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Ticino Tribunale penale cantonale 21.09.2004 72.2004.92

21. September 2004·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·753 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

stupefacenti

Volltext

Incarto n. 72.2004.92

Lugano, 21 settembre 2004/eg

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretario:

Pascal Cattaneo, vicecancelliere

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC1 e domiciliato a   

detenuto dal 15 giugno 2004;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a Lugano e dintorni, nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di dicembre 2003, venduto a __________ ed ad altri ignoti tossicodipendenti, abituali frequentatori della piazza di Lugano, complessivamente circa grammi 155 di eroina confezionate in buste dosi al prezzo di CHF minimo 40.- massimo 50.-- cadauna e procurato a __________ ed a __________, grammi 15 rispettivamente grammi 10 di eroina confezionata in sacchetti minigrip da 5 grammi al prezzo di fr. 250.-- cadauno, sapendo o dovendo presumere che tale quantità era tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a Lugano e dintorni, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2003 ed il 15 giugno 2004, consumato circa grammi 310 di eroina;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti art. 19 cifra 1 e 2 lett. a LS, Art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 97/2004 del 18 agosto 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP1. §  L'accusato AC1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 14.45.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che l’imputato venga condannato alla pena effettiva di 15 mesi di detenzione.

                                    §   Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Sottolinea come __________ nel 2004 abbia deciso autonomamente di smettere di spacciare droga e di diminuirne il proprio consumo. Conclude, quindi, chiedendo una riduzione della pena detentiva chiesta dal PP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

                              AC1

                                   1.   È autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LFStupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a Lugano e dintorni, nel periodo gennaio – dicembre 2003,

                            1.1.1.   venduto, a __________ e ad altri tossicodipendenti, complessivi 155 grammi di eroina ?

                            1.1.2.   procurato, a __________ e a __________ complessivi 25 grammi di eroina ?

                            1.1.3.   Trattasi d’infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che l’autore sapeva o doveva sapere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.2.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio 2003 – 15 giugno 2004, consumato circa 310 grammi di eroina ?

                                   2.   È egli recidivo ?

                                   3.   Ha egli agito in stato di scemata responsabilità ?

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa di libertà ?

                                         Preso atto che avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al quesito n. 4

visti gli art.                      11, 18, 36, 41, 63, 66, 67, 68, 69 CP;

                                         19 cifra 1 e 2 lett. a, 19a LFstup;

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia

                                   1.   AC1 é autore colpevole di

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato e sapendo o dovendo sapere di poter mettere in pericolo la salute di parecchie persone, venduto 155 grammi di eroina e procurato 25 grammi di eroina.

                               1.2.   contravvenzione alla LFStup

                                         per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio 2003 – 15 giugno 2004, consumato circa 310 grammi di eroina

                                         e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza, AC1, essendo recidivo ed avendo agito in stato di scemata responsabilità, é condannato:

                               2.1.   alla pena di 10 mesi di detenzione nella quale é computato il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali

                                   3.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                       Il segretario

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.          100.--

Inchiesta preliminare                         fr.          200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.             50.-fr.          350.--

                                                             ===========

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