Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 12.07.2005 72.2005.77

12. Juli 2005·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·4,794 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

vendita di 180 grammi di cocaina a vari consumatori locali

Volltext

Incarto n. 72.2005.77

Lugano, 12 luglio 2005/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 alias __________, di __________ e residente a   

detenuto dal 4 marzo 2005;

prevenuto colpevole di:

                                         infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo da agosto 2003 a gennaio 2005,

a Bellinzona, in innumerevoli occasioni,

venduto a vari consumatori locali,

almeno ca. 191.50/196.50 grammi di cocaina,

sottoforma di “bolas”, dal peso variante fra i ca. gr 0.50 a ca. gr 1.00 ciascuna, e dal prezzo compreso fra CHF 40/50.-- e CHF 150.-- cadauna e meglio a:

__________ (minorenne, __________), ca gr 100.00;

__________, ca gr 50.00/55.00;

__________, ca gr 15.00;

__________, ca gr 10.00;

__________, ca gr 8.00;

__________ ca gr 4.50;

__________, ca gr 2.00;

__________, ca gr 2.00;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 1 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 75/2005 del 10 giugno 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia DF 1. §  L'interprete IE 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10:45 alle ore 12:50.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa. A fronte del precedente penale dell’imputato, delle menzogne raccontate, dell’assenza di prospettive d’inserimento socio-professionali in Svizzera, chiede che l’imputato venga condannato alla pena di 15 mesi di detenzione da espiare, nonché all’espulsione dalla Svizzera per 5 anni. Da ultimo postula la confisca di quanto oggetto di sequestro.

                                    §   Il Difensore, il quale contesta l’atto d’accusa, riconoscendo uno spaccio limitato ad un quantitativo di circa 100 grammi di cocaina. Ciò posto, stante l’attenuante del sincero pentimento, le prospettive di matrimonio con __________, chiede che la pena venga contenuta in 12 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente. Non si oppone all’espulsione, chiedendo tuttavia che venga posta al beneficio della condizionale.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   È autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, tra agosto 2003 e gennaio 2005, a Bellinzona, venduto almeno circa 191.50/196.50 grammi di cocaina?

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Sussistono attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               3.1.   privativa della libertà ?

                               3.2.   accessoria dell’espulsione?

                                   4.   Deve essere ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 20 giorni di carcerazione inflittagli il 16 dicembre 2002 dalla Magistratura dei minorenni di Lugano?

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   Secondo quanto raccontato al dibattimento, l’accusato, sedicente __________ della Sierra Leone di anni 21, sarebbe in realtà AC 1, cittadino nigeriano, nato il __________ in una famiglia numerosa, con 2 fratelli e 3 sorelle. Il padre sarebbe morto quando egli era giovane, ucciso in circostanze misteriose, asseritamente per ordine del re.

L’accusato, che si esprime in lingua inglese, avrebbe una buona formazione, essendo andato a scuola per 12 anni. Non avrebbe però completato gli studi, non avendone i mezzi, ed avrebbe perciò lavorato assieme allo zio, titolare di un’attività di fornitura di ricambi per autoveicoli, a sua volta deceduto. Sempre stando al non verificabile racconto del prevenuto, questi nel 1998 avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale con una donna appartenente alla famiglia reale, che egli avrebbe ingravidato. La donna sarebbe morta in occasione dell’interruzione di quella maternità, ragione per cui egli, temendo la vendetta del re, sarebbe dapprima riparato nel nord del paese, presso parenti, quindi nel 2000 sarebbe fuggito alla volta dell’Europa. E’ doveroso rilevare che in luogo della traversata marittima su imbarcazioni spesso precarie (ricorrente nei racconti di richiedenti l’asilo provenienti dall’Africa), l’accusato è quanto meno riuscito a mettersi al sicuro a bordo di un volo di linea del costo di circa fr. 700.--, assumendo l’identità di un amico che gli avrebbe messo a disposizione un passaporto munito di regolare visto per l’Italia.

Giunto in Italia, l’imputato si è purtroppo adeguato al canovaccio di tante storie del genere giunte in aula prima della sua: invece di trattenersi in quello splendido paese, anche il prevenuto ha fatto proprie le indicazioni del solito innominato connazionale incontrato da qualche parte in Italia, che gli consiglia di recarsi in Svizzera a chiedere asilo politico.

Cosa che l’AC 1 fa puntualmente, assumendo la falsa identità di __________ della Sierra Leone e ringiovanendosi di 5 anni. Interrogato dal Presidente sul motivo del bagno di giovinezza, che a prima vista sembrerebbe piuttosto il vezzo di una dama di mezza età e non l’esigenza di un ragazzo poco più che ventenne, l’accusato ha spiegato (sempre nell’intento di sfuggire al suo re) di avere assunto l’identità di una persona realmente esistente, e di averne perciò recepito anche la giovane età, per non creare incongruenze nell’eventualità di una verifica dei documenti di __________.

La Corte non ha creduto a questa spiegazione, non fosse altro che per il motivo che mai sono saltati fuori i documenti a nome di __________, e che quando questi ha avuto bisogno di documenti (per il motivo che si dirà più avanti), ha fatto comparire quelli di AC 1 e non quelli di __________, come teoricamente avrebbe potuto se questi esistesse realmente. Vero è invece, secondo la Corte, che l’imputato si è ringiovanito per potersi contrabbandare per minorenne, ben consapevole (se del caso con l’aiuto dei soliti bene informati che stanno in Italia) del trattamento di favore riservato ai minorenni nel contesto di un procedimento penale.

                                   2.   Ed in effetti, l’accusato, dopo essere giunto in Svizzera ed avere depositato la propria domanda di asilo, si è ben presto messo in affari, iniziando a vendere stupefacenti. Risulta infatti a suo carico la decisione 16 dicembre 2002 della Magistratura dei minorenni di Lugano, che lo ha condannato a 20 giorni di carcerazione sospesi condizionalmente per un anno, per ripetuta infrazione alla LFStup, commessa tra il 1° gennaio e il 19 giugno 2002 (AI 4), allorché l’accusato aveva in realtà __________ anni.

La domanda di asilo del __________, alias AC 1, è puntualmente stata respinta, così come deve esserlo stato anche il ricorso da lui interposto contro questa decisione, atteso come egli affermi che ad un certo punto gli sarebbe stato impartito un termine per lasciare la Svizzera scadente il 25 dicembre 2004 (cfr. invece il rapporto informativo AI 47, secondo il quale l’accusato avrebbe dovuto lasciare la Svizzera già entro il 19 agosto 2003).

                                   3.   Sennonché, l’accusato aveva nel mentre fatto la conoscenza della giovane TE 1 (nata il __________), con la quale intrattiene una relazione sentimentale a far tempo dal dicembre del 2003. Secondo quanto credibilmente raccontato in aula dalla giovane (cfr. verbale dibattimentale, pag. 3), l’amato le avrebbe “improvvisamente” comunicato alla vigilia di Natale (del 2004) di dovere lasciare la Svizzera l’indomani, sicché essa a quel punto avrebbe convenuto che l’unico modo per trattenere il giovane era quello di attivare con urgenza le pratiche per convolare a nozze, cosa che i due hanno fatto, senza per ora essere riusciti a concretizzare l’intento.

                                   4.   Il 4 marzo 2005 il prevenuto è però stato arrestato sulla base delle dichiarazioni di 8 tossicodipendenti, che l’hanno riconosciuto come loro fornitore di cocaina, attribuendogli vendite per complessivi 191.5/196.5 grammi, che sono l’oggetto dell’atto di accusa in rassegna relativo al periodo agosto 2003 – gennaio 2005.

L’accusato in corso d’inchiesta ha ammesso solo parzialmente agli addebiti, avendo riconosciuto (dopo le iniziali contestazioni di qualsivoglia responsabilità) la vendita di circa 70 grammi di cocaina (AI 55, allegato 10, pag. 1 e 2; allegato 11, pag. 2; allegato 13, pag. 5).

E’ in questo contesto che il difensore in data 15 giugno 2005 ha chiesto al Procuratore Pubblico “....di voler fissare un interrogatorio del signor __________, il quale vorrebbe riferire le sue vere generalità” (doc. TPC 2), mentre che in data 28 giugno 2005 ha infine prodotto all’attenzione della Corte i documenti dai quali risulterebbe che egli è AC 1 (doc. TPC 4).

                                   5.   Può subito essere evasa la questione relativa alla causale della presentazione, nell’imminenza del dibattimento, dei documenti che dimostrerebbero la reale identità dell’accusato.

Questi in aula ha detto di averli presentati siccome esortato dal Procuratore Pubblico a dire la verità, e non invece per potere contrarre matrimonio.

Secondo la Corte è invece manifesto che il sussulto di sincerità dell’accusato sul tema della propria identità (con il beneficio del dubbio che va mantenuto al riguardo di documentazione proveniente dalla Nigeria e presentata in fotocopia) è stato dettato unicamente dall’intento matrimoniale.

Del resto, se così non fosse egli avrebbe potuto limitarsi a produrre i documenti denominati “certificate of state of origin”, “letter of identification” e “attestation of birth”, i quali forniscono sufficiente indicazione sulle sue generalità e le sue origini (cfr. plico doc. TPC 4), mentre che, dal profilo processuale, risultano invece superflui gli ulteriori papiri dichiaranti esplicitamente che egli non è sposato, che non lo è mai stato e che perciò “...he is free to contract marriage wherever he so desire”, e che “..he is free to marry any woman of his choice within or outside Nigeria”, formulazione così ampiamente possibilista da doversi chiedere (ignorando il Presidente il diritto estero) se essa non apra la porta anche ad un’ipotesi di poligamia.

Ulteriormente rivelatore delle priorità dell’accusato, se ancora vi fosse bisogni di indizi, è il fatto che detti documenti già il 19 giugno 2005 (cioè 9 giorni prima di essere prodotti nel procedimento penale) avevano preso la via dell’Ufficio di vigilanza sullo stato civile di Bellinzona per essere utilizzati al fine di consentire il matrimonio.

                                   6.   Al dibattimento l’accusato ha confermato la propria tesi dei fatti, secondo la quale egli avrebbe venduto circa 70 grammi di cocaina (sino ad un massimo di 100 grammi) ai soli clienti che egli avrebbe dichiarato di conoscere già in occasione dell’istruttoria predibattimentale, mentre che infondate sarebbero le accuse degli altri clienti, ai quali nulla avrebbe venduto.

Su questa base la difesa, invocata l’attenuante specifica del sincero pentimento, ha postulato la condanna del proprio assistito alla pena massima di 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente.

                                   7.   Esaminati gli atti, il Presidente non ha avuto dubbi nel ritenere attendibili le affermazioni degli acquirenti, che accusando il prevenuto di spaccio hanno nel contempo accusato se stessi di contravvenzione alla LFStup in relazione al proprio consumo.

Le chiamate in correità sono puntualmente state confermate in occasione del contraddittorio a giusto titolo offerto dal Procuratore Pubblico all’accusato almeno nei confronti dei principali acquirenti, ragione per cui nulla muta il fatto che uno di essi (__________), citato in aula su richiesta della difesa, non si sia presentato ad ulteriormente ribadire la vendita di 100 grammi di cocaina. La difesa, dimostrando correttezza, ha dichiarato di non prevalersi della mancata comparizione del teste (verbale dibattimentale, pag. 2), rimettendosi così di fatto alle emergenze dell’inchiesta e dando atto che non vi è stata lesione del diritto al contraddittorio, già in precedenza garantito nei confronti del teste. Nessuna credibilità ha invece potuto essere attribuita all’accusato, già condannato per il medesimo reato, il quale, alla prova dei fatti, ha dimostrato di meritare la patente di bugiardo fin dal momento di declinare le proprie generalità.

Nondimeno, è stata stralciata l’accusa relativa alla vendita di circa 2 grammi a __________, siccome avvenuta in epoca precedente a quella indicata nell’atto di accusa, ed inoltre, per tenere conto in favore dell’imputato della natura approssimativa di talune indicazioni, la Corte ha deciso di quantificare in complessivi grammi 180 il quantitativo di stupefacente spacciato dal prevenuto nel periodo compreso tra agosto 2003 e gennaio 2005, per il che, tenuto conto di un presumibile grado di purezza del 10%, l’accertamento della colpevolezza dell’accusato in una fattispecie ancora qualificabile come infrazione (semplice) alla LFStup, ancorché sita, per il quantitativo trafficato, al limite del reato aggravato.

                                   8.   Così stabilita l’oggettiva gravità del reato commesso, nel determinare la pena la Corte ha ritenuto a carico dell’imputato il precedente penale specifico, indicativo di assenza di scrupoli e di accresciuta volontà di delinquere in danno di coloro che gli hanno offerto ospitalità. Pure sintomatico della notevole intensità del proposito delinquenziale è stato ritenuto il notevole arco di tempo di circa 1 anno e mezzo durante il quale è stata esercitata l’attività di spaccio. L’accusato agiva per mero fine di lucro, e non per finanziare un proprio inesistente consumo.

A suo favore depone solo, in forma generica e solo fino al gennaio 2004, l’età inferiore a __________ anni, mentre che nulla va ritenuto a suo favore per l’inesistente collaborazione con gli inquirenti dopo avere mentito sin quasi all’ultimo sulle proprie generalità (riconosciute comunque solo per contrarre matrimonio) e dopo avere alfine confessato meno della metà di quanto effettivamente spacciato. In queste circostanze, l’invocazione fatta dalla difesa dell’attenuante specifica del sincero pentimento eccede i doveri di patrocinio, sollevando financo dubbi sull’effettiva conoscenza dell’istituto.

Tenuto conto di tutte le circostanze, la Corte ha determinato la pena per l’accusato in 10 mesi di detenzione, pena pari a poco meno del minimo legale per l’infrazione aggravata alla LFStup, alla quale lo spaccio messo in atto dall’autore in pratica corrisponde, aderendo al postulato dalla difesa (oltretutto per la non verificata ipotesi di uno spaccio inferiore e del sussistere dell’attenuante specifica), ragione per cui, a rigore di logica, non dovrebbero sussistere motivi di doglianza a seguito di questo pronunciamento della Corte.

Avendo l’accusato pesantemente delinquito nel periodo di prova, ancorché esso fosse di un solo anno, ne consegue inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena di 20 giorni di carcerazione di cui alla decisione 16 dicembre 2002 del Magistrato dei minorenni di Lugano.

                                   9.   Quanto alla sospensione condizionale della nuova pena detentiva, la Corte, considerato in particolare che si tratta della seconda condanna e che nella precedente circostanza AC 1 ha ripreso a spacciare pochi mesi dopo la fine del procedimento penale, ha ritenuto che nell’ipotesi della permanenza in Svizzera la prognosi sarebbe assolutamente infausta. AC 1 è privo di formazione professionale e non conosce le lingue nazionali. Egli non ha relazioni personali se non quelle con altri ospiti del CRS in cui soggiorna. Tolto il legame con __________, egli è completamente estraneo al tessuto sociale e culturale del nostro paese. Afferma di essere alla ricerca di “a nice and good job”, precisando di essere ora disposto ad accettare qualsiasi lavoro, come ad esempio quello di lavapiatti. Della dichiarazione d’intenti si prende atto, ma si considera che da una parte egli ha finora accuratamente evitato il contatto con il duro lavoro, con il quale (seppure contravvenendo alla LDDS) avrebbe potuto guadagnare in modo onorevole del denaro da inviare in patria, e che d’altra parte la ricerca di un lavoro, per quanto umile, già difficile per chiunque, lo sarebbe per lui ancora di più in ragione dei suoi precedenti penali. E’pertanto ipotizzabile, secondo l’ordinario andamento delle cose, che nell’eventualità della sua permanenza in Svizzera la sospensione condizionale della pena avrebbe, in attesa del matrimonio e/o del rimpatrio forzato ordinato dall’autorità amministrativa, la conseguenza di ricollocare AC 1 in un CRS, ovvero in quell’ambiente criminogeno in cui, a suo dire, si erano sviluppate le premesse per l’attività di spaccio. Anche nella per lui migliore delle ipotesi, ovvero quella del matrimonio e della possibilità di rimanere in Svizzera in qualità di marito di cittadina elvetica, vi sarebbe secondo la Corte la non rallegrante prospettiva di un AC 1 privo di lavoro e finanziariamente a carico della moglie, circostanze entrambe suscettibili di provocarne la ricaduta nello spaccio di stupefacenti.

Di contro, nell’ipotesi dell’allontanamento AC 1 dal nostro territorio non si pongono a mente della Corte insolubili problemi di prognosi, dovendosi ritenere che la sua delinquenza sia legata proprio alla permanenza in Svizzera, avendovi trovato terreno fertile per l’illecita attività di venditore di cocaina.

Posto che i documenti prodotti dall’accusato consentono di eseguire la sua espulsione, nulla osta in quest’ottica alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva, così come postulato dalla difesa.

Visto comunque il precedente penale, si impone a mente della Corte, per segnalare la labilità della prognosi, un periodo di prova superiore al minimo legale, determinato dalla Corte in 4 anni.

                                10.   La pubblica accusa ha chiesto inoltre che nei confronti del condannato sia pronunciata anche la pena accessoria dell’espulsione per un periodo di 5 anni.

A giusta ragione la difesa non si è opposta alla pronuncia della pena accessoria (chiedendo invece che essa sia condizionalmente sospesa), ricorrendone a mente della Corte tutte le premesse.

Vi è in effetti da un lato il fermo intento della Corte di punire l’AC 1 con la pronuncia di questa sanzione, ed anzi la Corte è convinta che essa lo colpisca ben più della pena detentiva laddove crea le premesse per il suo allontanamento dalla Svizzera, il che è l’ultima cosa che l’AC 1 desidera. D’altro lato appare manifesto ed incontrovertibile l’assunto per cui il reato reiteratamente commesso dall’accusato (nella prima metà del 2002 nel precedente procedimento, ed ora dall’agosto 2003 al gennaio 2005) è tale da mettere in pericolo concretamente la collettività, avendo egli spacciato cocaina a giovani adulti e perfino ad un minorenne, motivo per cui appaiono alla Corte preminenti gli imperativi di prevenzione generale per riguardo all’interesse del reo all’omessa pronuncia della pena accessoria, sia pure a fronte del legame sentimentale con __________, del quale si dirà più avanti e che comunque non osta di per sé alla pronuncia della sanzione (cfr. Trechsel, Kurzkommentar, 2. edizione, n. 3a ad art. 55 CP, con richiamo di Rep 1985, pag. 273, secondo cui nemmeno il matrimonio contratto con una cittadina svizzera impedisce che l’espulsione sia pronunciata). Atteso che neppure lo statuto di richiedente l’asilo respinto costituisce un impedimento, si ha che la pena accessoria deve qui essere pronunciata. Per mantenere una ragionevole proporzione con la durata della pena principale, il periodo d’espulsione viene fissato in 5 anni, di poco superiore al minimo legale, il che appare alla Corte equo e ragionevole in presenza di reati nocivi per l’ordine pubblico e la sicurezza della collettività.

                                11.   Stabilito ciò, si pone il quesito, che è anche il principale oggetto del contendere, a sapere se l’esecuzione della pena accessoria sia o meno da sospendere condizionalmente, il che (essendo date le premesse oggettive) dipende dal pronostico circa la futura condotta in Svizzera dell'accusato.

Nella specie è del tutto pacifico che l’unico legame dell’accusato con la Svizzera, che come tale va considerato anche nella discussione della prognosi per la pena accessoria, è costituito dal legame sentimentale con __________, che i due vorrebbero ora cementare con il matrimonio.

La ragazza, una giovane di __________ anni, è venuta in aula a testimoniare la sincerità dei propri sentimenti nei confronti dell’accusato con un trasporto tale da non fare nutrire alla Corte il minimo dubbio circa l’amore che essa prova per lui.

Il racconto della teste, inserito nel contesto di questa vicenda, mostra però con chiarezza come l’AC 1 sia stato con lei reticente ed anche bugiardo, il che fornisce alla Corte una diversa chiave di lettura della relazione sentimentale, secondo la quale l’AC 1 agisce (anche) per fini strumentali, mirando al matrimonio quale mezzo per rimanere in Svizzera dopo la reiezione della domanda d’asilo.

Una prima constatazione, desumibile dagli atti, è quella per cui l’AC 1 non ha ritenuto di dovere fornire alla donna che dice d’amare le proprie generalità, mentendo anche a lei al riguardo della propria identità e delle proprie origini. Si rileva infatti che la teste si è rivolta all’autorità facendo riferimento a __________ (AI 11) e non a AC 1, ed anche in occasione della sua verbalizzazione, avvenuta il 12 marzo 2005, essa ha dichiarato “...so che il mio fidanzato __________ è stato arrestato, per una storia di droga. Per quello che ne so io il succitato è un cittadino della Liberia, questo stando a suo dire”. Secondo la Corte, pertanto, essa ignorava a quel momento il nome e il paese d’origine del fidanzato, deduzione sorretta dal convincimento del fatto che essa è persona talmente cristallina da doversi ritenere che avrebbe fatto menzione con inquirenti della vera identità del sedicente __________ se l’avesse conosciuta.

Risulta poi (ma questo è maggiormente comprensibile) che l’AC 1 non ha riferito alla compagna del suo precedente per infrazione alla LFStup e nemmeno la circostanza che egli era ancora dedito a quei traffici, cosa che essa al dibattimento ha peraltro dichiarato di potere accettare (verbale dibattimentale, pag. 4).

E ancora, -e ciò secondo la Corte è assai indicativo degli intenti dell’AC 1- risulta che egli non ha informato correttamente la compagna al riguardo dell’iter delle procedure d’asilo, quando invece era evidente che si trattava di questione fondamentale ai fini della sua permanenza in Svizzera, e quindi anche della possibilità di mantenere in essere la relazione senza ulteriori difficoltà.

Risulta infatti dal prefato rapporto informativo AI 47 che egli avrebbe dovuto lasciare la Svizzera già entro il 19 agosto 2003 (per il che quando ha allacciato la relazione con la __________ già vi era per lui un imminente problema di assicurarsi in altro modo che non con le procedure d’asilo la possibilità di rimanere in Svizzera), circostanza della quale la compagna non risulta essere stata informata. Bene risultano invece, dalla di lei audizione in aula, le circostanze in cui ha appreso della concreta eventualità della partenza del fidanzato (verbale dibattimentale, pag. 3):

"   ...Ero a conoscenza del fatto che egli prima o poi avrebbe dovuto lasciare la Svizzera. Improvvisamente, il 24.12.2004 l’accusato mi ha detto che aveva un termine per lasciare la Svizzera per il 25.12.2004. Gli ho detto che non volevo, che volevo che restasse con me. A questo punto, per forza, abbiamo attivato con urgenza le procedure per potere contrarre matrimonio.”

Per poca sensibilità che possano avere le autorità preposte all’allontanamento di un asilante respinto, la Corte si rifiuta di credere che all’accusato sia stato fatto ordine di lasciare la Svizzera con 24 ore di preavviso, oltretutto tra la vigilia di Natale e Natale. Vero deve semmai essere (ammesso e non concesso che il termine di partenza fosse proprio il giorno di Natale, il che pare assai strano), che l’AC 1 da tempo sapeva di dovere lasciare la Svizzera per una certa data, e che egli volutamente ha atteso l’ultimo momento per comunicarlo a __________, così da potere da un lato avere avuto il tempo di legarla maggiormente a sé, e d’altro lato per coglierla di sorpresa con una brutta notizia a brevissimo termine. Questo, secondo la Corte, per fare leva sui suoi sentimenti, ovvero per metterla con le spalle al muro e per provocare in lei la spontanea offerta della “soluzione” costituita dal matrimonio, che la __________ al dibattimento ha dichiarato essere stata l’unica possibilità, invitando addirittura il Presidente a formulare delle proposte alternative. E’ perciò emerso con assoluta chiarezza dalla deposizione, che il matrimonio è stato deciso in quelle circostanze con l’intento di trovare così una soluzione volta ad impedire l’allontanamento dell’AC 1 da parte dell’autorità degli stranieri.

Secondo la Corte, il modo in cui l’accusato ha gestito la comunicazione delle informazioni nei confronti dell’amica denota volontà di manipolazione. Egli, come detto, le ha deliberatamente sottaciuto il termine di partenza, ed ha atteso un momento particolare per dare la notizia senza preavviso, conferendo alla questione carattere di ancor maggiore urgenza, e ponendo l’amica di fatto con le spalle al muro, così da fare sembrare il matrimonio l’unica possibilità (come esplicitamente detto dalla teste in aula) per evitare il di lui allontanamento.

Ad ogni buon conto, la Corte ritiene che questo legame sentimentale al momento non è un matrimonio, ma che anche se lo fosse, ciò non sarebbe ancora un elemento che da solo deve fare concludere per la sospensione condizionale della pena accessoria, ma semmai un elemento di valutazione nel contesto della decisione globale sulla prognosi.

Tolta la predetta constatazione del fatto che la relazione sentimentale con __________ è l’unico legame dell’accusato con la Svizzera, si torna a ripetere come egli per il resto si trovi in Svizzera da poco tempo, giuntovi come falso asilante. Nel periodo della sua permanenza egli non ha mai svolto alcuna attività onesta. Non conosce alcuna lingua nazionale, non dimostra alcun interesse culturale o altra forma di affinità con il nostro paese, al quale è pervenuto solo con l’utilitaristico fine di farsi mantenere nelle more delle procedure di asilo politico (al quale ben sapeva di non avere diritto). Non si è integrato nel nostro tessuto sociale, né ha tentato in alcun modo di farlo. Non vi conosce nessuno a parte TE 1 (tolti ovviamente i compagni di ventura del CRS) ed è privo di ogni qualifica professionale, oltre che pluripregiudicato.

La sua prospettiva in Svizzera è perciò in primo luogo di trovarsi disoccupato e frustrato per l’infruttuosa ricerca di un’occupazione, quindi finanziariamente a carico della compagna, circostanza evidentemente suscettibile a spingerlo nuovamente alla delinquenza, attesa la scarsità di freni morali palesata sinora e alla luce del fatto che le sue uniche frequentazioni (a parte la TE 1) sono nel sottobosco dello spaccio al dettaglio. Nella per lui migliore delle ipotesi, egli potrebbe forse trovare un’occupazione umile e sottopagata (al dibattimento aveva fatto menzione di quella di lavapiatti), alla quale non è però detto che si adatterebbe senz’altro. Non va dimenticato, infatti, che egli al suo paese era sicuramente un privilegiato: ottima scolarità, frequentazione di fanciulle di sangue reale, “fuga” dal paese a bordo di un aereo di linea, e non di un barcone di disperati, il tutto a riprova di uno status che non può corrispondere a quello medio nigeriano.

E ancora, la Corte nemmeno ritiene che una prognosi favorevole possa essere fondata sulla scorta di una reazione dell’accusato consapevole e riconoscente a fronte di un ulteriore gesto di clemenza nei suoi confronti, che verrebbe semmai interpretato come un ennesimo segnale di debolezza da parte dell'Autorità.  A più riprese, infatti, egli ha dimostrato di abusare dei benefici concessigli. Prima con la stessa richiesta di asilo, che egli ben sa essere infondata, quindi con il ricorso contro la medesima, con il rifiuto di ottemperare all’ordine di partenza (che egli vorrebbe aggirare con il matrimonio), poi ancora con la sospensione condizionale della prima pena detentiva.

In queste circostanze, la Corte è certa che l’AC 1 nemmeno comprende il motivo per cui non gli è stata comminata una pena da espiare, essendogli estranea l’astrazione per cui la prognosi è favorevole solo alla condizione di allontanarlo effettivamente dalla Svizzera. Per la Corte l’ennesimo segnale di clemenza, costituito dalla sospensione della pena accessoria (contraddittoria a questo punto con la decisione di sospendere la pena principale, perché se l’AC 1 rimane qui la prognosi per la pena detentiva è negativa), verrebbe letto dall’interessato quanto meno (e a ragione) come un’incongruenza, se non come un vero e proprio riscontro di impunità (nulla mutano al proposito i “soli” 4 mesi di carcere preventivo sofferto su di una pena di 10 mesi), senza perciò quell’effetto dissuasivo che la sospensione condizionale di una sanzione vorrebbe ingenerare.

La Corte ne conclude pertanto per la mancanza delle premesse necessarie alla sospensione condizionale della pena accessoria, rilevando nuovamente che l’eventualità del perdurare della permanenza in Svizzera dell’imputato (in particolare per il motivo dell’impossibilità di eseguire l’espulsione in assenza di qualsivoglia documento d’identità) avrebbe semmai comportato una prognosi negativa anche quo alla pena principale.

                                12.   Il denaro e gli oggetti sequestrati, provento o strumento di reato, vanno confiscati.

La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese processuali sono a carico del condannato.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 2 e 3.2;

visti gli art.                      18, 36, 41, 55, 63, 64, 69 CP; 19 LFStup;

                                         9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                    1.   AC 1 é autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, tra agosto 2003 e gennaio 2005, a Bellinzona, venduto circa 180 grammi di cocaina.

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.     

                                    2.   Di conseguenza, AC 1, è condannato:

                               2.1.   alla pena di 10 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   all’espulsione dalla Svizzera per un periodo di 5 anni;

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr.100.- e delle spese  processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena privativa della libertà è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 4 anni.

                                   4.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 20 giorni di carcerazione inflittagli il 16 dicembre 2002 dalla Magistratura dei Minorenni di Lugano.

                                   5.   E ordinata la confisca del denaro e degli oggetti sequestrati, indicati quale corpo di reato nell’atto d’accusa.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.      

Intimazione a:

terzi implicati

1. IE 1 2. TE 1 3. TE 2  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           100.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese diverse                                   fr.           274.30

Testi                                                    fr.           194.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           818.30

                                                             ===========

72.2005.77 — Ticino Tribunale penale cantonale 12.07.2005 72.2005.77 — Swissrulings