, il quale esordisce esponendo i motivi per i quali contesta l’aggravante del mestiere relativa all’imputazione di truffa. Postula lo stralcio della posizione del cliente __________ menzionato al punto 3.1. dell’atto di accusa. Si associa alla Pubblica accusa nella richiesta di stralciare il punto 3.4. dell’atto di accusa. Pone ampio accento sulla vita anteriore e sulle condizioni personali del suo assistito, pensionato, rovinato dal punto di vista finanziario e in precarie condizioni di salute. Lamenta la violazione del principio di celerità. Invoca per il suo assistito le attenuanti del sincero pentimento e del lungo tempo trascorso dal reato tenendo buona condotta. Considerata inoltre la scemata imputabilità del suo assistito postula che venga condannato a una pena detentiva contenuta in 24 mesi, da porre al beneficio della sospensione condizionale. Quanto alle pretese di PC, sottolinea che la difficoltà della valutazione del danno e le concolpe dei clienti impongono il rinvio al foro civile. Chiede il dissequestro dei gioielli già contenuti nella cassetta di sicurezza c/o __________ e dei conti bancari con un saldo esiguo. Non si oppone invece al sequestro conservativo del saldo attivo del conto corrente postale.

                           ▪  L’avv. DF 2, difensore di AC 1, il quale si associa al collega di difesa per quanto riguarda l’aggravante del mestiere. Contesta la qualifica giuridica del reato di appropriazione indebita di cui al punto 3. dell’atto di accusa, per cui gli accusati vanno prosciolti da detta imputazione. Rievoca il difficile trascorso del suo assistito e la perizia del Dr. __________. Invoca l’attenuante del lungo tempo trascorso tenendo buona condotta e la violazione del principio di celerità. Conclude chiedendo una massiccia riduzione della pena proposta dalla Procuratrice pubblica. Sulla base dell’art. 42 CP postula che al suo assistito venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. In via subordinata chiede che venga ordinata una misura ex art. 63 CP e che l’esecuzione della pena venga sospesa per dar luogo al trattamento ambulatoriale. Postula il rinvio al foro civile delle PC.

                           ▪  Il Procuratore pubblico, per la replica, la quale contesta che in concreto sia data l’attenuante del lungo tempo trascorso, avendo gli accusati tenuto buona condotta solo dopo il 18.12.2001. Per il resto si riconferma nelle precedenti conclusioni;

                           ▪  L’avv. RC 4, rappresentante della Parte civile, il quale in replica si associa a quanto detto dalla Pubblica Accusa e contesta recisamente che sia data concolpa dei suoi assistiti. Per il resto si riconferma nel suo precedente intervento;

                           ▪  L’avv. DF 1, difensore di AC 2, per la duplica, il quale si riconferma nelle precedenti conclusioni e in particolare contesta che sia data l’aggravante della truffa per mestiere;

                           ▪  L’avv. DF 2, difensore di AC 1, il quale in duplica si associa al collega di difesa e si riconferma nelle precedenti conclusioni.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

                                  A.   AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuta truffa

commessa in ripetute occasioni, in correità con AC 2:

                            1.1.1.   in danno di 46 clienti,

nel periodo dicembre 1994 - dicembre 2001?

                         1.1.1.1.   oppure per un periodo minore e per importi minori?

                            1.1.2.   in danno di 9 clienti,

nel periodo settembre 1998 - novembre 2001?

                            1.1.3.   in danno del cliente titolare del conto __________ dal 5 luglio 1999 al 3 maggio 2001,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

                      1.1.1.1.1.   trattasi in parte di truffa aggravata siccome commessa per mestiere?

                               1.2.   ripetuta appropriazione indebita

commessa, in ripetute occasioni, in correità con AC 2, nel periodo ricompreso tra il marzo 1996 e l’agosto 1998,

e meglio come descritto ai punti 3.1., 3.2., 3.3. e 3.4. dell’atto d’accusa?

                            1.2.1.   oppure per un periodo minore, rispettivamente in un numero minore di casi?

                         1.2.1.1.   trattasi di appropriazione indebita aggravata siccome commessa in qualità di gerente di patrimonio?

                               1.3.   ripetuta falsità in documenti

commessa, in ripetute occasioni, in correità con AC 2:

                            1.3.1.   allo scopo di perpetrare le truffe di cui al punto 1.2. dell’atto d’accusa a __________, nel periodo settembre 1998 - novembre 2001?

                            1.3.2.   in danno del cliente titolare del conto __________ a __________, nel dicembre 1999 e nel settembre 2001?

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

                                   2.   ha egli agito in stato di scemata imputabilità?

                                   3.   ha dimostrato con fatti sincero pentimento?

                                   4.   può beneficiare dell’attenuante del lungo tempo trascorso tenendo buona condotta?

                                   5.   deve essere ammessa la violazione del principio di celerità?

                                   6.   può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

                                   7.   dev’essere ordinata una misura terapeutica, e se sì quale?

                               7.1.   con eventuale sospensione ex. 63 CP della pena detentiva?

                                  B.   AC 2

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuta truffa

commessa, in numerose occasioni, in correità con AC 1:

                            1.1.1.   in danno di 46 clienti,

nel periodo dicembre 1994 - dicembre 2001?

                         1.1.1.1.   oppure per un periodo minore e per importi minori?

                            1.1.2.   in danno di 9 clienti,

nel periodo settembre 1998 - novembre 2001?

                            1.1.3.   in danno del cliente titolare del conto __________ dal 5 luglio 1999 al 3 maggio 2001,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

                      1.1.1.1.1.   trattasi in parte di truffa aggravata siccome commessa per mestiere?

                               1.2.   ripetuta appropriazione indebita

commessa, in ripetute occasioni, in correità con AC 1, nel periodo ricompreso tra il marzo 1996 e l’agosto 1998,

e meglio come descritto ai punti 3.1., 3.2., 3.3. e 3.4. dell’atto d’accusa?

                            1.2.1.   oppure per un periodo minore rispettivamente in un numero minore di casi?

                         1.2.1.1.   trattasi di appropriazione indebita aggravata siccome commessa in qualità di gerente di patrimonio?

                               1.3.   ripetuta falsità in documenti

commessa, in ripetute occasioni, in correità con AC 1:

                            1.3.1.   allo scopo di perpetrare le truffe di cui al punto 1.2. dell’atto d’accusa, a __________, nel periodo settembre 1998 - novembre 2001?

                            1.3.2.   in danno del cliente titolare del conto __________ a __________, nel dicembre 1999 e nel settembre 2001,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

                                   2.   ha egli agito in stato di scemata imputabilità?

                                   3.   ha dimostrato con fatti sincero pentimento?

                                   4.   può beneficiare dell’attenuante del lungo tempo trascorso tenendo buona condotta?

                                   5.   deve essere ammessa la violazione del principio di celerità?

                                   6.   può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

                                  C.   Deve essere ordinata la confisca risp. il sequestro conservativo:

                                   1.   di 5 certificati azionari per un totale di 50'000 azioni della E. Inc.?

                                   2.   di 22 certificati azionari della __________ SA sequestrati il 20 febbraio 2002?

                                   3.   della documentazione sequestrata presso gli uffici della A. SA e partitamente elencata nel verbale di sequestro 15.10.2002 allegato all’AI 111?

                                   4.   di un quadro attribuito a Van Dijck 1600/1700 Nobile Cavaliere e di un quadro attribuito a Sustermans, scuola fiamminga del 17° secolo (1549-1641), Nobile contessa Della Rovere?

                                   5.   del saldo attivo del conto __________ intestato al MP presso __________?

                                   6.   del saldo attivo del conto corrente postale n. __________ intestato a AC 2?

                                   7.   del saldo attivo del conto corrente del TPC, Lugano?

                                   8.   dei gioielli sequestrati in una cassetta di sicurezza di AC 2 c/o __________ e ora custoditi c/o TPC, Lugano?

                                  D.   Devono essere accolte in tutto o in parte le pretese delle seguenti Parti civili:

                                   1.   PC 1, rappr. dall'avv. RC 8?

                                   2.   PC 2, rappr. dall'avv. RC 2?

                                   3.   PC 3, rappresentato dall’avv. RC 2?

                                   4.   PC 6, rappr. dall'avv. RC 4?

                                   5.   PC 8, rappr. dall'avv. RC 4?

                                   6.   PC 9, rappr. dall'avv. RC 2?

                                   7.   PC 10, rappr. dall'avv. RC 8?

                                   8.   PC 12, rappr. dall'avv. RC 4?

                                   9.   PC 14, rappr. dall'avv. RC 4?

                                10.   PC 15 e PC 16, rappr. dall'avv. RC 5?

                                11.   PC 36, rappr. dall'avv. RC 4?

                                12.   PC 19, rappr. dall'avv. RC 8?

                                13.   PC 20, rappr. dall'avv. RC 8?

                                14.   PC 23, rappr. dall'avv. RC 5?

                                15.   PC 24, rappr. dall'avv. RC 4?

                                16.   PC 25, rappr. dall'avv. RC 6?

                                17.   PC 26, rappr. dall'avv. RC 8?

                                18.   PC 29, rappr. dall'avv. RC 5?

                                19.   PC 30, rappr. dall'avv. RC 5?

                                20.   PC 37, rappr. dall'avv. RC 5?

                                21.   PC 7, rappr. dall'avv. RC 4?

                                22.   PC 31, rappr. dall'avv. RC 4?

                                23.   PC 32, rappr. dall'avv. RC 2?

                                24.   PC 34, rappr. dall'avv. RC 7?

                                25.   PC 38, rappresentati dall’avv. RC 4?

Considerato                   in fatto ed in diritto

                                  A.   In ordine

                                   1.   In apertura del dibattimento, l’avv. DF 2 ne ha chiesto il rinvio. Avendo egli assunto il mandato appena cinque giorni prima, gli era necessario un periodo di tempo per preparare la difesa, periodo da lui calcolato fra i 15 giorni e i due mesi. La Corte, sentite le parti, ha respinto l’istanza perché il dibattimento è aggiornato da tempo, e perché AC 1, difeso dall’avv. __________ sin dal giorno in cui si è costituito (ovvero dal 18.12.2001), ha revocato al suo difensore il mandato in tempo inopportuno, ovvero ad appena cinque giorni dall’inizio del dibattimento.

                                   2.   Nel seguito l’avv. DF 2 ha chiesto alla Corte di rinviare al Ministero pubblico l’atto d’accusa, siccome inadeguato e illogico.

La Corte, sentite le parti, ha respinto l’istanza considerando che, di primo acchito, l’atto d’accusa si presenta del tutto comprensibile. Esso elenca partitamente le imputazioni che la Pubblica Accusa intende sostenere al dibattimento ed anche descrive esaurientemente i fatti che dovrebbero configurare i reati imputati, col che all’accusato e al suo patrocinatore è ben chiaro da che cosa essi debbono difendersi.

                                  B.   Nel merito

1.AC 1 è nato e cresciuto nel __________. Ha frequentato le scuole elementari e maggiori a __________ e ha svolto il tirocinio di impiegato di commercio lavorando presso la __________. Dopo il tirocinio, ha fatto la gavetta presso varie banche attive sulla piazza __________ (ovvero presso la __________, presso la __________, presso la __________, la __________, la __________, la __________). Ha anche trascorso dei periodi a __________ e in __________ per imparare il tedesco e ha seguito in Inghilterra dei corsi di inglese. Il 01.09.1987 è approdato presso la Banca __________, in qualità di direttore. Ivi è rimasto fino al 31.07.1990 quando è stato licenziato per i motivi che hanno poi portato al suo arresto del 20.12.1990 con l’accusa di avere (in correità con un cliente della Banca) commesso malversazioni in danno della datrice di lavoro. Nei mesi precedenti l’arresto, AC 1 ha fatto costituire la succursale di __________ della A. AG con l’intento di svolgere, tramite detta società attività fiduciaria e di gestione patrimoniale a favore di clienti che avevano i loro conti presso la Banca __________.

Arrestato e condannato con sentenza del 10.04.1992 della Corte delle Assise Criminali di Lugano alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per ripetuta truffa, ripetuta amministrazione infedele aggravata, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, AC 1, dopo la semilibertà, è stato liberato condizionalmente il 19.12.1993.

Coniugatosi nel 1974, AC 1 è padre di una figlia, nata nel 1978, che vive a __________. Dopo la vicenda giudiziaria di cui si è testé detto, AC 1 e la moglie si sono divorziati (la sentenza è del 25.06.1993), dopodiché la moglie è rimasta nell’appartamento coniugale, ovvero nella casa di __________, mentre AC 1 ha occupato un appartamentino di due locali, sito al pianterreno della medesima abitazione.

Tornato in libertà, AC 1 ha ripreso ad occuparsi della A. AG che, durante la sua assenza aveva cercato di portare avanti AC 2.

AC 1 nel 1994 ha timbrato la disoccupazione, dopodiché risulta essere stato stipendiato dalla __________, una società cui AC 1 procurava capitali da investire.

Nel 1996, 1997, 1998, pur lavorando sempre in A. AG, ha di nuovo timbrato la disoccupazione. Dal settembre 1998 fino al febbraio 2001 è stato stipendiato dalla società __________ SA, di fatto da lui controllata. Riceveva all’incirca fr. 5'400.- mensili.

Dal marzo 2001 di nuovo ha controllato la disoccupazione.

Il 18.12.2001, AC 1 (insieme a AC 2) si è costituito davanti all’allora PP, col che l’attività della A. AG -fallimentareè stata chiusa.

Esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione, AC 1 ha beneficiato -come beneficia tuttora- delle prestazioni AI e delle prestazioni complementari.

Nel 2007 AC 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica giudiziaria.

Il referto, allestito dal dr. __________, reca la data del 26.04.2007.

Esso, in atti sub AI 306, è noto alla Corte e alle parti. Qui vengono riprodotte le conclusioni. Secondo il perito giudiziario, AC 1 soffre di una sindrome mista ansiosa-depressiva di tipo medio-grave di origine postraumatica. Detta sindrome ha -a giudizio del peritocondizionato la di lui attività e la commissione delle malversazioni, col che gli è stata riconosciuta una scemata imputabilità di grado medio-grave. Secondo il perito è auspicabile che AC 1 venga sottoposto ad un trattamento psichiatrico ambulatoriale.

A giudizio del perito, AC 1 non è più in grado di lavorare, al massimo può svolgere attività di tipo ergoterapeutico, col che il rischio di recidiva è trascurabile e può ritenersi minimo se accompagnato con il trattamento ambulatoriale.

                                   2.   AC 2 è nato a __________ nel __________, primogenito di una fratria di sei. Ha perso il padre quando aveva appena 15 anni, dopodiché ha dovuto smettere di studiare e ha frequentato il tirocinio di elettromeccanico presso __________. Dopo il servizio militare, ha lavorato per diversi anni a __________. Sin da bambino ha praticato molti sport. Partendo da “raccattapalle” sui campi di tennis, ha avuto modo di imparare tale sport e di frequentare l’ambiente -all’epoca assai elitario- dei tennisti. Nel 1959 è rientrato in Ticino e ha lavorato presso le __________.

Si è sposato nel 1967 ed è padre di un figlio oggi maggiorenne.

Grazie alle conoscenze maturate nell’ambiente del tennis, nel __________, è stato scelto come direttore del Tennis Club di __________. Nel __________ ha accettato di dirigere il neonato Tennis Club __________. Sennonché nel 1984 ha lasciato l’impiego per divergenze col nuovo proprietario della struttura. Per tre anni è rimasto disoccupato ma si è rifiutato di controllare la disoccupazione.

Per vivere ha usato i risparmi maturati fino ad allora.

Nel 1987 AC 1 (che conosceva AC 2 sin dagli anni settanta) gli ha offerto un impiego presso la __________.

AC 2, benché digiuno di cose bancarie, ha accettato. In pratica si occupava di leasing.

Quando AC 1 ha dovuto lasciare la Banca __________, AC 2 l’ha seguito presso la A. AG, di cui erano di fatto azionisti al 50 per cento.

Con l’arresto di AC 1, AC 2 si è trovato a dover portare avanti da solo l’attività della A. AG. Inizialmente la società curava gli interessi di clienti che complessivamente rappresentavano un patrimonio di euro 36 milioni circa. Durante l’assenza in carcere (sottaciuta ai clienti da AC 2) di AC 1, alcuni clienti si sono rivolti ad altri gestori. Quando AC 1 è stato liberato, stando a quanto afferma AC 2, il patrimonio dei loro clienti si era ridotto a circa 16-18 milioni di franchi.

È stato AC 2 a curare il trasferimento dei conti dei clienti dalla Banca __________ alla Banca __________.

Rispetto alla A. AG, AC 2 figurava come indipendente nel senso che non era stipendiato dalla società, bensì fatturava ad essa le sue prestazioni, per circa fr. 80'000.- all’anno.

Svolgeva, a titolo accessorio, la funzione di telecronista sportivo, con un reddito di circa fr. 2'000.- al mese.

Nel __________, AC 2 ha raggiunto l’età dell’AVS, il che è coinciso con la decozione della A. AG.

In aula egli ha sostenuto di aver immesso nella A. AG, per tentare di salvarla, all’incirca fr. 210'000.-, frutto di suoi risparmi e del suo secondo pilastro. A suo dire ora vive, con la moglie, facendo capo alla rendita AVS e a quella complementare.

Non ha attestati di carenza di beni ed è incensurato.

Anch’egli è stato sottoposto a perizia psichiatrica. A mente del perito egli ha commesso i reati imputatigli in stato di scemata responsabilità di grado lieve.

Da anni soffre di disturbi cardiaci (cfr. il certificato del dr. __________, prodotto al dibattimento).

                                   3.   AC 1 e AC 2 si sono costituiti il 18.12.2001, accompagnati dai rispettivi legali.

Quello stesso giorno veniva consegnata al Ministero pubblico una denuncia penale da parte dell’avv. __________, agente per conto delle società PC 20 e PC 19, facenti capo ad un cliente di A. AG, di nome __________, per i titoli di truffa sub. appropriazione indebita, sub. amministrazione infedele e falsità in documenti per danni di consistente importo.

Come cennato, AC 1 e AC 2 hanno dichiarato, nel loro primo verbale del 18.12.2001, di aver investito averi di clienti in operazioni ad alto rischio che non sono andati a buon fine. Ai clienti essi tacquero le perdite cagionate, per cui, per pagare gli alti interessi promessi (e non conseguiti), essi ottennero dai clienti ulteriori fondi che vennero solo in piccola parte investiti, per la gran parte invece utilizzati per pagare i citati interessi fittizi, rispettivamente per rimborsare capitali disinvestiti.

Al termine dei rispettivi interrogatori, AC 1 e AC 2 non sono stati arrestati. Le perquisizioni effettuate hanno portato al sequestro di titoli (che sono stati realizzati per un importo di fr. 106'121.-), di quadri (due sono ancora in sequestro e hanno qui da essere confiscati, altri sono già stati realizzati per un ricavo di fr. 10'374.-). Inoltre sono state sequestrate piccole somme di danaro su conti intestati a AC 2 (per totali fr. 1'052.19, attualmente depositati sul CCP del TPC). Altresì è stato sequestrato il saldo attivo del CCP di AC 2 (pari a circa fr. 14'000.-).

Nel seguito è emerso che AC 2 era anche il titolare di una cassetta di sicurezza (nr. 532) presso la __________. La stessa è stata perquisita e al suo interno sono stati rinvenuti gioielli e oggetti di pertinenza della moglie di AC 2, acquistati prima del tracollo della A. AG, per cui essi gli vanno in questa sede restituiti.

                                   4.   Il primo sballato investimento effettuato con averi dei clienti (che ne erano a conoscenza) fu eseguito da AC 2, quando AC 1 ancora era in espiazione di pena.

Da anni AC 2 conosceva tale C. R., sedicente gemmologo oltre che finanziatore di una banca asseritamene attiva presso il Casinò di __________. Poiché C. R. abbisognava di soldi freschi per ridurre certe sue esposizioni verso terzi, AC 2, d’intesa con AC 1, propose ad alcuni clienti di finanziare, al tasso annuo del 15 per cento, i debiti di C. R. Poiché essi accettarono, AC 2 consegnò a C. R. in totale fr. 2'780'315.-, e ciò nel periodo 25.10.1993-31.01.1994. A suo dire, C. R. gli consegnò in garanzia fiches del Casinò di __________ per un valore di circa fr.fr.29 milioni, fiches che sarebbero nel seguito scomparse dalla cassetta in cui erano state riposte, avendo il C. R., in circostanze poco chiare, rubato la chiave a AC 2 (sic!).

Inoltre C. R. ebbe a consegnare a AC 2, sempre a titolo di garanzia due quadri (forse falsi) attribuiti l’uno a Van Dijck e l’altro a Sustermans.

Il 06.05.1994 AC 1 e AC 2, attraverso il conto B. AG (da loro controllato) co. __________ bonificarono a C. R. US dollari 235'000.- a titolo di pagamento di uno “zaffiro” di 52 carati del valore -a dire di C. R.- di dollari 314'000.-.

L’acquisto dello zaffiro fu finanziato dal cliente __________. Per finire gli accusati non riuscirono a vendere lo “zaffiro” al prezzo investito. Inoltre, allo spirare del tempo convenuto, C. R. non versò interesse alcuno per il prestito ricevuto e neppure nel seguito, per il che l’investimento, per finire, si rivelò pessimo. AC 1 e AC 2 persero la totalità del capitale versato a C. R., capitale che era stato messo a disposizione dai clienti __________, __________ (conto del già menzionato __________) e __________. Solo il cliente titolare del conto __________ ottenne un rimborso da parte della A. AG di fr. 102'000.- a fronte di un investimento di fr. 1'600'000.-.

AC 1 e AC 2, trovandosi nella necessità di recuperare ai clienti i fondi versati a C. R., impostarono una nuova operazione, finalizzata ad ottenere rendimenti di molto superiori a quelli in uso sul mercato. In estrema sintesi, AC 1 e AC 2, nel corso del 1995, bonificarono negli Stati Uniti, a favore dei conti delle società __________ e __________, in totale US dollari 6'125'000.-. La somma fu raccolta, in ragione di dollari 2'125'000.- presso i clienti __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________. US dollari 3 milioni li investì __________ attraverso conti e società a lui riconducibili (PC 20, PC 19 e il cifrato “__________”). US dollari 1 milione li bonificarono gli aventi diritto sul conto “__________” direttamente alla società __________ di Panama.

Le società __________ e __________ hanno pagato gli interessi convenuti solo fino alla fine del marzo 1996, dopodiché più nulla versarono né per interessi né per rimborso di capitale. Nell’estate del 1996, AC 1 e AC 2 -come hanno ammesso in aula- sospettarono che l’investimento fosse una truffa e che i capitali fossero persi. Nondimento, in agosto, AC 1 si recò negli USA. A suo dire gli organi delle società debitrici lo rassicurarono sulla ripresa dei pagamenti, cosa che in realtà non avvenne, col che, nella primavera del 1997, AC 1 e AC 2 -come hanno dichiarato in aula- erano certi che anche questi capitali erano perduti. In altri termini, AC 1 e AC 2, nella primavera del 1997, erano certi e sicuri di aver perso con i prestiti fatti a C. R. e con gli investimenti negli USA più di fr. 10'000'000.-. Al riguardo nulla dissero ai clienti danneggiati. Anzi andarono avanti ad accreditare sui loro conti gli interessi convenuti, in realtà fittizi, siccome né C. R. né le società americane mandarono più un sol centesimo.

Per pagare tali interessi, con degli stratagemmi e con bugie, andarono avanti a raccogliere fondi freschi dai clienti in piccola parte investendoli, in gran parte utilizzandoli come “tappabuchi”, secondo il noto sistema della “boule de neige”.

In aula è stato rifatto, in ossequio al principio “in dubio pro reo”, il calcolo dei fondi freschi raccolti da AC 1 e AC 2 prospettando ai clienti investimenti redditizi e sottacendo loro che invece venivano utilizzati per altri scopi, fissando come data di partenza il 01.06.1997. L’esperto EFIN, signor TE 1, ha calcolato che, nel periodo 01.06.1997-18.12.2001, i soldi bonificati dai clienti ai vari conti degli accusati ammontano a totali fr. 18'180'000.-. Di tale importo, AC 1 e AC 2 hanno rimborsato ai clienti complessivi fr. 8'843'000.- per cui il buco finale da loro causato ammonta a complessivi fr. 9'337'000.- (cfr. verbale del dibattimento p. 13). Queste cifre sostituiscono quelle indicate al punto 1.1. dell’atto d’accusa, che per il resto deve essere confermato, giuridicamente configurato quale reato di truffa, parzialmente aggravata (siccome, a partire dal 14.09.1997, commessa per mestiere).

                                   5.   Alla suddetta posta di danno di complessivi fr. 9'337'000.- vanno aggiunti altri importi, imputati al punto 1.2. dell’atto d’accusa. Trattasi in particolare di:

                                     -   fr. 612'938.05, (recte fr. 666'783.55 da cui devonsi dedurre fr. 53'845.50), pari al pregiudizio subito dai clienti titolari dei conti __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.

Costoro avevano consegnato ad AC 1 e a AC 2 ordini di bonifico firmati in bianco, rispettivamente avevano loro inviato per fax comunicazioni da loro sottoscritte.

AC 1 e AC 2 hanno utilizzato detti ordini di bonifico inserendovi ex post degli importi, rispettivamente hanno soppresso il testo originale dei fax sostituendolo con altro, finalizzato a consentire un prelievo e/o un bonifico. Detti documenti (palesemente falsificati) li hanno poi prodotti ai funzionari della Banca __________ i quali -ignari dell’abusohanno eseguito tali ordini contraffatti, col che i conti dei suelencati clienti sono stati addebitati per la cifra complessiva suindicata di fr. 612'938.05, importo accreditato a conti che erano nella disponibilità (quantomeno fattuale) di AC 1 e AC 2.

                                     -   fr. 724'276.50 (ovvero fr. 1'714'326.50, dedotti fr. 990'050.- consegnati al cliente dagli accusati sottoforma di pietre preziose e gioielli), pari al pregiudizio arrecato al titolare del conto __________, inducendo fraudolentemente (a mano di documenti dagli accusati falsificati) i funzionari di Banca __________ ad eseguire sette addebiti a fronte di detto conto e a favore di conti di altri clienti, rispettivamente a favore di conti di società controllate dagli accusati. In sei casi, AC 2 si è recato dall’avv. __________, procuratore del conto __________ (che conosceva da anni) sottoponendogli per la firma ordini di bonifico per esiguo importo (per pagamenti di spese e/o commissioni realmente dovute). Quindi, tornato negli uffici della A. AG, AC 2 aggiungeva sui suddetti ordini, all’insaputa dell’avv. __________, altre cifre per consistente importo. AC 2 si recava poi in Banca __________ dove ignari funzionari davano seguito agli addebiti, danneggiando il patrimonio del titolare del conto __________, a beneficio di conti di altri clienti di A. AG, rispettivamente a beneficio di conti di società controllate dagli accusati.

Pacificamente tutti questi comportamenti degli accusati, agenti di concerto tra di loro, hanno costituito i reati di falsità in documenti ripetuta, in concorso con il reato di truffa per mestiere (l’accusa di truffa per mestiere è stata promossa -come cennato- il 14.09.2007).

                                   6.   Al punto 3.- (recte 2.-) l’atto d’accusa imputa ad AC 1 e a AC 2 di avere, in quattro diversi contesti, commesso ripetuta appropriazione indebita aggravata. Al dibattimento la Pubblica Accusa ha dato atto alle Difese che AC 1 e AC 2 non avevano la qualità di “gerenti di patrimonio”, col che l’aggravante è stata abbandonata. Inoltre la Pubblica Accusa ha rinunciato a ritenere costitutivo di reato il comportamento degli accusati descritto al punto 3.4. dell’atto d’accusa.

Di contro sono state ritenute le appropriazioni indebite descritte ai punti 3.1., 3.2. e 3.3. dell’atto d’accusa.

Cronologicamente si ha -come hanno peraltro confermato in aula entrambi gli accusati- che, nel febbraio 1996, su loro proposta, i clienti __________, __________, __________ e un quarto rimasto sconosciuto hanno dato il consenso a partecipare ad un investimento negli USA presso la H. co. __________. Complessivamente i clienti hanno versato US dollari 200'000.-. Per motivi non meglio noti il 13.03.1996, la H. ha ritornato l’importo ad AC 1 e a AC 2, bonificandolo sul conto della società B. AG co. __________, da loro gestito. Gli accusati hanno restituito al cliente __________ US dollari 70'000.-.

I rimanenti US dollari 130'000.- invece di restituirli ai clienti affidanti, li hanno utilizzati per scopi estranei a quanto convenuto, commettendo così appropriazione indebita. Analogo comportamento gli accusati hanno tenuto nel dicembre 1996 nei confronti dei clienti titolari dei conti __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________. Costoro avevano, tra il febbraio e l’agosto 1996, consentito a partecipare ad un investimento negli Stati Uniti. Complessivamente i citati clienti hanno girato (a conti nella disponibilità degli accusati) US dollari 2 milioni, importo che è stato effettivamente rimesso, il 13.09.1996, alla società __________. Il 04.12.1996 detta società ha ritornato ad AC 1 e AC 2 (sul conto co. __________ di una società da loro di fatto controllata) il citato capitale. Lo stesso giorno AC 1 e AC 2 hanno fatto accreditare l’intero importo al conto del cliente __________, anziché restituirlo ai clienti investitori, il che configura

-a non averne dubbio- appropriazione indebita in loro danno ai sensi dell’art. 138 CP.

Similmente essi si sono di nuovo comportati nel contesto di un ulteriore investimento di fondi di clienti presso la società G. Inc., Memphis (USA). È cioè avvenuto che i clienti __________, __________, __________ e __________ AG hanno dato il loro consenso a partecipare ad un investimento loro prospettato da AC 1 e AC 2, girando, su conti che erano nella disponibilità di questi ultimi, US dollari 900'064.-, e ciò nel periodo 25.07.1997-07.08.1997. Quando, tra il dicembre 1997 e il luglio 1998, la G. Inc ha rimborsato loro dei capitali, solo il cliente __________ AG è stato riaccreditato in ragione di US dollari 160'024.40. Gli altri non hanno ricevuto nulla, col che complessivi US dollari 770'000.- circa sono stati utilizzati per scopi diversi da quanto concordato con i clienti affidanti.

Col che anche in tal caso AC 1 e AC 2 hanno consumato il reato di appropriazione indebita.

                                   7.   Avuto riguardo all’imputazione 4.2. dell’atto d’accusa di falsità in documenti, è ammesso che nel dicembre 1999 AC 1 e AC 2, d’intesa tra loro, hanno allestito e consegnato al titolare della relazione (co. __________) __________ un rendiconto che conteneva indicazioni inveritiere sullo stato dei suoi averi. È altresì pacifico che allo stesso cliente il 20.09.2001 è stato consegnato uno scritto (da loro firmato) attestante, contrariamente al vero, l’esistenza di un investimento di US dollari 600'000.- negli Stati Uniti.

                                   8.   Dati i surriferiti fatti che configurano -come cennato- i reati di ripetuta truffa in parte aggravata, ripetuta appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti, si ha che la pena è nel presente caso massicciamente influenzata dal tempo trascorso tra il 18.12.2001, data in cui gli accusati si sono costituiti rendendo confessione e il gennaio 2010, data in cui ha luogo il dibattimento. Un tempo invero lungo che configura violazione del principio di celerità. Per AC 1 si deve altresì tener conto di una scemata imputabilità di grado medio-grave che obbliga ad attenuare la pena in ragione del 50 per cento circa. Tutto ben considerato ne segue che AC 2 (che fruisce di una lieve scemata imputabilità) incensurato, confesso, che vive in condizioni ordinate insieme alla moglie e che attende da anni il presente giudizio non può più -a giudizio della Corte- essere condannato a una pena anche solo parzialmente da espiare. Per lui appare, ancorché mite, comunque adeguata la pena di anni due, che consente la concessione della sospensione condizionale. Il periodo di prova viene fissato in anni due.

Anche per AC 1, pregiudicato, la Corte ha ritenuto di poter commisurare la pena in soli anni due e ciò per tenere conto della confessione, dell’ampia collaborazione fornita all’EFIN nella ricostruzione delle malversazioni, della descritta medio-grave scemata imputabilità, nonché della sua attuale condizione di uomo provato e logorato dagli eventi. L’art. 42 CP, alla cifra 2, consente, in presenza di circostanze particolarmente favorevoli, di concedere la sospensione condizionale al reo che è stato già condannato ad una pena di più di sei mesi nei cinque anni prima del reato. La Corte, a fronte di una persona dell’età e della condizione di AC 1 (che non dovrebbe mai più ritrovarsi in futuro a gestire soldi altrui) ha ritenuto, a distanza di oltre otto anni dai fatti, dati i presupposti per la concessione della sospensione della pena detentiva. Il periodo di prova viene fissato in anni due. Nei confronti di AC 1 è ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, e ciò nell’ottica di dargli un sostegno per il futuro, ma anche per vegliare che egli si astenga da nuove avventure finanziarie (che, in passato, ha ampiamente dimostrato di non saper gestire).

Le pretese delle parti civili sono state ammesse, per il danno causato dalla gestione di AC 1 e AC 2, nei venti casi nei quali l’importo è stato cifrato in modo incontestabile.

In ulteriori cinque casi, le pretese (non del tutto pacifiche) sono rinviate al competente foro civile.

Pure le pretese relative a danni ulteriori rispetto a quelli direttamente connessi con le malversazioni commesse dai condannati sono state rinviate al foro civile.

Le pretese delle PC PC 4 e PC 5 non hanno potuto essere prese in considerazione siccome presentate dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale.

Quanto in sequestro viene -come specificato nel dispositivo- confiscato, rispettivamente mantenuto sotto sequestro conservativo. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, l’eventuale eccedenza attiva ha da essere proporzionalmente ripartita tra le parti civili riconosciute.

A AC 2 devono essere restituiti gli oggetti già contenuti nella cassetta nr. __________ co. __________, attualmente in deposito presso il TPC.

Rispondendo           A.   per AC 1, affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1., 1.2., 1.2.1.1., 4. e 7.1.;

                                  B.   per AC 2, affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1., 1.2., 1.2.1.1. e 4.;

                                  C.   affermativamente ai quesiti posti, meno che al quesito 8.;

                                  D.   in modo parzialmente affermativo al quesito posto;

visti gli art.                       12, 19, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 48a, 49, 63, 69, 70, 71, 73,

97 e segg., 138 cifra 1 e 2, 146 cpv. 1 e 2, 251 cifra 1 n. CP; 70 e segg. v. CP;

6 CEDU e 8, 29, 30 Cost.;

9 e segg., 49, 237, 250 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia

                                   1.   AC 1 e AC 2 sono coautori colpevoli di:

                               1.1.   truffa parzialmente aggravata

siccome parzialmente commessa per mestiere, ovvero a far tempo dal 14.9.1997,

per avere, agendo in correità tra loro,

allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

                            1.1.1.   tramite la società A. AG, Succursale di __________, di cui erano azionisti e organi di fatto e le società collegate F. AG, C. AG, D. Inc., E. Inc., F. Ltd, ingannato con astuzia una quarantina circa di clienti inducendoli ad affidare loro, affinché fossero investiti, capitali dell’ordine di complessivi fr. 18'180'000.-,

prospettando loro redditizi investimenti, sottacendo loro che a causa di perdite accumulate su precedenti investimenti rispettivamente per remunerare interessi in realtà mai percepiti, detti fondi venivano in realtà utilizzati per scopi diversi da quelli prospettati, cagionando loro un danno finale complessivo pari a fr. 9'337’000.-, a __________ e in altre località, dal 1.6.1997 al dicembre 2001;

e meglio come descritto nei considerandi e nel verbale del dibattimento;

                            1.1.2.   ingannato con astuzia i competenti funzionari della Banca __________ sottoponendo loro per esecuzione falsi ordini di bonifico e/o pagamento allestiti abusando della firma autentica rilasciata da clienti e da un loro procuratore, inducendoli a trasferire a conti di terzi, risp. a versare in loro mani in totale fr. 612'938,05,

a __________, nel periodo settembre 1998 - novembre 2001,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa al punto 1.2. e precisato nei considerandi;

                            1.1.3.   ingannato con astuzia, a mano di ordini di pagamento sottoscritti dall’avv. __________ e in seguito da loro falsificati, i funzionari della Banca __________, inducendoli ad addebitare il conto “__________” di cui era l’avente diritto economico il cliente __________ per complessivi fr. 5'573'299.-, rimborsato in ragione di fr. 3'858'967.- e parzialmente risarciti con la consegna di pietre preziose e gioielli per un valore di fr. 990'050.-, con un danno finale dell’ordine di fr. 724'276.-, a __________ nel periodo 5 luglio 1999 - 3 maggio 2001,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa al punto 1.2.2. e precisato nei considerandi;

                               1.2.   ripetuta appropriazione indebita

per avere, agendo in correità tra loro, indebitamente impiegato, a profitto di terzi, averi patrimoniali a loro affidati, segnatamente:

                            1.2.1.   per avere indebitamente impiegato, a favore del cliente __________, l’importo di USD 2'000'000.- da loro investiti per conto dei clienti __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ presso la __________ tosto che quest’ultima li ritornò loro (sul conto intestato alla società F. Ltd) il 4.12.1996 e meglio come descritto nell’atto d’accusa al punto 3.1. e precisato nei considerandi;

                            1.2.2.   per avere indebitamente impiegato, a favore di clienti che non avevano partecipato all’investimento, complessivi USD 770'000.- circa loro affidati dai clienti __________, __________, __________ e __________ AG per essere investiti presso la G. Inc. (USA) tosto che quest’ultima li ritornò loro tra il dicembre 1997 e il luglio 1998, e meglio come descritto al punto 3.2. dell’atto d’accusa e precisato nei considerandi;

                            1.2.3.   per avere indebitamente impiegato, a favore di clienti che non avevano partecipato all’investimento, complessivi USD 145’000.- loro affidati dai clienti __________, __________ e da un ulteriore cliente per essere investiti presso la H., tosto che quest’ultima il 13 marzo 1996 li ritornò loro,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa al punto 3.3. e precisato nei considerandi;

                               1.3.   ripetuta falsità in documenti

per avere, agendo in correità fra loro,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto ripetutamente allestito e fatto uso degli ordini di bonifico e di pagamento falsi come indicato ai punti 1.2.1. e 1.2.2. dell’atto d’accusa per commettere le truffe di cui al dispositivo 1.1.,

nonché per avere allestito e consegnato al cliente titolare del conto __________ un falso rendiconto di data 21 dicembre 1999 e il 20 settembre 2001 pure un documento falso, siccome attestante, contrariamente al vero, che il cliente aveva partecipato per l’importo di USD 600'000.- all’investimento effettuato da A. AG presso __________,

a __________, tra il settembre 1998 e il novembre 2001,

e meglio come descritto al punto 4. nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   AC 1 e AC 2 sono prosciolti:

                               2.1.   dall’imputazione di truffa in relazione agli importi da loro raccolti prima del 1.6.1997;

                               2.2.   dall’imputazione di truffa per mestiere per il periodo antecedente il 14.9.1997;

                               2.3.   dall’imputazione di appropriazione indebita aggravata, siccome quello ritenuto al dispositivo 1.2. è stato il reato di appropriazione indebita semplice;

                               2.4.   dall’imputazione di appropriazione indebita descritta al punto 3.4. dell’atto di accusa riguardante il cliente __________;

                               2.5.   dall’imputazione relativa all’indebito impiego di USD 33'557.- indicata al punto 3.2. dell’atto di accusa.

                                   3.   Di conseguenza,

avendo entrambi agito in stato di scemata imputabilità,

ritenuta per entrambi la violazione del principio di celerità e avendo entrambi dimostrato sincero pentimento,

                               3.1.   AC 1 è condannato

alla pena detentiva di anni 2 (due);

                               3.2.   AC 2 è condannato

alla pena detentiva di anni 2 (due).

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 1 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   5.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 2 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   6.   Nei confronti di AC 1 è ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP.

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 2'400.- e le spese processuali sono a carico dei condannati in ragione di 3/8 a carico di AC 1, in ragione di 3/8 a carico di AC 2 e i rimanenti 2/8 a carico dello Stato.

                                   8.   AC 1 e AC 2 sono condannati in solido a versare alle seguenti Parti civili i seguenti importi:

                               8.1.   fr. 123'431.- alla PC PC 1, rappr. dall'avv. RC 8;

                               8.2.   fr. 122'776.- alla PC PC 2, rappr. dall'avv. RC 2; per ogni eventuale maggior danno la PC è rinviata al competente foro civile;

                               8.3.   fr. 724'276.- alla PC PC 20, rappr. da avv. RC 8;

                               8.4.   fr. 116'227.- alla PC PC 9, rappr. dall'avv. RC 2; per ogni eventuale maggior danno la PC è rinviata al competente foro civile;

                               8.5.   fr. 88'134.- alla PC PC 10, rappr. dall'avv. RC 8;

                               8.6.   fr. 140'000.- alla PC PC 15 e PC 16, rappr. dall'avv. RC 5; per ogni maggior danno le PC sono rinviate al foro civile;

                               8.7.   fr. 5'718'260.- alla PC PC 19, rappr. dall'avv. RC 8;

                               8.8.   fr. 404'662.- alla PC PC 23, rappr. dall'avv. RC 5; per ogni maggior danno la PC è rinviata al foro civile;

                               8.9.   fr. 36'616.- alla PC PC 26, rappr. dall'avv. RC 8;

                             8.10.   fr. 200'238.- alla PC PC 29, rappr. dall'avv. RC 5; per ogni eventuale maggior danno la PC è rinviata al foro civile;

                             8.11.   fr. 145'172.- alla PC PC 30, rappr. dall'avv. RC 5; per ogni maggior danno la PC è rinviata al foro civile;

                             8.12.   fr. 111'241.- alla PC PC 37, rappr. dall'avv. RC 5; per ogni maggior danno la PC è rinviata al foro civile;

                             8.13.   fr. 175'000.- alla PC PC 32, rappr. dall'avv. RC 2; per ogni eventuale maggior danno la PC è rinviata al competente foro civile;

                             8.14.   fr. 331'721.- alla PC PC 33 e PC 34, rappr. dall'avv. RC 7;

                             8.15.   fr. 97'569.alla PC PC 24, rappr. dall’avv. RC 4; per ogni maggior danno la PC è rinviata al competente foro civile;

                             8.16.   fr. 45'169.alla PC PC 31, rappr. dall’avv. RC 4; per ogni maggior danno la PC è rinviata al foro civile;

                             8.17.   fr. 176'210.alla PC PC 12, rappr. dall’avv. RC 4; per ogni maggior danno la PC è rinviata al foro civile;

                             8.18.   fr. 1'603'289.- alla PC PC 6, rappr. dall’avv. RC 4; per ogni maggior danno la PC è rinviata al foro civile;

                             8.19.   fr. 19'963.e USD 100'000.- alla PC PC 7, rappr. dall’avv. RC 4; per ogni maggior danno la PC è rinviata al foro civile;

                             8.20.   USD 200'000.e USD 150'000.- alla PC PC 14, rappr. dall’avv. RC 4; per ogni maggior danno la PC è rinviata al foro civile.

                                   9.   Le seguenti Parti civili sono rinviate in toto al competente foro civile:

                               9.1.   PC 3, rappr dall’avv. RC 2;

                               9.2.   PC 25, rappr. dall’avv. RC 6;

                               9.3.   PC 8, rappr. dall’avv. RC 4;

                               9.4.   PC 38, rappr. dall’avv. RC 4;

                               9.5.   PC 36, rappr. dall’avv. RC 4.

                                10.   Deduzione fatta delle quote di tassa di giustizia e delle spese processuali a carico dei condannati, è ordinata la confisca:

                             10.1.   di 5 certificati azionari della __________;

                             10.2.   di 22 certificati azionari della __________;

                             10.3.   della documentazione varia sequestrata presso gli uffici della A. SA e partitamente elencata nel verbale di sequestro 15.10.2002 all. all’AI 111;

                             10.4.   di un quadro attribuito a Van Dijck 1600/1700 Nobile Cavaliere e d’un quadro attribuito a Sustermans, scuola fiamminga del 17° secolo (1549-1641), Nobile Contessa Della Rovere ;

                             10.5.   del saldo attivo del conto __________ intestato al MP presso __________.

                                11.   L’eccedenza attiva eventualmente derivante dalla realizzazione degli oggetti confiscati indicati ai dispositivo che precede è assegnata alle Parti civili elencate al dispositivo n. 8, proporzionalmente all’importo di danno loro riconosciuto.

                                12.   A garanzia delle pretese delle Parti civili riconosciute al dispositivo n. 8 è mantenuto il sequestro conservativo su:

                             12.1.   sul saldo attivo del conto corrente postale n. __________ intestato a AC 2;

                             12.2.   sull’importo di fr. 1'057.- depositato sul conto del TPC.

                                13.   Sono dissequestrati e quindi da restituire a AC 2 gli oggetti già contenuti nella cassetta di sicurezza n. __________ c/o __________, ed ora custoditi c/o TPC, Lugano.

                                14.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.        2'400.--

                                         Inchiesta preliminare                             fr.           300.--

                                         Perizie                                                     fr.      14'685.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.           100.-fr.      17'485.--

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di AC 1 (3/8)

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           900.--

Inchiesta preliminare                             fr.           112.50

Perizia                                                     fr.        5'506.90

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              37.50

                                                                 fr.        6'556.90

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di AC 2 (3/8)

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           900.--

Inchiesta preliminare                             fr.           112.50

Perizia                                                     fr.        5'506.90

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              37.50

                                                                 fr.        6'556.90

                                                                 ============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Intimazione a:

“    e alle parti civili:  

Per la Corte delle assise criminali

La presidente                                                        La segretaria

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