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Ticino Tribunale penale cantonale 23.03.2007 72.2004.89

23. März 2007·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,122 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Bosniaco pregiudicato invalido gerente di bar sospinto 3 donne a prostituirsi (promovimento della prostituzione) + favorito soggiorno illegale alloggiandone una di loro. Pena tot. aggiuntiva. Rinvio dalla CCRP. Torto morale simbolico a vittima

Volltext

Incarto n. 72.2004.89

Lugano, 23 marzo 2007/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

preso atto della sentenza 9 agosto 2004 della Corte di Cassazione e di revisione penale concernente

                                         AC 1

                                         domiciliato a

che ha pronunciato:

                                 "1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico è parzialmente accolto, il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è riformato nel senso che il ricorrente è riconosciuto autore colpevole di promovimento della prostituzione per avere, profittando di un rapporto di dipendenza, sospinto __________, __________ e PC 1 a prostituirsi, mentre i dispositivi n. 3, 4, 5 e 6 della sentenza impugnata sono annullati, con rinvio degli atti a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi",

considerato che i dispositivi della sentenza 20 agosto 2001 del Presidente della Corte delle Assise correzionali di Mendrisio annullati sono concretamente i seguenti:

                                     -   dispositivo 3.:

" Di conseguenza, ritenuto che è recidivo, AC 1 è condannato alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, in cui è computato il carcere preventivo sofferto";

                                     -   dispositivo 4.:

" Non è pronunciata la revoca della sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione di 5 (cinque) anni di cui alla sentenza 10 novembre 1995 della Corte delle Assise Criminali di Lugano ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno";

                                     -   dispositivo 5.:

" Non si dà luogo alla pronuncia sulle pretese della parte civile PC 1 ";

                                     -   dispositivo 6.:

" La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico di AC 1 per 1/10. Le spese processuali sono a carico dello Stato";

considerato altresì che,

riconosciuta la colpevolezza di AC 1 per il reato di promovimento della prostituzione giusta l'art. 195 cpv. 2 CP, la Corte di Cassazione e Revisione penale ha nondimeno ordinato il rinvio "ad un'altra Corte delle Assise correzionali perché accerti, dopo le necessarie indagini ... quale fosse il rapporto qualità/prezzo, al momento dei fatti del vitto e dell'alloggio fornito dall'imputato alle ragazze e se tale rapporto qualità/prezzo fosse "esagerato";

ritenuto che invece non sono oggetto di rinvio:

                                     -   il dispositivo 1.:

" AC 1 è autore colpevole di infrazione alla LFDDS per avere favorito, dandole alloggio, il soggiorno in territorio svizzero di __________ presso l'esercizio pubblico __________ nel periodo novembre 1999 - novembre 2000, eccedendo il limite consentito di 6 mesi";

                                     -   il dispositivo 2, nella misura in cui

" AC 1 è prosciolto dalle imputazioni di truffa e falsità in documenti";

conviene oggi nell'aula penale minore di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l'accusato, con l'annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a    detenuto dal 22 novembre 2000 al 17 agosto 2001

Presenti

§  Il procuratore pubblico. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1. §  L'avv. RC 1 in rappresentanza della PC PC 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 16:25.

Il Procuratore pubblico, d'accordo le altre parti, riduce le circostanze di tempo del reato di promovimento della prostituzione nei confronti di __________, __________ e PC 1 situandole nel periodo dal novembre 1999 al 22 novembre 2000.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale per i reati di promovimento della prostituzione e infrazione alla LDDS, conclude chiedendo che l'accusato venga condannato alla pena detentiva di 12 mesi da espiare, pena totalmente aggiuntiva a quella di 4 mesi di detenzione inflittagli il 30.08.2006 dall'Appellationsgericht di __________; rinuncia a postulare il ripristino dell'esecuzione della pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione inflittagli il 10.11.1995 dalla Corte delle Assise criminali di Lugano.

                                    §   L'avv. RC 1, rappresentante della PC, il quale, assodata la colpabilità dell'accusato e ritenuto il tempo ormai passato dai fatti nonché le precarie condizioni finanziarie di AC 1, conclude chiedendo il simbolico risarcimento per il torto morale di fr. 1.-, da versare oggi stesso.

                                    §   Il Difensore, il quale, in esito alle sue argomentazioni circa le grandi difficoltà economiche e di salute del suo assistito all'epoca dei fatti ed esistenti a tutt'oggi, vista la prognosi favorevole e in applicazione dell'attenuante specifica del lungo tempo trascorso mantenendo buona condotta, conclude chiedendo una riduzione della pena proposta in modo tale da non superare il carcere preventivo sofferto. Aderisce alla proposta della Pubblica accusa di non pronunciare il ripristino dell'esecuzione della pena inflitta al suo assistito il 10.11.1995. Non si oppone alle richieste della PC.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   può beneficiare della sospensione condizionale?

                                   2.   deve essere ordinato il ripristino dell'esecuzione della pena inflittagli con sentenza del 10.11.1995?

                                   3.   deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

                                   4.   deve alla PC PC 1 il simbolico risarcimento morale di fr. 1.-?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente al quesito 4. e negativamente ai quesiti 1., 2., 3.;

visti gli art.                       12, 40, 42, 47, 48, 49, 51, 70, 89, 195 CP;

23 LDDS; la LAVI;

9 e segg., 94, 260, 264, 296 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 essendo già stato dichiarato autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuto promovimento della prostituzione

                                         per avere

nella sua qualità di gerente di fatto del __________, profittando di un rapporto di dipendenza,

sospinto __________, __________ e PC 1

a prostituirsi, a __________,

nel periodo novembre 1999 - 22 novembre 2000;

                               1.2.   ripetuta infrazione alla LDDS

                                         per aver favorito, dandole alloggio,

il soggiorno in territorio svizzero di __________

presso l'esercizio pubblico __________

eccedendo il limite consentito di sei mesi,

nel periodo novembre 1999 - novembre 2000;

                                   2.   considerato altresì che egli è stato prosciolto dai reati di truffa e falsità in documenti,

                                   3.   AC 1 è, di conseguenza, condannato (considerando che quella odierna è pena totalmente aggiuntiva a quella di quattro mesi di detenzione inflittagli il 30.08.2006 dall'Appellationsgericht di __________):

                               3.1.   alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto dal 22.11.2000 al 17.08.2001;

                               3.2.   a versare alla PC PC 1 l'importo simbolico di fr. 1.- a titolo di torto morale;

                               3.3.   al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.

                                   4.   Non si fa luogo al ripristino dell'esecuzione della pena inflittagli con sentenza della Corte delle Assise criminali di Lugano il 10.11.1995, essendo trascorsi più di tre anni dalla fine del periodo di prova, scaduto il 18.02.2003.

                                   5.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la restituzione al condannato di quanto ancora in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1  

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           150.--

Inchiesta preliminare                         fr.        3'336.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        3'536.--

                                                             ===========