Incarto n. 72.2004.159-160
Lugano, 10 agosto 2005/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Greta Cipolla, lic.iur.
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 e domiciliato a
detenuto dal 15 al 18 novembre 1996;
AC2, __________ __________ domiciliato __________ __________
detenuto dal 21 ottobre al 29 novembre 1996;
prevenuti colpevoli di:
A. AC 1
truffa consumata e mancata
per avere,
a Paradiso, a Biasca e in altre località,
nel periodo maggio-ottobre 1996,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ingannato, con astuzia, __________ (ora __________), inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio;
in specie, per avere,
in qualità di avente diritto economico della società __________, stipulato con __________ (ora PC 1),
tramite l'amministratore di __________ __________
(nel frattempo deceduto), nel periodo 8.5.1996-4.9.1996,
2 contratti di abbonamento ai servizi delle telecomunicazioni telebusiness (n. __________ e n. __________) e 1 contratto al servizio delle telecomunicazioni telechiosco (n. __________, rimasto di fatto inattivo), sapendo che il traffico telefonico sulle citate linee telebusiness/telechiosco sarebbe stato alimentato
in maniera illecita (utilizzando schede SIM rubate e/o ottenute fraudolentemente), e ciò al fine di incassare indebitamente la quota-parte stabilita contrattualmente, maturando sui citati collegamenti complessivi Frs. 221'385,70, e più precisamente:
q Frs. 156'135,45 sul collegamento n. __________
q Frs. 65'250,25 sul collegamento n. __________
di cui Frs. 103'691,55 incassati sul conto corrente bancario n. J7-104.295.0 intestato a __________, presso __________, Biasca (ora __________), da lui prelevati, in qualità di avente diritto di firma sul conto, destinandoli a scopi privati;
fatti avvenuti a Paradiso, a Biasca, ed in altre località,
nel maggio-ottobre 1996;
reato previsto dall'art. 146 cifra 1 CPS, in relazione con l'art. 22 CPS;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 146 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 164/2004 del 13 dicembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
B. AC2
truffa consumata e mancata
per avere,
a Lugano, Pregassona, Campione d'Italia ed in altre località,
nel periodo febbraio-ottobre 1996,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ingannato, con astuzia, __________ (ora PC 1), inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio;
in specie, per avere,
sia personalmente che in qualità di avente diritto economico della società __________, stipulato,
nel periodo 29.1.1996/9.2.1996-11.4.1996/12.4.1996,
con __________ (ora PC 1),
3 contratti di abbonamento ai servizi delle telecomunicazioni telechiosco a suo nome (n. __________, n. __________ e
n. __________) e 2 contratti di abbonamento ai servizi delle telecomunicazioni telebusiness a nome di __________
(n. __________ e n. __________, quest'ultimo rimasto di fatto inattivo), sapendo che il traffico telefonico sulle citate linee telebusiness/telechiosco sarebbe stato alimentato in maniera illecita (utilizzando schede SIM rubate e/o ottenute fraudolentemente), e ciò al fine di incassare indebitamente la quota-parte stabilita contrattualmente, maturando sui citati collegamenti complessivi Frs. 409'157,25, e più precisamente:
q Frs. 229'951,50 sul collegamento n. __________
q Frs. 155'175,50 sui collegamenti n. __________ e n. __________
q Frs. 24'030,25 sul collegamento n. __________
di cui Frs. 296'339,70 incassati sul conto corrente bancario n. __________ a lui intestato presso __________, Lugano, destinando detto importo a scopi privati;
fatti avvenuti a Lugano, Pregassona, Campione d'Italia ed in altre località, nel periodo febbraio-ottobre 1996;
reato previsto dall'art. 146 cifra 1 CPS, in relazione con l'art. 22 CPS;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 146 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 165/2004 del 13 dicembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1. § L'accusato AC2 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 16:30.
Il presidente prospetta alle parti la subordinata della ricettazione.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermati integralmente gli atti di accusa in esame e, rispettivamente, la subordinata della ricettazione, ritenuto che le tessere SIM utilizzate erano di origine fraudolenta, i nastri delle segreterie inesistenti, e che le erogazioni di denaro da parte della PC1 sono state incassate direttamente da AC2 e, tramite una procura sul conto della __________, da AC 1; posto un atteggiamento processuale di entrambi gli accusati che non lascia spazio a nessun tipo di collaborazione e ammissione, anche di fronte alle ipotesi più improbabili, conclude chiedendo che l’accusato AC 1 venga condannato alla pena di 13 mesi di detenzione, mentre AC2 a 16 mesi di detenzione. Non si oppone alla sospensione condizionale della pena, purché il periodo di prova sia almeno di 3 anni; ritenuta sufficientemente liquida la situazione risarcitoria della PC, si rimette comunque al prudente giudizio della Corte.
§ Il Difensore, il quale, sostenendo che gli unici elementi provati dal PP siano i contratti per le linee __________ e telebusiness, di per sé legali; ritenuto che, tra l’altro, in merito a AC 1 non siano stati nemmeno provati i rapporti dello stesso con la __________ posto che il procedimento è solamente indiziario ed il teste poco credibile, conclude chiedendo che i propri patrocinati siano prosciolti dalle accuse di truffa, sia consumata che tentata, poiché non provati gli elementi costitutivi della fattispecie. Si oppone al risarcimento del danno subito dalla parte civile, poiché quest’ultima non ha prodotto la documentazione necessaria a quantificarlo, non essendo possibile escludere quanto già rimborsatole dalle compagnie di telefonia italiane, nonché dagli utenti svizzeri identificati.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1. E’ autore colpevole di:
1.1. truffa consumata e mancata
per avere,
a Paradiso, a Biasca e in altre località,
nel periodo maggio-ottobre 1996,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ingannato, con astuzia, __________ (ora PC 1), inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio, per complessivi Frs. 221'385,70?
1.1.1. Trattasi invece di ricettazione?
E meglio come descritto nell’atto di accusa.
2. Può beneficiare di attenuanti specifiche, se sì quali?
3. Sussiste violazione del principio di celerità?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
5. Deve essere condannato al pagamento dell’indennità alla parte civile?
B. AC2
1. E’ autore colpevole di:
1.1. truffa consumata e mancata
per avere,
a Lugano, Pregassona, Campione d'Italia ed in altre località,
nel periodo febbraio-ottobre 1996,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ingannato, con astuzia, __________ (ora PC 1), inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio per complessivi Frs. 409'157,25?
1.1.1. Trattasi invece di ricettazione?
E meglio come descritto nell’atto di accusa.
2. Può beneficiare di attenuanti specifiche, se sì quali?
3. Sussiste violazione del principio di celerità?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
5. Deve essere condannato al pagamento dell’indennità alla parte civile?
Considerato, in fatto ed in diritto
1. AC 1, classe __________, incensurato, ha svolto per molti anni attività d’imprenditore nel settore degli impianti elettrici e di riscaldamento in qualità di titolare della __________. A partire dal 1989, appoggiandosi ad uno studio d’architettura, è invece stato attivo nel settore immobiliare, promuovendo in particolare l’edificazione di unità abitative ai fini della rivendita. Afferma di essersi rovinato a causa del vizio del gioco, che avrebbe da una decina d’anni, e a causa del quale avrebbe perso una somma che egli stima in un paio di milioni di franchi al Casinò di Campione. L’estratto dal registro delle esecuzioni che lo concerne dà atto dell’esistenza di parecchie procedure a suo carico a far tempo dal 1991 e per oltre fr. 2 milioni, ma soprattutto di 177 attestati di carenza beni emessi a partire dall’ottobre 1995 per un importo complessivo di più di fr. 1.3 milioni (doc. TPC 22).
AC2, figlio di AC 1, è nato nel __________. Ha svolto studi in elettronica nella Svizzera francese, ma non ha mai esercitato attività professionale legata a tale formazione. Come il padre (con il quale ha anche lavorato), afferma di essere attivo nel ramo immobiliare. In precedenza si occupava di promuovere la costruzione di case ed appartamenti, che poi rivendeva con profitto, mentre che oggi si limita a locare gli appartamenti di cui è proprietario, vivendo in pratica del provento della propria sostanza immobiliare. Dichiara di avere una buona situazione economica. I precetti esecutivi emessi a suo carico (cfr. doc. TPC 22) sarebbero frutto di vecchi contenziosi, nel frattempo appianati, e non sarebbero pertanto indizio di debiti effettivi. Celibe e senza figli. E’ incensurato.
2. L’inchiesta che concerne i prevenuti ha preso avvio nell’autunno del 1996 a seguito di una denuncia presentata da __________, che lamentava delle ingenti perdite economiche a seguito di costosi collegamenti telefonici con telechioschi svizzeri da parte di utenze mobile intestate a nominativi di fantasia e/o a persone insolventi, e per cui comunque nessuno aveva pagato o era disposto a pagare i costi dei collegamenti.
Le indagini avevano interessato una ventina di persone, in prevalenza residenti nel distretto di Riviera, una decina delle quali (tra cui i qui imputati) era stata tratta in arresto.
Secondo gli inquirenti, il medesimo procedimento truffaldino era stato messo in atto da due distinti gruppi d’autori, che (salvo il marginale episodio di cui si dirà più avanti) agivano indipendentemente e senza collegamento tra loro (cfr. il rapporto preliminare di polizia giudiziaria del 12 luglio 1997, pag. 20).
Un primo filone d’inchiesta, riguardante __________, i fratelli __________ e __________, __________ ed altri, era giunto sollecitamente a termine, e a carico dei predetti personaggi già il 20 gennaio 1998 era stato emanato l’atto d’accusa per il titolo di truffa, per il che nei loro confronti il processo, terminato con la condanna di tutti i prevenuti, era stato celebrato il 5 settembre 2002 (cfr. classificatore piccolo, in fine, sezione “sentenza __________”).
Il filone di inchiesta concernente i qui prevenuti si è di contro arenato, dopo il deposito degli atti, allo stadio delle domande di complemento d’istruttoria. Gli accusati, infatti, in data 11 novembre 1997 avevano impugnato avanti al GIAR la decisione del Procuratore Pubblico di negare i richiesti complementi d’inchiesta. Incomprensibilmente, il reclamo è stato evaso dal GIAR supplente solo il 31 marzo 2003, ovvero dopo 5 anni e 5 mesi di giacenza, il che è veramente sorprendente se si pone mente all’assoluta normalità della fattispecie, e quindi anche della decisione, che consta infatti di sole 3 pagine, a riprova di un caso apparentemente rientrante nella routine dell’autorità decidente.
Superato l’empasse, l’inchiesta è stata riattivata nel 2003 a cura di un altro Procuratore Pubblico, che il 13 dicembre 2004 ha emanato nei confronti dei prevenuti due distinti atti di accusa. Viste però le analogie delle fattispecie, nonché il rapporto di parentela e la presenza di un unico difensore, il Presidente della Corte, per motivi di economia processuale, il 23 giugno 2005 ha proceduto alla riunione dei procedimenti (doc. TPC 11), provvedimento nei cui confronti nessuna delle parti ha peraltro sollevato obiezioni.
3. L’ipotesi accusatoria sottoposta a giudizio addebita ai prevenuti di avere chiesto ed ottenuto alla compagnia telefonica __________ __________ (ora PC 1) delle linee telefoniche dette di “telechiosco” (riconoscibili per il numero di chiamata iniziante con __________...) o di “telebusiness” (riconoscibili per il numero di chiamata iniziante con __________...) già sapendo che i numeri loro attribuiti sarebbero stati chiamati da loro stessi, per il mezzo di utenze di telefonia mobile (funzionanti perciò con cosiddette “schede SIM”) ottenute fraudolentemente, di cui nessuno avrebbe pagato le bollette e perciò da sfruttare sino al momento in cui il gestore avrebbe bloccato il collegamento, mentre che ai titolari dei numeri di “telechiosco” o “telebusiness” selezionati in queste circostanze sarebbe comunque stato accreditato da __________ __________ quanto di loro spettanza, secondo le condizioni d’abbonamento, per l’avvenuto contatto telefonico.
In questo modo, secondo l’atto d’accusa, AC 1 avrebbe, con l’intento di arricchirsi indebitamente in danno dell’altrui patrimonio, percepito più di fr. 221'000.-- tra il maggio e l’ottobre del 1996, accreditati da __________ alla __________, titolare dei “telechioschi” rispondenti ai numeri di __________ __________.
AC2, analogamente, avrebbe maturato crediti per oltre fr. 400'000.--, di cui quasi fr. 300'000.-- effettivamente percepiti, accreditatigli da __________ a seguito delle chiamate effettuate ai “suoi” numeri __________, __________, __________, __________.
4. AC 1 in corso d’inchiesta ha negato ogni addebito, ivi quello relativo all’acquisto e alla vendita a TE 1 di alcune schede SIM da utilizzare per chiamare in maniera spropositata i numeri di “telechiosco” o “telebusiness”. Gli abbonamenti telefonici incriminati sarebbero stati di pertinenza di __________ e non suoi. Di tutto si sarebbe occupato __________ __________, amministratore (deceduto) di __________, e non lui, che dalla citata società non avrebbe percepito alcunché, e di cui sarebbe diventato azionista solo dopo la fine della vicenda dei telefoni, quando alla società rimaneva solo la fallimentare gestione di un sex shop.
AC2, che quanto meno ha ammesso di avere percepito il denaro di cui trattasi, ha a sua volta negato ogni responsabilità penale, adducendo la regolarità delle linee di telechiosco/telebusiness a lui facenti capo (e intestate ad una __________ per il solo motivo che __________ non accettava di stipulare contratti di quel genere con delle persone fisiche), e sostenendo di nulla avere saputo al riguardo di presunte chiamate truffaldine sui propri numeri, sulle quali non avrebbe avuto controllo di sorta e che egli non avrebbe di certo in alcun modo effettuato.
Al dibattimento i prevenuti hanno mantenuto il precedente atteggiamento volto alla negazione di qualsivoglia responsabilità, anche a fronte della contestazione di numerosissimi elementi indizianti della natura totalmente fittizia delle linee di telechiosco/telebusiness da loro messe in attività, e pertanto della veste necessariamente truffaldina delle incessanti e ripetute chiamate di quei numeri da parte di utenze che poi non hanno pagato le fatture relative a tali chiamate.
La Corte ha nondimeno concluso per la colpevolezza dei prevenuti sulla scorta degli accertamenti di cui ai considerandi che seguono.
I. AC 1
5. La partecipazione in __________ e il profitto conseguito
Interrogato sull’origine del suo coinvolgimento in __________ l’accusato in occasione del verbale avanti al Procuratore Pubblico del 18 novembre 1996 aveva dichiarato di avere visto un annuncio su di un quotidiano, verosimilmente il __________ __________, e di essersi quindi indirizzato all’amministratore unico, __________ di __________ (verbale citato, in: incarto __________, cubo 1, classificatore verbali accusati, sezione 9, n. 4, pag. 5). Quanto ai successivi rapporti con quella società, l’accusato nel medesimo verbale affermava di esserne “titolare” da circa 15 giorni, per avere acquistato “delle azioni al portatore dei precedenti proprietari che sono cittadini esteri di cui preferisco non svelare il nome” (pag. 4). A non averne dubbi, a mente della Corte l’affermazione di essere “titolare” della società a seguito dell’acquisto di azioni al portatore dai precedenti proprietari significava ammettere di essere l’attuale proprietario della società, interpretazione la cui correttezza è dimostrata da ulteriori affermazioni dell’accusato medesimo, che riferendosi alla __________, dichiarava che era il figlio ad esserne ora “titolare”, dato che era stato lui stesso a vendergliela, dopo che egli l’aveva costituita assieme a TE 1 e __________ (verbale citato, pag. 5). Se ne deduce pertanto, sulla base di tale esempio, che è lo stesso AC 1 a definire (correttamente) “titolare” il proprietario economico di una società anonima, in quanto proprietario delle azioni.
Nel successivo verbale del 1° dicembre 2003 (inc. ACC 164 e 165/04, classificatore piccolo, sezione verbali, n. 1), questa sua dichiarazione gli è stata nuovamente contestata, ed egli l’ha rettificata, sostenendo di avere acquistato solo il 10% del pacchetto azionario di __________ al prezzo di fr. 6'000.-- dai proprietari della società, di cui non ricordava il nome (pag. 2) (sarebbero stati cittadini bulgari: cfr. verbale 25 agosto 2004, n. 7, pag. 2), precisando al dibattimento che si sarebbe trattato di una compensazione con un proprio corrispondente credito, a fronte del quale avrebbe pertanto ricevuto azioni in luogo del denaro, spiegazioni queste peraltro in contrasto con quanto sostenuto a pag. 5 del verbale 1° dicembre 2003, dove affermava di avere acquistato le azioni da __________.
Ammetteva per il resto di essere stato amministratore unico della società dal 26 gennaio al 30 giugno 1998, periodo in cui essa si sarebbe occupata unicamente della gestione di un sex shop, attività che a quel momento sarebbe però stata fallimentare (verbale 1° dicembre 2003 citato, pag. 5).
Già a questo stadio, ossia prima ancora di avere iniziato ad affrontare direttamente i fatti di cui all’atto di accusa, AC 1 AC 1 si dimostra reticente ed anche bugiardo.
In vista del dibattimento il Presidente ha richiamato varia documentazione, tra cui l’atto costitutivo di __________ dall’Ufficio del registro di commercio, dal quale (doc. TPC 21) risulta che AC 1 era stato socio fondatore di __________, essendo comparso avanti al notaio __________ il 13 ottobre 1994, all’atto della costituzione, assieme al __________ __________. Si dimostra pertanto sicuramente falsa l’affermazione di avere appreso dell’esistenza della società da un’inserzione letta su di un quotidiano, così come manifesto appare l’intento di ridimensionare il proprio ruolo in seno alla società rettificando a distanza di anni la precedente affermazione di essere stato il “titolare” per sostenere poi di avere posseduto solo il 10% della società, acquistato non si sa bene da chi.
6. Allo stesso modo, il prevenuto ha ben badato di distanziarsi da ogni funzione operativa in seno alla società. Il ritornello recitato agli inquirenti in risposta ad ogni domanda imbarazzante era sempre il medesimo: “non lo so. La richiesta di abbonamento era stata fatta dall’amministratore della società” (verbale 1° dicembre 2003, pag. 2), “non posso esprimermi al riguardo, in quanto era l’amministratore della __________ che gestiva il tutto” (verbale citato, pag. 3), “...come detto, era l’amministratore __________ ad occuparsi della società e non io” (pag. 4).
Non diverse sono state le risposte al riguardo dell’eventuale coinvolgimento nelle questioni finanziarie: “...non seguivo l’attività della società e non ho realizzato nessun guadagno con la __________....__________ non mi aveva mai informato sull’andamento della società e io non avevo contatto con gli altri azionisti” (verbale 1° dicembre 2003, pag. 5), “...a quel tempo io non ero ancora azionista della __________ e quindi non ho percepito alcun dividendo. Preciso per contro di avere ricevuto dalla società il pagamento delle prestazioni da me fornite (da un minimo di Frs. 500.- a un massimo di Frs. 800.- al mese)” (verbale 25 agosto 2004, pag. 2), laddove, in particolare, egli escludeva tassativamente di avere toccato con mano i denari versati dall’allora __________ (“contesto di aver incassato personalmente gli importi versati da PC 1” (verbale 1° dicembre 2003, pag. 5).
7. A questo punto, seguendo le sue dichiarazioni, verrebbe da chiedersi cosa fosse li a fare AC 1, visto che non si occupava di nulla e non veniva informato di nulla, e per quale motivo gli venissero riconosciuti fr. 500.--/800.-- al mese.
L’istruttoria ha però dimostrato che, contrariamente a quanto dichiarato agli inquirenti, il AC 1, che per il resto nulla faceva e nulla sapeva, era quanto meno stato investito della non indifferente responsabilità di procedere all’incasso del denaro (mansione per cui, contro ogni logica vista la pochezza delle sue competenze, disponeva di firma individuale in banca e addirittura era l’unico a potere firmare, ad esclusione persino dell’amministratore della società: cfr. inc. 164 e 165/04, classificatore grande, AI 19) che __________ aveva accreditato sul conto di __________ presso l’allora __________ (oggi __________), filiale di Paradiso.
Risulta infatti che egli nel periodo 14 maggio – 2 luglio 1996 ha personalmente prelevato a contanti dal conto in questione complessivi fr. 47'500.-- in 7 occasioni (verbale 25 agosto 2004, pag. 3, con riferimento alla documentazione bancaria) e che nel periodo 12 luglio – 30 ottobre 1996 ha prelevato ulteriori complessivi fr. 176'200.-- in altre 15 occasioni (verbale citato, pag. 2), per complessivi fr. 223'700.-- in 22 occasioni.
Chiamato a fornire spiegazioni, il prevenuto aveva spiegato che (verbale 25 agosto 2004, pag. 2):
" In merito alla destinazione data agli importi prelevati dichiaro che una parte è stata versata agli azionisti della società e una parte utilizzata per le spese di gestione della società (canoni di locazione, acquisto di merci e versamento degli stipendi, che venivano pagati in contanti oppure tramite versamento postale).
Ribadisco di non avere incassato personalmente questi importi, ma di averli immessi nella società”.
Al dibattimento egli ha fornito la diversa spiegazione, secondo cui (verbale dibattimentale, pag. 4):
" A domanda del Presidente rispondo che i soldi da me prelevati dal conto __________ sono stati consegnati all’amministratore. Non so cosa ne ha fatto.”
AC 1, in ogni caso, mente. Tolta la discrepanza tra le due versioni dei fatti, l’unico fatto certo è che egli li ha incassati personalmente. Quanto egli dichiara non è comunque quello che risulta dalla contabilità della società (anch’essa assunta in atti su richiesta del Presidente), secondo la quale (doc. TPC 20) il denaro in questione è sì entrato nella società alla voce “ricavi __________” in misura di fr. 271'214.65 nell’esercizio 1996 (mentre che per il 1995 tale ricavo era stato pari a 0), ma ne è anche uscito in misura di ben fr. 220'500.-- alla fumosa voce “lavori terzi” (che pure nel 1995 era pari a 0, dal che l’evidente connessione tra il nuovo consistente introito e tale nuova importante spesa). Sennonché, non risulta compiuto alcun lavoro di terzi. Non può trattarsi evidentemente della remunerazione degli autori delle telefonate (il che è concettualmente escluso in un’ipotesi di legale funzionamento del telechiosco), ma non può di certo nemmeno essersi trattato del pagamento del lavoro di messa a disposizione del materiale asseritamente ascoltato dagli ipotetici utenti di quei numeri telefonici, essendosi trattato semplicemente -secondo il AC 1- di qualche nastro da lui stesso preparato e contenente informazioni relative al mercato immobiliare, ovvero asserite proposte di fondi offerti in vendita (cfr. in dettaglio il consid. successivo). Non si vede pertanto, dal racconto dell’imputato, come e perché avrebbero potuto in tal modo sussistere costi di ben fr. 220'000.-- dipendenti dalle prestazioni lavorative di fantomatici ed innominati “terzi”.
Vero è semmai, secondo il Presidente, che tale voce di bilancio è squisitamente fittizia, inventata al fine di ridurre quasi a zero l’utile societario, e di non corrispondere all’erario le relative imposte. Non a caso, a riprova della natura fittizia dell’uscita riportata in bilancio, l’autorità fiscale non ha accettato la voce di spesa, computata invece nell’utile della società (doc. TPC 20).
Se ne deve pertanto, come detto in precedenza, rimanere all’evidenza dei fatti accertati: ha prelevato il denaro dalle casse della società e la contabilizzazione dell’uscita nel bilancio di __________ è fittizia. Accertato ciò, si deve presumere (a dispetto delle sue dichiarazioni) che __________ appartenesse a AC 1, ma soprattutto si deve presumere che egli si sia tenuto il denaro. Spettava lui, dopo questi accertamenti, di dare comprovata ragione dell’utilizzo del denaro nell’interesse della società. Non avendolo fatto o, meglio, avendo fornito spiegazioni smentite dai bilanci societari, si può solo ritenere la logica conclusione per cui egli ha tenuto per sé quanto prelevato in banca, ovvero almeno i fr. 223'700.-- di cui vi è prova certa.
8. I telechioschi/telebusiness
In data 8 maggio 1996 __________, e per essa l’amministratore tabulare __________, ha inoltrato a __________ il modulo di dichiarazione di abbonamento al servizio delle telecomunicazioni telebusiness 157, poi controfirmato il 13 maggio 1996 dall’azienda telefonica, ed in base al quale a __________ è stato attribuito il numero __________ all’asserito scopo di attivarsi nel settore immobiliare, offrendo un “panorama immobiliare dei vari oggetti in vendita” (cfr. il modulo annesso al verbale 1° dicembre 2003 di AC 1).
Un secondo identico modulo (anch’esso annesso al medesimo verbale), pure a firma __________ per __________, è stato inoltrato il 12 agosto, ed accettato il 16 agosto 1996, il che ha condotto all’attivazione del collegamento del numero __________ per l’identico scopo di fornire il “panorama immobiliare dei vari oggetti in vendita”.
Infine, il 4 settembre 1996, sempre da __________ per __________, è stata fatta richiesta di abbonamento al servizio di telechiosco __________ per “vendita di videocassette – oggettistica – biancheria e riviste hard e offerte promozionali”, ottenendo il collegamento __________ (cfr. modulo annesso al citato verbale).
Dalle condizioni tariffarie praticate per i numeri di telebusiness e telechiosco (cfr. inc. ACC 164 e 165/04, classificatore piccolo, sezione tabulati, ultima pagina), si apprende che tra i numeri di telebusiness __________ i più costosi da chiamare erano proprio quelli del tipo __________...(cioè con la cifra 8 come quarto numero), per i quali il costo per l’utente era di ben fr. 4.23 al minuto, di cui fr. 3.408 al minuto spettavano al gestore. I telechioschi (__________....) erano nettamente meno costosi, stante una tariffa massima di fr. 2.13 al minuto, di cui fr. 1.5549 riversati al gestore.
Il prodotto offerto erano, come si è accennato, delle inserzioni immobiliari concernenti fondi offerti in vendita. Il chiamante di uno dei due __________ (__________o __________) non otteneva (al costo di fr. 4.23 al minuto) di essere messo in contatto con un operatore che rispondeva alla chiamata, ma accedeva invece ad una segreteria telefonica nella quale era in funzione un nastro inciso.
Nell’istruttoria predibattimentale AC 1 era stato bugiardo anche a questo proposito. Avanti al Procuratore Pubblico, il 18 novembre 1996 aveva dapprima dichiarato che (pag. 4):
" Sono anche al corrente che dietro a queste linee ci sono delle conversazioni a sfondo erotico, in diretta con delle donne che ricevono queste telefonate”
Il 1° dicembre 2003 aveva ribadito che le linee intestate a __________ __________ offrivano “prestazioni di carattere erotico” (pag. 2), sconfessando però la precedente dichiarazione laddove precisava che (pag. 2):
" Per quanto ricordo non vi erano delle persone che rispondevano ai numeri chiamati, ma delle registrazioni su nastro”
ciò di cui egli in realtà era perfettamente al corrente, tanto da potere specificare che i telefoni funzionavano automaticamente ed erano installati, con le relative segreterie telefoniche, dietro al banco di vendita nel negozio sex shop gestito a Paradiso dalla __________ (pag. 3).
Quanto al (preteso) contenuto delle registrazioni, aveva manifestato stupore alla notizia che si trattava, secondo la domanda di abbonamento, di informazioni a carattere immobiliare (“mi sembra strano”, pag. 5), mentre che al dibattimento ha pacificamente ammesso di essere l’autore delle registrazioni asseritamente propinate ai supposti utenti di quei numeri. In aula ha infatti precisato che si sarebbe trattato di nastri della durata di circa 50 minuti (ciò che, come si vedrà più avanti, trova riscontro nei tabulati disponibili), nel corso dei quali -secondo l’imputato- venivano snocciolate in ordine sparso le offerte immobiliari del momento allestite da lui stesso, siccome esperto del settore.
Stanti i limiti tecnologici dell’epoca, non si poteva accedere in modo selettivo alle singole offerte, ma era invece necessario ascoltare l’intero nastro in attesa e nella speranza di sentire qualcosa di interessante, ad esempio perché ubicato nella zona geografica di interesse e/o perché della fascia di prezzo corrispondente alle proprie possibilità.
Quindi, secondo AC 1 si sarebbe trattato (dal punto di vista dell’utente) di spendere circa fr. 220.-- per sentire un po’ di inserzioni immobiliari, magari nemmeno interessanti per prezzo o per zona geografica, senza potere scegliere o accedere direttamente alle stesse, e quindi, in definitiva, per ottenere le medesime informazioni accessibili in pochi minuti al costo di un quotidiano o di un giornale d’inserzioni, oppure gratuitamente in qualunque agenzia immobiliare.
Di fronte alla manifesta assurdità di un’offerta del genere, il cui nonsenso economico per il potenziale utente è di meridiana evidenza, il Presidente ha chiesto a AC 1 se a fronte del costo astronomico di informazioni commerciali, che vi sarebbe ogni interesse a diffondere gratuitamente, si trattasse almeno di informazioni specialissime per interesse e convenienza delle offerte, autentiche chicche del mercato immobiliare, aggiornate minuto per minuto sulla scorta di chissà quali informazioni insider. Purtroppo, nulla di tutto ciò: l’accusato ha affermato che le inserzioni (25/30 per nastro, cfr. verbale dibattimentale, pag. 2) si sarebbero fondate su sue personali conoscenze, acquisite non si sa come (magari attingendo ai quotidiani?), ed aggiornate all’incirca ogni due di settimane. Si può perciò intuire lo strazio di chi, dopo avere speso fr. 220.-- senza nulla trovare, avesse riprovato qualche giorno dopo, per scoprire, spendendo lo stesso importo, che nulla era cambiato... Ulteriormente incalzato dal Presidente, alla ricerca dell’inesistente logica dal profilo commerciale di un’offerta del genere, AC 1 (onde giustificare il mare di chiamate, di cui si dirà dopo) ha dichiarato che i due telechioschi immobiliari erano stati adeguatamente pubblicizzati, senza però potere fornire alcuna ulteriore indicazione al riguardo. La pubblicità sarebbe stata fatta addirittura anche in Italia, affermazione logica nel tentativo di giustificare la grande quantità di chiamate ricevute da cellulari di quel paese, molto meno congruente alla luce delle drastiche limitazioni imposte dalla LAFE alla possibilità per i cittadini italiani di potere acquistare dei fondi in Svizzera.
Sempre per rispondere alle obiezioni di ordine logico del Presidente, AC 1, oramai lanciato nel racconto di fandonie a ruota libera, ha dichiarato che a fronte della promozione con questo innovativo sistema della vendita di fondi di terze persone (l’imputato non ha in effetti preteso di essere stato proprietario degli immobili di cui ai nastri), e del clamoroso successo dell’iniziativa, attestato dai fr. 223'000.-- riversati da __________, egli (o più logicamente __________) avrebbe stipulato con i proprietari dei fondi dei regolari contratti di mediazione, e avrebbe percepito delle commissioni a seguito delle numerose vendite concretizzate grazie all’attività del telechiosco. Chiamato a fornire delle evidenze in proposito, nulla ha però saputo ricordare: non un nome, non una località o un fondo, non una corrispondenza scritta, che si ritiene dovrebbe esistere a riprova di eventuali trattative intercorse dopo l’asserito primo contatto telefonico. Nulla. In simili condizioni è solo un dettaglio il rilievo del fatto che nel bilancio di __________nulla si trova al riguardo di asserite provvigioni immobiliari.
9. Le chiamate
Secondo le indicazioni di cui all’atto di accusa, le chiamate effettuate nel periodo maggio – ottobre 1996 sul numero __________ __________ hanno consentito di maturare ristorni per il titolare del collegamento pari a fr. 156'135.45, e quelle sul n. __________ ulteriori fr. 65'250.25, per un totale, oggetto d’imputazione, di
fr. 221'385.70. L’importo di cui all’atto d’accusa trova pieno riscontro negli oltre fr. 223'000.-- prelevati da AC 1
sul conto sul quale confluivano i ristorni, ed è pertanto da ritenere accertato.
Il numero __________, seppure maggiormente consono all’attività del sex shop, non è mai attivo, e non ha quindi fruttato alcunché.
Il Presidente, calcolatrice alla mano, ha contestato a AC 1 che i fr. 221'000.-- e rotti incassati con i due collegamenti di telebusiness equivalgono (a fr. 3.408 al minuto) a quasi 65'000 minuti di chiamate, ossia a circa 1'080 ore, ovvero a più di 45 giorni, ergo a 135 giorni lavorativi di 8 ore (volendo escludere per un attimo che la fregola di informarsi sugli immobili a fr. 4.23 al minuto cogliesse i potenziali acquirenti d’immobile anche durante la notte come invece accadeva regolarmente!), ossia 27 settimane lavorative di 5 giorni, e quindi più dell’intero arco di tempo in cui i numeri sono stati attivi. Ben si comprende, pertanto, stante la febbrile attività di chiamata, sintomo d’irrefrenabile brama di notizia immobiliare, che __________ avesse attivato almeno una seconda linea, così da non imporre alla fiumana di chiamati la frustrazione di trovare la linea perennemente occupata da un altro potenziale acquirente (a meno che il chiamato non possedesse un accesso a più canali, e che potesse perciò essere chiamato simultaneamente da più utenti).
Nelle valutazioni del Presidente, già questi primi dati numerici sono inverosimili alla luce del servizio che l’accusato afferma di avere offerto. Si ritiene infatti contrario ad ogni ragionevole logica ammettere che persone realmente alla ricerca di un immobile da
acquistare possano avere considerato economicamente sensato chiamare una segreteria telefonica a fr. 4.23 al minuto per ottenere (nella migliore delle ipotesi) l’enunciazione di inserzioni alla rinfusa, ovvero un servizio del tutto privo di valore, costoso, non mirato alle esigenze del singolo, ed ottenibile, oltretutto con maggiore varietà e completezza, da altre fonte gratuite o quasi, come quotidiani, pubblicazioni specializzate o agenzie immobiliari.
10. Questa immediata percezione di inverosimiglianza diviene assoluta certezza alla visione dei tabulati di una piccola parte dei numeri che ha chiamato i due telebusiness intestati a __________.
Le modalità di chiamata sono infatti tali da escludere ogni residua ipotesi di lecita esistenza di un effettivo servizio di informazione immobiliare.
Se si pone ad esempio mano ai tabulati dei numeri di telefono cellulari attivati da una misteriosa __________ di Zugo (cfr. inc. ACC 164 e 165/04, classificatore piccolo, sezione tabulati), si riscontra come il cellulare avente il numero __________ abbia effettuato da solo chiamate per fr. 76'830.50 a telechioschi/telebusiness nel solo periodo 3 settembre – 27 ottobre 1996 (cfr. tabella “A”). Il dettaglio delle 14 pagine di tabulati relative a quel chiamante, rivela lunghe ed incessanti chiamate, in misura preponderante verso i numeri di __________.
Si inizia il 3 settembre 1996 alle 19.08 con una chiamata di 3140 secondi (ossia 52’ e 20”) al numero __________. Costo: fr. 221.20. Nuova chiamata di 668 secondi alle 20.05. Poi 1282 secondi a partire dalle 20.30, 1424 secondi dalle 21.01, 3106 secondi (51’ e 46”) alle ore 22.03 e quindi, dopo solo il tempo di ricomporre il numero, altri 3148 secondi alle 22.56. Tutte chiamate allo __________ __________, all’asserito scopo di sentire le medesime informazioni immobiliare. Si fa notte ma lo spettacolo continua: 402 secondi alle 00.05 del 4 settembre 1996, poi 3171 secondi alle 00.21. Altri 3123 secondi alle 02.27, sempre verso il __________, ed un ultimo sforzo alle 04.36, per chiamare per 2059 secondi il __________ __________, numero quest’ultimo di un telechiosco proponente “Conversazioni – giochi – barzellette – dialoghi di ogni genere – programmi di svago”. Un po’ di divertimento prima di andare a dormire, insomma, per il chiamante __________ dopo tante inserzioni immobiliari. Titolare dell’ameno telechiosco? __________ AC 1, moglie di AC 1, madre di AC2 (cfr. inc. ACC 164 e 165/04, classificatore piccolo, sezione verbali, n. 3, verbale 2 dicembre 2003 di __________ e allegati).
Dopo qualche ora di sonno, via con un paio di audizioni dell’altro telechiosco __________, fin lì negletto, così da completare il panorama immobiliare (3307 secondi alle 08.26 per fr. 232.90 e 3301 secondi alle 09.28 per fr. 232.50), quindi ancora il __________ __________ sino all’ora di pranzo (599 secondi alle 10.45 e 3167 secondi alle 11.08), poi il __________ per tutto il pomeriggio (3337 secondi alle 12.07, 2622 secondi alle 13.51, 3362 secondi alle 14.40, 3324 secondi alle 16.20, 1306 secondi alle 17.55, 11 secondi alle 18.23 e 3326 secondi alle 18.26), quindi, dopo tanto lavoro, serata libera per il fantomatico utente di quel numero. E così via....
Il sottoscritto Presidente non intende tediare con la completa enunciazione dei tabulati del chiamante __________, né con quella, di analogo tenore, dei numeri __________ (fr. 116'870.80 tra il 23 agosto e il 27 ottobre 1996 in 21 pagine di tabulati), __________ (fr. 111'464.30 tra il 27 agosto e il 24 ottobre 1996) per i quali sono disponibili i tabulati integrali e per i quali ben si vede che la quasi totalità dell’assurda pioggia di chiamate concerne telechioschi/telebusiness della famiglia __________.
A prescindere dall’effettivo pagamento o meno di questi importi da parte di __________ piuttosto che di quelli generati da altri chiamanti (nel caso di pagamento l’eventuale reato sarebbe consumato, in caso contrario esso sarebbe mancato), i tabulati in esame forniscono un quadro significativo di come veniva alimentato il traffico di telefonate in direzione dei telechioschi/telebusiness dell’accusato, il che spiega anche come sia stato possibile raggiungere gli importi di cui all’atto di accusa in così poco tempo.
Il riscontro di continue chiamate da parte di pochi numeri chiamanti è segno evidente della natura truffaldina dell’intera operazione. Non esiste pertanto alcun messaggio da ascoltare, ma vi è soltanto l’esigenza di chiamare di continuo per alimentare (o “caricare”, come hanno detto accusati nell’altro filone d’indagine) i telechioschi/telebusiness, con evidente profitto economico per i loro gestori, ovvero per l’accusato AC 1 AC 1 nel caso dei due numeri in questione.
11. La difesa ha eccepito la mancanza da parte dell’accusa della puntuale dimostrazione del mancato pagamento a __________ delle chiamate che hanno portato agli accrediti di cui all’atto di accusa, ma si tratta di un’obiezione pretestuosa.
Il mancato pagamento è infatti del tutto ovvio alla luce del chiaro abuso risultante dai tabulati evocati poc’anzi, ed è perciò una logica componente del meccanismo truffaldino oggetto d’imputazione. Inoltre, risulta incongruente la richiesta di fornire la prova positiva del fatto che una data circostanza non si è verificata, che a ben vedere non è dimostrabile.
Tolta pertanto l’ipotesi che __________ abbia deliberatamente mentito, invero poco verosimile poiché non si capisce in tal caso quale sarebbe il motivo dell’iniziativa penale, ben va ammesso che essa non poteva fornire la prova del mancato incasso degli importi di cui lamenta l’avvenuto pagamento (anticipato) da parte sua ai gestori dei telechioschi/telebusiness ritenuti truffaldini, e che essa va creduta quando afferma che (secondo logica) tali assurde chiamate non sono state pagate da nessuno.
Il mancato pagamento è d’altronde la conseguenza di abusi di vario genere, finalizzati sempre alla possibilità di potere telefonare a credito sino al blocco della linea, come ad esempio l’intestazione di utenze telefoniche a soggetti insolventi che si sono prestati alla bisogna, l’intestazione a persone giuridiche poi lasciate fallire, oppure ancora l’intestazione a soggetti del tutto inesistenti, previa indicazione di false generalità.
TE 1, processato e condannato con altri nel 2002 per operazioni di questo genere, sentito come testimone ha chiaramente spiegato il significato (ed il valore) di queste utenze fantasma, e per esse delle relative schede SIM, utilizzate per chiamare in continuazione i numeri a pagamento senza che venisse poi pagato il costo delle chiamate (verbale dibattimentale, pag. 3):
" Per quanto ricordo, il prezzo di queste transazioni era di 1000/1'500 franchi per ogni scheda. Il prezzo si giustificava perché “sfruttandole” si potevano ricavare fr. 15'000.- da ognuna. Per “sfruttarla” s’intende chiamando i numeri a pagamento. Questo perché coloro che chiamavano non ricevevano la fattura, oppure la ricevevano e non la pagavano, erano dei prestanome. Mentre che il destinatario delle chiamate riceveva i soldi dalla compagnia telefonica. Si tratta di un discorso generale per spiegare l’elevato costo delle schede.”
12. L’autore delle chiamate
Si pone a questo punto la questione volta a sapere chi sia l’autore delle chiamate effettuate sui telechioschi/telebusiness dell’accusato, che vorrebbe trarre diritto dalla mancanza del puntuale accertamento del fatto che egli avrebbe effettuato ognuna delle telefonate costitutive degli importi contestati come oggetto di truffa.
La risposta non può evidentemente essere fornita sulla scorta di puntuali (ed impossibili) accertamenti concernenti ogni singola telefonata incriminata, ma deve essere data in base ad un logico ragionamento in virtù del quale solo ed esclusivamente il beneficiario economico delle telefonate poteva avere un interesse all’effettuazione delle chiamate, specie alla luce del fatto che esse avevano comunque un costo, che se non era quello della bolletta telefonica, era quanto meno quello delle schede SIM ottenute in modo fraudolento, che oltretutto avevano una durata limitata nel tempo, corrispondente a quanto ci avrebbe messo la compagnia telefonica in questione ad accorgersi che qualcosa non funzionava, ovvero che con la scheda in questione venivano chiamati dei numeri a pagamento e che nessuno onorava la relativa fattura (sempre che vi fosse un valido indirizzo a cui notificarla).
E allora, la congruente logica dell’interesse finanziario, valida sia negli affari leciti che in quelli illeciti, stabilisce che di principio nessuno fa nulla senza corrispettivo, e che pertanto l’autore delle telefonate di cui trattasi va ricercato chiedendosi chi aveva un interesse all’effettuazione di siffatte chiamate. La risposta è semplice: l’unica persona che aveva interesse a che i numeri di telefono formalmente intestati a __________ fossero chiamati è AC 1, e quindi è evidente che l’autore delle chiamate è egli stesso, oppure persone da lui incaricate, il che non muta il risultato della sua responsabilità.
Quanto alla tesi difensiva per cui ogni telefonata sarebbe una truffa di per sé stante, ragione per cui occorrerebbero per ognuna di esse i relativi accertamenti, la stessa sembra mutuata da un diverso e noto procedimento penale (in cui era questione di finti malati, di cartelle mediche e di false degenze) ed è di manifesta la sua natura defatigatoria.
Ogni telefonata (diversamente da ogni degenza, alla base della quale vi è un caso concernente un differente essere umano) è infatti perfettamente identica alle altre una volta che si è stabilito, come ha fatto questa Corte, che il servizio di telechiosco/ telebusiness chiamato in realtà non esiste affatto, ma è solo un espediente per truffare la compagnia telefonica. Quindi, accertato che il meccanismo è truffaldino, non occorre per nulla stabilire quali e quante chiamate sono state eseguite, essendo sufficiente il computo del provento complessivo dell’operazione (qui calcolato al centesimo), che è interamente truffaldina.
13. Del resto, il coinvolgimento di AC 1 nell’illecita effettuazione delle chiamate ottiene ulteriore fondamento oggettivo, oltre che dal predetto logico ragionamento, dalla chiamata in correità del teste TE 1.
Questi aveva accusato AC 1 con dovizia di dettagli già durante l’inchiesta del 1996, in occasione di un contraddittorio (verbale 18 novembre 1996 avanti al Procuratore Pubblico, pag. 2 e 3):
" ADR: ribadisco quanto ho dichiarato in relazione a AC1 e cioè che lui mi ha venduto 2 schede tessere turche per fr. 3'000.-- una e per fr. 2'500.-- l’altra, che però quest’ultima ha funzionato solo per pochi giorni. La prima invece ha funzionato 21 giorni e ha quindi reso bene. E’ anche vero che ci ho messo circa 15 giorni prima di ammettere le mie responsabilità di fronte all’evidenza dei riscontri che gli inquirenti avevano in mano e dopo aver saputo che un altro co-imputato aveva già fatto il nome di AC 1. A quel momento ho deciso anch’io di raccontare la verità, confermando quanto l’altro avrebbe già dichiarato, ammettendo di avere ricevuto le due schede da AC 1, al quale, per completare il discorso detto sopra, devo anche dire che io stesso gli ho fornito alcune schede di provenienza italiana, nel corso del mese di m aggio 1996, poiché me ne avanzavano e non escludo che gliele abbia fornite anche per racimolare qualche soldo. Ricordo che me le pagò a prezzo di costo e cioè ca. fr. 1'500.-l’una.
Devo dire che incontrai casualmente AC 1, non ricordo però più dove, nel corso di fine aprile/inizio maggio 1996 ed ebbi modo di riferirgli la faccenda dei telefonini dicendogli che “funzionava”. Lui mi disse che se veramente “funzionava” avrebbe tentato anche lui, per conto suo. E’ per questo motivo che mi sono quindi rivolto a lui in modo mirato al momento in cui si è constatato che le schede italiane non funzionavano più. Mi sono quindi rivolto a lui chiedendogli se avesse qualche scheda estera che potesse fungere allo scopo: io non gli chiesi espressamente delle schede turche o di altri paesi, ma mi sono limitato ad una domanda generale, purché funzionassero. Lui fu d’accordo di aiutarmi e mi fornì le due schede turche.”
Chiamato a spiegare cosa intendesse quando aveva detto al AC1 che la faccenda dei telefoni “funzionava”, il __________ aveva precisato che (pag. 3):
" ...io gli dissi che avevo degli amici con i quali si erano aperti diversi numeri di telechiosco __________) e telebusiness (__________) e che si facevano funzionare utilizzando delle schede comperate regolarmente in Italia, telefonandoci noi stessi sulle nostre linee. Gli dissi anche che c’era la prospettiva di un guadagno. Non gli ho spiegato nel dettaglio come funzionava il meccanismo. Mi limitai a dirgli che io avevo possibilità di ottenere delle tessere italiane. Qualche tempo dopo lui venne a dirmi che aveva aperto delle linee e se potevo fornirgli delle tessere italiane, per le quali io gli avevo già detto di essere a disposizione per dargliele al momento in cui avesse aperto i telechioschi. Gli fornii dunque le tre tessere italiane, come ho già detto.”
Al dibattimento il teste ha ribadito questa versione dei fatti (verbale dibattimentale, pag. 3):
" A domanda del presidente confermo di avere all’epoca acquistato da AC1 2 schede SIM turche e di avergliene fornite alcune italiane omnitel.”
Oltre alle chiare affermazioni del teste sulle indebite finalità di utilizzo, note al AC 1 ed anzi da lui auspicate, la Corte rileva comunque che già solo il prezzo esorbitante praticato per una scheda SIM del valore commerciale di circa fr. 40.-- è chiaro indizio del fatto che esse dovevano servire ad un fine illecito, così come del resto esplicitamente confermato dal teste (verbale dibattimentale, pag. 3, trascritto al consid. 10).
La difesa ha sollevato dubbi circa l’attendibilità della testimonianza, ma la Corte è di contro convinta che il TE 1 abbia deposto conformemente a verità. Infatti, quand’anche si volesse ammettere che egli sia a suo tempo stato indotto a confessare dall’astuzia dell’interrogante (cfr. l’accenno in tal senso qui sopra trascritto, ed anche il verbale dibattimentale, pag. 3 penultimo periodo), come la difesa ha tenuto a sottolineare, non se ne potrebbe per questo solo motivo dedurre l’inattendibilità delle dichiarazioni, che sono comunque state costanti ed univoche, e che trovano riscontro nei fatti oggetto del procedimento, dovendosi ammettere il chiaro interesse dell’imputato nel procurarsi delle schede SIM con cui alimentare i propri telechioschi.
14. Il blocco da parte di PC dei pagamenti in favore dei telechioschi/telebusiness sospetti ha determinato l’istantanea cessazione delle telefonate ed anche la messa fuori servizio delle segreterie telefoniche sulle quali le telefonate pervenivano.
AC2 ha ammesso esplicitamente quanto meno che la cessazione dell’attività fu determinata dal blocco dei collegamenti da parte di PC 1 e che egli in seguito l’abbandonò completamente, senza riattivare altre linee (verbale 1° dicembre 2003, n. 2, pag. 5), mentre che AC 1, mentendo come al solito, ha sostenuto di non avere saputo perché sia terminata l’attività di telechiosco (verbale dibattimentale, pag. 4).
A rigore di logica, se fosse esistito un reale servizio di consulenza immobiliare, utilizzato da reali utenti disposti a pagarne gli assurdi costi, il blocco dei pagamenti non avrebbe dovuto far terminare il servizio, ed anche un eventuale blocco delle linee (stante l’asserita buona fede degli accusati) avrebbe avuto solo carattere provvisorio, per cui -sempre secondo logica- l’attività avrebbe dovuto riprendere come prima una volta chiarito l’equivoco.
Invece non è stato così, il che depone nuovamente ed ulteriormente per la natura truffaldina di quanto messo in atto dai prevenuti, dovendosi ammettere che un gestore serio ed onesto mai avrebbe rinunciato a guadagni tanto rilevanti (nel caso dei numeri di __________ ad un’entrata annua di fr. 270'000.-- visibile a bilancio) quale corrispettivo di semplici informazioni immobiliari da registrare su di un nastro ogni paio di settimane.
Del resto, la riprova di quanto limpida fosse la coscienza di AC 1 è data dal fatto che non appena ha saputo che il figlio era stato arrestato si è precipitato nel di lui appartamento a __________ per far sparire telefoni, segreterie telefoniche e i nastri con i pretesi messaggi registrati, con l’evidente intento, secondo la Corte, di occultare delle prove che potevano accusare AC2 (cfr. verbale di polizia 15 novembre 1996, pag. 1, sottolineatura della Corte):
" Dopo l’arresto di mio figlio che sapevo essere detentore di diverse di queste linee istallate nel suo appartamento di __________, per evitare che questo traffico continuasse, personalmente mi sono recato a __________ dove ho provveduto a spegnere le quattro segreterie allacciate ad altrettanti apparecchi telefonici. Questo è accaduto qualche giorno dopo l’arresto di mio figlio. Al momento dello spegnimento tre apparecchi erano ancora in funzione mentre che uno era verosimilmente guasto. Per questo motivo ho preso e portato via sia l’apparecchio telefonico che la segreteria con relativa cassetta inserita che ho lasciati depositati in una borsa a casa mia.“
Richiesto dal Presidente di giustificare tale comportamento alla luce dell’asserita regolarità dell’attività di telechiosco/telebusiness, AC 1 non ha saputo dare risposta.
Quanto alla mancata continuazione dell’attività, la Corte non ha potuto che leggervi l’ennesima riprova del fatto che essa era fittizia ed inesistente, finalizzata unicamente alla truffa di __________.
15. In conclusione, la Corte ritiene accertato che AC 1, facendosi schermo della __________, ha indotto __________ a mettergli a disposizione due linee di telebusiness finalizzate non già all’asserito scopo di fornire ai potenziali utenti informazioni sul mercato immobiliare, ma invece a quello di essere oggetto di prolungate e ripetute telefonate, eseguite da collegamenti mobili ottenuti fraudolentemente, di cui era chiaro che non sarebbe stata pagata l’astronomica fattura e da sfruttare il più intensamente possibile fino al momento del blocco, all’unico scopo di percepire l’accredito della quota parte del costo di quelle chiamate spettante al gestore del telebusiness (cioè a lui stesso, con il paravento di __________), ottenendo in tal modo l’accredito degli almeno fr. 223'700.-- da lui prelevati per contanti dal conto di __________ e non riversati (se non fittiziamente, ad uso della contabilità) a detta società. Quanto alle chiamate, è convincimento della Corte che esse siano state fatte da AC 1 AC 1 medesimo (o da persone da lui incaricate), dopo che egli si era procurato le schede SIM ottenute fraudolentemente in danno di compagnie telefoniche svizzere ed estere con cui effettuarle, a debito delle quali le chiamate potevano essere effettuate, nella perfetta consapevolezza che nessuno avrebbe mai pagato i relativi costi.
II. AC2
16. AC2 ha operato con modalità del tutto analoghe a quelle del padre, ragione per cui non si ripeterà qui la spiegazione di quanto già esposto al riguardo del padre, dovendo piuttosto essere evidenziate le particolarità ed i dettagli del suo agire.
17. Anche AC2, come il padre, ha agito per il tramite di una società anonima, la __________, acquistata dal padre e della quale era pertanto azionista unico.
Della __________ ha dichiarato di averla acquistata “perché necessitavo di una società immobiliare per svolgere la mia attività di promotore immobiliare” (verbale 1° dicembre 2003, n. 2, pag. 3), ma con specifica relazione alla vicenda dei telechioschi ha ammesso di essersi servito della persona giuridica “perché sapevo che le linee telebusiness non potevano essere attivate da privati, ma solo da società” e di avere egli stesso (e non la società) incassato il provento di tale attività (ibidem), mentre che __________ sarebbe stata solamente un prestanome (esplicito in tal senso: verbale 29 novembre 1996 avanti al PP, pag. 2, confermato il 1° dicembre 2003).
La Corte ha pertanto apprezzato che AC2, contrariamente al padre, non ha tentato di scaricare su altri la responsabilità delle proprie azioni, nonostante che l’amministratore di __________ fosse all’epoca il medesimo __________ amministratore di __________, chiamato in causa da AC 1.
18. I telechioschi/telebusiness
In data 29 gennaio 1996 __________, e per essa l’amministratore tabulare __________, ha inoltrato a PC il modulo di dichiarazione di abbonamento al servizio delle telecomunicazioni telebusiness 157, controfirmato il 9 febbraio 1996 dall’azienda telefonica, in base al quale a __________ è stato attribuito il numero __________ all’asserito scopo di attivarsi nel settore immobiliare, informando l’utenza al proposito di “acquisto e vendita di immobili” (cfr. il modulo annesso al verbale 1° dicembre 2003 di AC2). Per il pagamento delle spettanze dell’abbonata veniva indicato il conto di AC2 presso la __________ __________ di Lugano.
Un secondo modulo relativo però all’abbonamento ai servizi di telechiosco __________ (anch’esso annesso al medesimo verbale), è stato inoltrato il 23 febbraio 1996 da AC2 personalmente, ed accettato il 29 febbraio 1996, il che ha condotto all’attivazione del collegamento del numero __________ per lo scopo di diffondere “messaggi interpersonali”.
Terza richiesta, il 28 febbraio 1996, ancora di AC2 in nome proprio (che invero al dibattimento non ha dato prova di possedere soverchio senso dell’umorismo) per dispensare buonumore a fr. 2.13 al minuto con l’ascolto di “barzellette” al numero __________ (modulo pure annesso al cennato verbale).
Quarta richiesta il 9 aprile 1996, sempre di AC2 personalmente per un telechiosco relativo a “conversazioni – racconti di donne sole” al numero __________.
Infine, l’11 aprile 1996, __________ per __________, ha fatto richiesta di abbonamento al servizio di telebusiness __________ per “affitti di appartamenti e case”, con provento da riversare (come in tutti gli altri casi) a AC2, ottenendo il collegamento __________ (cfr. modulo annesso al citato verbale).
19. Esaminando più in dettaglio le tavole processuali in merito al contenuto di queste offerte, si ha che il telebusiness __________ (che, come si vedrà più avanti, ha funzionato alla grande maturando secondo l’atto d’accusa ristorni in favore dell’imputato per fr. 229'951.50) aveva lo scopo, a fr. 4.23 il minuto, “di offrire la possibilità ad eventuali interessati l’acquisto o la vendita di oggetti immobiliari”, in quanto “già all’inizio del collegamento avevo installato presso l’appartamento di __________ una segreteria telefonica automatica sulla quale in sostanza veniva data comunicazione registrata degli oggetti a disposizione ed alla fine della comunicazione, se all’interessato necessitava, venivano registrati i messaggi dell’interpellante” (verbale21 ottobre 1996 di AC2, pag. 2, confermato il 1° dicembre 2003).
Si tratta pertanto della medesima offerta fatta al supposto pubblico dal padre AC 1, tanto che al dibattimento è emerso che sarebbe stato proprio lui a preparare i nastri di 50 minuti per il figlio (verbale dibattimentale, pag. 4). Non si ripetono pertanto le valutazioni sull’assurdità di una simile offerta, del tutto irreale dal profilo della logica commerciale, rimandando a quanto esposto al riguardo degli analoghi telebusiness dell’altro imputato.
Ad ulteriore ed abbondanziale riprova dell’inesistenza pratica di questo servizio, asseritamente pubblicizzato per ogni dove (verbale dibattimentale, pag. 4), è doveroso rilevare lo scarso rispetto che AC2 aveva degli asseriti utenti, che dopo avere atteso pazientemente (al costo di fr. 220.-- e oltre) di potere lasciare un messaggio, nemmeno erano sicuri di poterlo fare, visto che “nella sede delle cassette di registrazione delle eventuali comunicazioni del cliente a volte mettevo la cassetta ed a volte no” (verbale 8 novembre 1996, confermato il 1° dicembre 2003, pag. 2). L’ammissione è senz’altro sincera, visto che a fronte di utenti inesistenti (reali erano solo le chiamate truffaldine) nessuno avrebbe mai lasciato messaggio di sorta, ma controproducente nell’ottica di chi afferma di avere creato un servizio realmente esistente, finalizzato anche alla stipula di successive operazioni immobiliari, poi concretizzate, anche se non facilitate dalla mancanza del nastro di registrazione per gli utenti.
E ancora, sempre in via abbondanziale, la Corte ha preso nota della palese incongruenza data dal fatto che il servizio offerto dal n. __________, teoricamente complementare al precedente siccome rivolto al mercato delle locazioni, non ha reso nemmeno un centesimo, il che è assai strano a fronte del successo dell’altro numero, del fatto che siamo un popolo d’inquilini e soprattutto del fatto che questo servizio, secondo l’accusato, sarebbe stato pubblicizzato allo stesso modo del __________ (verbale dibattimentale, pag. 4). Vero è invece, secondo la Corte, che entrambi i collegamenti erano fittizi, ossia non erano offerti ad un inesistente pubblico, non esistendo a questo scopo una ragionevole base economica.
Quanto ai due telechioschi, AC2 ha ammesso di nemmeno ricordare di avere gestito un servizio che avrebbe diffuso barzellette (verbale dibattimentale, pag. 4), per il che è ovvio che non poteva ricordare chi allestisse i nastri fonte del remunerato divertimento (ibidem). La deposizione non contraddice quelle rese nel 1996, allorché aveva dapprima rifiutato di rispondere alla domanda volta a sapere se avesse altri collegamenti __________ e __________ oltre al __________, ritenendola, erroneamente, “non oggetto della contesa” (verbale 21 ottobre 1996, confermato il 1° dicembre 2003, pag. 3). Quindi, dopo essere stato tratto in arresto, ha ammesso di avere avuto altre quattro linee del genere, ma senza precisare il genere dell’offerta (verbale 8 novembre 1996, anch’esso confermato il 1° dicembre 2003, pag. 1). Nel verbale 29 novembre 1996 avanti al PP aveva infine specificato le linee __________ avevano contenuto immobiliare, mentre che le tre linee 156 “erano collegate con un nastro registrato dal contenuto erotico” (pag. 1).
AC2 non mentiva (non ne avrebbe avuto motivo, visto la disponibilità dei moduli di richiesta di abbonamento), semplicemente, secondo la Corte, nemmeno si ricordava di avere chiesto un __________ per dispensare barzellette, ad ulteriore riprova che i nastri di ascolto non esistevano o comunque che il loro contenuto era squisitamente irrilevante, essendo i nastri di 50’ destinati solo a fare cifra d’affari nel contesto di chiamate truffaldine.
Quanto ai __________ di dichiarata natura erotica, la Corte ha espresso l’auspicio che gli stessi (almeno questi) non fossero stati registrati dal padre dell’accusato, ritenendolo poco adatto alla diffusione di messaggi interpersonali di carattere erotico o all’interpretazione della colloquiante donna sola. Donde (sempre nella non verificata ipotesi dell’esistenza per il pubblico di questi telechioschi) la necessità di almeno una fanciulla, possibilmente dalla voce sensuale. Il dettaglio avrebbe dovuto suscitare almeno qualche fievole ricordo nell’imputato, che invece ha dichiarato di nulla ricordare al proposito (verbale dibattimentale, pag. 4), il che per la Corte è invece l’ennesimo indizio dell’inesistenza di qualsivoglia servizio di carattere erotico.
20. Le chiamate
Secondo le indicazioni di cui all’atto di accusa, le chiamate effettuate nel periodo maggio – ottobre 1996 sul numero __________ __________ hanno consentito di maturare ristorni per il titolare del collegamento pari a fr. 229'951.50, quelle sui numeri __________ e __________ (che contabilmente erano per __________ un’unità, con l’uno numero principale e l’altro numero secondario, cfr. sezione corrispondenza, lettera 14 novembre 2003 RC 1, AI 17) ulteriori fr. 155'175.50, e quelle sul numero __________ ancora fr. 24'030.25.
I ristorni maturati, secondo l’accusa, ammontano perciò a complessivi fr. 409'157.25, di cui fr. 296'339.70 effettivamente erogati e pervenuti sul conto bancario dell’accusato presso la __________ di Lugano, per il che, sempre secondo l’accusa, per i fr. 296'339.70 incassati dall’imputato il reato di truffa sarebbe consumato, mentre che vi sarebbe reato mancato per gli ulteriori fr. 112'817.55, fino a concorrenza dell’importo complessivo di fr. 409'157.25 di cui all’atto di accusa.
Questi importi corrispondono alle risultanze della causa: il totale degli accrediti bloccati risulta dalla somma degli importi di cui agli avvisi di accreditamento in favore di AC2 annessi all’AI 9 della sezione “corrispondenza” nel classificatore piccolo; il totale degli importi erogati risulta invece dalla somma degli avvisi di accreditamento annessi all’AI 10 della medesima sezione.
AC2, del resto, aveva definito plausibile l’importo di fr. 206'297.75 contestatogli come effettivo incasso per il solo numero __________ limitatamente al periodo febbraio-maggio 1996 (verbale 21 ottobre 1996, pag. 3), e comunque gli importi di cui all’atto di accusa, confortati dai predetti conteggi, non sono stati oggetto di particolare contestazione in occasione del dibattimento.
21. Anche a AC2 il Presidente ha tradotto in tempo gli importi di cui sopra.
Il __________ per assommare fr. 229'951.50 deve essere stato selezionato per circa 67'500 minuti, ovvero 1'124 ore, ovvero 46 giorni, oppure 138 giorni lavorativi a 8 ore al di.
Gli “affitti di appartamenti e case” non hanno reso un centesimo, mentre che i “Messaggi interpersonali” e le “barzellette” hanno deliziato l’utenza per fr. 155'175.50, ossia ben 99'797 minuti (in ragione della tariffa più bassa rispetto al 157), ergo 1'663 ore, e quindi 69 giorni. Le “conversazioni – racconti di donne sole” hanno fruttato fr. 24'030.25, quindi 11'280 minuti, ossia 88 ore.
Sull’inverosimiglianza dei servizi di consulenza immobiliare già si è detto, mentre che per i servizi di telechiosco va invece precisato che la sola durata complessiva dei collegamenti non è ancora prova certa dell’imbroglio (mentre che è chiaro indizio in tal senso il fatto che l’imputato nulla ricordi al riguardo delle donne che avrebbero registrato i nastri).
22. La valutazione del telebusiness a carattere immobiliare è d’acchito chiara, specie dopo avere esaminato nel dettaglio l’analoga attività messa in opera dal padre, nel senso che si tratta di un manifesto imbroglio.
Al medesimo risultato si deve giungere anche per i numeri di telechiosco (che invece AC 1 non ha utilizzato) sulla base delle circostanze complessive, ovvero della parallela esistenza del telebusiness fittizio, come pure del fatto che l’accusato nulla ha saputo dire al riguardo di questo asserito servizio alla clientela, non rammentando chi gli mettesse a disposizione i nastri registrati, in quali circostanze li avesse potuti ottenere e quanto gli fossero costati, con quale frequenza venissero sostituite le conversazioni erotiche e le barzellette (che nemmeno rammentava di avere offerto alla clientela!), chi allestisse i testi e di chi fossero le voci sensuali e/o ai comiche che gli utenti potevano sentire a pagamento. Di tutto questo, non una sola traccia, non un indicazione, non un misero documento o un giustificativo di pagamento, non un’inserzione pubblicitaria. L’unica spiegazione possibile per tutte queste lacune è una sola: non esisteva nulla di tutto ciò, non vi era pertanto alcun telechiosco operativo rivolto alla clientela, inesistente, ma solo una segreteria telefonica con un nastro da 50 minuti, sul quale a questo punto poteva essere incisa musica, qualunque altra cosa od anche nulla del tutto, grazie al quale si teneva aperta la linea di comunicazione per produrre costi telefonici che l’utente inesistente o insolvente non avrebbe pagato e ristorni che si sperava invece di incassare, e che di fatto sono stati in buona parte incassati.
23. In occasione del verbale di polizia del 30 ottobre 1996 a AC2 è stato contestato il fatto che il suo telebusiness __________ veniva “caricato” da utenze mobili italiane (pag. 1), ciò che emergeva del resto anche dall’originaria denuncia di Omnitel (cfr. inc. 5079/1996, classificatore “denuncia Omnitel”, denuncia 19 giugno 1996, AI 1.1, numero 22 (__________) a pag. 2).
Oltre a ciò, esaminando i tabulati delle utenze italiane che chiamavano incessantemente il telebusiness dell’accusato, gli inquirenti avevano rilevato che il misterioso chiamante, utente di un cellulare italiano, in data 11 maggio 1996 aveva chiamato due volte, alle 04.36.18 e alle 04.36.45 (cioè nel cuore della notte), tale __________ di Davesco, persona che (il mondo è proprio piccolo) aveva denunciato AC2 nel 1993 per abuso del telefono. Quella stessa notte, alle 04.34.30, il medesimo misterioso chiamante con cellulare italico aveva importunato tale __________ __________, padre di __________, già dipendente di __________, e che aveva lasciato la ditta in situazione in situazione di disaccordo, tanto da avere spiccato un precetto esecutivo nei confronti dell’ex datrice di lavoro. Infine, sempre l’11 maggio 1996 ma al più civile orario delle 23.22.26, quel numero aveva chiamato tale __________.
AC2 in occasione di quel verbale ha ammesso di conoscere tutte e tre le persone chiamate (delle prime due si è detto, il __________ sarebbe stato un suo buon amico), ma ha negato di essere l’autore delle telefonate ribadendo al dibattimento che si sarebbe trattato di una coincidenza.
Alla tesi della coincidenza la Corte non crede nemmeno per un istante.
L’identificazione di tre numeri chiamati dall’utenza mobile italiana normalmente dedita alla carica abusiva del telebusiness del AC 2 con altrettante persone a lui conosciute è chiaramente indiziante del fatto che egli ha effettuato tutte le chiamate, sia quelle al suo telebusiness, che quelle moleste alle persone che gli erano avverse (profittando dell’anonimato offertogli dalla scheda truffaldina italiana), e quella all’amico __________. Sostenere che possa esistere un’altra persona interessata a fare chiamate moleste a __________ e __________, a contattare il __________ e ad alimentare il telebusiness del AC2 è manifestamente inverosimile, e non può essere in effetti creduto dalla Corte, che al contrario, da questo elemento trae ulteriore convincimento (peraltro già ovvio alla luce del solo fatto che egli è il solo beneficiario delle chiamate) della circostanza che AC2, o chi per lui, è l’autore di tutte le chiamate che hanno alimentato i fittizi telechioschi/telebusiness.
24. In conclusione, la Corte ritiene accertato che anche AC2 (ancor prima del padre), ha indotto __________ a mettergli a disposizione delle linee di telebusiness/telechiosco non con l’intento di fornire alla clientela gli indicati servizi di natura immobiliare, erotica o ludica, ma bensì al solo scopo di chiamarle con prolungate e ripetute telefonate, eseguite da collegamenti mobili ottenuti fraudolentemente, di cui non si intendeva pagata la corrispondente (salatissima) fattura e da sfruttare il più intensamente possibile, fino al momento del blocco, al prestabilito fine di farsi accreditare da __________ la (preponderante) quota parte del costo di quelle chiamate spettante al gestore del telebusiness (cioè a lui stesso), ottenendo in tal modo l’accredito dei fr. 296'339.70 che l’azienda telefonica, in base ai propri conteggi, ha bonificato sul suo conto presso la __________ di Lugano (mentre che ulteriori fr. 112'817.55, già conteggiati in favore dell’accusato, non gli sono stati versati). Quo alle chiamate, è convincimento della Corte che esse siano state fatte da AC2 medesimo (o da persone da lui incaricate), dopo che egli si era procurato le schede SIM ottenute fraudolentemente in danno di compagnie telefoniche svizzere ed estere con cui effettuarle, schede a debito delle quali le chiamate potevano essere effettuate, nella perfetta consapevolezza che nessuno avrebbe mai pagato i relativi costi.
III. Sugli estremi dell’ascritto reato di truffa
25. L’atto di accusa imputa ai prevenuti il reato di truffa per avere stipulato i contratti di abbonamento per i servizi telechiosco/telebusiness sapendo che il traffico telefonico sarebbe stato alimentato in maniera illecita, ovvero per il mezzo di schede SIM rubate e/o ottenute fraudolentemente, al fine di incassare indebitamente la quota parte pattuita contrattualmente per il titolare del servizio telechiosco/telebusiness.
Ancorché la formulazione degli atti d’accusa non sia felicissima, la Corte ritiene che essa contempli tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa, e soprattutto ritiene che gli accusati ben potevano comprendere (e bene hanno compreso) cosa veniva loro addebitato, così che hanno potuto difendersi senza alcun pregiudizio dei loro diritti.
E’ pertanto a torto che gli accusati hanno criticato gli atti di accusa, visto che il complessivo addebito mosso nei loro confronti si evince chiaramente: ai prevenuti vengono contestati gli elementi di un complesso disegno criminoso, in virtù del quale hanno dapprima ottenuto dei numeri di telechiosco/telebusiness, indi si sono procurati la disponibilità di carte SIM fraudolente e/o rubate, destinate ad essere usate alimentando detti telechioschi/telebusiness senza pagare le relative fatture, confidando nel fatto che la compagnia telefonica avrebbe comunque proceduto ai ristorni spettanti al titolare dei telechioschi/telebusiness, anche in difetto (e nell’attesa) del pagamento, che essa confidava sarebbe stato effettuato, ma che invece era destinato (dall’inizio) a non essere mai eseguito.
26. La Corte ha già accertato la paternità dei prevenuti per tutti i passaggi del predetto disegno criminoso, che nel suo complesso costituisce indubbiamente inganno astuto in danno della compagnia telefonica che ha poi effettuato i pagamenti.
Vero è difatti che, come rettamente indica l’atto d’accusa, già la stipula dei contratti d’abbonamento ai servizi telechiosco/telebusiness è costitutiva d’inganno, in quanto è stato sottaciuto che non vi era alcuna intenzione di offrire al pubblico i servizi indicati nella richiesta d’abbonamento, e che vi era invece l’intento di procurarsi dei recapiti telefonici da alimentare illecitamente, omissione che il partner contrattuale non aveva alcun modo di verificare.
Un ulteriore (fondamentale) elemento d’attività nel complesso truffaldina va individuato nell’utilizzo da parte degli accusati di carte SIM che l’atto d’accusa definisce “rubate e/o ottenute fraudolentemente”. Quanto potesse essere efficace (ai fini dell’inganno complessivo) una scheda SIM rubata (dopo la sua originaria attivazione) è tutto da dimostrare, dovendosi presumere che il legittimo proprietario chieda l’immediato blocco del collegamento. Vero è invece che l’imbroglio si fondava su schede SIM ottenute con l’inganno, poco conta se in Svizzera o all’estero, ovvero stipulando abbonamenti fornendo false generalità (così da rendere impossibile già solo la notifica della fattura) oppure a nome di soggetti insolventi (persone fisiche già gravate da atti di carenza di beni o persone giuridiche senz’altra attività, che potevano essere lasciate fallire), ingannando in entrambi i casi circa sussistenza la volontà di adempiere agli obblighi derivati dall’attivazione del collegamento mobile, ossia sottacendo che i relativi costi (oltretutto elevatissimi, causa la chiamata continua di numeri a pagamento) non sarebbero stati soluti. A coloro che hanno ingannato all’atto del rilascio di siffatte schede SIM va ovviamente accomunato chi, come gli accusati, ha acquistato successivamente tali schede per usarle sui propri telechioschi, laddove la malafede degli acquirenti risulta manifesta dal prezzo esorbitante pagato per queste schede SIM, nell’ordine delle migliaia di franchi, per un oggetto che nemmeno dovrebbe essere trasmissibile, siccome collegato ad un abbonamento personale ai servizi di telefonia mobile. Il successivo tassello dell’inganno è quello dell’utilizzo indiscriminato di queste schede SIM, mediante chiamata incessante, da parte dei prevenuti (o di manovalanza da loro assoldata), dei loro telechioschi in favore dei quali maturavano così importanti crediti, viziati però dall’inganno costituito dall’ignoranza da parte di __________ del fatto che nessuno avrebbe pagato per quelle chiamate, questione anch’essa non preventivamente verificabile, e di cui la compagnia telefonica (che gestisce milioni di utenze) poteva accorgersi solo dopo un certo lasso di tempo, ossia, secondo l’ordinario andamento degli affari, non prima di avere emesso almeno una bolletta e di averne constatato il mancato pagamento dopo il termine assegnato ed un’eventuale procedura di richiamo, fino al blocco del collegamento. E’ a prima vista evidente la manifesta difficoltà di monitorare milioni di abbonamenti telefonici alla ricerca degli utenti che chiamano di continuo i telechioschi/telebusiness, specie alla luce del fatto che sono state usate anche utenze estere, e si spiega perciò il fatto che le schede SIM truffaldine abbiano potuto funzionare (e “rendere”) prima del blocco per periodi più o meno lunghi. Sulla base di questi ripetuti inganni, la compagnia __________ è stata indotta a riversare ai gestori dei telechioschi/telebusiness, perché così era contrattualmente previsto, la quota parte di loro spettanza dei costi delle chiamate truffaldine, anche prima di averli incassati. E’ pertanto chiaramente visibile l’atto di disposizione che è elemento costitutivo dell’ascritta truffa.
Quanto al danno patrimoniale di __________, esso sussiste in misura corrispondente a quella dell’atto di disposizione patrimoniale.
Posto che nessun utente ha pagato le fatture emesse (il che è evidente, perché questo era il senso medesimo della truffa), nei casi in cui le chiamate sono state effettuate con carte SIM svizzere (cioè della __________ medesima, che all’epoca era l’unico operatore disponibile per i collegamenti mobili) è manifesto che il danno è definitivo.
Nei casi invece di chiamate da utenze estere (come ad esempio da numeri dell’italiana __________), __________ ha patito il medesimo danno definitivo laddove la compagnia estera le ha rifiutato il pagamento (stante la natura truffaldina delle chiamate) sulla scorta dei loro accordi interni sul pagamento delle chiamate internazionali (il cosiddetto “roaming”), mentre che il danno è almeno provvisorio (e quindi sufficiente per ammettere l’ascritto reato: Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, n. 36 ad art. 146 CP) laddove si debba ammettere che in presenza di chiamate truffaldine __________ ha quanto meno corso il rischio di vedersi rifiutare il pagamento delle chiamate fatte con numeri esteri ai propri telechioschi a seguito degli inganni messi in atto dai prevenuti. In definitiva, la Corte ritiene anche per AC 2 che già solo l’attivazione di numeri di telechiosco/ telebusiness dal contenuto inesistente e l’ottenimento di ingentissimi versamenti da parte di __________, inspiegabili nell’ottica di un servizio inesistente, siano di per sé elementi oggettivi sufficienti per ammettere la natura truffaldina dell’intera operazione e ad attribuire all’accusato la paternità dell’imbroglio nel suo complesso, trattandosi dell’unica persona che poteva avere interesse a chiamare in maniera incessante un servizio inesistente con telefonate di cui era consapevole che nessuno avrebbe pagato l’alto costo.
Del tutto superfluo, pertanto, il provocatoriamente richiesto (impossibile) accertamento al riguardo di ogni singola chiamata, visto che il suo coinvolgimento in tutte le fasi dell’operazione (richiesta del telechiosco - allestimento della centrale di raccolta delle chiamate fittizie – reperimento schede SIM truffaldine – effettuazione delle chiamate – incasso del denaro), per il quale vi sono comunque quanto meno delle puntuali evidenze, va necessariamente e logicamente ammesso dalla constatazione del fatto che all’inizio e sopratutto alla fine dell’operazione vi è, con i soldi in mano, il prevenuto AC2.
27. Sussistono pertanto, a mente della Corte, tutti gli elementi oggettivi dell’ascritto reato, mentre che dal profilo soggettivo appare chiaro che i prevenuti hanno agito scaltramente con totale consapevolezza, e pertanto con dolo diretto.
Essi sono quindi autori colpevoli di truffa per gli importi accreditati in loro favore, mentre che AC2 è inoltre autore colpevole di mancata truffa per l’importo conteggiato in suo favore a seguito di ulteriori telefonate truffaldine, ma trattenuto e non riversato dalla danneggiata.
Accertata la sussistenza dell’ascritto reato di truffa, non vi è necessità di chinarsi al riguardo dell’ipotesi subordinata di ricettazione, se non per rilevare che qualora fossero mancati i requisiti della truffa, ai prevenuti avrebbe potuto essere validamente rimproverato di avere consapevolmente ricevuto e trattenuto per sé denaro provento di illecito.
IV. La pena, le pretese di parte civile, le spese di giustizia
28. L’art. 63 CP indica i criteri determinanti ai fini della commisurazione della pena alla colpa del reo, tra cui i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.
Gli imputati sono entrambi incensurati, ed è giusto rilevare che in particolare AC 1 può vantare una vita esente da reati per quasi 70 anni.
Anche dopo i fatti qui posti a giudizio, risalenti oramai al 1996, nulla risulta a loro carico.
La truffa da loro commessa all’evidente fine di arricchirsi con furberia e senza troppa fatica, è però assai grave per reiterazione e sistematicità. Durante lunghi mesi i prevenuti hanno persistito nel telefonare e ritelefonare quotidianamente, giorno e notte, ai loro telechioschi/telebusiness per creare cifra d’affari in danno della compagnia telefonica. Oltre al notevole sforzo delle chiamate, hanno profuso ampio impegno nell’attività criminosa stipulando abbonamenti di telechiosco/telebusiness, allestendo le centrali di ricezione delle chiamate e procurandosi con la necessaria frequenza le schede SIM necessarie ad alimentare i loro numeri. Hanno così conseguito importanti guadagni, nell’ordine delle centinaia di migliaia di franchi, ma è comunque evidente il maggiore coinvolgimento di AC2 rispetto al padre, avendo egli truffato durante un più lungo periodo di tempo, con maggiore intensità e per un importo finale decisamente più consistente. Va inoltre ritenuto che AC 1 può avere agito anche perché animato dall’esempio del figlio e dalle sue gravi difficoltà economiche, mentre che AC2, privo a suo dire di problemi economici, è maggiormente biasimevole, avendo agito per mero fine di lucro, ossia per accumulare indebitamente ricchezza.
Sulla scorta di questi elementi la pena di base andrebbe situata (o comunque ricondotta) ai limiti della concessione della sospensione condizionale. La pena effettiva deve però essere drasticamente ridotta per l’effetto del lungo tempo trascorso dai fatti, in forma di attenuante specifica ex art. 64 CP, ed anche della violazione del principio di celerità (che non è però di portata tale da potere avere conseguenza diversa di una riduzione della pena, oltretutto in parte sovrapposta a quella dovuta per il tempo trascorso), concretizzata dalla lunga ed inspiegabile inattività nel periodo di pendenza avanti al GIAR del ricorso in tema di complemento d’istruttoria. Nulla può invece essere riconosciuto ai condannati per la collaborazione (inesistente) prestata agli inquirenti e per il comportamento processuale, ai limiti della strafottenza nei confronti della Corte.
Tutto considerato, e rammentate anche le pene inflitte nel 2002 agli autori di analoghi reati dell’altro filone d’inchiesta, la Corte ha ritenuto equo condannare AC2 alla pena di 10 mesi di detenzione e AC 1 a quella di 8 mesi di detenzione, entrambe condizionalmente sospese per un periodo di prova di due anni e per entrambi con computo del carcere preventivo sofferto.
29. La parte civile __________, che non è intervenuta al dibattimento, è stata rinviata al foro civile, non essendoci certezza al riguardo del suo pregiudizio finale effettivo.
Infatti, ancorché siano assodati gli importi da lei versati ai condannati per effetto delle truffe qui sanzionate, nulla è dato di sapere al riguardo di eventuali pagamenti effettuati in suo favore (a riduzione di tale danno) dalle compagnie telefoniche estere con le cui schede SIM (e perciò a carico dei cui utenti) le chiamate sono state effettuate, sia pure limitatamente alla misura, non precisata, in cui le truffe sono state commesse per mezzo di schede SIM estere e non svizzere.
30. Le spese del procedimento, con una tassa di giustizia di fr. 500.-, sono a carico dei condannati in ragione di 2/5 a carico di AC 1 AC 1 e 3/5 a carico di AC2.
Rispondendo, A. per AC 1 affermativamente a tutti i quesiti,
tranne ai n. 1.1.1, 5;
B. per AC2 affermativamente a tutti i quesiti,
tranne ai n. 1.1.1, 5;
visti gli art. 18, 36, 41, 50, 63, 64, 65, 66, 69 e 146 cifra 1, 160 cifra 1 CP;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
A. AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. truffa
per avere,
a Paradiso, a Biasca e in altre località,
nel periodo maggio-ottobre 1996,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ingannato, con astuzia, __________ (ora PC 1), inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio, per complessivi Frs. 221'385,70,
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
B. AC2
1. E’ autore colpevole di:
1.1. truffa consumata e mancata
per avere,
a Lugano, Pregassona, Campione d'Italia ed in altre località,
nel periodo febbraio-ottobre 1996,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ingannato, con astuzia, __________ (ora PC 1), inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio per complessivi Frs. 296'339.70, mentre che per ulteriori
Frs. 112'817.55 non vi è stato versamento in favore dell’autore,
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2. Di conseguenza:
2.1 AC 1, ritenuti il lungo tempo trascorso e la violazione del principio di celerità, è condannato alla pena di 8 (otto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2 AC2, ritenuti il lungo tempo trascorso e la violazione del principio di celerità, è condannato alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.
3. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono a carico dei condannati, in ragione di 2/5 a carico di AC 1 e 3/5 a carico di AC2.
4. L’esecuzione della pena detentiva è condizionalmente sospesa:
4.1. per AC 1 con un periodo di prova di 2 anni;
4.2. per AC2 con un periodo di prova di 2 anni.
5. La parte civile è rinviata al competente foro civile per il riconoscimento delle proprie pretese.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 400.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 950.--
===========
Distinta spese a carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 160.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.-fr. 380.--
===========
Distinta spese a carico di AC2
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 240.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 30.-fr. 570.--
===========
Intimazione a:
terzi implicati
1. PC 1 2. TE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria