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Ticino Tribunale penale cantonale 09.11.2004 72.2004.85

9. November 2004·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·2,427 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

serie di truffe ai danni di svariate persone in parte con documenti falsi, nonché coazione

Volltext

Incarto n. 72.2004.85 + 114  

Lugano, 9 novembre 2004/nh

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC1 e domiciliato a   

prevenuto colpevole di:

                                   1.   ripetuta truffa

                                         per avere, nel periodo ottobre 2001/marzo 2004;

                                         a Lugano, Liestal e in altre località della Svizzera,

                                         al fine di procacciare per sè un indebito profitto,

                                         ripetutamente ingannato con astuzia PC1 e il Dott. PC3, approfittando subdolamente dell’errore in cui essi si venivano a trovare a seguito di sue affermazioni di cose false o per aver sottaciuto cose vere, così da indurli ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio e altrui,

                                         e meglio per avere:

                               1.1.   nel periodo ottobre/novembre 2001, a Lugano,

ingannato con astuzia PC1 (persona portatrice di handicap fisico), presentandosi come persona benestante, titolare di conti milionari presso banche del Lussemburgo e prospettandogli la possibilità di ingenti guadagni nel campo degli investimenti borsistici e della compravendita di veicoli a motore, inducendolo così a partecipare a tali “affari”, in particolare:

s  a farsi consegnare la sua automobile “Seat Ibiza” del valore di almeno fr. 15'000.- (munita anche di accessori per portatori di handicap del valore di fr. 3'250.-) per asserita rivendita a terzi a prezzo maggiorato con guadagno da dividere, autoveicolo in realtà successivamente venduto dal PC1 alla ditta “__________” per il prezzo di soli fr. 9'700.- e senza corrispondere nulla a PC1, cagionando quindi a quest’ultimo un danno di almeno fr. 18'250.-;

s  a indurlo a prelevare fr. 121'170.- dal libretto al portatore __________ di pertinenza del fratello PC2, denaro poi consegnato in contanti e nella misura di almeno fr. 111'000.- alAC1 stesso, importo da questi poi utilizzato per l’acquisto di almeno tre motociclette (due 2 per complessivi fr. 15'800.- e una per ca. fr. 7'000.-, pari a lire 8’4000’000) e il resto per altri suoi scopi personali, cagionando quindi a PC2 un danno di almeno fr. 111'000.-;

configurandosi l’inganno astuto:

s  nell’aver sfruttato una situazione di debolezza e dipendenza in cui si trovava la vittima PC1 (portatore di handicap fisico),

s  nell’essersi presentato alla vittima -contrariamente al vero- come persona benestante che conseguiva ingenti guadagni sul mercato borsistico e nella compravendita di veicoli a motore,

s  nell’aver prospettato alla vittima di partecipare a tali attività redditizie, con suddivisione dei guadagni, al fine di farsi consegnare l’automobile e denaro contante,

s  nell’aver propinato alla vittima altri falsi vantaggi (ad. esempio, la promessa di beneficiare, tramite sua sorella “hostess”, di un biglietto d’aereo con validità di 1 anno per voli in tutto il mondo), per creare un rapporto di fiducia;

                               1.2.   a Liestal e Lugano, nel periodo gennaio/marzo 2004,

                                         ingannato con astuzia il dott. PC3,

medico dell’Ospedale cantonale di __________ che gli stava curando una gamba, cagionandogli un danno al patrimonio,

                                         in particolare, dopo aver appreso che il dott. PC3 possedeva un’autovettura Porsche 914 che necessitava di riparazioni, per essersi presentato -contrariamente al vero- come meccanico specializzato in tale tipo di motori con contatti in Germania per forniture di pezzi di ricambio a prezzi molto convenienti, riuscendo così a farsi versare fr. 5'000.- per la fornitura di un nuovo motore Porsche 914, dopo aver mostrando alla vittima una falsa ricevuta di un fornitore tedesco (__________) che attestava il pagamento da parte di __________ di un anticipo di fr. 5'000.- per la fornitura del citato motore, documento in realtà fittiziamente allestito dall’accusato stesso al fine di indurre la vittima a versargli tale somma (in seguito recuperata);

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsto dall’art. 146 cpv. 1 CP;

                                   2.   ripetuta falsità in documenti

                               2.1.   per avere, nella commissione del reato di cui ai punti 1.2 e quindi per ingannare il Dott. PC3, dapprima allestito e poi fatto uso di una fittizia dichiarazione di ricevuta di fr. 5'000.- a firma __________, al fine di indurre la vittima a versargli tale somma di denaro;

                               2.2.   per avere, nel periodo fine 2001/inizio 2002,

allestito una fittizia dichiarazione attestante la “ricevuta” di fr. 25'000.- da tale __________ per la vendita di un’autovettura “Triumph”, al fine di dimostrare sua disponibilità finanziaria per successivi acquisti di autoveicoli (in particolare motociclette), documento falso in seguito utilizzato come prova a scarico innanzi alle autorità giudiziarie penali nell’ambito dell’inchiesta per i fatti di cui al p. 1.1 del presente atto d’accusa;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti dall’art. 251 Cifra 1 CP;

                                   3.   coazione

                                         per avere, in data 27 novembre 2001,

presso il __________,

intralciato la libertà di agire di PC1 usando minaccia di grave danno contro di lui,

                                         in particolare per averlo minacciato di ritorsioni fisiche ad opera di suoi conoscenti italiani malavitosi e costringendolo quindi a sottoscrivere una dichiarazione “liberatoria”,

mediante la quale egli si assumeva tutta la responsabilità per il prelevamento dei fr. 121’170 dal libretto di risparmio del fratello __________ (p. 1.1. del presente atto d’accusa) e affermava di non aver mai consegnato parte di tale denaro ad AC1, persona che risultava “totalmente estranea” alla faccenda,

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti dall’art. 181 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 92/2004 del 4 agosto 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

E inoltre prevenuto colpevole di:

                                   1.   truffa

per avere, nel periodo marzo/aprile 2004,

a Torre e in altre località del Cantone Ticino,

al fine di procacciare per sè un indebito profitto,

ingannato con astuzia PC4, affermando cose false e dissimulando cose vere,

in particolare per essersi presentato a PC4 (persona

sola e invalida), che lo aveva contattato a seguito di suoi

annunci su giornali, come uomo desideroso di intrecciare una seria relazione sentimentale, sottacendo la sua vera identità e disastrosa situazione finanziaria, inducendo così la vittima a consegnargli Fr. 5'000.- in contanti, asseritamente a titolo di "prestito" per la riattazione di un appartamento a __________ (immobile inesistente), denaro poi utilizzato per suoi scopi personali,

consistendo l'inganno astuto:

s  nell'aver fatto pubblicare nel marzo 2004 annunci su diversi quotidiani, mediante i quali egli si offriva per relazioni sentimentali con donne che si sentivano sole,

s  nell'aver sfruttato una situazione di vulnerabilità della vittima (persona sola e invalida), facendole in particolare credere di essere intenzionato a mantenere una seria e duratura relazione sentimentale,

s  nell'essersi presentato alla vittima con le false generalità di "__________" e fantasiosa attività lavorativa (meccanico d'auto in importante Garage del luganese),

s  nell'aver sottaciuto alla vittima che in realtà lui era persona pregiudicata e che doveva iniziare a scontare una nuova pena detentiva per reati finanziari, in particolare truffe,

s  nell'aver sottaciuto alla vittima che in realtà egli non possedeva nessun immobile a __________ da ristrutturare e che era oberato di debiti e conseguentemente non sarebbe mai stato in grado di restituire il citato "prestito",

s  nell'aver allestito già prima di ricevere il "prestito" una fittizia ricevuta per l'importo di Fr. 5'000.- a nome "__________" e ciò al fine di conferire maggiore credibilità e serietà alle sue (false) promesse di restituzione del prestito, documento consegnato alla vittima contestualmente alla dazione di denaro;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 146 cpv. 1 CP;

                                   2.   falsità in documenti

per avere, allo scopo di perfezionare il reato su. punto 1,

in particolare per rafforzare il convincimento della vittima __________ riguardo la correttezza dell'operazione di prestito sopra citata e quindi per indurla alla dazione di denaro,

allestito e consegnato alla vittima una ricevuta fittizia datata 13.04.2004 già precedentemente preparata, attestante

-contrariamente al vero- che il suo nome era "__________" e che l'importo di Fr. 5'000.- veniva richiesto a titolo di "prestito personale", lasciando così intendere che il denaro sarebbe

stato restituito, evenienza questa impossibile, stante i suoi problemi finanziari,

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 251 Cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 123/2004 del 4 ottobre  2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP1. §  L'accusato AC1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) AC1  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 16:05.

In virtù dell’art. 250 CPP, il Presidente, d’accordo le Parti, pone la subordinata di appropriazione indebita per rapporto all’imputazione di truffa di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa 4 agosto 2004.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma degli atti d’accusa e la condanna dell’accusato alla pena di 17 mesi di detenzione da espiare, chiede inoltre che l’imputato venga sottoposto ad un trattamento ambulatoriale della durata di 3 anni sotto la sorveglianza del patronato, nonché che venga condannato al pagamento delle pretese delle Parti Civili PC2 e PC1, postula, da ultimo, la confisca di quanto posto in sequestro.

                                    §   Il Difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo cliente da tutti i capi d’imputazione ad eccezione della truffa commessa ai danni di PC3. Posto ciò, chiede una massiccia riduzione della pena in applicazione dell’attenuante del sincero pentimento, nonché, in caso di condanna, il rinvio delle pretese delle Parti Civili __________ al foro civile.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC1

                                   1.   È autore colpevole di:

                                1.1   ripetuta truffa

                                         per avere,

tra ottobre 2001 e marzo 2004,

a Lugano, a Torre, a Liestal ed in altre imprecisate località in Svizzera, a scopo d’indebito profitto, ingannato con astuzia:

                             1.1.1   in due occasioni, PC1,

inducendolo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio e a quello del fratello PC2, per complessivi fr. 129'250.-?

                          1.1.1.1   Trattasi invece di appropriazione indebita per essersi appropriato indebitamente del provento della vendita di una vettura del valore di fr. 15'000.- a lui affidata, nonché dell’importo di fr. 121'170.- a lui affidato da PC1, con indebito profitto di fr. 111'000.-?

                             1.1.2   PC3 inducendolo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per fr. 5'000.-?

                             1.1.3   PC4 inducendola ad atti pregiudizievoli al di lei patrimonio per fr. 5'000.-?

                                1.2   ripetuta falsità in documenti

                                         per avere,

tra fine 2001 e marzo 2004,

a Liestal, a Torre ed in altre località in Svizzera,

per procacciarsi un indebito profitto, in 3 occasioni,

allestito e fatto uso a scopo d’inganno,

di tre false dichiarazioni di ricevuta?

                                1.3   coazione

                                         per avere,

il 27 novembre 2001, a Grancia,

intralciato la libertà di agire di PC1,

usando minaccia di grave danno contro di lui,

alfine di indurlo a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità per il prelevamento di fr. 121'170 dal libretto di risparmio di PC2?

                                         E come meglio descritto negli atti d’accusa.

                                   2.   Ha agito in stato di scemata responsabilità?

                                   3.   Sussistono attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP ?

                                   4.   È egli recidivo?

                                   5.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   6.   Devono essere ordinate misure di sicurezza?

                                   7.   Deve essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?

                                   8.   Deve essere ordinata la confisca degli averi patrimoniali posti sotto sequestro?

Considerato                   -     che il prevenuto, recidivo ed in stato di lieve scemata responsabilità, va condannato per i reati commessi alla pena di 12 mesi di detenzione, parzialmente aggiuntiva a quella di identica durata inflittagli il 25 giugno 2003;

che il prevenuto è in particolare autore colpevole di truffa in danno di PC4;

che la di lei pretesa risarcitoria di fr. 5'000.-- deve pertanto essere tutelata;

che AC1 è altresì colpevole di analoga truffa in danno del dott. PC3;

che questi è già stato risarcito del danno;

che AC1 è quindi autore colpevole di appropriazione indebita, e non di truffa come imputato nell'atto di accusa, in danno del solo PC1, per essersi appropriato di fr. 9'700.-- provento della vendita della sua vettura Seat Ibiza, e di fr. 121'170.--;

che PC1 ha instato per il risarcimento di fr. 15'000.-- oltre interessi in relazione all'episodio della Seat Ibiza, importo corrispondente al valore della macchina;

che dagli atti risulta che il prevenuto è stato autorizzato ad effettuare la vendita;

che l'avvenuta vendita non è pertanto costitutiva degli imputati reati di truffa o appropriazione indebita;

che il fatto che si sia in realtà trattato di una svendita potrebbe semmai ipotizzare una fattispecie di amministrazione infedele, non prospettata all'accusato;

che il reato sussiste perciò limitatamente all'appropriazione del provento della vendita pari a fr. 9'700.--, che va risarcito alla parte civile;

che PC2 e PC1 instano in solido per il risarcimento di fr. 112'700.-- di cui al libretto di banca che PC1 ha sottratto al fratello PC2;

che la sottrazione non è imputabile all'accusato, nei cui confronti pertanto PC2 non possiede pertanto qualità di parte civile;

che il risarcimento va quindi pronunciato in favore del solo PC2;

che esso va però limitato ai fr. 111'000.-imputati al AC1 nell'atto di accusa;

che pertanto AC1 è debitore nei confronti di PC1 di complessivi fr. 120'700.-- (fr. 9'700.-- + fr. 111'000.--);

rispondendo                   affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.1.1, 1.2, 1.3, 3, 5;

visti gli art.                      11, 18, 41, 43, 59, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 139, 146, 181, 251 CP;

                                         9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:                                                                                

                                   1.   AC1 è autore colpevole di:

                                1.1   ripetuta truffa

                                         per avere,

nel 2004, a Torre, a Liestal ed in altre imprecisate località in Svizzera, a scopo d’indebito profitto, ingannato con astuzia:

                             1.1.1   PC3 inducendolo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per fr. 5'000.-;

                             1.1.2   PC4 inducendola ad atti pregiudizievoli al di lei patrimonio per fr. 5'000.-;

                               1.2.   appropriazione indebita

                                         per essersi,

tra ottobre e novembre 2001, a Lugano,

a scopo d’indebito profitto,

appropriato indebitamente di fr. 9'700.- provento della vendita della vettura Seat Ibiza, nonché dell’importo di fr. 121'170.- a lui affidati da PC1, con indebito profitto di fr. 111'000.-,

                                         e come meglio descritto negli atti d’accusa.

                                   2.   AC1 è prosciolto dalle imputazioni di ripetuta falsità in documenti e di coazione.

                                   3.   Di conseguenza, AC1, essendo recidivo, ed avendo agito in stato di lieve scemata responsabilità, è condannato:

                                3.1   alla pena di 12 mesi di detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di 12 mesi inflittagli con sentenza 25.06.2003 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                3.2   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

                                   4.   È inoltre ordinato ad AC1 di sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale per la durata di 3 anni.

                                   5.   AC1 è condannato al pagamento delle seguenti indennità:

                                5.1   fr. 120'700.- oltre interessi al 5% dal 19.11.2001 alla parte civile PC1;

                                5.2   fr. 5'000.alla parte civile PC4.

                                   6.   È ordinata la confisca del saldo depositato sui conti __________ intestati ad AC1 presso la __________.

                                   7.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC1

2. PC2

3. PC3

4. PC4

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                          La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.          100.--

Inchiesta preliminare                         fr.          200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.             50.-fr.          350.--

                                                             ===========

72.2004.85 — Ticino Tribunale penale cantonale 09.11.2004 72.2004.85 — Swissrulings