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Ticino Tribunale penale cantonale 28.07.2005 72.2004.142

28. Juli 2005·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,453 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

vendita di 153,4 g di eroina + detenzione a scopo di vendita di 61,6 g di eroina + procurato 30 g di eroina + acquisto e trasporto di 50 g di eroina + negoziato per terzi l'acquisto di 50 g di eroina + consumo di 130 ketalgine e di 60 g di canapa. Ordinato norme di condotta

Volltext

Incarto n. 72.2004.142 72.2005.86

Lugano, 28 luglio 2005/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Locarno

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Greta Cipolla, lic. iur.

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

detenuto dal 29 luglio al 6 agosto 2004 e                    dal 3 febbraio al 10 marzo 2005;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere

a Lugano e Gordola,

fra il maggio e il 29 luglio 2004,

senza essere autorizzato,

                               1.1.   venduto a __________

53,4 grammi di eroina con grado di purezza indeterminato

a fr. 50.- al grammo, senza conseguire alcun guadagno;

                               1.2.   detenuto in vista di venderli a __________

61,6 grammi di eroina con grado di purezza del 21-22%,

sostanza precedentemente acquistata da __________

a fr. 50.- il grammo;

                               1.3.   procurato a __________ e __________ 30 grammi di eroina con grado di purezza indeterminato, sostanza previamente acquistata a fr. 50.- il grammo

da __________;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere a Gordola,

dal mese di maggio al 29 luglio 2004,

senza essere autorizzato,

acquistato 60 grammi di canapa per uso personale,

di cui consumato personalmente in modo saltuario ca. 10 grammi, i rimanenti ca. 50 grammi sequestrati dalla polizia;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 2 e 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 151/2004 del

1° dicembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Inoltre prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere

a Zurigo e Locarno

nel corso dell’anno 2003 e fino al 3 febbraio 2005,

senza essere autorizzato,

venduto, offerto, acquistato e negoziato per conto di terzi nonché trasportato un quantitativo di sostanza stupefacente (eroina) che sapeva o doveva presumere mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

e meglio per avere

                               1.1.   venduto a tale non meglio identificato “__________”

100 grammi di eroina di grado di purezza indeterminato,

al prezzo di fr. 72.-- il grammo sostanza previamente acquistata per suo conto a Zurigo da __________ e __________ al prezzo di fr. 36.-- al grammo,

e trasportata a Locarno;

                               1.2.   venduto a __________

sotto forma di buste 4/5 dosi di eroina a fr. 50.-- la dose;

                               1.3.   venduto a __________,

in diverse circostanze, un imprecisato quantitativo di eroina;

                               1.4.   offerto a __________

5 grammi di eroina quale compenso per averlo trasportato

nel corso del mese di novembre 2005

a Zurigo con la propria vettura;

                               1.5.   acquistato e trasportato a Locarno per conto di __________ e __________

50 grammi di eroina, pagandola fr. 36.- il grammo,

sostanza che sapeva essere destinata in parte alla vendita e in parte al consumo personale

di __________ e __________;

                               1.6.   fornendo a __________ e __________

il numero di telefono di tale non meglio identificato “__________”, spacciatore a Rapperswill,

nonché stabilendo di persona il primo contatto

fra lo spacciatore e __________ e __________, sapendo o dovendo presumere che quest’ultimi avrebbero acquistato importanti quantitativi di eroina in parte destinata alla vendita a tossico-dipendenti del locarnese e in parte al proprio loro consumo,

negoziato per terzi l’acquisto di sostanza stupefacente,

e meglio e in specie l’acquisto di almeno 200 grammi di eroina;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere a Locarno,

fra il settembre 2004 e il 30 novembre 2004,

senza essere autorizzato, acquistato per consumo personale

da __________ e __________

ca. 130 ketalgine pagandole fr. 2.-- l’una;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 2 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 84/2005 del

27 giugno 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia    DUF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 15:05.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato l’atto d’accusa, ritenuto che vengano a cadere le imputazioni di contravvenzione alla LStup, poiché prescritte, la colpa sia grave visti i quantitativi dello stupefacente, la collaborazione agli inquirenti sia stata ampiamente fornita anche se non sempre in modo costante. Non opponendosi alla cancellazione delle imputazioni non ammesse dall’imputato o espressamente contestate, conclude chiedendo che l’accusato sia condannato a 20 mesi di detenzione da espiare, la revoca della sospensione condizionale della pena di 3 mesi di detenzione inflittagli il 15.12.2003 dalla Pretura Penale, nonché la confisca di tutto quanto in sequestro.

                                    §   Il Difensore, il quale, pone in risalto la personalità e la vita del proprio patrocinato, ma soprattutto i legami affettivi di tutta una vita che lo hanno spinto nel mondo della droga dal quale è molto difficile staccarsi, nonché il fatto che sia riuscito a disintossicarsi e ad astenersi per due anni, il fatto che abbia sempre lavorato, anche tutt’ora. Chiede che i fatti di cui al punto 1 dell’AA 1.12.2004 siano derubricati ad infrazione semplice. Evidenziando la spontanea collaborazione data agli inquirenti, chiede una riduzione della pena (massimo 18 mesi) da porsi al beneficio della sospensione condizionale della pena, per poter continuare a lavorare ed estinguere i debiti. Chiede inoltre che non sia revocata la precedente sospensione condizionale della pena.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   È autore colpevole di:

                                1.1   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti 

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

tra il 2003 e il 10 marzo 2005,

a Lugano, Locarno, Zurigo e Gordola:

                             1.1.1   venduto almeno 153,4 grammi di eroina, nonché 4/5 buste dosi di eroina ed un altro imprecisato quantitativo d’eroina?

                             1.1.2   detenuto, a scopo di vendita, 61,6 grammi di eroina?

                             1.1.3   procurato 30 grammi di eroina?

                             1.1.4   offerto 5 grammi eroina?

                             1.1.5   acquistato e trasportato 50 grammi di eroina per conto terzi?

                             1.1.6   negoziato per terzi l’acquisto di almeno 200 grammi di eroina?

                                1.2   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, tra maggio e il 30 novembre 2004, acquistato, a scopo di personale consumo, 130 ketalgine, nonché 60 grammi di canapa, consumandone 10 grammi?

E come meglio descritto negli atti d’accusa.

2.      Ha agito in stato di scemata responsabilità?

3.      Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.      Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di tre mesi di detenzione di cui alla sentenza 15.12.03 della Pretura Penale?

5.      Devono essere ordinate norme di condotta?

6.      Deve essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i questi tranne che ai n. 1.1.4, 2, mentre che per i quesiti 1.1.1 e 1.1.6 è parzialmente affermativa;

visti gli art.                      11,18, 36, 41, 58, 63, 66, 68, 69 CP;

                                         19 e 19a LFStup;

                                         9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 é autore colpevole di:

                                1.1   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti 

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

tra il 2003 e il 10 marzo 2005,

a Lugano, Locarno, Zurigo e Gordola:

                             1.1.1   venduto almeno 153,4 grammi di eroina;

                             1.1.2   detenuto, a scopo di vendita, 61,6 grammi di eroina;

                             1.1.3   procurato 30 grammi di eroina;

                             1.1.4   acquistato e trasportato 50 grammi di eroina per conto terzi;

                             1.1.5   negoziato per terzi l’acquisto di almeno 50 grammi di eroina;

                                1.2   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato,

tra maggio e il 30 novembre 2004,

acquistato, a scopo di personale consumo,

130 ketalgine, nonché 60 grammi di canapa,

consumandone 10 grammi;

e come meglio descritto negli atti d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza, AC 1 è condannato:

                                2.1   alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                                2.2   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

4.      Ad AC 1, quale norma di condotta, è fatto ordine di sottoporsi, a sue spese, per 5 anni, a controlli medici mensili per certificare l’astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti, con l’espressa comminatoria della revoca della sospensione condizionale per il caso d’inadempienza o del riscontro del consumo di sostanze stupefacenti.

5.      È revocata la sospensione condizionale della pena di 3 mesi di detenzione di cui alla sentenza 15.12.2003 della Pretura Penale.

6.È ordinata la confisca di tutti gli oggetti sequestrati indicati quali corpi di reato nell’atto d’accusa, con distruzione dello stupefacente.

7.      Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.        4'051.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        4'301.40

                                                             ============

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