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Ticino Tribunale penale cantonale 14.10.2004 72.2002.80

14. Oktober 2004·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·2,024 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

in occasione di un'aggressione ferito col coltello due persone alla schiena; in un'altra occasione tentato di ferire col coltello un terzo e in un'altra occasione nel corso di una rissa passato il coltello al compagno il quale ha ferito un terzo alla schiena

Volltext

Incarto n. 72.2002.80

Lugano, 14 ottobre 2004/nh

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Locarno

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Elena Tagli, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC1 e cittadino kosovaro, domiciliato a   

detenuto dal 16 al 27 giugno 2001;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   ripetute lesioni semplici aggravate, consumate e mancate

siccome ha fatto uso di un'arma pericolosa;

per avere intenzionalmente cagionato un danno al corpo di una persona

e meglio per avere:

                               1.1.   il 16 giugno 2001, a __________,

sul piazzale antistante la sala- giochi "__________",

nel corso di una lite scatenatasi tra più giovani,

mediante un coltello munito di lama della lunghezza di 9-10 centimetri,

                             1.1.1   mentre la vittima era bloccata dai compagni,

rispettivamente già si trovava a terra,

-  inferto una coltellata a PC2 all'altezza della loggia renale sinistra, provocando una ferita da taglio di 2-4 cm di profondità e meglio come al certificato medico 13 luglio 2001 dell'Ospedale __________;

-  inferto due coltellate alla schiena a PC3, provocando ferite da taglio di 2-4 cm di profondità e meglio come al certificato medico 13 luglio 2001 dell'Ospedale __________;

                             1.1.2   tentato di infliggere una coltellata all'altezza dell'addome a PL1, ferimento evitato grazie alla reazione della vittima;

                               1.2.   il 17 aprile 1999, a Lugano,

presso lo stabile __________, all'uscita da una festa per giovani,

in correità con terzi sconosciuti, in particolare porgendo un coltello ad un compagno che lo ha poi utilizzato colpendo PC1, procurato alla vittima due ferite da taglio alla schiena;

                                   2.   rissa

per avere,

nelle sopraccitate circostanze (sub. 1.2).,

in quanto implicato in una colluttazione tra più persone sfociata nel ferimento di PC1,

preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza la lesione di una persona.

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli art. 123 cifra 2 e 133 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 37/2002 del 3 maggio 2002, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP1. §  L'accusato AC1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________. §  Il lic.iur. __________, in rappresentanza della PC PC1. §  L'avv. RC2, in rappresentanza delle PC PC2 e PC3. §  La PC PC1, dalle ore 9:50.    

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 15:15.

D'accordo le Parti la Presidente prospetta all'accusato ex art. 250 CPP l'ulteriore imputazione - in alternativa a quella di ripetute lesioni semplici qualificate consumate in danno delle PC2 e PC3 di cui al punto 1.1.1. dell'atto d'accusa di aggressione, per avere aggredito, in correità con terzi, PC2 e PC3, che nell'aggressione subirono delle lesioni, a __________ il 16.06.2001.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l'atto d'accusa, visti altresì i precedenti penali e riconosciuta la giovane età, conclude chiedendo che AC1 venga condannato a 16 mesi di detenzione. Non si oppone all'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale. Chiede inoltre la confisca di quanto eventualmente ancora in sequestro.

                                    §   Il rappresentante della PC PC1, il quale si associa alla Pubblica Accusa per quanto attiene alla colpabilità dell'imputato e conclude chiedendo, come alla sua istanza di cui al doc. dib. 6, la condanna di AC1 al pagamento di un risarcimento complessivo fr. 8'542.10, di cui fr. 600.- per costi ambulanza, fr. 370.90 per perdita di guadagno, fr. 2'571.20 per spese di patrocinio e fr. 5'000.- per torto morale.

                                    §   Il rappresentante delle PC PC2 e PC3, il quale si associa alla Pubblica Accusa per quel che concerne la colpabilità dell'accusato e conclude chiedendo, così come ai doc. dib. 10 e 11, che l'accusato venga condannato a versare per titolo di risarcimento danni:

a PC3 l'importo di fr. 5'116.30, di cui fr. 1'232.35 per mancato guadagno oltre interessi al 5 % dal 1.07.2001, fr. 1'833.95 per spese di patrocinio e fr. 2'000.- per torto morale;

a PC2 l'importo di fr. 3'883.95, di cui fr. 2'000.- per torto morale e il resto per spese di patrocinio.

                                    §   La Difesa, la quale pone in risalto la vita anteriore, il carattere e la personalità del suo patrocinato. Dello stesso evidenzia in particolare l'ottima integrazione in ambito professionale nonché il suo cambiamento nello stile di vita dopo i fatti, avendo egli dato un taglio netto alle brutte compagnie che frequentava. Non contesta né in fatto né in diritto le imputazioni di cui ai punti 2. e 1.2. (relativi al ferimento di PC1 nell'ambito della rissa scoppiata presso lo stabile __________ a Lugano il 17.04.1999) e quella del punto 1.1.2. (riferita alle mancate lesioni semplici qualificate in danno di PL1) dell'atto d'accusa. Contesta invece il capo d'accusa di cui al punto 1.1.1. in relazione al ferimento di PC2 e PC3 a __________ la notte del 16.06.2001, sostenendo come dagli atti non emergano sufficienti elementi atti a dimostrare che sia stato il suo patrocinato ad aver inferto le coltellate alle vittime. Pertanto in applicazione del principio in dubio pro reo chiede il proscioglimento di AC1 da tale imputazione. Ritenuto che per i fatti del 1999 - dai quali oltre 5 anni sono trascorsi - il suo assistito era ancora minorenne mentre che per i fatti del 2001 torna applicabile l'attenuante specifica della giovane età, considerato altresì che per il reato mancato di cui al punto 1.1.2. dell'atto d'accusa è applicabile l'attenuazione ex art. 65 CP, conclude chiedendo che il suo assistito venga condannato ad una pena non superiore ai 5 mesi di detenzione da sospendere condizionalmente. Per la durata del periodo di prova si rimette al giudizio di questa Corte. Contesta in via principale le pretese civili delle PC2 e PC3 considerata la suddetta richiesta di assoluzione e in subordine ne chiede il rinvio al competente foro civile. Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento danni della PC PC1, sottolineato come AC1 non debba risponderne da solo, chiede che la stessa venga rinviata al competente foro civile.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   lesioni semplici ripetute

                             1.1.1   consumate

                          1.1.1.1   in danno di PC1

commesse, in correità con terzi rimasti sconosciuti,

all'uscita dello stabile __________ dopo una festa di giovani,

porgendo un coltello ad un compagno che lo ha poi

utilizzato colpendo PC1, procurandogli due ferite

da taglio alla schiena,

a Lugano, il 17.4.1999?

                          1.1.1.2   tentate

in danno di PL1,

a __________, il 16.6.2001?

                          1.1.1.3   consumate

in danno di PC2,

cui inferse una coltellata all'altezza dei reni,

a __________, il 16.6.2001?

                          1.1.1.4   consumate

in danno di PC3,

cui inferse due coltellate alla schiena,

a __________, il 16.6.2001?

                       1.1.1.1.1   trattasi nei casi suddetti di reato aggravato siccome

commesso usando un'arma pericolosa?

                   1.1.1.1.1.1   nei casi descritti al punto 1.1.1 dell'atto d'accusa trattasi

invece di aggressione?

                               1.2.   rissa

per avere,

in quanto implicato in una colluttazione tra più persone sfociata nel ferimento di PC1,

preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza la lesione di una persona,

a Lugano, il 17.4.1999?

                                   2.   Ha egli commesso parte dei reati

prima del compimento degli anni 18?

                                   3.   Ha egli commesso i reati del giugno 2001,

in stato di giovane età ex art. 64 CP?

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   5.   Devono essere accolte in tutto o in parte le pretese

della PC PC1?

                                   6.   Devono essere accolte in tutto o in parte le pretese

                                         della PC PC2?

                                   7.   Devono essere accolte in tutto o in parte le pretese

della PC PC3?

Considerato                   in fatto ed in diritto

                                     -   che l'accusato ammette di aver partecipato, quando ancora era minorenne in senso tecnico, ad una rissa a Lugano, durante la quale passò il suo coltello ad un amico, sapendo che costui l'avrebbe usato, come lo usò, per accoltellare PC1 e ciò il 17.4.1999, fatti che configurano pacificamente, in diritto, i reati imputatigli di rissa e di concorso in lesioni intenzionali semplici, qualificate, siccome commesse con un'arma pericolosa ex art. 133, risp. 123 cifra 2 CP;

                                     -   che, avuto riguardo alle imputazioni di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa, relativi ai fatti di __________ del 16.6.2001, pacifico è che l'accusato ha tentato di accoltellare PL1, mancandolo per la pronta reazione della vittima;

contestato è invece che egli abbia accoltellato PC2 e PC3: a tal riguardo provato è, in loro danno, il reato di aggressione ex art. 134 CP, da AC1 commesso in concorso con i correi __________ (e all'accusato prospettato, con l'accordo delle parti giusta l'art. 250 CPP), mentre che non è ragionevolmente certo che sia stato AC1 ad accoltellare PC2 e PC3;

per cui dal reato di lesioni semplici qualificate in loro danno egli ha da essere prosciolto;

                                     -   che, avendo AC1 delinquito in parte da minorenne (OCP1) e in parte prima del compimento del 20esimo anno di età, è parsa adeguata alla gravità dei reati commessi la pena di mesi otto di detenzione, sospesa condizionalmente per anni quattro;

                                     -   che le pretese di PC1 vengono riconosciute per gli importi di fr. 370.- a titolo di perdita di guadagno, di fr. 500.- per torto morale e a lui vengono assegnati fr. 1'000.- per ripetibili;

hanno invece da essere rinviate al foro civile le pretese delle PC2 e PC3 già per un fatto di equità per rapporto ai correi summenzionati nella commissione del reato di aggressione.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, meno che ai quesiti 1.1.1.3, 1.1.1.4, 6, 7, in modo parzialmente affermativo al quesito 5;

visti gli art.                      18, 21, 22, 36, 41, 58, 63, 64, 65, 68, 69, 123 cifra 2, 133,

134 CP;

l'OCP 1;

la LAVI;

9 e ss, 260 e 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC1 è autore colpevole di:

                               1.1.   ripetute lesioni semplici aggravate, consumate e mancate

siccome commesse a mano di un'arma pericolosa;

per avere intenzionalmente cagionato un danno al corpo di una persona e meglio per avere:

                             1.1.1   il 16 giugno 2001, a __________,

sul piazzale antistante la sala- giochi "__________",

nel corso di una lite scatenatasi tra più giovani,

usando un coltello munito di lama della lunghezza di 9-10 centimetri,

tentato di infliggere una coltellata all'altezza dell'addome a PL1, ferimento evitato grazie alla reazione della vittima;

                             1.1.2   il 17 aprile 1999, a Lugano,

presso lo stabile __________, all'uscita da una festa per giovani,

in correità con terzi sconosciuti, in particolare porgendo un coltello ad un compagno che lo ha poi utilizzato colpendo PC1, concorso nel procurare alla vittima due ferite da taglio alla schiena;

                               1.2.   rissa

per avere,

nelle circostanze descritte al punto 1.2 dell'atto d'accusa,

in quanto implicato in una colluttazione tra più persone sfociata nel ferimento di PC1,

preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza la lesione di una persona,

e meglio come descritto ai punti 1.1.2, 1.2 e 2. dell'atto d'accusa.

                               1.3.   aggressione

per avere preso parte ad un'aggressione

insieme a dei connazionali che ebbe per conseguenza

il ferimento con delle lesioni provocate da arma da taglio

di PC2 e PC3,

a __________, il 16.6.2001.

                                   2.   AC1 è prosciolto dall'imputazione di ripetute lesioni semplici qualificate consumate in danno di PC2 e PC3.

                                   3.   Di conseguenza, avendo agito parte prima del compimento degli anni 18 (diciotto) e parte prima del compimento degli anni 20 (venti), nonchè trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella del 10.9.1999 inflittagli dal Magistrato dei minorenni,

AC1 è condannato:

                               3.1.   alla pena di otto mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               3.2.   a versare alla PC PC1, Lugano l'importo di fr. 370.- a titolo di perdita di guadagno, l'importo di fr. 500.- a titolo di torto morale e l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili, mentre che egli è rinviato al foro civile per ogni maggior danno;

                               3.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 450.- e delle spese processuali.

                                   4.   L'esecuzione della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un periodo di prova di anni quattro.

                                   5.   Le PC2 e PC3 sono rinviate per le loro pretese al competente foro civile.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PL1

2. PC1

2 rappr. da: RC1

3. PC2

4. PC3

3, 4 rappr. da: RC2  

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                       La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           450.--

Inchiesta preliminare                         fr.           320.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           820.--

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