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Ticino Tribunale penale cantonale 10.01.2006 72.2005.143

10. Januar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,609 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Stupefacenti: vendita a terzi (690 g), deposito (30 g), acquisto ai fini di vendita (68,51 g) e detenzione (6,8 g) di cocaina. Riciclaggio: invio all'estero di Euro 500.-. Devoluzione allo Stato dell'indebito profitto. Rinunciato a espulsione (coniugato con cittadina svizzera di origine straniera).

Volltext

Incarto n. 72.2005.143

Lugano, 10 gennaio 2006/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Locarno

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1  

detenuto dal 20 giugno 2005;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio per avere, senza essere autorizzato,

                              1.1.        nel periodo dicembre 2004 – 20 giugno 2005,

a Locarno, Muralto ed in altre imprecisate località,

agendo sia singolarmente che in correità con __________, contro il quale si procede separatamente,

venduto, in più occasioni, a vari tossicodipendenti locali e segnatamente a __________ ed altri non meglio identificati, complessivamente almeno 690 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sia sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno che di sacchetti minigrip da 1 a 5 grammi l’uno, da lui confezionati, al prezzo variante tra fr. 100.- e fr. 150.- il grammo, sostanza previamente acquistata a Zurigo, Bellinzona, Locarno ed in altre imprecisate località, sia a contanti che a credito, da uno spacciatore dominicano di nome “Juan”,

da __________ detto “C__________”,

da __________ detto “__________” o “__________” e da __________ detto “__________”, in prevalenza sottoforma di

ovuli da ca. 10 grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 50.- e

fr. 70.- il grammo;

                              1.2.        nel mese di aprile 2005,

a Locarno, nel suo appartamento, tenuto in deposito, per circa una settimana – dieci giorni, a garanzia di un prestito di

fr. 1'000.- concesso a __________ detto “C__________”, circa 30 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di ovuli di ca. 10 grammi l’uno, sostanza riconsegnata a “C__________”, ad eccezione di un ovulo lasciatogli in regalo per compensarlo degli interessi non versatigli,quantitativo da lui poi destinato alla vendita, come descritto al punto 1.1 del presente atto di accusa;

                              1.3.        il 19 – 20 giugno 2005,

a Mezzovico e Chiasso, accettato e finanziato l’acquisto di 68,51 grammi netti di cocaina (grado di purezza medio del 44,58%), sostanza offertagli da __________ detto J__________ e da lui acquistata, la sera del 19 giugno 2005, a Ponte Chiasso, al prezzo di fr. 50.il grammo, da due spacciatori dominicani non identificati di nome “Alberto” e “Alvel o Albel”, contattati a Cantù,

in particolare, accettando la sua offerta, accompagnandolo poi da Mezzovico a Chiasso con la sua autovettura marca Mitsubishi targata __________, consegnandogli fr. 4'500.- ed attendendo il suo rientro a Chiasso, dapprima presso il Bar __________ e poi presso lo Snack Bar __________, dove però __________ non giunse, poiché la mattina del 20 giugno 2005, venne arrestato in entrata al valico autostradale di Chiasso Brogeda, unitamente al suo correo __________, con conseguente sequestro della cocaina;

                              1.4.        il 20 giugno 2005,

a Locarno, nel suo appartamento, detenuto 6,8 grammi lordi di cocaina, con grado di purezza indeterminato,

sostanza previamente acquistata come descritto al punto 1.1 del presente atto di accusa e che era destinata alla vendita a terzi, se non fosse stata sequestrata dalla Polizia, il giorno del suo arresto;

                                   2.   riciclaggio di denaro

per avere,

a Locarno, il 26 maggio 2005,

compiuto un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca dell’importo di € 500.-, denaro che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine, segnatamente dall'infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti commessa da __________ detto “C__________”, importo che, agendo

su richiesta e secondo le sue direttive e quelle di tale “L__________”, facendo da prestanome, egli fece trasferire in Spagna, tramite bonifico della Western Union, a beneficio di __________ detto “__________”;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dagli art. 19 cifra 2 LS e 305bis cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 144/2005 del 15 novembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio  (GP) lic.iur. DUF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 11:30.

Con l'accordo delle Parti le circostanze di tempo di cui al punto 2. dell'atto d'accusa vengono corrette in 26 febbraio 2005 anziché 26 maggio 2005.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,  confermato integralmente l'atto d'accusa con le precisazioni di cui al verbale del dibattimento e sottolineata la gravità dei fatti, conclude chiedendo che l'accusato venga condannato:

-  a 28 mesi di detenzione;

-  all'espulsione dal territorio svizzero per anni 3, non opponendosi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale;

-  al pagamento di fr. 12'000.- da devolvere allo Stato a titolo di risarcimento dell'indebito profitto conseguito.

Chiede inoltre la confisca della cocaina e degli altri oggetti in sequestro ad accezione del cappellino marca Adidas per il quale non si oppone al suo dissequestro.

                                    §   Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità e la vita anteriore del suo patrocinato, proveniente da una realtà povera. Di lui pure evidenzia che dal suo arrivo in Svizzera ha sempre svolto attività lavorativa, con soddisfazione dei suoi datori di lavoro, i quali sono a tutt'oggi pronti a impiegarlo di nuovo una volta uscito dal carcere. Non contesta né in fatto né in diritto l'atto d'accusa ma sottolinea come il suo assistito abbia iniziato a spacciare cocaina per poter aiutare finanziariamente i suoi familiari a Santo Domingo e in particolare suo figlio e la madre, malata - oggi defunta -, di quest'ultimo. Visti altresì il lungo carcere preventivo sofferto, l'incensuratezza, l'ampia collaborazione fornita dal suo cliente agli inquirenti, nonché il suo pieno ravvedimento e la vicinanza della di lui moglie, di cittadinanza svizzera, conclude chiedendo una forte riduzione della pena proposta da porre al beneficio della sospensione condizionale. Si oppone alla pena accessoria dell'espulsione visti i legami di AC 1 con il nostro paese.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

                             1.1.1   previo acquisto, venduto all'incirca complessivi 690 grammi di cocaina a vari tossicodipendenti,

a Locarno, Muralto e in altre imprecisate località,

nel periodo tra il dicembre 2004 e il 20 giugno 2005?

                             1.1.2   tenuto in deposito all'incirca 30 grammi di cocaina,

a Locarno, nel mese di aprile 2005?

                             1.1.3   accettato e finanziato l'acquisto di 68.51 grammi di cocaina

(pura al 44,58%), a Mezzovico e Chiasso, il 19-20 giugno 2005?

                             1.1.4   detenuto a scopo di vendita 6,8 grammi di cocaina,

poi sequestrati dalla Polizia, a Locarno, il 20 giugno 2005?

                             1.1.5   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.2.   riciclaggio di denaro

per aver compiuto un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine,il ritrovamento e la confisca dell'importo di Euro 500.-, che sapeva o doveva sapere provenire da un crimine, inviando detto denaro all'estero tramite  bonifico della Western Union,

a Locarno, il 26 febbraio 2005,

e meglio come descritto nell'atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               2.1.   privativa della libertà?

                               2.2.   accessoria dell'espulsione?

                                   3.   Deve subire, in tutto o in parte, la confisca di quanto in sequestro?

                                   4.   Deve essere condannato a risarcire allo Stato tutto o parte dell'indebito profitto conseguito?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al quesito 2.1, venendo a cadere il quesito 2.2;

visti gli art.                      18, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 68, 69, 305bis cifra 1 CP;

19 cifre 1 e 2 LF stup;

9 segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                         AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

sapendo e comunque dovendo presumere che quelli trattati erano quantitativi di cocaina tali da mettere in pericolo la

salute di parecchie persone,

agendo in genere in correità con terzi,

previo acquisto, venduto all'incirca complessivi 690 grammi di cocaina sia sottoforma di ovuli da circa 10 grammi l'uno, sia in sacchetti minigrip da 1 a 5 grammi l'uno a vari acquirenti al prezzo variante tra fr. 100.- e fr. 150.- il grammo,

tenuto in deposito per tale __________ detto C__________

per circa una settimana-dieci giorni 30 grammi di cocaina,

sottoforma di ovuli di ca. 10 grammi l'uno, sapendo che erano destinati alla vendita,

acquistato, per rivenderli, pagandoli anticipatamente fr. 4'500.-, 68,51 grammi di cocaina (con un grado di purezza del 44,58%), sequestrati dalla Polizia, ancora nelle mani dei venditori,

detenuto 6,8 grammi di cocaina destinati alla vendita a terzi, sequestrati dalla Polizia,

a Locarno, Muralto, Mezzovico, Chiasso e in altre imprecisate località, nel periodo tra il dicembre 2004 e il 20 giugno 2005;

                               1.2.   riciclaggio di denaro

per avere compiuto un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca dell'importo di Euro 500.-, che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine, segnatamente dalla vendita di sostanze stupefacenti, inviando detto denaro all'estero tramite bonifico della Western Union,

a Locarno, il 26 febbraio 2005,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

                                   2.   Di conseguenza, AC 1, è condannato:

                               2.1.   alla pena di anni due e mesi due di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   a devolvere allo Stato l'importo di fr. 6'000.- a titolo di parziale risarcimento dell'indebito profitto conseguito;

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

                                   3.   È ordinata la confisca della sostanza stupefacente, da distruggere, dei 4 cellulari e delle tre schede SIM, nonché della documentazione cartacea in sequestro.

È ordinata la restituzione di un cappellino Adidas.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Devoluzione                                       fr.        6'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        6'750.--

                                                             ===========

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