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Ticino Tribunale penale cantonale 16.11.2004 72.2001.177

16. November 2004·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,041 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

esecutore testamentario ha ripetutamente e indebitamente prelevato denaro dal conto bancario della successione sul quale aveva firma singola

Volltext

Incarto n. 72.2001.177

Lugano, 16 novembre 2004/nh

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Elena Tagli, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC1 e domiciliato a   

prevenuto colpevole di:

                                         ripetuta appropriazione indebita qualificata

per essersi appropriato,

in qualità di esecutore testamentario della successione della defunta __________,

di valori patrimoniali di pertinenza della massa successoria,

al fine di procacciarsi un indebito profitto;

e meglio, per avere:

                                   1.   prelevato (personalmente, in 6 occasioni,

e tramite la sua segretaria, in 4 occasioni),

un importo complessivo di CHF 173'110.50,

dal conto bancario n°,

intestato alla defunta __________,

presso __________;

                                   2.   incassato personalmente, in 5 occasioni,

canoni locativi dovuti per la locazione di locali commerciali di spettanza della comunione ereditaria della defunta __________, per un importo complessivo di CHF 18'000.-,

appropriandosi illecitamente della somma di CHF 71'110.50, costituente la differenza fra quanto da lui incassato in nome e per conto della successione (complessivi CHF 191'110.50) e quanto dovutogli, invece, a titolo di onorario (CHF 120'000.-);

fatti avvenuti a Locarno, Brione e Bellinzona, nel periodo 7 aprile 1993 - 6 settembre 1995;

reato previsto dall'art. 138 cfr. 2 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 95/2001 del 30 luglio 2001, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP1. §  L'avv. __________, difensore d'ufficio dell'accusato AC1, assente. §  L'avv. __________ in rappresentanza delle PC1, PC2, PC3 e PC4.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:15 alle ore 10:40.

Preso atto del certificato medico del 15.11.2004 __________ e vista l’istanza dell’avv. __________, d’accordo il Procuratore pubblico e l’avv. __________, si procede al giudizio nelle forme ordinarie considerando AC1 assente giustificato.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,  confermato integralmente l’atto d’accusa, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato a 6 mesi di detenzione, pena totalmente aggiuntiva a quella di 3 mesi pronunciata dal Ministero pubblico con DA del 17.04.2000, e per la quale non si oppone alla concessione della sospensione condizionale.

                                    §   L'avv. __________, rappresentante delle PC, il quale si associa alla Pubblica Accusa per quanto attiene alla colpabilità dell’imputato ma non formula pretese civili avendole già fatte valere in sede civile.

                                    §   Il Difensore, il quale pone in evidenza la vita anteriore e la personalità del suo assistito, del quale sottolinea altresì come sia già stato punito sia dal profilo professionale sia da quello economico. Contesta sia adempiuta nel caso concreto l’aggravante di cui alla cifra 2 dell’art. 138 CP. Ritenuto pure il tempo trascorso dai fatti conclude chiedendo per il suo patrocinato una pena mite - ancorché totalmente aggiuntiva a quella inflitta con decreto d’accusa del 17.04.2000 - per il cui quantum si rimette al giudizio di questa Corte ma da pronunciare con il beneficio della sospensione condizionale.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC1

                                   1.   è autore colpevole di

ripetuta appropriazione indebita

in danno della successione della defunta __________,

a Locarno, Bellinzona ed in altre località,

nel periodo 7.4.1993 - 6.9.1995?

                               1.1.   trattasi di reato qualificato siccome commesso nella sua qualità di esecutore testamentario?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                     -   che, subito dopo aver assunto la funzione di esecutore testamentario, AC1, all'epoca avvocato e notaio, ha iniziato a prelevare importi di danaro dal conto bancario della successione (sul quale aveva firma singola), danaro che in parte egli riteneva dovutogli a titolo di anticipi sul suo onorario, mentre che in parte egli l'ha prelevato indebitamente (direttamente o tramite la segretaria) per utilizzarlo per bisogni propri, in un momento in cui egli sapeva di essere indebitato e di non essere in grado di prontamente restituire;

                                     -   che tra il 1993 e il 1995 egli ha prelevato dal citato conto in totale fr. 173'110.50, dei quali fr. 120'000.- gli sono stati riconosciuti dovuti come onorario dal Procuratore pubblico, per cui le indebite sottrazioni risultano essere ammontate a fr. 53'110.50;

                                     -   che, inoltre, l'accusato ha, in cinque occasioni, incassato fr. 18'000.- per canoni locativi di pertinenza della successione che non ha riversato sul conto della stessa;

                                     -   che, a tutt'oggi, egli nulla ha risarcito agli eredi fu __________;

                                     -   che, in tali circostanze, l'atto d'accusa deve essere confermato nel senso che AC1 va riconosciuto autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita, nella forma qualificata, la sua posizione di esecutore testamentario essendo assimilabile, nel caso concreto, a quella di un gerente professionale di patrimoni (si pensi che egli in tale ruolo ha agito in totale autonomia e che il patrimonio relitto che aveva in affidamento era dell'ordine di circa 12 milioni di franchi, col che il mandato in questione era di gran lunga tra i più importanti tra quelli di cui all'epoca si occupava, prova ne è che egli si è autopagato cospicui anticipi per totali fr. 120'000.- in tre anni);

                                     -   che, tenendo conto del fatto che quella odierna è pena totalmente aggiuntiva a quella di mesi tre di detenzione, inflittagli con decreto d'accusa del 12.5.2000 per analoghi reati, si giustifica (e anzi s'avvera essere invero mite e clemente) la condanna dell'accusato alla pena proposta dalla Pubblica Accusa di sei mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per il periodo di anni due;

per questi motivi

rispondendo                   affermativamente a tutti i quesiti;

visti gli art.                      18, 36, 41, 63, 68, 138 cifra 1 e 2 (v. 140) CP;

9 e ss CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC1 è autore colpevole di:

ripetuta appropriazione indebita qualificata

commessa siccome esecutore testamentario,

in danno della successione fu __________,

per un importo di fr. 71'110.50,

a Bellinzona, Locarno ed in altre località,

nel periodo 7.4.1993 - 6.9.1995,

e meglio come descritto nell'atto di accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza, trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quella di cui al DAC 17.4.2000, AC1 è condannato:

                               2.1.   alla pena di sei mesi di detenzione;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.- e delle spese processuali.

                                   3.   L'esecuzione della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un periodo di prova di anni due.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC1

2. PC2

3. PC3

4. PC4

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                       La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           250.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese diverse                                   fr.           296.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           796.--

                                                             ===========

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