Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 27.10.2006 72.2004.41

27. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,243 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

giudizio in contumacia - mancata truffa (tentato di incassare due assegni al portatore) - falsità in documenti

Volltext

Incarto n. 72.2004.41

Lugano, 27 ottobre 2006/ep

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Locarno

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

lic. iur. Raffaella Prati,

Sedente nell’aula penale minore di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

 AC 1  e     domiciliato a       

detenuto dal 27 settembre 2003 all'8 ottobre 2003;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   Mancata truffa

                                         per avere,

                                         agendo in correità con tali __________, __________, __________ e __________, cittadini africani non meglio identificati,

                                         a scopo di indebito profitto,

                                         a __________ in data 5 settembre 2003,

                                         compiendo tutti gli atti necessari alla consumazione del reato,

                                         ingannato con astuzia funzionari del PC 1 di __________,

                                         consegnando loro due assegni al portatore, che sapeva o comunque doveva presumere date le circostanze essere falsi, emessi da ditte francesi e tirati su istituti bancari francesi per l'importo complessivo di Euro 116'022,40,

                                         al fine di incassarli a favore del conto nominativo a lui intestato no. __________ aperto esclusivamente a tale scopo presso il PC 1 di __________,

                                         non ottenendo l'accredito in conto degli assegni a seguito della scoperta dell'inganno;

                                   2.   Falsità in documenti

                                         per avere,

                                         agendo in correità con tali __________, __________, __________ e __________, cittadini africani non meglio identificati,

                                         a scopo di indebito profitto,

                                         a __________ in data 5 settembre 2003,

                                         fatto uso, al fine di perfezionare l'inganno di cui sub. 1, di due assegni che sapeva o che comunque doveva presumere date le circostanze, essere falsi;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli artt. 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 48/2004 del 22 aprile 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il   PP 1. §  DUF 1, difensore d'ufficio di  AC 1, assente..  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.15 alle ore 15.10.

Il Presidente, constatato che l’accusato, regolarmente citato presso il proprio domicilio legale, non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione

decide

di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame sottolinea come i fatti sono semplici: delle persone di cui l’accusato non sapeva nulla gli hanno prospettato un affare di una certa importanza proponendogli una percentuale di guadagno del 20%. AC 1 da subito ha nutrito dei dubbi sulla legalità della situazione tanto da confessare che i grandi affari lo hanno sempre preoccupato.

                                         Evidenzia che entrambi i reati si sono adempiuti sia nel loro elemento oggettivo che in quello soggettivo almeno per il dolo eventuale.

                                         L’accusato inoltre non aveva particolari problemi finanziari e ha dunque agito per puro lucro in vista di un guadagno facile.

                                         Chiede la  condanna alla pena di 8 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per 3 anni e la confisca dei due assegni sequestrati.

                                    §   Il Difensore, il quale pone in risalto l’estrema ingenuità del suo assistito, che è stato ingannato da personaggi che abilmente si sono spacciati per uomini d’affari africani.

                                         Lo AC 1 si è quindi recato nella prima banca che ha trovato sul suo cammino, ha aperto un conto e ha presentato all’incasso degli assegni: se avesse avuto qualche sospetto sull’illegalità dell’operazione non si sarebbe mai prestato perché non ne aveva nessun interesse. Egli sapeva che per incassare gli assegni ci sarebbe voluto del tempo e che in questo periodo la banca avrebbe fatto dei controlli.

                                         Con riferimento alla sentenza DTF 128 IV 18 in cui si afferma che la mancata truffa si realizza solo qualora chi ha compiuto il reato sapeva che la vittima non avrebbe effettuato controlli, chiede l’assoluzione completa del suo assistito, non opponendosi alla confisca dei due assegni sequestrati.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   mancata truffa

                                         per avere,

                                         agendo in correità con tali __________, __________, __________ e __________, cittadini africani non meglio identificati,

                                         a scopo di indebito profitto,

                                         a __________ in data 5 settembre 2003,

                                         compiendo tutti gli atti necessari alla consumazione del reato,

                                         ingannato con astuzia funzionari del PC 1 di __________,

                                         consegnando loro due assegni al portatore, che sapeva o comunque doveva presumere date le circostanze essere falsi, emessi da ditte francesi e tirati su istituti bancari francesi per l'importo complessivo di Euro 116'022,40,

                                         al fine di incassarli a favore del conto nominativo a lui intestato no. __________ aperto esclusivamente a tale scopo presso il PC 1 di __________,

                                         non ottenendo l'accredito in conto degli assegni a seguito della scoperta dell'inganno;

                               1.2.   falsità in documenti

                                         per avere,

                                         agendo in correità con tali __________, __________, __________ e __________, cittadini africani non meglio identificati,

                                         a scopo di indebito profitto,

                                         a __________ in data 5 settembre 2003,

                                         fatto uso, al fine di perfezionare l'inganno di cui sub. 1.1, di due assegni che sapeva o che comunque doveva presumere date le circostanze, essere falsi;

                                         e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   3.   Deve essere ordinata la confisca dei due assegni __________ (beneficiario __________) e __________ (beneficiario AC 1) già sequestrati dalla polizia?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti;

visti gli art.                       11, 18, 36, 41, 58, 63, 68, 146, 251 CP;

                                         9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di

                               1.1.   mancata truffa

                                         per avere,

                                         agendo in correità con tali __________, __________, __________ e __________, cittadini africani non meglio identificati,

                                         a scopo di indebito profitto,

                                         a __________ in data 5 settembre 2003,

                                         ingannato con astuzia funzionari del __________

                                         consegnando loro due assegni al portatore, che sapeva o comunque doveva presumere date le circostanze essere falsi, per l'importo complessivo di Euro 116'022,40,

                                         al fine di incassarli a favore del conto nominativo a lui intestato aperto esclusivamente a tale scopo presso il PC 1 di __________,

                                         non ottenendo l'accredito in conto degli assegni a seguito della scoperta dell'inganno;

                               1.2.   falsità in documenti

                                         per avere,

                                         agendo in correità con tali __________, __________, __________ e __________, cittadini africani non meglio identificati,

                                         a scopo di indebito profitto,

                                         a __________ in data 5 settembre 2003,

                                         fatto uso, al fine di perfezionare l'inganno di cui sub. 1.1, di due assegni che sapeva o che comunque doveva presumere date le circostanze, essere falsi;

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   Di conseguenza AC 1 è condannato in contumacia:

                               2.1.   alla pena di 8 (otto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due). anni.

                                   4.   La confisca dei due assegni __________ (beneficiario __________) e 3833968 (beneficiario AC 1) già sequestrati dalla polizia.

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1      

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Inchiesta preliminare                         fr.           940.--

Pubbl. FU                                           fr.           150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        1'440.--

                                                             ===========

72.2004.41 — Ticino Tribunale penale cantonale 27.10.2006 72.2004.41 — Swissrulings