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Ticino Tribunale penale cantonale 18.01.2008 72.2007.171

18. Januar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·3,733 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Appropriazione indebita (proscioglimento dalla truffa, un rapporto consolidato di amicizia non bastando per fondare la truffa rispettivamente in assenza di valada querela); ripetuta falsità in documenti; pena unica; trattamento ambulatoriale da eseguirsi già durante l'espiazione della pena

Volltext

Incarto n. 72.2007.171

Mendrisio, 18 gennaio 2008/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

detenuto dall'11 settembre 2007;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   truffa, ripetuta

                                          per avere,

                                         nelle sottoelencate circostanze di luogo e di tempo,

                                          al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

                                         ingannato con astuzia delle persone affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l'errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, segnatamente per avere:

                               1.1.   a __________ nel luglio 2004,

ingannato con astuzia PC 3, allora sua convivente e dalla quale ha avuto il 15 luglio 2005 il figlio Alex, approfittando della profonda fiducia che essa riponeva in lui in virtù del legame affettivo e della convivenza cosicché poteva contare sul fatto che non avrebbe eseguito controlli, abusando della sua mancanza di conoscenze in ambito finanziario, millantando una redditizia attività di gestione patrimoniale per conto terzi,                    

prospettandole la possibilità di investire con buon profitto in titoli azionari, sottacendole che in realtà tali fondi non sarebbero stati investiti per suo conto, bensì da lui utilizzati per le sue necessità

                                          personali,

                                          inducendola in tal modo ad affidargli in data 12 luglio 2004

CHF 23'000.-, che non investì nei termini a lei  prospettati e

che utilizzò per scopi personali, arrecandole un danno di

CHF 23'000.-;

                               1.2.   a __________ nel gennaio 2005,

ingannato con astuzia PC 1 e PC 2,

                                          approfittando della profonda fiducia che essi riponevano in lui

a seguito di un rapporto consolidato di amicizia cosicché poteva contare sul fatto che non avrebbero eseguito controlli, abusando della loro mancanza di conoscenze in ambito finanziario, millantando una redditizia attività di gestione          patrimoniale per conto terzi, prospettando loro redditizi investimenti in titoli azionari con possibilità di disinvestimento a breve termine, sottacendo loro che in realtà tali fondi non sarebbero stati investiti a loro nome e per loro conto, bensì da lui utilizzati per le sue necessità personali,

inducendoli in tal modo a consegnargli il 20 gennaio 2005

CHF 100'000.- a contanti affinché li investisse presso un istituto di credito su un conto a loro intestato, mentre in realtà il medesimo giorno aprì un conto a suo nome presso la filiale di __________ su cui vi depositò unicamente il controvalore di Euro 58'380.90, e che utilizzò integralmente nei mesi successivi per scopi personali così come avvenne immediatamente per la parte del denaro affidata da lui non depositata,

confermando subdolamente l'errore in cui PC 1 e PC 2 si trovavano a seguito della sua condotta truffaldina, tramite la consegna di falsa documentazione su carta intestata della __________ attestante, contrariamente al

vero, l'apertura di un deposito titoli a loro nome, rispettivamente consegnando loro falsi estratti relativi al fittizio deposito titoli,

ritenuto che, nel frattempo, ha restituito in più occasioni una parte del denaro affidato nell'intento di dissimulare la propria condotta truffaldina ed evitare la denuncia, cosicché il danno residuo attuale assomma a CHF 76'564.-;

                                   2.   falsità in documenti, ripetuta

                                          per avere,

                                         nelle sottoelencate circostanze di luogo e di tempo,

                                         al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

                                         formato documenti falsi oppure attestato o fatto attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,

                                         rispettivamente fatto uso a scopo di inganno di documenti falsi, segnatamente per avere:

                               2.1.   a __________ nel corso del mese di gennaio 2005,

allo scopo di procurarsi un indebito profitto come descritto in dettaglio sub. 1.2.,

allestito e consegnato a scopo di inganno a PC 2 e PC 1, il falso documento su carta intestata della __________ di cui al doc. B di denuncia attestante fittiziamente e contrariamente al vero l'avvenuta apertura di un deposito titoli a loro nome,

nonché allestito e consegnato a scopo di inganno alle medesime persone le condizioni generali della __________ di cui al doc. C di denuncia, inserendo in calce quale data il medesimo giorno dell'avvenuto affidamento dei fondi (ovvero il 20 gennaio 2005) e la falsa firma di __________ del medesimo istituto;

                               2.2.   per avere,

                                         il 23 marzo 2007 a __________,

                                         allo scopo di sottoporlo alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM) e per poter usufruire del regime agevolato della semiprigionia in relazione all'espiazione della pena di 10 mesi inflittagli dalla Corte delle assise correzionali di __________ il 13 febbraio 2007,

                                         indotto __________, socio gerente della società __________,

                                         ad allestire il falso contratto di lavoro datato 13 marzo 2007 tra lui e la suddetta società, attestante, in urto con la verità, che avrebbe lavorato a tempo pieno per la società a partire dal giorno della sottoscrizione con uno stipendio iniziale di CHF 2'995.- mensili, mentre la volontà effettiva delle parti era quella di un rapporto di collaborazione su chiamata,

                                         ritenuto che ha lavorato unicamente una settimana nel corso del mese di marzo 2007 rendendosi poi irreperibile al datore di lavoro, sottacendo la circostanza alla SEPEM ed ottenendo così in modo fraudolento di poter espiare a partire dal 9 settembre 2007 la pena presso il Carcere aperto di __________, avendo pure sottaciuto alla SEPEM che formalmente il contratto era stato disdetto con effetto 20 aprile 2007, mediante disdetta datata 19 aprile 2007 ma sottoscritta il 13 agosto 2007;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 167/2007 del 18 dicembre 2007, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) dott.iur. DUF 1. §  L'avv. RC 1, rappresentante della parte civile PC 3. §  L'avv. RC 2 e l’avv. RC 3, rappresentanti delle parti civili PC 1 e PC 2.    

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 19:40.

Il Presidente prospetta all'accusato l'accusa di appropriazione indebita.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, dopo aver evidenziato la gravità dei precedenti penali dell’accusato, ripercorre i fatti oggetto del presente procedimento e le circostanze del nuovo arresto. In merito al punto 1.2. dell’AA, rileva come l’accusato abbia sfruttato il rapporto di profonda fiducia esistente tra lui e i coniugi PC 1. Evidenzia come la volontà truffaldina di appropriarsi indebitamente dei fondi affidatigli fosse presente sin dall’inizio, giustificando quindi l’imputazione di truffa. Ribadisce gli stessi argomenti anche in relazione al punto 1.1. dell’AA, rilevando come egli abbia ammesso in aula che PC 3 gli aveva affidato il denaro, pur continuando a negarne la causale, che dai documenti agli atti e dalla registrazione della telefonata risulta tuttavia essere l’investimento in titoli azionari. Sottolinea come i fondi affidatigli per essere gestiti, grazie ad un raggiro, non lo siano stati, l’astuzia risiedendo nell’abuso del rapporto di fiducia e nell’impossibilità delle parti lese di effettuare dei controlli. Considera che la querela di PC 3, contenuta

implicitamente nella costituzione di parte civile 24.11.2005, ha da ritenersi tempestiva. In relazione al punto 2.1. dell’AA, rileva come i documenti, creati su carta intestata della banca, costituiscano titoli ai sensi del CP. In merito al punto 2.2. dell’AA, evidenzia che il contratto di lavoro - riportante la volontà simulata delle parti allo scopo di ottenere in modo fraudolento il regime agevolato di espiazione della pena costituisce un documento atto a provare quello che figura nel testo, quindi un titolo. Pone in evidenza la gravità delle truffe, non tanto per l’importo, quanto più per le modalità di esecuzione (abuso di consolidati rapporti di fiducia) e della falsità in documenti, poiché commessa per evitare il carcere e ottenere il beneficio della semiprigionia, ciò che dimostra come l’accusato non abbia mai accettato il primo giudizio e le proprie responsabilità. Rileva peraltro come egli stenti a riconoscere anche le sue responsabilità di padre. Dà atto che egli si è sottoposto ad un trattamento, evidenziando però la brevissima durata dello stesso. Pur tenuto conto della situazione psicologica dell’accusato, chiede la condanna ad una pena aggiuntiva di 10 mesi di detenzione da espiare. Si rimette al giudizio della Corte per quanto concerne la revoca della sospensione condizionale della precedente pena. Chiede inoltre la confisca della documentazione in sequestro e il riconoscimento della pretesa della PC PC 3, ritenuto come il rappresentante della PC PC 1 farà valere le pretese di questi ultimi.

                                    §   L'avv. RC 3, rappresentante della PC PC 1, la quale si associa a quanto detto in requisitoria dalla PP, sottolineando le modalità dell’affidamento del denaro, avvenute in modo diverso rispetto a quanto dichiarato dall’accusato. Chiede il riconoscimento della colpevolezza dell’accusato per il reato di truffa e il risarcimento di fr. 76'564, più interessi, eventualmente a rate. 

                                    §   Il Difensore, il quale evidenzia come l’accusato abbia molto sofferto per i procedimenti penali a suo carico, con ripercussioni sia a livello fisico e psichico. Rileva che non gli è stato dato alcun credito, nonostante la collaborazione fornita sin dal principio. Sottolinea come il suo nome sia comparso nel comunicato stampa del MP (al quale solo PC 3 ha reagito), violando la prassi sull’anonimato vigente nei procedimenti davanti alle Assise correzionali e la presunzione di innocenza, ciò che gli ha creato sul piano familiare gravi problemi, che ha dovuto gestire dal carcere. Rileva un certo accanimento nei confronti del suo assistito, mantenuto in detenzione preventiva fino all’evasione della rogatoria. Intravede una corresponsabilità degli inquirenti che, per non avere istruito nel 2005 fatti all’epoca già conosciuti, hanno reso necessario l’odierno procedimento. Fa valere la tardività della querela 24.11.2005 di PC 3, la quale aveva avuto conoscenza del reato e dell’autore già al momento della sua ospedalizzazione ad inizio luglio 2005. In relazione all’importo di fr. 23'000.-, contesta l’esistenza sia del reato di truffa che di appropriazione indebita, facendo valere la compensazione, sul piano civile, con l’importo di fr. 70'000.- e invocando l’art. 5 CPPT. Chiede che il reato ai danni dei coniugi PC 1 venga derubricato in appropriazione indebita, avendo questi ultimi peccato di ingenuità e mancando dunque l’inganno astuto. Ammette la falsità in documenti ai loro danni, precisando che l’accusato ha allestito la documentazione solo in seguito, per coprire le sue malefatte. Per quanto concerne il contratto di lavoro, fa notare come la situazione familiare e la necessità di trovare lavoro abbiano spinto l’accusato a tentare di evitare il carcere. Nega che questi avesse fin dall’inizio l’intenzione di ingannare la SEPEM, la quale ad ogni modo sapeva che si trattava di un lavoro su chiamata. Rileva come egli sia stato spinto, per gratitudine nei confronti del datore di lavoro, ad accettare una disdetta di copertura. Considerata la parziale scemata imputabilità dell’accusato, incapace di percepire la gravità delle situazioni, di comprendere cosa sia giusto e cosa sbagliato e di gestire le proprie responsabilità (attenuante peraltro già ritenuta nella precedente sentenza), la collaborazione prestata agli inquirenti, l’ammissione in aula dell’appropriazione dell’importo di fr. 23'000.-, si rimette al giudizio della Corte per la commisurazione della pena, sottolineando la necessità di un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP. Si oppone alla revoca della sospensione condizionale della precedente pena, proponendo invece il prolungamento del periodo di prova. Chiede il dissequestro della documentazione bancaria richiesta dalla Difesa così come il rinvio al foro civile delle pretese di PC 3.

                                    §   Il Procuratore pubblico,in replica, sottolinea come il comunicato stampa fosse, in quelle circostanze, un atto istruttorio dovuto. Evidenzia che la Difesa dovrebbe portare più rispetto verso le parti lese, evitando di accusarle di essere state spinte ad agire per ingordigia di guadagni in nero. Rileva come lo scopo del contratto di lavoro fosse quello di ingannare l’autorità di esecuzione delle pene. In merito alla scemata imputabilità, fa notare che la Difesa avrebbe potuto ricorrere contro la decisione di reiezione della richiesta di perizia, sottolineando comunque che il certificato medico espone unicamente un’ipotesi di disturbi psichici di tipo border line.

                                    §   L'avv. RC 3, la quale prende atto del fatto che non sono contestate le richieste della PC PC 1, rileva come sia scorretto gettar discredito sui coniugi PC 1, i quali non hanno effettuato controlli in ragione del rapporto di fiducia esistente tra le parti.

                                    §   La Difesa, in duplica, si scusa per aver dato l’impressione di denigrare le PC. Sottolinea come i coniugi PC 1 abbiano chiesto ragguagli a __________, ciò che dimostra la loro diffidenza. In relazione al comunicato stampa rileva che la Difesa non ha materialmente avuto il tempo di opporsi alla sua formulazione. Evidenzia come la breve durata del trattamento sia da ricondurre all’incapacità dell’accusato di prendere coscienza del suo problema.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   truffa, ripetuta

                                         per avere,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

                            1.1.1.   a __________, nel luglio 2004,

ingannato con astuzia PC 3, allora sua convivente e dalla quale ha avuto il 15 luglio 2005 il figlio __________, approfittando della profonda fiducia che essa riponeva in lui in virtù del legame affettivo e della convivenza e abusando della sua mancanza di conoscenze in ambito finanziario, indotto la stessa ad affidargli, in data 12 luglio 2004, a scopo di investimento in titoli azionari, fr. 23'000.-, che non investì nei termini a lei prospettati e che utilizzò per scopi personali, arrecandole un danno di fr. 23'000.-;

                         1.1.1.1.   trattasi di appropriazione indebita?

                            1.1.2.   a __________, nel gennaio 2005,

ingannato con astuzia PC 1 e PC 2,

approfittando della profonda fiducia che essi riponevano in lui a seguito di un rapporto consolidato di amicizia e abusando della loro mancanza di conoscenze in ambito finanziario, indotto gli stessi a consegnarli, il 20 gennaio 2005, a scopo di investimento in titoli azionari, fr. 100'000.- a contanti, che utilizzò integralmente per necessità personali, il danno residuo ammontando a fr. 76'564.-;

                         1.1.2.1.   trattasi di appropriazione indebita?

                               1.2.   falsità in documenti, ripetuta

                                         per avere,

al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

                            1.2.1.   a __________, nel corso del mese di gennaio 2005,

allo scopo di procurarsi un indebito profitto, allestito e consegnato a scopo di inganno a PC 1 e PC 2:

                         1.2.1.1.   il falso documento su carta intestata della __________ di cui al doc. B di denuncia attestante fittiziamente e contrariamente al vero l’avvenuta apertura di un deposito titoli a loro nome;

                         1.2.1.2.   le condizioni generali della __________ di cui al doc. C di denuncia, inserendo in calce quale data il medesimo giorno dell’avvenuto affidamento dei fondi e la falsa firma di __________ del medesimo istituto;

                            1.2.2.   a __________, il 23 marzo 2007,

allo scopo di sottoporlo alla Sezione dell’esecuzione delle pene

e delle misure (SEPEM) per poter usufruire del regime agevolato della semiprigionia in relazione all’espiazione della precedente pena, indotto __________, socio gerente della società __________, ad allestire il falso contratto di lavoro datato 13 marzo 2007

tra lui e la suddetta società, attestante, in urto con la verità,

che avrebbe lavorato a tempo pieno per la società con uno stipendio iniziale di fr. 2'995.- mensili, mentre la volontà effettiva delle parti era quella di un rapporto di collaborazione su chiamata, rispettivamente fatto uso di tale documento,

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa?

                                   2.   Ha agito in stato di scemata imputabilità?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?

                                   4.   Devono essere revocate le sospensioni condizionali di cui alla sentenza 13.2.2007 della Corte delle assise correzionali di __________ e del DA 21.7.2003 del Ministero pubblico di __________?

                                   5.   Deve essere ordinato un trattamento ambulatoriale?

                                   6.   Deve essere condannato al pagamento di un’indennità alle parti civili, e se sì, in quale misura?

                                   7.   Deve essere ordinato la confisca di:

                               7.1.   una busta contenente documenti __________

(AI 7);

                               7.2.   una mappetta contente documentazione varia (AI 7);

                               7.3.   un cellulare marca Motorola V3 (AI 34);

                               7.4.   documentazione sequestrata presso la società __________ (AI 29)?

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   Il curriculum vitae dell'imputato figura nella sentenza del 13 febbraio 2007 a cui si rinvia.

AC 1 è stato arrestato presso il carcere di __________ dove stava espiando la precedente condanna in regime agevolato.

Con sentenza 13 febbraio 2007 AC 1 è stato condannato alla pena di 26 mesi, di cui 10 da espiare, per incendio intenzionale, ripetuta minaccia, abuso di impianti di telecomunicazione, danneggiamento, ricettazione, istigazione alla falsa testimonianza.

Dopo la condanna AC 1 in realtà ha fatto finta di lavorare, creandosi il contratto che gli ha poi permesso di ottenere il regime agevolato di espiazione, così come descritto nell'atto d'accusa.

                                   2.   A seguito della denuncia di PC 1 e PC 2, è emerso che l'imputato millantava di gestire patrimoni per terzi.

Viste le malversazioni a danno dei PC 1, gli inquirenti hanno quindi proceduto ad una pubblicazione invitando eventuali danneggiati a farsi avanti. Si è annunciata unicamente la ex compagna PC 3. Dall'istruttoria però è emerso che ella sapeva già di essere stata ingannata dall'imputato nel luglio 2005, allorquando venne ricoverata qualche giorno prima la nascita del figlio. I due convivevano e pertanto il reato necessita della querela. Il primo atto che potrebbe essere considerato come la manifestazione della volontà della Parte civile di perseguire penalmente l'accusato è del novembre 2005. Nella misura in cui vi è da ritenere che la donna, portandosi appresso l'estratto conto allorquando fu ricoverata a metà luglio 2005, già sapeva a quel momento sia delle malversazioni sia del suo autore (e questo qualche giorno prima dello stesso ricovero al punto da portarsi appresso la documentazione per non lasciarla a disposizione del compagno), la querela è tardiva.

                                   3.   A mente di questo giudice non basta un rapporto consolidato di amicizia per fondare la truffa e, pertanto, per i fatti ai danni dei PC 1, l'accusato va condannato per appropriazione indebita, venendo meno il presupposto dell'inganno astuto.

                                   4.   Quanto alla commisurazione della pena si ha che i fatti ai danni dei PC 1 si sono svolti prima della precedente condanna, mentre il falso documentale che gli ha permesso di ottenere il regime di espiazione agevolato è stato commesso dopo. In siffatte evenienze, in applicazione delle nuove disposizioni del CP, può essere inflitta una pena unica che viene quantificata, tenuto conto in particolare della colpa, in 30 mesi.

                                   5.   La prognosi è manifestamente negativa.

L'imputato non solo, prima di questo dibattimento, non ha mai riconosciuto di essere il mandante dell'incendio ai danni della PC 3, ma ha pure truccato le carte, per ottenere un regime di espiazione che altrimenti non avrebbe ottenuto. Ha in altre parole, proprio sulle conseguenze del precedente procedimento penale, ingannato le autorità.

Così stando le cose AC 1 non può oggi più beneficiare di una sospensione condizionale, avendo delinquito subito dopo la crescita in giudicato della precedente condanna, proprio con l'intento di non assumersi le responsabilità relative alla stessa.

                                   6.   Egli deve essere sottoposto a trattamento ambulatoriale già in espiazione di pena onde limitare i rischi di recidiva una volta scarcerato.

                                   7.   Le pretese di parte civile dei PC 1 vengono ammesse, così come del resto riconosciuto pure dalla difesa.

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti tutti i quesiti, tranne che ai quesiti 1.1., 1.1.1., 1.1.1.1., 1.1.2., 2., 3., 7.1., 7.2., 7.4.,

visti gli art.                       12, 19, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 63, 77b, 146 e 251 CP;

                                         9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   appropriazione indebita

                                         per avere,

a __________, nel gennaio 2005,

indebitamente impiegato a suo favore la somma di fr. 100'000.a contanti, affidatagli da PC 2 e PC 1 a scopo di investimento in titoli azionari, importo non ancora restituito nella misura di fr. 76'564.-;

                               1.2.   falsità in documenti, ripetuta

                                         per avere,

al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

                            1.2.1.   a __________, nel corso del mese di gennaio 2005,

allo scopo di procurarsi un indebito profitto, allestito e consegnato a scopo di inganno a PC 1 e PC 2:

                         1.2.1.1.   il falso documento su carta intestata della __________ di cui al doc. B di denuncia attestante fittiziamente e contrariamente al vero l’avvenuta apertura di un deposito titoli a loro nome;

                         1.2.1.2.   le condizioni generali della __________ di cui al doc. C di denuncia, inserendo in calce quale data il medesimo giorno dell’avvenuto affidamento dei fondi e la falsa firma di __________ del medesimo istituto;

                            1.2.2.   a __________, il 23 marzo 2007,

allo scopo di sottoporlo alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM) per poter usufruire del regime agevolato della semiprigionia in relazione all’espiazione della precedente pena, indotto __________, socio gerente della società __________, ad allestire il falso contratto di lavoro datato 13 marzo 2007 tra lui e la suddetta società, attestante, in urto con la verità, che avrebbe lavorato a tempo pieno per la società con uno stipendio iniziale di fr. 2'995.- mensili, mentre la volontà effettiva delle parti era quella di un rapporto di collaborazione su chiamata, nonché aver fatto uso di tale documento,

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   AC 1 è prosciolto da tutte le altre accuse.

                                   3.   Di conseguenza, richiamati il DA 21.7.2003 del Ministero pubblico di __________ e la sentenza 13.2.2007 della Corte della assise correzionali di __________, AC 1, è condannato alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, a valersi quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP rispettivamente dell’art. 49 cpv. 2 CP, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 

                                   4.   È ordinato un trattamento ambulatoriale da eseguirsi già in corso di espiazione della pena.

                                   5.   AC 1 è inoltre condannato a versare alle parti civili PC 1 e PC 2, un’indennità di fr. 76'564.-, oltre interessi del 5% dal 30 agosto 2005, a titolo di risarcimento del danno.

                                   6.   È ordinato il dissequestro del telefono cellulare in sequestro.

Per il resto la domanda di confisca è inammissibile

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese processuali sono poste a carico del condannato nella misura di 3/5 mentre la rimanenza è a carico dello Stato.  

Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.           500.--  

                                         Inchiesta preliminare                             fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.-fr.           750.--

                                                                 ===========

                                         Distinta spese a carico di AC 1

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           300.--

Inchiesta preliminare                             fr.           120.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              30.-fr.           450.--

                                                                 ============

Il rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC 1 2. PC 2 3. PC 3  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                            La segretaria

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