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Ticino Tribunale penale cantonale 24.10.2006 72.2005.20

24. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·12,874 Wörter·~1h 4min·2

Zusammenfassung

tratta di esseri umani (5 rumene) - promovimento della prostituzione - ripetuta infrazione alla LDDS (soggiorno illegale) - favoreggiamento - pornografia - infrazione aggravata alla LCStr - infrazione alla LStup

Volltext

Incarto n. 72.2005.20

Mendrisio, 24 ottobre 2006/ep

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

lic.iur. Raffaella Prati,

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

 AC 1  e     domiciliata a       

detenuta dall'8 al 23 marzo 2000 e dal 14 al 16 novembre 2001;

prevenuta colpevole di:

                                   1.   tratta di esseri umani

                                         per avere, tra il mese di gennaio ed il 7 marzo 2000, a Milano e Magliaso, per favorire l’altrui libidine, esercitato la tratta di esseri umani e meglio per avere:

                                         con riferimento anche a quanto indicato sotto sub. 2, in correità con __________, in difetto di valido consenso delle interessate, ovvero sfruttando la situazione di vulnerabilità delle cittadine rumene __________ (__________), __________ (__________), __________ (__________), __________ (__________), __________ (__________), soggiornanti in Italia con falsi documenti, in quanto  straniere, in precarie condizioni economiche, prive di validi permessi di soggiorno, ignoranti della lingua,

                                         arruolato le medesime in Italia quindi trasferite in Ticino dove sono state alloggiate e impiegate quali prostitute nel proprio esercizio pubblico “__________” a Magliaso, ritenuto che avrebbe poi organizzato e controllato la loro attività (cfr. sotto sub. 2);

                                   2.   promovimento della prostituzione

                                         per avere, tra il 6 e l’8 marzo 2000, a Magliaso, in correità con __________, __________ e tale __________ alias __________, detta “__________” leso la libertà d’azione di persone dedite alla prostituzione, sorvegliandole in questa loro attività o imponendo loro il luogo, il tempo, l’estensione od altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione, e meglio

                                         avendo preventivamente e con l’assistenza di __________, ingaggiato a Milano le cittadine rumene __________ (____________________ __________ soggiornanti in Italia con falsi documenti, fattele giungere illegalmente in Ticino e impiegatele quali prostitute presso __________ a Magliaso, indi attuato un controllo sul loro lavoro, rispettivamente imposto determinate condizioni all’esercizio della loro attività e meglio:

                                         sapendo e traendo vantaggio dalla condizione di dipendenza conseguente all’ignoranza da parte delle ragazze della lingua italiana e della regione geografica, delle loro precarie condizioni economiche, della mancanza di documenti di legittimazioni legali e, quindi, del carattere clandestino del loro soggiorno in Svizzera,

                                     -   impartito loro istruzioni tra cui l’obbligo di rimanere sempre all’interno dell’esercizio pubblico, consegnando peraltro loro solo una chiave della camera occupata al piano superiore ma non quella dell’esercizio pubblico o della porta d’accesso all’immobile, di modo che la notte, alla chiusura dello stesso, non avrebbero comunque  potuto allontanarsi;

                                     -   fatto loro obbligo di essere presenti al bar dalle 11.00 del mattino alla 01.00 di notte, impartendo istruzioni su come comportarsi con i clienti (obbligo di farli bere);

                                     -   impartito loro istruzioni vincolanti sulle tariffe minime da applicare per le loro prestazioni;

                                     -   esercitato una vigilanza continua all’interno dell’esercizio pubblico sulla loro presenza ed attività;

                                   3.   ripetuta infrazione alla LDDS

                                         per avere, tra settembre 1999 e marzo 2000 a Magliaso e Lugano, in correità con __________ e __________, facilitato il soggiorno illegale di persone in Svizzera, e meglio per avere,

                                     -   tra il 6 e l’8 marzo 2000, a Magliaso dato alloggio alle cittadine rumene __________, benché consapevole del fatto che fossero prive dei necessari permessi di entrata e residenza nel nostro Paese, rispettivamente in possesso di falsi documenti di legittimazione;

                                     -   tra il mese di settembre 1999 ed il mese di marzo 2000, in più occasioni dato ospitalità al cittadino rumeno __________ alias “__________”, benché consapevole del fatto che per entrare in Svizzera utilizzava un passaporto falso ungherese e, che, pertanto, non disponeva di permesso di entrata o di soggiorno in questo paese;

                                     -   tra il mese di settembre 1999 ed il mese di marzo 2000, in un numero imprecisato di occasioni dato alloggio a __________, alias “__________”, detta “__________”, cittadina rumena che sapeva sprovvista di un valido permesso di entrata rispettivamente di soggiorno in Svizzera;

                                   4.   favoreggiamento       

                                         per avere, l’8 marzo 2000, a Chiasso, conformemente a quanto stabilito con il proprio amico __________, prendendo a bordo del proprio veicolo VW Corrado TI __________, il cittadino rumeno __________, alias __________, che aveva appena valicato il confine passando dalla rete in zona “Corni della Breggia” e che sapeva essere oggetto di un provvedimento di espulsione - effettivamente pronunciato con DA 10.4.2000 di questo Ministero pubblico – sottratto una persona all’esecuzione di una pena;

                                   5.   pornografia

                                         per avere, nel corso del 2000, a Lugano, facendo visionare a clienti due videocassette con scene di atti sessuali con animali e escrementi umani, mostrato  rappresentazioni con immagini di pornografia vietata;

                                   6.   infrazione aggravata alla LCStr

                                         per avere, l’8 marzo 2002, tra Chiasso e Lugano, al volante dell’autovettura VW Corrado (TI __________ ), condotto un veicolo a motore alla velocità di 180 km/h su un tratto in cui la velocità massima consentita risultava essere di 120 km/h;

                                   7.   infrazione alla LFStup

                                         per avere, tra i mesi di giugno ed ottobre 2001, a Lugano e Ligornetto, senza essere autorizzata, in 5 o 6 diverse occasioni, agendo per conto di __________, negoziato e quindi acquistato da __________ al prezzo di fr. 130/150.- il grammo complessivamente gr. 50 di cocaina;

                                   8.   esercizio illecito della prostituzione

                                         per avere, dal 1. ottobre 2002, a Chiasso, esercitando il meretricio ma omettendo di annunciarsi presso la Polizia cantonale come previsto dall’art. 5 della Legge cantonale sull’esercizio della prostituzione, infranto prescrizioni cantonali disciplinanti l’esercizio di tale attività;

                                         reati previsti: dagli art. 195, 196, 197, 198, 305 CP; 23 LFDDS; 19 cifra 1 LS; 90 cifra 2 in rel. con art 32 LCstr, 4a ONC e 22 OSStr;

                                         fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 21/2005 del 23 febbraio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il   PP 1. §  L'accusata  AC 1 assistita dal difensore di fiducia AC 1  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 15.30.

Il PP apporta le seguenti modifiche all’atto di accusa: punto 4 non si tratta di DA 10.04.00 ma di DA 30.11.99 e al punto 6 non si tratta di 8.03.02 ma dell’ 8.03.00.  Inoltre non si tratta dell’art. 198 ma 199 CP. Il PP produce DA 30.11.99 ( doc. dib. 1).

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, osserva che la prostituzione vede coinvolte donne provenienti da paesi poveri, che giungono in Svizzera da clandestine e che dunque si trovano a dover vivere in condizioni di irregolarità. Nonostante la prostituzione sia un’attività legale, il suo quadro giuridico è spesso caratterizzato da indefinitezza che genera situazioni di illegalità come lo sfruttamento, è per questo che le donne che decidono di parlare vanno aiutate, tutelate e credute. Nel caso in esame la credibilità delle ragazze non può essere messa in discussione in quanto le loro versioni sono univoche e coincidono, anche, in parte con quanto raccontato dell’accusata. Dalle loro dichiarazioni emerge la condizione di sfruttamento in cui l’accusata le ha obbligate a vivere. Il PP fa riferimento alla sentenza 128 IV 117, ritiene pienamente realizzati sia i presupposti soggettivi che oggettivi così come i due reati di tratta e di promovimento. Nonostante l’incensuratezza dell’imputata bisogna considerare che è una donna istruita, che ha agito per un movente meramente economico e finanziario quindi egoistico e che con questo reato ha dimostrato totale disprezzo della dignità umana.

                                         Il PP chiede dunque 16 (sedici) mesi di detenzione sospesi condizionalmente, Fr. 4'000.-- di multa e un risarcimento compensatorio a favore dello stato di Fr. 1'000.--.

                                    §   Il Difensore, il quale sostiene che la sentenza 128 IV 117 TF sia un grande regalo per gli organi inquirenti, in quanto parte da una presunzione sbagliata ossia che le ragazze provenienti da determinati paesi siano povere; secondo il difensore questa sentenza non va letta statisticamente perché nel 2000 non si può presumere la povertà in Romania. Queste ragazze, nello specifico erano ricche e vivevano nel lusso; infatti agli atti non c’erano prove della loro povertà. L’avvocato Schiavi sostiene che caratteristica di queste ragazze è il grande egoismo e l’ incredibile attrazione per lo sfarzo ed è per questa loro sete di ricchezza che sono venute in Svizzera.

                                         Inoltre la dichiarazione in merito alla loro costrizione nel postribolo non è univoca e comunque anche se ci fosse stata tale condizione non sarebbe imputabile alla AC 1, che nell’________ avrebbe unicamente investito un capitale, ma alla vera mente di tutta l’operazione ossia __________. L’accusata ha un’unica colpa nonché un’attenuante: ha fatto tutto agendo per amore di questo losco figuro.

                                         Il difensore chiede dunque il proscioglimento dai punti 1 e 2, il riconoscimento delle attenuanti specifiche dell'aver agito ad incitamento di persone da cui dipende e dei motivi onorevoli, il dissequestro del conto numero ________ presso la banca del Sempione intestato all’accusata e la condanna ad una pena massima di sei mesi di detenzione sospesa condizionalmente.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   È autrice colpevole di

                                1.1   tratta di esseri umani

                                         per avere, tra il mese di gennaio ed il 7 marzo 2000, a Milano e Magliaso, agendo in correità con __________, allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro, esercitato, organizzandola, la tratta di almeno cinque ragazze rumene?

                                   2.   promovimento della prostituzione

                                         per avere, tra il 6 e l’8 marzo 2000, a Magliaso, in correità con __________, __________ e tale __________ alias __________, detta “__________” leso la libertà d’azione di persone dedite alla prostituzione, sorvegliandole in questa loro attività o imponendo loro il luogo, il tempo, l’estensione od altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione, e meglio come descritto nell’atto di accusa?

                                   3.   ripetuta infrazione alla LDDS

                                         per avere, tra settembre 1999 e marzo 2000 a Magliaso e Lugano, in correità con __________ e __________, facilitato, dando ospitalità, il soggiorno illegale in Svizzera di __________ alias __________, __________ alias __________ e delle cinque ragazze rumene di cui al quesito N. 1, tutte persone sprovviste dei necessari documenti di soggiorno?

                                   4.   favoreggiamento

                                         per avere, l’8 marzo 2000, a Chiasso, conformemente a quanto stabilito con il proprio amico __________, prendendo a bordo del proprio veicolo VW Corrado TI __________, il cittadino rumeno __________ alias __________, che aveva appena valicato il confine passando dalla rete in zona “Corni della Breggia” e che sapeva essere oggetto di un provvedimento di espulsione - effettivamente pronunciato con DA 30.11.1999 del Ministero pubblico – sottratto una persona all’esecuzione di una pena?

                                   5.   pornografia

                                         per avere, nel corso del 2000, a Lugano, facendo visionare a clienti due videocassette con scene di atti sessuali con animali e escrementi umani, mostrato  rappresentazioni con immagini di pornografia vietata?

                                   6.   infrazione aggravata alla LCStr

                                         per avere, l’8 marzo 2000, tra Chiasso e Lugano, al volante dell’autovettura VW Corrado (TI __________ ), conducendo un veicolo a motore alla velocità di 180 km/h su un tratto in cui la velocità massima consentita risultava essere di 120 km/h creato un pericolo per la sicurezza altrui?

                                   7.   infrazione alla LFStup

                                         per avere, tra i mesi di giugno ed ottobre 2001, a Lugano e Ligornetto, senza essere autorizzata, in 5 o 6 diverse occasioni, agendo per conto di __________, negoziato e quindi acquistato da __________ al prezzo di fr. 130/150.- il grammo complessivamente gr. 50 di cocaina;

                                   8.   esercizio illecito della prostituzione

                                         per avere, dal 1. ottobre 2002, a Chiasso, esercitando il meretricio ma omettendo di annunciarsi presso la Polizia cantonale come previsto dall’art. 5 della Legge cantonale sull’esercizio della prostituzione, infranto prescrizioni cantonali disciplinanti l’esercizio di tale attività,

                                         e meglio come previsto dall’atto di accusa?

                                   9.   Se ha agito per motivi onorevoli rispettivamente ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende in relazione alle imputazioni di cui ai quesiti numero 3 e 4?

                                10.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                11.   Deve essere ordinata la confisca di:

                             11.1.   del saldo del conto numero __________ presso la banca del __________ intestato all’accusata,

                             11.2.   due videocassette pornografiche,

                             11.3.   documentazione diversa di cui all’elenco classatore verde?

Considerato,                  in fatto ed in diritto:

                                     I   Curriculum vitae

                                   1.   AC 1 è nata a New York il ____________________ da cittadini italiani emigrati negli Stati Uniti. Il padre era direttore d'orchestra, la madre cantante. Non ha fratelli e sorelle viventi in quanto il fratello maggiore è deceduto all'età di 10 anni.

                                         La famiglia si è poi trasferita dapprima a Campione d'Italia quando l'imputata aveva 6 anni e successivamente, dal 1983 in Ticino.

                                         Frequentate le scuole elementari nell'enclave e le medie a Bellinzona, AC 1 ha fatto ritorno negli Stati Uniti dove, nel 1991, si è laureata in economia. Rientrata in Ticino ha svolto qualche lavoro impiegatizio ed ha pure insegnato lingue straniere, in particolare inglese.

                                         Il __________ ha avuto una figlia nata da un relazione con tale __________, per la quale il padre non versa gli alimenti che le vengono anticipati dal competente ufficio cantonale nella misura di CHF 456.- al mese.

                                         Il padre è deceduto nel 1999 senza lasciare beni di rilievo.

                                         Il __________ ha avuto un secondo figlio nato da una relazione con un impiegato di polizia. Il parto, gemellare, è stato assai drammatico, uno dei due gemelli essendo purtroppo deceduto. Per questo figlio AC 1 percepisce un contributo alimentare mensile di CHF 1'083.-.

                                         Attualmente vive sempre in un appartamento di 5 locali in via __________ a Lugano per il quale paga poco meno di 1'700.- CHF mensili, non svolge attività lucrative, fatte salve qualche lezioni d'inglese con frequenza del tutto trascurabile e percepisce un assegno integrativo dallo Stato ed un reddito immobiliare da una proprietà acquistata qualche tempo fa. Stando a quanto riferito al dibattimento dalla stessa imputata, le sue entrate si aggirano intorno ai 4'800.- CHF netti al mese, con cui ha dichiarato di vivere dignitosamente, occupandosi in particolare dei suoi figli

                                         (Cf verbali MP 23.03.00 e 10.12.04)

                                         Dal profilo penale è incensurata. Amministrativamente si registra un provvedimento di revoca della licenza di condurre per la durata due mesi in relazione ai fatti di cui al n. 6 dell'atto di accusa.

                                   2.   In passato AC 1 ha svolto l'attività di prostituta. Aveva un giro di clienti piuttosto facoltosi, al punto che le pagavano "almeno" CHF 1'000.- per prestazione. Questa attività è pure stata svolta in Italia dove si recava, in modo itinerante, in appartamenti gestiti da personaggi del giro, dove si accompagnava con clienti senza mai avere una "sede" lavorativa fissa (verbale PS 09.10.01). Accanto a questa attività, la AC 1, almeno fino attorno al 1996, subaffittava appartamenti da lei presi in locazione, a prostitute, in prevalenza sudamericane, che le pagavano la somma di 100 franchi al giorno o duemila al mese. Si trattava in particolare di appartamenti siti a Lugano, Pazzallo, Besso, Paradiso, Massagno e Chiasso. Questa fonte di reddito dovette poi essere interrotta per iniziativa dei locatori che intrapresero nei suoi confronti delle procedure di sfratto a causa delle immissioni moleste che l'attività delle ragazze cagionava a vicini e coinquilini.

                                         Le ragazze facevano apparire a loro spese gli annunci sui quotidiani ticinese dove figurava un numero erotico, all'epoca con prefisso "156". Era generalmente AC 1 che si preoccupava di recarsi presso le agenzie pubblicitarie in cambio di che ella incassava  personalmente e tratteneva per sé il profitto di queste telefonate a costo maggiorato.

                                         A volte i clienti delle ragazze non pagavano in contanti ma con la carta di credito. AC 1 metteva loro a disposizione l'apparecchio necessario per consentire l'addebito del conto dei clienti ed il relativo accredito su un conto a lei intestato. Una volta effettuato l'accredito, AC 1 girava, versava o consegnava alla ragazza quanto di spettanza di quest'ultima. L'imputata traeva invece il suo guadagno dalla maggiorazione del prezzo tra quanto pagava lei al proprietario e quanto richiedeva alle ragazze quale subaffitto.

"  D:In tempi passati e/o attuali avete avuto o avete in affitto altri locali.

R: Attualmente no, ma in passato avevo preso in affitto diversi appartamenti nel luganese, segnatamente a: Lugano/Besso in via __________; a Massagno in via __________; Pazzallo, __________; Paradiso in via __________, la strada vicino all'ex "__________"; Lugano in __________. Al momento non ne ricordo altri.

D: Per quale motivo avete preso in affitto questi appartamenti ed a quale scopo erano destinati.

R: In particolare li ho subaffittati a ragazze straniere attive nella prostituzione.

D: Ci indichi la nazione di origine di queste ragazze e se le stesse si trovavano regolarmente in Svizzera, segnatamente in Ticino.

R: In particolare erano ragazze provenienti dal sudamerica, brasiliane, colombiane e qualche domenicana.

(…)

R. Non ricordo quando ho preso in locazione i diversi locali, ma posso dire che gli stessi sono stati da me lasciati, con disdetta, nel periodo 1995/1996; non ricordo esattamente, ma posso dire che ho lasciato i diversi locali quando ho avuto dei problemi con la Pretura a seguito dell'attività illegale che le ragazze esercitavano, alle quali aveva dato in subaffitto i locali.

(…)

D: Lei è stata titolare di utenze telefoniche 156.

R: Si, mi sembra quattro o cinque. Le chiamate effettuate venivano deviate sui cellulari in uso alle ragazze alle quali avevo dato in subaffitto i locali.

D: Chi ha dato i cellulari a queste ragazze straniere.

R: Le ragazze disponevano già di un loro cellulare, e con regolare contratto delle Swisscom le chiamate giungevano direttamente alle ragazze interessate.

D: Avete pubblicizzato i collegamenti 156.

R: Si sui quotidiani ticinesi, o meglio solo sul Corriere del Ticino. Erano le ragazze stesse che pagavano questa pubblicità versando direttamente il denaro alla Pubblicitas oppure versando a me che a mia volta trasmettevo alla Pubblicitas" (verbale PS 09.03.00).

"  Le somme incassate con il sistema VISA si riferiscono a pagamenti relativi a prestazioni sessuali da me fatte ai clienti. Devo anche precisare che quando le ragazze lavoravano per se stesse, ma presso l'appartamento da me affittato in via __________, permettevo loro di utilizzare questa apparecchiatura per l'incasso delle loro prestazioni. A volte il sistema VISA veniva usato quando magari il cliente aveva solo pochi contanti, e per raggiungere la cifra richiesta pagava la differenza con la propria carta di credito.

Non sono in grado ora di precisare quali siano stati i miei incassi con la VISA, rispettivamente quelli fatti dalle ragazze. Posso dire che quando é indicata una cifra attorno o superiore ai Frsv. 1000.- sicuramente sono stati miei clienti. Quando la cifra é inferiore é possibile che il cliente abbia usato la sua carta di credito per pagare la differenza su quanto richiesto.

Non sono in grado di precisare quali importi richiedevano le ragazze a cui avevo subaffittato l'appartamento. L'importante per me era che alla fine del mese o quando lasciavano l'appartamento mi davano l'affitto da me richiesto. Se per caso la ragazza rimaneva meno di un mese richiedevo la somma di Frsv. 100.- al giorno; se la ragazza rimaneva un mese richiedevo l'importo di Frsv. 2000.-.

D: Esaminando la documentazione VISA risulta che in più occasioni la medesima persona (cliente) ha fatto due versamenti con la sua carta di credito il medesimo giorno. Lei é in grado di fornire una

spiegazione.

R: Posso dare la seguente spiegazione: chiaramente quando vi sono degli incontri a scopo sessuale ed a pagamento, la somma pattuita viene richiesta prima di dare la prestazione. Se il cliente per esempio durante l'incontro desidera avere qualche cosa di più di quello pattuito, prima di soddisfare ed ottenere l'ulteriore richiesta deve versare il corrispondente in denaro.

In certi casi il cliente, dopo la prima prestazione ne richiede un'altra, se viene concessa, deve pagare in modo anticipato. E' quindi possibile che nella documentazione bancaria figuri che lo stesso cliente abbia fatto due "voucher" nel medesimo giorno ma per importi

differenti.

D: Per le prestazioni sessuali date a clienti dalle ragazze che avevano in affitto i vostri locali e che incassavano con la carta di credito, lei come si comportava per consegnare loro il denaro dovuto.

R. Quando il cliente lasciava l'appartamento, la ragazza mi consegnava i "voucher" ed io davo l'importo all'interessata in contanti.

lo ribadisco ancora una volta che non ho mai lucrato sull'attività delle ragazze per le loro prestazioni sessuali, in sostanza non ho mai  richiesto delle percentuali". (verbale PS AC 1 10.03.03)

                                    II   __________ a Magliaso

                                   1.   Frequentato per anni l'ambiente della prostituzione, AC 1, in arte __________, ha maturato l'idea di aprire un bordello per conto suo. Tassata nel biennio 1999/2000 per un reddito imponibile di poco superiore a CHF 43'000.-, la donna, pur avendo una figlia a carico per la quale il padre nemmeno pagava il modesto contributo alimentare inferiore a CHF 500.- al mese, ha potuto disporre di una somma attorno ai 50'000.franchi da investire nell'operazione di rilevamento del bar __________ di Magliaso. Perciò si mise in relazione d'affari con tale __________, detto __________, ossia una persona ben addentro al mondo della prostituzione, capace di reclutare all'estero le ragazze che poi avrebbero, così come poi hanno fatto, esercitato il meretricio in Italia e/o in Svizzera. Con questo __________, a detta dell'imputata, ella avrebbe pure intrattenuto una relazione sentimentale. Fatto sta che nell'autunno 1999, rispondendo ad un'inserzione apparsa sul giornale, AC 1 si mise in contatto con tale __________ che già gestiva dal 1998 (verbale PS __________ 09.03.00) __________ di Magliaso, esercizio pubblico nel quale, fino ad allora, ben inteso, si era esercitata la semplice ristorazione. Gli affari non gli andavano tuttavia bene ed intendeva trovare un subentrante nel contratto di affitto la cui scadenza era prevista per il 2008.

                                         Le parti s'incontrarono per discutere della questione. A questi incontri partecipò pure tale __________ (alias ________, alias ________), una ex prostituta residente irregolarmente nel nostro paese, che avrebbe poi dovuto collaborare, con la sua presenza, al buon funzionamento dell'esercizio. Ma ci torneremo.

                                         L'affare così come impostato in un primo tempo non andò in porto per la ferma volontà della proprietaria - la quale deve aver capito già al primo incontro con l'imputata delle sue reali intenzioni - di inserire una clausola contrattuale che vietasse espressamente l'esercizio del meretricio all'interno del locale.

                                         Così AC1:

"  Dopo aver conosciuto il ________  fra me e lui è nata una relazione sentimentale. Frequentandoci ho saputo che il ________ gestisce una pensione a Milano nella quale arrivano ragazze rumene per prostituirsi. Si tratta di un ampio giro di persone, come ho già descritto negli interrogatori di polizia.

Durante la nostra frequentazione il ________ mi ha proposto di farmi avere delle ragazze rumene da far lavorare in Ticino, ma io gli ho detto che la cosa non mi interessava perché non ero più disposta ad affittare l'appartamento per quello scopo.

Nel mese di ottobre o novembre 1999 ho visto l'inserzione che proponeva la vendita ________ con alloggio del ________a Magliaso. Sapendo che diversi di questi locali con alloggio sono stati in Ticino adibiti alla prostituzione ho pensato di poter fare la stessa cosa e quindi ho risposto all'annuncio telefonando a quello che ho poi conosciuto come ________.

Già al telefono gli ho spiegato che il mio scopo era quello di dare le camere a "turiste" che trovassero i clienti nel bar. Lui mi disse che secondo lui la cosa era fattibilissima e che ci aveva pensato lui stesso. Ci siamo quindi incontrati per discutere della cosa. AI primo incontro era presente con me anche la ________. (...)

Spiegate bene le mie intenzioni al ________e vista la sua disponibilità a cedere l'attività c'è stato poi anche un incontro con la proprietaria dell'immobile per vedere la sua disponibilità a farmi subentrare nel contratto d'affitto. A questo incontro con la proprietaria partecipò anche il ________, poiché in pratica nell'operazione dell'________ lui ed io eravamo soci.

La proprietaria era disponibile ad affittarci il locale, ma pretendeva che nel contratto si inserisse una clausola che escludeva l'esercizio della prostituzione, clausola che ovviamente a noi non poteva andare bene, viste le nostre intenzioni" (verbale MP 23.03.00).

                                   2.   Fallito questo primo tentativo di rilevare l'esercizio pubblico, le parti non si sono date per vinte ed hanno pensato di costituire, con la consulenza di un legale, così come hanno costituito una società semplice - da una parte AC1 e ________ e dall'altra ________avente per scopo lo sfruttamento dell'attività commerciale del citato esercizio pubblico, trasformandolo in sostanza in un bordello, mantenendo in essere il contratto di affitto tra la proprietaria ed il ________, che sarebbe poi stato assunto dalla nuova gerenza quale dipendente a CHF 5'000.- netti mensili, con il compito di gerente "ma seguendo le direttive già discusse e secondo i desideri dei signori AC1 e ________". Parallelamente le parti hanno pure pattuito l'acquisto, da parte di AC1 e ________ dell'intero inventario. Da tutta l'operazione, a mente di AC1, ________avrebbe ricevuto CHF 50'000.- in nero al momento della sottoscrizione nel febbraio 2000, mentre ulteriori CHF 50'000.- avrebbero dovuto essergli versati entro agosto 2000.

                                         Fatto sta che nel febbraio 2000 AC1 ha preso possesso dei locali ed ha provveduto pure ad alcuni lavori di sistemazione - per renderlo più consono alla nuova destinazione - di manutenzione/trasformazione che in aula ha quantificato in ca. 30'000 franchi.

                                         Così AC1 al PP:

"  Per questo accordo noi abbiamo versato fr. 50'000.in nero subito al ________, più gli avremmo dato fr. 5'000.- al mese di stipendio e ancora fr. 50'000.- glieli avremmo versati nell'agosto 2000."

                                   III   Le circostanza dell'arresto

                                   1.   AC1 è stata fermata in via ________ a Lugano/Paradiso la notte dell'8 marzo 2000, verso le 02.15 in quanto, dopo una corsa a velocità sfrenata sull'A2, nella sua vettura è stata trovata in compagnia di tale ________ alias ________, cittadino rumeno già colpito da provvedimento di espulsione. Così il rapporto di arresto: "

"  In data ed ora di cui sopra, le guardie di confine del posto mobile di Roggiana-Vacallo, richiedevano il nostro intervento a Lugano in Via ________-uscita autostradale in quanto avevano fermato i rubricati.

In effetti il ________, in data odierna alle ore 02.00, aveva raggiunto il territorio svizzero - zona Corni del Breggia all'altezza del piazzale commerciale oltrepassando il confine dalla rete e non per un valico doganale.

Fatto ciò saliva a bordo della vettura marca VW Corrado -TI ________ che era in sua attesa. Salito a bordo di quest'ultima, partivano in direzione di Lugano.

Raggiungevano Lugano percorrendo la tratta autostradale Chiasso-Lugano.

Venivano seguiti dalle GFdC che procedevano al fermo all'uscita autostradale di Lugano in Via ________.

AI momento del fermo, identificavano il conducente nella AC1 ________e l'individuo che aveva oltrepassato la rete nel ________

A verbale di interrogatorio la AC1 ha dichiarato di aver trovato il ________ sulla strada intento a fare autostop.. Ha pure dichiarato di aver circolato sulla tratta autostradale sopraccitata alla velocità di 180 km/h. Per questo motivo si procedeva al sequestro della licenza di condurre.

Il ________ ha dichiarato di aver raggiunto il territorio svizzero oltrepassando la rete attraverso un buco e di aver fatto autostop. Veniva quindi preso a bordo dalla AC1 per portarlo a Lugano.

AI momento del fermo, il ________ era in possesso della somma di Lit. 517'400.--

Osservazioni:

La AC1 é conosciuta ai nostri servizi per un caso analogo avvenuto in data 23.02.2000 a Chiasso. In quell'occasione era stata interrogata poiché aveva prestato la sua auto marca Mercedes Benz -TI ________ ad un sedicente ________, 14.01.1974, cittadino rumeno in possesso di un passaporto ungherese falso. Quest'ultimo era stato arrestato mentre la AC1, dopo interrogatorio, era stata rilasciata."

                                         Quanto al ________, dopo le prime reticenze con le quali, tra l'altro, affermava di avegli dato un passaggio perché faceva autostop, AC1 ha detto:

"  é vero che la persona che si trovava sulla mia auto al momento del mio arresto l'8.3.00, persona che conosco con il nome di ________ e che prendo atto risulterebbe chiamarsi ________, era già stata in Svizzera verso la fine dello scorso anno". (verbale MP 23.03.00)

                                   2.   L'inchiesta si è di poi concentrata sull'attività della AC1 nell'ambito della prostituzione, emersa a seguito della perquisizione esperita presso ________ dove sono state rinvenute cinque giovani cittadine rumene con falsi documenti di legittimazione. Dopo le prime reticenze, AC1 ha poi ammesso che il locale altro non era che un postribolo.

                                         Confermato l'arresto da parte del GIAR il 9 marzo 2000, AC1 è stata in carcere preventivo, detenuta alla Stampa, fino al 23 marzo 2000.

                                 IV.   L'attività all'________ dal 6 all'8 marzo 2000

                                   1.   Come visto l'apertura dell'osteria era finalizzata alla gestione di un postribolo nel quale AC1 aveva investito parecchio denaro. I ruoli erano altrettanto chiari: la donna ci ha messo i soldi e doveva gestire direttamente l'attività e meglio doveva svolgere il ruolo della padrona mentre ________ era colui che disponeva delle ragazze da ingaggiare nel bordello, attività peraltro che lui già svolgeva in Italia e di cui AC1 era perfettamente al corrente.

                                   2.   Le cinque ragazze fermate dalla polizia sono giunte ________ tutte il 6 marzo 2000, anche se in momenti diversi, prima una poi l'altra ed infine le altre tre assieme. Tutte disponevano di documenti falsi, non avevano l'autorizzazione a risiedere in Svizzera ed erano provviste di scarsi mezzi finanziari. La loro attività non è stata invero molto frequente dato che il postribolo era aperto da poco e quindi vi erano (ancora) pochi clienti.

                                   V   Le singole imputazioni

                                   1.   Tratta di esseri umani

                                         Giusta l'art. 196 cpv. 1 CP chiunque, per favorire l'altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

                               1.1.   Con la DTF 128 IV 117 l’alta Corte, dopo aver tracciato un profilo di diritto comparato tra norme interne e internazionali, dando atto della non diretta applicabilità delle convenzioni internazionali dell’11 ottobre 1933 concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni e del 4 maggio 1910 concernente la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, ha stabilito che chi arruola all’estero giovani donne in situazione di vulnerabilità, organizza la loro venuta in Svizzera e le ingaggia affinché si prostituiscano, commette il reato di tratta di esseri umani. Secondo il TF:

"  Più precisamente nel caso di donne che si prostituiscono, la loro libertà all'autodeterminazione sessuale non è infranta se acconsentono al trasferimento da un postribolo all'altro con l'aiuto di un mediatore. Questo principio vale, tuttavia, solo se esse si dedicano spontaneamente alla prostituzione e, dietro compenso, ricorrono a intermediari per cambiare posto di lavoro alla stessa stregua di quanto capita nell'ambito di altre professioni. Una simile analogia deve tuttavia essere relativizzata tenendo presente la peculiarità del settore della prostituzione, ove le persone che vi si dedicano sono confrontate alla discriminazione e alla condanna morale da cui possono risultare un serio isolamento e una dipendenza personale nonché finanziaria da protettori, tenutari di postriboli e gestori di saloni di massaggio. Le prostitute che soggiornano illegalmente in Svizzera sono le più esposte (v. anche ________, Immissioni moleste legate all'esercizio della prostituzione, con particolare riferimento alle zone abitative, in RDAT 2000 I pagg. 168-169).

La questione se la libertà sessuale sia lesa deve quindi essere

decisa in funzione delle circostanze concrete; il consenso

formale della vittima non basta, è imperativo accertare che tale

consenso sia effettivamente libero da costrizioni.

(…)

Ancor oggi e conformemente alla giurisprudenza pubblicata in DTF 126 IV 225, i presupposti del reato di tratta di esseri umani possono essere adempiuti in presenza di giovani donne consenzienti, se il loro consenso è viziato. Per potere escludere con la massima certezza una qualsiasi relazione di dipendenza che intaccherebbe il libero consenso, le autorità devono prestare un'attenzione accresciuta alle condizioni, in particolare sociali ed economiche, in cui le donne accettano di essere arruolate per prostituirsi. La tratta di esseri umani impone che le eventuali vittime siano messe sul mercato e sfruttate come vera e propria mercanzia (FF 1924 III 1068). Tale non può manifestamente essere il caso se esse sono consapevoli e consenzienti e, pertanto, libere nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione sessuale. L'art. 196 CP interpretato alla luce della nozione di consenso effettivo rispetta gli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera e, come si vedrà qui di seguito, s'inserisce perfettamente nell'evoluzione normativa attuale.

(…)

La portata dell'art. 196 CP sviluppata nella DTF 126 IV 225 rispecchia perfettamente questa evoluzione: non vi è tratta di esseri umani solo se non viene pregiudicato il diritto all'autodeterminazione sessuale della persona interessata, ossia in assenza di una qualsiasi forma di abuso, minaccia o sfruttamento di una situazione di vulnerabilità. Il consenso deve corrispondere effettivamente alla volontà delle prostitute, le quali devono essere adeguatamente informate sul loro destino e coscienti di quello che le aspetta senza essere influenzate da condizioni di debolezza o d'incertezza. La nozione di consenso deve essere interpretata in modo restrittivo tenendo conto dei molteplici rapporti di dipendenza in cui esse possono trovarsi, soprattutto se straniere. Nel caso di persone che si recano all'estero per prostituirsi, il consenso effettivo deve essere ammesso con estrema prudenza poiché il rischio di sfruttamento di una situazione di povertà è particolarmente

acuto.

(…)

L'autonomia che le giovani donne godevano nell'esercizio della loro attività è rilevante solo per la commisurazione della pena."

                                         Questa giurisprudenza che, nel solco dell’evoluzione dei tempi imposta dalla mondializzazione, vuole tutelare la libera determinazione della donna in campo sessuale, è ormai consolidata: se le ragazze provengono da situazioni di povertà, il loro consenso a far commercio del proprio corpo è viziato e chi le ingaggia, le accompagna, ne facilita in qualche modo l’operare è punibile di tratta di esseri umani.

                                         La corte non misconosce che questa presunzione introdotta, in modo del tutto pertinente da parte del TF che ha voluto rendere conforme l’applicazione del diritto interno a quello internazionale a cui la Svizzera non può e non deve sottrarsi, possa essere sovvertita da elementi concreti, da situazioni reali che rendano il consenso non solo formale ma anche effettivo. Ma nella fattispecie nulla consente di affermare che il consenso delle cinque ragazze, per quel che è della loro trasferta in Svizzera, fosse effettivo ai sensi della richiamata giurisprudenza.

                                         Innanzi tutto va detto che la sentenza sopraccitata concerneva delle ragazze provenienti in particolare dalla Lettonia, paese che a quell’epoca si accingeva ad entrare a far parte, come attualmente fa parte, dell’Unione Europea. Ciononostante il TF ha ricordato che occorre essere prudenti nell’affermare un consenso effettivo da parte di ragazze provenienti dal blocco dell’ex Europa dell’est. La Romania è uno di questi paesi.

                                         Poco importa che oggi come oggi la Romania si accinga a far parte a pieno titolo dell'UE, nella situazione reale del paese da cui provenivano, nel 2000, non è possibile definire il loro consenso a prostituirsi siccome libero, tanto più che la giurisprudenza non esige che si trovino in uno stato di miseria. Le argomentazioni difensive secondo cui queste ragazze sarebbero state libere in quanto alla sola ricerca del lusso sono rimaste mero parlato e si scontrano con l'asticella posta dalla giurisprudenza che impone di ammettere questo consenso in modo estremamente prudente.

                               1.2.   Ma al di là della situazione economica della Romania, accertamenti incontrovertibili circa la personale situazione in cui si trovavano le giovani ragazze reclutate permettono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il loro consenso a venire in Italia prima ed in Svizzera poi a prostituirsi, semprecchè si possa parlare di consenso, era viziato. Al riguardo, prima di passare in rassegna singolarmente la situazione personale di ogni singola ragazza, occorre rilevare che il difensore ha preteso che in realtà gli accertamenti di polizia sarebbero stati influenzati, per non dire altro, da quello che ha definito un regalo fatto loro dal TF con la giurisprudenza testè citata. L'argomentazione è speciosa. La sentenza di cui sopra segue ad una precedente che aveva stabilito che non vi è tratta se la donna acconsente liberamente a prostituirsi. Essa è stata emessa il 29 aprile 2002, ossia oltre 2 anni dopo l'interrogatorio delle ragazze, allorquando il quadro giurisprudenziale in cui ci si trovava era ben diverso, bastando, secondo l'interpretazione data allora alla giurisprudenza, il consenso formale, la questione del consenso viziato essendo, come visto, stata posta solo successivamente tant'è che la DTF 128 IV 117 è stata resa in evasione di un ricorso presentato dalla pubblica accusa a seguito di un proscioglimento confermato dalla corte cantonale di cassazione. Occorre pertanto sbaragliare il campo da qualsivoglia equivoco al riguardo e considerare del tutto libere e non affatto indotte da chicchessia le testimonianze delle donne qui vittime della tratta. Certo, non tutte hanno ammesso di prostituirsi, ma ciò non può che essere dovuto o a paura di dover rendere conto a qualcuno di poco raccomandabile al momento del rientro in patria o a vergogna, al naturale disagio che una persona, in quelle condizioni, prova di fronte agli inquirenti che la interrogano proprio su argomenti che toccano la sua sfera più intima, ma ciò nulla toglie al racconto di sostanza delle ragazze. Lo stesso dicasi per il particolare relativo al furto del loro passaporto: poco importa se è vero, di certo loro il passaporto autentico non l'avevano con sé e questo è un fatto accertato in modo, ancora una volta, incontrovertibile.

                                         D'altro canto queste giovani donne non avevano alcun interesse a parlare, consapevoli che il loro destino non sarebbe stato altro che l'espulsione dal paese ed il loro rimpatrio.

                                         E' inoltre stato accertato in modo insindacabile che tutte e cinque le ragazze fermate dalla polizia presso l'osteria della AC1 sono state ingaggiate per prostituirsi.

                                         AC1 sapeva che le ragazze provenivano da un paese povero come la Romania, provviste di falsi documenti ungheresi e che erano state reclutate dal ________ la cui attività di magnaccia le era perfettamente nota. Ella ha quindi avuto un ruolo centrale nel reclutamento delle ragazze con il fine di esercitare il meretricio: ha reperito il locale, ci ha messo i soldi, ha accolto le ragazze reclutate dal ________, le ha istruite su come comportarsi con i clienti nel postribolo, dall'alto peraltro della sua lunga esperienza, e, come vedremo, ne ha pure assicurato l'attività.

                               1.3.   Singolarmente, per le singole ragazze, devono valere le considerazioni che seguono.

                                  a)   ________, al momento del fermo munita del falso passaporto ungherese al nome di ________, è una ragazza rumena che all'epoca dei fatti aveva poco più di 21 anni. Ha raccontato che al suo paese, a ________ in Romania, parlando con alcune amiche ha saputo che se voleva guadagnare dei soldi mediante la prostituzione avrebbe dovuto rivolgersi ad un tale ________. Fatto sta che è poi emigrata fino a finire all'________ dove ha giusto fatto in tempo ad accompagnarsi con un cliente. Sui motivi per i quali ha accettato di emigrare prostituendosi è stata chiara: "avevo bisogno di guadagnare soldi" essendo disoccupata come attestato dalla descrizione delle generalità in testa ai verbali d'interrogatorio (Verbali PS 10.03 e 14.03.00).

                                         Circa il suo viaggio ha raccontato di essere partita dalla Romania nel febbraio del 2000 e di essere giunta dapprima in Ungheria in cerca di un lavoro qualsiasi, dove fu accompagnata da un passatore. Qui le sarebbe stato fornito il falso passaporto di cui sopra. Dall'Ungheria, in compagnia di un altro accompagnatore, sarebbe poi arrivata in Austria e poi in Italia fino a Milano. Qui avrebbe incontrato pure la ________e la ________con la quale avrebbe poi preso il treno per Varese ed in seguito sarebbe stata accompagnata a Magliaso da una terza persona. (verbali PS 9, 10 e 14 marzo 2000).

                                         Al momento del fermo non conosceva una parola d'italiano se non quelle "del mestiere" riportatele su un biglietto da una collega (per i dettagli leggasi a p. 4 del suo verbale d'interrogatorio di polizia del 9 marzo 2000).

                                         Che dire: un viaggio molto poco confortevole, in piena clandestinità, non certo proprio di chi è alla ricerca del lusso.

                                  b)   ________, al momento del fermo provvista del falso passaporto ungherese al nome di ________, è una ragazza rumena nata il ________. Sui motivi per i quali ha accettato di lasciare il suo paese per poi prostituirsi all'________ dove si è accompagnata con due clienti è stata assai chiara: "A causa della mia precaria condizione finanziaria, non lavoro, ho deciso di emigrare in Italia per cercarmi un posto di lavoro nel ramo alberghiero, cameriera o aiuto barista" (verbale PS 09.03.00)

                                         precisando poi che al suo paese era disoccupata e di essere scappata perché litigava spesso con il suo convivente e di essere giunta in Italia a metà gennaio 2000: "Chi è stato a proporvi di raggiungere l'Italia per poi esercitare la prostituzione.

                                         Ho preso questa decisione perché ad un dato momento sono "scappata" di casa per andare a convivere con il mio ragazzo; poi dopo qualche tempo i soldi sono finiti ed abbiamo iniziato ad avere dei seri problemi, poi si litigava continuamente. E' stato il mio ex ragazzo a propormi di raggiungere l'Italia, in particolare Milano e di prendere contatto con quella signora che abita nella capitale lombarda, che poi lei mi avrebbe messo in contatto con qualcuno che mi poteva dare un lavoro. Non sapevo che in Italia mi dovevo prostituire ma poi mi sono trovata di fronte ad una situazione ed ho dovuto accettare questo tipo di attività quando mi é stato proposto dalla AC1" (verbale PS 16.03.00)

                                         ________ è stata la prima a raggiungere ________ la mattina del 6 marzo 2000. Già allorquando era in Italia la ragazza conobbe la AC1 ed è stato proprio grazie al diretto interessamento dell'imputata nei suoi confronti a condurla all'________: "E' stata la ________ all'inizio di marzo a presentarmi la AC1 che in base a fotografia ho riconosciuto in AC1. La AC1 mi disse che stava aprendo un bar in Svizzera dove avrei potuto andare a prostituirmi pagando solo una certa cifra per vitto e alloggio e poi tenendomi i guadagni. Io accettai la proposta e seguendo le indicazioni di AC1 la domenica 5.3.2000 presi il treno per Varese. Ad attendermi alla stazione c'era un italiano di cui la AC1 mi aveva dato una descrizione. Non so come si chiami. Era un uomo di 25/26 anni, alto circa m. 1,70 con capelli neri. Aveva un'automobile piuttosto grande, 4 porte, di colore blu scuro. Alla stazione, oltre che prendere me, questo italiano prese anche un'altra ragazza che penso sia arrivata con lo stesso treno, anche se non abbiamo viaggiato insieme. Si tratta della ________. Il viaggio in auto da Varese al ristorante è durato circa 45 minuti. Ricordo che abbiamo passato una frontiera ma non ci hanno controllati. Il ristorante dove eravamo diretti era poco dopo la frontiera. Ad attenderci nel bar c'erano la AC1, un barista di nome ________ e una donna di 40/45 anni che penso facesse le pulizie.

                                         ADR. che le altre 3 ragazze sono arrivate la sera del giorno dopo" (verbale MP 20.03.00).

                                  c)   ________, in possesso, al momento del fermo del falso passaporto ungherese al nome di ________ è, si fa per dire, la più vecchia delle cinque essendo nata il ________. Anch'ella è cittadina rumena. Anch'ella pure negando di essersi prostituita circostanza rivelatasi del tutto fuori luogo essendo, per stessa ammissione di AC1, stata ingaggiata proprio per quello, data la finalità del locale - ha spiegato alla polizia che al suo paese guadagnava 600 mila lei, pari a CHF 60.- al mese quale sarta. Manifestamente la sua decisione di emigrare all'estero e poi svolgere il meretricio altro non era che la conseguenza del suo stato di povertà.

                                         Ad ulteriore dimostrazione che lo stato della ragazza al suo paese era di povertà vi sono anche per lei le condizioni di viaggio con le quali si è trasferita in Italia, con la necessità di procurarsi un passaporto falso, alloggiata in Italia in luoghi di fortuna e poi trasferitasi in Svizzera senza conoscere nulla del nostro Paese con il solo scopo, a dispetto delle sue comprensibili reticenze, di esercitare il meretricio presso l'________ di Magliaso all'uopo predisposta da AC1 e ________ in particolare.

                                  d)   ________, munita del falso passaporto ceco al nome di ________, è nata il ________. Anche lei come ________ ha negato, in un primo tempo, a torto, ma comprensibilmente come detto sopra, di essersi prostituita, ma sulle sue condizioni in patria ha dichiarato di aver lasciato il suo paese "a causa della mia precaria condizione finanziaria, non ho un lavoro e un figlio da mantenere che ora ho dato in affidamento a mio fratello (verbale PS 09.03.00), ribadendo il medesimo dire pure davanti al Magistrato.

                                         Anche la ________ è giunta in Italia quale clandestina proveniente dalla Cechia. Il 3 marzo 2000 ha poi incontrato un passatore che le ha procurato un falso passaporto ceco in cambio di 300 mila v. Lit e di una prestazione sessuale: " Tramite una conoscente rumena ho potuto incontrare in un bar vicino alla stazione Centrale un rumeno chiamato ________ che, a dire della mia conoscente, poteva aiutarmi. Questo ________ l'ho incontrato il 3.3.00.

                                         Gli ho spiegato la mia situazione e lui ha detto che poteva procurarmi un passaporto falso ceco e trovarmi lavoro in Svizzera in un bar che era appena stato aperto. In questo bar mi ha detto che dovevo intrattenere i cliente e farli consumare. Non mi ha detto che dovevo prostituirmi, ma io ho pensato che potesse essere qualche cosa del genere. Mi sono rivista con questo ________ la domenica 5 marzo, sempre nella zona della stazìone. ________ mi ha consegnato il passaporto, ma io avevo solo Lit. 300'000.- da dargli, che lui disse che erano troppo poche e quindi per compensare la differenza ho avuto un rapporto sessuale con lui. In realtà io avevo Lit. 750'000.-, ma non volevo dargliele tutte. Quei soldi me li aveva lasciati la mia amica rumena come regalo, per aiutarmi e per aiutare mio figlio che ha un anno e che ho lasciato in Romania.

                                         ADR. che per consumare il rapporto sessuale io e ________ abbiamo raggiunto un appartamento che si trovava a 10/15 minuti di taxi dalla stazione. In quell'occasione ________ mi disse che l'indomani avrei dovuto trovarmi alle 17.00 alla stazione e avrei preso un treno per raggiungere Varese dove c'era un suo conoscente ad attendermi che mi avrebbe portata in Svizzera. In Svizzera nel bar avrei dovuto rivolgermi ad una signora bionda che mi avrebbe detto cosa dovevo fare.

                                         ADR. che ________ mi aveva detto che avrei dovuto pagare qualche cosa per l'alloggio ma non mi aveva detto come sarei stata retribuita (verbale MP 20.03.00).

                                  e)   ________, munita di falso passaporto ungherese al nome di ________, all'epoca dei fatti era poco più che ventenne ha pure lei negato comprensibilmente di essersi prostituita. Ha anch'ella lasciato il suo paese per trovarsi un lavoro dato che di formazione è sarta come la ________. In Italia è stata ospitata da un'amica. Si è poi trasferita con la ________ e la ________ a Magliaso con il treno via Varese. Qui giunta, senza conoscere nulla del nostro paese, priva di documenti validi, ha seguito il medesimo destino delle altre quattro colleghe. Che abbia mentito poi agli inquirenti sullo scopo della sua venuta in Svizzera è, ancora una volta comprensibile e poco rilevante, stante che anch'ella, proveniente da una situazione di povertà propria del suo paese, è stata ingaggiata nel postribolo della AC1 al fine di esercitare la professione per lo svolgimento della quale il locale era stato destinato.

                               1.4.   Dati gli accertamenti di cui sopra, affermare, come pretende il difensore, che queste giovani ragazze avrebbero lasciato il loro paese in cerca del lusso è, francamente, non solo poco elegante ma molto poco serio così come è poco serio affermare che il loro consenso a prostituirsi sarebbe stato libero. Con il che l'imputazione deve essere confermata così come esposto nell'atto di accusa.

                                   2.   Il promovimento della prostituzione

                               2.1.   Preliminarmente deve valere che dibattuta in dottrina è la questione del concorso ideale con il reato di tratta che, secondo alcuni, assorbirebbe il promovimento, ciò che renderebbe inutile proseguire nella disamina della fattispecie. In realtà secondo giurisprudenza il reato di tratta punisce l'organizzazione, l'ingaggio delle prostitute il cui consenso non è effettivo e meglio la cui scelta di prostituirsi è fondata su un consenso viziato. Per contro il promovimento della prostituzione si realizza con l'atto di ledere la libertà sessuale delle ragazze nell'esercizio del meretricio, in guisa di che è da ammettersi un concorso ideale (DTF 129 IV 81). Concorso che, sia che sia, non ha pesato nulla nella commisurazione della pena stante da un lato l'intenzione della AC1 che altro non ha fatto che compiere tutti gli atti necessari per gestire e far rendere il suo postribolo a fronte degli importanti investimenti fatti e dall'altro la considerazione che con tale unico intento ha leso più beni protetti

                               2.2.   Sospinge alla prostituzione chi inizia una persona a questo mestiere e la convince a esercitarlo. Perché questo comportamento sia penalmente rilevante occorre che l'influenza sia esercitata con una certa intensità e che avvenga abusando di un rapporto di dipendenza oppure per trane un vantaggio patrimoniale. Si devono dunque configurare cumulativamente due condizioni: da un lato é necessario che il reo eserciti una certa pressione sulla vittima; dall'altro deve esserci abuso di dipendenza oppure fine di lucro. Per pressione esercitata non basta un semplice consiglio o invito, ma occorre che venga intralciata la libertà di agire della vittima mediante ad esempio un comportamento pressante o insistente. Per quel che è della nozione di dipendenza il TF ha ben precisato che il rapporto di dipendenza non deve necessariamente essere dedotto da condizioni estreme, bastando pressioni cosiddette ambientali che possono verificarsi ad esempio con la messa a disposizione di locali e clienti a scopo di prostituzione o fungendo da intermediario o con lo sfruttamento di condizioni personali in cui la prostituzione non viene esercitata in libertà dettando ad esempio le regole di comportamento o applicando tariffe eccessive nel mettere a disposizioni i locali (DTF 6S 17/2004 del 22.07.04).

                               2.3.   Il prezzo della camera era di per sé ancora accettabile anche se non si trattava di camere di standart elevato: 50.- CHF al giorno per la doppia. In più la AC1 chiedeva CHF 30.- per il vitto che era assai scarso e meglio un uovo ed una porzione scarsa di spinaci al punto che il ________si è pure recato a fare personalmente la spesa ed ha cucinato per le ragazze che avevano fame (Verbale MP ________17.03.00). Dell'incasso si occupava la AC1 o la ________. Le ragazze si sono invero pure lamentate che non avevano sufficiente lavoro, qualcuna si è pure rifiutata di pagare la camera. Fatto sta che le regole su come comportarsi con i clienti, su quanto chiedere loro e sugli orari di presenza al bar le dettava la AC1. Al riguardo così si sono espressi________: "è stata la AC1 a spiegare alle ragazze come dovevano comportarsi, in particolare aveva dato loro indicazioni sulle tariffe da praticare con i clienti per le prestazioni sessuali e sul fatto che dovessero "agganciare" i clienti al bar facendosi offrire da bere e poi portandoli in camera. Le ragazze dovevano stare nel bar tutto il giorno e la notte in camera. La AC1 mi aveva detto che era meglio se non uscivano. Io penso che in quei 3 giorni le ragazze non abbiano mai visto un raggio di sole. Il locale rimaneva aperto 7 giorni su 7" (Verbale MP 17.03.00); ________ : "a Magliaso mi dovevo prostituire. E' stata la donna bionda con le labbra pronunciate che io riconosco nella foto/trittico no. 558878 (n.d.r. AC1), a dirmi che a Magliaso mi dovevo prostituire. Questa donna mi disse che nel bar dovevo avvicinare dei potenziali clienti, poi se loro richiedevano mie prestazioni li dovevo accompagnare in camera, e concedere quanto richiesto. La donna mi disse per un rapporto sessuale dovevo chiedere al cliente una somma non inferiore ai Frsv. 100.-, e mi spiego: per un coito orale la somma richiesta doveva essere di Frsv. 100.-; per un rapporto completo la somma doveva essere almeno di Frsv. 250/300.- Quello che riuscivo a richiedere era per me; non dovevo dare ad alcuno una percentuale. lo dovevo solo pagare la camera in ragione di Frsv. 50.- e Frsv. 30.- per i pasti." (verbale PS 14.03.00); "Confermo che é stata la AC1 a dare precise indicazioni sulle tariffe da chiedere ai clienti, sul tempo che potevamo stare con loro e in genere su come comportarci" (verbale MP 20.03.00); ________: "Non mi ha dato delle indicazioni precise su come comportarmi con i clienti, mi ha detto solo che non potevo chiedere meno di fr. 100.-" (verbale MP 20.03.00); e ________: "Per la singola aveva chiesto fr. 100.-- ognuna, mentre per la doppia fr. 50.- ognuna. Ha precisato di tenere in ordine la camera. Inoltre ci diceva che potevamo accompagnare i clienti in camera, e che a lei non interessava la cifra che si chiedeva al cliente. A lei interessava unicamente che noi pagavamo regolarmente l'affitto. La mia amica d'avventura ________, ha pagato subito la sua parte d'affitto, perchè aveva i soldi. Io avrei pagato, quando avevo la possibilità vale a dire dopo aver guadagnato del denaro prostituendomi." (verbale PS 10.03.00).D'altra parte appare del tutto ovvio che queste ragazze che nulla conoscevano della Svizzera, nemmeno avessero un'idea di quanto chiedere al cliente, non immaginandosi certo che il cliente fosse disposto a pagare cifre attorno a due stipendi percepiti da una sarta al loro paese. Ciò è tanto più logico e conseguente con il fatto che era la AC1 che aveva investito il denaro e quindi era lei la persona maggiormente interessata che il business funzionasse in modo ottimale, e l'affare sarebbe andato bene solo se le ragazze avessero fatto bene il loro mestiere.

                                         A proposito della libertà di movimento delle ragazze, poco importa se sia stato detto loro che non potevano lasciare il locale nemmeno durante le ore di chiusura, determinante restando il fatto che alle stesse è stata consegnata unicamente la chiave della camera e non quella dell'ingresso dell'esercizio pubblico cosicchè, per uscire, avrebbero comunque dovuto chiederla al bancone del bar di guisa che la gerenza poteva controllare i loro movimenti, inibendo di fatto la loro libertà di movimento.

                                         A tutto questo aggiungasi che le ragazze sono giunte a Magliaso senza mezzi (comunque scarsi, nel migliore dei casi qualche centinaio di franchi), una addirittura senza vestiti tant'è che fu accompagnata ad acquistarne dei consoni, sprovviste di documenti, senza conoscere nulla dei luoghi (nemmeno sapevano da che valico erano transitate, ricordandosi che l'osteria non doveva essere lontana dal confine poiché ci sono giunte dopo pochi minuti, mentre il cameriere ________ ________ ed il ________non le hanno verosimilmente mai viste uscire dall'EP), assolutamente nell'impossibilità di rivolgersi a chicchessia per qualsiasi evenienza, non conoscendo che coloro che le avevano sospinte rispettivamente mantenute nella prostituzione. Emblematico al riguardo l'episodio occorso alla ________ che, sentitasi male, ha comunque rifiutato qualsiasi assistenza medica per paura di essere scoperta dalla polizia. Rilevasi che, una volta interrogata dagli inquirenti, i medici le hanno poi prescritto dei farmaci per il cuore. Al riguardo così la ________: "effettivamente é vero che c'é stata una ragazza che stava male. Aveva problemi di cuore ed é svenuta. Era la ________. A occuparsi della cosa era stata la ________, che però telefonava regolarmente alla AC1 per chiedere istruzioni. Qualcuno ha detto che bisognava andare in farmacia a prendere delle medicine, ma il ________ ha detto che senza ricetta medica la farmacia non avrebbe dato medicine per il cuore. Il ________ si é offerto di portare la ragazza dal medico ma la Ion non ha voluto e il tutto é stato rinviato al giorno dopo quando poi siamo state arrestate." (verbale MP 20.03.00) e la stessa ________: "é vero che una volta nel bar sono svenuta. Già da quando stavo in Romania ho dei problemi al cuore e quando sono nervosa mi sento male.

                                         Dopo il mio arresto sono stata visitata dal medico che mi ha dato delle medicine sia per il cuore che per lo stomaco.

                                         Quando sono svenuta é intervenuta la ________ che subito ha telefonato alla AC1. Quest'ultima é arrivata dopo poco e mi ha proposto di chiamare un dottore, cosa che non ho voluto perché avevo i documenti falsi. " (verbale MP 20.03.00).

                                         Ne discende che, tutto ben valutato, deve essere ritenuto che le ragazze si trovavano in un quadro costrittivo che nemmeno permetteva loro non solo di autodeterminarsi se prostituirsi o meno ma pure la loro libertà era pesantemente condizionata ed intralciata nell'esercizio della professione dalle regole imposte dalla AC1 sulle tariffe sia della camera sia da applicare ai clienti, dal fatto di non disporre della chiave del locale negli orari notturni, di non conoscere nessuno, di non avere altri mezzi che il proprio corpo da vendere a sconosciuti, in guisa di che, affermare che le ragazze fossero libere di esercitare il meretricio è, ancora una volta, poco serio. L'imputazione merita pertanto conferma.

                                   3.   La ripetuta infrazione alla LDDS

                                         Al riguardo non occorre spendere molte parole per affermare che la AC1 ha dato ospitalità alle persone indicate nell'atto di accusa consapevole che non avevano alcun permesso di risiedere nel nostro paese. Lo ha fatto poiché la presenza di queste persone era necessaria per organizzare l'attività. Non a caso è dal mese di settembre 1999, allorquando sono iniziate le trattative con il ________per rilevare l'osteria, che la donna ha cominciato ad ospitare il ________, che entrò in società con lei ed ebbe poi il compito di reperire le ragazze e la ________ che funse poi da aiuto gerente nell'esercizio come tale. Altro che motivi onorevoli per la relazione che aveva con il ________ come preteso, ancora una volta in maniera financo pretestuosa, dalla difesa.

                                         Considerata la prescrizione settennale il reato deve essere ritenuto a partire da novembre 1999.

                                         Per quel che concerne il concorso in relazione al soggiorno delle cinque ragazze fermate dalla polizia, rilevasi che la LDDS persegue lo scopo di proteggere il territorio da residenze clandestine mentre la tratta ed il promovimento sono reati che ledono la sfera sessuale delle persone, in guisa di che il concorso, pur essendo di scarsissimo peso, deve essere ammesso.

                                   4.   Il Favoreggiamento

                                         AC1, dopo le prime reticenze, ha poi ammesso che la sera dell'8 marzo 2000 non ha incontrato "________" per caso, ma è andata a prenderlo nei pressi della zona di confine dietro indicazioni del ________, sapendo che egli era colpito da provvedimento di espulsione e che, pertanto, non poteva non solo risiedere ma nemmeno entrare in Svizzera. A suo dire ________ era pure il compagno della ________, e avrebbe dovuto essere alloggiato anche lui all'________ (verbale MP 10.12.04). Egli sarebbe pure colui che avrebbe accompagnato alcune delle cinque ragazze a Magliaso, le altre essendo state portate invece dal di lui fratello. Sia che sia AC1 sapeva che ________ era colpito da espulsione e, ciononostante, lo ha atteso in zona di confine, sapendo che entrava in Svizzera illegalmente, ed aveva l'intenzione di dargli alloggio. Significativo di poi al riguardo il tentativo di fuga sull'autostrada dalle forze dell'ordine, accelerando fino a velocità folle. In siffatte evenienze l'accusa deve essere confermata senza ulteriori commenti.

                                   5.   La pornografia

                                         In occasione della perquisizione esperita presso la sua abitazione, sono state rinvenute due cassette di pornografia "dura", e meglio ritraenti atti sessuali con animali e con escrementi umani, proibite dalla legge (art. 197 cifra 3 CP). AC1 ha spiegato agli inquirenti che, nell'ambito della sua attività di prostituta, le è capitato di aver mostrato queste immagini a dei clienti che ne hanno fatto richiesta: "Quasi tutte le videocassette trovate al mio domicilio sono state portate da un cliente del quale non voglio fare il nome. Il tutto risale ad un paio di anni fa. E' capitato che ho fatto visionare tali filmati ad alcuni clienti che ne hanno fatto richiesta. L'interrogante mi comunica che la visione di questo materiale é proibita dalla legge" (verbale PS 07.02.02). Si tratta di fatti avvenuti nel corso dell'anno 2000. Al dibattimento la donna ha tentato di equivocare sostenendo che proprio quelle cassette di pornografia dura sarebbero state viste da altre ragazze cui lei metteva a disposizione l'appartamento per incontri intimi  a pagamento, che le avrebbero poi comunicato il relativo contenuto, senza che le requisisse perché le facevano schifo (ver. dib. p.2). Questo giudice non crede alle ritrattazioni della donna. Innanzi tutto le affermazioni fatte in polizia sono oltre modo chiare: a precisa domanda ha risposto di aver mostrato a clienti tali immagini, spiegando che le cassette furono portate da un cliente. Non ha minimamente fatto cenno a informazioni o comunicazioni che le sarebbero pervenute da terzi. A ciò aggiungasi che il fatto di aver mostrato immagini del genere a clienti, quantunque proibito dalla legge, appare senz'altro conforme, senza voler sbilanciarsi in considerazioni di natura moralistica, alla sua attività. Sia che sia AC1 non aveva alcuna ragione di affermare cose non vere in polizia, diversamente dall'aula laddove ha cercato di sottrarsi alle sue responsabilità. Nulla consente peraltro di affermare che il contenuto di quelle cassette sarebbe stato in realtà scoperto da una o più ragazze: AC1 non ha spiegato chi sarebbe stato a riferirle quanto pretende, in che circostanze e perché avrebbe mentito ai poliziotti. Osservasi inoltre che quand'anche stesse la versione riferita al dibattimento, i locali in cui le ragazze si prostituivano erano suoi, le cassette erano pertanto nella sua sfera d'influenza e, nella misura in cui non le ha ritirate, ne ha consentito l'uso, lasciandole a disposizione nei locali sapendo che sarebbero servite a soddisfare le esigenze di qualche cliente particolare, rendendo in altre parole accessibile quel materiale alle prostitute ed ai clienti (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol I, p. 813).

                                         Quanto al periodo in cui sono avvenuti i fatti, rilevasi che AC1 ha eserictato il meretricio fino al 2002 e che, nella migliore delle ipotesi per lei, questi fatti, svoltisi nel 2000, sono accaduti nel mese di febbraio, ossia prima che venisse arrestata la prima volta.

                                         Ne discende che, pur non avendo influito in modo significativo nella commisurazione della pena, l'imputazione va ammessa.

                                   6.   L'infrazione aggravata alla LCS

                                         Già si è detto che la donna, inseguita dalla polizia, avendo con sé in auto il ________ di cui sapeva essere colpito da espulsione, sull'autostrada A2 la notte dell'8 marzo 2000 si è lanciata in una corsa a velocità elevatissima: 180 km/h almeno da Mendrisio fino a Lugano/Paradiso dove, poco dopo l'uscita dell'autostrada, è finalmente stata fermata. Nella misura in cui ha circolato a più di 30 km/h rispetto al limite di 120 Km/h la donna si è resa colpevole di infrazione aggravata ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCS.

                                   7.   L'infrazione alla LFStup

                                         L'imputata è rea confessa. ________e ________ erano suoi buoni clienti. Sapeva che tra i due non vi erano buoni rapporti. Sapeva inoltre che ________ disponeva di cocaina per averne pure fatto uso assieme. Era pure al corrente che ________ne voleva acquistare per sé e pure da vendere, come ha precisato in aula. Per non perdere i due clienti ha quindi fatto da tramite per l'acquisto, in alcune occasioni, di complessivi 50 g. ca. da ________, sostanza poi consegnata a ________, senza trarre, dalla mediazione, alcun compenso diretto, il suo scopo in definitiva essendo quello di conservare i clienti. Così la AC1 alla polizia:

"  Riassumendo confermo che io ho fatto solo da "trait d'union" tra ________ e ________.

Confermo che io ritengo che tra settembre ed ottobre 2001 ho messo in contatto ________ e ________ in 3 o 4 occasioni per un'ipotetica consegna di 50 grammi di cocaina. (...)

I miei contatti in riferimento alla cocaina con ________ confermo che sono cominciati nell'ottobre 2000 e sono proseguiti sino a sabato 10 novembre 2001. lo con ________ mi sono incontrata per questioni professionali 15/16 volte ed in queste 15/16 volte in una decina lui ha portato della cocaina che mi ha offerto gratuitamente e che abbiamo sniffato assieme. Assolutamente non glielo ho pagata ed assolutamente lui non ha preteso che io gliela pagassi o che la cocaina facesse parte del pagamento per il nostro rapporto" (verbale PS 16.11.01).

                                   8.   L'esercizio illecito della prostituzione

                                         L'imputata ha precisato di aver cessato di esercitare il meretricio a partire dal 2002. L'infrazione è pertanto prescritta dato che sono passati più di tre anni.

                                  VI   La commisurazione della pena

                                   1.   Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena. La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in re M.)

Per il resto è appena il caso di ricordare che nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei all’art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S.).

                                   2.   Innanzi tutto va detto che i reati di tratta di essere umani e di promovimento della prostituzione sono per definizione tra i più abietti perché ledono la libertà delle persone nella loro sfera più intima.

                                         Per AC1 ha da essere ritenuta una colpa grave. Di buona formazione, laureata in economia e docente di lingue, senza particolari difficoltà né economiche né di integrazione, ha scelto di avviare un postribolo incurante delle condizioni delle ragazze di cui sapeva essere state ingaggiate dal suo compagno che viveva proprio di questa attività. Sapeva che venivano da paesi poveri e che di certo la decisione di prostituirsi non era libera, ma viziata dalla loro povertà. Non si tratta di dare giudizi morali ma, per fare un confronto fra lei e le cinque ragazze romene fermate dalla polizia, si può tranquillamente affermare che se per AC1 la decisione di esercitare il meretricio è frutto di una libera scelta, per le cinque giovani donne romene è invece frutto della loro condizione di povertà.

                                         Donna intelligente e scaltra, AC1 ha agito per puro fine di lucro, per incrementare le sue entrate, investendo gran parte dei suoi averi verosimilmente provenienti dalla sua attività di prostituta, nel bordello che intendeva gestire. Prendendo anche solo a riferimento la sua notifica di tassazione per gli anni 99/00 si ha che ella non aveva certo bisogno di aprire un postribolo per guadagnarsi da vivere e per mantenere la figlia. E per raggiungere tale fine ha leso la libertà sessuale di più giovani donne. Ma tant'è, gli ambienti da lei frequentati, vicini alla prostituzione, che di regola sono criminogeni, le hanno di certo fatto ritenere che in fondo trarre benefici economici dall'esercizio del meretricio altrui, peraltro esercitato in modo non assolutamente libero, fosse una buona cosa per incrementare i propri guadagni.

                                         Il concorso tra i reati di cui ai punti 1,2,3 e 4 non ha pesato granchè, essendo tutti reati inseriti nell'unico disegno che era quello di avere un proprio bordello, da cui poter ricavare ottimi profitti, data anche l'ingente somma di denaro investita.

                                         Irrilevante è pure risultato il reato di pornografia, essendo quelle immagini destinate ad un pubblico adulto, nell'ambito della sua attività di meretrice.

                                         Per contro sconcerta constatare come una madre, già detenuta in carcere preventivo per un paio di settimane, rilasciata in libertà provvisoria, pur di tenersi buoni dei clienti e, quindi, in definitiva, per meri scopi di lucro, si metta a trafficare cocaina destinata per finire alla vendita a terzi, incurante della messa in pericolo della salute pubblica in particolare dei nostri giovani. Ciò deve essere ritenuto come un fattore aggravante importante della colpa sia per il tipo di reato sia per il fatto che AC1 ha delinquito in libertà provvisoria.

                                         Ne discende che, astrazion fatta delle circostanze attenuanti di cui al seguente considerando, si giustificherebbe una pena attorno ai 24 mesi di detenzione.

                                   3.   A favore dell'imputata è stata innanzi tutto considerata la sua incensuratezza.

                                         Sempre a diminuzione della colpa v è il lungo tempo trascorso, in senso tecnico, dai fatti (art. 64 CP) e meglio per quelli per i quali è trascorso almeno un periodo pari ai 2/3 del termine di prescrizione (DTF 132 IV 1). Dalla sua seconda messa in libertà provvisoria non risulta che AC1 abbia nuovamente interessato la giustizia penale o si sia resa colpevole di ulteriori infrazioni alla legge. Tale circostanza, peraltro nemmeno invocata, viene ritenuta d'ufficio in ossequio alla recente giurisprudenza della corte di cassazione (CCRP 20 settembre 2006 in re N.). A ciò aggiungasi la constatazione della violazione del principio di celerità riferita al fatto che dal primo arresto son passati oltre 6 anni e dal secondo quasi 5 prima della pronuncia della sentenza di primo grado (DTF 130 IV 54).

                                         A prescindere dal fatto che l'imputata intendeva gestire il bordello per diversi anni (almeno 8), forza è constatare che l'attività si è limitata a tre giorni e, pertanto, nel risultato la tratta, rispettivamente il promovimento - che sono, con l'infrazione alla LFStup, i reati più gravi - non hanno prodotto un risultato particolarmente grave: tale considerazione deve essere posta a favore dell'imputata, a prescindere dalla sua reale intenzione (CCRP 3 agosto 2006 in re W.).

                                         Per finire va pure ritenuto un comportamento processuale tutto sommato collaborativo: al di là della negazione di alcuni fatti, stanti le non particolari esigenze poste dalla giurisprudenza per ammettere tale attenuante generica, il diritto di tacere e di mentire essendo di rango costituzionale, va pur dato atto a AC1 che, a parte le prime reticenze, spiegabili verosimilmente con il disagio dettato dal suo stato di detenzione, ha ammesso in buona parte le sue responsabilità. Certo, il fatto di aver delinquito, mediando fra due persone lo spaccio di cocaina, in libertà provvisoria sta a significare che, almeno fino a quel momento, AC1 non aveva tratto dalla prima inchiesta i necessari insegnamenti, ma il tempo trascorso senza delinquere dopo il secondo arresto, quello del 14 novembre 2001 e la nascita del secondo figlio, peraltro certamente traumatica e portatrice di sofferenza per il decesso del gemello, inducono a ritenere che la prognosi ancora non può dirsi del tutto sfavorevole.

                                         Non sono per contro state ritenute le attenuanti specifiche pretese dalla difesa e meglio dell'aver agito per incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende per l'imputazione N.4: è vero che AC1 è andata a prendere ________ dietro richiesta del ________, ma tale atto deve essere letto unicamente quale cortesia fatta al socio in affari. Così come per l'attenuante dei motivi onorevoli pretesa per l'imputazione N. 3: le persone in questione sono state ospitate in relazione all'apertura e all'esercizio del postribolo.

                                         Con il che, tutto ben ponderato, si giustifica una pena di 15 mesi di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale per due anni. L'applicazione dell'art 196 cpv. 3 CP impone il cumulo della multa. Considerata l'attuale situazione personale di AC1 in particolare dei suoi mutati oneri soprattutto di madre di un secondo figlio, unita al fatto che, almeno all'apparenza, ella non dovrebbe più ricadere negli stessi errori - benchè in aula non abbia espresso una sola parola di pentimento rispettivamente di comprensione per le cinque vittime da lei definite semplici prostitute alla ricerca del lusso - questo Presidente ha ritenuto di non dover ulteriormente incidere sul patrimonio della donna, infliggendole una multa di fr. 700.- che potrà essere compensata con il saldo del conto a lei intestato che le viene qui dissequestrato.

                                 VII   Le confische e le spese

                                         Pacifica la confisca delle cassette pornografiche in quanto trattasi di immagini proibite.

                                         Nel corso dell'inchiesta il PP ha ordinato il sequestro del conto della AC1 presso la banca del ________. Con decisione 27 febbraio 2002 il Magistrato inquirente ha provveduto al dissequestro della somma di chf 20'000.-. Il saldo attuale può esserle dissequestrato, dedotti ben inteso la multa e gli oneri processuali a suo carico (art. 9 CPP), il proscioglimento dal capo di accusa n.8 non avendo influito minimamente sul giudizio, trattandosi di una questione tecnica legata al tempo trascorso.

                                         Per il resto, in merito alla documentazione di cui al classificatore verde va detto che è ben vero che è stata acquisita mediante sequestro, ma si tratta comunque di documenti agli atti. Gli stessi non rientrano nel concetto di corpus sceleris soggetto a confisca. Rimangono acquisiti agli atti quali effetti personali dell'incarto. L'autorità competente valuterà, in caso di richiesta, una volta cresciuta in giudicato la presente, se ed in che misura le potranno essere restituiti.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 8, 9, 11.1 e 11.3;

visti gli art.                       195, 196, 197, 198, 199, 305 CP; 23 LFDDS; 19 cifra 1 LS; 90 cifra 2 in rel. con art. 32 LCstr, 4a ONC e 22 OSStr;

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC1 è autrice colpevole di

                               1.1.   tratta di esseri umani

                                         per avere, tra il mese di gennaio ed il 7 marzo 2000, a Milano e Magliaso, agendo in correità con ________, allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro, esercitato organizzandola la tratta di almeno cinque ragazze rumene procurando loro il lavoro quali prostitute presso l’________ a Magliaso;

                               1.2.   promovimento della prostituzione

                                         per avere, tra il 6 e l’8 marzo 2000, a Magliaso, in correità con ________, ________ e tale ________ alias ________, detta “________” leso la libertà d’azione di persone dedite alla prostituzione, sorvegliandole in questa loro attività o imponendo loro il luogo, il tempo, l’estensione od altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione;

                               1.3.   ripetuta infrazione alla LDDS

                                         per avere, tra novembre 1999 e marzo 2000 a Magliaso e Lugano, in correità con ________ e ________, facilitato il soggiorno illegale di persone in Svizzera, e meglio per avere,

                             1.3.1   tra il 6 e l’8 marzo 2000, a Magliaso dato alloggio alle cittadine rumene ________ (________), ________ (________), ________ (________), ________ (________), ________, benché consapevole del fatto che fossero prive dei necessari permessi di entrata e residenza nel nostro Paese, rispettivamente in possesso di falsi documenti di legittimazione;

                             1.3.2   tra il mese di novembre 1999 ed il mese di marzo 2000, in più occasioni dato ospitalità al cittadino rumeno ________ alias “________”, benché consapevole del fatto che per entrare in Svizzera utilizzava un passaporto falso ungherese e, che, pertanto, non disponeva di permesso di entrata o di soggiorno in questo paese;

                            1.3.3.   tra il mese di novembre 1999 ed il mese di marzo 2000, in un numero imprecisato di occasioni dato alloggio a ________, alias “________”, detta “________”, cittadina rumena che sapeva sprovvista di un valido permesso di entrata rispettivamente di soggiorno in Svizzera;

                               1.4.   favoreggiamento          

                                         per avere, l’8 marzo 2000, a Chiasso, conformemente a quanto stabilito con il proprio amico ________, prendendo a bordo del proprio veicolo VW Corrado TI ________, il cittadino rumeno ________, alias ________, che aveva appena valicato il confine passando dalla rete in zona “Corni della Breggia” e che sapeva essere oggetto di un provvedimento di espulsione - effettivamente pronunciato con DA 30.11.1999 di questo Ministero pubblico – sottratto una persona all’esecuzione di una pena;

                               1.5.   pornografia

                                         per avere, nel corso del 2000, a Lugano, facendo visionare a clienti due videocassette con scene di atti sessuali con animali e escrementi umani, mostrato  rappresentazioni con immagini di pornografia vietata;

                               1.6.   infrazione aggravata alla LCStr

                                         per avere, l’8 marzo 2002, tra Chiasso e Lugano, al volante dell’autovettura VW Corrado (TI ________ ), condotto un veicolo a motore alla velocità di 180 km/h su un tratto in cui la velocità massima consentita risultava essere di 120 km/h;

                               1.7.   infrazione alla LFStup

                                         per avere, tra i mesi di giugno ed ottobre 2001, a Lugano e Ligornetto, senza essere autorizzata, in 5 o 6 diverse occasioni, agendo per conto di ________, negoziato e quindi acquistato da ________ al prezzo di fr. 130/150.- il grammo complessivamente gr. 50 di cocaina;

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   AC1 è prosciolta dall’accusa di esercizio illecito della prostituzione.

                                   2.   AC1 è condannata:

                               2.1.   alla pena di 15 (quindici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   al pagamento di una multa di fr. 700.--;

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   4.   E' ordinata la confisca di due cassette pornografiche già sequestrate dalla polizia.

                                   5.   Dedotti la multa, la tassa di giustizia e le spese processuali, è ordinata la restituzione a AC1 del saldo del conto numero ________ presso la banca del Sempione a lei intestato.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

-

-  terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.        1'480.--

Multa                                                   fr.           700.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        2'730.--

                                                             ===========

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