Incarto n. 70.2004.46 BARENCO
Lugano 6 dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 15 novembre 2004 presentata da
IS1 e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 3 anni di reclusione inflitti con sentenza 5.6.1986 della Corte delle Assise Criminali.
Ritenuto: - che con sentenza 5 giugno 1986 della Corte delle Assise Criminali in Lugano l’istante veniva condannato a 3 anni di reclusione per furto per mestiere (reati tentati), ricettazione e atti di libidine su fanciulli;
- che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della reclusione non prima del termine di 10 (dieci) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha espiato la pena ed è stato liberato condizionalmente il 7 maggio 1988.
Richiamato il preavviso favorevole 2 dicembre 2004 del __________ generale, nonché il certificato di buona condotta 8 novembre 2004 rilasciato dal Municipio di Fislisbach.
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante ed indicata nei considerandi.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione:
all'istante
al PO1
al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
Totale fr. 100.--
═══════