Incarto n. 72.2006.161
Lugano, 2 febbraio 2007/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1 e residente a 2. AC 2 e residente a
detenuti dal 26 ottobre 2006;
prevenuti colpevoli di:
A) AC 1, singolarmente
1. esposizione a pericolo della vita altrui
per avere,
il 26 ottobre 2006, a Locarno,
dopo aver compiuto un furto unitamente a AC 2 e N.N. (10.10.1991) ed essere stati avvistati su via Brione (Minusio) da una pattuglia della polizia cantonale, alla guida del veicolo Daewoo Lanos targato benché sprovvisto di licenza di condurre, dandosi alla fuga e quindi procedendo ad elevata velocità senza rispettare diversi segnali di "dare precedenza", "stop", "divieto generale di circolazione", procedendo contromano ed infine perdendo il controllo del veicolo, messo senza scrupoli in pericolo la vita altrui e meglio per avere:
- percorso via Bacilieri ad una velocità di ca. 80 km/h dove vigeva un limite di velocità massima di km/h 50 e, all'uscita della medesima, omesso di osservare un segnale dare precedenza;
- percorso via del Sole ad una velocità di almeno 100 km/h dove vigeva un limite di velocità massima di km/h 50, transitato in contromano a sinistra di un'isola spartitraffico ed in fondo alla via omesso di osservare un segnale "dare precedenza";
- percorso via Capuccini ad una velocità di almeno 100 km/h dove vigeva un limite di velocità massima di km/h 50 ed in fondo alla via omesso di rispettare un segnale "stop";
- percorso via Marcacci benché vigesse un "divieto generale di circolazione" ed in seguito attraversato Piazza Grande dove si stava svolgendo il mercato cittadino ad una velocità di almeno 60-80 km/h, obbligando persone presenti a scansarsi per evitare di essere travolte,
- all'intersezione tra Piazza Muraccio e via Luini omesso di rispettare il segnale "stop" quindi immessosi su via Balestra, proseguito alla velocità di ca. 100 km/h in parte in contromano;
- giunto all'intersezione con via Ballerini tentato di piegare a sinistra, ma perdendo il controllo del veicolo, uscito di strada ed andato a cozzare contro un muretto,
e quindi, eseguendo tali spericolate manovre, messo in pericolo la vita dei propri due passeggeri e di un numero imprecisato di persone che al suo passaggio da Piazza Grande si trovavano nelle immediate vicinanze;
2. perturbamento della circolazione pubblica
nelle circostanze di cui sopra sub. 1,
intenzionalmente posto in pericolo la circolazione pubblica in particolare quella di Minusio, Muralto e Locarno lungo via Bacilieri, via del Sole, via Sempione, via Capuccini, via Marcacci, Piazza Grande, via Trevani e Piazza Muraccio, via Luini, via Orelli e via Balestra e con ciò messo scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone che si trovavano a bordo con lui (AC 2 e N.N.), ma anche quella dei pedoni di Piazza Grande;
3. impedimento di atti dell'autorità
per avere
nelle circostanze di cui sopra sub 1,
alla guida del veicolo Daewoo Lanos targato, omettendo di fermarsi come richiesto tramite segnalazione con luci da una pattuglia della Polizia cantonale a bordo del veicolo di servizio Opel Vectra, dandosi invece alla fuga e neppure fermandosi quando inseguito dalla medesima pattuglia a bordo del proprio veicolo con inseriti i segnali prioritari completi (sirena e luce blu), fino a perdere il controllo del proprio autoveicolo uscendo di carreggiata, impedito ad un'autorità, rispettivamente ad un funzionario di procedere ad un atto che entra nelle sue attribuzioni;
4. grave infrazione alle norme della Legge sulla circolazione
stradale
per avere,
nelle circostanze di cui sopra sub. 1 e 2,
alla guida del veicolo Daewoo Lanos targato,
a) circolato lungo via Bacilieri, via del Sole, via Cappuccini, via Marcacci, via della Posta, via Trevani, via Balestra ad una velocità compresa tra gli 80 ed i 100 km/h quando quella massima consentita risultava essere di 50 km/h;
b) attraversato Piazza Grande dove si stava svolgendo il mercato cittadino ad una velocità di almeno 60 km/h, palesemente non adatta alle circostanze;
c) all'uscita di via Ballerini "bruciato" un segnale "dare precedenza";
d) su via del Sole (Muralto) transitato in contromano a sinistra di un'isola spartitraffico;
e) in fondo a via Cappuccini omesso di arrestarsi ad un segnale "stop;
f) transitato lungo via Marcacci dove vige "divieto generale di circolazione";
g) all'intersezione tra via Muraccio e via Luini omesso di arrestarsi al segnale "stop";
h) circolato lungo via Balestra in contromano (segnale di divieto di accesso);
5. guida senza licenza di condurre
per avere,
nelle circostanze di cui sopra sub. 1 e seguenti,
condotto un veicolo a motore senza essere titolare della
licenza di condurre;
6. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere,
nel mese di settembre 2006, a Winterthur,
senza essere autorizzato, consumato un quantitativo imprecisato di cocaina;
B) AC 1 e AC 2 in correità tra loro
7. furto aggravato
siccome hanno perpetrato il furto come associati ad una banda intesa a commettere furti,
per avere,
il 26 ottobre 2006, a Locarno,
in correità con il minorenne N.N.,
dopo essere penetrati nell'abitazione di __________ forzando una finestra, impadronendosi di gioielli e orologi oltre che di denaro contante per un valore complessivo indicato dalla parte lesa di fr. 6'500.- circa, al fine di appropriarsene sottratto cose mobili altrui;
8. violazione di domicilio
per avere,
nelle circostanze di cui sopra sub. 7,
indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto fatto in
una casa;
9. ripetuto danneggiamento
per avere,
nelle circostanze di cui sopra sub. 1 e sub. 7.,
in via Ballerini,
solo AC 1
a) urtando volontariamente in retromarcia il veicolo di servizio della Polizia cantonale (di proprietà dello Stato) per tentare di sottrarsi al fermo,
AC 1 e AC 2 in correità tra loro
b) forzando il telaio della finestra dell'abitazione di PC 1, deteriorato o reso inservibile cose altrui;
10. infrazione alla Legge federale sulla dimora ed il domicilio
degli stranieri
per avere,
il 26 ottobre 2006, a Chiasso,
accedendo al territorio elvetico attraverso un valico di confine non dichiarato aperto (bosco), fatto illegalmente ingresso in Svizzera;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 129, 139 cifra 3, 144 cpv. 1, 186, 237 cifra 1 cpv. 1, 286 CP, art. 90 cifra 2, 95 LCStr., art. 23 LDDS, art. 19A LFStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 156/2006 del 27 dicembre 2006, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1. AC 2 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:15.
È pervenuta alla Corte:
-lettera 1.02.2007 dell'avv. RC 1, la quale per conto della PC PC 1 dichiara di costituirsi parte civile per fr. 850.- corrispondenti al valore di un orologio digitale in titanio "Watch" oggetto del furto perpetrato dagli accusati ma non ritrovato e restituito alla PC (cfr. doc. TPC 10).
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato l'atto d'accusa e sottolineata la gravità dei fatti, conclude chiedendo che gli accusati vengano condannati:
- AC 1, alla pena detentiva di 2 anni, di cui 6 mesi da espiare;
- AC 2, alla pena detentiva di 9 mesi, non opponendosi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale,
e ciò perché i divieti d'entrata notificati ai due accusati migliorano una prognosi altrimenti infausta.
Chiede altresì la confisca e la distruzione del veicolo Daewoo Lanos nonché la confisca di tutti gli oggetti utilizzati per la perpetrazione dei reati risp. provento di reato.
§ Il Difensore di AC 2, avv. DF 1, il quale con riguardo all'imputazione di cui al punto B.7 dell'atto d'accusa, richiamando varia giurisprudenza federale, contesta sia adempiuta nella fattispecie l'aggravante dell'aver perpetrato il furto come associato ad una banda giusta l'art. 139 cifra 3 CP e chiede pertanto la derubrica del reato di furto aggravato in furto semplice. Non contesta invece le imputazioni di violazione di domicilio (punto B.8 ada), di danneggiamento (punto B.9 ada) e di infrazione alla LDDS (punto B.10 ada) a carico del suo patrocinato. Sottolineando l'esistenza di una prognosi non sfavorevole e considerate tra l'altro la situazione familiare, l'età giovane, la ridotta scolarità e la mancanza di una formazione professionale del suo assistito, conclude chiedendo in via principale che la Corte valuti la possibilità di pronunciare una pena pecuniaria. In via subordinata chiede una riduzione della pena detentiva proposta, da porre al beneficio della sospensione condizionale. Chiede inoltre che il cellulare marca Samsung venga dissequestrato e restituito al suo cliente;
§ Il Difensore di AC 1, avv. DUF 1, la quale pone in risalto la vita anteriore e la personalità del suo patrocinato e come egli, una volta scarcerato, potrà lavorare con il padre di formazione idraulico. Evidenzia altresì come il suo cliente possa contare su una famiglia attenta e che gli starà vicino. Elementi tutti questi che, unitamente al carcere preventivo sofferto, alla presa di coscienza dei propri errori e all'emanazione del divieto d'entrata per tempo illimitato e alla sua incensuratezza, assicurano una prognosi non negativa. Si associa al collega di Difesa nel chiedere la derubrica del reato di furto aggravato al punto B.7 dell'atto d'accusa in furto semplice, mentre non contesta gli altri reati commessi in correità con AC 2 (punti B.8, B.9, B.10 ada). Illustrando numerosa giurisprudenza federale contesta siano in concreto adempiuti i presupposti del reato di esposizione a pericolo della vita altrui ex art. 129 CP, per cui ne chiede il proscioglimento. Pure chiede in via principale il proscioglimento dal reato di perturbamento della circolazione pubblica ex art. 237 cifra 1 cpv. 1 CP ritenendo che la norma di cui all'art. 90 cifra 2 LCStr da sola reprima il comportamento del suo assistito in relazione alla sua fuga alla guida del veicolo Daewoo. In subordine qualora la Corte ritenesse applicabile alla fattispecie il reato di perturbamento della circolazione pubblica giusta l'art. 237 cifra 1 cpv. 1 CP postula il proscioglimento dal reato di cui all'art. 90 cifra 2 LCStr. Non contesta invece gli altri reati di cui ai punti A.3, A.5 e A.6 dell'atto d'accusa. Concludendo chiede un'importante riduzione della pena detentiva proposta da porre al beneficio della sospensione condizionale.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1:
1. è autore colpevole di:
1.1. esposizione a pericolo della vita altrui
commessa a Locarno, il 26 ottobre 2006?
1.2. perturbamento della circolazione pubblica
commessa a Locarno, il 26 ottobre 2006?
1.3. impedimento di atti dell'autorità
commessa a Locarno, il 26 ottobre 2006?
1.4. infrazione alle norme della LF sulla circolazione stradale
commessa a Locarno, il 26 ottobre 2006?
1.4.1. trattasi di infrazione grave per avere violato gravemente le norme della circolazione cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui?
1.5. guida senza licenza di condurre
commessa a Locarno, il 26 ottobre 2006?
1.6. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
commessa a Winterthur, nel mese di settembre 2006?
1.7. furto
commesso in correità con AC 2 (e N.N.),
a Locarno, il 26 ottobre 2006?
1.7.1. trattasi di furto aggravato siccome commesso come associato ad una banda?
1.8. violazione di domicilio
commessa in correità con AC 2 (e N.N.),
a Locarno, il 26 ottobre 2006?
1.9. ripetuto danneggiamento
commesso in parte in correità con AC 2
(e N.N.), a Locarno, il 26 ottobre 2006?
1.10. infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri
commessa a Chiasso, il 26 ottobre 2006,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
2. può beneficiare della sospensione condizionale?
3. deve risarcire fr. 850.alla PC PC 1, __________?
B. AC 2:
1. è autore colpevole di:
1.1. furto
commesso in correità con AC 1 (e N.N.),
a Locarno, il 26 ottobre 2006?
1.1.1. trattasi di furto aggravato siccome commesso come associato ad una banda?
1.2. violazione di domicilio
commessa in correità con AC 1 (e N.N.),
a Locarno, il 26 ottobre 2006?
1.3. danneggiamento
commesso in correità con AC 1 (e N.N.),
a Locarno, il 26 ottobre 2006?
1.4. infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri
commessa a Chiasso, il 26 ottobre 2006,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
2. può beneficiare della sospensione condizionale?
3. deve risarcire fr. 850.alla PC PC 1?
C. Dev'essere ordinata in tutto o in parte la confisca di quanto ancora in sequestro (cfr. PS 19 allegato al rapporto d'inchiesta
di polizia 12.12.2006) dopo la restituzione della refurtiva al derubato?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo A. per AC 1, affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti n. 1.1., 1.7.1, 3.;
B. per AC 2, affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti n. 1.1.1., 3.,
C. affermativamente al quesito sulla confisca;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 129, 139 cifre 1 e 3, 144, 186, 237 cifra 1 cpv. 1, 286 CP;
90 cifra 2, 95 LCStr;
19a LStup;
23 LDDS;
9 segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 e AC 2 sono coautori colpevoli di:
1.1. furto
per avere,
agendo a scopo di indebito profitto e al fine di appropriarsene,
sottratto, mediante scasso, dall'abitazione di PC 1 cose mobili, in particolare gioielli, orologi e denaro contante per un valore complessivo denunciato dell'ordine di fr. 6'500.- circa (refurtiva recuperata),
a Locarno, il 26 ottobre 2006;
1.2. violazione di domicilio
per essersi introdotti indebitamente nella proprietà altrui e contro la volontà dell'avente diritto nell'intento di commettere il furto di cui sopra;
1.3. danneggiamento
per avere,
intenzionalmente deteriorato cose altrui,
segnatamente il telaio della finestra dell'abitazione di PC 1 nell'intento di commettere il furto di cui sopra,
a Locarno, il 26 ottobre 2006;
1.4. infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri
per essere entrati illegalmente in Svizzera fuori valico,
in territorio di Chiasso, il 26 ottobre 2006,
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2. AC 1 è inoltre autore colpevole di:
2.1. perturbamento della circolazione pubblica
per avere,
dopo aver commesso il furto di cui al dispositivo n. 1.1.,
essendo stato avvistato su via Brione (Minusio) da una pattuglia della polizia cantonale, alla guida del veicolo Daewoo Lanos targato (, dandosi alla fuga, dopo aver circolato ad elevata velocità senza rispettare diversi segnali di "dare precedenza", "stop", "divieto generale di circolazione", procedendo contromano, intenzionalmente perturbato la circolazione e, con ciò, messo in pericolo in Piazza Grande
la vita di tre pedoni, che dovettero repentinamente scansarsi
per non essere travolti,
a Locarno, il 26 ottobre 2006;
2.2. grave infrazione alle norme della LF sulla circolazione stradale
per avere, alla guida del veicolo suddetto,
- circolando lungo via Bacilieri, via del Sole, via Cappuccini, via Marcacci, via della Posta, via Trevani, via Balestra ad una velocità compresa tra gli 80 ed i 100 km/h quando quella massima consentita risultava essere di 50 km/h;
- attraversando Piazza Grande dove si stava svolgendo il mercato cittadino ad una velocità di almeno 60 km/h, palesemente non adatta alle circostanze;
- all'uscita di via Ballerini "bruciando" un segnale "dare precedenza";
- su via del Sole (Muralto) transitando in contromano a sinistra di un'isola spartitraffico;
- in fondo a via Cappuccini omettendo di arrestarsi ad un segnale "stop;
- transitando lungo via Marcacci dove vige "divieto generale di circolazione";
- all'intersezione tra via Muraccio e via Luini omettendo di arrestarsi al segnale "stop";
- circolando lungo via Balestra in contromano (segnale di divieto di accesso),
cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui,
a Locarno, il 26 ottobre 2006;
2.3. danneggiamento
per avere intenzionalmente danneggiato il veicolo di servizio della Polizia cantonale,
a Locarno, il 26 ottobre 2006;
2.4. impedimento di atti dell'autorità
per avere, omettendo di fermarsi alle segnalazioni della Polizia e dandosi alla fuga alla guida del veicolo Daewoo Lanos, impedito agli organi di Polizia di procedere ad atti rientranti nelle loro attribuzioni,
a Locarno, il 26 ottobre 2006;
2.5. guida senza licenza di condurre
per avere condotto il veicolo Daewoo Lanos senza essere titolare della richiesta licenza di condurre,
a Locarno, il 26 ottobre 2006;
2.6. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato personalmente un quantitativo imprecisato
di cocaina,
a Winterthur, nel mese di settembre 2006,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
3. AC 1 è prosciolto dall'imputazione di esposizione a pericolo della vita altrui giusta l'art. 129 CP.
4. AC 1 e AC 2 sono prosciolti dall'imputazione di furto aggravato, essendo stati ritenuti autori colpevoli di furto semplice (dispositivo n. 1.1.).
5. Di conseguenza:
5.1. AC 1 è condannato alla pena detentiva di mesi 20 (venti), da dedursi il carcere preventivo sofferto;
5.2. AC 2 è condannato alla pena detentiva di mesi 8 (otto), da dedursi il carcere preventivo sofferto;
6. L’esecuzione della pena detentiva inflitta ai condannati è sospesa e ad essi è impartito un periodo di prova di anni cinque.
7. La tassa di giustizia di fr. 210.- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in ragione di 2/3 e per il rimanente 1/3 a carico dello Stato.
8. È ordinato il dissequestro con restituzione a AC 2 del cellulare marca Samsung.
9. È ordinata la confisca della vettura Daewoo Lanos, da distruggere, di un anello in oro con parte superiore in metallo color giallo e in metallo color argento, di un anello in metallo giallo con incastonata pietra di colore bianco, di cinque cacciaviti, di uno scalpello in acciaio, di un martello multiuso,
del libretto di circolazione dell'autovettura Daewoo, del telefono cellulare Motorola, delle due ricevute di cassa del __________, di tre paia di guanti, di un guanto da giardiniere marca OBI, di due calzini neri.
10. La PC PC 1, per la pretesa fatta valere con lettera del 1.02.2007, è rinviata al competente foro civile.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 210.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 460.--
===========
Distinta spese a carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 70.--
Inchiesta preliminare fr. 66.65
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65
fr. 153.30
============
Distinta spese a carico di AC 2
Tassa di giustizia fr. 70.--
Inchiesta preliminare fr. 66.65
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65
fr. 153.30
============
Il rimanente a carico dello Stato
Intimazione a:
terzi implicati
1. PL 1 2. PL 2 rappr. da: DF 1 3. PC 1 rappr. da: RC 1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria