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Ticino Tribunale penale cantonale 03.11.2005 72.2005.71

3. November 2005·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,653 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Appropriazione indebita - falsitâ in documenti

Volltext

Incarto n. 72.2005.71

Lugano, 3 novembre 2005/eg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

dr. iur. Roberta Arnold,

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a  

prevenuto colpevole di:

                                   1.   appropriazione indebita

                                         per avere,

                                         a Lugano

                                         nel periodo compreso tra il 20 ed il 25 ottobre 1999,

                                         allo scopo di procacciare a sé o a terzi un indebito profitto,

                                         indebitamente impiegato valori patrimoniali a lui affidati, mediante conferimento di una procura con diritto di firma individuale sul conto n. __________ __________ aperto presso __________ __________ di Lugano dal fratello __________, rilasciatagli in data 31 maggio 1995 contestualmente all’apertura della relazione,

                                         segnatamente,

                                         abusando della sua qualità di procuratore,

                                         effettuato atti di disposizione indebiti, ovvero tre prelevamenti, mediante illegittimo utilizzo della procura individuale, dal conto n. __________ __________,

                                         in specie,

                                         prelevando in data 20 ottobre 1999 l'importo di Euro 30'104.91 (pari a ITL 58 milioni),

                                         impartendo contestualmente all’istituto di credito l’ordine di procedere al riscatto, rispettivamente alla vendita dei titoli in essere sulla relazione, richiedendo altresì la chiusura della medesima, senza successo, in quanto richiesta formulata dal procuratore del conto e non dal titolare,

                                         nonché prelevando in data 25 ottobre 1999 la quasi totalità degli averi in conto, e meglio, l’importo di Euro 83'000 dal conto rubricato  n. __________ euro lasciando in conto Euro 2'756.87, nonché Fr. 202'000.- dal conto rubricato n. __________ franchi svizzeri lasciando in conto Fr. 710.28,

                                         pari a prelevamenti indebiti per un controvalore complessivo di fr. 382'620.66,

                                         sottacendo ai funzionari dell'istituto bancario l'avvenuto improvviso decesso del fratello titolare della relazione in data 19 ottobre 1999,

                                         e celando, sia al nipote PC 1 (nato il 3 ottobre 1983 ed erede universale del defunto), sia alla di lui madre __________

                                         (al momento del decesso sua tutrice in quanto minorenne), gli avvenuti suddetti prelevamenti, negando altresì l’esistenza di conti intestati al defunto presso l’istituto __________ __________ di __________ e/o presso altri istituti di credito di Lugano,

                                         impiegando indebitamente i fondi prelevati a profitto proprio o di un terzo,

                                         danneggiando conseguentemente il nipote PC 1, erede universale del defunto, per tale importo;

                                   2.   falsità in documenti

                                         per avere,

                                         a Lugano e in Italia,

                                         in data imprecisata compresa nel periodo 1999 - 2004,

                                         per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

                                         falsificato la firma autentica altrui, nonché attestato in un documento, in urto con la verità, fatti di rilevanza giuridica, 

                                         e meglio,

                                         per avere,

                                         al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, in specie per sottrarsi al presente procedimento pendente nei suoi confronti

                                         per titolo di appropriazione indebita ai danni del nipote PC 1

                                         formato o dato istruzioni di formare il falso scritto 8 novembre 1999 a firma __________ a lui indirizzato, abusando della firma autentica di quest'ultimo, formando una falsa ricevuta mediante la quale si attestava, in urto con la verità, l’avvenuta ricezione a contanti dalle mani di AC 1 di un importo complessivo di ITL 150 milioni a titolo di risarcimento per il danno derivato dall’incidente occorso al dichiarante in occasione di un viaggio di lavoro in India per conto della società __________,

                                         rispettivamente per aver fatto uso, a scopo di inganno, di questo falso documento nell’ambito del presente procedimento,

                                         sapendo o dovendo presumere trattarsi di un documento falso,

                                         producendolo in fotocopia in occasione del suo interrogatorio del 18 dicembre 2003, rispettivamente producendolo nel corso del suo interrogatorio del 22 novembre 2004 dichiarando, contrariamente al vero, trattarsi di documento autentico,

                                         nell’intento di provare la legittimità dei prelevamenti indebiti di cui sub. 1,

                                         fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti: dall’art. 138 cifra 1 CP e dall’art. 251 cifra 1 CP,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 71/2005 del 30 maggio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio avv.  DF 1. §  L'avv. RC 1, rappresentante della PC 1  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 17.20.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato:

                                     -   a 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per due anni

                                     -   all’ espulsione accessoria sospesa condizionalmente per due anni

                                     -   all’accoglimento delle pretese di PC

                                     -   alla confisca di quanto in sequestro;

                                    §   Il rappresentante di RC 1, che chiede la restituzione delle somme sottratte, il 5% degli interessi di mora e il risarcimento delle spese legali ammontanti a 15'000.- CHF;

                                    §   Il Difensore, il quale relativamente all’imputazione di appropriazione indebita, solleva il fatto che in casu si sia chiesto a AC 1, contravvenendo ai principi di diritto sanciti dalla CF e dalla CEDU, di dimostrare la sua innocenza mentre solitamente, fino a prova contraria, spetta all’accusa dimostrare la colpevolezza di una persona. __________ e __________ detenevano una società che abbisognava di capitali liquidi freschi per scongiurare il fallimento ed illeciti fiscali con conseguenze anche di carattere civile. Ricorda inoltre le modalità in cui sono venuti ad esistere i conti __________ e __________. Non erano dei conti paritari, il che lascia intuire che non si trattasse effettivamente di conti personali, come invece risulta dai documenti di apertura del cto. bancario (formulario A). Questo comunque non è un elemento sufficiente per escludere che fossero conti aziendali. Il 24.12.1998 sono stati fatti dei versamenti da una banca di Bucarest, poi prelevati quasi immediatamente per fronteggiare debiti aziendali. Se fosse stato altrimenti, tale somma sarebbe stata divisa al 50%, mentre invece così non è stato. Questa operazione, inoltre, era stata decisa congiuntamente dai due fratelli per fare “economia fiscale”. 250mila CHF sono entrati dalla __________, mentre altri versamenti son stati fatti da __________. __________ non ha abusato della procura ed ha utilizzato i fondi sempre in conformità con gli accordi pattuiti fra i fratelli. Pertanto cade l’ imputazione di appropriazione indebita. Altrimenti va riconosciuto un errore di fatto ai sensi dell’Art. 19 CP.  Va sottolineato anche che AC 1 ha venduto tutti i suoi averi in Italia per ricapitalizzare l’azienda. È pertanto concepibile che abbia messo mano anche ai fondi esistenti sul cto. in Svizzera. Il reato di falsità in documenti non sussiste in quanto, secondo la giurisprudenza, una ricevuta non costituisce documento.

                                         La Difesa chiede pertanto il proscioglimento del prevenuto da tutti i capi d’ accusa e respinge le richieste di PC.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   appropriazione indebita

                                         per avere,

                                         a Lugano

                                         fra il 20 ed il 25 ottobre 1999,

                                         a scopo d'indebito profitto suo e/o di terzi, prelevato a 3 riprese complessivi fr. 383'620.66 dal cto. __________ __________ c/o il __________, intestato al fratello __________, deceduto il 19 ottobre 1999,

                                         e di cui era procuratore con diritto di firma individuale,

                            1.1.1.   Ha agito per effetto di supposizione erronea delle circostanze di fatto?

                               1.2.   falsità in documenti

                                         per avere,

                                         a Lugano e in Italia,

                                         fra il 1999 - 2004,

                            1.2.1.   formato o dato istruzioni di formare una falsa dichiarazione datata 8 novembre 1999 a firma __________, abusando della firma autentica di quest'ultimo, attestante l'avvenuto pagamento di un risarcimento di ITL 150 milioni,

                            1.2.2.   e per aver poi utilizzato il documento nel procedimento penale a suo carico, per migliorare la propria posizione,

                                         e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               2.1.   privativa della libertà?

                               2.2.   d’espulsione?

                                   3.   Deve subire la confisca di quanto in sequestro?

                                   4.   Deve essere condannato al pagamento dell’indennità alla parte civile?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1., 1.2.1., mentre che il n. 2.2. diviene privo d'appello;

visti gli art.                       18, 36, 41, 55, 58, 63, 68, 138 e 251 CP;

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   appropriazione indebita

                                         per avere,

                                         a Lugano

                                         fra il 20 ed il 25 ottobre 1999,

                                         a scopo d'indebito profitto suo e/o di terzi, prelevato a 3 riprese complessivi fr. 383'620.66  dal cto. __________ __________ c/o il __________, intestato al fratello __________, deceduto il 19 ottobre 1999,

                                         e di cui era procuratore con diritto di firma individuale;

                               1.2.   falsità in documenti

                                         per avere,

                                         a Lugano il 18 dicembre 2003, fatto uso nel procedimento penale a suo carico di una falsa dichiarazione datata 8 novembre 1999 a firma TE 1, abusando della firma autentica di quest'ultimo, attestante l'avvenuto pagamento di un risarcimento di ITL 150 milioni, al fine di migliorare la propria posizione,

                                         e meglio come descritto dall’atto di accusa.

                                   2.   Di conseguenza AC 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena di 15 (quindici) mesi di detenzione;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali;

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   4.   E' ordinata la confisca di quanto in sequestro.

                                   5.   AC 1 é condannato a pagare alla PC 1 Euro 30'109.91 oltre a interessi al 5% dal 20.10.1999, Euro 83'000.-- oltre a interessi al 5% dal 25.10.1999 e fr. 202'000.-oltre a interessi al 5% dal 25.10.1999, oltre a fr. 16'095.-- a titolo di spese ed onorario di patrocinio.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC 1 2. TE 1 3. TE 2  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Testi                                                    fr.              80.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           830.--

                                                             ===========

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