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Ticino Tribunale penale cantonale 25.05.2005 72.2004.163

25. Mai 2005·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·13,479 Wörter·~1h 7min·1

Zusammenfassung

Ripetuto furto aggravato (commesso in banda) per complessivi ca. fr. 800'000.-, ricettazione aggravata, danneggiamento, violazione di domicilio, ripetuta rapina (commessa in banda), furto d'uso, abuso delle licenze e targhe, incendio intenzionale, violazione alla LF armi, contravvenzione LFStup

Volltext

Incarto n. 72.2004.163

Mendrisio, 25 maggio 2005/eg

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte delle assise criminali

composta dei giudici:

Claudio Zali (Presidente) GI 1 GI 2  

e dagli assessori giurati:

AS 3 AS 4 AS 5 AS 6 AS 7  

con il segretario:

Enzo Barenco

Conviene oggi nell’aula penale di questo Pretorio

per giudicare

1. AC 1 e domiciliato a    detenuto dal 14 febbraio 2004;     2. AC 2 e domiciliato a  

detenuto dal 13 febbraio 2004;

prevenuti colpevoli di:

                                   1.   ripetuto furto aggravato, consumato e tentato

                                         per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriasene,

                                         agendo sempre in banda e in occasione dell'episodio del 13 febbraio 2004 a  __________ che ne ha determinato il loro arresto, dimostrandosi pure particolarmente pericolosi per il modo in cui hanno perpetrato il furto per commettere il quale si erano parimenti muniti di armi da fuoco,

                                         approfittando, AC 2 della libertà condizionale concessagli a partire dal 30 dicembre 2000 e AC 1 dei congedi concessigli dalla direzione del PCT dove scontava una lunga pena detentiva decretata nei suoi confronti dalle competenti Autorità giudiziarie italiane,

                                         ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui in ingente quantità e per un valore di refurtiva stimato, sulla base delle denuncie inoltrate, in oltre FRS 800'000.-, operando generalmente con scasso, ai danni in particolare di negozi, magazzini, garages, ditte, imprese, ecc.,

                                         mettendo a segno i vari colpi in modo professionale e sistematico procurandosi, all'occorrenza, i necessari mezzi di trasporto sottraendoli ai loro legittimi proprietari, abbandonandoli in seguito in luoghi appartati e/o dando loro fuoco, per cancellarne le tracce,

                                         e meglio per aver ripetutamente sottratto, nelle sottoelencate occasioni e circostanze:

                               1.1.   il 6.10.2000 a, ai danni della PC, attrezzature varie da giardino per un valore complessivo di FRS 29'521,80.- (refurtiva recuperata per FRS 3'702,50.-);

                               1.2.   il 25.11.2000 a  __________, ai danni della PC, attrezzature varie da giardino per un valore complessivo di FRS 35'115.- (refurtiva recuperata per FRS 249.-);

                               1.3.   il 16.12.2000 a  __________, ai danni PC, materiale vario per un valore complessivo di FRS 40'110.- (refurtiva recuperata per FRS 10'300.-);

                               1.4.   il 13.07.2001 a  __________, ai danni della ditta PC, utensili vari per un valore complessivo di FRS 23'528,50.- (refurtiva recuperata per FRS 4'882,30.-);

                               1.5.   il 6.10.2001 a  __________  ai danni del PC, utensili vari per un valore complessivo di FRS 11'951.- (refurtiva recuperata per FRS 355.-);

                               1.6.   il 17.01.2002 a  __________, ai danni della ditta PC, due spaccalegna ed una motocarretta per un valore complessivo di FRS 6'000.- (refurtiva recuperata per FRS 1'100.-);

                               1.7.   il 30.03.2002 a  __________, ai danni della ditta PC macchine industriali e agricole, macchinari e utensili vari per FRS 63'805,20.- (refurtiva recuperata per FRS 6'289.-);

                               1.8.   il 09.05.2002 a  __________, ai danni del PC, pneumatici per auto ed altro materiale per un valore complessivo di FRS 11'127,85.- (refurtiva recuperata per FRS 570.-);

                               1.9.   Il 21.09.2002 a  __________, ai danni del PC, indumenti vari per un valore complessivo di FRS 60'195,45.- (refurtiva recuperata per FRS 20-25'000.-);

                             1.10.   l'11.10.2002 a  __________, ai danni del negozio PC, apparecchi elettronici vari per un valore complessivo di FRS 53'757.- (refurtiva recuperata per FRS 178.-);

                             1.11.   il 22.11.2002 a  __________, ai danni del garage PC, non riuscendo tuttavia nel loro intento;

                             1.12.   il 23.11.2002 a  __________, ai danni della ditta PC, pneumatici, sigarette e denaro contante per un valore complessivo di FRS 15'337,20.- (refurtiva recuperata per FRS 1'002.-);

                             1.13.   il 23.11.2002 a  __________, ai danni del negozio PC, vari apparecchi elettronici per un valore complessivo di FRS 74'187,40.- (refurtiva recuperata per FRS 3'074,40.-);

                             1.14.   il 3.01.2003 a  __________, ai danni PC, materiale vario per un valore complessivo di FRS 38'115.- (refurtiva recuperata per FRS 18'910.-);

                             1.15.   il 4.01.2003 a  __________  ai danni della ditta PC, delle chiavi, un orologio e dei guanti per un valore complessivo di FRS 50.- (refurtiva recuperata per FRS 50.-);

                             1.16.   il 4.01.2003 a  __________, ai danni del  negozio PC, vari elettrodomestici per un valore complessivo di FRS 47'607,50.- (refurtiva recuperata per FRS 1'451,50.-);

                             1.17.   il 21.03.2003 ad  __________, ai danni del negozio PC, indumenti sportivi vari per un valore complessivo di FRS 32'252,95.- (refurtiva recuperata per FRS 6'160.-);

                             1.18.   il 4.04.2003 a  __________, ai danni del PC, delle chiavi, un motoveicolo Suzuki GSX 1000 e la targa  __________, per un valore complessivo imprecisato (refurtiva recuperata: la targa  __________ contraffatta in  __________,);

                             1.19.   il 2.05.2003 a  __________, ai danni della PC, vari utensili ed attrezzi da giardino per un valore complessivo di FRS 16'500.- (refurtiva recuperata per FRS 2'725.-);

                             1.20.   l'11.05.2003 a  __________, ai danni di PC, il motoveicolo Honda SLR 650 targato _________, di valore imprecisato (poi ritrovato in loro possesso dopo l'arresto);

                             1.21.   il 17.08.2003 a  __________, ai danni del negozio PC, vari apparecchi elettronici per un valore complessivo di FRS 66'155.- (refurtiva recuperata per FRS 4'047.-);

                             1.22.   il 5.09.2003 a  __________, ai danni del garage PC, materiale vario, un motoveicolo SUZUKI targato_________e pneumatici per moto, per un valore complessivo di FRS 16'434.- (refurtiva recuperata per FRS 900.-);

                             1.23.   il 19.09.2003 a  __________, ai danni del garage PC, pneumatici ed altro vario materiale per un valore complessivo di FRS 25'614.- (refurtiva recuperata per FRS 13'607.-);

                             1.24.   il 19.09.2003 a  __________, ai danni del PC, vari attrezzi ed utensili per un valore complessivo di FRS 15'845,80.- (refurtiva recuperata per FRS 10'499,20.-);

                             1.25.   il 16.10.2003 a  __________, ai danni della ditta PC, vari pneumatici e la cassa registratrice per un valore complessivo di FRS 10'455.- (refurtiva recuperata per FRS

                                         468.-);

                             1.26.   il 26.10.2003 a  __________, ai danni del negozio PC, vari apparecchi elettronici per un valore complessivo di FRS 33'853,20.- (refurtiva recuperata per FRS 11'454.-);

                             1.27.   il 15.11.2003 a  __________, ai danni della ditta PC, vari pneumatici ed utensili per un valore complessivo di FRS 36'308,95.- (refurtiva recuperata per FRS 7'181,30.-);

                             1.28.   il 29.11.2003 a  __________, ai danni della ditta PC, vari attrezzi da giardino per un valore complessivo di FRS 10'976,50.- (refurtiva recuperata per FRS 2'300.-);

                             1.29.   il 5.12.2003 a  __________, ai danni della ditta PC, due stufe per un valore complessivo di FRS 4'300.-, poi recuperate;

                             1.30.   il 23.01.2004 a  __________, ai danni della ditta PC, vari apparecchi elettronici e materiale per un valore complessivo di FRS 24'600.- (refurtiva recuperata per FRS 3'751.- / 4'251.-);

                             1.31.   il 23.01.2004 a  __________, ai danni del garage PC, delle chiavi e una cassetta di sicurezza per un valore imprecisato, oggetti poi recuperati fra la refurtiva in loro possesso;

                             1.32.   il 13.02.2004 a  __________, ai danni dell'Impresa PC,  le chiavi d'avviamento dell'escavatore Komatsu custodite in una baracca di cantiere da loro scassinata per impossessarsene;

                             1.33.   il 13.02.2004 a  __________, ai danni della PC, sfondando, con l'ausilio dell'escavatore Komatsu sottratto in un adiacente cantiere, la parete dell'edificio, smurando poi la cassaforte del bancomat, dovendo però desistere mentre la stavano caricando sul furgone Nissan Vanette, pure sottratto allo scopo, a causa dell'intervento della polizia alla quale riuscivano a sfuggire, l'AC2 a bordo del furgone e il AC1 del motoveicolo BMW 650, prima di essere arrestati entrambi;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 139 cifra 1 e 3 CPS, in rel. con l'art. 21 CPS per gli episodi di cui ai punti 1.11 e 1.33;

                                   2.   ripetuto danneggiamento

                                         per avere, in occasione dei furti indicati ai punti da 1.1 a 1.33, intenzionalmente danneggiato con attrezzi per scasso, cose altrui, provocando in tal modo dei danni per un importo complessivo imprecisato;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CPS;

                                   3.   ripetuta violazione di domicilio

                                         per essersi introdotti indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, all'interno degli stabili indicati ai punti 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, 1.15, 1.17, 1.18, 1.22, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28 e 1.29, in occasione dei relativi furti;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 186 CPS;

                                   4.   ripetuta rapina, aggravata,

                                         siccome commessa come associati ad una banda intesa a commettere furti o rapine, rispettivamente per essersi muniti di un'arma da fuoco e dimostrandosi comunque particolarmente pericolosi per le modalità operative messe in atto,

                                         per avere,

                                         commettendo furto, usato violenza contro delle persone, sia minacciandole di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, sia rendendole incapaci di opporre resistenza,

                                         e meglio per avere, nelle seguenti occasioni e circostanze:

                               4.1.   il 22.02.2003 a  __________, ai danni della stazione di servizio  __________, dopo essere giunti in loco a bordo di un motoveicolo (in base alle descrizioni corrisponderebbe all'Honda 650 SLR rubato, poi ritrovato in loro possesso), mentre uno attendeva all'esterno facendo da "palo", l'altro entrava nel locale portando un casco integrale, un passamontagna con bordatura oculare rossa e guanti neri, minacciando con una pistola di grossa fattura (verosimilmente individuata in base alle descrizioni delle vittime nella TAURUS 44 MAGNUM poi ritrovata in loro possesso) le due commesse ______ e ______, ingiungendo a quest'ultima di sdraiarsi a terra e all'altra di mettere il denaro in un sacchetto che il rapinatore teneva in mano e, dopo aver tentato di farsi aprire la cassaforte di cui ha dimostrato di conoscere l'ubicazione delle chiavi, a causa del richiamo fattogli dal secondo rimasto all'esterno, si allontanava portando con se FRS 1'412.-, fuggendo poi ambedue a bordo del summenzionato veicolo;

                               4.2.   il 14.06.2003 a  __________, ai danni dela medesima stazione di servizio PC, dopo essere giunti in loco a bordo di un motoveicolo (in base alle descrizioni corrisponderebbe all'Honda 650 SLR rubato, poi ritrovato in loro possesso), ambedue irrompevano nel locale portando caschi da motociclista e guanti neri in pelle, minacciando di morte l'addetto ______ e di consegnar loro i soldi, uno picchiando un violento colpo sul bancone con un bastone tipo "mazza da baseball" e l'altro puntandogli contro una pistola (poi peritalmente accertata essere la Smith & Wesson cal. 38 ritrovata in loro possesso) con la quale ad un certo punto esplodeva un colpo in direzione della vittima, andato a conficcarsi in alcuni pacchetti di sigarette esposti, quindi, sempre sotto la minaccia della pistola, gli ingiungevano di aprire la cassaforte ubicata in un altro locale, riuscendo a sottrarre l'equivalente di FRS 10'000.con i quali si davano alla fuga. A seguito della necessità di dover dare la precedenza ad altri veicoli durante la fuga, la vittima riusciva a rincorrerli e a far loro cadere la cassetta con il denaro, subito da loro recuperata dopo averlo minacciato con il summenzionato bastone, dandogli parimenti una pedata, allontanandosi in seguito facendo perdere le loro tracce;

                               4.3.   il 2.11.2003 ad  __________, ai danni della commessa __________della stazione di servizio __________, mentre si trovava all'esterno dello stabile WTC dov'era sua intenzione versare l'incasso al tesoro notturno, dopo averla seguita e raggiunta sempre a bordo ambedue di un motoveicolo (in base alle descrizioni corrisponderebbe all'Honda 650 SLR rubato, poi ritrovato in loro possesso) targato __________e portando un casco da motociclista, quello che fungeva da passeggero la minacciava di consegnargli i soldi strappandole la borsetta dopo esser entrato parzialmente nell'abitacolo dell'auto della vittima. Il secondo apriva in seguito a sua volta l'altra portiera proferendo all'indirizzo della vittima qualcosa. Il primo la prendeva quindi per i capelli facendole sbattere violentemente il capo sul volante, dandosi poi ambedue alla fuga sempre a bordo del summenzionato motoveicolo portando con loro la borsetta contenente FRS 4'940.-, diverse tessere bancarie e documenti personali, un cellulare Motorola e alcune chiavi poi ritrovate in loro possesso;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 140 cifra 1, 2 e 3 CPS;

                                   5.   ripetuto furto d'uso, consumato e tentato

                                         per avere, per farne uso, ripetutamente sottratto ai loro legittimi proprietari, dei veicoli a motore al fine di utilizzarli sia per recarsi sul posto sia per effettuare il trasporto della refurtiva frutto dei furti o delle rapine di cui ai punti precedenti, e meglio per aver sottratto:

                               5.1.   il 6.10.2001 a  __________, il veicolo VW Passat targato  __________  a PC;

                               5.2.   l'11.10.2002 a  __________, il veicolo NISSAN Sunny targato ______ alla ditta PC;

                               5.3.   il 23.11.2002 a  __________, il veicolo Toyota Hiace privo di targhe, all'officina PC;

                               5.4.   il 4.01.2003 a  __________, il veicolo Citroën Berlingo targato _________ alla ditta PC, abbandonandolo poi all'esterno dello stabile dopo averlo danneggiato;

                               5.5.   il 4.01.2003 a  __________, il veicolo IVECO Daily targato _________alla ditta PC;

                               5.6.   il 2.05.2003 a  __________, il veicolo FIAT Uno Turbo non immatricolato, a PC;

                               5.7.   il 28.06.2003 a  __________, il veicolo FIAT Fiorino targato _________, all'impresa PC;

                               5.8.   il 17.08.2003 a  __________, il veicolo LANCIA Thema targato _________, a PC;

                               5.9.   il 19.09.2003 a  __________, il veicolo NISSAN Vanette targato _________,  alla ditta PC;

                             5.10.   il 24.10.2003 a  __________, il veicolo OPEL Zafira (rosso) privo di targhe, al garage PC;

                             5.11.   il 10.01.2004 a  __________, il veicolo OPEL Zafira (grigio) non immatricolato, al garage PC;

                             5.12.   il 10.01.2004 a  __________ -  __________, il veicolo FIAT Fiorino targato  __________, alla ditta PC;

                             5.13.   il 23.01.2004 a  __________, il motoveicolo BMW targato  __________ a PC

                             5.14.   il 23.01.2004 a  __________, il veicolo MAZDA MX5 non immatricolato, al garage PC

                             5.15.   il 13.02.2004 a  __________, l'escavatore Komatsu, all'impresa PC.

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, in rel. con l'art. 21 CPS per quanto attiene al punto 5.4;

                                   6.   ripetuto abuso della licenza e delle targhe

                                         per aver ripetutamente sottratto, fatto uso e/o contraffatto, delle targhe di controllo non rilasciate a loro od a veicoli a loro intestati,

                                         e meglio per aver sottratto, fatto uso e contraffatto:

                               6.1.   il 26.07.2002 a  __________, la targa _________intestata a PC, contraffacendola in seguito in _________;

                               6.2.   il 31.10.2002 a  __________, la targa _________intestata a PC, contraffacendola in seguito in _________;

                               6.3.   il 22.11.2002 a  __________, le targhe _________intestate alla LOCHI Car, applicandole in seguito sul furgone Toyota Hiace sottratto alla ditta PC;

                               6.4.   il 4.01.2003 a  __________, le targhe _________intestate a PC, applicandole in seguito sul furgone IVECO sottratto alla ditta PC;

                               6.5.   il 4.04.2003 a  __________, la targa professionale _________intestata al garage PC, contraffacendola in seguito in _________;

                               6.6.   il 10.01.2004 a  __________, le targhe _________intestate alla ditta PC applicandole in seguito sul veicolo Opel sottratto al garage Amicar nella stessa data;

                               6.7.   il 25.01.2004 a  __________, le targhe _________intestate a PC;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 97 cifra 1 LCStr;

                                   7.   ripetuto incendio intenzionale

                                         per avere intenzionalmente cagionato degli incendi provocando in tal modo dei danni ingenti alla cosa altrui,

                                         e meglio per avere incendiato, allo scopo di eliminarne le tracce ed occultare la paternità dei reati indicati ai punti precedenti:

                               7.1.   il 21.03.2003 a  __________, il veicolo FIAT Fiorino sottratto al garage PC;

                               7.2.   il 25.07.2003 a  __________, il veicolo FIAT Fiorino targato ______ sottratto all'impresa PC;

                               7.3.   il 30.08.2003 a  __________, il veicolo LANCIA targato  __________ sottratto a PC;

                               7.4.   il 2.11.2003 a  __________, il veicolo Opel Zafira sottratto al garage PC;

                               7.5.   in data imprecisata fra il 10.01.2004 (data della sottrazione) e il 23.07.2004 (data del ritrovamento) a  __________, il veicolo FIAT targato  __________ sottratto alla ditta PC;

                               7.6.   l'11.01.2004 a  __________, il motoveicolo KTM targato  __________  sottratto a PC;

                               7.7.   l'11.01.2004 a  __________, il motoveicolo SUZUKI targato  __________ sottratto ad PC;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 221 cpv. 1 CPS;

                                   8.   ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

                                         per avere, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d'acquisto e del relativo porto d'armi, acquistato, detenuto, trasportato fuori dalla propria dimora ed utilizzato armi da fuoco e relative munizioni per perpetrare i crimini di cui ai punti precedenti,

                                         e meglio per avere:

                               8.1.   acquistato od altrimenti ottenuto da ignoti in epoca imprecisata: il fucile a pompa marca FRANCHI n°  __________; le pistole Smith & Wesson cal. 38 n°  __________  e TAURUS 44 Magnum n°  __________  11 cartucce cal. 12 marca Rottweil Brenneke; 2 cartucce cal. 12 marca Rottweil Express a pallettoni; 10 colpi cal. 44 Remington; 4 cartucce marca Rottweil cal. 12/67,5; 38 colpi cal. 44 Magnum marca UMC e 2 colpi cal. 38 special UMC, senza stipulare il previsto contratto scritto di compra-vendita;

                               8.2.   portato fuori dalla loro dimora: il fucile a pompa FRANCHI carico e relative munizioni, in occasione dei fatti di cui al punto 1.33; le pistole TAURUS 44 Magnum e Smith & Wesson con relative munizioni, in occasione dei fatti di cui ai punti 4.1 e 4.2;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 33 cpv. 1 LArm in rel. con gli art. 4 cpv. 2 lett a e cpv. 4, 11 cpv. 1, 26 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LArm;

                                   9.   ricettazione

                                         per aver acquistato o ricevuto in dono da ignoti, in epoca imprecisata ma comunque successiva al 1997, la pistola TAURUS 44 Magnum n°  __________  che sapevano, o comunque avrebbero dovuto presumere viste le circostanze, essere provento di un reato contro il patrimonio ad opera di terzi, in particolare di un furto avvenuto il 1.12.1997 ai danni dell'armeria PC di ___;

                                         fatti avvenuti in Ticino in epoca imprecisata fra la fine del 1997 e il momento dell'arresto;

                                         reato previsto dall'art. 160 cifra 1 CPS;

                                  B)   AC1, singolarmente:

                                10.   incendio intenzionale

                                         per aver intenzionalmente cagionato l'incendio della cella n. 13 presso le carceri Pretoriali di Bellinzona dove si trovava in detenzione preventiva, dando fuoco con l'accendino a dei giornali buttandoli poi sul letto, provocando in tal modo l'intervento dei pompieri e danni materiali per FRS 43'792.-;

                                         fatti avvenuti a Bellinzona il 15 luglio 2004;

                                         reato previsto dall'art. 221 cpv. 1 CPS;

                                11.   ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, acquistato da ignoti della marijuana e dell'hashish, consumando poi la prima sotto forma di spinelli in almeno 5 o 6 occasioni, unitamente a ______;

                                         fatti avvenuti a ______ fra il 2002 e il 14 febbraio 2004;

                                         reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;

                                  C)   AC2, singolarmente:

                                12.   ripetuto furto aggravato

                                         per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene,

                                         dimostrandosi comunque particolarmente pericoloso per le modalità operative messe in atto ed analoghe a quelle già descritte al punto 1 del presente atto d'accusa,

                                         agendo nelle sottoelencate occasioni senza il concorso del fratello AC1 poiché non é risultato beneficiare di congedi dal PCT in quei frangenti,

                                         ripetutamente sottratto con scasso, cose mobili altrui, sempre ai danni di ditte o negozi e con una refurtiva complessiva per un valore di oltre FRS 120'000.-,

                                         e meglio per aver ripetutamente sottratto, nelle seguenti occasioni e circostanze:

                             12.1.   il 26.07.2001 a ______, ai danni della ditta PC di cui al punto 1.1), utensili vari per un valore complessivo di FRS 16'741,50.- (refurtiva recuperata per FRS 180,60.-);

                             12.2.   il 13.12.2001 a ______, ai danni PC, utensili vari per un valore complessivo di FRS 23'333,40.- (refurtiva recuperata per FRS 3'210,45.-);

                             12.3.   il 29.06.2003 a ______, ai danni del negozio PC, vario abbigliamento sportivo e biciclette per un valore complessivo di FRS 87'112.- (refurtiva recuperata per FRS 12'691,80.-);

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 139 cifra 1 e 3 CPS;

                                13.   ripetuta violazione di domicilio

                                         per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, all'interno degli stabili indicati ai punti 12.2 e 12.3, in occasione dei relativi furti;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 186 CPS;

                                14.   ripetuto danneggiamento

                                         per avere, in occasione dei furti di cui ai punti da 12.1 a 12.3, intenzionalmente danneggiato con attrezzi per scasso, cose altrui, provocando in tal modo dei danni per un importo complessivo imprecisato;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CPS;

                                15.   ripetuto furto d'uso

                                         per avere, per farne uso, ripetutamente sottratto ai loro legittimi proprietari, dei veicoli a motore al fine di utilizzarli per commettere i reati patrimoniali indicati al punto 12),

                                         e meglio per aver sottratto:

                             15.1.   l'11.03.2003 a ______, il veicolo FIAT Fiorino privo di targhe, al garage PC;

                             15.2.   il 24.06.2003 a ______, il motoveicolo KTM targato ______, a PC;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr;

                                16.   abuso della licenza e delle targhe

                                         per aver sottratto, fatto uso e contraffatto delle targhe di controllo non rilasciate a lui od a un veicolo a lui intestato, e meglio le targhe ______intestate a PC, cancellando poi da quella anteriore la cifra finale "6";

                                         fatti avvenuti a _____fra il 26 e il 28 gennaio 2004;

                                         reato previsto dall'art. 97 cifra 1 LCStr;

                                17.   esposizione a pericolo della vita altrui

                                         per aver messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui,

                                         e meglio per avere,

                                         in occasione dell'episodio di cui al punto 1.33, nell'intento di fuggire dalla pattuglia di polizia giunta sul posto mentre stavano caricando sul furgone la cassaforte del bancomat, partendo repentinamente alla guida del furgone Nissan Vanette con applicate le targhe contraffatte ______, puntato il mezzo meccanico verso l'agente ______che gli intimava "Alt Polizia", nell'intento di investirlo. Obbiettivo fallito solo grazie ad un pronto e tempestivo balzo di lato da parte dell'agente il quale poteva poi esplodere due colpi con la pistola d'ordinanza in direzione delle ruote del veicolo fuggiasco, senza tuttavia riuscire a fermarlo sul posto;

                                         fatti avvenuti a ______il 13 febbraio 2004;

                                         reato previsto dall'art. 129 CPS;

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa 169/2004 del 16 dicembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DIFI. §  L'accusato AC 2 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DIFI.  

Espleti i pubblici dibattimenti

                                     -   martedì 17 maggio 2005 dalle ore 09.30 alle ore 17.50

                                     -   mercoledì 18 maggio 2005 dalle ore 09.30 alle ore 17.45

                                     -   giovedì 19 maggio 2005 dalle ore 09.30 alle ore 17.05

                                     -   lunedì 23 maggio 2005 dalle ore 09.30 alle ore 17.10

                                     -   martedì 24 maggio 2005 dalle ore 09.30 alle ore 24.00.

                                     -   mercoledì 25 maggio 2005 dalle 24.00 alle ore 00.40.

*Subordinata*

Il Presidente, d'accordo le parti che nulla osservano, giusta l’art. 250 CPP notifica agli accusati la seguente imputazione alternativa a quella di ripetuto furto aggravato di cui al punto n. 1. dell’atto d’accusa:

F ricettazione aggravata (art. 160 cfr. 2 CPS);

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale osserva come gli accusati abbiano iniziato a delinquere ancora prima di essere usciti dal carcere (se AC2 beneficiando della libertà condizionale, AC1 approfittava dei congedi) e traccia quelle che sono le caratteristiche della loro attività criminosa e le modalità d'azione. Fatta eccezione per qualche piccola ammissione, sottolinea come ci si trovi confrontati con un processo indiziario illustrandone i criteri e i modi di procedere. Esamina singolarmente le ipotesi accusatorie contemplate nell'atto d'accusa in esame, confermandone integralmente il contenuto sulla base di tutti gli elementi indizianti riscontrati ed emersi dagli atti (numerosi, certi, tutti convergenti), dai quali si può trarre per induzione logica una sola ed unica conclusione, ovvero quella della colpevolezza degli imputati. Tenuto conto della pericolosità e dell'irriducibilità al vivere civile degli stessi, allo scopo di neutralizzarli (esclude oggi la richiesta di internamento), trattandosi a mente della pubblica accusa di un unico disegno criminoso indipendentemente dai reati commessi singolarmente, conclude chiedendo che AC1 e AC 2 , pluri recidivi specifici, vengano condannati a 13 anni di reclusione ciascuno. Chiede inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro, elencato sulla "chilometrica" lista in atti e, là dove sarà possibile, l'accoglimento delle pretese di risarcimento presentate dalle PC alla Corte.

                                    §   Il Difensore di AC 2 , il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato, soffermandosi sui suoi precedenti penali e su tutte le conseguenze negative subite durante tanti anni di carcerazione, che ne hanno precluso un qualsivoglia reinserimento sociale. Richiama alla Corte il principio dell'"in dubio pro reo", che impone alla Corte di raggiungere, con una certezza quasi assoluta e comunque al di sopra di ogni ragionevole dubbio, la convinzione sulla colpevolezza degli accusati. Passa quindi in rassegna le singole fattispecie contemplate nell'AA e per il punto n. 1 ritiene la tesi del furto del PP improponibile in mancanza di sostegno probatorio (unici criteri oggettivi sono il materiale provento di furto e i congedi di AC1). Chiede quindi la derubrica in ricettazione per gli episodi da 1.1. a 1.14., 1.16. e 1.17., 1.19., da 1.21. a 1.24, da 1.26 a 1.30 a.a.; per le fattispecie 1.15 e 1.25 a.a. chiede il proscioglimento di AC 2  da ogni addebito, come pure per quelle ammesse da AC1 ai punti 1.18., 1.20. e 1.31 a.a.. Pur non contestando il furto con l'escavatore commesso a _____ (p.to 1.33. a.a.) chiede che la Corte abbia ad applicare l'art. 23 CP (reato impossibile). Di conseguenza non essendo AC 2  l'autore dei furti, vengono pure a cadere tutti i reati connessi e di contorno ad eccezione degli episodi dei punti n. 6.1. e 6.2. a.a., che vengono qui riconosciuti. Derubrica in ricettazione richiesta dalla difesa anche per i capi d'imputazione ai punti da n. 12.1. a 12.3. con conseguente proscioglimento dai reati descritti ai punti da n. 13 a n. 16 AA. Contesta le aggravanti della banda, della particolare pericolosità e dell'essersi muniti di armi da fuoco, come pure il reato di esposizione a pericolo della vita altrui (17 AA) in assenza di elementi oggettivi certi. Per il capo d'imputazione nr. 4, contesta la partecipazione di AC 2  alla commissione di questi reati e, associandosi pure alle conclusioni del collega di difesa che lo seguirà, chiede il proscioglimento per non aver commesso i fatti. Per il capo d'imputazione n. 8 a.a., riconosce solo parzialmente la violazione della Larm per il fucile Franchi. Conclude chiedendo alla Corte di pronunciare una condanna di 12 mesi di detenzione, anche perché AC 2  sarà chiamato ad espiare il terzo di pena residuo (5 anni) per una condanna precedente. Chiede infine che le pretese di PC vengano rinviata al foro civile competente.

                                    §   Il Difensore di AC 1 , il quale esordisce manifestando il suo stupore per l'esemplare e  smisurata proposta di pena formulata dalla pubblica accusa. Si associa alle conclusioni già avanzate dal collega di difesa che lo ha preceduto e ritorna in modo più approfondito sul principio dell'in dubio pro reo e  sul concetto della presunzione d'innocenza, che impone all'accusa di provare la colpevolezza degli accusati e non a questi ultimi dimostrare la loro innocenza. Con riguardo alle imputazioni di rapina ai punti n. 4.1. e 4.2. AA, analizza la vicenda alla luce degli elementi indizianti che caratterizzano i due episodi e che la pubblica accusa fa assurgere a prova di colpevolezza e, posto in risalto come sussistano dubbi oggettivi colossali circa il fatto che AC1 e AC 2  siano effettivamente gli autori, chiede il proscioglimento degli accusati per non avere commesso i fatti. Riconosce per AC 1  la ricettazione al punto nr. 1 a.a.,  ad eccezione degli episodi di furto che vengono qui ammessi per i punti nr. 1.18., 1.20, 1.31. e 1.32. a.a., nonché per il tentativo al punto 1.33 a.a., anche se per quest'ultimo chiede alla Corte di ritenere il reato impossibile previsto dall'art. 23 CP. Contesta tutti gli altri reati ad eccezione delle fattispecie descritte ai punti 2 (danneggiamento) in riferimento ai punti 1.32 e 1.33. a.a., lo "scippo" al punto n. 4.3. a.a., i ripetuti furti d'uso ai punti 5.9., da 5.13. a 5.15. a.a., l'infrazione alla Larm al punto n. 8.1. a.a., la ricettazione al punto n. 9, l'incendio intenzionale p.to 10 a.a. e la contravvenzione alla Lfstup p.to n. 11 a.a.. Tutto ciò detto la difesa chiede alla Corte una super massiccia riduzione della sanzione proposta dal PP e la pronuncia di una pena equa, giusta e umana che consenta a AC 1 , che sarà tenuto ad espiare il terzo residuo di una condanna precedente (circa 7 anni), quando raggiungerà la soglia dei cinquant'anni, di lasciare il carcere e vivere finalmente serenamente. Chiede inoltre il rinvio delle pretese di Parte civile al competente foro civile. Non si oppone alla confisca degli oggetti legati all'attività delittuosa, mentre per quelli non provento di reato formula istanza di dissequestro.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                    A.   AC1

                                   1.   È autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuto furto, consumato e tentato

                                         per avere, tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone Ticino,

agendo in correità con AC 2 ,  alfine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, operando generalmente con scasso, in 33 occasioni, di cui 31 consumate e 2 tentate, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui, per un valore complessivo di almeno fr. 800'000.-?

                            1.1.1.   Trattasi di un numero di occasioni minori e per una refurtiva inferiore?

                         1.1.1.1.   Trattasi di reato aggravato siccome commesso come associato ad una banda, oppure siccome commesso con un’arma da fuoco, oppure essendosi dimostrato comunque particolarmente pericoloso?

                            1.1.2.   trattasi invece, in tutto o in parte, di ricettazione aggravata?

                            1.1.3.   per l'episodio al punto n. 1.33. a.a., trattasi di reato impossibile?

                               1.2.   ripetuto danneggiamento

                                         per avere, tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, agendo, in correità con AC 2 , alfine di commettere i furti di cui sopra, in 33 occasioni intenzionalmente deteriorato, distrutto, reso inservibili, cose altrui?

                               1.3.   ripetuta violazione di domicilio

commessa, tra il 16 dicembre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 2 , alfine di commettere i furti di cui sopra, in 13 occasioni, per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritti nell’altrui proprietà?

                               1.4.   ripetuta rapina

per avere, agendo in correità con AC 2 ,

                            1.4.1.   il 22 febbraio 2003, commesso un furto ai danni della stazione di servizio _____ di _____, munito di una pistola Taurus 44 Magnum, usando violenza contro delle persone, minacciandole di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, rendendole incapaci di opporre resistenza, sottraendo  fr. 1'412.-?

                            1.4.2.   il 14 giugno 2003, commesso un furto ai danni della stazione

di servizio_____di _____, munito di una pistola Smith & Wessen cal.38, usando violenza contro delle persone, minacciandole

di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, rendendole incapaci di opporre resistenza, sottraendo

fr. 10'000.-?

                            1.4.3.   il 2 novembre 2003, commesso un furto in danno di _____, usando violenza, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, rendendola incapace di opporre resistenza, sottraendole documenti personali, oggetti vari, nonché l’importo di complessivi fr. 4'940.-?

                            1.4.4.   Trattasi di reato aggravato siccome commesso come associato ad una banda, oppure siccome commesso con un’arma da fuoco, oppure essendosi dimostrato comunque particolarmente pericoloso?

                               1.5.   ripetuto furto d’uso

                                         per avere, tra il 10 ottobre 2001 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 2 , sottratto per farne uso, quindici veicoli a motore?

                               1.6.   ripetuto abuso della licenza e delle targhe

                                         per avere, tra il 26 luglio 2002 e il 25 gennaio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, in 7 occasioni, agendo in correità con AC 2 , sottratto, fatto uso e/o contraffatto delle targhe di controllo non rilasciate a loro o a veicoli a loro intestati?

                               1.7.   ripetuto incendio intenzionale

per avere:

                            1.7.1.   tra il 21 marzo 2003 e l’11 gennaio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, in correità con il fratello AC 2 ,  intenzionalmente incendiato sette veicoli a motore?

                            1.7.2.   il 15 luglio 2004 intenzionalmente incendiato la cella n. 13 presso le carceri Pretoriali di Bellinzona provocando danni materiali per fr. 43'792?

                               1.8.   ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

per avere, agendo in correità con AC 2 , senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’acquisto e del relativo porto d’armi:

                            1.8.1.   in epoca imprecisata, acquistato da ignoti, il fucile a pompa marca Franchi n. _____; la pistola Smith & Wesson cal. 38 n. _____la pistola Taurus 44 Magnum n. _____; 11 CARTUCCE CAL.12 MARCA Rottweil Brenneke, 2 cartucce cal. 12 marca Rottweil Express a pallettoni, 10 colpi cal. 44 Remington; 4 cartucce marca Rottweil ca.12/67,5; 38 colpi cal. 44 Magnum marca UMC e 2 colpi cal. 38 special UMC, senza stipulare il previsto contratto di compravendita?

                            1.8.2.   tra il 22 febbraio 2003 e il 13 febbraio 2004 portato fuori dalla loro dimora il fucile a pompa Franchi carico e le relative munizioni, le pistole Taurus 44 Magnum e Smith  & Wesson con le relative munizioni?

                               1.9.   ricettazione

                                         per avere, fra la fine del 1997 e il 14 febbraio 2004, in correità con AC 2 , acquistato o ricevuto in dono da ignoti la pistola Taurus 44 Magnum n. _____ che sapeva, o comunque doveva presumere, essere provento di un furto avvenuto il 1 dicembre 1997 ai danni dell’armeria PC di _____?

                             1.10.   ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

per avere senza essere autorizzato, tra ottobre 2002 e il 14 febbraio 2004, acquistato e consumato un imprecisato quantitativo di hashish e marijuana?

                                         E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   È egli recidivo?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   4.   Deve essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro e come meglio indicato nell’atto d’accusa?

B.      AC2 I

                                   1.   È autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuto furto consumato e tentato

per avere, alfine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene:

                            1.1.1.   tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1 ,  operando generalmente con scasso, in 33 occasioni, di cui 31 consumate e 2 tentate, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui, per un valore complessivo di almeno fr. 800'000.--?

                            1.1.1.   Trattasi di un numero di occasioni minori e per una refurtiva inferiore?

                         1.1.1.1.   Trattasi di reato aggravato siccome commesso come associato ad una banda, siccome commesso con un’arma da fuoco, essendosi dimostrato comunque particolarmente pericoloso?

                            1.1.2.   trattasi invece, in tutto o in parte, di ricettazione aggravata?

                            1.1.3.   per l'episodio al punto n. 1.33. a.a., trattasi di reato impossibile?

                            1.1.4.   tra il 26 luglio 2001 e il 29 giugno 2003, a _____, _____e _____, agendo singolarmente e operando con scasso, in 3 occasioni, sottratto cose mobili altrui, per un valore complessivo di almeno CHF 127’186,90?

                         1.1.4.1.   Trattasi di reato aggravato essendosi dimostrato particolarmente pericoloso?

                               1.2.   ripetuto danneggiamento

                                         per avere, tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, agendo, in 33 occasioni in correità con AC 1  e in 3 occasioni singolarmente alfine di commettere i furti di cui sopra, intenzionalmente deteriorato, distrutto, reso inservibili, cose altrui?

                               1.3.   ripetuta violazione di domicilio

commessa, tra il 16 dicembre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, in 13 occasioni agendo in correità con AC 1  e in 2 occasioni singolarmente, alfine di commettere i furti di cui sopra, per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritti nell’altrui proprietà?

                               1.4.   ripetuta rapina

per avere, agendo in correità con AC 1 ,

                            1.4.1.   il 22 febbraio 2003, commesso un furto ai danni della stazione di servizio _____, munito di una pistola Taurus 44 Magnum, usando violenza contro delle persone, minacciandole di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, rendendole incapaci di opporre resistenza, sottraendo  fr. 1'412.-?

                            1.4.2.   il 14 giugno 2003, commesso un furto ai danni della stazione

di servizio _____, munito di una pistola Smith & Wessen cal.38 , usando violenza contro delle persone, minacciandole

di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, rendendole incapaci di opporre resistenza, sottraendo

fr. 10'000.-?

                            1.4.3.   il 2 novembre 2003, commesso un furto in danno di _____, usando violenza, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, rendendola incapace di opporre resistenza, sottraendole documenti personali, oggetti vari, nonché l’importo di complessivi fr. 4'940.-?

                            1.4.4.   Trattasi di reato aggravato siccome commesso come associato ad una banda, oppure siccome commesso con un’arma da fuoco, oppure essendosi dimostrato comunque particolarmente pericoloso?

                               1.5.   ripetuto furto d’uso

                                         per avere:

                            1.5.1.   tra il 10 ottobre 2001 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1 , sottratto per farne uso, quindici veicoli a motore?

                            1.5.2.   tra l’11 marzo e il 24 giugno 2003 a _____e _____, agendo singolarmente sottratto per farne uso, altri due veicoli a motore?

                               1.6.   ripetuto abuso della licenza e delle targhe

                                         per avere:

                            1.6.1.   tra il 26 luglio 2002 e il 25 gennaio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, in 7 occasioni, agendo in correità con AC 1 , sottratto, fatto uso e/o contraffatto delle targhe di controllo non rilasciate a loro o a veicoli a loro intestati?

                            1.6.2.   tra il 26 e il 28 gennaio 2004, sottratto, fatto uso e contraffatto la targa _____intestata a PC?

                               1.7.   ripetuto incendio intenzionale

per avere, tra il 21 marzo 2003 e il 15 luglio 2004, in diverse località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1 ,  intenzionalmente incendiato sette veicoli a motore?

                               1.8.   ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

per avere, agendo in correità con AC 1 , senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’acquisto e del relativo porto d’armi:

                            1.8.1.   in epoca imprecisata, acquistato da ignoti, il fucile a pompa marca Franchi n. _____ la pistola Smith & Wesson cal. 38 n. _____, la pistola Taurus 44 Magnum n. _____; 11 CARTUCCE CAL.12 MARCA Rottweil Brenneke, 2 cartucce cal. 12 marca Rottweil Express a pallettoni, 10 colpi cal.44 Remington; 4 cartucce marca Rottweil ca.12/67,5; 38 colpi cal. 44 Magnum marca UMC e 2 colpi cal. 38 special UMC, senza stipulare il previsto contratto di compravendita?

                            1.8.2.   tra il 22 febbraio 2003 e il 13 febbraio 2004 portato fuori dalla loro dimora il fucile a pompa Franchi carico e le relative munizioni, le pistole Taurus 44 Magnum e Smith  & Wesson con le relative munizioni?

                               1.9.   ricettazione

                                         per avere, fra la fine del 1997 e il 14 febbraio 2004, in correità con AC 1 , acquistato o ricevuto in dono da ignoti la pistola Taurus 44 Magnum n. _____ che sapeva, o comunque doveva presumere, essere provento di un furto avvenuto il 1 dicembre 1997 ai danni dell’armeria PC di _____?

                             1.10.   esposizione a pericolo della vita altrui

per avere, il 13 febbraio 2004, a _____, nell’intento di fuggire dalla polizia, messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita di un agente della polizia, tentando d’investirlo con un furgone senza riuscirci?

                                         E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   È egli recidivo?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   4.   Deve essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro  come meglio indicato nell’atto d’accusa?

Ritenuto,                         in fatto ed in diritto

                                   1.   AC 2  è nato il 9 ottobre 1961 ed è originario di Stabio, dove è cresciuto con il fratello AC1 e la sorella _____. Ha perso il padre nel 1973, allorché aveva solo 12 anni. Dopo le scuole dell’obbligo, non ha completato la propria formazione, non avendo conseguito il diploma di commercio. Ha perciò iniziato a lavorare nel 1979, mettendosi ben presto in proprio, in qualità di rappresentante, attivo però anche come contrabbandiere, aiutato in ciò dal fatto di avere casa a _____, non lontano dal confine. Tra le sue attività lecite, merita menzione quella di gerente di una stazione di servizio, svolta con un amico tra il 1985 e il 1988 e poi ceduta. Per il resto, risulta che egli ha svolto lavori di vario genere, sempre per brevi periodi, il che è comprensibile, essendo stata la sua vita lavorativa pesantemente influenzata, in senso negativo, dai lunghi periodi di carcerazione a cui è stato astretto.

                                         L’accusato, che non si è mai sposato e che non ha figli, ha infatti subito in precedenza tre condanne, sempre da Corti delle Assise Criminali, per l’impressionante totale di 17 anni e 8 mesi di reclusione: il 6 giugno 1989 è stato condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione per rapina compiuta in Francia in danno di un camion che trasportava oro di contrabbando, nuova condanna già il 26 giugno 1991 per rapina, rapina qualificata, danneggiamento e furto d’uso alla pena di 4 anni e 11 mesi di reclusione, infine, il 20 dicembre 1995, la condanna a 11 anni di reclusione (poi ridotta a 9 anni e 6 mesi dalla CCRP) per vari gravi reati, tra cui furto, rapina aggravata e sequestro di persona e rapimento.

                                         Liberato condizionalmente il 2 gennaio 2001 dopo l’espiazione dei 2/3 dell’ultima pena inflittagli, ha lavorato come aiuto cucina presso _____, quindi presso _____a _____, vivendo a cavallo dell’Italia e dell’abitazione della madre a _____, in Malcantone. A suo dire, egli avrebbe lavorato in nero in Italia ed in Svizzera nel settore delle autoriparazioni, come pure in quello della manutenzione di giardini. L’intenzione sarebbe stata quella di rilevare una piccola officina di riparazioni, eventualmente con stazione di rifornimento, per svolgervi in particolare l’attività di gommista, ma non avrebbe potuto concretizzare il progetto non avendo sufficienti disponibilità economiche.

                                   2.   AC 1  è nato il 23 luglio 1964, ed è cresciuto con il fratello AC2 a _____, perdendo il padre all’età di soli 9 anni. Apprendista meccanico di precisione presso l’allora _____, ha conseguito il relativo diploma con la media di 5.9, ma ciò nonostante l’azienda, in difficoltà economiche, non ha potuto assicurargli il posto di lavoro, ed anche un possibile impiego come macchinista per le FFS non si è purtroppo concretizzato. Introdotto al mondo del contrabbando, ha iniziato assai presto a commettere reati. La prima condanna è una multa di fr. 300..-- inflittagli l’8 febbraio 1985 per infrazione alla LDDS, ma già il 24 maggio di quell’anno egli compariva davanti ad una Corte d’Assise per rispondere, dopo 35 giorni di carcere preventivo, di furto e ricettazione, venendo condannato alla pena di 8 mesi sospesi condizionalmente. Nell’estate 1985 assolve la scuola reclute e vi consegue la licenza per condurre veicoli pesanti, ma alla fine del servizio si ritrova disoccupato, nonostante possieda una nuova qualifica professionale e nel 1986 ricade nel reato di furto (tentato), per il che viene condannato il 5 agosto 1986 a 3 mesi di detenzione sospesi, senza revoca della precedente sospensione condizionale. Nel 1989 viene processato, assieme al fratello e ad altri, per la sua partecipazione alla rapina al camion che trasportava l’oro e per un furto in appartamento, subendo la condanna a 20 mesi di reclusione, oltre che la revoca delle precedenti sospensioni condizionali. Liberato il 19 aprile 1990, viene arrestato e condannato in Italia per l’omicidio intenzionale di un carabiniere avvenuto, a dire dell’accusato, in occasione di uno scontro a fuoco il 1° ottobre 1990. La sentenza relativa al gravissimo episodio non è in atti, risulta però dal casellario giudiziale svizzero la condanna dell’imputato a 24 anni di reclusione prolata il 31 gennaio 1995 dalla Corte di Appello di Milano, così come risultano altre tre condanne minori di tribunali italiani per reati commessi nel 1990, condanne che a dire dell’accusato sarebbero servite a giustificare la sua carcerazione nelle more della celebrazione del processo per omicidio, evitando che egli potesse essere liberato per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva. Grazie alla Convenzione sul trasferimento dei condannati, il prevenuto ha potuto espiare in Svizzera parte di questa condanna, convertita nella pena di 20 anni di reclusione per essere conforme al nostro ordinamento. In tal modo, il 30 settembre del 2000 AC 1  ha raggiunto il traguardo di ½ pena, ed il 30 gennaio 2004 quello dei 2/3 di pena, mentre che la fine della pena sarebbe intervenuta il 30 settembre 2010. Durante l’espiazione in Svizzera ha potuto svolgere un primo stage presso la _____ nel corso del 2001, quindi ha lavorato per circa 6 mesi presso la _____, svolgendo lavori manuali. Si è occupato in seguito di consegne all’esterno del PCT, accompagnato da un agente di custodia, e dal 2003 ha nuovamente lavorato per la _____per fr. 800.-- al mese. A partire dal 2002 ha allacciato una relazione sentimentale con ______, giovane vedova con un figlio, che egli ha conosciuto allorché essa lavorava come cameriera in un bar di _____, e che al dibattimento ha dichiarato di essere intenzionato a sposare in un prossimo futuro. Anche l’accusato ha un figlio, nato da una relazione che egli aveva prima di commettere l’omicidio per cui è stato detenuto a partire dall’ottobre del 1990.

                                   3.   Alle ore 21.59 del 13 febbraio 2004 è scattato l’allarme della _____di _____. Era accaduto che dalle baracche di un vicino cantiere erano state rubate le chiavi di un’escavatrice, con le quali era quindi stato messo in moto il pesante veicolo. Percorse alcune centinaia di metri, il veicolo era stato condotto nel piazzale antistante l’edificio nella cui parete è istallato un distributore automatico di banconote. Quindi, per mezzo del braccio meccanico, l’escavatrice è stata usata per estrarre il distributore automatico dalla parete, il che ha comportato la demolizione pressoché totale della parete medesima nonché della tettoia esterna.

                                         Giunta sul posto circa 10 minuti dopo, la pattuglia della gendarmeria di Bellinzona ha sorpreso i due autori che tentavano di caricare su di un furgone l’oggetto delle loro attenzioni.

                                         Uno di essi è fuggito a bordo di detto furgone, dal cui pianale è caduto un fucile a pompa cal. 12 carico, ma uno degli agenti al suo passaggio ha sparato due colpi alla gomma posteriore sinistra, colpendola, per il che il veicolo è ben presto stato raggiunto ed il conducente arrestato dopo una breve fuga a piedi ed identificato in AC 2 .

                                         Il secondo autore è invece fuggito a bordo di una motocicletta, facendo perdere le proprie tracce. Identificato però il correo in AC 2 , si è proceduto a mettere sotto osservazione i luoghi frequentati dal fratello, per il che nelle prime ore del 14 febbraio anche AC 1  è stato fermato ed arrestato a _____, a bordo della vettura dell’amica ______, arrestata con lui.

                                   4.   Gli imputati nel corso dei loro interrogatori si sono spesso avvalsi della facoltà di non rispondere. Del poco da loro dichiarato si dirà più avanti.

                                         L’inchiesta ha ben presto condotto alla perquisizione degli spazi in uso agli accusati, tra cui in particolare due box, uno a _____e uno a _____, in cui gli inquirenti hanno rinvenuto armi -una pistola Smith & Wesson calibro 38 e una Taurus calibro 44 magnum- ed un’ingente quantità di merce di vario genere.

                                         Le indagini svolte su questi reperti hanno consentito agli inquirenti di ipotizzare il coinvolgimento dei prevenuti in 33 episodi di furto commessi in correità (oltre ad altri 3 commessi singolarmente dal solo AC2) a partire dall’ottobre del 2000. In queste occasione, oltre ai correlati reati di danneggiamento e violazione di domicilio, sarebbero stati commessi, secondo ben precise e caratteristiche modalità operative, anche non meno di 15 furti d’uso oltre che abusi delle licenze e delle targhe e susseguenti incendi intenzionali di parte dei veicoli rubati, all’evidente fine di cancellar eventuali tracce.

                                         Oltre a questo primo filone di reati patrimoniali, culminato nell’eclatante episodio del tentato furto con scasso del bancomat (per il quale a AC 2  è addebitata anche l’esposizione a pericolo della vita altrui per avere rischiato di investire con il furgone un agente di polizia), agli accusati sono addebitati anche tre episodi di rapina in danno del personale di stazioni di servizio, due delle quali a mano armata (e per le quali hanno negato ogni responsabilità), mentre che per altri 4 episodi di rapina (tre in danno di canapai ed una in danno di una stazione di servizio) le iniziali contestazioni da parte degli inquirenti non sono state formalizzate nell’atto di accusa in rassegna, emanato il 16 dicembre 2004.

                                   5.   Al dibattimento gli accusati, che hanno risposto a tutte le domande rivolte loro dal Presidente, hanno rilasciato delle parziali ammissioni. AC1 ha confessato qualche sporadico furto di autoveicoli e la rapina commessa in danno di _____, reati che avrebbe commesso con un correo di cui non ha voluto fare il nome (non comunque con il fratello). Quanto alla lunga serie di furti imputata ad entrambi, essi si sono dichiarati estranei al compimento dei furti (e perciò anche dei reati connessi), ammettendo però di avere messo in opera, in correità tra loro, un’attività di ricettazione per una buona parte della refurtiva di quei colpi, e quindi non solo limitatamente agli oggetti ritrovati in loro possesso. Hanno negato con convinzione di essere gli autori delle due rapine alla stazione di servizio _____, così come hanno negato, salvo eccezioni, di essere gli autori dei furti d’uso, degli incendi intenzionali e degli abusi delle targhe e delle licenze. Hanno di contro ammesso, salvo quanto implica la loro partecipazione a dette rapine, l’infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.

                                         Sulla base di queste affermazioni, per il cui dettaglio si rinvia al verbale dibattimentale, sulla scorta delle deposizioni dei testi sfilati in aula, nonché sulla base della documentazione in atti, la Corte ha proceduto agli accertamenti di cui ai considerandi che seguono.

                                  A.   Sull’accusa di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato (punti 1.1 – 1-31 AA) e sui reati connessi di danneggiamento e violazione di domicilio

                                   6.   Prima di entrare in dettaglio della trattazione di questo capitolo dell’atto di accusa, si premette nuovamente, come già detto, che la Corte è stata confrontata con due differenti versioni di questi fatti posti a giudizio.

                                         L’accusa, da una parte, ha formulato l’ipotesi secondo la quale gli imputati sarebbero stati gli autori di tutti i furti, e quindi anche dei correlati reati di danneggiamento (commesso in tutti i casi: punto 2 AA) e violazione di domicilio (perpetrato in 13 occasioni: punto 3 AA), ma anche dei furti d’uso dei veicoli asseritamente utilizzati in occasione di quei furti, come pure degli ulteriormente correlati abusi di targhe e licenze e, in alcune circostanze, degli incendi intenzionali di quei veicoli, commessi all’evidente fine di fare sparire eventuali tracce. Al dibattimento la Corte ha chiesto al Procuratore Pubblico di dare puntuale riscontro, caso per caso, degli elementi indiziari che sorreggevano l’ipotesi di colpevolezza dei prevenuti, e la risposta è regolarmente stata quella della del possesso di refurtiva proveniente dal furto in questione, della mancanza di alibi, intesa con ciò, in particolare, la possibilità materiale di compiere i furti per essere stati in quel momento (in specie AC 1 ) in congedo, e quindi fuori dal carcere.

                                         A questa tesi complessiva, gli imputati, come detto, hanno d’altra parte contrapposto la diversa versione dei fatti secondo cui avrebbero messo in atto un’attività di ricettazione, concentrata in particolare su oggetti per loro interessanti come attrezzature da giardino e pneumatici o attrezzature da garage, acquistati ad un prezzo medio stimabile in circa il 10% del valore a nuovo ed in seguito rivenduti a terzi, senza però avere preventivamente commesso i furti in questione, e quindi nemmeno i reati connessi.

                                   7.   Nel valutare complessivamente le due tesi a confronto, la Corte non ha potuto disattendere l’assenza di prove definitive che collegassero gli imputati allo scenario dei furti, quali ad esempio impronte digitali o tracce biologiche, né di elementi d’altro genere quali le immagini di circuiti video di sorveglianza o anche solo le segnalazioni di eventuali testimoni. A fronte di questi non definitivi riscontri, poteva apparire alla Corte quasi di eguale verosimiglianza la tesi degli accusati, parimenti priva di riscontri oggettivi (quali ad esempio i nominativi dei venditori, le ubicazioni dei depositi di merce rubata, ecc.), ma suggestiva nell’esposizione e non priva di taluni dettagli sembrati logici e genuini.

                                         La potenziale verosimiglianza di entrambe le tesi poste a giudizio è però venuta meno, nelle valutazioni della Corte, alla luce di un importante riscontro dell’istruttoria predibattimentale.

                                   8.   Il 15 luglio 2004, dopo 5 mesi di carcere preventivo, AC 1 , presente il difensore, è stato sentito dal Procuratore Pubblico dopo avere incendiato la sua cella nelle carceri pretoriali di Bellinzona, gesto che, come si vedrà più avanti, egli avrebbe commesso per protestare contro le sue condizioni di carcerazione preventiva.

                                         Stante quale premessa il grave episodio, risalente oltretutto a poche ore prima, la Corte ritiene che le circostanze di quel verbale possono essere state particolari, e nel senso di una particolare atmosfera depongono anche le affermazioni introduttive dell’imputato, come pure la risposta del Procuratore Pubblico (classificatore atti istruttori 1, settore 5, n. 9, pag. 1):

"  Quello che voglio sapere dal PP è soprattutto quel che riguarda il mio attuale regime di carcerazione. Il PP mi informa che a questo proposito tutto dipenderà anche da quanto emergerà da questo verbale...(omissis)...Il PP mi invita però di concentrarmi per ora sui fatti di cui ai reati che mi sono imputati e verrò informato al termine del presente verbale su quelle che sono le decisioni del PP a riguardo del regime di carcerazione.”

                                         Di analogo tenore, dopo il racconto dell’episodio dell’incendio della cella, è la frase che precede le successive dichiarazioni del prevenuto (verbale citato, pag. 2, ultimo cpv.):

"  Per quanto riguarda gli altri reati già contestatimi in occasione dei precedenti verbali, dichiaro quanto segue dopo aver ricevuto dal PP quelle necessarie indicazioni sulle mie condizioni di carcerazione”

                                         Premesso ciò, AC 1  ha dichiarato quanto segue (verbale citato, pag. 3):

"  quando io ho potuto cominciare ad usufruire dei congedi dal PCT e mio fratello AC2 era già in libertà condizionata, abbiamo deciso di continuare a delinquere commettendo però unicamente dei furti, escludendo in modo assoluto delle eventuali rapine....”

(omissis)

"  A questo momento ammetto di essermi reso autore di tutti i furti elencati nel verbale steso davanti al PP il 18.06.2004 che riprendeva già quanto contestatomi in un precedente verbale di polizia del 16.06.2004. A questo proposito voglio solo far notare che scorrendo la lista della refurtiva denunciata da taluni derubati, la stessa è fortemente esagerata sia per il numero degli oggetti denunciati sia per il loro valore.

Per taluni casi potrebbe entrare in considerazione la ricettazione ma su questo aspetto non mi formalizzo poiché sia dal mio difensore sia dal PP mi è stato spiegato che dal profilo delle conseguenze penali non cambierebbe nulla. A domanda del PP se questi furti siano stati da me commessi con mio fratello AC2, io preferirei che sia lui ad eventualmente esprimersi al riguardo e mi avvalgo della facoltà di non rispondere.”

(omissis)

"  Tutti gli altri reati connessi con questi furti (furti di targhe, incendi di veicoli, danneggiamenti, ecc...), sono pure da me ammessi e corrispondono a quelli elencati nel summenzionato verbale. A questo momento ammetto anche di essermi reso autore di altri furti non contemplati nell’elenco del summenzionato verbale poiché della refurtiva che è stata ritrovata nei summenzionati magazzini, sarà possibile risalire al relativo furto.”

                                         Dopo queste ammissioni (oltre ad altre concernenti altri capi d’imputazione), il Procuratore Pubblico in chiusura di verbale (pag. 5) ha comunicato all’accusato di accogliere la sua richiesta di essere trasferito al PCT in regime di espiazione anticipata della pena, mettendo così fine al carcere preventivo.

                                   9.   A seguito delle risultanze di questo verbale, il Procuratore Pubblico ha prontamente sentito anche AC 2 , che il 20 luglio 2004 (classificatore atti istruttori 1, settore 5, n. 10), pur senza formulare delle ammissioni dirette, dichiarava quanto meno che (pag. 1 e 2):

"  Dopo l’ultimo verbale del 17 giugno 2004 ho avuto modo di controllare la lista dei reati dal momento che il PP mi aveva consegnato una fotocopia di quel verbale. Posso dire in generale che mi pare che in taluni casi le vittime abbiano esagerato l’entità della refurtiva e credo di poter anche aggiungere che una parte del materiale ritrovato durante le perquisizioni io l’ho anche avuto successivamente e in parte l’ho anche acquistato da persone di cui non voglio svelare l’identità....”

                                         Queste ammissioni sono state di fatto ritrattate in aula da entrambi gli accusati nella misura in cui hanno sostenuto la diversa tesi della ricettazione di merce rubata da altri.

                                10.   La Corte non ha potuto non attribuire alle predette affermazioni preprocessuali degli accusati un peso decisivo nella decisione circa i reati realmente commessi dai prevenuti.

                                         La confessione di AC 1  di essere l’autore dei furti è esplicita (con il rinvio ai reati contestatigli nel precedente verbale) ed inequivocabile. Già a quel momento gli era indubbiamente chiara al riguardo la distinzione dal diverso reato di ricettazione, al quale ha pure fatto riferimento per taluni episodi, intendendo con ciò, a mente della Corte, riconoscere questo reato per i casi in cui non aveva materialmente commesso il furto.

                                         La confessione dei furti è corroborata, quanto meno in via indiretta, dalle predette dichiarazioni di AC 2 , la cui possibilità, elenco dei reati alla mano, di esprimere valutazioni al riguardo delle dichiarazioni delle vittime circa l’entità della refurtiva implica la sua conoscenza diretta della reale consistenza di detta refurtiva, informazione per sua natura accessibile solo all’autore del furto. Degno di nota è anche il fatto che AC 2  ha confermato le parole del fratello anche sul tema della ricettazione di parte della merce.

                                         Certo, rilevato il carattere negoziale della discussione di cui al verbale 15 luglio 2004 di AC 1 , nel cui contesto gli era stato chiaramente prospettato il passaggio ad un migliore regime di carcerazione nell’ipotesi di una sua confessione, la Corte non ha omesso di chiedersi se l’accusato non avesse confessato il falso pur di adempiere l’accordo offertogli ed accedere ad un migliore regime di carcerazione. Essa ha concluso in senso negativo, da un lato sulla scorta di una complessiva valutazione delle sue qualità caratteriali, tali da non doverlo ritenere persona facilmente influenzabile, ma d’altro lato soprattutto per il motivo della tutela datagli dalla presenza del suo difensore, esperto e a sua volta non influenzabile, al quale sarebbe se del caso spettato di insorgere in occasione di quel verbale qualora il suo cliente avesse confessato il falso per ottenere un migliore regime di carcerazione, e che invece nulla ha obiettato, sottolineando invece (correttamente) la poca differenza dal profilo delle responsabilità penali della confessione della serie di furti rispetto ad una serie di ricettazioni.

                                         La Corte ha considerato anche la possibilità che AC 1  con le sue dichiarazioni intendesse proteggere l’amica ______, o si sentisse comunque sotto pressione per il fatto che essa per sua causa veniva trattenuta in carcere preventivo, ma ha scartato l’eventualità alla luce del fatto che essa era stata liberata circa tre mesi prima (classificatore atti istruttori 1, settore 5, n. 6, verbale 7 aprile 2004 di ______), circostanza che è da ritenere egli abbia appreso dal suo difensore.

                                         Pertanto, in tali circostanze la Corte non poteva ignorare, senza incorrere in arbitrio, il chiaro testo della confessione resa da AC 1  e la sua implicita conferma da parte di AC 2 , per il che hanno da ritenersi ammessi dai prevenuti i furti e i reati connessi contestati a AC 1  in occasione del verbale 18 giugno 2004 avanti al Procuratore Pubblico (classificatore atti istruttori 1, settore 5, n. 10), come meglio precisato al considerando seguente.

                                11.   Gli accertamenti della Corte in proposito sono i seguenti.

                                         Punto 1.1 AA

                                         Il furto 6 ottobre 2000 in danno di PC è stato contestato a AC 1  a pag. 3 del verbale 18 giugno 2004 (n. 3), ed è pertanto da ritenere ammesso in occasione del successivo verbale 15 luglio 2004 e dell’implicita conferma da parte di AC 2 .

                                         Entrambi gli accusati sono perciò autori colpevoli al riguardo di questo capo d’imputazione.

                                         PC che nel frattempo ha assunto la ragione sociale PC, ha subito un secondo furto il 13 luglio 2001 (punto 1.4 AA) ed un terzo furto a due settimane dal secondo, il 26 luglio 2001, reato addebitato al solo AC 2  (punto 12.1 AA).

                                         Punto 1.2 AA

                                         Il furto 25 novembre 2000 in danno di PC è stato contestato a AC 1  a pag. 2 del verbale 18 giugno 2004 (n. 1), ed è pertanto da ritenere ammesso in occasione del successivo verbale 15 luglio 2004, mentre che AC 2 , chiamato in correità, l’ha implicitamente ammesso nel verbale 20 luglio 2004. Esso deve quindi essere addebitato ai prevenuti. PC è stata oggetto di un secondo furto in data 2 maggio 2003 (punto 1.19 AA).

                                         Punto 1.3 AA

                                         Il furto del 16 dicembre 2000 presso PC (nuovamente derubata il 3 gennaio 2003: punto 1.14 AA) è stato contestato a AC 1  a pag. 2 del verbale 18 giugno 2004 (n. 2), ed è pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione globale di cui al già citato verbale 15 luglio 2004 e a quella del 20 luglio 2004 di AC 2 .

                                         Il reato va pertanto ascritto ai due prevenuti.

                                         Punto 1.4 AA

                                         Il secondo furto in danno di PC, del 13 luglio 2001, è stato contestato a AC 1  alle pag. 3 e 4 del verbale 18 giugno 2004 (n. 4), ed è pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione globale di cui al noto verbale 15 luglio 2004, confermata il 20 luglio 2004 da AC 2 , e perciò anche questo furto va addebitato agli accusati.

                                         Si rileva come siano trascorsi circa 7 mesi dal reato precedente. Dal verbale dibattimentale (pag. 11), si evince la confessione da parte di AC 2  quanto meno di un “acquisto consistente” effettuato in blocco di refurtiva proveniente da questo furto e da quello di cui al punti 1.1 AA.

                                         Punto 1.5 A

                                         Il furto del 6 ottobre 2001 presso il PC è stato contestato a AC 1  alle pag. 4 e 5 del verbale 18 giugno 2004 (n. 6), ed è così da ritenere ammesso per effetto della confessione globale di cui al verbale 15 luglio 2004, confermata dal fratello AC2, almeno indirettamente, il 20 luglio 2004.

                                         Il reato viene perciò ascritto ai prevenuti. Anche in questo caso si constata il trascorrere di un certo lasso di tempo, quasi tre mesi, dal reato precedente.

                                         Punto 1.6 AA

                                         Il furto del 17 gennaio 2002, più di tre mesi dopo, in danno di PC è stato contestato a AC 1  a pag. 6 del verbale 18 giugno 2004 (n. 9), ed è quindi da ritenere ammesso per effetto della confessione globale di cui al verbale 15 luglio 2004 e dell’implicita ratifica fatta da AC 2  il 20 luglio 2004.

                                         Il reato va perciò ascritto ai prevenuti.

                                         Punto 1.7 AA

                                         Il furto del 30 marzo 2002 in danno della ditta PC è stato contestato a AC 1  a pag. 7 del verbale 18 giugno 2004 (n. 10), e vale quindi come ammesso, stante la nota confessione globale di cui al verbale 15 luglio 2004 e l’altrettanto nota implicita ammissione di AC 2  del 20 luglio 2004.

                                         Il reato è perciò ascritto ai prevenuti, con il rilievo del fatto che si tratta di un furto ingente (oltre fr. 63'000.--) e rispetto al quale gli accusati al dibattimento avevano quanto meno ammesso la ricettazione del 60% della refurtiva, soggiungendo che dalla medesima fonte avevano ottenuto nel 2002 la pistola Taurus calibro 44 magnum e il fucile a pompa marca Franchi.

                                         Punto 1.8 AA

                                         Il furto del 9 maggio 2002 in danno del garage PC di ___ non è stato contestato a AC 1  in occasione del verbale 18 giugno 2004.

                                         Per tale reato non vi è perciò confessione e quindi esso non può essere ascritto ai prevenuti sulla sola base degli elementi indiziari addotti dall’accusa.

                                         Deve di conseguenza valere per vera l’ammissione fatta dai prevenuti al dibattimento di avere (consapevolmente) ricettato quanto ritrovato in loro possesso, ed eventualmente anche di più (cfr. verbale dibattimentale, pag. 12), e quindi essi vanno ritenuti autori colpevoli di ricettazione per i fr. 570.-- indicati dell’atto di accusa.

                                         Punto 1.9 AA

                                         Il furto del 21 settembre 2002 in danno del negozio di abbigliamento gestito da PC a ___ (zona teatro di parecchi dei reati di cui all’atto di accusa) è stato contestato a AC 1  alle pag. 7 e 8 del verbale 18 giugno 2004 (n. 12), ed è pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione globale fatta in occasione del verbale 15 luglio 2004, fatta implicitamente propria da AC 2  il 20 luglio 2004.

                                         I prevenuti, ancorché riconoscano unicamente di avere ricettato quanto trovato in loro possesso (verbale dibattimentale, pag. 12), sono quindi da ritenere autori colpevoli dell’ingente furto (anch’esso superiore a fr. 60'000.--).

                                         Punto 1.10 AA

                                         Il furto commesso nel negozio di ___ di PC l’11 ottobre 2002 non è stato contestato a AC 1  in occasione del verbale 18 giugno 2004.

                                         In assenza di confessione, i soli elementi indiziari addotti dall’accusa non sono sufficienti per far ritenere con la necessaria certezza i prevenuti siccome autori colpevoli del furto.

                                         Rimane l’ipotesi della ricettazione, ammessa limitatamente a quanto ritrovato in possesso di AC 1 , ovvero due apparecchi Walkman del valore di complessivi fr. 178.--, che egli ha affermato di avere acquistato allo Stampino.

                                         Stante il limitato valore degli oggetti, tornano applicabili le norme sul reato di lieve entità, il che fa cadere anche l’imputazione di ricettazione in assenza della corrispondente querela della parte lesa (art. 172ter cifra 1 CP).

                                         Punto 1.11 AA

                                         Nemmeno il tentato furto del 22 novembre 2002 in danno del garage PC  è stato contestato a AC 1  il 18 giugno 2004, per il che la successiva confessione globale del 15 luglio 2004 non concerne questo addebito.

                                         Anche in questo caso la Corte ha ritenuto insufficienti gli elementi indiziari proposti dall’accusa, ed ha quindi deciso il proscioglimento degli accusati dall’imputazione di in rassegna. In assenza di refurtiva, non vi è qui spazio nemmeno per l’accusa subordinata di ricettazione.

                                         Punto 1.12 AA

                                         Il furto del 23 novembre 2002 in danno della ditta PC è stato contestato a AC 1  a pag. 9 del verbale 18 giugno 2004 (n. 16), ed è pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione rilasciata in occasione del verbale 15 luglio 2004 e della successiva implicita conferma da parte di AC 2  del 20 luglio 2004.

                                         Il reato va pertanto ascritto agli accusati, che ne sono autori colpevoli.

                                         Punto 1.13 AA

                                         Anche il furto commesso il medesimo 23 novembre 2002 nel negozio PC di ___, con refurtiva di ben fr. 75'000.-- circa, è stato contestato a AC 1  a pag. 9 del verbale 18 giugno 2004 (n. 15), ed è perciò da considerare ammesso con la confessione globale del 15 luglio 2004, fatta implicitamente propria da AC2 il 20 luglio 2004. Ritenuti anche gli elementi indiziari evidenziati dall’accusa, ne consegue che i prevenuti devono essere considerati autori colpevoli di questo reato.

                                         Punto 1.14 AA

                                         Il furto del 3 gennaio 2003 presso PC (cfr. punto 1.3 AA) è stato contestato a AC 1  alle pag. 10 e 11 del verbale 18 giugno 2004 (n. 18), ed è quindi da considerare ammesso, stante la successiva confessione globale del 15 luglio 2004 e l’implicita conferma del correo del 20 luglio 2004. Si rileva che gli accusati, che vanno così tenuti per colpevoli del furto, avevano comunque ammesso la ricettazione dell’intera refurtiva (verbale dibattimentale, pag. 11), per il che la distinzione non ha soverchia rilevanza dal profilo delle responsabilità penali.

                                         Punto 1.15 AA

                                         Il furto del 4 gennaio 2003 presso PC a ___ è stato contestato a AC 1  alle pag. 11 e 12 del verbale 18 giugno 2004 (n. 20), ed è pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione globale di cui al verbale 15 luglio 2004 e di quella implicita di AC 2  del 20 luglio 2004.

                                         Il furto concerne solo pochi oggetti, tutti recuperati, del valore complessivo di fr. 50.--, ma questo reato è collegato ad altri, tra cui il furto d’uso di veicoli, come si vedrà più avanti. In base agli elementi di giudizio dati va comunque ritenuta la colpevolezza degli accusati per questo reato di furto.

                                         Punto 1.16 AA

                                         Lo stesso 4 gennaio 2003 è stato commesso anche un furto in danno del negozio PC di ___, sito ad un paio di chilometri dalla PC. Anche questo reato è stato contestato a AC 1 , a pag. 11 del verbale 18 giugno 2004 (n. 19), e vale quindi come ammesso grazie alla confessione globale 15 luglio 2004, confermata da AC 2 , a modo suo, il 20 luglio 2004. Il reato deve perciò essere ascritto agli accusati.

                                         Punto 1.17 AA

                                         Il furto del 21 marzo 2003 nel negozio PC di ___ è stato contestato a AC 1  alle pag. 13 e 14 del verbale 18 giugno 2004 (n. 25), ed è quindi da considerare ammesso per effetto della confessione globale di cui al citato verbale 15 luglio 2004 e della sua implicita conferma da parte del correo AC 2  del 20 luglio 2004.

                                         Punto 1.18

                                         Il furto di una moto Suzuki GSX 1100, delle relative chiavi, e della targa d’officina per motoveicoli 725U commesso il 4 aprile 2003 in danno del PC di ___è stato contestato a AC 1  alle pag. 14 e 15 del verbale 18 giugno 2004 (n. 26, 27 e 28), ed è così da ritenere ammesso dopo la confessione globale rilasciata il 15 luglio 2004.

                                         Al dibattimento AC 1  ha confermato di essere l’autore di quel furto, commesso però in correità con una terza persona, di cui non ha voluto indicare il nome, e non con AC 2 , che sarebbe perciò estraneo a quell’episodio. Egli ha spiegato di avere avviato nell’occasione un diverso ramo della sua attività illecita, rivolto al furto di veicoli su commissione di clienti in Italia. Questa nuova attività sarebbe stata ritenuta rischiosa dal fratello, che pertanto non vi si sarebbe associato.

                                         La Corte ha nel complesso ritenuto credibili le concordi affermazioni e precisazioni fornite dagli accusati, ragione per cui ha addebitato il furto in esame al solo AC 1 , prosciogliendo AC 2  dall’imputazione.

                                         Punto 1.19 AA

                                         Il 2 maggio 2003 è avvenuto il secondo furto in danno di PC (cfr. punto 1.2 AA), reato contestato a AC 1  a pag. 15 del verbale 18 giugno 2004 (n. 29), che è pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione globale di cui al già citato verbale 15 luglio 2004 e della implicita conferma di AC 2  di data 20 luglio 2004.

                                         Si rileva che comunque al dibattimento gli accusati hanno ammesso di avere ricettato “quasi tutto” il provento di quel furto (verbale dibattimentale, pag. 10), per il che non vi è qui apprezzabile differenza nel riconoscimento dell’una piuttosto che dell’altra tesi.

                                         Punto 1.20 AA

                                         Anche in questo caso (come in quello di cui al punto 1.18 AA), gli accusati hanno parzialmente precisato le confessioni predibattimentali, nel senso che il furto sarebbe stato commesso dal solo AC 1 , in correità con il medesimo terzo individuo, mentre che AC 2  sarebbe estraneo all’episodio (cfr. verbale dibattimentale, pag. 15).

                                         Anche in questo caso la Corte ha ritenuto credibili le dichiarazioni degli accusati, ragione per cui il reato è ascritto al solo AC 1 , mentre che AC 2  viene prosciolto.

                                         Punto 1.21 AA

                                         L’ingente furto di apparecchi elettronici vari per oltre fr. 66'000.-- del 17 agosto 2003 in danni del negozio di PC a ___ (nuovamente saccheggiato il 26 ottobre 2003, punto 1.26 AA) è stato contestato a AC 1  alle pag. 18 e 19 del verbale 18 giugno 2004 (n. 36), ed è pertanto da ritenere da lui ammesso per effetto della confessione globale di cui al noto verbale 15 luglio 2004, fatta implicitamente propria da AC 2  il 20 luglio 2004.

                                         Punto 1.22 AA

                                         Il furto del 5 settembre 2003 in danno del garage PC è stato contestato a AC 1  a pag. 19 del verbale 18 giugno 2004 (n. 37), ed è quindi da considerare ammesso alla luce della confessione globale 15 luglio 2004, implicitamente ribadita da AC 2  il 20 luglio 2004.

                                         Punto 1.23 AA

                                         Il furto del 19 settembre 2003 presso il garage PC è stato contestato a AC 1  a pag. 20 del verbale 18 giugno 2004 (n. 39), ed è perciò da ritenere ammesso, stante la confessione globale di cui al noto verbale 15 luglio 2004 e alla sua indiretta conferma da parte di AC 2  di data 20 luglio 2004. Il furto concerne d’altronde in particolare pneumatici, obiettivo privilegiato in specie per AC 2 , che ne faceva commercio, vendendoli e montandoli ad ignari acquirenti.

                                         Punto 1.24 AA

                                         Lo stesso 19 settembre 2003 è stato commesso un furto di attrezzi ed utensili anche in danno del PC, reato contestato a AC 1  a pag. 21 del verbale 18 giugno 2004 (n. 41), e quindi da ritenere ammesso per effetto della confessione globale da lui rilasciata il 15 luglio 2004 e confermata il 20 luglio 2004 da AC 2, chiamato in correità.

                                         Punto 1.25 AA

                                         Il furto del 16 ottobre 2003 in danno di PC è stato contestato a AC 1  alle pag. 21 e 22 del verbale 18 giugno 2004 (n. 42), ed è così ammesso grazie alla confessione globale del 15 luglio 2004, alla quale si è implicitamente associato il correo AC 2  nel suo verbale 20 luglio 2004.

                                         Stante la confessione, il fatto che il testimone che ha sorpreso gli autori del furto all’opera (senza rendersi conto che stava assistendo ad un reato) non abbia potuto effettuare il riconoscimento dei prevenuti (uno indossava il casco, l’altro ha avuto cura di rimanere nella penombra del magazzino), non può ovviamente scagionare gli accusati, che vanno ritenuti autori colpevoli di questo furto.

                                         Punto 1.26 AA

                                         Il 26 ottobre 2003 è stato commesso il secondo furto in danno di PC. Il reato è stato contestato a AC 1  alle pag. 22 e 23 del verbale 18 giugno 2004 (n. 44), ed è pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione globale 15 luglio 2004, implicitamente fatta propria da AC 2  il 20 luglio 2004.

                                         I prevenuti sono perciò ritenuti autori colpevoli di questo furto.

                                         Punto 1.27 AA

                                         Il furto del 15 novembre 2003 in danno di PC a ___è stato contestato a AC 1  a pag. 23 del verbale 18 giugno 2004 (n. 45), ed così da considerare ammesso dopo la confessione globale di cui al verbale 15 luglio 2004, alla quale AC 2 , chiamato in correità, ha quanto meno implicitamente aderito.

                                         I prevenuti sono perciò autori colpevoli anche di questo reato.

                                         Punto 1.28 AA

                                         Il furto del 29 novembre 2003 presso la ditta PC è stato contestato a AC 1  a pag. 23 del verbale 18 giugno 2004 (n. 46), ed è quindi da considerare ammesso con la successiva confessione globale 15 luglio 2004, che la Corte ritiene fatta propria anche da AC 2 , chiamato in correità.

                                         Anche questo furto va pertanto addebitato agli accusati.

                                         Punto 1.29 AA

                                         Il furto del 5 dicembre 2003 di due stufe in danno della PC non è stato contestato a AC 1  in occasione del verbale 18 giugno 2004. Per questo reato non vi è perciò confessione e quindi esso non può essere ascritto ai prevenuti sulla sola base degli elementi indiziari addotti dall’accusa.

                                         Deve di conseguenza valere per vera l’ammissione fatta dai prevenuti al dibattimento di avere (consapevolmente) ricettato le due stufe, nell’intenzione di venderle ad un acquirente che ne aveva fatto richiesta. L’affare non è però andato in porto, in quanto si sarebbe trattato di un tipo di stufa non gradito all’ordinante (cfr. verbale dibattimentale, pag. 17). I prevenuti vanno quindi ritenuti autori colpevoli di ricettazione per i fr. 4’300.-- indicati dell’atto di accusa.

                                         Punto 1.30 AA

                                         Nemmeno il furto del 23 gennaio 2004 in danno della ditta PC è stato contestato a AC 1  in occasione del verbale 18 giugno 2004, e perciò non può ritenersi da lui confessato in occasione del successivo verbale del 15 luglio 2004.

                                         Non essendoci confessione, il furto secondo la Corte esso non può essere addebitato ai prevenuti sulla sola base degli elementi indiziari addotti dall’accusa.

                                         Essi al dibattimento hanno però ammesso la ricettazione dell’intera refurtiva (verbale dibattimentale, pag. 18), pari a fr. 24'600.--, reato del quale vanno ritenuti così autori colpevoli.

                                         Punto 1.31 AA

                                         Gli imputati sostengono che il furto commesso il 23 gennaio 2004 in danno del garagePC di ___ di chiavi ed una cassetta di sicurezza (preludio al furto d’uso di una vettura Mazda MX5, punto 5.14 AA), sarebbe stato commesso da AC 1  in correità con il “solito” terzo personaggio, ad esclusione quindi di AC 2 .

                                         Anche in questo caso la Corte ha creduto alla versione resa in aula dagli accusati, e ha addebitato questo furto al solo AC 1 , prosciogliendo di contro AC 2 .

                                12.   Per quanto visto al considerando che precede, AC 1  è autore colpevole di 26 furti (che diverranno 28 con i due gravi episodi di ___ del 13 febbraio 2004) e AC 2  è autore colpevole di 23 furti (che diverranno 25 tenuto conto dei fatti del 13 febbraio 2004).

                                         Il riconoscimento della colpevolezza al riguardo dei furti, implica l’accollo ai prevenuti anche dei reati connessi.

                                         AC 1  in relazione con i furti di cui ai punti 1.1-1.31 AA è perciò autore colpevole anche di 26 danneggiamenti (28 dopo i fatti di ___) reato commesso in occasione di ogni furto, e di 10 violazioni di domicilio (punti 1.3, 1.4, 1.15, 1.17, 1.18, 1.22, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28 AA).

                                         AC 2 , sempre in relazione ai furti imputatigli ai punti 1.1-1.31 AA, risulta così autore colpevole anche di 23 danneggiamenti (che diventano 25 in considerazione dei fatti di ___), e di 9 violazioni di domicilio, quelle addebitate al fratello, tranne quella legata al furto di cui al punto 1.18 AA, che AC 2  non ha commesso.

                                         Gli imputati, relativamente agli episodi in cui non è stato ritenuto a loro carico il furto, sono dipoi autori colpevoli di ricettazione, commessa in 3 circostanze (punti 1.8, 1.29, 1.30 AA).

                                13.   Ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui alfine di appropriarsene.

                                         Il furto è aggravato, e perciò passibile di una pena massima di dieci anni di reclusione e di una pena minima di tre mesi di detenzione se l’autore fa mestiere del furto (art. 139 cifra 2 CP), oppure, sempre con pena massima di dieci anni di reclusione ma con pena minima di sei mesi di detenzione, se l’autore ha agito in qualità di affiliato ad una banda, si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa, oppure ancora si è dimostrato particolarmente pericoloso per il modo in cui ha perpetrato il furto (art. 139 cifra 3 CP).

                                         Tolte le aggravanti legate al possesso di un’arma da fuoco o di altra arma pericolosa, e a quella di modalità particolarmente pericolose (circostanze semmai attuali per il furto del bancomat), sono qui in discussione le aggravanti della banda e del mestiere.

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza, l'aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità dei singoli componenti unitisi in sodalizio, dovendosi riconoscere, detto in parole povere, che l'unione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo negativo sul comportamento e sulla determinazione dei correi (DTF 78 IV 233). Occorre quindi che due o più persone si mettano assieme con la volontà, espressa o tacita, di commettere in futuro più azioni criminose (più di due, comunque) qualificate come furto, anche se non ancora ben definite e/o pianificate (DTF 102 IV 166, 100 IV 220; Schubarth, Komm., all'art. 137 n. 129 e segg.; Trechsel, Kurzkomm., all'art. 139 n. 16 e segg.; Rehberg - Schmid, Strafrecht III, § 8 n. 4.2.; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 13 n. 100-102; Noll, Schweiz. Strafrecht, BT I, pag. 140 e segg.), purché si tratti di un'unione stretta e stabile, dotata di un minimo di organizzazione (DTF 124 IV 86, 124 IV 286).

                                         L’aggravante dell’agire per mestiere implica invece un’attività delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del reo a reiterare nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione, anche accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale attività, dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e dall’intento di garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (DTF 123 IV 116, 119 IV 129, 117 IV 65, 116 IV 319 e 335). Il simultaneo verificarsi di più circostanze aggravanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere considerato ai fini della determinazione della pena nel contesto dell'applicazione dell’art. 63 CP (DTF 120 IV 330; SJ 1997, 181).

                                14.   Nel caso in esame, è fuori dubbio che i prevenuti abbiano agito in banda e per mestiere, accertamento al quale si giunge a fronte delle modalità, della frequenza, e della sistematicità con cui essi hanno operato i furti, tanto da avere reso l’attività ladresca una regolare fonte di reddito accessorio, da loro quantificato in aula in circa fr. 1'500.-- mensili per ciascuno sull’arco degli oltre tre anni durante i quali sono stati commessi i furti di cui sono autori.

                                         L’ammontare complessivo della refurtiva è in effetti dell’ordine dei fr. 700'000.-- (oltre ai fr. 158'500.- contenuti nel noto bancomat), per il che, sia pure tolta la cospicua parte di utile prelevata dal/dai ricettatore/i, appare chiaro che anche l’utile dei prevenuti dev

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