Incarto n. 72.2004.15
Mendrisio, 21 aprile 2004/nh
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dei giudici:
Claudio Zali (Presidente) GI1 GI2
e dagli assessori giurati:
AS1 AS2 AS3 AS4 AS7
con il segretario:
Enzo Barenco
Conviene oggi nell’aula penale di questo Pretorio
per giudicare
AC1 e domiciliato a
detenuto dal 10 settembre 2003;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,
per avere, senza essere autorizzato:
a Zurigo,
nel periodo settembre – ottobre 2002,
in almeno quattro occasioni, venduto a __________,
complessivamente circa 100 grammi di eroina,
con grado di purezza indeterminato, sottoforma di sacchetti minigrip da 5 grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 200.- / 250.l’uno, sostanza previamente acquistata, a credito, in più occasioni, a Zurigo da non meglio identificati spacciatori albanesi, al prezzo di fr. 40.- il grammo;
a Zurigo,
nel periodo fine maggio/inizio giugno 2003 – 10 settembre 2003, ripetutamente venduto, a vari tossicodipendenti ticinesi,
tra i quali __________ detta “__________”, __________, __________ detto “__________”, __________, __________, __________, __________ detto “__________”, __________, __________, __________ ed altri non meglio identificati,
complessivamente almeno 1’400 grammi di eroina (grado di purezza, di alcuni quantitativi sequestrati a __________, __________, __________ e __________, variante da 14.4% a 29.31%),
sostanza previamente acquistata, a credito, in più occasioni, a Zurigo da non meglio identificati spacciatori albanesi, al prezzo di fr. 40.- il grammo;
a Zurigo,
nel periodo fine maggio/inizio giugno 2003 – 10 settembre 2003, ripetutamente venduto,
a __________, __________, __________ detto “__________”, __________ detto “__________” ed altri non meglio identificati, complessivamente circa 10/12 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di buste dosi da 1 grammo l’una, al prezzo di fr. 100.- l’una,
sostanza previamente acquistata, in più occasioni, a credito, a Zurigo da non meglio identificati spacciatori albanesi, al prezzo di fr. 80.- il grammo;
conseguendo un illecito profitto complessivo di almeno
fr. 16'000.-;
2. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta
per essere entrato illegalmente in Svizzera,
in almeno tre occasioni,
nei mesi di giugno 2002, agosto 2002 e maggio 2003,
dal valico ferroviario di Chiasso,
siccome sprovvisto del visto obbligatorio e per avere quindi soggiornato illegalmente in Svizzera e segnatamente a Zurigo, nei periodi giugno – luglio 2002, fine agosto – 8 ottobre 2002 e da fine maggio 2003 sino al momento dell’arresto;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli art. 19 cifra 2 LS e 23 cpv. 1 LDDS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 17/2004 del 27 gennaio 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il __________. § L'accusato AC1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 15:00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato integralmente l'atto d'accusa in esame e di conseguenza le imputazioni di infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti e di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, fatte alcune osservazioni sulla persona dell'accusato e considerata la sua collaborazione con gli organi inquirenti e la sua situazione personale, conclude chiedendo che AC1 venga condannato a: F 3 anni e 8 mesi di reclusione F 15 anni di espulsione
F a versare allo Stato l'importo di fr. 10'000.-- a valere quale risarcimento.compensatorio per l'illecito profitto conseguito.
§ La Difesa, la quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Esaminata la vicenda dal lato oggettivo e soggettivo, non contesta le imputazioni contenute nell'atto d'accusa né in fatto né in diritto, che vengono pertanto qui riconosciute, ma evidenzia la collaborazione attiva, sincera ed incondizionata fornita agli organi inquirenti, che gli deve valere il riconoscimento dell'attenuante specifica del sincero pentimento. Conclude chiedendo una massiccia riduzione della pena detentiva proposta, oltre che alla riduzione del periodo d'espulsione richiesto dal Procuratore pubblico da fissare proporzionalmente alla pena principale. Si oppone invece alla pronuncia del risarcimento compensatorio allo Stato.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC1
1. E' autore colpevole di:
1.1. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere senza essere autorizzato
1.1.1. a Zurigo, nel periodo settembre - ottobre 2002,
previo acquisto a credito, venduto a __________,
in almeno quattro occasioni, complessivamente ca. gr. 100 di eroina, con grado di purezza indeterminato, in sacchetti minigrip da 5 grammi l'uno, al prezzo di fr. 200.-- / 250.-- l'uno?
1.1.2. a Zurigo, nel periodo fine maggio/inizio giugno 2003 - 10 settembre 2003, previo acquisto a credito,
venduto a vari tossicodipendenti, complessivamente almeno
gr. 1'400 di eroina, con grado di purezza per alcuni quantitativi sequestrati variante tra il 14.4% e il 29.31%?
1.1.3. a Zurigo, nel periodo fine maggio/inizio giugno 2003 - 10 settembre 2003, previo acquisto a credito,
venduto a terzi complessivamente ca. gr. 10/12 di cocaina,
con grado di purezza indeterminato, in buste dosi da 1 gr. l'una, al prezzo di fr. 100.-- l'una?
1.1.4. trattasi di infrazione parzialmente aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta
per essere entrato illegalmente in Svizzera,
in almeno tre occasioni,
nei mesi di giugno e agosto 2002 e nel maggio 2003,
dal valico ferroviario di Chiasso,
sprovvisto del visto obbligatorio e per aver quindi soggiornato illegalmente in Svizzera a Zurigo,
nei periodo giugno-luglio 2002, fine agosto-8 ottobre 2002 e fine maggio 2003 - fino al momento dell'arresto,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Ricorrono attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP e se si quali?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1. privativa della libertà?
3.2. accessoria d'espulsione?
4. Deve essere condannato ad un risarcimento compensatorio allo Stato per l'illecito profitto conseguito e se si di quanto?
Considerato, in fatto ed in diritto
1. AC1, cittadino d’etnia albanese, è nato il 4 ottobre 1968 a Berat, dove ha vissuto sino al 1996 quando, scoppiata la guerra civile, si è trasferito con la famiglia a Tirana, dove vive tuttora in un appartamento di proprietà della sorella, con la moglie, il figlio nato nel 1995, e i suoi genitori.
Uno dei suoi due fratelli possiede una panetteria a Tirana, l’altro vive in Grecia dal 1986.
AC1 ha frequentato le scuole dell'obbligo, indi una scuola professionale nel ramo tessile. Assolto il servizio di leva, ha sempre lavorato, prima come operaio, poi cameriere, panettiere presso il fratello e da ultimo ha fatto il venditore di tessili al mercato. La moglie, sposata nel 1990, vende a sua volta stoffe al mercato benché abbia una formazione in veterinaria, non trovando lavoro nel suo campo.
L’accusato è venuto in Svizzera per la prima volta nel 1992, ai tempi della prima guerra civile in Albania, in cerca di un posto di lavoro, e non quindi perché perseguitato dalla polizia, come aveva dichiarato all’autorità amministrativa (AI 26). Ha attraversato l’Adriatico in gommone, poi con il treno ha risalito l'Italia ed è entrato in Svizzera a piedi nella zona di Chiasso, dove ha chiesto asilo politico il 17 luglio 1992, domanda respinta due mesi dopo con l'ordine di lasciare la Svizzera.
Nel gennaio del 2000 il prevenuto è partito alla volta della Germania, a suo dire per comperare un‘automobile da rivendere al suo paese, ma si è invece fermato da amici a Zurigo. Durante il suo soggiorno è stato fermato dalla polizia in compagnia di connazionali a bordo di una vettura in cui è stata rinvenuta dell’eroina. Il 2 febbraio 2000 è pertanto stato condannato dalla Bezirksanwaltschaft di Bülach alla pena di 3 mesi di detenzione sospesi per due anni e al pagamento di una multa di fr. 1'050.-- per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e violazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri. Collocato in un centro per detenuti in attesa di allontanamento, è stato in seguito rimpatriato in Albania. Da notare che il prevenuto, sia in istruttoria che in aula, ha sempre contestato la condanna per i fatti di droga, dichiarando che, su consiglio degli inquirenti, aveva confessato la sua partecipazione al traffico di stupefacente solo per opportunità, onde accelerare il suo procedimento penale per poter rientrare il prima possibile in Albania. Risulta comunque dall'incarto dell'epoca che l'acquirente della sostanza imputatagli avrebbe riconosciuto l'accusato quale venditore della stessa.
Nel 2002 AC1 è tornato due volte in Svizzera, attraversando l’Adriatico in gommone e poi viaggiando in treno. A suo dire, un amico avrebbe garantito per lui nei confronti degli scafisti il pagamento del costo della traversata, pari a Euro 1'000.--, ragione per cui egli sarebbe ancora debitore di Euro 2'000.--. Il primo viaggio, fatto in maggio/giugno, doveva servire a trovare un lavoro, cercato invano prima in Italia e poi a Zurigo, ragione per cui dopo circa tre settimane era rientrato in patria. Nel mese di settembre é invece venuto a Zurigo con l'intento di vendere droga, cosa che ha fatto per un paio di mesi prima di fare ritorno a Tirana. Con la stessa intenzione è tornato a Zurigo nel maggio del 2003, ma in questo caso ne è seguito l'arresto in data 10 settembre 2003.
2. L’accusato è stato fermato dalla polizia di Zurigo su ordine della magistratura del Cantone Ticino, spiccato dopo che da intercettazioni telefoniche effettuate nell’ambito dell’inchiesta “Lajim” (“notizia" in lingua albanese), risultava che numerosi tossicodipendenti ticinesi ordinavano eroina a Zurigo chiamando l’utenza mobile in uso a tale “Christian". Localizzata l’utenza, gli inquirenti sono risaliti all’appartamento in cui alloggiava l’imputato, che è quindi stato arrestato.
3. __________ fin dalle prime fasi dell’inchiesta ha ammesso di avere venduto 1205 grammi di eroina e 10 grammi di cocaina. Egli ha fornito piena collaborazione agli inquirenti, e nel corso dei vari verbali ha ricostruito i traffici d’eroina messi in atto sino ad arrivare ai quantitativi ascrittigli con l’atto d’accusa. Egli ha altresì riferito al riguardo dei suoi fornitori ma, come specificato in aula dal Procuratore Pubblico, temendo per l’incolumità della sua famiglia, l'imputato ha rivelato la loro identità alla Polizia giudiziaria in occasione di colloqui non verbalizzati, permettendo in tale modo agli inquirenti di procedere all’arresto di alcuni di essi (cfr. verbale dibattimentale, pag. 2).
4. AC1, come ha confermato al dibattimento, è giunto a Zurigo nel settembre del 2002 con l’intento di trafficare eroina per mantenere la sua famiglia, atteso che in Albania gli era stato detto che in Svizzera "si poteva guadagnare qualcosa vendendo eroina" (verbale 12 settembre 2003 di AC1, pag. 2, verbale 7 ottobre 2003 di AC1 ai.2c, pag. 5, verbale 9 ottobre 2003 di __________, ai.2d, pag. 2), cosa che egli del resto già sapeva fin dal 2000, vista la precedente esperienza.
Giunto a Zurigo, egli è riuscito ad entrare in contatto con degli spacciatori albanesi, cosa a suo dire assai facile in determinati ritrovi della città. Da queste persone egli ha acquistato a credito complessivi 100 grammi di eroina a fr. 40.-- il grammo, sostanza venduta in quattro tranches in sacchetti minigrip da 5 grammi a fr. 200/250.-- l’uno al suo unico cliente dell'epoca, __________, utilizzando il ricavato per provvedere al proprio sostentamento (cfr. i verbali 17 settembre 2003 di AC1 e di __________, AI. 3e). Non ritenendo l’attività proficua data la penuria di clienti, egli ha però ha fatto rientro in Albania.
Nel maggio del 2003 egli è nondimeno tornato a Zurigo per riprendere il traffico, e questa volta con migliore successo. Nell'occasione, infatti, tale __________, detto ”__________”, a tutt’oggi latitante, visto che l'accusato parlava italiano, gli ha fornito, per il tramite di altro spacciatore detto “__________”, un cellulare nel quale erano registrati i numeri di vari tossicodipendenti ticinesi, che facevano regolarmente capo a quell'utenza in guisa di hotline dell'eroina (verbale 17 settembre 2003 di AC1, AI 2a, pag. 2). Grazie al cellulare in questione, il prevenuto si è perciò ritrovato titolare di un ben avviato commercio, tanto che poi ha acquistato ed utilizzato altre due schede telefoniche per contattare ed essere contattato, dai suoi clienti (verbale 17 settembre 2003 di AC1, AI 2a, pag. 2). In pratica egli riceveva l’ordinazione di eroina al telefono, e nel tempo in cui gli acquirenti effettuavano la trasferta dal Ticino a Zurigo egli si procurava a credito da connazionali l'eroina da vendere al prezzo di fr. 40.-- il grammo, consegnandola poi ai clienti in buste dosi da 5 grammi a fr. 200/250.-- l’una, conseguendo perciò un utile di circa fr. 10.-- per grammo. Così facendo l'accusato nel periodo compreso tra il mese di maggio e il 10 settembre 2003 ha venduto in tutto 1400 grammi di eroina a vari tossicodipendenti ticinesi, tra cui __________. Da questo traffico ha guadagnato circa fr. 16'000.--, di cui fr. 9'000.-- spediti per il tramite di corrieri alla famiglia in Albania, mentre che la differenza l’ha usata per vivere a Zurigo.
In complesso l’accusato ha pertanto venduto 1500 grammi di eroina, come da lui pacificamente ammesso in istruttoria e al dibattimento, per il che vanno confermati i punti 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa.
5. Il prevenuto nel medesimo periodo del 2003 ha inoltre venduto almeno 10 grammi di cocaina, anche questa acquistata a credito dai medesimi fornitori dell'eroina ed in seguito consegnata ai soliti clienti, che occasionalmente gli chiedevano anche piccole dosi di cocaina. Trova così riscontro, per esplicita ammissione dell'accusato, anche il punto 1.3 dell’atto d’accusa.
6. Per l’art. 19 cifra 1 della LF sugli stupefacenti chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato tra l’altro acquista, trasporta, vende stupefacenti oppure fa preparativi a questi scopi, è punito con la detenzione o con la multa. Secondo l'art. 19 cifra 2 della medesima legge, nei casi gravi la pena è della reclusione o della detenzione non inferiore ad un anno (cui può essere cumulata una multa fino ad un milione di franchi), il che si verifica (tra l'altro) quando l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce ad una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cifra 2 lett. a LFStup).
Nella specie le vendite di eroina effettuate dall’accusato configurano indubbiamente infrazione aggravata giusta il cennato art. 19 cifra 2 LFStup, atteso che risulta pesantemente superata la soglia del caso grave, posta dalla consolidata giurisprudenza del Tribunale federale già a 12 grammi di eroina pura, pari a 120 grammi di sostanza tagliata al 90% (pura cioè solo al 10%), come deve essere ritenuta quella venduta dall'accusato in assenza di migliori riscontri al riguardo (DTF 119 IV 180, 114 IV 165, 112 IV 113, 109 IV 145). Per quanto riguarda le vendite di cocaina l'infrazione non è aggravata, stante il limite di 18 grammi di sostanza pura (DTF 122 IV 363, 120 IV 338).
Complessivamente l'accusato è comunque, dal profilo oggettivo, autore colpevole di infrazione aggravata alla LFStup, posto che il fatto che l'aggravante si realizzi solo quo all'eroina e che tecnicamente si parli così di infrazione "parzialmente" aggravata non ne allevia minimamente la posizione. Dal profilo soggettivo non si può che ritenere che il prevenuto fosse perfettamente consapevole dell'illiceità del suo agire e delle nefaste conseguenze dell’uso della droga, già solo perché si tratta ormai di realtà di comune coscienza (DTF 104 IV 211).
7. L’imputato deve infine rispondere anche dell'infrazione alla legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri, pacificamente ammessa, per essere entrato illegalmente in Svizzera dal valico ferroviario di Chiasso in tre occasioni, nei mesi di giugno e agosto 2002 e nel maggio 2003, sprovvisto del visto obbligatorio, nonché per avere soggiornato illegalmente in Svizzera tra giugno e luglio 2002, tra fine agosto e ottobre 2002, e da fine maggio 2003 sino al 10 settembre 2003, cosi che merita conferma anche il punto 2 dell’atto d’accusa.
8. Giusta l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori, tra i quali il movente e le circostanze esterne, l’intensità del proposito, l’eventuale assenza di scrupoli, i modi di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o reiterazione dell’illecito, il ruolo in seno ad una banda, la recidiva, le difficoltà personali e psicologiche, il pentimento, la volontà di emendamento, la collaborazione con gli organi inquirenti, gli imperativi di prevenzione generale.
L’art. 68 cifra 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andare oltre al massimo legale della specie di pena.
9. Nel caso in esame la gravità oggettiva della colpa di AC1 rileva in particolare dallo spaccio di 1500 grammi d’eroina, messo in atto con notevole intensità per raffronto al breve periodo in cui questo quantitativo è stato smerciato. Come detto poc’anzi, si tratta di violazione aggravata dell’art. 19 LFStup, di entità tale, nella prassi di queste Corti, da giustificare in assenza di specifiche attenuanti una pena base oscillante tra i quattro anni e i quatto anni e mezzo di reclusione (cfr. p. es. le sentenze delle Assise criminali 8 maggio 2001 in re I.D., S.V e B.S., 10 agosto 2001 in re F.T., T.P. e V.L.). In questa forchetta si situerebbe pertanto anche la pena da infliggere all’imputato, tenuto conto anche del modico spaccio di cocaina e dell'infrazione alla LDDS.
Nella fattispecie occorre tuttavia considerare anche alcuni elementi di giudizio favorevoli all'accusato. In primo luogo, seppure nel contesto di reato commesso a fine di lucro, la Corte ha manifestato una certa comprensione per l’imputato, avuto riguardo per la sua situazione personale. Egli infatti prima di questi reati ha sempre lavorato onestamente al suo paese, pur vivendo in condizioni difficili, e in buona sostanza ha delinquito non già per brama di ricchezza, ma solo per mantenere la famiglia, cosa che in patria gli riusciva difficile ancorché lavorasse. Non a caso egli ha inviato a casa tutto il proprio guadagno, tenendo per sé solo quanto gli serviva per vivere modestamente.
La Corte ha quindi voluto distinguere il caso dell’imputato da quello di altri trafficanti, privi di particolari difficoltà economiche, che spacciano stupefacenti in Svizzera per finanziare un tenore di vita dispendioso quanto futile, che si esplicita con elevate spese per bar, ristoranti, discoteche, automobili, vestiti e quant’altro. In favore del prevenuto la Corte ha altresì riconosciuto l’attenuante specifica del sincero pentimento ex art. 64 CP (cfr. p. es. DTF 107 IV 99, 98 IV 305; Rep. 1987, pag. 253 e segg.), convincendosi del suo intimo ravvedimento, esplicitato con un comportamento processuale costantemente volto, sin dal primo verbale d’inchiesta, alle professioni di pentimento ed alla piena e spontanea collaborazione con i magistrati. Il reo ha inoltre voluto e saputo affrontare il proprio procedimento penale con schiettezza e con attitudine persino onorevole. Esemplificative al riguardo le dichiarazioni rese allorché gli inquirenti erano convinti che egli avesse venduto eroina anche tra settembre 2002 e aprile 2003, periodo in cui egli (come ha poi dimostrato) si trovava in Albania (verbale 9 ottobre 2003 di AC1, AI 2d, pag. 5):
" Ribadisco che sono sincero e ho raccontato la verità. Se mi viene dimostrato che dal mese di ottobre 2002 fino a prima di maggio 2003 ho venduto anche solo un grammo di eroina il PP potrà indicare che ho venduto 5 kg di eroina. Ribadisco il quantitativo indicato in precedenza e vorrei sottolineare il fatto che questi ragazzi sono tutti tossicodipendenti e a volte le loro dichiarazioni non sono corrette.”
A sostegno della concessione dell’attenuante in questione va poi ritenuto che l’accusato con la sua collaborazione, come ha confermato il Procuratore in aula, ha premesso agli inquirenti di avanzare nell’inchiesta e di procedere ad alcuni arresti di trafficanti di droga del giro del prevenuto.
Depone di contro a sfavore del prevenuto il fatto che egli abbia un precedente specifico. La Corte, anche se disposta a credere al prevenuto che professa innocente per i fatti del febbraio del 2000, ha comunque ritenuto che egli da quella a sua mente ingiusta condanna avrebbe dovuto capire che il traffico di stupefacenti in Svizzera è reato che viene perseguito e sanzionato.
Il Procuratore Pubblico, che pure ha debitamente considerato la situazione personale dell’accusato e l’ampia collaborazione fornita, ha chiesto che venga condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, mentre che la Corte, concessa l’attenuante specifica del sincero pentimento, ha ritenuto equo ricondurre la pena a 3 anni e 2 mesi di reclusione, con computo del carcere preventivo sofferto.
10. AC1 non ha legami di sorta con la Svizzera, ragione per cui nei suoi confronti va pronunciata la pena accessoria dell’espulsione giusta l’art. 55 CP per un periodo di 10 anni, pena che non può in alcun caso essere sospesa condizionalmente.
11. Va infine disattesa la richiesta dell'accusa della pronuncia a carico dell'imputato dell'obbligo di prestare un risarcimento compensatorio di fr. 10'000.--, importo che se da un lato è effettivamente stato guadagnato illecitamente dall'accusato, è d'altro lato indisponibile, dovendosi ritenere è stato o che verrà utilizzato dalla famiglia del prevenuto per sopperire alle spese di mantenimento durante la sua assenza per l’espiazione della pena.
12. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese processuali sono poste a carico dell’accusato.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti nr. 3 e 4;
visti gli art. 18, 35, 41, 55, 59, 63, 64, 65, 68, 69 CP
19 n. 1 e 2 LFstup
23 cpv. 1 LDDS
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
1. AC1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione parzialmente aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere senza essere autorizzato,
1.1.1. a Zurigo, nel periodo settembre - ottobre 2002,
previo acquisto a credito, venduto a __________,
in almeno quattro occasioni, complessivamente ca. gr. 100 di eroina, con grado di purezza indeterminato, in sacchetti minigrip da 5 grammi l'uno, al prezzo di fr. 200.-- / 250.-- l'uno;
1.1.2. a Zurigo, nel periodo fine maggio/inizio giugno 2003 - 10 settembre 2003, previo acquisto a credito,
venduto a vari tossicodipendenti, complessivamente almeno
gr. 1'400 di eroina, con grado di purezza per alcuni quantitativi sequestrati variante tra il 14.4% e il 29.31%;
1.1.3. a Zurigo, nel periodo fine maggio/inizio giugno 2003 - 10 settembre 2003, previo acquisto a credito,
venduto a terzi complessivamente ca. gr. 10/12 di cocaina,
con grado di purezza indeterminato, in buste dosi da 1 gr. l'una, al prezzo di fr. 100.-- l'una;
1.2. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta
per essere entrato illegalmente in Svizzera,
in almeno tre occasioni,
nei mesi di giugno e agosto 2002 e nel maggio 2003,
dal valico ferroviario di Chiasso,
sprovvisto del visto obbligatorio e per aver quindi soggiornato illegalmente in Svizzera a Zurigo,
nei periodo giugno-luglio 2002, fine agosto-8 ottobre 2002 e fine maggio 2003 - fino al momento dell'arresto,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza AC1, avendo dimostrato sincero pentimento, è condannato:
2.1. alla pena di 3 (tre) anni e 2 (due) mesi di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2. all'espulsione dal territorio svizzero per 10 (dieci) anni;
2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e delle spese processuali.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1. AS1 2. AS2 3. AS3 4. AS4 5. AS5 6. AS6 7. AS7 8. IE1 9. GI1 10. Plinio GI2
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente Il segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.-fr. 1'300.--
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