Incarto n. 72.2005.47
Mendrisio, 11 maggio 2005/nh
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 e residente a
detenuto dal 16 febbraio 2005;
prevenuto colpevole di:
1. ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o comunque doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
fra il mese di agosto 2004 e il momento dell'arresto,
acquistato, detenuto, trasportato venduto e offerto sostanze stupefacenti, in particolare eroina (grado di purezza fra il 13,1% e il 14,5% sul campione sequestrato e analizzato),
e meglio:
1.1 fra il mese di agosto 2004 e il 16 febbraio 2005,
ripetutamente acquistato in occasione di circa 28 trasferte da Lugano a Wiedikon/ZH
da una non meglio identificata "__________",
un quantitativo complessivo di ca. 466 grammi di eroina
di cui ca. 193 grammi venduti a Lugano, a Mendrisio ed in altre imprecisate località a circa 20/30 tossicomani,
sottoforma di buste dosi da 0,2/0,3 grammi;
1.2 fra il mese di dicembre 2004 e il 16 febbraio 2005
a Lugano, a Mendrisio ed in altre imprecisate località,
con parte dello stupefacente di cui al punto 1.1,
offerto ca. 30 grammi di eroina a __________
quale compenso per l'accompagnamento in viaggi a Zurigo,
ed ulteriori 10 grammi ad altre persone non meglio identificate;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19 cifra 1 e 2 lett. a LStup.;
2. ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
ripetutamente acquistato per il suo consumo personale,
un quantitativo complessivo di ca. 233 grammi di eroina,
quale sostanza rimanente dal quantitativo non destinato alla vendita di cui al punto 1.1;
fatti avvenuti a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate località fra il mese di agosto 2004 e il 16 febbraio 2005;
reato previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 47/2005 del 7 aprile 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 10:00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa, e la condanna dell’imputato alla pena di 18 mesi di detenzione da espiare a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli con decreto d’accusa 22.09.2004. Postula inoltre che venga revocata la sospensione condizionale della pena di 13 mesi di detenzione inflitta a AC 1 il 25.09.2003 dalla Corte delle Assise correzionali di Mendrisio, nonché la confisca di quanto posto in sequestro.
§ Il Difensore, il quale non si oppone alla revoca della sospensione condizionale della pena di 13 mesi di detenzione precedentemente inflitta al suo cliente e avuto riguardo al trascorso difficile dell’accusato, chiede che le pena venga contenuta in al massimo 7 mesi di detenzione da espiare. Chiede altresì la restituzione del telefono cellulare sequestrato in quanto di proprietà di __________.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. È autore colpevole di:
1.1 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o
doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute
di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
tra agosto 2004 e il 16 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio, Wiedikon/ZH ed in altre imprecisate località,
previo acquisto di circa 466 grammi:
1.1.1 venduto 193 grammi di eroina?
1.1.2 offerto 40 grammi di eroina?
1.2 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
tra agosto 2004 e il 16 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate località,
consumato almeno 233 grammi di eroina?
E come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2. Ha agito in stato di scemata responsabilità?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4. Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 13 mesi di detenzione inflittagli il 25 settembre 2003 dalla Corte delle Assise correzionali di Mendrisio?
5. Deve essere sottoposto a misure di sicurezza giusta l’art. 44 CP?
6. Deve essere affidato al patronato penale?
7. Deve essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n. 3;
visti gli art. 11, 18, 36, 41, 47, 58, 63, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
tra agosto 2004 e il 16 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio, Wiedikon ed in altre imprecisate località,
previo acquisto di circa 466 grammi:
1.1.1 venduto 193 grammi di eroina;
1.1.2 offerto 40 grammi di eroina;
1.2 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
tra agosto 2004 e il 16 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate località,
consumato almeno 233 grammi di eroina,
e come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:
2.1 alla pena di 12 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.
3. È revocata la sospensione condizionale della pena di 13 mesi di detenzione inflitta a AC 1 il 25 settembre 2003 dalla Corte delle Assise correzionali di Mendrisio.
4. AC 1 è affidato al patronato penale per il periodo di 5 anni.
5. È ordinata la confisca di tutti gli oggetti e dei corpi di reato posti sotto sequestro meglio indicati quali corpi di reato nell’atto d’accusa, nonché la distruzione di 2,5 grammi lordi d’eroina e 23,82 grammi netti d’eroina contenuti in 5 minigrip.
7. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 679.40
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 829.40
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