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Ticino Tribunale penale cantonale 14.10.2004 70.2004.28

14. Oktober 2004·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·330 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

cancellazione anticipata dal casellario giudiziale

Volltext

Incarto n. 70.2004.28 BARENCO

Lugano 14 ottobre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 21 giugno 2004 presentata da

IS 1 domiciliata a  (rappr. dall'avv. S__________ P__________, Mendrisio)  

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

                                     -   30 giorni di detenzione (SC 2 anni, revocata) inflitti con decreto d'accusa 14.5.1998 del Ministero pubblico, Lugano.

Preso atto che l'istante è stata nuovamente condannata con decreto d'accusa 9 ottobre 2000 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, e fr. 500.-- di multa, oltre all'espulsione dal territorio svizzero per 2 anni, per ingiuria,  minaccia, pornografia ed infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.

Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo ella subito in Svizzera, successivamente alla condanna 14 maggio 1998 un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.                                        

Visti gli art.                       80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;

                                         9 CPPT e 39 TG sulle spese

decreta:                    1.   L'istanza 21 giugno 2004 di IS 1 è respinta.

                                   2.   Non si prelevano né tassa né spese.

                                   3.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

                                   4.   Intimazione:

- all'istante tramite il rappr. avv. S__________ P__________, __________,  __________

                                         al PO 1

                                                                                La presidente

                                                                                del Tribunale penale cantonale

                                                                                Giudice Agnese Balestra-Bianchi

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