Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 04.08.2005 72.2005.89

4. August 2005·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,179 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

spaccio di cocaina, acquisto di merce rubata

Volltext

Incarto n. 72.2005.89

Lugano, 4 agosto 2005/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Locarno

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Greta Cipolla, lic.iur.

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 sedicente e domiciliato a   

detenuto dal 29 aprile 2005;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere,

a Locarno e Lugano,

senza essere autorizzato,

                                1.1   dal marzo 2004 al dicembre 2004,

venduto a __________ ca. 200 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto), sottoforma di palline da 3 grammi l’una,

al prezzo di ca. fr. 100.-- il grammo,

                                1.2   dal novembre 2004 al 19 aprile 2005,

venduto a __________ ca. 185 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto), sottoforma di palline da 3 grammi l’una, al prezzo di ca. fr. 100.-il grammo,

                                1.3   nel corso dell’anno 2003,

venduto a __________ ca. 4/5 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto), a fr. 150.-- il grammo,

                                   2.   ricettazione

per avere,

a Muralto,

in data imprecisata fra il 1 marzo 2005 e il 6 aprile 2005, acquistato da __________,

al prezzo di fr. 20.-- il paio, due paia di pantaloni PIGDOG del valore di fr. 199.-- l’uno, sapendo o dovendo presumere che gli stessi erano stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio e meglio

e in specie dal furto commesso a Locarno il 1 marzo 2005 dallo stesso venditore a danno della PC 1, Locarno;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 Cifra 2 LS, art. 160 cpv. 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 87/2005 del 4 luglio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio  (GP) DUF 1. §  L'interprete IE 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:40 alle ore 12:15.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l’atto di accusa in esame, ritenuto che l’atteggiamento dell’imputato si è dimostrato tutt’altro che collaborativo, che gli indizi a suo carico, come anche le dichiarazioni dei correi, siano precise e circostanziate,che l’imputato non è un consumatore di stupefacenti, tenuto conto dell’assenza di attenuanti e della mancanza di legami con la Svizzera, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato alla pena di 26 mesi di detenzione effettivi e dell’espulsione per 7 anni, nonché la revoca della sospensione condizionale della precedente condanna e la confisca di tutto quanto in sequestro tranne un paio di pantaloni di sua proprietà.

                                    §   Il Difensore, il quale, ponendo in risalto il trascorso difficile del proprio patrocinato, posto che i fatti imputatigli sono da lui totalmente contestati, che le dichiarazioni dei correi non sono credibili, che per l’imputazione di ricettazione non è dimostrato il dolo eventuale, conclude postulando il proscioglimento da ogni imputazione, si oppone alla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna, mentre non si oppone alla consegna delle due paia di jeans alla Parte Civile.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                    A.   AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato

                                         a Locarno e Lugano

                            1.1.1.   dal marzo 2004 al dicembre 2004,

venduto a __________ ca. 200 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto), sottoforma di palline da 3 grammi l’una, al prezzo di ca. fr. 100.-il grammo;

                            1.1.2.   dal novembre 2004 al 19 aprile 2005,

venduto a __________ ca. 185 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto), sottoforma di palline da 3 grammi l’una, al prezzo di ca. fr. 100.-il grammo,

1.1.3.   nel corso dell’anno 2003, venduto a __________

ca. 4/5 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto), a fr. 150.-- il grammo;

                            1.1.4.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita a un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

                               1.2.   ricettazione

                                         per avere, a Muralto,

in data imprecisata fra il 1 marzo 2005 e il 6 aprile 2005, acquistato da __________, al prezzo di fr. 20.- il paio,

due paia di pantaloni Pigdog del valore di fr. 199.-- l’uno, sapendo o dovendo presumere che gli stessi erano stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio;

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               2.1.   privativa della libertà?

                               2.2.   accessoria d’espulsione?

                                   3.   Deve subire la revoca della sospensione condizionale:

                               3.1.   della pena di 30 giorni di detenzione inflittagli il 6.2.2003 dal Ministero pubblico di Lugano?

                               3.2.   della pena accessoria dell’espulsione per 3 anni inflittagli il 6.2.2003 dal Ministero pubblico di Lugano?

                                   4.   Deve subire la confisca di:

                               4.1.   1 carta SIM nr. __________?

                               4.2.   1 cellulare Motorola con carta SIM nr. __________?

                               4.3.   annotazioni varie?

                               4.4.   3 paia di pantaloni Pigdog?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2 e parzialmente al 4.4;

visti gli art.                      18, 36, 41, 55, 58, 63, 68 e 69, 160 n. 1, 172ter CP;

19 n. 1 e 2 LStup;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1, sedicente, è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Locarno e Lugano, nel corso del 2003 e fino al 19 aprile 2005,

venduto a __________ __________ e __________ complessivamente circa 389/390 grammi di cocaina;

                               1.2.   ricettazione

                                         per avere,

a Muralto, in data imprecisata fra il 1 marzo 2005 e il 6 aprile 2005, acquistato da __________, al prezzo di fr. 20.- il paio, due paia di pantaloni Pigdog del valore di fr. 199.-- l’uno, sapendo o dovendo presumere che gli stessi erano stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   Di conseguenza AC 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena di 21 (ventuno) mesi di detenzione a valersi quale pena parzialmente addizionale a quella di 30 giorni di detenzione pronunciata con DAC 6.02.2003 dal MP di Lugano, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 7 (sette) anni;

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

                                   3.   Revocata la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione della pena di 30 giorni di detenzione e della pena accessoria dell’espulsione per un periodo di 3 anni inflitte al condannato in data 6.2.2003 dal MP Lugano.

                                   4.   E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro, ad eccezione di un paio di pantaloni Pigdog taglia 36/32 che vengono restituiti al condannato.

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC 1 2. IE 1  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           550.--

                                                             ===========

72.2005.89 — Ticino Tribunale penale cantonale 04.08.2005 72.2005.89 — Swissrulings