Incarto n. 70.2004.12 Barenco
Lugano 30 giugno 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 27 aprile 2004 presentata da
_____________ (rappr. da avv. __________)
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 40 giorni di detenzione e fr. 3'000.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 10.5.1999 del Ministero pubblico, Lugano.
Ritenuto: - che con decreto d'accusa 10.5.1999 del Ministero pubblico, Lugano l’istante veniva condannato a 40 giorni di detenzione e fr. 3'000.-- di multa per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione;
- che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non superiore ai 3 mesi non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha espiato la pena dal 4 luglio al 13 settembre 1999 ed ha pagato la multa.
Richiamato il preavviso favorevole 17.6.2004 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 14.5.2004 rilasciato dal Municipio di ___________.
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante ed indicata nei considerandi.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione:
- all'istante tramite il rappr. avv. ____________
al ____________
al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
Totale fr. 100.--
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