Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 28.04.2009 72.2006.115

28. April 2009·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,213 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Istigato ragazza minorenne a denunciare un terzo di coazione sessuale per far aprire contro di lui un procedimento penale (denuncia mendace) + ingiurie inviate tramite messaggi SMS. Pena pecuniaria sospesa cond. e multa. Risarcimento e torto morale

Volltext

Incarto n. 72.2006.115

Lugano, 28 aprile 2009/sd

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

 AC 1  e     domiciliato a 00    

prevenuto colpevole di:

                                   1.   Denuncia mendace, in parte per istigazione

per avere, tra il mese di giugno ed il mese di ottobre 2005, a __________, __________ e __________, in parte intenzionalmente determinando altri a denunciare, in parte direttamente denunciato all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sapeva innocente per provocare contro di essa un procedimento penale, ciò che poi è accaduto, e meglio per avere:

                                         a) convinto __________ (__________) a quel tempo minorenne, a

                                             recarsi in Polizia per segnalare, contrariamente al vero,

                                             PC 1 quale autore di un'aggressione sessuale e,

                                             quindi,  sospetto autore del reato di coazione sessuale e di

                                             minaccia, cosa che poi la ragazza ha fatto il 27.06.2005

                                             presentandosi presso il commissariato di __________ dove,

                                             sentita a verbale, ha rilasciato dichiarazioni in questo senso,

                                             poi confermate ancora in occasione della sua deposizione

                                             davanti agli inquirenti a __________ il 05.08.2005;

                                         b) interrogato a sua volta dalla Polizia il 6.7.2005, rilasciato

                                             dichiarazioni, benché consapevole che si trattasse di falsità,

                                             intese a confermare quanto riferito dalla ragazza e in

                                             particolare che questa le aveva detto che PC 1 era stato a

                                             casa sua, che l'aveva gettata sul letto, che le aveva strappato

                                             la maglietta e palpata dappertutto anche sotto i vestiti e che in

                                             seguito l'avrebbe minacciata di "farla fuori";

                                   2.   Ripetute ingiurie

per avere, nelle sottoelencate circostanze, offeso con scritti l'onore di persone, e meglio per avere:

-   il 30 giugno 2006 inviato un SMS a PL 1 tacciandola 

    di "stronza di merda";

-   il 30 giugno 2006 inviato un SMS a PC 1 e

    riferendosi a PL 1 affermato "Sei contento di essere 

    insieme ad una zoccola che scopa tutti quanti incluso il

    portinaio...";

-   il 10 luglio 2006 inviato a PC 1 un SMS tacciandolo

    di "pezzo di merda";

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: Art. 179septies, 303 Cifra 1 CP,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 114/2006 del 15.09.2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico __________; §  L'accusato  AC 1 assistito dal difensore d'ufficio  (senza GP) avv. DUF 1. § L'avv. RC 1 in rappresentanza della PC 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11:00.

L'atto d'accusa va corretto al punto 2 perché il secondo SMS è del 10.07.2006 (anziché del 30.06.2006) e perché il reato d'ingiuria è sanzionato dall'art. 177 CP (e non dall'art. 179septies CP).

È pervenuta alla Corte la notifica di pretese civili dell'avv. RC 1, il quale per conto di PC 1 si costituisce parte civile e chiede la rifusione delle spese legali di

fr. 2'307.- come pure il versamento di fr. 1'000.- quale indennità per torto morale.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato integralmente l'atto d'accusa, conclude chiedendo che l'accusato venga condannato alla pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere da fr. 30.- (non opponendosi alla concessione della sospensione condizionale), pena da cumulare ad una multa di fr. 1'000.-;

                                    §   L’avv. RC 1, rappresentante della PC 1, il quale richiama il diritto all'oblio del suo assistito, oblio che è stato violato dall'accusato. Illustra lo scritto prodotto in data odierna e conclude chiedendo, sentite le disagiate condizioni economiche dell'accusato, un'indennità di torto morale di almeno fr. 300.- nonché la rifusione dell'onorario e delle spese legali;

                                    §   Il Difensore, il quale rileva che l'atto d'accusa a suo modo di vedere è irrito nella misura in cui indica l'accusato come autore di denuncia mendace. Rifacendosi all'autorevole giurisprudenza del Tribunale federale, egli spiega perché in realtà AC 1 è solo autore di istigazione al reato di denuncia mendace. Sottolinea poi il fatto che AC 1 ha per finire ritrattato le accuse mosse nel suo primo verbale del 6.07.2005, per il ché egli si trova in una situazione assai prossima a quella descritta dall'art. 308 CP. Chiede che il comportamento del suo assistito sia valutato alla luce delle circostanze personali in cui egli si trovava nel 2005 confrontato con lo sfaldamento del suo matrimonio. In conclusione postula che la pena proposta sia ridotta in modo congruo e che essa sia sospesa condizionalmente essendo il suo assistito incensurato. Prudenzialmente si oppone alle pretese di Parte civile anche se lascia alla Corte di decidere secondo equità.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti:

quesiti:                          AC 1i

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   denuncia mendace

                                         commessa:

                            1.1.1.   quale istigatore, il 27.06.2005?

                            1.1.2.   quale autore, il 6.07.2005?

                               1.2.   ripetuta ingiuria

                                         commessa,

                                         tramite l'invio di messaggi SMS:

                            1.2.1.   a PL 1, il 30 giugno 2006?

                            1.2.2.   a PC 1, il 30 giugno 2006, recte il 10 luglio 2006?

                            1.2.3.   a PC 1, il 10 luglio 2006?

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

                                   2.   può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

                                   3.   deve un risarcimento alla PC 1, e se sì in quale misura?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza; ritenuto comunque utile precisare che l’assegnazione di indennità alla PC è avvenuta in base alle norme del CO, la LAVI essendo nel concreto caso non applicabile;

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti, meno che al quesito 1.1.2.;

visti gli art.                      12, 24, 34, 42 cifre 1 e 4, 44, 47, 49, 177, 303 cifra 1, 308 CP; 41, 47, 49 CO;

                                         9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   istigazione a denuncia mendace

per avere,

                                         a __________ e __________ il 27.06.2005,

                                         intenzionalmente determinato la minorenne __________ a denunciare all'autorità PC 1 siccome colpevole di coazione sessuale, sapendo che PC 1 era innocente e ciò per provocare - come provocò - contro di lui un procedimento penale,

e meglio come descritto al punto 1a dell'atto d'accusa;

                               1.2.   ripetuta ingiuria

per avere,

inviato in tre occasioni messaggi SMS a PL 1 risp. a PC 1 offendendo per le parole ivi contenute il loro onore, il 30 giugno 2006 e il 10 luglio 2006,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nel verbale del dibattimento.

                                   2.   AC 1 è prosciolto dall'imputazione di denuncia mendace commessa nelle circostanze descritte nel punto 1b dell'atto d'accusa.

                                   3.   Di conseguenza AC 1 è condannato:

                               3.1.   alla pena pecuniaria di fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento), corrispondenti a 180 (centottanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna,

nonché alla multa di fr. 450.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva di giorni 15;

                               3.2.   a versare alla PC 1 (rappr. dall'avv. RC 1) l'importo di fr. 300.- a valere quale indennità di torto morale e fr. 2'000.- a titolo di ripetibili;

                               3.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.

                                   4.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           150.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Multa                                                   fr.           450.--

Spese diverse                                   fr.              64.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           914.--

                                                             ===========

72.2006.115 — Ticino Tribunale penale cantonale 28.04.2009 72.2006.115 — Swissrulings