Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 23.12.2004 72.2003.112

23. Dezember 2004·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,051 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

ripetuta appropriazione indebiti quale organo di fatto e/o direttore e/o azionista unico

Volltext

Incarto n. 72.2003.112

Lugano, 23 dicembre 2004/eg

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretario:

Pascal Cattaneo, vicecancelliere

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a  

prevenuto colpevole di:

                                   1.   appropriazione indebita, ripetuta

                                         per essersi,

                                         a scopo di indebito profitto proprio e altrui,

                                         appropriato in due occasioni di cose mobili altrui che gli erano state affidate in qualità di organo di fatto e/o direttore e/o azionista unico della __________,

                                         e meglio per avere,

                               1.1.   a Grancia,

                                         l'8 giugno 2000,

                                         impiegato indebitamente la vettura Mercedes Benz S 500 L, n. matricola, targata TI, intestata alla __________, società di cui era organo di fatto ed azionista unico, e di proprietà della Daimler Chrysler che ne aveva finanziato l'acquisto,

                                         vendendola al garage __________ al prezzo di fr. 140'000.-, utilizzando l'illecito profitto a parziale pagamento di un nuovo veicolo (Bentley Red Label)  acquistato per suo uso personale e intestato alla __________;

                                         la parte lesa si è costituita parte civile;

                               1.2.   a Pazzallo,

                                         il 4 novembre 2000,

                                         impiegato indebitamente la vettura Chevrolet Trans Sport 3.4 V6 B, n. matricola, targata TI, intestata alla __________,  società di cui era direttore ed azionista unico, e di proprietà della PC 2 che ne aveva finanziato l'acquisto,

                                         vendendola al garage __________ al prezzo di fr. 24'000.-, utilizzando l'illecito profitto a parziale pagamento di un nuovo veicolo (Mercedes E 430 T) acquistato per suo uso personale e intestato a suo nome;

                                         la parte lesa si è costituita parte civile;

   fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

   reati previsti art. 138 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 123/2003 del 22 ottobre 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'avv. __________, difensore d’ufficio dell’accusato AC 1, assente.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10.00 alle ore 11.10.

Il Presidente, constatato che l’accusato AC 1, regolarmente citato in via rogatoriale presso il suo domicilio legale, non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione, decide di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.

E' pervenuta alla Corte:

- richiesta di risarcimento 22.12.2004 della PC PC 2 (doc. TPC)

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, dopo avere riassunto brevemente i fatti alla base dell’AA, conclude chiedendo la condanna dell’accusato alla pena di 8 mesi di detenzione sospesa. Condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Postula inoltre l’accoglimento delle pretese di

                                    §   Il Difensore, che pone in risalto la personalità, la figura e la vita dell’accusato. Non contesta i reati imputati al suo patrocinato. Chiede però che la pena detentiva proposta dal PP venga considerevolmente ridotta e quindi posta al beneficio della sospensione condizionale, non si oppone alle pretese di PC.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

                                         AC 1

                                   1.   È autore colpevole di

                               1.1.   ripetuta appropriazione indebita,

                                         per essersi, a scopo d’indebito profitto proprio ed altrui, appropriato di cose mobili altrui che le erano state affidate in qualità di organo di fatto e/o direttore e/o azionista unico della __________, e meglio per avere

                            1.1.1.   a Grancia, l’8.6.2000, impiegato indebitamente la vettura Mecedes TI  intestata alla __________ Sa ma di proprietà della PC 1 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al garage __________ al prezzo di 140'000.- fr., utilizzando poi l’illecito profitto a parziale pagamento dell’acquisto per sé, ma intestato alla __________, di un nuovo veicolo __________) ?

                            1.1.2.   a Pazzallo, il 4.11.200 0, impiegato indebitamente la vettura Chevrolet TI  intestata alla __________, ma di proprietà della PC 2 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al garage __________ al prezzo di 24'000.- fr, utilizzando l’illecito profitto per acquistare ed intestare a sé un nuovo veicolo (Mercedes E 430 T) ?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   3.   Deve essere condannato al pagamento di una indennità alle PC?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti,

visti gli art.                      18, 36, 41, 63, 68 e 138 cfr. 1 CP;

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia in contumacia:

                                   1.   AC 1

                                         é autore colpevole di

                               1.1.   ripetuta appropriazione indebita,

                                         per essersi, a scopo d’indebito profitto proprio ed altrui, appropriato di cose mobili altrui che le erano state affidate in qualità di organo di fatto e/o direttore e/o azionista unico della __________, e meglio per avere:

                            1.1.1.   a Grancia, l’8.6.2000, impiegato indebitamente la vettura Mecedes TI  intestata alla __________ ma di proprietà della PC 1 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al garage __________ al prezzo di 140'000.- fr., utilizzando poi l’illecito profitto a parziale pagamento dell’acquisto per conto della __________, di un nuovo veicolo __________;

                            1.1.2.   a Pazzallo, il 4.11.2000, impiegato indebitamente la vettura Chevrolet TI  intestata alla __________, ma di proprietà della PC 2 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al garage __________ al prezzo di 24'000.- fr, utilizzando l’illecito profitto per acquistare ed intestare a sé un nuovo veicolo (Mercedes E 430 T),

                                         e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza, AC 1 é condannato in contumacia:

                               2.1.   alla pena di 5 mesi di detenzione, pena integralmente addizionale alla pena di 6 mesi di reclusione pronunciata il 21.11.2002 dal Tribunale Tempio Pausania Olbia (Italia);

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali;

                                   3.   L’esecuzione della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un periodo di prova di 2 anni

                                   4.   AC 1 è inoltre condannato a pagare:

                               4.1.   fr. 110'400.35 a PC 1,

                               4.2.   fr. 16'818.45 a PC 2,.

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC 1 2. PC 2  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                          Il segretario

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Pubbl. FU                                           fr.           150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           700.--

                                                             ===========

72.2003.112 — Ticino Tribunale penale cantonale 23.12.2004 72.2003.112 — Swissrulings