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Ticino Tribunale penale cantonale 21.12.2004 72.2003.110

21. Dezember 2004·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,185 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

falsità in atti

Volltext

Incarto n. 72.2003.110

Lugano, 21 dicembre 2004/eg

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretario:

Pascal Cattaneo, vicecancelliere

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a  

prevenuta colpevole di:

                                   1.   ripetuta falsità in documenti

                                         per avere, allo scopo di procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto, consegnato, in tre occasioni, a funzionari della banca PC 1, agenzia di Lugano, 3 false garanzie bancarie, al fine di ottenere un mutuo bancario di EURO 3'200'000.-;

                                         e meglio,

                                         per avere consegnato, ai funzionari della PC 1., Lugano;

                                    ▫   nel corso del mese di aprile 2001, una prima falsa garanzia bancaria del valore facciale di EURO 3'600'000.-, datata 23.4.2001, emessa a nome della __________, a firma "__________", legalizzata da tale notaio "", unitamente a due attestati notarili, sempre a firma "", ma recanti comunque firme diverse; titolo, questo, non accettato dalla banca, in quanto conteneva degli errori grossolani;

                                    ▫   in data 30.4.2001, una seconda falsa garanzia bancaria, sempre del valore facciale di EURO 3'600'000.-, datata 23.4.2001, emessa a nome della __________ Svizzera, a firma "" e "" (firme risultate entrambe contraffatte); titolo, questo, parimenti rifiutato dal servizio crediti della banca, ritenuto come le firme dei funzionari PL 1 e PL 2, apposte in calce allo stesso, non corrispondevano a quelle depositate presso il registro di commercio;

                                    ▫   nel corso del mese di maggio 2001, una terza falsa garanzia bancaria, del valore facciale di EURO 3'200'000.-, emessa a nome della __________ Svizzera, datata 16.5.2001, recante le firme contraffatte dei funzionari "PL 1 " e "PL 2 " (firme simili a quelle autentiche, ma ben diverse da quelle apposte in calce alla garanzia bancaria di cui sopra, datata 23.4.2001),

                                    ▫   ottenendo dalla PC 1., Lugano, in data 21.5.2001, l'erogazione di un credito in conto corrente di EURO 3'200'000.-; importo, questo, prelevato, in contanti, in ragione di EURO 362'243,42 (di cui EURO 85'045,40 rifusi, nel frattempo, alla banca, da parte di un terzo);

fatti avvenuti a Lugano nel corso dei mesi di aprile e maggio 2001;

reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 118/2003 del 15 ottobre 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'avv. __________ difensore d’ufficio dell’accusata AC 1, assente. §  L'avv. __________ in rappresentanza della PC PC 1, Lugano  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 15.05 alle ore 16.15.

Il Presidente, constatato che l’accusata AC 1, regolarmente citata per via rogatoriale al proprio domicilio, non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione, decide, con il consenso di tutte le parti, di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, dopo avere riassunto brevemente l’agire criminoso dell’accusata, chiede l’integrale conferma dell’atto di accusa. Conclude chiedendo la condanna di AC 1 alla pena di 10 mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. Chiede inoltre che venga decisa la sua espulsione per un periodo di 3 anni effettivi.

                                         Postula infine la confisca di tutto quanto in sequestro.

                                    §   Il rappresentante della PC il quale si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpabilità dell’imputato e conclude chiedendo la condanna al pagamento dell’importo di CHF 277'198.12, oltre interessi al 5% a far tempo dal 21.5.2001.

                                    §   Il Difensore, il quale chiede l’assoluzione della propria patrocinata in quanto agli atti non vi è alcuna prova od indizio che dimostri che sia stata AC 1 a consegnare alla banca le tre garanzie bancarie contraffatte. In via subordinata chiede una riduzione della pena detentiva proposta dal PP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

                                         AC 1

                                   1.   È autrice colpevole di:

                               1.1.   ripetuta falsità in documenti

                                         per avere, a Lugano, allo scopo di procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto, consegnato, al fine di ottenere un mutuo bancario, tre false garanzie bancarie a funzionari della banca PC 1 a Lugano e meglio:

                            1.1.1.   nel corso del mese di aprile 2001 una prima falsa garanzia bancaria del valore facciale di euro 3'600'000 datata 23.4.2001 emessa a nome della __________ a firma. Titolo non accettato dalla banca;

                            1.1.2.   il 30.4.2001 una seconda falsa garanzia bancaria del valore facciale di euro 3'600'000 datata 23.4.2001 emessa a nome della __________ Svizzera a firma PL 1 e PL 2 (firme risultate entrambi contraffatte). Titolo non accettato dalla banca;

                            1.1.3.   nel corso del mese di maggio 2001 una terza falsa garanzia bancaria del valore facciale di euro 3'200'000.- emessa a nome della __________ Svizzera datata 16.5.2001 recante le firme contraffatte dei funzionari PL 1 e PL 2;

                                         ottenendo così in data 21.5.2001 un credito in conto corrente di euro 3'200'000.-, importo prelevato in contanti in ragione di euro 362'243.42,

                                         e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               2.1.   privativa di libertà ?

                               2.2.   d’espulsione ?

                                   3.   Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro ?

                                   4.   Deve essere condannata al pagamento di un’indennità alla parte civile ?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti;

visti gli art.                       18, 36, 41, 55, 58, 63, 68 e 251 cfr. 1 CP;

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia in contumacia:

                                   1.   AC 1 é autrice colpevole di

                               1.1.   ripetuta falsità in documenti

                                         per avere, a Lugano, nel corso dei mesi di aprile e maggio 2001, allo scopo di procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto, consegnato tre false garanzie bancarie a funzionari della banca PC 1 a Lugano, allo scopo di ottenere un mutuo bancario di euro 3'200'000, mutuo ottenuto in data 21.5.2001 e dal quale ha prelevato, in contanti, euro 362'243.42,

                                         e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza AC 1 é condannata, in contumacia:

                               2.1.   alla pena di 10 mesi di detenzione

                               2.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 3 anni;

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva e d’espulsione inflitte alla condannata sono condizionalmente sospese con un periodo di prova di 3 anni.

                                   4.   È ordinata la confisca di quanto in sequestro.

                                   5.   AC 1 è inoltre condannata al pagamento di Euro 277'198.02 alla PC. Per il resto la parte civile è rinviata al competente foro civile.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC 1 2. PL 1 3. PL 2  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                          Il segretario

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Pubbl. FU                                           fr.           150.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           700.--

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