Incarto n. 72.2004.52
Lugano, 21 giugno 2004/eg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
____________ sedicente
detenuto dal 16 marzo 2004;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, il 16 marzo 2004,
detenuto e trasportato, da Zurigo a Lugano, due ovuli di plastica contenenti ciascuno 7 buste dosi, per un peso complessivo di 70,16 grammi netti di cocaina, con un grado di purezza variante dal 19.7 al 26.5%, sostanza consegnatagli lo stesso giorno, alla stazione centrale FFS di Zurigo, da uno sconosciuto, con l'incarico di trasportarla fino al __________ e recapitarla a __________ detto "__________", contro promessa di un compenso di fr. 250.--, di cui fr. 100.-- ricevuti al momento della partenza da Zurigo;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 19 cifra 1 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 62/2004 del 27 maggio 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il ___________. § L'accusato __________ assistito dal difensore di ufficio (GP) avv. __________. § L'interprete __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.00 alle ore 10.00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l'atto d'accusa in esame, conclude chiedendo che l'accusato venga condannato:
- a 12 mesi di detenzione da espiare,
all'espulsione dal territorio svizzero per anni 5 effettivi.
Chiede altresì la confisca dello stupefacente e degli oggetti in sequestro, indicati nell'atto d'accusa;
§ Il Difensore, avv. __________, il quale del suo assistito sostiene il ruolo secondario, oltre che pericoloso, di trasportatore dello stupefacente per un guadagno irrisorio. Sottolinea altresì il carattere e la personalità del suo patrocinato, non istruito e non ancora pienamente responsabile delle proprie azioni. Di conseguenza in applicazione dell'attenuante specifica della giovane età, conclude chiedendo una forte riduzione della pena proposta, per la quale rinuncia a sostenere la prognosi favorevole.
Non si oppone alla pena accessoria dell'espulsione postulandone tuttavia la riduzione.
Nemmeno si oppone alla confisca dello stupefacente in sequestro ma chiede la restituzione del natel Nokia.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: sedicente __________
è autore colpevole di:
1. infrazione alla LF stupefacenti
in relazione alla presa in consegna e al trasporto da Zurigo a Lugano per recapitarli a terzi, dietro compenso in danaro, di due ovuli contenenti cocaina per gr. 70,16 in totale,
nelle località indicate, il 16.3.2004?
2. Ha egli agito prima del compimento del 20.esimo anno di età senza possedere la capacità piena di valutare il carattere illecito dell'atto?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale:
3.1. privativa della libertà?
3.2. accessoria dell'espulsione?
4. Deve subire la confisca:
4.1. della sostanza stupefacente sequestratagli?
4.2. di fr. 48.--?
4.3. di un natel con relativa tessera?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, meno che al quesito 3;
visti gli art. 36, 41, 58, 59, 63, 64, 65, 69 CP;
19 cifra 1 LFStup.;
9, 260 e 264 CPP;
39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. __________ (sedicente) è autore colpevole di infrazione alla LFStupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, preso in consegna e trasportato da Zurigo a Lugano per rimetterli a terzi, dietro ricompensa in danaro, due ovuli risultati contenere in totale gr. 70,16 di cocaina,
nelle località indicate, il 16.3.2004,
e meglio come descritto nell'atto di accusa.
2. Di conseguenza, non avendo compiuto gli anni venti e non possedendo la piena capacità di valutare il carattere illecito del suo atto, __________ (sedicente) è condannato:
2.1. alla pena di dieci mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2. all'espulsione dal territorio svizzero per anni cinque;
2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese processuali.
3. E' ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, ovvero della sostanza stupefacente, del natel e di fr. 48.--.
Intimazione a:
- ____________, - ____________,
- procuratore pubblico __________ - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp 238, 6807 Taverne - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino - Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona - Dipartimento opere sociali, Segreteria generale, 6500 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna - Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, CP, 6904 Lugano
terzi implicati
Demba IE1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 977.40
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 1'177.40
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