Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 20.07.2007 72.2007.56

20. Juli 2007·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·3,702 Wörter·~19 min·5

Zusammenfassung

Infrazione aggravata alla LStup (acquistato, detenuto e venduto cocaina) - contravvenzione alla LStup (consumato cocaina) - ricettazione (telefono cellulare) - pena unica - confisca

Volltext

Incarto n. 72.2007.56

Mendrisio, 20 giugno 2007/ap

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1.  AC 1 e           detenuto dal 28 ottobre 2006;   2.  AC 2 e già residente illegalmente a,         detenuto dal 8 novembre 2006;

prevenuti colpevoli di:

                                   1.   Infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome sapevano o dovevano presumere che l'infrazione si riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

                                   A. AC 1

                                          per avere, senza essere autorizzato,

                                     -   nel periodo agosto-ottobre 2006, a __________, previo acquisto della sostanza da sconosciuti a __________, venduto a AC 2 almeno gr. 500 di cocaina ad un prezzo compreso tra fr. 400.- e fr. 550.- per confezione da gr. 10; 

                                     -   il 28 ottobre 2006, a __________, detenuto in vista della vendita ad AC 2 grammi 186 di cocaina;

                                  B.   AC 2

per avere, senza essere autorizzato,

                                     -   nel periodo agosto-novembre 2006, a __________, previo acquisto dello stupefacente da AC 1 ad un prezzo compreso tra fr. 400 e fr. 550.- per confezione di grammi 10, aggiungendovi poi sostanza da taglio per grammi 20, venduto complessivamente grammi 520 di cocaina a terzi tra cui __________ e ad altri sconosciuti al prezzo di fr.  650.- la confezione da 10 grammi;

                                     -   nel mese di ottobre 2006, a __________, effettuato preparativi in vista dell'acquisto da AC 1 e, quindi, della successiva vendita di ulteriori grammi 186 di cocaina;

                                     -   l'8 novembre 2006, a __________, previo acquisto della sostanza a __________, detenuto, in vista della vendita, rispettivamente della consegna ad altre persone, grammi 178 di cocaina;

                                   2.   Ricettazione

solo AC 1

per avere, nel corso del mese di ottobre 2006, a __________, acquistato o ricevuto in dono da persone non identificate un telefono cellulare Samsung IMEI  risultato rubato e che sapeva o doveva presumere essere provento di reato;

                                   3.   Contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

solo AC 1

per avere, nel corso del mese di agosto 2006, a __________, senza essere autorizzato,  consumato un imprecisato quantitativo di cocaina;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli art. 19 n. 2, 19a LFStup,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 55/2007 del 11 maggio 2007, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico. §  L'accusato AC 1 §  L'accusato AC 2 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. §  L'interprete IE 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:20 alle ore 17:25.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale segnala la situazione sconfortante, in quanto ci si trova di fronte a persone inquisite che nascondono ciò che hanno fatto, evidenziando parimenti che un certo tipo di spaccio si è trasferito dalla strada negli appartamenti che vengono messi a disposizione da persone in stato di legalità, permettendo di agire con maggiore clandestinità. Rileva poi che AC 1 è rimasto sedicente, di cui non si conosce l'identità e nulla di preciso, di concreto e di serio. Di AC 2, invece, si conosce la sua identità, anche se in precedenza faceva uso di alias. Circa i capi d'imputazione di cui all'atto di accusa pone l'accento sul fatto che il quantitativo di stupefacente che è stato trafficato non è di poco conto, la loro colpa non può essere giudicata lieve considerati i quantitativi di cocaina, ma anche le modalità, avendo entrambi abusato dello statuto di richiedente l'asilo. Afferma che AC 2 non è un consumatore ma un trafficante di livello superiore, che ha una certa spregiudicatezza, adducendo inoltre che ha ritrattato quello che aveva detto e solo oggi in aula è ritornato sulla sua dichiarazione originaria ed è da considerarsi una persona che non ha capito la gravità del suo comportamento. A suo giudizio AC 1 è stato più lineare, anche se non proprio cristallino. Ritiene altresì che non sono dati elementi per ammettere una prognosi favorevole, non essendo stato possibile stabilire con certezza l'identità di AC 1, e considerato che entrambi non hanno fornito i nomi delle loro fonti di approvvigionamento e che AC 2 non ha esercitato alcuna attività lavorativa legale. Il procuratore pubblico, confermato integralmente l'atto di accusa, conclude chiedendo che AC 1 venga condannato alla pena detentiva di due anni e due mesi a valersi quale pena unica ai sensi dell'art. 46 CP e che AC 2 venga condannato alla pena detentiva di due anni e sei mesi. Postula la confisca di tutto quanto in sequestro.

                                    §   L'avv. DUF 1 per AC 1, la quale ripercorre la vita anteriore del suo assistito, affermando che oggi la sua vita è migliorata, ma è tutt'altro che stabile.

Circa i fatti evidenzia le ammissioni del suo assistito durante l'inchiesta e nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Per quanto concerne la commisurazione della pena, nonostante la gravità oggettiva del reato, chiede di considerare le sue ammissioni, il breve tempo di durata dell'attività criminale, la sua vita difficile e la scemata imputabilità di grado lieve. Ritiene altresì che bisogna tenere conto dell'ambiente in cui vivono i rifugiati: per solidarietà si scambiano i telefoni senza pensare da dove provengono, e quindi AC 1 va prosciolto in merito al reato di ricettazione. Conclude chiedendo, in via principale, una riduzione della pena detentiva al massimo di due anni da porsi al beneficio della sospensione condizionale; in via subordinata, richiamando l'art. 43 CP, l'applicazione di una sospensione parziale della pena detentiva, postulando inoltre l'assoluzione dal reato di ricettazione, una massiccia riduzione della sospensione condizionale della pena e l'applicazione della scemata imputabilità di grado lieve.

                                    §   L'avv. DF 1 per AC 2, il quale dichiara che è necessario comprendere la cultura di queste persone, che vengono dall'Africa, dove la lotta per la sopravvivenza è la regola. A suo giudizio questa gente non ha una grande scelta e non ha la possibilità di mettersi a lavorare e vivere come noi: l'alternativa è andarsene o morire di fame. Ammette che il suo assistito non ha collaborato particolarmente, però a un certo momento ha ammesso i fatti e ha comunque manifestato qualcosa di positivo. Ripercorre la sua vita anteriore e attuale e conclude chiedendo che il suo assistito possa al più presto uscire dal penitenziario, postulando una qualsiasi pena tale da porsi al beneficio della sospensione condizionale oppure una massiccia riduzione della pena, tale da poter tornare a casa al più presto.

Il presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti:                    A.   AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato:

                            1.1.1.   nel periodo compreso tra il mese di agosto e il mese di ottobre 2006, a __________, previo acquisto della sostanza da sconosciuti a __________, venduto a AC 2 almeno 500 grammi di cocaina ad un prezzo compreso tra CHF 400.-- e CHF 550.-- per confezione da 10 grammi;

                            1.1.2.   il 28.10.2006, a __________, detenuto in vista della vendita ad AC 2 186 grammi di cocaina;

                            1.1.3.   trattasi di infrazione aggravata in quanto sapeva o doveva presumere che si riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.2.   ricettazione

                                         per avere, nel corso del mese di ottobre 2006, a __________, acquistato o ricevuto in dono da persone non identificate un telefono cellulare risultato rubato e che sapeva o doveva presumere essere provento di reato;

                               1.3.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, nel corso del mese di agosto 2006, a __________, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

                                   2.   Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena detentiva di 30 giorni inflitta il 9.12.2005 dall'Untersuchungsrichteramt II __________?

                                   3.   Ha agito in stato di scemata imputabilità?

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 19 ovuli contenenti cocaina per complessivi grammi 186,54 (grado di purezza 25%)?

                                   6.   Deve essere ordinata la confisca di:

                               6.1.   un cellulare Samsung DH500, colore grigio, con tessera SIM corrispondente al nr.;

                               6.2.   una tessera SIM corrispondente al nr.;

                               6.3.   materiale cartaceo vario;

                               6.4.   CHF 200.-- (duecento)?

                                  B.   AC 2

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato:

                            1.1.1.   nel periodo compreso tra il mese di agosto e il mese di novembre 2006, a __________, previo acquisto dello stupefacente da AC 1 ad un prezzo compreso tra CHF 400.-- e CH 550.-- per confezione di 10 grammi, aggiungendovi poi sostanza da taglio per 20 grammi, venduto complessivamente 520 grammi di cocaina a terzi tra cui __________ e ad altri sconosciuti al prezzo di CHF 650.-- la confezione da 10 grammi;

                            1.1.2.   nel mese di ottobre 2006, a __________, effettuato preparativi in vista dell'acquisto da AC 1 e, quindi, della successiva vendita di ulteriori 186 grammi di cocaina;

                            1.1.3.   oppure trattasi di un quantitativo inferiore?

                            1.1.4.   l'8.11.2006, a __________, previo acquisto della sostanza a __________, detenuto, in vista della vendita, rispettivamente della consegna ad altre persone, 178 grammi di cocaina,

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

                            1.1.5.   Trattasi di infrazione aggravata in quanto sapeva o doveva presumere che si riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?

                                   3.   Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di:

                               3.1.   due ovuli contenenti cocaina per complessivi gr. 99,73 (grado di purezza del 54,7%);

                               3.2.   otto ovuli contenenti cocaina per complessivi gr. 77,95 (grado di purezza del 41,7%);

                               3.3.   19,2 grammi di sostanza da taglio?

                                   4.   Deve essere ordinata la confisca di:

                               4.1.   una bilancia elettronica MS500;

                               4.2.   tre fotografie di ecografie;

                               4.3.   una tessera Sonic Lycatel;

                               4.4.   un biglietto Taxi __________, con iscritti numeri telefonici;

                               4.5.   un cellulare NOKIA, colore grigio con tessera SIM corrispondente al nr.;

                               4.6.   fotografie varie stampate su carta;

                               4.7.   tre rotoli sacchetti da cucina;

                               4.8.   materiale cartaceo con scritte, numeri, calcoli matematici;

                               4.9.   un CD;

                             4.10.   un cellulare NOKIA 6280 con scatola (senza carta SIM);

                             4.11.   dodici preservativi;

                             4.12.   un memory stick marca Ultra;

                             4.13.   un cellulare NOKIA 2600, colore grigio con tessera SIM Sunrise corrispondente al nr.?

Considerato                   in fatto e in diritto

                                   1.   AC 1 non ha presentato documenti di identità. Di lui si può solo presumere che sia della __________ e che si chiami come si fa chiamare. Asseritamente analfabeta, di lingua ____, da cinque anni sarebbe in Svizzera senza regolare permesso. Ciononostante è riuscito ad interessare per ben 4 volte dall'aprile 2002 le autorità penali __________ che lo hanno condannato per ricettazione, soggiorno illegale e violazione di domicilio al pagamento di due multe ed a complessivi 60 giorni di detenzione, l'ultima volta il 9 dicembre 2005 ad opera del GI di __________ (AI 7.1.).

                                   2.   AC 2 si è fatto chiamare in passato AC 2. Fatto sta che dopo il suo arresto la sua compagna ha potuto, dopo varie peripezie, presentare il di lui passaporto _______. L'accusato lo ha fatto pervenire dalla __________ solo perché per finire interessato, in penitenziario, ad unirsi in matrimonio con la cittadina svizzera __________ nata il 25 ottobre 1966, beneficiaria dell'assistenza e dalla quale ha, dopo il suo arresto, avuto una figlia.

Del suo passato non si conosce granché se non che, pur potendolo fare, non ha mai chiesto il rilascio di qualsiasi documento di legittimazione, preferendo vivere nell'illegalità, senza permesso di soggiorno, nel nostro paese. Dal luglio del 2004 intrattiene una relazione sentimentale con la citata __________. Al suo sostentamento ha provveduto soprattutto il padre di lei, ritenuto che alla donna già ci pensava la collettività. Sin dall'inizio la donna aveva compreso che l'accusato spacciava droga. A suo dire le avrebbe detto di smettere pena l'interruzione della relazione. L'uomo le avrebbe promesso che avrebbe smesso e lei gli avrebbe creduto.

Al dibattimento l'imputato ha affermato di amare la sua compagna. Alla questione di sapere a cosa servissero i 12 preservativi che deteneva al momento dell'arresto, dato lo stato interessante della sua compagna, non ha saputo dire. Sia che sia i fatti dimostrano come l'imputato si sia in realtà innamorato della prospettiva, dal suo punto di vista, di rimanere in Svizzera grazie al matrimonio con una cittadina svizzera ed alla paternità di una figlia, non ancora riconosciuta, e di cui non ha finora concretamente dimostrato di volersi occupare, a meno che occuparsi di un nascituro significhi continuare imperterrito nei suo traffici di droga nonostante l'imminenza del parto.

Anche AC 2 è pregiudicato: facendosi passare per sedicente AC 2 nato il 23.07.87, con sentenza della __________ è stato condannato l'11 agosto 2005 a 20 giorni di carcerazione con la condizionale per un anno per titolo di infrazione alla LDDS. Non ha delinquito nel periodo di prova ritenuto che al dibattimento si è potuto accertare che i fatti di cui in rassegna si sono prodotti dopo l'11 agosto 2006.

                                   3.   I fatti oggetto del procedimento non sono contestati. Per finire anche la difesa di AC 1 ha ammesso, per atti concludenti, la ricettazione, rinunciando a ricorrere in cassazione. Per la descrizione dei fatti si rinvia quindi all'atto di accusa riprodotto in entrata. Nemmeno la sussunzione in diritto desta difficoltà.

                                   4.   Resta la pena da commisurarsi secondo l'art. 47 CP

                                  a)   Per AC 1 ha da essere ritenuta una colpa grave.

Grave per i quantitativi di droga finiti sul mercato e che hanno pesantemente messo in pericolo la salute di più persone. Grave per lo scopo meramente di lucro che lo ha spinto a delinquere. Grave per il fatto che da quando è in Svizzera ha già più volte interessato le autorità. Grave per continuare a mentire sulla sua identità, senza voler presentare documenti di identità che comporterebbero il suo rimpatrio. In definitiva al rimpatrio egli preferisce la prigione. A suo favore è stata considerata una certa collaborazione nel senso che dopo le prime reticenze, quando ha confessato, lo ha fatto senza giocare al ribasso. In siffatte evenienze si giustifica di condannarlo ad una pena detentiva di 24 mesi, comprensiva pure dei 30 giorni inflittigli dalle autorità di __________ il 9 dicembre 2005 (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP).

La prognosi è manifestamente negativa. Una volta liberato, senza documenti, non potrà essere rimpatriato. In libertà il rischio che si dia nuovamente alla clandestinità e, quindi, allo spaccio di droga, non è solo un'ipotesi ma praticamente una certezza. Al riguardo va consigliata prudenza alle autorità che dovranno di lui occuparsi una volta espiata la pena, in quanto la sua ostinazione a non presentare i documenti di legittimazione, costituisce un chiaro indicatore di quanto, in libertà, AC 1 possa essere pericoloso per l'ordine pubblico.

                                  b)   La colpa di AC 2 è ancora maggiore. Innanzi tutto egli, una volta arrestato il AC 1, non ha perso tempo a reperire altri fornitori tant'è che si è recato personalmente in Svizzera interna ad acquistare ben 178 grammi di cocaina poi sequestratigli al momento dell'arresto a __________. Il suo comportamento nei confronti degli agenti che lo hanno fermato è stato insolente. Richiesto di dire se aveva addosso della droga ha risposto di no. Sottoposto a radiografia ed appreso dal medico che nel suo intestino vi erano delle bolas, ha defecato una prima volta 5 ovuli, sostenendo che non ne aveva altri. Sottoposto nuovamente a radiografia ed informato della presenza di altra cocaina, ha di nuovo defecato 2 ovuli dicendo che non ne aveva altri. E così di seguito fino a rendere necessarie ben 5 cinque radiografie. Si può ben immaginare cosa possa aver comportato per gli inquirente dover ogni volta eseguire controlli del genere, a causa dell'atteggiamento negatorio dell'accusato.

A ciò aggiungasi che anch'egli, da che è in Svizzera, altro non ha fatto che spacciare droga, approfittando peraltro pure delle condizioni di salute precarie della sua compagna, che, costretta spesso a letto, non era certo in grado di controllare la sua attività. Del resto egli era conosciuto nel giro. Il teste __________ ha riferito che al __________, chi voleva cocaina, doveva rivolgersi proprio a AC 2. Egli non è il piccolo spacciatore di strada che vende per assicurarsi il consumo. Nella gerarchia del traffico si situa in una posizione almeno mediana, di colui che sa dove rifornirsi, che sa come confezionare la droga e che sa dove e come venderla.

La colpa dell'imputato è quindi estremamente grave. Anch'egli ha agito per scopo meramente di lucro, incurante del danno per la salute altrui. Senza un lavoro, senza alcuna possibilità di integrarsi in Svizzera - gli venisse concesso un permesso di soggiorno a seguito della paternità e/o del matrimonio che intende contrarre finirebbe per finire o sulle spalle della collettività o, ancora più probabilmente, di nuovo a vendere cocaina - la prognosi è assolutamente negativa.

Ne discende che si giustificherebbe una pena detentiva attorno ai tre anni. Sennonchè in aula, seppur solo grazie alla fattiva collaborazione del difensore, ha finito per ammettere i fatti dell'atto di accusa. Fatti che già aveva ammesso in precedenza e che poi aveva ritrattato. Ciò va interpretato quale primo, seppur timidissimo, segnale di ravvedimento che consente di ridurre leggermente la pena e fissarla in 30 mesi. La prognosi del tutto negativa impone che la pena deve essere  interamente da espiare.

                                   5.   Tutto quanto in sequestro va confiscato.

Le spese sono a carico degli accusati riconosciuti colpevoli

(art. 9 CPP).

Rispondendo                  affermativamente a tutti i quesiti, meno che parzialmente affermativamente ai quesiti A.1.1.1., B.1.1.1., negativamente ai quesiti A.2, A.3, A.4 e B.2,

visti gli art.                      12, 19, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 69, 70 e 160 CP;

                                         19 cifra 1 e cifra 2 lett. a, 19a LStup;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, sapendo o dovendo presumere che si riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

                            1.1.1.   nel periodo compreso tra il 12 agosto e il mese di ottobre 2006, a __________, previo acquisto della sostanza da sconosciuti a __________, venduto a AC 2 almeno 500 grammi di cocaina ad un prezzo compreso tra CHF 400.-- e CHF 550.-- per confezione da 10 grammi;

                            1.1.2.   il 28.10.2006, a __________, detenuto in vista della vendita ad AC 2 186 grammi di cocaina;

                               1.2.   ricettazione

                                         per avere, nel corso del mese di ottobre 2006, a __________, acquistato o ricevuto in dono da persone non identificate un telefono cellulare risultato rubato e che sapeva o doveva presumere essere provento di reato;

                               1.3.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, nel corso del mese di agosto 2006, a __________, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   AC 2 è autore colpevole di:

                               2.1.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, sapendo o dovendo presumere che si riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

                            2.1.1.   nel periodo compreso tra il 12 agosto e il mese di novembre 2006, a __________, previo acquisto dello stupefacente da AC 1 ad un prezzo compreso tra CHF 400.-- e CH 550.-- per confezione di 10 grammi, aggiungendovi poi sostanza da taglio per 20 grammi, venduto complessivamente 520 grammi di cocaina a terzi tra cui __________ e ad altri sconosciuti al prezzo di CHF 650.-- la confezione da 10 grammi;

                            2.1.2.   nel mese di ottobre 2006, a __________, effettuato preparativi in vista dell'acquisto da AC 1 e, quindi, della successiva vendita di almeno ulteriori 50 grammi di cocaina;

                            2.1.3.   l'8.11.2006, a __________, previo acquisto della sostanza a __________, detenuto, in vista della vendita, rispettivamente della consegna ad altre persone, 178 grammi di cocaina,

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

                                   3.   Di conseguenza,

                               3.1.   AC 1, richiamata la decisione 9.12.2005 dall'Untersuchungsrichteramt II __________, è condannato:

                            3.1.1.   alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi,    a valersi quale pena unica ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 seconda frase CP.

                               3.2.   AC 2 è condannato:

                            3.2.1.   alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi,

                                         da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   4.   La tassa di giustizia di CHF 400.-- (quattrocento) e le spese processuali sono poste, in solido, a carico dei condannati in ragione di 1/2 ciascuno.

                                   5.   È ordinata la confisca e la distruzione di:

                               5.1.   19 ovuli contenenti cocaina per complessivi grammi 186,54 (grado di purezza 25%);

                               5.2.   due ovuli contenenti cocaina per complessivi gr. 99,73 (grado di purezza del 54,7%);

                               5.3.   otto ovuli contenenti cocaina per complessivi gr. 77,95 (grado di purezza del 41,7%);

                               5.4.   19,2 grammi di sostanza da taglio.

                                   6.   È ordinata la confisca di:

                               6.1.   un cellulare Samsung DH500, colore grigio, con tessera SIM corrispondente al nr.;

                               6.2.   una tessera SIM corrispondente al nr.;

                               6.3.   materiale cartaceo vario;

                               6.4.   CHF 200.-- (duecento);

                               6.5.   una bilancia elettronica MS500;

                               6.6.   tre fotografie di ecografie;

                               6.7.   una tessera Sonic Lycatel;

                               6.8.   un biglietto Taxi __________, con iscritti numeri telefonici;

                               6.9.   un cellulare NOKIA, colore grigio con tessera SIM corrispondente il nr.;

                             6.10.   fotografie varie stampate su carta;

                             6.11.   tre rotoli sacchetti da cucina;

                             6.12.   materiale cartaceo con scritte, numeri, calcoli matematici;

                             6.13.   un CD;

                             6.14.   un cellulare NOKIA 6280 con scatola (senza carta SIM);

                             6.15.   dodici preservativi;

                             6.16.   un memory stick marca Ultra;

                             6.17.   un cellulare NOKIA 2600, colore grigio con tessera SIM Sunrise corrispondente al nr..

                                   7.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

                                         Distinta spese:             

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           400.--  

                                         Inchiesta preliminare                             fr.         8170.--         

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.-fr.         8620.--

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di AC 1 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           200.--

Inchiesta preliminare                             fr.         4085.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              25.-fr.         4310.--

                                                                 ============

Distinta spese a carico di AC 2    

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           200.--

Inchiesta preliminare                             fr.         4085.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              25.-fr.         4310.--

                                                                 ============

Intimazione a:

terzi implicati

IE 1  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                            La segretaria

72.2007.56 — Ticino Tribunale penale cantonale 20.07.2007 72.2007.56 — Swissrulings