Incarto n. 72.2007.69
Lugano, 17 gennaio 2008/gb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Riviera
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 e residente a
prevenuto colpevole di:
1. omicidio colposo
per avere causato per negligenza la morte di __________, e meglio per avere, ad Iragna, il 15.11.2005, sulla tratta __________, condotto la vettura Dahiatsu Charade targata TI di proprietà della sorella __________, con a bordo i passeggeri __________, in stato di inattitudine alla guida causato dal consumo di stupefacenti e in grave violazione delle norme della circolazione (velocità nettamente superiore a quella prescritta e adeguata), perdendo di conseguenza il controllo della vettura, che si rovesciava e andava a sbattere contro un muro, provocando a __________ delle lesioni di tale gravità da causarne il decesso il giorno successivo, in ospedale;
2. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
nelle circostanze riferite al punto precedente del presente atto d’accusa, violato gravemente le norme sulla circolazione stradale, ed in particolare i limiti di velocità, circolando ad una velocità da lui stesso indicata in 130-140 km/h in un tratto di strada in cui vigeva il limite massimo di 60 km/h, e di conseguenza i doveri di prudenza e di padronanza del veicolo, del quale perdeva il controllo, causando l’incidente già descritto, mettendo così in serio pericolo la sicurezza altrui, ed in particolare quella dei suoi passeggeri __________;
3. guida in stato di inattitudine
per avere,
il 15.11.2005, sulle tratte __________, condotto l’autovettura Dahiatsu Charade della sorella __________, in stato di inattitudine alla guida, a causa del consumo di canapa (4,6 microgrammi di THC/litro rilevati nel sangue);
4. ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per avere,
a __________ e dintorni, il 15.11.2005 e in diverse occasioni nei mesi precedenti, condotto l’autovettura Dahiatsu Charade della sorella __________, senza essere titolare della necessaria licenza di condurre;
5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________ e in altre località non precisate, dal 2005 al 10 febbraio 2007, senza esserne autorizzato, consumato un’imprecisata quantità di marijuana;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 117 CP; art. 90 cifra 2, 91 cpv. 2, 95 cifra 1 LCStr (richiamati gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1e2e 32 LCStr e gli art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 4a ONC); art. 19a LStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 68/2007 dell'11 giugno 2007, emanato dal sostituto Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il sostituto procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:45.
Sentiti § Il sostituto Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ricorda brevemente i fatti descritti nell’AA. L’accusa sottolinea la gravità della colpa dell’imputato. L’incidente fatale è stata l’inevitabile conseguenza di una serie di innumerevoli e crasse violazioni imputabili al AC 1. Egli guidava ad una velocità inadeguata, sotto l’effetto di stupefacenti e privo di patente. AC 1 si è messo alla guida malgrado vi fosse uno dei suoi amici che avrebbe potuto guidare il veicolo in quanto titolare della patente. Solleva il sospetto che l’accusato si sia messo al volante per farsi vedere dagli amici. Egli ha delinquito per motivi futili ed egoistici. Il SPP qualifica l’atteggiamento dell’imputato in sede di inchiesta come reticente; egli ha fatto delle ammissioni - per altro parziali - solo quando confrontato con le risultanze istruttorie.
L’accusa ricorda i precedenti della circolazione ma anche penali del prevenuto.
Tutto questo considerato, il SPP conclude chiedendo per AC 1 la condanna ad una pena detentiva di 18 mesi oltre che ad una multa di fr. 1000.-. Postula altresì la condanna al pagamento delle spese.
Il SPP affronta quindi la questione dell’eventuale sospensione condizionale della pena. L’accusa solleva dei dubbi sulla presa di coscienza dei suoi sbagli da parte dell’imputato; egli da l’impressione di non aver formato un intimo convincimento dei suoi errori; ciò che di fatto non dà garanzie che simili fatti non si ripetano. Gli ammonimenti datigli in passato dalle autorità, sia penali che amministrative, non sembrano aver sortito alcun effetto. A suo favore menziona però che egli ha un lavoro che è riuscito a mantenere malgrado questi tragici eventi. Osserva poi che il rischio di recidiva è limitato alla circolazione senza licenza di condurre.
Alla luce di quanto precede, l’accusa ritiene la prognosi per il AC 1 negativa, ragion per cui la pena detentiva postulata deve essere espiata. In via subordinata, qualora la Corte decidesse di sospendere la pena, il SPP chiede che venga stabilito un periodo di prova di 5 anni e che venga imposta una norma di condotto di divieto di condurre.
§ Il Difensore, il quale dà atto che i presupposti dell’omicidio colposo sono dati, il nesso causale non è interrotto. Il fatto che Davide non fosse allacciato con la cintura di sicurezza e la sua eventuale consapevolezza che AC 1 non avesse la patente non interrompono il nesso causale. Osserva che l’inflizione di una pena come quella richiesta dal SPP osterebbe alla risocializzazione dell’imputato. Nega vi sia un rischio di recidiva. Ricorda la giovane età del prevenuto al momento dei fatti. Il difensore cita le sentenze del TF 6S.451.2005 e 6B.43.2007.
In conclusione il difensore chiede che la pena proposta dall’accusa venga ridotta e che venga posta al beneficio della sospensione condizionale, se del caso assortita dal divieto di condurre. In via subordinata postula quantomeno una sospensione parziale della pena.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1 omicidio colposo
per avere,
il 15 novembre 2005, ad __________,
per negligenza, causato la morte di __________?
1.2 grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 15 novembre 2005, ad Iragna,
violato gravemente le norme della circolazione circolando ad una velocità da lui indicata di 130/140 km/h dove la velocità consentita è di 60 km/h, perdendo di conseguenza il controllo del veicolo, che si rovesciava e terminava la propria corsa contro un muro?
1.3 guida in stato di inattitudine
per avere,
il 15 novembre 2005, tra __________, condotto l’autovettura Dahiatsu Charade TI in stato di inattitudine a causa del consumo di canapa (4,6 microgrammi di THC/litro rilevati nel sangue)?
1.4 ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per avere,
il 15 novembre 2005 e nei mesi precedenti, a __________ e dintorni, ripetutamente condotto la vettura Dahiatsu Charade TI senza essere titolare della necessaria licenza di condurre?
1.5 contravvenzione alla LFStup
per avere,
senza essere autorizzato,
dal 18 gennaio 2005 al 10 febbraio 2007, a __________ e dintorni, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?
3. Devono essere pronunciate norme di condotta?
4. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerando, in fatto ed in diritto
1. AC 1, cittadino kosovaro, è nato il 27 febbraio 1983 a __________, terzogenito di una fratria di sette, composta da altri due fratelli e 4 sorelle. All’età di 11 anni è giunto in Svizzera a seguito della madre per ricongiungersi col padre, all’epoca operaio alla __________, ed i fratelli maggiori che già abitavano a __________. Qui ha frequentato le scuole dell’obbligo ed ha poi iniziato un apprendistato di carrozziere che ha però dovuto interrompere, a suo dire, a causa della cessazione dell’attività del suo datore di lavoro. Non essendo più riuscito a trovare un nuovo posto di tirocinio nello stesso settore, egli avrebbe svolto alcuni lavori saltuari sino a quando, nel marzo 2005, è stato assunto presso la segheria __________ come falegname.
L’imputato ha affermato di aver abitato con la sua famiglia sino al 2002. E’ quindi andato a convivere con la sua ragazza dell’epoca ma nel 2004, terminata la relazione sentimentale, è tornato a vivere coi genitori ed i 3 fratelli minori, con cui abita tuttora.
Al dibattimento l’accusato ha confermato di essersi sposato in giovane età con una connazionale (ciò che le ha permesso di seguirlo in Svizzera), dalla quale ha però ben presto divorziato.
Nonostante egli abbia quasi sempre lavorato, il prevenuto non è sinora stato in grado di gestire correttamente la propria situazione economica, avendosi che egli si trova in stato di insolvenza sin dall’aprile del 2003. Egli risulta gravato da 18 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 13'242.70, l’ultimo dei quali emesso nel maggio del 2006, ed inoltre è stato oggetto di ulteriori 10 procedure esecutive dal 2004 al giugno del 2007, 7 delle quali pagate, mentre che i procedimenti in corso assommano ad fr. 1’444.95 (doc. TPC 7).
L’accusato ha un precedente penale per reati contro la circolazione stradale (doc. TPC 3 e plico doc. TPC 6, all. 5) oltre ad un significativo dossier presso l’Ufficio giuridico della circolazione, annesso agli atti ai fini del dibattimento (AI 14 e plico doc. TPC 6, all. 6).
2. Il 18 settembre 1998, all’età di 15 anni e 7 mesi, AC 1 è divenuto titolare della licenza di condurre per ciclomotori (categoria M).
Il 26 luglio 2000 egli è stato fermato dalla polizia a __________ alla guida di un ciclomotore manomesso e privo di targhe. Il prevenuto vi aveva apportato delle modifiche per aumentarne la velocità sino a 60 km/h, in luogo dei 30 km/h consentiti. A seguito di questo episodio, in data 28 settembre 2000 la Sezione della circolazione ha pronunciato nei suoi confronti la revoca della licenza di condurre ciclomotori per la durata di un mese.
3. Il 15 maggio 2001 l’accusato ha chiesto il rilascio della licenza per allievo conducente per autoveicoli categoria B, ma a causa del suo precedente la Sezione della circolazione ha respinto la richiesta, comunicandogli che avrebbe potuto essere ripresentata nell’agosto 2001.
Con richiesta del 16/20 settembre 2001 egli ha postulato nuovamente il rilascio della licenza di allievo conducente categoria B che ha ottenuto il 25 settembre 2001.
Al dibattimento il prevenuto ha spiegato che, una volta ottenuta la licenza, egli aveva effettuato alcune ore di scuola guida accompagnato dal fratello maggiore.
4. A meno di due mesi dal rilascio della licenza di allievo conducente, l’accusato la notte del 17 novembre 2001 è stato fermato dalla polizia a __________ al volante di una vettura priva di d’immatricolazione e di copertura assicurativa, sottratta al fratello, alla quale aveva apposto delle targhe di controllo da lui prelevate dall’autofurgone del locale football club.
Sentito a verbale lo stesso 17 novembre 2001, il prevenuto ha ammesso i fatti, riconoscendo anche che sarebbe stata la seconda volta che egli si metteva al volante con quelle modalità.
5. Per questi fatti il 10 gennaio 2002 la Sezione della circolazione ha pronunciato la revoca a tempo indeterminato della licenza di allievo conducente del AC 1, specificando che nessun riesame avrebbe potuto essere concesso prima del novembre 2002 e subordinando la riammissione alla guida al superamento di un esame psico-tecnico, previo esame peritale da parte dello psicologo del traffico.
Il 4 febbraio 2002 il Ministero pubblico ha emanato nei confronti del prevenuto un decreto d’accusa proponente la sua condanna alla pena 15 giorni di detenzione sospesi per 3 anni, e al pagamento di una multa di fr. 300.- per i titoli di ripetuto furto d’uso, ripetuta circolazione senza licenza di condurre, ripetuta circolazione senza assicurazione RC e abuso delle targhe.
6. Il 18 novembre 2002 il prevenuto ha postulato la restituzione della licenza di allievo conducente, ma la Sezione della circolazione gli ha rammentato l’obbligo, sin lì disatteso, di sottoporsi all’esame psico-tecnico. L’accusato non si è più fatto sentire sino al 2 giugno 2004, quando ha nuovamente chiesto di potere riavere la licenza di allievo conducente, ottenendo, com’era ovvio, la medesima risposta negativa.
7. Nel gennaio del 2005 il AC 1 si è infine sottoposto all’esame peritale, eseguito dal dott. __________, che ha rilasciato il proprio referto in data 21 gennaio 2005 (cfr. plico doc. TPC, all. 6).
Le considerazioni dell’esperto sono in parte tutt’altro che rassicuranti (doc. citato, pag. 2):
" ... il discorso è ancora primitivo frammisto tra bisogni, consapevolezza di “non convenienza” e intuizione di “non opportunità”. Come detto c’é ancora una certa difficoltà a livello maturativo dove la comprensione etica della propria disfunzione condotta è ancora lontana da venire e prevale la comprensione opportunistica."
" L’evento sanzionatorio è visto come deterrente (“poi ti passa la voglia”) dove si sovrappone il discorso del pentimento a quello della convenienza. In altre parole il rubricato sembra più pentito per le personali conseguenze subite che per aver davvero e profondamente elaborato l’inopportunità dei propri agiti."
Le perplessità del perito emergono anche in sede di conclusioni, qui integralmente trascritte, e lo conducono alla formulazione di una prognosi solo cautamente positiva (doc. citato, pag. 3):
" L’interessato chiude il colloquio dicendo: “.. con le leggi che stanno arrivando.. sono severissime!” a dire che non è più possibile una trasgressione perché le conseguenze sarebbero troppo pesanti e un suo eventuale ricadere nelle sanzioni lo porrebbero in una posizione davvero preoccupante. Siamo, come più volte ribadito, nell’ambito della non convenienza e, se da un punto di vista evolutivo questo stadio è molto primitivo, possiamo ritenerlo un primo traguardo importante per una stabilizzazione progressiva e per un disincentivo all’infrazione. Certo, ci si aspetterebbe qualcosa di più profondo e una elaborazione più consapevole dei rischi e dei pericoli ma, per lo scopo dell’intervento educativo inerente la sanzione possiamo prudentemente raccordare la fiducia al rubricato ricordandogli la prudenza e le riserve citate."
8. Così superato l’esame psico-tecnico, il 3 febbraio 2005, l’imputato è stato riammesso al beneficio di conseguire la licenza di allievo conducente che, stante il nuovo testo dell’art. 15 cpv. 1 prima frase OAV, gli sarebbe stata rilasciata solamente dopo il superamento dell’esame teorico di base.
L’accusato ha sostenuto l’esame in questione il 6 maggio e il 29 settembre 2005, in entrambi i casi con esito negativo.
Egli pertanto, dopo la parentesi del 2001, non ha mai più conseguito la licenza di allievo conducente, e a maggior ragione non ha mai posseduto la licenza di condurre autoveicoli.
Tirando le somme, si ha che il AC 1 in vita sua ha assommato solo poche ore di guida autorizzata di un autoveicolo, risalenti al periodo settembre - novembre 2001, in cui occasionalmente aveva condotto al fianco del fratello.
9. La Corte ha in primo luogo accertato come il prevenuto, benché privo di qualsivoglia legittimazione, nei mesi precedenti l’incidente mortale del 15 novembre 2005 abbia regolarmente guidato autoveicoli.
9.1. Lo stesso accusato, dopo aver inizialmente negato (plico AI 12, verbale AC 1 22 novembre 2005, pag. 4), ha alla fine ammesso di aver condotto, in alcune occasioni, la vettura Daihatsu Charade intestata alla sorella, ma solo a suo dire - in modo saltuario e unicamente per tratti brevi (AI 18, verbale AC 1 23 febbraio 2006 avanti al PP, pag. 2 e 3):
" Nell’attesa di ottenere la patente dell’auto mi è capitato di guidare, per brevi tratti, l’auto di mia sorella, la Dahiatsu Charade che guidavo al momento dell’incidente. La guidavo nel breve tragitto tra casa mia e il luogo dove si trovano i box della nostra famiglia. La distanza è di circa 1 km, bisogna comunque percorrere la pubblica via. Preciso che quest’auto è stata acquistata nell’estate 2005 da mia sorella, che stava facendo la patente. Anch’io avevo acquistato un’auto, in quanto stavo facendo la patente. (...) ADR che dall’episodio del novembre 2001 non ho più guidato automobili in Svizzera. La mia compagna aveva la patente e mi conduceva lei. Ammetto di avere iniziato a guidare senza patente, nei modi sopradescritti, nell’estate 2005, con l’auto di mia sorella. Non ho per contro mai guidato l’auto da me acquistata (Opel Kadett 2000), che è sempre rimasta nel box."
salvo poi lasciare trasparire, nel medesimo verbale, un utilizzo più intenso rispetto a quello sin lì ammesso (pag. 5):
" Voglio precisare quanto sopra verbalizzato circa le mie abitudini di guida senza patente: nei mesi precedenti l’incidente mi ero un po’ “lasciato andare”. E’ capitato che abbia guidato l’auto di mia sorella anche oltre il box della mia famiglia. In particolare mi sono recato alcune volte sino a casa di __________ Non mi spingevo comunque oltre. Avevo naturalmente paura di essere preso dalla Polizia. __________ è salito sull’auto da me condotta in alcune occasioni: le due descritte verso Iragna e alcune altre volte, ma solo per recarci presso i miei box citati sopra ."
La questione è stata oggetto di ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti, le cui risultanze sono state contestate al prevenuto nel corso del successivo verbale 12 luglio 2006 (AI 34). In quell’occasione l’accusato ha confermato le precedenti affermazioni, ammettendo unicamente un’ulteriore uscita, per una gita alla diga di __________, un paio di altre circostanze in cui avrebbe guidato con a bordo la propria amica Sara Piazzini, ed un episodio in cui aveva accompagnato all’asilo i fratellini di 6 anni di __________ (AI 34, pag. 3 e 4). In ogni caso, tutti sarebbero stati ben consapevoli del fatto che egli non possedeva la licenza di condurre.
9.2. Di ben altro tenore sono le dichiarazioni delle persone vicine all’accusato, che gli addebitano un uso ben più intenso della vettura nei mesi precedenti l’incidente.
__________, la ragazza di __________, ha fornito un dettagliato racconto e ha quantificato in almeno 30 occasioni le circostanze in cui l’imputato si è messo al volante prima del 15 novembre 2005 (plico AI 30, verbale __________ 7 giugno 2006, pag. 1 e 2):
" Ho iniziato a frequentare __________ nel corso del mese di agosto 2005. Poiché lui abitava a __________ per vederci a volte venivo io con il bus il pomeriggio ma, la maggior parte delle volte, era lui che assieme a AC 1 detto “AC 1” arrivava ad Iragna a prendermi. “AC 1” era da qualche mese diventato amico sia mio che di __________ e dopo di allora i due ragazzi si vedevano spesso. “AC 1”, da quando l’ho conosciuto, l’ho sempre visto guidare una vettura di color nero, di cui non so né la marca né altri particolari, che lui diceva essere di proprietà di sua sorella. Anche se nessuno ne ha mai parlato, ero convinta che “AC 1”, di anni 22, fosse in regola con la licenza di condurre. Anche il fatto che disponesse dell’auto della sorella non mi è mai parso strano anche perché sapevo che lui stava mettendo a posto una sua vettura che teneva in garage a __________.
Con __________ mi vedevo praticamente tutti i giorni e durante la nostra frequentazione, ad eccezione dei pomeriggi in cui io venivo a __________ con il bus, era sempre lui assieme a “AC 1” che veniva ad __________. Si tornava poi regola a __________, a parte qualche volta che ci si fermava in un bar di __________ (da __________). Eravamo sempre in quattro poiché “AC 1” era il ragazzo della mia migliore amica __________. In tutte le occasioni in cui __________ e “AC 1” sono venuti a prenderci, quest’ultimo era in possesso e alla guida della stessa vettura di color nero. Posso indicare in almeno una trentina le volte in cui __________ è venuto in compagnia di “AC 1” ad Iragna per prendermi o comunque stare assieme. E’ capitato una volta di andare, dopo esser partiti da __________, a mangiare la pizza a __________ oppure, in più occasioni (forse 5), il sabato mattina a far colazione al __________, sempre di __________. Questi spostamenti li abbiamo sempre effettuati in quattro, io con __________ con “AC 1”. Il tragitto più lungo percorso assieme a __________ e agli amici citati è stato quando abbiamo raggiunto una diga situata sopra __________, mi sembra nel corso del mese di settembre o ottobre. (…) Ricordo un’altra occasione in cui ho visto il “AC 1” alla guida della solita autovettura: si tratta di una sera quando, con una compagnia di amici, si è deciso di andare in discoteca a __________. Io e __________ eravamo sulla macchina di una ragazza di __________ e con il suo amico __________, mentre assieme a”AC 1” sono saliti due sue sorelle, mia sorella Venera e un altro nostro amico di nome __________."
Queste dichiarazioni sono sostanzialmente confermate da __________, all’epoca dei fatti ragazza del AC 1, la quale ha affermato che (plico AI 30, verbale __________ 14 giugno 2006, pag. 1):
" Mi sembra nel corso del mese di settembre 2005, poiché __________ era diventata la “ragazza” di __________, ho avuto più occasioni di uscire assieme a loro e a un ragazzo di nome “AC 1”. A volte era quest’ultimo che arrivava a Iragna assieme al __________, al volante di una vettura Daihatsu di color nero che ho poi saputo essere di proprietà di sua sorella. Con i due ragazzi io e __________ andavamo di regola a __________ dove si passava la serata. E’ anche capitato di spostarsi fino a __________ per mangiare una pizza (…) Non mi sono mai preoccupata di verificare se “AC 1” possedesse la licenza di condurre, proprio perché non mi ha mai dato l’occasione di dubitarne."
Il quadro così delineato di un imputato che guida abitualmente e senza apparenti riserve un autoveicolo a sua libera disposizione è ulteriormente confermato da __________, madre di __________ (plico AI 30, verbale __________ del 7 giugno 2006):
" __________ è venuto a casa nostra la sera del mio compleanno, quindi il 05.11.2005, dove si è trattenuto un po’ di tempo. Era in compagnia di un ragazzo kosovaro che io ho conosciuto di persona quella sera stessa. (...) Prendo atto che il suo nome è AC 1. Erano arrivati ad Iragna con una vettura di cui non so dare particolari, alla guida della quale era appunto il “AC 1”. (...) Anche alla partenza, ho visto che alla guida si era messo il “AC 1”. (...) Inoltre una sera, circa un mese prima che venisse a casa, mentre mi trovavo davanti al negozio __________, è transitata una vettura con alla guida un giovane che ha salutato __________ con una mano. E’ stata lei a dirmi che si trattava del “AC 1”. E’ capitato più volte che chiedessi ad __________ (che erano sempre assieme) con chi uscivano la sera: mi hanno sempre risposto che veniva a prenderle “AC 1” con __________."
9.3. La valutazione di queste risultanze conduce alla Corte ad ammettere per vero che l’accusato almeno a far tempo dal periodo agosto/settembre 2005 ha iniziato a condurre abitualmente il veicolo intestato alla sorella, quasi come se possedesse la licenza di condurre, e al punto da fare ritenere (come è logico) a chi lo vedeva che egli possedesse siffatta legittimazione.
Le convergenti deposizioni evocate poc’anzi sono infatti del tutto spontanee, attendibili e disinteressate, e attestano con semplicità una circostanza - il fatto che il prevenuto conducesse un’autovettura- semplice da rammentare e difficile da equivocare e che essi, oltretutto, nemmeno hanno percepito come insolita o illecita, convinti com’erano che l’accusato avesse la licenza di condurre.
A fronte di queste emergenze, ben poco convincenti appaiono le contraddittorie affermazioni dell’accusato, partito dalla negazione totale per poi rilasciare delle parziali confessioni, sino a quella, comunque generica (ma compatibile con le deposizioni dei testi), di essersi un po’ “lasciato andare” nei mesi precedenti l’incidente. Pertanto, nella misura in cui egli mantiene la propria versione dei fatti, e contesta le affermazioni dei testi (così nel suo verbale 12 luglio 2006, AI 34, pag. 3 e 4), egli deve essere ritenuto non credibile, ed anche, di conseguenza, non disposto ad ammettere la propria colpa.
All’accusato, sempre a questo proposito, non giova neppure sostenere, come ha fatto in fase predibattimentale ed anche in aula, che sia la vittima (come pure le amiche Sara ed Adelina), ma addirittura anche la di lui madre avrebbero saputo che non era titolare della licenza di condurre (cfr. AI 34, pag. 4).
Questa versione, che quand’anche vera non costituirebbe giustificazione dei suoi agiti, è stata fermamente contestata da PL 1, madre di __________, la quale ha pure escluso che il figlio ne fosse a conoscenza (plico AI 30, verbale PL 1 7 giugno 2006, pag. 2). A questo proposito essa ha ricordato la sera in cui AC 1 ha dato un passaggio ad __________ che, con i di lui fratellini di 8 anni, stavano andando alle scuole elementari di __________ per partecipare alla “Notte del racconto” (verbale citato, pag. 3):
" La sera dell’11 novembre 2005, ho chiesto a __________ di accompagnare i gemelli alle scuole elementari di __________, dove era in programma “La notte del racconto”, serata dove i bambini erano protagonisti assieme ai docenti. Quando più tardi sono rientrati a casa, c’era anche “AC 1” che mi ha mostrato una contravvenzione che aveva trovato sulla vettura per posteggio abusivo. Ho commentato che “si arrangiasse” poiché era il solo responsabile. Quella sera, ritengo quindi che “AC 1” abbia preso a bordo della vettura anche i gemelli. Con questo voglio dire e ripetere che, se avessi avuto il solo dubbio che non fosse in regola con al licenza di condurre, sarebbe successo un pandemonio. (…) Ribadisco che, personalmente, ne sono venuta a conoscenza sicuramente solo dopo l’incidente. Anche per quanto concerne __________ posso dire che per come lo conoscevo, se l’avesse saputo, mai sarebbe salito assieme e, a maggior ragione, non avrebbe fatto salire i due fratellini a cui era legatissimo e __________ minorenne."
Dichiarazioni queste a cui la Corte non fatica certo a credere. Incalzato dal presidente, lo stesso accusato ha dovuto infine riconoscere che solo una madre snaturata gli avrebbe affidato consapevolmente dei bambini in simili circostanze, per il che egli ha infine ammesso quanto meno la possibilità che la madre di __________ non fosse a conoscenza del fatto che egli circolava senza licenza di condurre.
Il silenzio del AC 1 sulla questione trova conferma anche nelle parole di __________, la quale ha ribadito che (plico AI 30, verbale __________ citato, pag. 3):
" Tutti eravamo in buonafede convinti che [AC 1] ne disponesse [della patente]. (…) Posso aggiungere che la madre di __________, che sapeva della frequentazione con “AC 1”, era convinta di questo, caso contrario non avrebbe permesso che i suoi figli gemelli di 8 anni, salissero una sera a bordo della macchina guidata dal “AC 1” per essere accompagnati alle scuole elementari di __________ dove c’era un intrattenimento per bambini."
Lo stesso __________, il terzo occupante del veicolo coinvolto nell’incidente del 15 novembre 2005 e miglior amico del AC 1 (per stessa ammissione di quest’ultimo: AI 34, pag. 4), ha affermato di non aver saputo che egli non era in possesso della licenza di condurre (plico AI 12, verbale __________ 16 novembre 2005, ore 10:00, pag. 1), precisando nel successivo interrogatorio che (plico AI 12, verbale 16 novembre 2005, ore 20:30, pag. 3):
" Negli ultimi 4 mesi mi trovavo a prestare il servizio militare (scuola reclute) e prima di partire per la citata scuola AC 1 mi ha riferito che era intento a fare la patente di guida. Ho terminato il servizio proprio venerdì scorso (11.11.2005) e vedendolo da allora per la prima volta ed in giro con la vettura da parte mia credevo che avesse superato gli esami e circolava regolarmente. Quindi voglio precisare che io non ero al corrente di questa situazione."
Risulta perciò che tutti nella cerchia delle amicizie dell’accusato erano convinti che egli avesse la licenza di condurre, il che significa che egli ben si era guardato dal dire come stavano realmente le cose. Solo __________ ha affermato di aver sentito, pochi giorni prima del fatale incidente, che “AC 1” probabilmente guidava senza avere la patente” (plico AI 30, verbale 14 giugno 2006, pag. 2), ma ciò - corrispondente peraltro alla realtà dei fatti - le era pervenuto in forma di voci da bar, il che nulla toglie all’accertamento del fatto che l’imputato aveva sottaciuto la reale situazione ai propri amici. Nuovamente, però, ne soffre la credibilità dell’accusato, ed inoltre egli propone in questo modo un’immagine di sé negativa, di persona che non è disposta ad riconoscere il proprio sbaglio.
10. La sera del 15 novembre 2005, l’accusato ha ricevuto, mentre stava cenando a casa coi genitori, una telefonata dall’amico __________, il quale gli ha chiesto di accompagnarlo ad __________, dove abitava la sua ragazza, __________. L’imputato si è quindi recato in camera della sorella Igballe, che in quel momento si trovava al lavoro, ed ha preso le chiavi della vettura Daihatsu Charade a lei intestata. A dire del prevenuto, nessuno dei famigliari se ne sarebbe accorto, né gli avrebbero chiesto dove stesse andando. Al volante della vettura della sorella egli ha raggiunto __________ a casa sua a __________. Visto che __________ intendeva trascorrere la serata con l’amica, l’imputato, per evitare di ritrovarsi da solo, ha chiamato l’amico __________ proponendogli di passare la serata con lui. Questi, che già si trovava in zona, li ha raggiunti con la propria autovettura presso l’abitazione del __________. Erano circa le 19:20. L’accusato, dovendo prima condurre __________, ha invitato il __________ a salire sulla Daihatsu. __________ ha preso posto sul sedile del passeggero anteriore, mentre che __________ si è accomodato nel sedile posteriore. Nessuno dei tre si è allacciato con la cintura di sicurezza.
11. Chi, come l’accusato in quel frangente, sopraggiunge da __________, deve affrontare, prima del luogo dell’incidente situato a nord del paese di Iragna, un lungo rettilineo che attraversa la zona denominata “__________” (cfr. plico AI 12: carta topografica e foto n. 2). Dopo il rettilineo vi è una lieve curva verso destra, e dopo un altro breve tratto rettilineo (plico AI 12, foto n. 3; AI 19, foto n. 14) vi è una curva piegante a sinistra, più stretta della precedente, non preceduta dal segnale di pericolo di cui all’art. 4 e all. 2, n. 1.02 OSS, ma segnalata da due frecce direttrici ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 lett. b OSS (AI 19, foto n. 14, 15, 16, in sequenza), che immette su un ulteriore tratto di strada diritto, lungo il quale vi sono le prime case dell’abitato di Iragna (AI 19, foto n. 17).
La velocità prescritta è di 60 km/h.
Al momento dell’incidente il campo stradale era asciutto, non erano in corso precipitazioni.
Il veicolo condotto dall’accusato è stato sottoposto a verifica e ritenuto in buone condizioni di manutenzione e di usura, privo di rotture o guasti che avrebbero potuto causare l’incidente (AI 7, pag. 2). Merita tuttavia di essere segnalato che i pneumatici (estivi) anteriori avevano un profilo residuo di 3 mm e quelli posteriori di soli 2 mm, prossimi perciò al limite minimo legale di 1.6 mm (art. 58 cpv. 4 OETV).
12. Sia di fronte agli inquirenti che in aula, l’accusato ha ammesso che quella sera egli stava circolando ad elevata velocità, da lui stimata in circa 130/140 km/h. Sempre stando alle sue parole, egli ha affrontato la curva piegante a sinistra senza rallentare e all’uscita dalla stessa ha perso il controllo del veicolo - a suo dire a causa di un irregolarità nella strada che ha iniziato a “derapare”. Per cercare di correggere la traiettoria egli afferma di avere sterzato verso destra, ma ciò nonostante il veicolo è uscito dal lato destro della carreggiata ed è andato a collidere violentemente con il muro di cinta e la cancellata di una casa, terminando la propria corsa, capovolto e distrutto, una quindicina di metri dopo il cancello, al margine destro della carreggiata (AI 19, foto n. 2, 3, 4 e 5).
Data la violenza dell’impatto, i tre occupanti sono stati sbalzati dall’abitacolo e proiettati sul campo stradale. __________ ha riportato lesioni gravissime, che ne hanno causato il decesso il giorno successivo. L’accusato e il __________ hanno invece riportato solo ferite lievi.
13. Questa la descrizione dell’incidente fatta dall’accusato (plico AI 12, verbale 22 novembre 2005, pag. 1 e 2):
" Stavo circolando lungo la strada principale e stimo che la mia velocità era di circa 130 – 140 km/h, ma preciso che si tratta unicamente di una stima, siccome in quel momento non stavo guardando la strumentazione del veicolo, ma guardatola strada. Appena lasciato il “tiratone” che si trova nella zona detta “boscone” ho affrontato una curva piegante a sinistra, credo sempre alla velocità di 130-140 km/h. Ho notato che, prima della curva, il veicolo “saltellava” a causa del pessimo fondo stradale (o forse per un improvviso danno all’assetto), malgrado ciò non ho frenato ed ho affrontato la curva: nell’uscita dalla curva il veicolo ha derapato. Ho cercato di correggere la traiettoria “controsterzando” verso destra. Il veicolo si è improvvisamente verso destra puntando verso un muro all’esterno della strada. A questo punto non ricordo nulla (…)"
La descrizione dell’imputato, anche al riguardo della velocità, collima con quella delle persone che hanno assistito allo schianto o che hanno visto il veicolo dell’imputato negli istanti immediatamente precedenti.
__________, conducente del veicolo che circolava in senso inverso rispetto all’imputato e che ha assistito a tutte le fasi dell’incidente si è così espresso (plico AI 12, verbale 15 novembre 2005, pag. 1 e 2):
" Il veicolo giungeva da __________ a velocità molto sostenuta nella curva piegante a sinistra rispetto alla direzione di marcia del veicolo coinvolto. Ho subito immaginato che si trattasse del solito “spericolato al volante”. Improvvisamente il conducente ha perso il controllo del mezzo, il quale ha sbandato (la parte posteriore del veicolo ha perso aderenza). Poi credo che il conducente abbia provato a correggere la traiettoria del mezzo controsterzando. Facendo ciò, forse in maniera eccessiva, il veicolo ha sbandato indirizzandosi verso destra. E’ poi fuoriuscito dal campo stradale andando a collidere contro un muro di un’abitazione. (..). Non posso stimare con esattezza la velocità, anche se credo era superiore ai 100 km/h."
__________, passeggero a bordo del veicolo del Kralik, ha descritto la medesima dinamica e pur riconoscendo di non essere in grado di stimare la velocità della vettura guidata dall’imputato ha affermato che essa “era elevata” (plico AI 12, verbale 15 novembre 2005, pag. 2).
Nella stessa direzione, quo alla velocità dell’accusato, vanno anche le dichiarazioni di __________, che era alla guida di un veicolo da lui superato alcuni istanti prima dell’incidente e che ha affermato (plico AI 12, verbale 16 novembre 2005, pag. 1 e 2):
" Appena passata [l’intersezione] sono stata sorpassata da un veicolo nero che viaggiava a velocità sostenuta. Preciso che il veicolo ha intersecato la linea di sicurezza che separa le due corsie. Mi sono quasi spaventata per questo sorpasso improvviso. Ho poi proseguito e ho perso di vista il mezzo. Dopo l’intersezione in questione vi è un lungo rettilineo ed è possibile che il veicolo abbia guadagnato ulteriore velocità. (…) Io circolavo a circa 50 km/h ma non posso stimare la velocità dell’altro veicolo. Posso solo dire che sia la velocità del mezzo che la manovra azzardata mi hanno impressionato."
Significativi anche i rilievi in loco: le tracce di sbandata iniziano alcune decine di metri dopo la curva, quando la vettura già si era immessa nel rettilineo (AI 19, foto 1 – 3). E’ perciò accertato che, per avere affrontato la curva a velocità eccessiva, il veicolo guidato da AC 1 ha perso aderenza all’uscita della stessa ed ha iniziato a sbandare. Il conducente ha effettuato un vano tentativo di recuperare la padronanza del mezzo, ma la vettura è uscita dalla carreggiata ed è andata a schiantarsi contro il muro di cinta di una casa.
L’alta velocità è poi indirettamente attestata anche dai danni riportati dal veicolo, che nell’incidente è andato completamente distrutto (AI 19, foto 8 - 13), e dalle opere di cinta della casa, con una parte del pilastro in pietra di sostegno del cancello scagliata ad una quindicina di metri di distanza dalla forza dell’impatto (AI 19, foto n. 21).
14. Non è controverso che il decesso di __________, avvenuto poche ore dopo l’incidente, sia conseguente alle ferite riportate, come peraltro confermato dai rapporti medici (AI 5 e AI 11).
La Corte non ha disatteso il fatto che egli non si era allacciato con la cintura di sicurezza, come invece prescritto dagli art. 57 cpv. 5 LCstr e 3a ONC, ma ha ritenuto, nelle circostanze date, siffatta violazione non atta ad interrompere e neppure ad allentare il nesso di causalità adeguata esistente tra i comportamenti del prevenuto e l’esito letale dell’incidente.
15. La sera del 15 novembre 2005 l’accusato è stato condotto in ospedale per le medicazioni del caso ed è inoltre stato visitato per accertare l’eventuale stato di ebrietà o l’assunzione di droghe.
Egli non risulta avere ingerito alcol, mentre che l’esame del sangue e delle urine ha evidenziato la presenza di derivati della canapa (cfr. plico AI 12 e AI 13), e meglio un tasso di THC di 4.6 microgrammi/ litro di sangue.
Interrogato al riguardo dagli inquirenti, egli ha negato di aver assunto droghe quella sera, ha però ammesso un consumo saltuario di canapa (plico AI 12, verbale 22 novembre 2005, pag. 5: “... di tanto in tanto faccio qualche tiro di cannone”), precisando in seguito che “il 15.11.2005, martedì, non avevo fumato; avevo probabilmente fumato il week-end precedente” (AI, verbale 23 febbraio 2006, pag. 4).
16. L’elenco delle negligenze ascrivibili all’accusato è lungo.
Egli non possiede la licenza di condurre, non l’ha in effetti mai posseduta. Egli non doveva pertanto essere al volante della vettura della sorella in quel frangente. Il rilievo eccede però la sola questione della formale autorizzazione alla guida. L’imputato, infatti, ha un’esperienza di guida lecita limitata a poche ore in compagnia del fratello risalenti al periodo settembre-novembre 2001, ovvero 4 anni prima. Pertanto, non solo egli non è autorizzato alla guida, ma nemmeno ne possiede la capacità, non avendo mai dimostrato alla preposta autorità di avere le necessarie competenze ed esperienze, e non essendosi neppure mai lontanamente avvicinato ad una simile situazione, stante la predetta inconsistenza delle sue lecite esperienze di guida e facendogli oltretutto difetto anche la conoscenza teorica delle regole di circolazione, come dimostra il mancato superamento del relativo esame.
Pur se in questa precaria situazione, egli si è comunque permesso di lanciare la vetturetta della sorella ad una velocità più che doppia di quella consentita, e di tentare, a quella velocità, di affrontare una non facile curva a sinistra.
La scelleratezza di siffatto comportamento è manifesta. AC 1, come si è detto, non sa guidare un autoveicolo, e comunque non certo a quella velocità, dato che ha dichiarato al dibattimento che era la prima volta in assoluto che spingeva il veicolo a quella velocità. Da conducente inesperto che è, nemmeno si è posto i problemi costituiti dalla scarsa aderenza del fondo stradale in una sera di metà novembre (ghiaccio, umidità, bassa temperatura dell’asfalto), né quelli costituiti dalla reazione della vettura al carico costituito da due passeggeri, né ancora alla situazione di coperture prossime all’esaurimento del ciclo di vita, e pertanto sicuramente meno performanti rispetto a pneumatici nuovi o quasi nuovi.
In queste circostanze è concettualmente fuori luogo parlare di velocità adeguata alle circostanze, perché non ne esisteva nessuna dato che l’accusato non doveva essere al volante. Nondimeno, entrando nel merito, la Corte ritiene che le embrionali capacità di guida dell’accusato, unitamente alle circostanze ambientali (pur ritenuta la conoscenza della strada, della quale l’imputato ricordava un avallamento del sedime in corrispondenza di quella curva), avrebbero fatto considerare se non adeguata, almeno sostenibile, una velocità di 40/45 km/h. Egli ha invece circolato al triplo di questa velocità, senza alcun freno inibitore, senza alcun riguardo per l’incolumità dei suoi amici e (meno che meno) degli altri utenti della strada, e senza che ve ne fosse motivo alcuno. Richiesto dal Presidente di spiegare il motivo di tanta fretta, non ha saputo fornire alcuna motivazione, se non quella di non sapere perché lo avesse fatto. Confrontato all’ipotesi del Presidente che egli avesse fatto ciò per mostrare agli amici le sue (inesistenti) doti di guida, ha alfine riconosciuto che “poteva darsi” che questo fosse il motivo, il che è il modo dell’imputato di riconoscere le verità per lui sgradevoli (lo stesso era avvenuto per la contestazione relativa alla conoscenza o meno da parte della madre della vittima del fatto che egli non possedeva la licenza di condurre).
Se ciò non bastasse, all’imputato è stato riscontrato un tasso di THC di 4.6/l, ciò che ai sensi di legge è costitutivo di guida in stato di inattitudine. La Corte, tuttavia, si è trovata in difficoltà, in assenza di un rapporto peritale, nel comprendere la portata di questo dato numerico ai fini della valutazione circa l’effettivo grado di incapacità alla guida. Contrariamente ai dati numerici relativi alle concentrazioni di alcool nel sangue, per i quali la casistica è vastissima, e riguardo ai quali sono facilmente comprensibili - anche per un non bevitore le differenti conseguenze concrete dei vari ordini di grandezza dei dati numerici, in questo caso il dato di 4.6 microgrammi/litro di THC non dice nulla a chi è chiamato a giudicarlo, che non comprende la differenza rispetto al massimo legale consentito, o rispetto ad un’ipotesi di 6 o 10 o 15 microgrammi/litro, né ne capisce le concrete conseguenze al fini delle capacità di guida (rilassamento, euforia, deconcentrazione, dispercezioni?), e non ne può pertanto trarre le corrette conseguenze ai fini della commisurazione della colpa. La questione, seppure formalmente ascritta al AC 1, non è però stata ritenuta dalla Corte per aggravare la sua già madornale negligenza, e non ha perciò neppure influito concretamente sulla commisurazione della pena o sulla formulazione della prognosi.
17. Alla luce di questi accertamenti, l’esame dell’atto d’accusa non presenta particolari difficoltà.
L’imputazione principale di omicidio colposo giusta l’art. 117 CP trova pieno riscontro nella fattispecie in ragione delle predette considerazioni. Essa, del resto, a giusto titolo non è contestata dalla difesa.
Altrettanto manifesta, appare l’accusa di grave infrazione alle norme della circolazione, anch’essa riconosciuta dalla difesa, sulla quale non occorre dilungarsi se non per nuovamente evidenziare l’elevatissima velocità , e perciò l’entità notevole dell’ascritto reato.
La Corte, come detto, ha pure accertato la correttezza dell’addebito di guida in stato di inattitudine, senza tuttavia trarne conseguenze ai fini dell’aggravamento della colpa complessiva, e perciò della pena, così come spiegato al considerando che precede.
Già si è detto che anche l’imputazione di ripetuta guida senza licenza di condurre, commessa il 15 novembre 2005 “e in diverse occasioni nei mesi precedenti” (AA, punto 4, pag. 2), trova riscontro negli accertamenti della Corte (cfr. consid. 9).
Infine, appare corretta anche l’imputazione di contravvenzione alla LFStup, in relazione ai modici consumi di canapa dell’accusato, dei quali egli ha peraltro dato atto (AI 18, pag. 4; plico AI 12, verbale 22 novembre 2005, pag. 5).
L’atto d’accusa merita perciò integrale conferma.
18. Secondo l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto della sua vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Per l’art. 49 CP, inoltre, in caso di concorso di reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata.
19. La gravità oggettiva delle violazioni di legge è già stata evidenziata nei considerandi che precedono, e non vuole essere qui ripetuta. Il peso dei fatti posti a giudizio è incontrovertibile, segnato dall’assurda morte di un giovane di 19 anni, ed in questo contesto appare grave anche la reiterata circolazione senza licenza di condurre, da leggere come autentico preludio dell’incidente fatale.
Anche la colpa del prevenuto è valutata dalla Corte come particolarmente grave.
Egli si è presentato al giudizio gravato da un precedente penale, relativo a reati della LCS ed il cui periodo di prova è terminato solo 9 mesi prima del fatale incidente, e solo 6 o 7 mesi prima della reiterazione del medesimo reato di circolazione senza licenza di condurre.
Ancora peggiore è il suo curriculum di automobilista, se si pone mente alla già evocata circostanza per cui egli a poco meno di 25 anni di età è riuscito in tutto e per tutto a possedere la licenza di allievo conducente per un paio di mesi.
Nel complesso, appare sconsolante il rilievo dell’enormità delle negligenze, ma anche degli intenti dell’accusato, il tutto per motivazioni del tutto risibili.
Egli ha in primo luogo dato ampia prova di non tenere in alcun conto il fatto di non essere legittimato a condurre autoveicoli, comportandosi come se egli avesse invece la licenza di condurre, creando così pericolo per tutti gli utenti della strada ogni qualvolta si metteva al volante. Questo, beninteso, al solo egoistico scopo di scorrazzare con gli amici nella zona durante il tempo libero. Senza alcuna autocritica per le proprie ridotte capacità di guida, e senza nessuna nozione circa le condizioni del proprio veicolo, egli si è permesso quindi di ignorare totalmente le norme della circolazione, sfrecciando la sera dell’incidente in direzione di Iragna a velocità consone unicamente ad un’ipotetica competizione rallystica, pretendendo poi, con temerità, di potere percorrere la nota curva a sinistra senza ridurre la velocità, sfidando così, oltre a quelle dello Stato, anche le leggi della fisica.
Anche in questo caso, vale il rilievo del fatto che la corsa risultata fatale non aveva ragione di essere. Non solo in quel frangente non vi era alcuno stato di necessità, o anche solo di urgenza, che potesse in qualche modo giustificare che il AC 1 si mettesse al volante - ciò che l’accusato neppure pretende - ma addirittura egli avrebbe potuto cedere la guida all’amico __________, regolarmente in possesso della licenza di condurre.
A mente della Corte l’unica spiegazione della folle corsa è il desiderio dell’accusato di mostrare agli amici le proprie doti di automobilista, il che, nuovamente, è elemento di colpa.
Pochi sono gli elementi che depongono a favore dell’accusato. La Corte ha potuto ritenere, in forma generica, unicamente il fatto che egli è un giovane adulto e la sua parziale collaborazione con gli inquirenti, oltre al corretto comportamento processuale e alla sensibilità alla pena.
In queste circostanze la Corte ha considerato adeguata e per nulla severa AC 1 una pena detentiva di 15 mesi, ritenuta una pena base di 2 anni, sensibilmente ridotta in considerazione delle circostanze attenuanti e soprattutto del fatto che (come verrà esposto nel considerando che segue) si tratta di pena da espiare. Si tratta perciò di una pena già oggetto di compressione da parte della Corte, che ha però ritenuto di non poter scendere oltre, in considerazione della gravissima colpa dell’imputato. Siffatta sanzione, del resto, è conforme alla prassi delle Corti giudicanti per i casi di negligenza grave, in cui la sanzione detentiva è nell’ordine dei 12 mesi per il reato di omicidio colposo provocato, ad esempio, da una situazione di ebrietà.
Essa appare in particolare adeguata anche nel raffronto (con tutti i limite di siffatti paragoni) con le recenti sentenze in materia di omicidio colposo delle Assise correzionali di questo Tribunale del 30 novembre 2006 contro T.P. e del 28 marzo 2007 contro D.E.B (entrambi pregiudicati), casi comunque meno gravi di quello oggi a giudizio, già solo per il fatto che quei conducenti avevano conseguito la licenza di condurre.
Nel primo caso il Tribunale ha dovuto giudicare un giovane automobilista in stato di ebrietà e che si è reso responsabile anche di inosservanza ai doveri d’infortunio e infrazione alle norme della circolazione; nel secondo caso la Corte era confrontata con lo stesso reato commesso da un ventiquattrenne che circolava a velocità eccessiva (81 km/h dove il limite era di 50 km/h), in stato di ebrietà e con un veicolo difettoso.
Entrambi sono stati sanzionati con la medesima pena detentiva, da espiare, di 12 mesi, e si è trattato, anche in quei casi, del risultato della compressione di pene ben più elevate, così da potere dare ai condannati la possibilità di espiare in regime di semi-libertà (sentenza 30 novembre 2006, pag. 32 e segg.; sentenza 28 marzo 2007, pag. 16).
Il caso oggi a giudizio è però più grave e non consente di spingere la compressione sino al limite dei 12 mesi, laddove gli elementi qualificanti sono la reiterata circolazione senza avere mai conseguito la licenza di condurre, privo perciò della capacità di guidare correttamente, e l’incidente causato da una condotta (curva a 130/140 km/h in assenza di capacità di guida) tanto grave da non essere priva di connotazioni di dolo eventuale.
Alla pena detentiva viene cumulata, per la contravvenzione commessa, una multa di fr. 1000.-, importo non eccessivo alla luce della grave colpa e non incompatibile con le possibilità economiche dell’accusato (che peraltro nulla ha eccepito in merito), con la comminatoria della sua sostituzione con una pena detentiva di 30 giorni in caso di mancato pagamento.
20. Il vero punto di questione dell’odierno processo è quello relativo alla decisione circa la sospensione condizionale della pena, ovvero quello concernente la prognosi da formulare circa la futura condotta del prevenuto.
La Corte ha già anticipato il proprio giudizio negativo.
L’accusato ha dato prova di reiterare nel violare i precetti che reggono la circolazione stradale. A soli 22 anni (la sua età all’epoca dell’incidente) egli aveva già subito sia sanzioni e provvedimenti da parte dell’autorità amministrativa (tra cui l’obbligo di sottoporsi ad una perizia psico-tecnica), come pure una condanna penale ad una pena detentiva sospesa per reati della LCS.
Tutto questo prima ancora di avere conseguito non già la licenza di condurre, ma neppure quella di allievo conducente. Da questi antefatti egli dimostra di non avere tratto alcun insegnamento.
L’ineducabilità dell’accusato risulta manifesta laddove egli, ben prima dell’incidente mortale, a partire da un certo momento decide che la licenza di condurre a lui non occorre, e che può nonostante tutto mettersi tranquillamente al volante, come se egli disponesse di tale legittimazione.
A mente della Corte, ciò denota, in maniera qualificata, sprezzo delle prescrizioni e dell’autorità, inutilità del divieto, inefficacia della sanzione sospesa.
La situazione è poi degenerata nell’arco di qualche mese, visto che, la sera dell’omicidio colposo, si è aggiunto anche il più totale dispregio delle norme della LCS, per far posto ad una guida selvaggia, fuori di controllo. L’accusato si mostra privo di freni inibitori, ed in tal senso gravemente debole di carattere, giacché non regge alla frustrazione provocata dalla mancanza della licenza di condurre, ed invece di reagire in modo costruttivo, ovvero studiando ed applicandosi per superare l’esame di teoria, prende a condurre come se l’esigenza di detta licenza per lui non valesse.
L’imputato ha dichiarato che era la prima volta che egli guidava in quel modo e di non sapere perché l’ha fatto. Ciò che la Corte non crede, così come non gli ha creduto quando ha minimizzato l’entità della sua guida senza licenza o ha preteso che tutti fossero consapevoli del fatto che conduceva senza licenza.
Così facendo, egli mostra alla Corte, oltretutto ad oltre due anni dai fatti, mancanza di trasparenza, incapacità di accettare per intero la propria responsabilità, difficoltà nel dissociarsi da una condotta inaccettabile. In tal senso, egli si mostra, nuovamente, egoista, come egoistico era il fine dei suoi illeciti spostamenti in auto.
Il quadro in chiaroscuro tracciato dallo psicologo del traffico si è purtroppo delineato in senso negativo. Dell’auspicata maturazione non vi è traccia, mentre che è emersa l’incapacità di conformarsi alle norme, e questo nonostante il tema della sanzione.
L’unico elemento favorevole all’accusato appare essere quello dato dal fatto che egli ha una stabile situazione lavorativa, il che non è però decisivo in questo frangente, visto che egli non ha delinquito per bisogno economico o perché, sfaccendato, non sa come occupare il tempo. La delinquenza dell’accusato (ed in questo risiede la difficoltà della prognosi) è invece legata alla sua debolezza di carattere, alla mancanza di una corretta nozione della cultura dell’automobile e dei doveri dell’automobilista nella società, concetti dalla cui comprensione egli appare anche oggi assai lontano, ciò che rende elevato il rischio di ricaduta nell’ipotesi di una pena sospesa condizionalmente. Proprio la mancanza di una completa presa di coscienza, più volte rilevata in questo giudizio, conduce la Corte a ritenere che una sospensione condizionale sarebbe fraintesa dall’imputato, assimilata ad una implicita approvazione, o comunque ad una solamente blanda riprovazione dei suoi comportamenti, e non sarebbe perciò in grado di svolgere la funzione deterrente già fallita dalla precedente sanzione.
In queste circostanze, la Corte non solo ritiene che non vi sia una prognosi favorevole, ma è anche convinta che solo l’espiazione della pena possa sortire l’effetto di trattenere l’accusato dal commettere nuovi reati, sia pure nell’ambito della LCS, al quale la negatività della prognosi è limitata. Se ne ha, in ogni caso, che secondo la Corte la prognosi è nel complesso infausta, ragione per cui la pena detentiva deve essere espiata.
21. In sede di arringa la difesa ha postulato, in via subordinata, la sospensione parziale della pena comminata. Ritenuto che i fatti oggi a giudizio sono avvenuto sotto l’egida del diritto previgente,
in cui per una pena detentiva della durata di 15 mesi era possibile unicamente la sospensione condizionate totale, una simile soluzione sarebbe lesiva del principio della lex mitior, e non può perciò d’acchito trovare applicazione.
22. E’ ordinata la confisca e la distruzione della marijuana sequestrata, menzionata nell’atto d’accusa.
23. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono a carico del condannato.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che al n. 3;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 69, 103, 106, 117 CP;
19a LStup;
90 cifra 2, 91 cpv. 2, 95 LCS;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1 omicidio colposo
per avere,
il 15 novembre 2005, ad __________,
per negligenza, causato la morte di __________;
1.2 grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 15 novembre 2005, ad __________,
violato gravemente le norme della circolazione circolando ad una velocità da lui indicata di 130/140 km/h dove la velocità consentita è di 60 km/h, perdendo di conseguenza il controllo del veicolo, che si rovesciava e terminava la propria corsa contro un muro;
1.3 guida in stato di inattitudine
per avere,
il 15 novembre 2005, tra __________, condotto l’autovettura Dahiatsu Charade TI in stato di inattitudine a causa del consumo di canapa (4,6 microgrammi di THC/litro rilevati nel sangue);
1.4 ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per avere,
il 15 novembre 2005 e nei mesi precedenti, a __________ e dintorni, ripetutamente condotto la vettura Dahiatsu Charade TI senza essere titolare della necessaria licenza di condurre;
1.5 contravvenzione alla LFStup
per avere,
senza essere autorizzato,
dal 18 gennaio 2005 al 10 febbraio 2007, a __________ e dintorni,
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza,
2.1 AC 1 è condannato:
2.1.1 alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi;
2.1.2 al pagamento di una multa di fr. 1000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva di 30 giorni.
3. E’ ordinata la confisca e la distruzione della marijuana sequestrata, menzionata nell’AA.
4. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono a carico del condannato.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
PL 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'822.20
Multa fr. 1'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 3'372.20
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